Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2023, n. 19765
CASS
Sentenza 1 dicembre 2023

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La difformità tra il dispositivo di udienza e quello in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, sicché, in caso di giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la Corte di cassazione, adita dal ricorso dell'imputato, può rettificare l'errore materiale, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., riconoscendo prevalenza al dispositivo comunicato alle parti rispetto a quello trascritto in sentenza, ove si tratti di errore evidente che non ha influito sul contenuto decisorio del provvedimento impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2023, n. 19765
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19765
    Data del deposito : 1 dicembre 2023

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