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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/12/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr.ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 197/2020 e vertente tra:
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napoli
APPELLANTE
E
( ), ( ), CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
( , CP_3 C.F._3 Controparte_4
( ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Donato Patera e Giuseppe C.F._4
Catalano
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 68/2020, pubblicata in data
23/01/2020, emessa a definizione del procedimento n. R.G. 1170//2016.
Conclusioni delle parti: come da note scritte telematicamente depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.04.2025.
1 Motivi della decisione in fatto e in diritto
1.1 Con atto di citazione in opposizione le parti opponenti , , CP_1 CP_2 [...]
hanno adito il Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di prime CP_3 Controparte_4 cure (iscritto al n. 806/2019 R.G.), al fine di opporsi e conseguire l'annullamento e/o comunque la revoca del decreto ingiuntivo n. 201/2016 (proc. n. 805/2016), emesso da
Giudice del medesimo Tribunale in favore della parte ricorrente NC di Credito Cooperativo di Cittanova Socc. Coop. per Azioni e ingiungente loro (precisamente a , quale CP_1 debitore principale, nonché a , , quali fideiussori), il CP_2 CP_3 Controparte_4 pagamento, in solido, di € 80.325,54 (a titolo di capitale e interessi, per esposizione del c/c n.
650080 acceso presso la Filiale di ed estinto per scritturazione a sofferenza), oltre Parte_1 interessi e spese della procedura monitoria.
Gli opponenti, contestata la pretesa monitoria fatta valere ex adverso, in particolare lamentando la parzialità della ricostruzione fornita dalla banca nel giudizio monitorio con riferimento al rapporto bancario azionato, hanno dedotto che:
(1) intratteneva con la menzionata banca, sin dal 19.05.1999, un rapporto di CP_1 conto corrente base (avente n. 650080), con apertura di credito e relativo affidamento accordato, inizialmente, sino a € 70.000,00 e poi, previa revoca, elevato sino ad € 250.000,00
e successivamente sino ad € 280.000,00, nonché n. 3 rapporti funzionalmente connessi al primo, in specie conto anticipi sbf (avente n. 650080/83), un conto anticipi su fatture (avente n. 650080/83) ed un altro conto senza alcun affidamento. Il predetto affidamento era assistito da fideiussione a firma di , e , sino alla concorrenza CP_2 CP_3 Controparte_4 dell'importo di € 900.000,00;
(2) il contratto di apertura di credito in conto corrente è nullo per mancata sottoscrizione da parte del funzionario della banca munito di procura ed a ciò abilitato e, per l'effetto, per violazione dell'obbligo della forma scritta, alla luce, soprattutto, degli artt. 117 e 23 D.lgs.
385/1993;
(3) la prova ex adverso fornita nella fase monitoria è, in questa procedura, inidonea a fondare il credito fatto valere, risultando a tal riguardo insufficiente il certificato ex art. 50 D. Lgs.
385/1993, attestante soltanto la risultanza contabile finale (saldo) e non avendo la parte
2 provveduto a produrre “le risultanze contabilizzate negli estratti conto periodici” funzionali a
“ricostruire la situazione contabile sin dall'inizio del rapporto bancario”, con conseguente preclusione della possibilità di verificare le partite creditorie e debitorie che hanno determinato il saldo oggetto della richiesta di ingiunzione.
(4) In via gradata, gli opponenti hanno dedotto che il rapporto di conto corrente è afflitto da diversi vizi, in specie:
(a) anatocismo contra legem, applicato con periodicità trimestrale sin dall'inizio del rapporto bancario, in violazione sia della clausola contrattuale di cui all'art. 4 della lettera di apertura di conto corrente (“Disposizioni particolari – modalità di contabilizzazione interessi e chiusura del conto”), la quale prevede espressamente la necessità della pattuizione e dell'indicazione, nel modulo allegato, della periodicità con cui vengono chiusi contabilmente i rapporti di dare e avere relativi ai conti creditori e debitori, sia della disposizione normativa di cui all'art. 1283
c.c.. Al riguardo, con riferimento alla prima violazione lamentata, gli opponenti hanno rappresentato che, nella fattispecie in esame, difettano sia l'indicazione della periodicità della capitalizzazione, sia la sottoscrizione espressa da parte dei contraenti, risultando soltanto la sottoscrizione unilaterale per ricevuta da parte del correntista, senza che vi sia, nell'allegato, la relativa sottoscrizione espressa della banca con l'indicazione del nominativo del legale rappresentante ovvero del funzionario munito del relativo potere di sottoscrizione.
Con riferimento alla seconda violazione dedotta, invece, è stata eccepita l'anteriorità rispetto alla scadenza degli interessi della convenzione anatocistica data per stipulata dalle parti e l'inesistenza di un uso normativo che legittimi, nel settore bancario, l'inserzione nei contratti di conto corrente, di una previsione di capitalizzazione degli interessi (trimestrale o meno), così come applicata nella fattispecie in esame. A sostegno delle suddette contestazioni, parte opponente ha richiamato molteplici pronunce giurisprudenziali in punto di divieto dell'anatocismo in materia bancaria con riferimento, anche, alla legge di stabilità 2014.
Alla luce delle contestazioni esposte, è stata dedotta la nullità della clausola anatocistica.
(b) interessi ultra – legali non debitamente pattuiti in violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c..
In proposito, hanno eccepito la nullità della clausola contrattuale relativa a tali interessi, osservando che nella lettera di apertura di credito non vi era alcun riferimento alla determinazione del tasso di interesse applicato, risultando tale determinazione, in primo luogo, rinviata “nell'allegato modulo” e, pertanto, rimessa alla sola discrezionalità dell'istituto
3 bancario, che si è limitato, come detto sopra, soltanto a farlo sottoscrivere al correntista per ricevuta;
(c) commissione di massimo scoperto, addebitata con cadenza trimestrale, in assenza di alcuna previsione contrattuale debitamente pattuita;
(d) indeterminatezza dell'oggetto del contratto con riferimento alla quantificazione dell'entità dei costi gravanti sul rapporto, in violazione dell'art. 1346 c.c. , indeterminatezza connessa ai vizi sopra lamentati, a causa dei quali si profila anche la non conformità del tasso effettivo globale annuo (TEGM) alla disciplina introdotta dalla legge n. 108/1996, con conseguente superamento, in diversi trimestri, del tasso soglia stabilito trimestralmente dal Ministero del
Tesoro, in ottemperanza all'art. 2 della citata legge.
A sostegno delle rassegnate conclusioni hanno prodotto prove documentali, chiedendo, in via istruttoria, c.t.u. contabile.
Sulla scorta di ciò, gli opponenti hanno domandato al Tribunale di voler: accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente con apertura di credito n. 650080/83 oggetto del presente giudizio e di ogni altro rapporto funzionalmente connesso in quanto privo della forma scritta prevista dalla legge ad substantiam e quindi ab origine privo anche della determinazione convenzionale degli interessi, di qualsivoglia capitalizzazione trimestrale, annuale, come di diversa periodicità degli interessi debitori;
accertare e dichiarare l'illegittimità della corresponsione della commissione di massimo scoperto mai pattuita e, comunque, non dovuta ovvero delle appostazioni contabili diversamente definite in violazione pattizia;
dichiarare non dovute le spese del conto corrente perché non convenute;
determinare l'esatto dare – avere tra le parti in costanza del rapporto dedotto in base ai risultati del ricalcolo effettuato in sede di CTU tecnico – contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di conto corrente con apertura di credito, escludendo ogni voce e onere non dovuto;
condannare la banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, nella misura accertata dal CTU, oltre agli interessi legali maturati su dette somme in loro favore. Con vittoria di spese e competenze del giudizio di prime cure da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La costituitasi in Controparte_5 giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e in particolare ha eccepito:
4 (a) in via preliminare, l'improcedibilità dell'opposizione per mancato espletamento dell'obbligatorio procedimento di mediazione ex D. Lgs. 28/2010 ovvero di quello alternativo istituito in attuazione dell'art. 128 bis TUB;
(b) nel merito, in via principale, l'infondatezza della deduzione attorea in punto di nullità del contratto di conto corrente con apertura di credito per incompleta sottoscrizione, non essendo indispensabile, per la validità del negozio, la congiunta duplice sottoscrizione ed essendo, comunque, possibile l'integrazione attraverso tecniche di manifestazione della volontà di costituzione del rapporto produttive di analoghi effetti, quali, a titolo esemplificativo, lo scambio dei consensi su atti separati o il ricorso a comportamenti concludenti e, ad ogni modo, risultando, dalla produzione documentale fornita nella fase monitoria, l'avvenuta conclusione, nella fattispecie in esame, del contratto di c/c n. 0/650080/83 a mezzo dell'inoltro alla banca di lettera di richiesta di apertura di conto corrente sottoscritta dal cliente, munita di approvazione specifica delle clausole vessatorie e recante l'accettazione esplicita dell'istituto sullo stesso documento inviato dallo Zito;
(c) in via subordinata, l'irrilevanza della deduzione di parte attorea in punto di inidoneità, in questa procedura, della prova ex adverso fornita nella fase monitoria con riferimento al certificato ex art. 50 TUB, a fondare il credito fatto valere, attesa la fase ancora iniziale del procedimento di prime cure e la piena possibilità da parte dello stesso di adempiere compiutamente al proprio onus probandi al fine di provocare l'accoglimento del diritto vantato anche da parte del giudice della cognizione piena;
(d) l'infondatezza della domanda attorea con riguardo alla clausola anatocistica ritenuta da parte opponente contra legem, non risultando il rapporto inficiato dal vizio ex adverso formulato.
Al riguardo, ha dedotto la validità di tale clausola, inserita nell'accordo contrattuale sottoscritto da entrambi le parti, avendo l'allegato modulo funzione solo integrativa del contenuto dell'accordo contrattuale.
Ed ancora, parte opposta ha dedotto la conformità della clausola anatocistica in esame alle disposizioni normative, quantomeno con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, attesa l'intervenuta variazione delle condizioni contrattuali di rilievo anatocistico ad opera della banca in conformità a detta delibera e
5 l'avvenuta comunicazione della medesima, nel rispetto della normativa vigente, mediante pubblicazione in G.U. ;
(e) l'infondatezza, per le medesime eccezioni appena formulate con riferimento alla clausola anatocistica, anche delle deduzioni attoree con riguardo sia alla clausola determinativa degli interessi ultra – legali, sia della c.m.s.;
(f) l'infondatezza delle deduzioni formulate dagli opponenti con riferimento sia alla nullità del contratto ex art 1346 c.c., sia al superamento del tasso soglia usurario rilevato in diversi trimestri. In proposito, ha evidenziato di aver sempre applicato tassi di interesse conformi ai limiti previsti dalla legge n. 108/1996 in materia di usura, contestando la correttezza della ricostruzione peritale di parte opponente, ritenuta erronea in quanto basata su criteri tecnico- metodologici palesemente non corretti. In particolare, ha dedotto che il calcolo del TEG è stato effettuato mediante l'utilizzo di formule improprie, che includono nel computo oneri non riconducibili all'erogazione del credito, o, comunque, non computabili ai fini della determinazione del TEG, quali la c.m.s. Ha inoltre contestato la correttezza della medesima consulenza anche con riferimento alle conclusioni prospettate in caso di violazione della sopra citata legge, ritenendo erroneamente applicabile, al caso di specie, l'art. 1815 comma 2 c.c., in luogo – come invece sarebbe corretto – dell'art. 1419 comma 2 c.c.;
(g) in ogni caso, l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie (restitutorie) fondate sulle nullità eccepite, inficianti la legittimità delle operazioni giustificative dei pagamenti effettuati.
Nel dettaglio, ha eccepito “l'intervenuta prescrizione del credito avente ad oggetto gli indebiti registrati nel momento in cui sui rapporti stessi sono affluiti versamenti solutori”, (…) “in epoca anteriore ai dieci anni precedenti la formulazione della richiesta restitutoria da parte del correntista mercè la notifica dell'atto di opposizione, ovvero la proposizione di analoga richiesta in sede stragiudiziale”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni la opposta ha prodotto prove documentali e Pt_1 domandato al Tribunale di voler: in via preliminare, assumere i provvedimenti conseguenti al mancato avveramento della condizione di procedibilità dell'azione esperita ex adverso, consistente nell'espletamento delle procedure di mediazione del caso;
nel merito, rigettare l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via estremamente subordinata, ove si ritenesse di dover revocare il medesimo decreto ingiuntivo, condannare gli opponenti al pagamento della medesima somma oggetto di monizione ovvero anche di altra,
6 maggiore o minore, con condanna, in ogni caso, dell'opponente alle spese e compensi del giudizio, con rimborso forfettario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
All'esito, infine, il giudizio di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento tecnico – contabile, è stato definito con la sentenza qui impugnata (n. 68/2020, pubblicata in data 23/01/2020), con la quale il primo giudicante ha: accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il d.i. opposto (n. 201/2016); accertato a favore di parte opponente un credito nei confronti dell'opposta pari a € 292.807,31; regolato le spese di lite, ponendo a carico dell'opposta sia le spese di giudizio in favore della parte opponente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta, sia le spese di
C.T.U..
1.2 Avverso tale sentenza ha proposto appello la Controparte_5
censurando la pronuncia di primo grado, ritenuta
[...] acriticamente fondata su una ricostruzione peritale erronea, già viziata ab origine dall'impropria formulazione dei quesiti, e in particolare eccependo:
(a) la mancata declaratoria di prescrizione del credito ex adverso dedotto, nonché l'omessa motivazione sul punto, chiedendo la rinnovazione della C.T.U., al fine di distinguere, in sede di riconteggio del rapporto, tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie, e, quindi, confermare la prescrizione decennale delle rimesse solutorie, disattendendo le pretese avversarie. In proposito, riproponendo le deduzioni già svolte sul punto in primo grado,
l'appellante ha evidenziato la rilevanza dirimente, nel caso in esame, della distinzione tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie, osservando che la giurisprudenza di legittimità individua un diverso dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito esercitabile dal cliente della a seconda che si tratti dell'una o Pt_1 dell'altra tipologia di rimessa. In particolare, ha sottolineato che, nei rapporti bancari assistiti da apertura di credito in conto corrente (fido), per le rimesse ripristinatorie, trattandosi di operazioni che reintegrano la disponibilità del fido senza estinguere il debito, il termine di prescrizione decorre soltanto dalla chiusura del conto, momento, questo, in cui il credito del cliente diviene esigibile, mentre per le rimesse solutorie, il termine di prescrizione decorre dalla data dell'operazione, in quanto si tratta di pagamenti volti a estinguere un debito, sicché, una volta estinto il debito, l'eventuale somma versata in eccedenza rispetto all'importo dovuto costituisce un atto di pagamento che determina uno spostamento patrimoniale ingiustificato in
7 favore della banca, rappresentando, pertanto, un credito liquido ed esigibile in capo al cliente, con conseguente decorrenza della prescrizione dalla data stessa del versamento.
Quanto all'onere della prova, ha evidenziato che, secondo l'orientamento della Suprema Corte sul punto, nei contratti di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, in caso di eccezione da parte della banca dell'avvenuta prescrizione delle rimesse solutorie, la stessa non
è tenuta ad indicare analiticamente quali rimesse abbiano carattere solutorio, trattandosi di prova già nella disponibilità del giudice, atteso che il cliente, agendo in ripetizione dell'indebito, è tenuto a produrre tutti gli estratti conto relativi all'intero rapporto, sulla base dei quali, con l'ausilio del consulente tecnico, è possibile distinguere tra atti meramente ripristinatori e atti solutori. Avuto riguardo alla fattispecie in esame, l'appellante ha insistito per la riforma della pronuncia impugnata, previa rinnovazione della c.t.u., non avendo l'esperto nominato dal Tribunale proceduto ad individuare gli accrediti costituenti atti di pagamento e, nella rielaborazione del conto, a confermarli qualora avvenuti in epoca anteriore al decennio precedente la notificazione dell'atto di citazione;
(b) l'erronea esclusione dell'anatocismo anche per il periodo successivo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, ritenuto illegittimo per difetto di prova dell'accettazione scritta della nuova condizione contrattuale da parte del cliente, nonostante fosse stato dimostrato l'avvenuto adeguamento del rapporto alla citata delibera, mediante produzione in atti dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'appellante, in particolare, ha evidenziato l'erroneità della statuizione del primo giudicante nel ritenere inapplicabile, al caso di specie,
l'art. 7 della delibera CICR, che, invero, per i contratti di conto corrente già in essere alla data di entrata in vigore della delibera CICR, consente l'adeguamento delle condizioni contrattuali alle nuove regole in materia di anatocismo, non solo mediante espressa approvazione da parte del cliente, necessaria ove tali condizioni risultino più sfavorevoli, ma anche in via unilaterale, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e successiva comunicazione al cliente, senza necessità di una sua accettazione scritta, ove tali condizioni risultino più favorevoli per quest'ultimo, come nell'ipotesi del contratto per cui è causa.
Infine, ha osservato che, anche laddove si opinasse che l'adeguamento del rapporto di conto corrente alla nuova normativa in tema di anatocismo fosse consentito soltanto previa conclusione di un accordo scritto tra le parti, tale accordo, nella fattispecie in esame, deve comunque ritenersi sussistente, atteso che nella documentazione contrattuale prodotta in
8 giudizio (allegato 1 al fascicolo del monitorio, richiamato anche nel giudizio di opposizione) risultano aggiornamenti successivi all'anno 2000, dai quali emerge chiaramente la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
(c) l'erronea esclusione da parte del primo giudicante, in adesione alle conclusioni peritali, delle competenze maturate su altri conti e addebitate nel corso del tempo e degli addebiti effettuati mediante la tecnica della girocontazione delle competenze da un rapporto ad un altro tra quelli oggetto di causa, ritenendo erroneamente che tale ultima operazione potesse generare una duplicazione delle voci passive. Ad avviso dell'appellante, tale attività di storno si rileva gravemente scorretta, in quanto non tiene conto della struttura e della funzione dei diversi rapporti di conto corrente ed anticipazioni, intrattenuti da controparte con la banca, né della loro interconnessione. Al riguardo, premettendo che il conto anticipi, avente funzione meramente contabile, è accessorio e subordinato al conto corrente ordinario, al quale accede per la registrazione delle operazioni di finanziamento, ha osservato che le relative movimentazioni - che non generano obbligazioni autonome - sono speculari rispetto a quelle del conto principale e che la tecnica della girocontazione delle competenze - riguardante interessi e capitale - rappresenta lo strumento attraverso cui la banca recupera le somme anticipate, tecnica, questa, che non genera duplicazioni di voci passive, ma costituisce la modalità con cui le competenze maturate sul conto anticipi vengono trasferite sul conto corrente ordinario, al fine della loro effettiva imputazione e regolazione. Il conto anticipi, infatti, non costituisce un rapporto autonomo di durata tra le parti, ma svolge soltanto una funzione strumentale alla gestione del credito (anticipato), limitata alla registrazione delle operazioni di anticipazione, che trovano concreta regolazione nel conto principale. Chiarito ciò, parte appellante ha evidenziato che una ricostruzione che recida tale collegamento funzionale finisce per alterare ingiustificatamente le complesse situazioni debitorie e creditorie maturate tra i contraenti, in quanto, ove l'ammontare del giroconto - relativo sia agli interessi passivi dovuti a titolo di anticipazioni, sia al capitale prestato, contabilizzati sul conto anticipi
- venga escluso dalle poste ricalcolate, non si evita una duplicazione di passività, bensì si determina l'indebita cancellazione di un credito della banca. A ciò ha aggiunto che il rischio di duplicazione potrebbe astrattamente configurarsi soltanto nell'ipotesi in cui la pur Pt_1 avendo girocontato le somme dal conto anticipi al conto corrente, ne pretendesse il pagamento su entrambi i rapporti. Tuttavia, nel caso di specie, ad avviso dell'appellante, tale circostanza
9 non è rinvenibile, avendo quest'ultima richiesto esclusivamente il riconoscimento del credito corrispondente al saldo del conto corrente ordinario risultante dopo la girocontazione, con ciò escludendo ogni possibilità di duplicazione;
(d) l'erronea valutazione del giudice di prime cure in punto di asserita usurarietà ab origine del rapporto di conto corrente ordinario e l'illegittima esclusione degli interessi passivi, delle spese e di ogni altra competenza ritenuti non dovuti in forza di tale statuizione.
Al riguardo, parte appellante ha osservato che la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure è erronea, in quanto, al momento dell'apertura del rapporto di conto corrente, non risultava convenuta alcuna apertura di credito, sicché la previsione dei tassi intrafido e di sconfinamento ha carattere meramente potenziale e, in assenza di contestualità con la concessione di un finanziamento, è inidonea a generare usura.
Ha inoltre contestato la correttezza della decisione del primo giudicante anche con riferimento alle conseguenze dallo stesso statuite in ragione della ritenuta usurarietà originaria, avendo, ad avviso dell'appellante, erroneamente ritenuto applicabile, al caso di specie, l'art. 1815, comma
2, c.c., in luogo - come invece sarebbe corretto - dell'art. 1339, comma 2, c.c. Ha evidenziato, infatti, che l'art. 1815 comma 2 c.c. prevede la conversione del contratto da oneroso in gratuito in caso di usura, ma costituisce norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica, riferibile esclusivamente al contratto di mutuo e non all'apertura di credito in conto corrente. Di contro, nel caso di specie, in caso di usura originaria, dovrebbe trovare applicazione l'art. 1339 comma 2 c.c., che, in presenza di una clausola nulla per superamento del tasso soglia, prevede la sua sostituzione con la previsione legale relativa al tasso massimo consentito. In via gradata, ha infine rilevato che non sarebbe neanche legittimo azzerare anche le spese, atteso che la sanzione della gratuità riguarda esclusivamente la remunerazione del capitale prestato, e non quella relativa a servizi ulteriori;
(e) l'erronea esclusione da parte del giudice di prime cure del corrispettivo sull'accordato previsto ex l. 2/2009, sempre in ragione della sua acritica adesione alle risultanze peritali.
Al riguardo, parte appellante ha osservato che tale corrispettivo, pur previsto dalla normativa vigente, è stato illegittimamente omesso dalla ricostruzione del rapporto, sebbene risulti puntualmente convenuto nella documentazione contrattuale prodotta unitamente al ricorso monitorio.
10 Sulla scorta di ciò, l'appellante ha chiesto alla Corte di voler: in via istruttoria, disporre la rinnovazione della C.T.U.; nel merito rigettare l'opposizione avversaria, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via estremamente subordinata, condannare gli opponenti al pagamento della medesima somma già oggetto di monizione, ovvero anche di altra, maggiore o minore, che si ritenga di giustizia;
in ulteriore subordine, accertare che il saldo finale del conto corrente ordinario n. 650080, qualora debitore per la è di importo Pt_1 inferiore a quello quantificato in prime cure;
porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico della controparte;
subordinatamente, porre a carico della controparte le spese del presente grado e compensare, integralmente o parzialmente, quelle di prime cure.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20.10.2020 si sono costituiti in giudizio
[...]
, , , contestando le avverse prospettazioni CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
e in particolare eccependo:
(a) in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c, per violazione dei requisiti, nonché ex art. 348 bis c.p.c.;
(c) il difetto di legittimazione attiva della Controparte_5
per intervenuta cessione del credito pro soluto ai sensi della legge
[...]
130/1999, comunicata, ex art. 58 della legge 358/1993, mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale nonché personalmente ai medesimi. Cessione, questa, come sottolineato dagli odierni appellati, in cui “unitamente ai crediti sono stati trasferiti, oltre ai diritti accessori di cui all'art. 1263 c.c., anche i diritti, le azioni, le eccezioni o facoltà …”.
Pertanto, la legittimazione a proporre appello è da ascriversi unicamente alla società cessionaria esclusiva titolare e responsabile del rapporto in esame;
Pt_2
(d) l'infondatezza del motivo d'appello relativo alla dedotta prescrizione delle rimesse solutorie, atteso che la qualificazione della natura solutoria o ripristinatoria di ciascuna rimessa non può essere effettuata ex ante, ma solo a seguito del ricalcolo dei saldi del conto corrente, previa epurazione delle poste illegittime derivanti dalle clausole nulle. In particolare, hanno evidenziato che è necessario preliminarmente individuare il limite dell'affidamento, oltre il quale le operazioni devono considerarsi extrafido e, quindi, potenzialmente solutorie.
Solo dopo tale verifica è possibile stabilire se le rimesse abbiano natura solutoria e siano soggette a prescrizione. Chiarito ciò, hanno dedotto la correttezza dell'elaborazione peritale, - peraltro in alcun modo contestata dalla con le deduzioni di udienza del 18.12.2019 con Pt_1
11 allegate le osservazioni redatte dal dott. -, la quale, dando ampio conto delle Per_1 operazioni di ricalcolo effettuate, una volta rettificato il reale passivo del correntista - il fido effettivamente utilizzato – ha ritenuto tutte le rimesse aventi natura ripristinatoria della somma concessa a fido, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale a partire dal
27.10.2025, data di estinzione del conto e passaggio a sofferenza del saldo.
In subordine, hanno eccepito l'infondatezza dell'eccezione formulata, per la sua genericità, risultando a loro avviso un difetto di specificazione sia delle rimesse da doversi qualificare di natura solutoria, sia dies a quo per la decorrenza de termine di prescrizione;
nonché per difetto di prova, non avendo la provveduto a produrre documentazione a supporto e sostegno Pt_1 della sua pretesa, dovendosi escludere, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, che il giudice possa accogliere l'eccezione in esame sulla base di un fatto diverso e conosciuto attraverso documenti ex adverso prodotti;
(e) l'infondatezza della censura relativa alla dedotta legittimità della clausola anatocistica per il periodo successivo alla delibera CIRC del 9.02.2000, alla luce delle deduzioni già svolte a tal riguardo in prime cure e qui sostanzialmente riproposte, nuovamente insistendo, per un verso sulla assenza di un uso normativo, nel settore bancario, che legittimi l'inserzione nei contratti di conto corrente della previsione di capitalizzazione degli interessi, così come applicata nella fattispecie in esame nonché, per altro verso, sull'evidente peggioramento, a seguito del suo inserimento, delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente in esame, con conseguente necessità, ai fini della sua validità, di un accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile, così come avvenuto nella fattispecie in esame, un adeguamento unilaterale da parte della NC.
(f) l'inammissibilità delle deduzioni sollevate da parte appellante in ordine alla presunta errata esclusione degli addebiti effettuati dalla sul conto corrente (n. 650080-83), relativi alle Pt_1 competenze maturate sul conto corrente finanziamento fatture e sul conto finanziamento effetti sbf (entrambi identificati con il n. 628000650080-83), per violazione del divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c., atteso che, a loro avviso, parte appellante, in entrambi i procedimenti che precedono questo grado di giudizio (monitorio e prime cure), ha rivolto le proprie doglianze esclusivamente avverso il conto corrente ordinario n. 65080-83, senza far riferimento alcuno ad altri rapporti di conto corrente. L'eccezione formulata veicolando una domanda nuova e dunque, ex art. 345 c.p.c., qui in alcun modo delibabile.
12 A sostegno delle loro considerazioni, hanno osservato, anche, che, lo stesso CTU ha escluso dal conto ordinario tutte le competenze riferibili al conto finanziamento fatture ed al conto finanziamento effetti, proprio in quanto non oggetto di domanda nel decreto ingiuntivo opposto.
A ciò hanno aggiunto, inoltre, che le argomentazioni formulate a sostegno del motivo in esame costituiscono una mera ripetizione di quanto già dedotto in primo grado, in particolare nella comparsa di risposta, risultando, pertanto, prive di qualsiasi contenuto critico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Infine, in ogni caso, hanno rilevato un difetto di prova, in quanto parte appellante, come peraltro evidenziato anche dal CTU, non ha prodotto in primo grado tutti “gli estratti conto relativi ai conti anticipi” rendendo di fatto impossibile verificare la formazione delle competenze addebitate;
(g) l'infondatezza, anche, delle contestazioni svolte in punto di asserita errata valutazione da parte del giudice di prime cure, sia sull'usurarietà ab origine del rapporto in esame, sia sulla applicabilità dell'art. 1815, comma 2, c.c. al caso di specie, in ragione, anche, delle risultanze dell'approfondimento peritale in atti.
Quanto al primo profilo, hanno osservato che all'apertura del contratto di conto corrente n.
650080_83 è stata accordata un'apertura di credito (fido) pari a lire 20.000,00 e che l'applicabilità da parte della dei tassi usurari ab origine è stata, peraltro, rilevata dallo Pt_1 stesso CTU, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, in particolare del contratto di apertura del conto corrente.
Quanto al secondo profilo, è stata eccepita l'erroneità di tale censura, in forza del principio ormai pacifico secondo cui l'art. 1815 comma 2, c.c., come modificato dalla legge n.
108/1996, è norma applicabile a tutti i contratti bancari, ivi compresi quelli di apertura di credito in conto corrente;
(h) l'infondatezza, infine, delle contestazioni mosse in merito alle statuizioni emesse in primo grado con riguardo al corrispettivo sull'accordato previsto dalla legge n. 2/2009, ritenuto erroneamente escluso. Al riguardo, gli appellati hanno evidenziato che quanto oggetto di doglianza risulta già riconosciuto dal CTU, il quale ha accertato e attribuito la commissione sul fido accordato, come emerge dall'elaborazione peritale depositata.
Sulla scorta di ciò, gli appellati, hanno pertanto chiesto alla Corte di voler: dichiarare, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello; in subordine, dichiarare il difetto di titolarità in
13 capo all'appellante del rapporto controverso e procedere con la declaratoria di inammissibilità; nel merito, di dichiarare infondato l'appello principale, previo rigetto della richiesta di rinnovo della CTU;
confermare integralmente la sentenza di primo grado, ivi incluso il capo di condanna alle spese e competenze di avvocato;
condannare la banca al pagamento delle competenze di avvocato per la presente fase, da distrarsi in favore dei procuratori.
Nel corso del presente giudizio, con ordinanza del 26.04.2021, comunicata alle parti il
30.04.2021, ritenuti non sussistenti i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c per dichiarare inammissibile l'impugnazione, accolte le richieste istruttorie dell'appellante, è stata disposta integrazione peritale a cura del C.T.U. già nominato in prime cure.
Con ordinanza collegiale del 29.04.2025, comunicata alle parti il 02.05.2025, la causa è stata poi assunta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione avanzata dagli appellati in ordine al difetto di legittimazione della per avere questa ceduto i Controparte_5 crediti pro soluto ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, come risultante dalla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna, parte seconda, di giovedì 13 dicembre 2018, anno 159, numero 144 (doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione degli appellati) e dalla comunicazione dell'avvenuta cessione del credito da parte della società cessionaria (doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione in Parte_3 appello).
La cessione del credito di cui si discute integra un caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, sicché il processo prosegue fra le parti originarie ai sensi dell'art. 111
c.p.c. e spetta al cedente la legittimazione ad impugnare, ferma restando la facoltà del successore ad intervenire nel processo, mantenendo nondimeno l'alienante la qualità di
"sostituto processuale" del successore a titolo particolare fino a quando non venga formalmente estromesso dal giudizio con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. civ. 6471/2012; Cass. civ. 22424/2009; Cass. civ. 18483/2006)
3. Ciò posto, il Collegio ritiene l'appello parzialmente fondato.
3.1 Merita accoglimento il primo motivo di impugnazione nei termini di seguito esposti:
l'odierna appellante, nel costituirsi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo con cui gli opponenti hanno avanzato domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito avente ad oggetto gli indebiti registrati nel momento in
14 cui sui rapporti stessi sono affluiti versamenti solutori in epoca anteriore ai dieci anni precedenti la formulazione della richiesta restitutoria da parte del correntista attraverso la notifica dell'atto di opposizione.
Correttamente l'istituto di credito ha richiamato la pronuncia della Suprema Corte secondo cui
“L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Cass. civ. SU 24418/2010). Per come chiarito, peraltro, sempre dalle Sezioni Unite (Cass.civ. SU 15895/2019), ove l'istituto di credito convenuto in giudizio eccepisca la prescrizione, non è necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte, essendo sufficiente l'allegazione del decorso del tempo e della volontà di profittare dell'effetto estintivo.
L'eccezione non è stata affatto esaminata dal giudice di primo grado che non ha disposto alcun approfondimento istruttorio sul punto.
Nel presente grado di giudizio, l'ausiliario, al quale è stato domandato di individuare le rimesse solutorie ultradecennali rispetto alla notificazione dell'atto di opposizione (tenendo conto del saldo effettivo, ossia depurato dagli addebiti illegittimi), procedendo conformemente a quanto chiarito in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ.7721/2023: “La ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito“e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con
l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel
15 corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033
c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo”) ha verificato che sul conto, nel corso del rapporto contrattuale, sono stati effettuati dal correntista versamenti solutori, ovvero con finalità diverse dal mero ripristino della provvista, per € 346.670,33 e che gli interessi e le competenze prescritti ammontano ad € 4.010,41.
Sul punto giova sin d'ora chiarire che il Collegio ritiene condivisibile la ricostruzione del consulente secondo cui sono prescritti e quindi non ripetibili i soli interessi il cui addebito è avvenuto al di fuori dal fido accordato e per i quali la successiva rimessa ha costituito un pagamento, il che “avviene quando gli interessi vengono addebitati nel momento in cui il conto presenta un saldo oltre il fido ed il loro addebito produce un ulteriore sconfinamento”, sicché il versamento successivo che copre anche solo parzialmente lo sconfinamento costituisce evidentemente una rimessa solutoria soggetta a prescrizione decorrente dalla stessa data di addebito.
Invero, a dispetto di quanto sostenuto da parte appellante, il contratto di conto corrente n.
650080-83 del 17.05.1999 stipulato tra l'istituto di credito e , benchè CP_1 denominato “di corrispondenza” è assistito sin dall'inizio da apertura di credito, com'è evincibile dall' allegato prospetto delle condizioni economiche laddove risultano:
-Tasso fido: 12,00%
-Tasso sconfino: 15,00 %
-Massimo scoperto: commissione trimestrale 0,25%.
Peraltro, il c.t.u., nella risposta alle osservazioni del consulente di parte appellante, ha evidenziato che “sul conto corrente oggetto di ctu, risulta concessa apertura di credito che inizialmente risulta essere di L. 20.000.000 e successivamente subisce variazioni come indicate a pag. 11 della presente ctu.
Negli scalari sono riportati elementi precisi, da cui si riscontra la presenza di un affidamento: primo fra tutti l'indicazione esplicita del fido di conto, a seguire l'applicazione di tassi debitori fido e sconfinamento, l'applicazione della commissione di massimo scoperto,
l'esposizione debitoria costante e prolungata per anni. Si rappresenta inoltre che la comunicazione del 18.10.2010 è una comunicazione di variazione fido del 18.10.2010 in
16 aumento da € 130.000 a € 150.000, il che implica la presenza precedente di un'apertura di credito”.
Non condivisibile, in quanto documentalmente smentita, è, pertanto, la contestazione dell'istituto di credito secondo cui, difettando un contratto di affidamento avente forma scritta prima del 18/10/2010 e facendo applicazione dei principi di cui alla sentenza della Cassazione
n. 24418/2010, tutte le rimesse operate sul conto corrente fino a quella data hanno natura solutoria e, pertanto, tutte le competenze addebitate dalla banca nel periodo anteriore al decennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione sono da ritenersi prescritte.
In ragione di quanto esposto, va riformata la pronuncia di primo grado sul punto, priva di motivazione in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, occorrendo tenere conto, nella ricostruzione del saldo del conto corrente, delle competenze prescritte ammontanti ad € 4.010,41.
3.2 Privo di fondamento è invece il secondo motivo di appello.
L'istituto bancario ha contestato l'esclusione della clausola anatocistica anche per il periodo successivo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, a suo avviso erroneamente ritenuto illegittimo dal primo giudice per difetto di prova dell'accettazione scritta della nuova condizione contrattuale da parte del cliente, nonostante la dimostrazione dell'avvenuto adeguamento alla citata delibera, mediante produzione in atti dell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, conformemente alla previsione di cui all'art. 7 della citata delibera, la quale, per i contratti di conto corrente già in essere alla data di entrata in vigore della delibera
CICR, consente l'adeguamento delle condizioni contrattuali alle nuove regole in materia di anatocismo, non solo mediante espressa approvazione da parte del cliente, necessaria ove tali condizioni risultino più sfavorevoli, ma anche in via unilaterale, mediante pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale e successiva comunicazione al cliente, senza necessità di una sua accettazione scritta, ove tali condizioni risultino più favorevoli per quest'ultimo, come nella fattispecie in esame.
L'assunto non è condivisibile. Sul punto si è di recente espressa la Suprema Corte affermando che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25 comma 3 del D.lgs. n.
342/1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, così come quello di cui si discute in quanto stipulato in data17.05.1999, sono radicalmente nulle, con conseguente
17 impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché, in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. civ.
n. 9140/2020; in senso conforme Cass. civ. n. 23853/2020; Cass. civ. n. 17634/2021).
Tale espressa pattuizione, nel caso in esame, non è mai stata stipulata né tanto meno l'istituto di credito ha mai allegato che fosse intervenuta nel corso del rapporto.
Il c.t.u. ha rilevato che la capitalizzazione trimestrale è stata effettuata sia per gli interessi passivi che per quelli attivi, laddove maturati, con identica periodicità e che la banca ha prodotto l'inserzione, sulla Gazzetta Ufficiale del 17.7.2000, dell'avviso alla clientela di adeguamento delle condizioni contrattuali ai sensi della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, ma non anche la comunicazione e accettazione scritta del cliente.
Ne consegue che non può essere applicata alcuna capitalizzazione, conformemente all'indirizzo fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
24418/2010.
La sentenza impugnata è dunque corretta e va confermata in parte qua.
3.3 Risulta fondato il terzo motivo di appello avente ad oggetto il ricalcolo, operato da parte del primo giudicante, delle competenze e degli addebiti maturati sui conti anticipi e riportati mediante la tecnica della girocontazione sul conto corrente oggetto di causa, sulla base dell'erroneo presupposto di duplicazione delle voci passive.
Nel giudizio di primo grado il Tribunale ha accolto la domanda degli opponenti (odierni appellati) diretta a tenere conto, nella ricostruzione del saldo, non solo del conto corrente di corrispondenza n. 650080-83, ma anche del conto finanziamento fatture n. 628000650080-83
e del conto finanziamenti effetti sbf n. 628 000 650080-83 stipulati da con la CP_1
. Controparte_5
Accertato che la banca, a partire dal 30.3.2008 e fino al 30.6.2014, aveva addebitato direttamente con cadenza trimestrale sul conto corrente di corrispondenza n. 650080-83, le competenze del conto finanziamenti fatture n. 628 000650080-83 e a partire dal 30.9.2008, fino al 30.6.2014, anche le competenze del conto finanziamenti sbf n. 628000650080-83, il
18 Tribunale ha accolto la domanda di ripetizione di indebito avanzata dagli opponenti alla luce del ricalcolo del c.t.u. esteso anche alle competenze dei predetti conti.
Orbene, nella prassi bancaria possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come conto anticipi in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti.
I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti.
La Suprema Corte ha chiarito che “nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere il saldo passivo concernente il predetto conto anticipi, Pt_1 indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto […]. Sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera "evidenza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. Si è, Pt_1 così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della
c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista è rappresentato, in ogni momento, Pt_1 dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante
"giroconto" (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449) … In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso in «dare» le Pt_1 anticipazioni erogate al correntista ed in «avere» l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Ne deriva che, in presenza di un
19 simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare- avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale”. Distinta da tale ipotesi è quella in cui
“la linea di credito per anticipazioni su fatture si atteggi in modo del tutto autonomo, come quando l'anticipazione sia configurata come un ordinario finanziamento, concesso dalla banca, dove il saldo del cd. conto anticipi rappresenti effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a debito) di un separato, anche giuridicamente, conto corrente di corrispondenza. Solo in detta seconda ipotesi il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal "conto anticipi" sarà il possibile oggetto di un'autonoma azione giudiziaria, senza necessità del parallelo accertamento - ove richiesto - relativo altresì ai (a quel punto, non connessi) conti correnti di corrispondenza, solo occasionalmente e non funzionalmente avvinti allora dalla mera coincidenza soggettiva delle parti contraenti”(Cass. civ. 14321/2022).
Nella fattispecie, la banca ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna del correntista e dei fideiussori al saldo maturato sul contratto di conto corrente di corrispondenza n. 650080-
83, mentre questi ultimi hanno domandato l'estensione dell'accertamento sul conto finanziamento fatture n. 628 000 650080-83 e sul conto finanziamenti effetti sbf n. 628 000
650080-83 stipulati da con la , sulla CP_1 Controparte_5 base del presupposto di duplicazione delle voci passive.
L'assunto degli odierni appellati non è condivisibile in quanto risulta documentalmente il collegamento funzionale tra i predetti conti, laddove le competenze annotate sui c.d. conti anticipi sono state riportate in modo identico sui conti di corrispondenza, come operazioni di carattere contabile, ma non hanno costituito oggetto di autonoma domanda da parte dell'istituto di credito.
In accoglimento del primo motivo di appello, va dunque riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha tenuto conto, nella ricostruzione contabile, anche dei conti anticipi in modo autonomo rispetto al conto di corrispondenza.
3.4 Infondato è il quarto motivo di appello avente ad oggetto il rilevamento dell'usurarietà originaria attraverso la comparazione del tasso debitore con il tasso soglia dei contratti di
20 apertura di credito, cui non è riconducile quello per cui è causa, in quanto, ad avviso degli appellanti, al momento dell'apertura del rapporto di conto corrente, non risultava convenuta alcuna apertura di credito, sicché la previsione dei tassi intrafido e di sconfinamento ha carattere meramente potenziale e, in assenza di contestualità con la concessione di un finanziamento, è inidonea a generare usura.
L'assunto non è condivisibile. Tra le condizioni del contratto di apertura conto corrente del
17.5.1999 risultano pattuiti i seguenti tassi di interesse a debito:
- Tasso fido: 12,00%
- Tasso sconfino: 15,00%.
Il carattere asseritamente “potenziale” delle suddette previsioni è peraltro smentito dalla documentazione contabile prodotta dalla stessa banca avendo il c.t.u. rilevato che fin dal secondo trimestre 1999 – trimestre che assume rilievo ai fini della verifica dell'usurarietà originaria essendo stato il contratto stipulato in data 17.05.1999 - risulta la concessione di un fido di conto di L. 20.000.000 (pari a € 10.329,14) e l'applicazione di tassi debitori fido e sconfinamento.
E' pertanto corretta la comparazione del “tasso sconfino” convenuto con il tasso soglia stabilito per la categoria di “aperture di credito in conto corrente” oltre € 5.164,57 (che risulta pari al 13,71%).
Ciò posto, poiché il tasso sconfino (15%) già nominalmente risulta superare il tasso usura vigente pro tempore rilevato all'apertura del conto (secondo trimestre 1999) per la categoria
“aperture di credito in conto corrente” oltre € 5.164,57 si può affermare che il rapporto di conto corrente con apertura di credito è affetto da usura originaria.
Il legislatore, con il D.L. 29.12.2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in L. 28.2.2001, n.
24, "Interpretazione autentica della L. 7.3.1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura", ha stabilito, in chiave di interpretazione autentica, che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., 2 comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento" (art. 1, comma 1, D.L.
n. 394/2000, convertito in L. n. 24/2001); pertanto, soltanto in caso di interessi
"originariamente" usurari trova applicazione la sanzione civilistica di nullità (art. 1815 comma
2 c.c. secondo cui, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti
21 interessi) prevista dalla normativa antiusura, oltre alla sanzione penale;
l'usura originaria costituisce dunque un vizio genetico del contratto non configurabile ex post (c.d. usura sopravvenuta), da verificare esclusivamente al momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale (come si deduce dalla chiara formulazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. che si riferisce ai "convenuti interessi usurari".
In tal senso si è consolidata la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 24743/2023; Cass. civ. n. 18013/2024) dopo l'arresto delle Sezioni Unite per cui "nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (Cass. Sez. Un. 24675/2017). In definitiva, la clausola contrattuale è illecita e viola l'art. 644 c.p. se il tasso supera la soglia di legge nel momento della sua "pattuizione", ma non può diventarlo per effetto di una sopravvenienza successiva (Cass. civ. 30404/2024).
Va peraltro precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'art. 1815 comma 2 c.c. si applica non solo ai contratti di mutuo, ma a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione, compresa l'apertura di credito in conto corrente (Cass. civ. 12965/2016).
Pertanto, è corretta e va confermata la pronuncia impugnata laddove esclude gli interessi debitori nella ricostruzione del rapporto tra le parti.
3.5 Infine, va disatteso l'ultimo motivo di impugnazione avente ad oggetto l'esclusione, dalla ricostruzione del rapporto, del corrispettivo sull'accordato sostitutivo della c.m.s., previsto ai sensi della legge 2/2009, ad avviso dell'appellante, in conformità rispetto alle norme di legge.
22 In punto di diritto, occorre premettere che la commissione di massimo scoperto, benchè introdotta nei contratti bancari a partire dalle norme bancarie uniformi adottate dal 1° gennaio
1952, è stata per la prima volta definita facendo riferimento ad una delle funzioni della prassi applicativa soltanto con le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio” ai sensi della legge sull'usura emanate dalla NC d'AL (aggiornamento luglio 2001), ove si legge “Nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”. A fronte di un panorama giurisprudenziale tutt'altro che univoco in ordine a natura, funzione e validità della commissione di massimo scoperto, il legislatore è intervenuto dapprima con il D.l. 28 novembre 2008, n. 185 (“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”), convertito, con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, che, all'art.
2- bis (inserito in sede di conversione, il cui comma 2 è ancora in vigore), pure omettendo ogni definizione della c.m.s., ha sostanzialmente sancito la legittimità di siffatto onere benchè a determinate condizioni a tutela della clientela, e successivamente, per quanto interessa in questa sede, con l'art.
6-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201(“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”), convertito con modificazioni, dalla
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale ha introdotto nel TUB l'art. 117 bis rubricato
“Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”. Tale ultima norma, nel testo attualmente vigente – a decorrere dal 1 luglio 2012 – tipizza, al primo comma, le commissioni di affidamento per l'apertura di credito in conto corrente;
al secondo comma disciplina le commissioni applicabili in caso di sconfinamento;
al terzo comma prevede la nullità delle clausole che concernono oneri diversi e non conformi a quelli indicati nei primi due. Il quarto comma, infine, attribuisce al CICR la competenza ad adottare disposizioni, anche di trasparenza, applicative dell'articolo ed estendere il raggio di azione della disposizione a contratti ulteriori rispetto ad aperture di credito e conti correnti “per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente”. Conseguentemente, nel vigore della nuova disciplina,
i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici “oneri” per il cliente, da un
23 lato, una commissione “omnicomprensiva” (ma inferiore allo 0,5 per cento per trimestre)
«calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento», dall'altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate.
Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. ii), del D.m. 30 giugno 2012, n. 644 la commissione di affidamento si applica «sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto», e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione del cliente.
Ne discende che non sono più consentite commissioni che, al di là del nomen loro attribuito, non siano calcolate in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Parimenti non possono essere previsti oneri ulteriori rispetto alla nuova commissione di affidamento, né per la messa a disposizione di fondi, né per il loro utilizzo, tra cui la commissione per l'istruttoria, nonché ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento (art. 3, comma 2, lett. i, D.m. n. 644 del
2012).
La disciplina appena richiamata è applicabile ai contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso alla data del 1°luglio 2012; detti contratti, dunque, dovevano essere adeguati, ai sensi dell'art. 118 TUB, entro il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni dell'art. 117-bis TUB (art. 5, comma 4, D.m. n. 644 del 2012).
Nel solco delle disposizioni richiamate si pone la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non e', invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cass. civ. 19825/2022; Cass. civ. 5359/2024).
Nella fattispecie, nel contratto di apertura conto corrente, la commissione di massimo scoperto
è individuata quale commissione trimestrale 0,25%.
Nel contratto di aumento del 18.10.2010 viene prevista la commissione sull'accordato “(% - min – max) 0,07 % - 0,00- 1,000”.
24 In entrambe le ipotesi è definita l'aliquota e la periodicità della liquidazione, ma non viene specificata la base di calcolo. A dispetto di quanto sostenuto da parte appellante, la c.m.s.non può dirsi valida, poiché non risultano pattuiti tutti gli elementi che concorrono a determinarla.
Dunque, la pronuncia impugnata è corretta e va confermata nella parte in cui ha ritenuto nulla la clausola avente ad oggetto la c.m.s., escludendo dal saldo del conto corrente ogni addebito a tale titolo.
3.6 In definitiva, esclusi gli interessi debitori ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., qualsiasi capitalizzazione, la commissione di massimo scoperto, le spese e commissioni applicate e non previste dal contratto, considerate le competenze prescritte, per il conto corrente n. 650080 risulta un saldo a credito del correntista pari ad euro ad € 101.167,35 (cfr. conclusioni del c.t.u. pagg. 35 e seguenti dell'elaborato peritale).
E' dunque infondata l'originaria domanda di adempimento contrattuale avanzata dall'istituto di credito con ricorso monitorio e, viceversa, fondata quella di ripetizione di indebito spiegata da , , con la precisazione che, CP_1 CP_2 Controparte_4 CP_3 avendo la pronuncia di primo grado accertato il credito di questi ultimi senza statuizione di condanna alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, in assenza di appello incidentale, va confermata la sentenza di primo grado sul punto. Invero, dagli atti del procedimento di primo grado, risulta che il Tribunale ha rigettato l'istanza con cui
[...]
, , , hanno domandato la correzione della CP_1 CP_2 Controparte_4 CP_3 sentenza ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. nella parte in cui si è limitata “a dichiarare che parte attrice vanta un credito nei confronti della banca di Controparte_5 Parte_1 per €. 292.807,31,senza tuttavia provvedere ad emettere statuizione di condanna al relativo pagamento”; nel presente grado l'istanza non è stata riproposta avendo gli odierni appellati domandato esclusivamente il rigetto dell'impugnazione avanzata dalla banca e la conferma della sentenza appellata.
4. Il parziale accoglimento dell'appello impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito alla luce dell'esito complessivo della lite e tenuto conto che la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. civ. 9064 del 12/04/2018: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
25 ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
In considerazione dell'esito finale della controversia – che ha dato luogo ad una soccombenza reciproca, considerando, per un verso, il rigetto della domanda avanzata dall'odierna parte appellante, attrice in sede monitoria e, per altro, l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dagli odierni appellati, nel presente grado di giudizio determinata in misura ben più contenuta rispetto al primo grado – sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione parziale di entrambi i gradi, nella misura ritenuta dal
Collegio congrua di 1/2, ponendo la residua parte a carico dell'appellante soccombente.
Le spese così determinate vanno liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, tenendo conto del valore della controversia e dei parametri minimi per le fasi introduttiva e di studio, in ragione degli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati su tutte le questioni oggetto del contendere, nonché medi per le fasi istruttoria e decisoria, stante l'accertamento tecnico espletato in entrambi i gradi.
In punto di individuazione del valore del giudizio, lo scaglione è quello da 260.000,01 a
520.000,00 per il primo grado di giudizio tenuto conto del decisum (pari ad euro € 292.807,31, in totale accoglimento della domanda riconvenzionale) e da € 52.000,01 ad € 260.000,00 per il secondo grado, sempre in ragione del decisum (pari ad euro 101.167,35 in ragione della minor somma accordata agli appellati nel presente grado).
Le spese della ctu di entrambi i gradi di giudizio, già liquidate con separati provvedimenti, vanno poste per il 50% a carico dell'appellante e per il residuo 50% a carico degli appellati, ferma restando la solidarietà tra tutte le parti nei confronti del c.t.u.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. R.G.
197/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 68/2020 del Tribunale di Palmi,
26 pubblicata in data 23/01/2020, a definizione della causa n. R.G. 1170/2016, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, a parziale modifica della sentenza impugnata, accerta che il saldo del conto corrente n. 650080 a credito di parte appellata è pari ad €
101.167,35;
- compensa per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico di parte appellante la restante parte, che liquida in complessivi € 9758,00 per il primo grado, ed in complessivi € 5937,00, per il secondo grado di giudizio, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori che ne hanno fatto richiesta;
- pone le spese della c.t.u. di entrambi i gradi di giudizio, già liquidate con separati decreti, per il 50% a carico dell'appellante e per il residuo 50% a carico degli appellati, ferma restando la solidarietà nei rapporti tra le parti ed il c.t.u.
Così deciso nella camera di consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 16 dicembre
2025
La Consigliera est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
27
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr.ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 197/2020 e vertente tra:
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napoli
APPELLANTE
E
( ), ( ), CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
( , CP_3 C.F._3 Controparte_4
( ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Donato Patera e Giuseppe C.F._4
Catalano
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 68/2020, pubblicata in data
23/01/2020, emessa a definizione del procedimento n. R.G. 1170//2016.
Conclusioni delle parti: come da note scritte telematicamente depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.04.2025.
1 Motivi della decisione in fatto e in diritto
1.1 Con atto di citazione in opposizione le parti opponenti , , CP_1 CP_2 [...]
hanno adito il Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di prime CP_3 Controparte_4 cure (iscritto al n. 806/2019 R.G.), al fine di opporsi e conseguire l'annullamento e/o comunque la revoca del decreto ingiuntivo n. 201/2016 (proc. n. 805/2016), emesso da
Giudice del medesimo Tribunale in favore della parte ricorrente NC di Credito Cooperativo di Cittanova Socc. Coop. per Azioni e ingiungente loro (precisamente a , quale CP_1 debitore principale, nonché a , , quali fideiussori), il CP_2 CP_3 Controparte_4 pagamento, in solido, di € 80.325,54 (a titolo di capitale e interessi, per esposizione del c/c n.
650080 acceso presso la Filiale di ed estinto per scritturazione a sofferenza), oltre Parte_1 interessi e spese della procedura monitoria.
Gli opponenti, contestata la pretesa monitoria fatta valere ex adverso, in particolare lamentando la parzialità della ricostruzione fornita dalla banca nel giudizio monitorio con riferimento al rapporto bancario azionato, hanno dedotto che:
(1) intratteneva con la menzionata banca, sin dal 19.05.1999, un rapporto di CP_1 conto corrente base (avente n. 650080), con apertura di credito e relativo affidamento accordato, inizialmente, sino a € 70.000,00 e poi, previa revoca, elevato sino ad € 250.000,00
e successivamente sino ad € 280.000,00, nonché n. 3 rapporti funzionalmente connessi al primo, in specie conto anticipi sbf (avente n. 650080/83), un conto anticipi su fatture (avente n. 650080/83) ed un altro conto senza alcun affidamento. Il predetto affidamento era assistito da fideiussione a firma di , e , sino alla concorrenza CP_2 CP_3 Controparte_4 dell'importo di € 900.000,00;
(2) il contratto di apertura di credito in conto corrente è nullo per mancata sottoscrizione da parte del funzionario della banca munito di procura ed a ciò abilitato e, per l'effetto, per violazione dell'obbligo della forma scritta, alla luce, soprattutto, degli artt. 117 e 23 D.lgs.
385/1993;
(3) la prova ex adverso fornita nella fase monitoria è, in questa procedura, inidonea a fondare il credito fatto valere, risultando a tal riguardo insufficiente il certificato ex art. 50 D. Lgs.
385/1993, attestante soltanto la risultanza contabile finale (saldo) e non avendo la parte
2 provveduto a produrre “le risultanze contabilizzate negli estratti conto periodici” funzionali a
“ricostruire la situazione contabile sin dall'inizio del rapporto bancario”, con conseguente preclusione della possibilità di verificare le partite creditorie e debitorie che hanno determinato il saldo oggetto della richiesta di ingiunzione.
(4) In via gradata, gli opponenti hanno dedotto che il rapporto di conto corrente è afflitto da diversi vizi, in specie:
(a) anatocismo contra legem, applicato con periodicità trimestrale sin dall'inizio del rapporto bancario, in violazione sia della clausola contrattuale di cui all'art. 4 della lettera di apertura di conto corrente (“Disposizioni particolari – modalità di contabilizzazione interessi e chiusura del conto”), la quale prevede espressamente la necessità della pattuizione e dell'indicazione, nel modulo allegato, della periodicità con cui vengono chiusi contabilmente i rapporti di dare e avere relativi ai conti creditori e debitori, sia della disposizione normativa di cui all'art. 1283
c.c.. Al riguardo, con riferimento alla prima violazione lamentata, gli opponenti hanno rappresentato che, nella fattispecie in esame, difettano sia l'indicazione della periodicità della capitalizzazione, sia la sottoscrizione espressa da parte dei contraenti, risultando soltanto la sottoscrizione unilaterale per ricevuta da parte del correntista, senza che vi sia, nell'allegato, la relativa sottoscrizione espressa della banca con l'indicazione del nominativo del legale rappresentante ovvero del funzionario munito del relativo potere di sottoscrizione.
Con riferimento alla seconda violazione dedotta, invece, è stata eccepita l'anteriorità rispetto alla scadenza degli interessi della convenzione anatocistica data per stipulata dalle parti e l'inesistenza di un uso normativo che legittimi, nel settore bancario, l'inserzione nei contratti di conto corrente, di una previsione di capitalizzazione degli interessi (trimestrale o meno), così come applicata nella fattispecie in esame. A sostegno delle suddette contestazioni, parte opponente ha richiamato molteplici pronunce giurisprudenziali in punto di divieto dell'anatocismo in materia bancaria con riferimento, anche, alla legge di stabilità 2014.
Alla luce delle contestazioni esposte, è stata dedotta la nullità della clausola anatocistica.
(b) interessi ultra – legali non debitamente pattuiti in violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c..
In proposito, hanno eccepito la nullità della clausola contrattuale relativa a tali interessi, osservando che nella lettera di apertura di credito non vi era alcun riferimento alla determinazione del tasso di interesse applicato, risultando tale determinazione, in primo luogo, rinviata “nell'allegato modulo” e, pertanto, rimessa alla sola discrezionalità dell'istituto
3 bancario, che si è limitato, come detto sopra, soltanto a farlo sottoscrivere al correntista per ricevuta;
(c) commissione di massimo scoperto, addebitata con cadenza trimestrale, in assenza di alcuna previsione contrattuale debitamente pattuita;
(d) indeterminatezza dell'oggetto del contratto con riferimento alla quantificazione dell'entità dei costi gravanti sul rapporto, in violazione dell'art. 1346 c.c. , indeterminatezza connessa ai vizi sopra lamentati, a causa dei quali si profila anche la non conformità del tasso effettivo globale annuo (TEGM) alla disciplina introdotta dalla legge n. 108/1996, con conseguente superamento, in diversi trimestri, del tasso soglia stabilito trimestralmente dal Ministero del
Tesoro, in ottemperanza all'art. 2 della citata legge.
A sostegno delle rassegnate conclusioni hanno prodotto prove documentali, chiedendo, in via istruttoria, c.t.u. contabile.
Sulla scorta di ciò, gli opponenti hanno domandato al Tribunale di voler: accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente con apertura di credito n. 650080/83 oggetto del presente giudizio e di ogni altro rapporto funzionalmente connesso in quanto privo della forma scritta prevista dalla legge ad substantiam e quindi ab origine privo anche della determinazione convenzionale degli interessi, di qualsivoglia capitalizzazione trimestrale, annuale, come di diversa periodicità degli interessi debitori;
accertare e dichiarare l'illegittimità della corresponsione della commissione di massimo scoperto mai pattuita e, comunque, non dovuta ovvero delle appostazioni contabili diversamente definite in violazione pattizia;
dichiarare non dovute le spese del conto corrente perché non convenute;
determinare l'esatto dare – avere tra le parti in costanza del rapporto dedotto in base ai risultati del ricalcolo effettuato in sede di CTU tecnico – contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di conto corrente con apertura di credito, escludendo ogni voce e onere non dovuto;
condannare la banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, nella misura accertata dal CTU, oltre agli interessi legali maturati su dette somme in loro favore. Con vittoria di spese e competenze del giudizio di prime cure da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La costituitasi in Controparte_5 giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e in particolare ha eccepito:
4 (a) in via preliminare, l'improcedibilità dell'opposizione per mancato espletamento dell'obbligatorio procedimento di mediazione ex D. Lgs. 28/2010 ovvero di quello alternativo istituito in attuazione dell'art. 128 bis TUB;
(b) nel merito, in via principale, l'infondatezza della deduzione attorea in punto di nullità del contratto di conto corrente con apertura di credito per incompleta sottoscrizione, non essendo indispensabile, per la validità del negozio, la congiunta duplice sottoscrizione ed essendo, comunque, possibile l'integrazione attraverso tecniche di manifestazione della volontà di costituzione del rapporto produttive di analoghi effetti, quali, a titolo esemplificativo, lo scambio dei consensi su atti separati o il ricorso a comportamenti concludenti e, ad ogni modo, risultando, dalla produzione documentale fornita nella fase monitoria, l'avvenuta conclusione, nella fattispecie in esame, del contratto di c/c n. 0/650080/83 a mezzo dell'inoltro alla banca di lettera di richiesta di apertura di conto corrente sottoscritta dal cliente, munita di approvazione specifica delle clausole vessatorie e recante l'accettazione esplicita dell'istituto sullo stesso documento inviato dallo Zito;
(c) in via subordinata, l'irrilevanza della deduzione di parte attorea in punto di inidoneità, in questa procedura, della prova ex adverso fornita nella fase monitoria con riferimento al certificato ex art. 50 TUB, a fondare il credito fatto valere, attesa la fase ancora iniziale del procedimento di prime cure e la piena possibilità da parte dello stesso di adempiere compiutamente al proprio onus probandi al fine di provocare l'accoglimento del diritto vantato anche da parte del giudice della cognizione piena;
(d) l'infondatezza della domanda attorea con riguardo alla clausola anatocistica ritenuta da parte opponente contra legem, non risultando il rapporto inficiato dal vizio ex adverso formulato.
Al riguardo, ha dedotto la validità di tale clausola, inserita nell'accordo contrattuale sottoscritto da entrambi le parti, avendo l'allegato modulo funzione solo integrativa del contenuto dell'accordo contrattuale.
Ed ancora, parte opposta ha dedotto la conformità della clausola anatocistica in esame alle disposizioni normative, quantomeno con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, attesa l'intervenuta variazione delle condizioni contrattuali di rilievo anatocistico ad opera della banca in conformità a detta delibera e
5 l'avvenuta comunicazione della medesima, nel rispetto della normativa vigente, mediante pubblicazione in G.U. ;
(e) l'infondatezza, per le medesime eccezioni appena formulate con riferimento alla clausola anatocistica, anche delle deduzioni attoree con riguardo sia alla clausola determinativa degli interessi ultra – legali, sia della c.m.s.;
(f) l'infondatezza delle deduzioni formulate dagli opponenti con riferimento sia alla nullità del contratto ex art 1346 c.c., sia al superamento del tasso soglia usurario rilevato in diversi trimestri. In proposito, ha evidenziato di aver sempre applicato tassi di interesse conformi ai limiti previsti dalla legge n. 108/1996 in materia di usura, contestando la correttezza della ricostruzione peritale di parte opponente, ritenuta erronea in quanto basata su criteri tecnico- metodologici palesemente non corretti. In particolare, ha dedotto che il calcolo del TEG è stato effettuato mediante l'utilizzo di formule improprie, che includono nel computo oneri non riconducibili all'erogazione del credito, o, comunque, non computabili ai fini della determinazione del TEG, quali la c.m.s. Ha inoltre contestato la correttezza della medesima consulenza anche con riferimento alle conclusioni prospettate in caso di violazione della sopra citata legge, ritenendo erroneamente applicabile, al caso di specie, l'art. 1815 comma 2 c.c., in luogo – come invece sarebbe corretto – dell'art. 1419 comma 2 c.c.;
(g) in ogni caso, l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie (restitutorie) fondate sulle nullità eccepite, inficianti la legittimità delle operazioni giustificative dei pagamenti effettuati.
Nel dettaglio, ha eccepito “l'intervenuta prescrizione del credito avente ad oggetto gli indebiti registrati nel momento in cui sui rapporti stessi sono affluiti versamenti solutori”, (…) “in epoca anteriore ai dieci anni precedenti la formulazione della richiesta restitutoria da parte del correntista mercè la notifica dell'atto di opposizione, ovvero la proposizione di analoga richiesta in sede stragiudiziale”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni la opposta ha prodotto prove documentali e Pt_1 domandato al Tribunale di voler: in via preliminare, assumere i provvedimenti conseguenti al mancato avveramento della condizione di procedibilità dell'azione esperita ex adverso, consistente nell'espletamento delle procedure di mediazione del caso;
nel merito, rigettare l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via estremamente subordinata, ove si ritenesse di dover revocare il medesimo decreto ingiuntivo, condannare gli opponenti al pagamento della medesima somma oggetto di monizione ovvero anche di altra,
6 maggiore o minore, con condanna, in ogni caso, dell'opponente alle spese e compensi del giudizio, con rimborso forfettario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
All'esito, infine, il giudizio di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento tecnico – contabile, è stato definito con la sentenza qui impugnata (n. 68/2020, pubblicata in data 23/01/2020), con la quale il primo giudicante ha: accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il d.i. opposto (n. 201/2016); accertato a favore di parte opponente un credito nei confronti dell'opposta pari a € 292.807,31; regolato le spese di lite, ponendo a carico dell'opposta sia le spese di giudizio in favore della parte opponente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta, sia le spese di
C.T.U..
1.2 Avverso tale sentenza ha proposto appello la Controparte_5
censurando la pronuncia di primo grado, ritenuta
[...] acriticamente fondata su una ricostruzione peritale erronea, già viziata ab origine dall'impropria formulazione dei quesiti, e in particolare eccependo:
(a) la mancata declaratoria di prescrizione del credito ex adverso dedotto, nonché l'omessa motivazione sul punto, chiedendo la rinnovazione della C.T.U., al fine di distinguere, in sede di riconteggio del rapporto, tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie, e, quindi, confermare la prescrizione decennale delle rimesse solutorie, disattendendo le pretese avversarie. In proposito, riproponendo le deduzioni già svolte sul punto in primo grado,
l'appellante ha evidenziato la rilevanza dirimente, nel caso in esame, della distinzione tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie, osservando che la giurisprudenza di legittimità individua un diverso dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito esercitabile dal cliente della a seconda che si tratti dell'una o Pt_1 dell'altra tipologia di rimessa. In particolare, ha sottolineato che, nei rapporti bancari assistiti da apertura di credito in conto corrente (fido), per le rimesse ripristinatorie, trattandosi di operazioni che reintegrano la disponibilità del fido senza estinguere il debito, il termine di prescrizione decorre soltanto dalla chiusura del conto, momento, questo, in cui il credito del cliente diviene esigibile, mentre per le rimesse solutorie, il termine di prescrizione decorre dalla data dell'operazione, in quanto si tratta di pagamenti volti a estinguere un debito, sicché, una volta estinto il debito, l'eventuale somma versata in eccedenza rispetto all'importo dovuto costituisce un atto di pagamento che determina uno spostamento patrimoniale ingiustificato in
7 favore della banca, rappresentando, pertanto, un credito liquido ed esigibile in capo al cliente, con conseguente decorrenza della prescrizione dalla data stessa del versamento.
Quanto all'onere della prova, ha evidenziato che, secondo l'orientamento della Suprema Corte sul punto, nei contratti di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, in caso di eccezione da parte della banca dell'avvenuta prescrizione delle rimesse solutorie, la stessa non
è tenuta ad indicare analiticamente quali rimesse abbiano carattere solutorio, trattandosi di prova già nella disponibilità del giudice, atteso che il cliente, agendo in ripetizione dell'indebito, è tenuto a produrre tutti gli estratti conto relativi all'intero rapporto, sulla base dei quali, con l'ausilio del consulente tecnico, è possibile distinguere tra atti meramente ripristinatori e atti solutori. Avuto riguardo alla fattispecie in esame, l'appellante ha insistito per la riforma della pronuncia impugnata, previa rinnovazione della c.t.u., non avendo l'esperto nominato dal Tribunale proceduto ad individuare gli accrediti costituenti atti di pagamento e, nella rielaborazione del conto, a confermarli qualora avvenuti in epoca anteriore al decennio precedente la notificazione dell'atto di citazione;
(b) l'erronea esclusione dell'anatocismo anche per il periodo successivo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, ritenuto illegittimo per difetto di prova dell'accettazione scritta della nuova condizione contrattuale da parte del cliente, nonostante fosse stato dimostrato l'avvenuto adeguamento del rapporto alla citata delibera, mediante produzione in atti dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'appellante, in particolare, ha evidenziato l'erroneità della statuizione del primo giudicante nel ritenere inapplicabile, al caso di specie,
l'art. 7 della delibera CICR, che, invero, per i contratti di conto corrente già in essere alla data di entrata in vigore della delibera CICR, consente l'adeguamento delle condizioni contrattuali alle nuove regole in materia di anatocismo, non solo mediante espressa approvazione da parte del cliente, necessaria ove tali condizioni risultino più sfavorevoli, ma anche in via unilaterale, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e successiva comunicazione al cliente, senza necessità di una sua accettazione scritta, ove tali condizioni risultino più favorevoli per quest'ultimo, come nell'ipotesi del contratto per cui è causa.
Infine, ha osservato che, anche laddove si opinasse che l'adeguamento del rapporto di conto corrente alla nuova normativa in tema di anatocismo fosse consentito soltanto previa conclusione di un accordo scritto tra le parti, tale accordo, nella fattispecie in esame, deve comunque ritenersi sussistente, atteso che nella documentazione contrattuale prodotta in
8 giudizio (allegato 1 al fascicolo del monitorio, richiamato anche nel giudizio di opposizione) risultano aggiornamenti successivi all'anno 2000, dai quali emerge chiaramente la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
(c) l'erronea esclusione da parte del primo giudicante, in adesione alle conclusioni peritali, delle competenze maturate su altri conti e addebitate nel corso del tempo e degli addebiti effettuati mediante la tecnica della girocontazione delle competenze da un rapporto ad un altro tra quelli oggetto di causa, ritenendo erroneamente che tale ultima operazione potesse generare una duplicazione delle voci passive. Ad avviso dell'appellante, tale attività di storno si rileva gravemente scorretta, in quanto non tiene conto della struttura e della funzione dei diversi rapporti di conto corrente ed anticipazioni, intrattenuti da controparte con la banca, né della loro interconnessione. Al riguardo, premettendo che il conto anticipi, avente funzione meramente contabile, è accessorio e subordinato al conto corrente ordinario, al quale accede per la registrazione delle operazioni di finanziamento, ha osservato che le relative movimentazioni - che non generano obbligazioni autonome - sono speculari rispetto a quelle del conto principale e che la tecnica della girocontazione delle competenze - riguardante interessi e capitale - rappresenta lo strumento attraverso cui la banca recupera le somme anticipate, tecnica, questa, che non genera duplicazioni di voci passive, ma costituisce la modalità con cui le competenze maturate sul conto anticipi vengono trasferite sul conto corrente ordinario, al fine della loro effettiva imputazione e regolazione. Il conto anticipi, infatti, non costituisce un rapporto autonomo di durata tra le parti, ma svolge soltanto una funzione strumentale alla gestione del credito (anticipato), limitata alla registrazione delle operazioni di anticipazione, che trovano concreta regolazione nel conto principale. Chiarito ciò, parte appellante ha evidenziato che una ricostruzione che recida tale collegamento funzionale finisce per alterare ingiustificatamente le complesse situazioni debitorie e creditorie maturate tra i contraenti, in quanto, ove l'ammontare del giroconto - relativo sia agli interessi passivi dovuti a titolo di anticipazioni, sia al capitale prestato, contabilizzati sul conto anticipi
- venga escluso dalle poste ricalcolate, non si evita una duplicazione di passività, bensì si determina l'indebita cancellazione di un credito della banca. A ciò ha aggiunto che il rischio di duplicazione potrebbe astrattamente configurarsi soltanto nell'ipotesi in cui la pur Pt_1 avendo girocontato le somme dal conto anticipi al conto corrente, ne pretendesse il pagamento su entrambi i rapporti. Tuttavia, nel caso di specie, ad avviso dell'appellante, tale circostanza
9 non è rinvenibile, avendo quest'ultima richiesto esclusivamente il riconoscimento del credito corrispondente al saldo del conto corrente ordinario risultante dopo la girocontazione, con ciò escludendo ogni possibilità di duplicazione;
(d) l'erronea valutazione del giudice di prime cure in punto di asserita usurarietà ab origine del rapporto di conto corrente ordinario e l'illegittima esclusione degli interessi passivi, delle spese e di ogni altra competenza ritenuti non dovuti in forza di tale statuizione.
Al riguardo, parte appellante ha osservato che la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure è erronea, in quanto, al momento dell'apertura del rapporto di conto corrente, non risultava convenuta alcuna apertura di credito, sicché la previsione dei tassi intrafido e di sconfinamento ha carattere meramente potenziale e, in assenza di contestualità con la concessione di un finanziamento, è inidonea a generare usura.
Ha inoltre contestato la correttezza della decisione del primo giudicante anche con riferimento alle conseguenze dallo stesso statuite in ragione della ritenuta usurarietà originaria, avendo, ad avviso dell'appellante, erroneamente ritenuto applicabile, al caso di specie, l'art. 1815, comma
2, c.c., in luogo - come invece sarebbe corretto - dell'art. 1339, comma 2, c.c. Ha evidenziato, infatti, che l'art. 1815 comma 2 c.c. prevede la conversione del contratto da oneroso in gratuito in caso di usura, ma costituisce norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica, riferibile esclusivamente al contratto di mutuo e non all'apertura di credito in conto corrente. Di contro, nel caso di specie, in caso di usura originaria, dovrebbe trovare applicazione l'art. 1339 comma 2 c.c., che, in presenza di una clausola nulla per superamento del tasso soglia, prevede la sua sostituzione con la previsione legale relativa al tasso massimo consentito. In via gradata, ha infine rilevato che non sarebbe neanche legittimo azzerare anche le spese, atteso che la sanzione della gratuità riguarda esclusivamente la remunerazione del capitale prestato, e non quella relativa a servizi ulteriori;
(e) l'erronea esclusione da parte del giudice di prime cure del corrispettivo sull'accordato previsto ex l. 2/2009, sempre in ragione della sua acritica adesione alle risultanze peritali.
Al riguardo, parte appellante ha osservato che tale corrispettivo, pur previsto dalla normativa vigente, è stato illegittimamente omesso dalla ricostruzione del rapporto, sebbene risulti puntualmente convenuto nella documentazione contrattuale prodotta unitamente al ricorso monitorio.
10 Sulla scorta di ciò, l'appellante ha chiesto alla Corte di voler: in via istruttoria, disporre la rinnovazione della C.T.U.; nel merito rigettare l'opposizione avversaria, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via estremamente subordinata, condannare gli opponenti al pagamento della medesima somma già oggetto di monizione, ovvero anche di altra, maggiore o minore, che si ritenga di giustizia;
in ulteriore subordine, accertare che il saldo finale del conto corrente ordinario n. 650080, qualora debitore per la è di importo Pt_1 inferiore a quello quantificato in prime cure;
porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico della controparte;
subordinatamente, porre a carico della controparte le spese del presente grado e compensare, integralmente o parzialmente, quelle di prime cure.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20.10.2020 si sono costituiti in giudizio
[...]
, , , contestando le avverse prospettazioni CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
e in particolare eccependo:
(a) in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c, per violazione dei requisiti, nonché ex art. 348 bis c.p.c.;
(c) il difetto di legittimazione attiva della Controparte_5
per intervenuta cessione del credito pro soluto ai sensi della legge
[...]
130/1999, comunicata, ex art. 58 della legge 358/1993, mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale nonché personalmente ai medesimi. Cessione, questa, come sottolineato dagli odierni appellati, in cui “unitamente ai crediti sono stati trasferiti, oltre ai diritti accessori di cui all'art. 1263 c.c., anche i diritti, le azioni, le eccezioni o facoltà …”.
Pertanto, la legittimazione a proporre appello è da ascriversi unicamente alla società cessionaria esclusiva titolare e responsabile del rapporto in esame;
Pt_2
(d) l'infondatezza del motivo d'appello relativo alla dedotta prescrizione delle rimesse solutorie, atteso che la qualificazione della natura solutoria o ripristinatoria di ciascuna rimessa non può essere effettuata ex ante, ma solo a seguito del ricalcolo dei saldi del conto corrente, previa epurazione delle poste illegittime derivanti dalle clausole nulle. In particolare, hanno evidenziato che è necessario preliminarmente individuare il limite dell'affidamento, oltre il quale le operazioni devono considerarsi extrafido e, quindi, potenzialmente solutorie.
Solo dopo tale verifica è possibile stabilire se le rimesse abbiano natura solutoria e siano soggette a prescrizione. Chiarito ciò, hanno dedotto la correttezza dell'elaborazione peritale, - peraltro in alcun modo contestata dalla con le deduzioni di udienza del 18.12.2019 con Pt_1
11 allegate le osservazioni redatte dal dott. -, la quale, dando ampio conto delle Per_1 operazioni di ricalcolo effettuate, una volta rettificato il reale passivo del correntista - il fido effettivamente utilizzato – ha ritenuto tutte le rimesse aventi natura ripristinatoria della somma concessa a fido, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale a partire dal
27.10.2025, data di estinzione del conto e passaggio a sofferenza del saldo.
In subordine, hanno eccepito l'infondatezza dell'eccezione formulata, per la sua genericità, risultando a loro avviso un difetto di specificazione sia delle rimesse da doversi qualificare di natura solutoria, sia dies a quo per la decorrenza de termine di prescrizione;
nonché per difetto di prova, non avendo la provveduto a produrre documentazione a supporto e sostegno Pt_1 della sua pretesa, dovendosi escludere, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, che il giudice possa accogliere l'eccezione in esame sulla base di un fatto diverso e conosciuto attraverso documenti ex adverso prodotti;
(e) l'infondatezza della censura relativa alla dedotta legittimità della clausola anatocistica per il periodo successivo alla delibera CIRC del 9.02.2000, alla luce delle deduzioni già svolte a tal riguardo in prime cure e qui sostanzialmente riproposte, nuovamente insistendo, per un verso sulla assenza di un uso normativo, nel settore bancario, che legittimi l'inserzione nei contratti di conto corrente della previsione di capitalizzazione degli interessi, così come applicata nella fattispecie in esame nonché, per altro verso, sull'evidente peggioramento, a seguito del suo inserimento, delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente in esame, con conseguente necessità, ai fini della sua validità, di un accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile, così come avvenuto nella fattispecie in esame, un adeguamento unilaterale da parte della NC.
(f) l'inammissibilità delle deduzioni sollevate da parte appellante in ordine alla presunta errata esclusione degli addebiti effettuati dalla sul conto corrente (n. 650080-83), relativi alle Pt_1 competenze maturate sul conto corrente finanziamento fatture e sul conto finanziamento effetti sbf (entrambi identificati con il n. 628000650080-83), per violazione del divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c., atteso che, a loro avviso, parte appellante, in entrambi i procedimenti che precedono questo grado di giudizio (monitorio e prime cure), ha rivolto le proprie doglianze esclusivamente avverso il conto corrente ordinario n. 65080-83, senza far riferimento alcuno ad altri rapporti di conto corrente. L'eccezione formulata veicolando una domanda nuova e dunque, ex art. 345 c.p.c., qui in alcun modo delibabile.
12 A sostegno delle loro considerazioni, hanno osservato, anche, che, lo stesso CTU ha escluso dal conto ordinario tutte le competenze riferibili al conto finanziamento fatture ed al conto finanziamento effetti, proprio in quanto non oggetto di domanda nel decreto ingiuntivo opposto.
A ciò hanno aggiunto, inoltre, che le argomentazioni formulate a sostegno del motivo in esame costituiscono una mera ripetizione di quanto già dedotto in primo grado, in particolare nella comparsa di risposta, risultando, pertanto, prive di qualsiasi contenuto critico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Infine, in ogni caso, hanno rilevato un difetto di prova, in quanto parte appellante, come peraltro evidenziato anche dal CTU, non ha prodotto in primo grado tutti “gli estratti conto relativi ai conti anticipi” rendendo di fatto impossibile verificare la formazione delle competenze addebitate;
(g) l'infondatezza, anche, delle contestazioni svolte in punto di asserita errata valutazione da parte del giudice di prime cure, sia sull'usurarietà ab origine del rapporto in esame, sia sulla applicabilità dell'art. 1815, comma 2, c.c. al caso di specie, in ragione, anche, delle risultanze dell'approfondimento peritale in atti.
Quanto al primo profilo, hanno osservato che all'apertura del contratto di conto corrente n.
650080_83 è stata accordata un'apertura di credito (fido) pari a lire 20.000,00 e che l'applicabilità da parte della dei tassi usurari ab origine è stata, peraltro, rilevata dallo Pt_1 stesso CTU, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, in particolare del contratto di apertura del conto corrente.
Quanto al secondo profilo, è stata eccepita l'erroneità di tale censura, in forza del principio ormai pacifico secondo cui l'art. 1815 comma 2, c.c., come modificato dalla legge n.
108/1996, è norma applicabile a tutti i contratti bancari, ivi compresi quelli di apertura di credito in conto corrente;
(h) l'infondatezza, infine, delle contestazioni mosse in merito alle statuizioni emesse in primo grado con riguardo al corrispettivo sull'accordato previsto dalla legge n. 2/2009, ritenuto erroneamente escluso. Al riguardo, gli appellati hanno evidenziato che quanto oggetto di doglianza risulta già riconosciuto dal CTU, il quale ha accertato e attribuito la commissione sul fido accordato, come emerge dall'elaborazione peritale depositata.
Sulla scorta di ciò, gli appellati, hanno pertanto chiesto alla Corte di voler: dichiarare, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello; in subordine, dichiarare il difetto di titolarità in
13 capo all'appellante del rapporto controverso e procedere con la declaratoria di inammissibilità; nel merito, di dichiarare infondato l'appello principale, previo rigetto della richiesta di rinnovo della CTU;
confermare integralmente la sentenza di primo grado, ivi incluso il capo di condanna alle spese e competenze di avvocato;
condannare la banca al pagamento delle competenze di avvocato per la presente fase, da distrarsi in favore dei procuratori.
Nel corso del presente giudizio, con ordinanza del 26.04.2021, comunicata alle parti il
30.04.2021, ritenuti non sussistenti i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c per dichiarare inammissibile l'impugnazione, accolte le richieste istruttorie dell'appellante, è stata disposta integrazione peritale a cura del C.T.U. già nominato in prime cure.
Con ordinanza collegiale del 29.04.2025, comunicata alle parti il 02.05.2025, la causa è stata poi assunta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione avanzata dagli appellati in ordine al difetto di legittimazione della per avere questa ceduto i Controparte_5 crediti pro soluto ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, come risultante dalla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna, parte seconda, di giovedì 13 dicembre 2018, anno 159, numero 144 (doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione degli appellati) e dalla comunicazione dell'avvenuta cessione del credito da parte della società cessionaria (doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione in Parte_3 appello).
La cessione del credito di cui si discute integra un caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, sicché il processo prosegue fra le parti originarie ai sensi dell'art. 111
c.p.c. e spetta al cedente la legittimazione ad impugnare, ferma restando la facoltà del successore ad intervenire nel processo, mantenendo nondimeno l'alienante la qualità di
"sostituto processuale" del successore a titolo particolare fino a quando non venga formalmente estromesso dal giudizio con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. civ. 6471/2012; Cass. civ. 22424/2009; Cass. civ. 18483/2006)
3. Ciò posto, il Collegio ritiene l'appello parzialmente fondato.
3.1 Merita accoglimento il primo motivo di impugnazione nei termini di seguito esposti:
l'odierna appellante, nel costituirsi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo con cui gli opponenti hanno avanzato domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito avente ad oggetto gli indebiti registrati nel momento in
14 cui sui rapporti stessi sono affluiti versamenti solutori in epoca anteriore ai dieci anni precedenti la formulazione della richiesta restitutoria da parte del correntista attraverso la notifica dell'atto di opposizione.
Correttamente l'istituto di credito ha richiamato la pronuncia della Suprema Corte secondo cui
“L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Cass. civ. SU 24418/2010). Per come chiarito, peraltro, sempre dalle Sezioni Unite (Cass.civ. SU 15895/2019), ove l'istituto di credito convenuto in giudizio eccepisca la prescrizione, non è necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte, essendo sufficiente l'allegazione del decorso del tempo e della volontà di profittare dell'effetto estintivo.
L'eccezione non è stata affatto esaminata dal giudice di primo grado che non ha disposto alcun approfondimento istruttorio sul punto.
Nel presente grado di giudizio, l'ausiliario, al quale è stato domandato di individuare le rimesse solutorie ultradecennali rispetto alla notificazione dell'atto di opposizione (tenendo conto del saldo effettivo, ossia depurato dagli addebiti illegittimi), procedendo conformemente a quanto chiarito in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ.7721/2023: “La ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito“e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con
l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel
15 corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033
c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo”) ha verificato che sul conto, nel corso del rapporto contrattuale, sono stati effettuati dal correntista versamenti solutori, ovvero con finalità diverse dal mero ripristino della provvista, per € 346.670,33 e che gli interessi e le competenze prescritti ammontano ad € 4.010,41.
Sul punto giova sin d'ora chiarire che il Collegio ritiene condivisibile la ricostruzione del consulente secondo cui sono prescritti e quindi non ripetibili i soli interessi il cui addebito è avvenuto al di fuori dal fido accordato e per i quali la successiva rimessa ha costituito un pagamento, il che “avviene quando gli interessi vengono addebitati nel momento in cui il conto presenta un saldo oltre il fido ed il loro addebito produce un ulteriore sconfinamento”, sicché il versamento successivo che copre anche solo parzialmente lo sconfinamento costituisce evidentemente una rimessa solutoria soggetta a prescrizione decorrente dalla stessa data di addebito.
Invero, a dispetto di quanto sostenuto da parte appellante, il contratto di conto corrente n.
650080-83 del 17.05.1999 stipulato tra l'istituto di credito e , benchè CP_1 denominato “di corrispondenza” è assistito sin dall'inizio da apertura di credito, com'è evincibile dall' allegato prospetto delle condizioni economiche laddove risultano:
-Tasso fido: 12,00%
-Tasso sconfino: 15,00 %
-Massimo scoperto: commissione trimestrale 0,25%.
Peraltro, il c.t.u., nella risposta alle osservazioni del consulente di parte appellante, ha evidenziato che “sul conto corrente oggetto di ctu, risulta concessa apertura di credito che inizialmente risulta essere di L. 20.000.000 e successivamente subisce variazioni come indicate a pag. 11 della presente ctu.
Negli scalari sono riportati elementi precisi, da cui si riscontra la presenza di un affidamento: primo fra tutti l'indicazione esplicita del fido di conto, a seguire l'applicazione di tassi debitori fido e sconfinamento, l'applicazione della commissione di massimo scoperto,
l'esposizione debitoria costante e prolungata per anni. Si rappresenta inoltre che la comunicazione del 18.10.2010 è una comunicazione di variazione fido del 18.10.2010 in
16 aumento da € 130.000 a € 150.000, il che implica la presenza precedente di un'apertura di credito”.
Non condivisibile, in quanto documentalmente smentita, è, pertanto, la contestazione dell'istituto di credito secondo cui, difettando un contratto di affidamento avente forma scritta prima del 18/10/2010 e facendo applicazione dei principi di cui alla sentenza della Cassazione
n. 24418/2010, tutte le rimesse operate sul conto corrente fino a quella data hanno natura solutoria e, pertanto, tutte le competenze addebitate dalla banca nel periodo anteriore al decennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione sono da ritenersi prescritte.
In ragione di quanto esposto, va riformata la pronuncia di primo grado sul punto, priva di motivazione in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, occorrendo tenere conto, nella ricostruzione del saldo del conto corrente, delle competenze prescritte ammontanti ad € 4.010,41.
3.2 Privo di fondamento è invece il secondo motivo di appello.
L'istituto bancario ha contestato l'esclusione della clausola anatocistica anche per il periodo successivo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, a suo avviso erroneamente ritenuto illegittimo dal primo giudice per difetto di prova dell'accettazione scritta della nuova condizione contrattuale da parte del cliente, nonostante la dimostrazione dell'avvenuto adeguamento alla citata delibera, mediante produzione in atti dell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, conformemente alla previsione di cui all'art. 7 della citata delibera, la quale, per i contratti di conto corrente già in essere alla data di entrata in vigore della delibera
CICR, consente l'adeguamento delle condizioni contrattuali alle nuove regole in materia di anatocismo, non solo mediante espressa approvazione da parte del cliente, necessaria ove tali condizioni risultino più sfavorevoli, ma anche in via unilaterale, mediante pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale e successiva comunicazione al cliente, senza necessità di una sua accettazione scritta, ove tali condizioni risultino più favorevoli per quest'ultimo, come nella fattispecie in esame.
L'assunto non è condivisibile. Sul punto si è di recente espressa la Suprema Corte affermando che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25 comma 3 del D.lgs. n.
342/1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, così come quello di cui si discute in quanto stipulato in data17.05.1999, sono radicalmente nulle, con conseguente
17 impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché, in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. civ.
n. 9140/2020; in senso conforme Cass. civ. n. 23853/2020; Cass. civ. n. 17634/2021).
Tale espressa pattuizione, nel caso in esame, non è mai stata stipulata né tanto meno l'istituto di credito ha mai allegato che fosse intervenuta nel corso del rapporto.
Il c.t.u. ha rilevato che la capitalizzazione trimestrale è stata effettuata sia per gli interessi passivi che per quelli attivi, laddove maturati, con identica periodicità e che la banca ha prodotto l'inserzione, sulla Gazzetta Ufficiale del 17.7.2000, dell'avviso alla clientela di adeguamento delle condizioni contrattuali ai sensi della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, ma non anche la comunicazione e accettazione scritta del cliente.
Ne consegue che non può essere applicata alcuna capitalizzazione, conformemente all'indirizzo fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
24418/2010.
La sentenza impugnata è dunque corretta e va confermata in parte qua.
3.3 Risulta fondato il terzo motivo di appello avente ad oggetto il ricalcolo, operato da parte del primo giudicante, delle competenze e degli addebiti maturati sui conti anticipi e riportati mediante la tecnica della girocontazione sul conto corrente oggetto di causa, sulla base dell'erroneo presupposto di duplicazione delle voci passive.
Nel giudizio di primo grado il Tribunale ha accolto la domanda degli opponenti (odierni appellati) diretta a tenere conto, nella ricostruzione del saldo, non solo del conto corrente di corrispondenza n. 650080-83, ma anche del conto finanziamento fatture n. 628000650080-83
e del conto finanziamenti effetti sbf n. 628 000 650080-83 stipulati da con la CP_1
. Controparte_5
Accertato che la banca, a partire dal 30.3.2008 e fino al 30.6.2014, aveva addebitato direttamente con cadenza trimestrale sul conto corrente di corrispondenza n. 650080-83, le competenze del conto finanziamenti fatture n. 628 000650080-83 e a partire dal 30.9.2008, fino al 30.6.2014, anche le competenze del conto finanziamenti sbf n. 628000650080-83, il
18 Tribunale ha accolto la domanda di ripetizione di indebito avanzata dagli opponenti alla luce del ricalcolo del c.t.u. esteso anche alle competenze dei predetti conti.
Orbene, nella prassi bancaria possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come conto anticipi in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti.
I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti.
La Suprema Corte ha chiarito che “nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere il saldo passivo concernente il predetto conto anticipi, Pt_1 indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto […]. Sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera "evidenza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. Si è, Pt_1 così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della
c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista è rappresentato, in ogni momento, Pt_1 dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante
"giroconto" (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449) … In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso in «dare» le Pt_1 anticipazioni erogate al correntista ed in «avere» l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Ne deriva che, in presenza di un
19 simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare- avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale”. Distinta da tale ipotesi è quella in cui
“la linea di credito per anticipazioni su fatture si atteggi in modo del tutto autonomo, come quando l'anticipazione sia configurata come un ordinario finanziamento, concesso dalla banca, dove il saldo del cd. conto anticipi rappresenti effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a debito) di un separato, anche giuridicamente, conto corrente di corrispondenza. Solo in detta seconda ipotesi il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal "conto anticipi" sarà il possibile oggetto di un'autonoma azione giudiziaria, senza necessità del parallelo accertamento - ove richiesto - relativo altresì ai (a quel punto, non connessi) conti correnti di corrispondenza, solo occasionalmente e non funzionalmente avvinti allora dalla mera coincidenza soggettiva delle parti contraenti”(Cass. civ. 14321/2022).
Nella fattispecie, la banca ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna del correntista e dei fideiussori al saldo maturato sul contratto di conto corrente di corrispondenza n. 650080-
83, mentre questi ultimi hanno domandato l'estensione dell'accertamento sul conto finanziamento fatture n. 628 000 650080-83 e sul conto finanziamenti effetti sbf n. 628 000
650080-83 stipulati da con la , sulla CP_1 Controparte_5 base del presupposto di duplicazione delle voci passive.
L'assunto degli odierni appellati non è condivisibile in quanto risulta documentalmente il collegamento funzionale tra i predetti conti, laddove le competenze annotate sui c.d. conti anticipi sono state riportate in modo identico sui conti di corrispondenza, come operazioni di carattere contabile, ma non hanno costituito oggetto di autonoma domanda da parte dell'istituto di credito.
In accoglimento del primo motivo di appello, va dunque riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha tenuto conto, nella ricostruzione contabile, anche dei conti anticipi in modo autonomo rispetto al conto di corrispondenza.
3.4 Infondato è il quarto motivo di appello avente ad oggetto il rilevamento dell'usurarietà originaria attraverso la comparazione del tasso debitore con il tasso soglia dei contratti di
20 apertura di credito, cui non è riconducile quello per cui è causa, in quanto, ad avviso degli appellanti, al momento dell'apertura del rapporto di conto corrente, non risultava convenuta alcuna apertura di credito, sicché la previsione dei tassi intrafido e di sconfinamento ha carattere meramente potenziale e, in assenza di contestualità con la concessione di un finanziamento, è inidonea a generare usura.
L'assunto non è condivisibile. Tra le condizioni del contratto di apertura conto corrente del
17.5.1999 risultano pattuiti i seguenti tassi di interesse a debito:
- Tasso fido: 12,00%
- Tasso sconfino: 15,00%.
Il carattere asseritamente “potenziale” delle suddette previsioni è peraltro smentito dalla documentazione contabile prodotta dalla stessa banca avendo il c.t.u. rilevato che fin dal secondo trimestre 1999 – trimestre che assume rilievo ai fini della verifica dell'usurarietà originaria essendo stato il contratto stipulato in data 17.05.1999 - risulta la concessione di un fido di conto di L. 20.000.000 (pari a € 10.329,14) e l'applicazione di tassi debitori fido e sconfinamento.
E' pertanto corretta la comparazione del “tasso sconfino” convenuto con il tasso soglia stabilito per la categoria di “aperture di credito in conto corrente” oltre € 5.164,57 (che risulta pari al 13,71%).
Ciò posto, poiché il tasso sconfino (15%) già nominalmente risulta superare il tasso usura vigente pro tempore rilevato all'apertura del conto (secondo trimestre 1999) per la categoria
“aperture di credito in conto corrente” oltre € 5.164,57 si può affermare che il rapporto di conto corrente con apertura di credito è affetto da usura originaria.
Il legislatore, con il D.L. 29.12.2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in L. 28.2.2001, n.
24, "Interpretazione autentica della L. 7.3.1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura", ha stabilito, in chiave di interpretazione autentica, che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., 2 comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento" (art. 1, comma 1, D.L.
n. 394/2000, convertito in L. n. 24/2001); pertanto, soltanto in caso di interessi
"originariamente" usurari trova applicazione la sanzione civilistica di nullità (art. 1815 comma
2 c.c. secondo cui, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti
21 interessi) prevista dalla normativa antiusura, oltre alla sanzione penale;
l'usura originaria costituisce dunque un vizio genetico del contratto non configurabile ex post (c.d. usura sopravvenuta), da verificare esclusivamente al momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale (come si deduce dalla chiara formulazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. che si riferisce ai "convenuti interessi usurari".
In tal senso si è consolidata la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 24743/2023; Cass. civ. n. 18013/2024) dopo l'arresto delle Sezioni Unite per cui "nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (Cass. Sez. Un. 24675/2017). In definitiva, la clausola contrattuale è illecita e viola l'art. 644 c.p. se il tasso supera la soglia di legge nel momento della sua "pattuizione", ma non può diventarlo per effetto di una sopravvenienza successiva (Cass. civ. 30404/2024).
Va peraltro precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'art. 1815 comma 2 c.c. si applica non solo ai contratti di mutuo, ma a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione, compresa l'apertura di credito in conto corrente (Cass. civ. 12965/2016).
Pertanto, è corretta e va confermata la pronuncia impugnata laddove esclude gli interessi debitori nella ricostruzione del rapporto tra le parti.
3.5 Infine, va disatteso l'ultimo motivo di impugnazione avente ad oggetto l'esclusione, dalla ricostruzione del rapporto, del corrispettivo sull'accordato sostitutivo della c.m.s., previsto ai sensi della legge 2/2009, ad avviso dell'appellante, in conformità rispetto alle norme di legge.
22 In punto di diritto, occorre premettere che la commissione di massimo scoperto, benchè introdotta nei contratti bancari a partire dalle norme bancarie uniformi adottate dal 1° gennaio
1952, è stata per la prima volta definita facendo riferimento ad una delle funzioni della prassi applicativa soltanto con le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio” ai sensi della legge sull'usura emanate dalla NC d'AL (aggiornamento luglio 2001), ove si legge “Nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”. A fronte di un panorama giurisprudenziale tutt'altro che univoco in ordine a natura, funzione e validità della commissione di massimo scoperto, il legislatore è intervenuto dapprima con il D.l. 28 novembre 2008, n. 185 (“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”), convertito, con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, che, all'art.
2- bis (inserito in sede di conversione, il cui comma 2 è ancora in vigore), pure omettendo ogni definizione della c.m.s., ha sostanzialmente sancito la legittimità di siffatto onere benchè a determinate condizioni a tutela della clientela, e successivamente, per quanto interessa in questa sede, con l'art.
6-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201(“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”), convertito con modificazioni, dalla
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale ha introdotto nel TUB l'art. 117 bis rubricato
“Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”. Tale ultima norma, nel testo attualmente vigente – a decorrere dal 1 luglio 2012 – tipizza, al primo comma, le commissioni di affidamento per l'apertura di credito in conto corrente;
al secondo comma disciplina le commissioni applicabili in caso di sconfinamento;
al terzo comma prevede la nullità delle clausole che concernono oneri diversi e non conformi a quelli indicati nei primi due. Il quarto comma, infine, attribuisce al CICR la competenza ad adottare disposizioni, anche di trasparenza, applicative dell'articolo ed estendere il raggio di azione della disposizione a contratti ulteriori rispetto ad aperture di credito e conti correnti “per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente”. Conseguentemente, nel vigore della nuova disciplina,
i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici “oneri” per il cliente, da un
23 lato, una commissione “omnicomprensiva” (ma inferiore allo 0,5 per cento per trimestre)
«calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento», dall'altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate.
Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. ii), del D.m. 30 giugno 2012, n. 644 la commissione di affidamento si applica «sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto», e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione del cliente.
Ne discende che non sono più consentite commissioni che, al di là del nomen loro attribuito, non siano calcolate in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Parimenti non possono essere previsti oneri ulteriori rispetto alla nuova commissione di affidamento, né per la messa a disposizione di fondi, né per il loro utilizzo, tra cui la commissione per l'istruttoria, nonché ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento (art. 3, comma 2, lett. i, D.m. n. 644 del
2012).
La disciplina appena richiamata è applicabile ai contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso alla data del 1°luglio 2012; detti contratti, dunque, dovevano essere adeguati, ai sensi dell'art. 118 TUB, entro il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni dell'art. 117-bis TUB (art. 5, comma 4, D.m. n. 644 del 2012).
Nel solco delle disposizioni richiamate si pone la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non e', invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cass. civ. 19825/2022; Cass. civ. 5359/2024).
Nella fattispecie, nel contratto di apertura conto corrente, la commissione di massimo scoperto
è individuata quale commissione trimestrale 0,25%.
Nel contratto di aumento del 18.10.2010 viene prevista la commissione sull'accordato “(% - min – max) 0,07 % - 0,00- 1,000”.
24 In entrambe le ipotesi è definita l'aliquota e la periodicità della liquidazione, ma non viene specificata la base di calcolo. A dispetto di quanto sostenuto da parte appellante, la c.m.s.non può dirsi valida, poiché non risultano pattuiti tutti gli elementi che concorrono a determinarla.
Dunque, la pronuncia impugnata è corretta e va confermata nella parte in cui ha ritenuto nulla la clausola avente ad oggetto la c.m.s., escludendo dal saldo del conto corrente ogni addebito a tale titolo.
3.6 In definitiva, esclusi gli interessi debitori ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., qualsiasi capitalizzazione, la commissione di massimo scoperto, le spese e commissioni applicate e non previste dal contratto, considerate le competenze prescritte, per il conto corrente n. 650080 risulta un saldo a credito del correntista pari ad euro ad € 101.167,35 (cfr. conclusioni del c.t.u. pagg. 35 e seguenti dell'elaborato peritale).
E' dunque infondata l'originaria domanda di adempimento contrattuale avanzata dall'istituto di credito con ricorso monitorio e, viceversa, fondata quella di ripetizione di indebito spiegata da , , con la precisazione che, CP_1 CP_2 Controparte_4 CP_3 avendo la pronuncia di primo grado accertato il credito di questi ultimi senza statuizione di condanna alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, in assenza di appello incidentale, va confermata la sentenza di primo grado sul punto. Invero, dagli atti del procedimento di primo grado, risulta che il Tribunale ha rigettato l'istanza con cui
[...]
, , , hanno domandato la correzione della CP_1 CP_2 Controparte_4 CP_3 sentenza ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. nella parte in cui si è limitata “a dichiarare che parte attrice vanta un credito nei confronti della banca di Controparte_5 Parte_1 per €. 292.807,31,senza tuttavia provvedere ad emettere statuizione di condanna al relativo pagamento”; nel presente grado l'istanza non è stata riproposta avendo gli odierni appellati domandato esclusivamente il rigetto dell'impugnazione avanzata dalla banca e la conferma della sentenza appellata.
4. Il parziale accoglimento dell'appello impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito alla luce dell'esito complessivo della lite e tenuto conto che la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. civ. 9064 del 12/04/2018: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
25 ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
In considerazione dell'esito finale della controversia – che ha dato luogo ad una soccombenza reciproca, considerando, per un verso, il rigetto della domanda avanzata dall'odierna parte appellante, attrice in sede monitoria e, per altro, l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dagli odierni appellati, nel presente grado di giudizio determinata in misura ben più contenuta rispetto al primo grado – sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione parziale di entrambi i gradi, nella misura ritenuta dal
Collegio congrua di 1/2, ponendo la residua parte a carico dell'appellante soccombente.
Le spese così determinate vanno liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, tenendo conto del valore della controversia e dei parametri minimi per le fasi introduttiva e di studio, in ragione degli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati su tutte le questioni oggetto del contendere, nonché medi per le fasi istruttoria e decisoria, stante l'accertamento tecnico espletato in entrambi i gradi.
In punto di individuazione del valore del giudizio, lo scaglione è quello da 260.000,01 a
520.000,00 per il primo grado di giudizio tenuto conto del decisum (pari ad euro € 292.807,31, in totale accoglimento della domanda riconvenzionale) e da € 52.000,01 ad € 260.000,00 per il secondo grado, sempre in ragione del decisum (pari ad euro 101.167,35 in ragione della minor somma accordata agli appellati nel presente grado).
Le spese della ctu di entrambi i gradi di giudizio, già liquidate con separati provvedimenti, vanno poste per il 50% a carico dell'appellante e per il residuo 50% a carico degli appellati, ferma restando la solidarietà tra tutte le parti nei confronti del c.t.u.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. R.G.
197/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 68/2020 del Tribunale di Palmi,
26 pubblicata in data 23/01/2020, a definizione della causa n. R.G. 1170/2016, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, a parziale modifica della sentenza impugnata, accerta che il saldo del conto corrente n. 650080 a credito di parte appellata è pari ad €
101.167,35;
- compensa per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico di parte appellante la restante parte, che liquida in complessivi € 9758,00 per il primo grado, ed in complessivi € 5937,00, per il secondo grado di giudizio, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori che ne hanno fatto richiesta;
- pone le spese della c.t.u. di entrambi i gradi di giudizio, già liquidate con separati decreti, per il 50% a carico dell'appellante e per il residuo 50% a carico degli appellati, ferma restando la solidarietà nei rapporti tra le parti ed il c.t.u.
Così deciso nella camera di consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 16 dicembre
2025
La Consigliera est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
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