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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/05/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/5931
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 BIS CPC
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 5931 dell'anno 2023, promossa da:
c.f. , scomparsa in corso di causa e a cui sono Persona_1 C.F._1
subentrate in giudizio come eredi le figlie c.f. , CP_1 C.F._2 CP_2
c.f. , c.f. , C.F._3 CP_3 C.F._4
e c.f. , Controparte_4 C.F._5
e c.f. , Controparte_5 C.F._6
e
c.f. Controparte_6 C.F._7
e c.f. , Controparte_7 C.F._8 tutti con il patrocinio dell'avvocato Diego Cremona, c.f. , del Foro di C.F._9
Firenze, dove domiciliano, anche digitalmente, presso il suo studio professionale in Via de'
Tornabuoni 10 come da atti;
RICORRENTI
CONTRO
Pagina 1 REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente del Consiglio in carica pro tempore, e del pro tempore, rappresentata, difesa e domiciliata ex lege Controparte_8 dall'Avvocatura di Stato come in atti;
RESISTENTE COSTITUITA
e
REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore.
RESISTENTE NON COSTITUTA
OGGETTO: ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da atti:
- accertare e dichiarare il diritto dei signori Parte_1 Controparte_4 [...]
nonché di deceduta e qui rappresentata dalle figlie e CP_5 Parte_2 CP_7
iure proprio quali figli di nonché iure hereditatis quali figli Controparte_6 Parte_3 di già coniuge di al risarcimento dei danni per l'uccisione di Persona_2 Parte_3 quest'ultimo, e, per l'effetto,
- condannare la Repubblica Federale di Germania e, in solido con essa ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.l. 36 del 30.4.2022 conv. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. 198 del 29.12.2022 conv. con modd. dalla L. 14 del 24.2.2023, la Repubblica
Italiana, rappresentata dalla e dal Controparte_9 Controparte_10
, al pagamento dei seguenti importi, salvo diversa liquidazione, anche maggiore,
[...]
ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge sulle somme devalutate al 1° gennaio 1947 e rivalutate:
▪ in favore di euro € 323.040,00 iure proprio per la perdita del padre Controparte_5 [...]
oltre a euro 50.475,00 iure hereditatis dalla madre Pt_3 Persona_2
▪ in favore di e 161.520,00 ciascuna, per la perdita, da Controparte_7 Controparte_6
parte della loro madre, del padre oltre ad euro 25.237,50 Parte_4 Parte_3
ciascuna, in relazione alla quota parte di ristoro di spettanza della loro madre Parte_4
iure hereditatis dalla madre
[...] Persona_2
• in favore di e euro € 316.310,00 ciascuna, iure proprio Persona_1 Controparte_4
per la perdita del padre, oltre ad euro 50.475,00 ciascuna iure hereditatis Parte_3
dalla madre Persona_2
con integrale vittoria di spese del giudizio.
Pagina 2 Per le parti resistenti costituite:
a) in via preliminare di rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica
Federale tedesca nei suoi confronti;
b) in ogni caso, dichiarare le avverse domande inammissibili, infondate in fatto ed in diritto;
c) nella denegata ipotesi di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti
e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già percepite e quelle che in ogni caso avrebbe potuto percepire, usando l'ordinaria diligenza, per il medesimo titolo di cui è causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. d) vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 15 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 281 decies c.p.c. per procedimento semplificato di cognizione, e e ed Per_1 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
chiedevano la condanna della Repubblica Federale Tedesca e della Repubblica Italiana quali
[...]
responsabili della morte, per i primi tre, del padre, e, per le ultime due, nonno materno
[...] durante l'ultimo conflitto mondiale, fucilato dalle forze armate italotedesche Pt_3
nazifasciste il 18 luglio 1944, nel podere La Castellina in località Fantino, frazione del comune di DI in provincia di Firenze; gli stessi hanno chiesto quindi il risarcimento, a favore di ed del danno patito in proprio quali figli di , e di quello Per_1 CP_4 Controparte_5 Pt_3
trasmessogli quali eredi dalla madre già moglie della vittima, e a favore di Persona_2
ed del danno trasmesso loro quali figlie ed eredi della scomparsa CP_6 CP_11
, a sua volta figlia della vittima e di Pt_4 Persona_2
A seguito delle notifiche del decreto di fissazione udienza, si sono costituiti in giudizio la e il eccependo la carenza di Controparte_9 Controparte_10
legittimazione attiva dei ricorrenti, la carenza di legittimazione passiva della Repubblica federale tedesca, l'inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso, l'esagerata quantificazione delle richieste, e, nel denegato caso di condanna, la compensazione con quanto eventualmente già ricevuto dagli istanti in risarcimento per il medesimo titolo.
La Repubblica Federale Tedesca non si è costituita ed è stata dichiarata contumace nella prima udienza del 5 giugno 2024.
Durante il giudizio veniva a mancare e quindi subentravano le sue figlie Persona_1 CP_1
e CP_2 CP_3
Il procedimento è stato assegnato a sentenza, a seguito di discussione orale, in data 14 marzo 2025; viene ora deciso.
* * * * *
Pagina 3 La domanda è accolta nei seguenti limiti.
• SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA GERMANIA
Preliminarmente si ritiene corretta l'evocazione in giudizio della Germania tramite la notifica al suo
Ambasciatore pro tempore quale rappresentante ufficiale della stessa;
la notifica è stata eseguita secondo le convenzioni e consuetudini internazionali con la formale trasmissione degli atti per via diplomatica a mezzo del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, ed è quindi da considerarsi perfezionata.
Si rileva, quindi, infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Repubblica federale tedesca, formulata, tra l'altro, dalla Repubblica italiana dal momento che la Germania non si è mai costituita.
Non vi è, difatti, alcun motivo per ritenere che lo Stato tedesco non sia legittimato a partecipare al giudizio di cognizione diretto all'accertamento e alla liquidazione dei danni subiti dalle vittime delle forze armate, e di polizia come in questo caso, del III Reich.
In primo luogo, l'attuale Repubblica federale tedesca è, senza alcun dubbio, subentrata in diretta continuità statale, e quindi giuridica, al sistema istituzionale nazionalsocialista tedesco degli anni
Trenta e Quaranta del secolo scorso, come è stato internazionalmente dichiarato e riconosciuto fin dagli accordi di pace di Parigi del 1946/7 susseguenti all'ultimo conflitto mondiale, come ribadito poi con gli accordi di Bonn del 1961 tra il nostro paese e la Germania per la definizione degli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, e confermato infine dall'istituzione del “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945” di cui alla legge 79/2022.
Non vi è, inoltre, alcuna norma o consuetudine, nazionale o internazionale, che impedisca espressamente di citare in giudizio la Repubblica federale tedesca, ma vi sono al contrario varie disposizioni positive, vedasi per ultima appunto la Legge 79/2022, articolo 43, che prevedono implicitamente la presenza di altri contraddittori oltre la Repubblica italiana, riservando poi la competenza del nostro Stato solo al momento dell'esecuzione dei relativi provvedimenti definitivi con la possibilità di rivolgersi al Fondo di ristoro.
Le norme sul Fondo, come è noto, hanno anche superato il vaglio della Corte Costituzionale1, che già aveva esaminato la problematica della giurisdizione italiana per il risarcimento dei crimini di guerra con la sentenza 238/20142.
Pagina 4 Si sono poi avute molteplici sentenze di condanna a favore di cittadini italiani nei confronti della
Germania per i danni causati durante la Seconda guerra mondiale;
sentenze che formano una giurisprudenza concorde ed univoca sulla legittimazione passiva della Germania3.
Nel 2022 l'istituzione del Fondo ristori ha reso più facile ottenere il tipo di risarcimento per cui è causa, rispondendo a principi elementari e naturali, di diritto;
inoltre, l'istituzione di questo organismo ha indotto la Germania a non dare seguito alla domanda, indicata e riportata in atti dall'Avvocatura dello Stato, contro l'Italia innanzi la Corte Internazionale di Giustizia.
Non si condivide, quindi, quanto dedotto e prodotto agli atti dall'Avvocatura.
• NEL MERITO
(3) I fatti per cui è causa sono storicamente e documentalmente accertati e provati; è provato storicamente e processualmente l'eccidio avvenuto nelle frazioni del Comune di DI il 17 e 18 luglio 1944.
Questi crimini di guerra e contro l'umanità, consistenti nel rastrellamento, cattura ed uccisione di civili evidentemente innocenti e colpevoli solo di risiedere in zone di lotte partigiane, sono imprescrittibili come stabilito ed internazionalmente sancito, tra tutte e solo per citare norme di diritto comunitario, dall'articolo 49, secondo comma, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, e dall'articolo 7, secondo comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, con conseguente piena applicazione nel nostro paese ai sensi del primo comma dell'articolo 10 della Costituzione.
Pertanto, le domande dei ricorrenti, che in base alla documentazione prodotta sono gli stretti congiunti di risultato fucilato nell'eccidio sono fondate e vengono accolte;
è poi Parte_3 indubbia la responsabilità dell'allora terzo Reich tedesco, quale istituzione statale da cui dipendevano le forze armate della Germania all'epoca dei fatti, e da cui discende la già evidenziata continuità giuridica e statale con l'attuale Repubblica federale tedesca.
Non si accoglie la domanda dei nipoti né iure proprio perchè non conobbero il nonno e non c'è perdita di un effettivo rapporto parentale, né iure sucessionis perché la loro madre non esercito'
l'azione mentre era in vita pur potendolo fare. Per gli stessi motivi (inerzia rinuncia implicita del titolare) non si riconoscono i risarcimenti indiretti chiesti dai figli della vittima primaria, per perdita 2 Con la seguente massima: “L'obbligo del giudice italiano, stabilito dall'art. 3 l. 14 gennaio 2013 n. 5, di adeguarsi alla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause civili per il risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, commessi jure imperii da uno Stato estero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati,
è in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dagli art. 2 e 24 cost.”
Pagina 5 del rapporto di coniugio della loro madre, deceduta prima della causa, credito a cui i figli sarebbero subentrati iure sucessionis ex matre.
.
1. SUL QUANTUM
Per la quantificazione del risarcimento alle parti istanti, si riconosce l'indennizzo ai figli superstiti della vittima che si stima equo nella misura di euro 200.000,00 ciascuna;
si Parte_3 riconosce l'indennizzo a anch'essa figlia della vittima primaria e nella stessa Persona_1
misura di euro 200 mila, in base alle tabelle milanesi e romane, all'attualità come controvalore in moneta della perdita del rapporto genitoriale per fatto illecito della Germania nazista.
Alla posizione di subentrano le figlie subentrate nella sua posizione processuale e Per_1
dunque succedono ex art. 111 cpc nel diritto al risarcimento per l'intero importo spettante alla madre, figlia diretta della vittima primaria e da suddividere in base alle regole successorie.
Non si riconoscono invece gli indennizzi a favore di ed dal momento CP_6 Controparte_7
che le relative azioni giudiziarie ben potevano essere iniziate dalla loro madre Parte_4
scomparsa il 23 novembre 2022, che perlomeno dalla sentenza 238/2014 della Corte Cost. avrebbe potuto azionare la sua pretesa contro la Germania come hanno fatto moltissime vittime del terzo
Reich. Il fatto che sia deceduta nel 2022 senza esercitare la relativa azione per perdita del congiunto, non consente di ritenere automatica l'acquisizione del credito e della relativa azione da parte delle figlie. Si esclude un loro diritto iure proprio in quanto sono nate dopo la morte della vittima primaria e non vi fu rapporto parentale col nonno;
in base allo stato attuale della giurisprudenza sulla perdita di chance, non appare nemmeno risarcibile la mera perdita di chance del rapporto parentale col nonno come “aspettativa di rapporto”.
Infine, non è stato provato il versamento in favore di nessuno degli istanti di altre somme, benefici o indennizzi di legge per lo stesso titolo.
L'accoglimento delle domande comporta la vittoria delle spese del contributo unificato e della relativa marca, ed anche delle competenze professionali secondo i valori medi decurtati del 50% vista la non particolare complessità della causa.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. dichiara la responsabilità della Repubblica Federale di Germania per l'uccisione di
[...]
avvenuta il 18 luglio 1944, durante l'eccidio di DI (FI); Pt_3
II. accoglie i ricorsi di e e per l'effetto condanna la Controparte_4 Controparte_5
Pagina 6 Repubblica Federale Tedesca e il italiano in solido tra loro, Controparte_10
al pagamento della somma di euro 200.000,00 per ciascuno, con rivalutazione e interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
III. accoglie il ricorso di e quali figlie di CP_1 CP_2 CP_3 Per_1
deceduta in corso di causa e figlia di liquidando cumulativamente
[...] Parte_3
in loro favore la somma che sarebbe spettata alla madre in euro 200 mila da suddividersi in base alle regole di successione di Persona_1
IV. rigetta la domanda di ed Controparte_6 Controparte_7
V. condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi euro 1.713,00, e delle spese professionali del difensore degli attori, quantificate in complessivi euro 11.230,00, oltre accessori di legge;
VI. dichiara che sussistono le condizioni di ammissione al fondo dei ricorrenti, Fondo speciale istituito ai sensi della Legge 79 del 2022 e successive modifiche, sia per capitale che per spese legali.
Firenze, 22 maggio 2025 Il Giudice dottoressa Susanna Zanda
Pagina 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentenza numero 159 del 2023. 3 Come primo provvedimento, vigente il Fondo, vedasi l'ordinanza del Tribunale di Trento 4094/2023.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 BIS CPC
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 5931 dell'anno 2023, promossa da:
c.f. , scomparsa in corso di causa e a cui sono Persona_1 C.F._1
subentrate in giudizio come eredi le figlie c.f. , CP_1 C.F._2 CP_2
c.f. , c.f. , C.F._3 CP_3 C.F._4
e c.f. , Controparte_4 C.F._5
e c.f. , Controparte_5 C.F._6
e
c.f. Controparte_6 C.F._7
e c.f. , Controparte_7 C.F._8 tutti con il patrocinio dell'avvocato Diego Cremona, c.f. , del Foro di C.F._9
Firenze, dove domiciliano, anche digitalmente, presso il suo studio professionale in Via de'
Tornabuoni 10 come da atti;
RICORRENTI
CONTRO
Pagina 1 REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente del Consiglio in carica pro tempore, e del pro tempore, rappresentata, difesa e domiciliata ex lege Controparte_8 dall'Avvocatura di Stato come in atti;
RESISTENTE COSTITUITA
e
REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore.
RESISTENTE NON COSTITUTA
OGGETTO: ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da atti:
- accertare e dichiarare il diritto dei signori Parte_1 Controparte_4 [...]
nonché di deceduta e qui rappresentata dalle figlie e CP_5 Parte_2 CP_7
iure proprio quali figli di nonché iure hereditatis quali figli Controparte_6 Parte_3 di già coniuge di al risarcimento dei danni per l'uccisione di Persona_2 Parte_3 quest'ultimo, e, per l'effetto,
- condannare la Repubblica Federale di Germania e, in solido con essa ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.l. 36 del 30.4.2022 conv. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. 198 del 29.12.2022 conv. con modd. dalla L. 14 del 24.2.2023, la Repubblica
Italiana, rappresentata dalla e dal Controparte_9 Controparte_10
, al pagamento dei seguenti importi, salvo diversa liquidazione, anche maggiore,
[...]
ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge sulle somme devalutate al 1° gennaio 1947 e rivalutate:
▪ in favore di euro € 323.040,00 iure proprio per la perdita del padre Controparte_5 [...]
oltre a euro 50.475,00 iure hereditatis dalla madre Pt_3 Persona_2
▪ in favore di e 161.520,00 ciascuna, per la perdita, da Controparte_7 Controparte_6
parte della loro madre, del padre oltre ad euro 25.237,50 Parte_4 Parte_3
ciascuna, in relazione alla quota parte di ristoro di spettanza della loro madre Parte_4
iure hereditatis dalla madre
[...] Persona_2
• in favore di e euro € 316.310,00 ciascuna, iure proprio Persona_1 Controparte_4
per la perdita del padre, oltre ad euro 50.475,00 ciascuna iure hereditatis Parte_3
dalla madre Persona_2
con integrale vittoria di spese del giudizio.
Pagina 2 Per le parti resistenti costituite:
a) in via preliminare di rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica
Federale tedesca nei suoi confronti;
b) in ogni caso, dichiarare le avverse domande inammissibili, infondate in fatto ed in diritto;
c) nella denegata ipotesi di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti
e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già percepite e quelle che in ogni caso avrebbe potuto percepire, usando l'ordinaria diligenza, per il medesimo titolo di cui è causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. d) vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 15 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 281 decies c.p.c. per procedimento semplificato di cognizione, e e ed Per_1 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
chiedevano la condanna della Repubblica Federale Tedesca e della Repubblica Italiana quali
[...]
responsabili della morte, per i primi tre, del padre, e, per le ultime due, nonno materno
[...] durante l'ultimo conflitto mondiale, fucilato dalle forze armate italotedesche Pt_3
nazifasciste il 18 luglio 1944, nel podere La Castellina in località Fantino, frazione del comune di DI in provincia di Firenze; gli stessi hanno chiesto quindi il risarcimento, a favore di ed del danno patito in proprio quali figli di , e di quello Per_1 CP_4 Controparte_5 Pt_3
trasmessogli quali eredi dalla madre già moglie della vittima, e a favore di Persona_2
ed del danno trasmesso loro quali figlie ed eredi della scomparsa CP_6 CP_11
, a sua volta figlia della vittima e di Pt_4 Persona_2
A seguito delle notifiche del decreto di fissazione udienza, si sono costituiti in giudizio la e il eccependo la carenza di Controparte_9 Controparte_10
legittimazione attiva dei ricorrenti, la carenza di legittimazione passiva della Repubblica federale tedesca, l'inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso, l'esagerata quantificazione delle richieste, e, nel denegato caso di condanna, la compensazione con quanto eventualmente già ricevuto dagli istanti in risarcimento per il medesimo titolo.
La Repubblica Federale Tedesca non si è costituita ed è stata dichiarata contumace nella prima udienza del 5 giugno 2024.
Durante il giudizio veniva a mancare e quindi subentravano le sue figlie Persona_1 CP_1
e CP_2 CP_3
Il procedimento è stato assegnato a sentenza, a seguito di discussione orale, in data 14 marzo 2025; viene ora deciso.
* * * * *
Pagina 3 La domanda è accolta nei seguenti limiti.
• SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA GERMANIA
Preliminarmente si ritiene corretta l'evocazione in giudizio della Germania tramite la notifica al suo
Ambasciatore pro tempore quale rappresentante ufficiale della stessa;
la notifica è stata eseguita secondo le convenzioni e consuetudini internazionali con la formale trasmissione degli atti per via diplomatica a mezzo del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, ed è quindi da considerarsi perfezionata.
Si rileva, quindi, infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Repubblica federale tedesca, formulata, tra l'altro, dalla Repubblica italiana dal momento che la Germania non si è mai costituita.
Non vi è, difatti, alcun motivo per ritenere che lo Stato tedesco non sia legittimato a partecipare al giudizio di cognizione diretto all'accertamento e alla liquidazione dei danni subiti dalle vittime delle forze armate, e di polizia come in questo caso, del III Reich.
In primo luogo, l'attuale Repubblica federale tedesca è, senza alcun dubbio, subentrata in diretta continuità statale, e quindi giuridica, al sistema istituzionale nazionalsocialista tedesco degli anni
Trenta e Quaranta del secolo scorso, come è stato internazionalmente dichiarato e riconosciuto fin dagli accordi di pace di Parigi del 1946/7 susseguenti all'ultimo conflitto mondiale, come ribadito poi con gli accordi di Bonn del 1961 tra il nostro paese e la Germania per la definizione degli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, e confermato infine dall'istituzione del “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945” di cui alla legge 79/2022.
Non vi è, inoltre, alcuna norma o consuetudine, nazionale o internazionale, che impedisca espressamente di citare in giudizio la Repubblica federale tedesca, ma vi sono al contrario varie disposizioni positive, vedasi per ultima appunto la Legge 79/2022, articolo 43, che prevedono implicitamente la presenza di altri contraddittori oltre la Repubblica italiana, riservando poi la competenza del nostro Stato solo al momento dell'esecuzione dei relativi provvedimenti definitivi con la possibilità di rivolgersi al Fondo di ristoro.
Le norme sul Fondo, come è noto, hanno anche superato il vaglio della Corte Costituzionale1, che già aveva esaminato la problematica della giurisdizione italiana per il risarcimento dei crimini di guerra con la sentenza 238/20142.
Pagina 4 Si sono poi avute molteplici sentenze di condanna a favore di cittadini italiani nei confronti della
Germania per i danni causati durante la Seconda guerra mondiale;
sentenze che formano una giurisprudenza concorde ed univoca sulla legittimazione passiva della Germania3.
Nel 2022 l'istituzione del Fondo ristori ha reso più facile ottenere il tipo di risarcimento per cui è causa, rispondendo a principi elementari e naturali, di diritto;
inoltre, l'istituzione di questo organismo ha indotto la Germania a non dare seguito alla domanda, indicata e riportata in atti dall'Avvocatura dello Stato, contro l'Italia innanzi la Corte Internazionale di Giustizia.
Non si condivide, quindi, quanto dedotto e prodotto agli atti dall'Avvocatura.
• NEL MERITO
(3) I fatti per cui è causa sono storicamente e documentalmente accertati e provati; è provato storicamente e processualmente l'eccidio avvenuto nelle frazioni del Comune di DI il 17 e 18 luglio 1944.
Questi crimini di guerra e contro l'umanità, consistenti nel rastrellamento, cattura ed uccisione di civili evidentemente innocenti e colpevoli solo di risiedere in zone di lotte partigiane, sono imprescrittibili come stabilito ed internazionalmente sancito, tra tutte e solo per citare norme di diritto comunitario, dall'articolo 49, secondo comma, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, e dall'articolo 7, secondo comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, con conseguente piena applicazione nel nostro paese ai sensi del primo comma dell'articolo 10 della Costituzione.
Pertanto, le domande dei ricorrenti, che in base alla documentazione prodotta sono gli stretti congiunti di risultato fucilato nell'eccidio sono fondate e vengono accolte;
è poi Parte_3 indubbia la responsabilità dell'allora terzo Reich tedesco, quale istituzione statale da cui dipendevano le forze armate della Germania all'epoca dei fatti, e da cui discende la già evidenziata continuità giuridica e statale con l'attuale Repubblica federale tedesca.
Non si accoglie la domanda dei nipoti né iure proprio perchè non conobbero il nonno e non c'è perdita di un effettivo rapporto parentale, né iure sucessionis perché la loro madre non esercito'
l'azione mentre era in vita pur potendolo fare. Per gli stessi motivi (inerzia rinuncia implicita del titolare) non si riconoscono i risarcimenti indiretti chiesti dai figli della vittima primaria, per perdita 2 Con la seguente massima: “L'obbligo del giudice italiano, stabilito dall'art. 3 l. 14 gennaio 2013 n. 5, di adeguarsi alla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause civili per il risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, commessi jure imperii da uno Stato estero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati,
è in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dagli art. 2 e 24 cost.”
Pagina 5 del rapporto di coniugio della loro madre, deceduta prima della causa, credito a cui i figli sarebbero subentrati iure sucessionis ex matre.
.
1. SUL QUANTUM
Per la quantificazione del risarcimento alle parti istanti, si riconosce l'indennizzo ai figli superstiti della vittima che si stima equo nella misura di euro 200.000,00 ciascuna;
si Parte_3 riconosce l'indennizzo a anch'essa figlia della vittima primaria e nella stessa Persona_1
misura di euro 200 mila, in base alle tabelle milanesi e romane, all'attualità come controvalore in moneta della perdita del rapporto genitoriale per fatto illecito della Germania nazista.
Alla posizione di subentrano le figlie subentrate nella sua posizione processuale e Per_1
dunque succedono ex art. 111 cpc nel diritto al risarcimento per l'intero importo spettante alla madre, figlia diretta della vittima primaria e da suddividere in base alle regole successorie.
Non si riconoscono invece gli indennizzi a favore di ed dal momento CP_6 Controparte_7
che le relative azioni giudiziarie ben potevano essere iniziate dalla loro madre Parte_4
scomparsa il 23 novembre 2022, che perlomeno dalla sentenza 238/2014 della Corte Cost. avrebbe potuto azionare la sua pretesa contro la Germania come hanno fatto moltissime vittime del terzo
Reich. Il fatto che sia deceduta nel 2022 senza esercitare la relativa azione per perdita del congiunto, non consente di ritenere automatica l'acquisizione del credito e della relativa azione da parte delle figlie. Si esclude un loro diritto iure proprio in quanto sono nate dopo la morte della vittima primaria e non vi fu rapporto parentale col nonno;
in base allo stato attuale della giurisprudenza sulla perdita di chance, non appare nemmeno risarcibile la mera perdita di chance del rapporto parentale col nonno come “aspettativa di rapporto”.
Infine, non è stato provato il versamento in favore di nessuno degli istanti di altre somme, benefici o indennizzi di legge per lo stesso titolo.
L'accoglimento delle domande comporta la vittoria delle spese del contributo unificato e della relativa marca, ed anche delle competenze professionali secondo i valori medi decurtati del 50% vista la non particolare complessità della causa.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. dichiara la responsabilità della Repubblica Federale di Germania per l'uccisione di
[...]
avvenuta il 18 luglio 1944, durante l'eccidio di DI (FI); Pt_3
II. accoglie i ricorsi di e e per l'effetto condanna la Controparte_4 Controparte_5
Pagina 6 Repubblica Federale Tedesca e il italiano in solido tra loro, Controparte_10
al pagamento della somma di euro 200.000,00 per ciascuno, con rivalutazione e interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
III. accoglie il ricorso di e quali figlie di CP_1 CP_2 CP_3 Per_1
deceduta in corso di causa e figlia di liquidando cumulativamente
[...] Parte_3
in loro favore la somma che sarebbe spettata alla madre in euro 200 mila da suddividersi in base alle regole di successione di Persona_1
IV. rigetta la domanda di ed Controparte_6 Controparte_7
V. condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi euro 1.713,00, e delle spese professionali del difensore degli attori, quantificate in complessivi euro 11.230,00, oltre accessori di legge;
VI. dichiara che sussistono le condizioni di ammissione al fondo dei ricorrenti, Fondo speciale istituito ai sensi della Legge 79 del 2022 e successive modifiche, sia per capitale che per spese legali.
Firenze, 22 maggio 2025 Il Giudice dottoressa Susanna Zanda
Pagina 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentenza numero 159 del 2023. 3 Come primo provvedimento, vigente il Fondo, vedasi l'ordinanza del Tribunale di Trento 4094/2023.