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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/01/2024, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott. Giuseppe Lo Sinno Presidente,
Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere,
Dott.ssa Carla Santese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 1611/2017 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 27.6.2023 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi degli artt. 127, comma tre e 127-ter e vertente tra
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, via Durazzo n. 19, presso lo studio dell'avv. Vincenza Paese (c.f.
), che lo rappresenta e difende come da procura estesa in calce all'atto di citazione C.F._2 per revocazione;
- attore in revocazione ex art. 395 c.p.c. -
e 2
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliato in via Dardanelli n. 23, presso lo studio dell'avv. Antonio Melina (c.f. , come da procura speciale allegata C.F._3
in atti
- convenuta in revocazione ex art. 395 c.p.c. –
nonchè
Fallimento n. della ditta CP_2 Parte_1
- convenuto in revocazione ex art. 395 c.p.c. -contumace –
Oggetto: Revocazione della sentenza n° 621/2017 della Corte di Appello di Roma ex art. 395 e ss c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attore in revocazione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita revocare la sentenza n. 621/2017 emessa il
20.12.2016 dalla Corte di Appello di Roma, sez. I civile, pubblicata il 31.1.2017 e per l'effetto condannare le parti convenute alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.”
Convenuta in revocazione: “Chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile ed improcedibile l'atto di citazione per revocazione proposto dall'impresa , non sussistendo l'errore di fatto che Parte_1
costituisce il presupposto di detta azione;
- nel merito, rigettare la domanda, perché infondata in fatto e diritto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e quale titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, ha impugnato per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., la sentenza n. 621/2017 della
Corte di Appello di Roma, pubblicata in data 31.1.2017 (che aveva rigettato il reclamo da lui proposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della ditta n. 251/2016 del Tribunale di Roma, Parte_1
condannandolo alla rifusione delle spese di lite in favore della società creditrice reclamata), deducendo che la sentenza conteneva errori di fatto risultanti dagli atti e dai documenti depositati in giudizio.
In particolare, il con riferimento alla parte della sentenza in cui la Corte di Appello aveva Pt_1
ritenuto che “l'assunto che il credito posto a base dell'istanza di fallimento sarebbe inferiore ad € 3
30.000,00 (pag. 9 reclamo) per l'avvenuto pagamento nel corso di giudizio innanzi al tribunale delle prime tre rate di una concessa rateizzazione, non è provato, avendo la , a confutazione, prodotto il CP_1
doc. 12 attestante il pagamento della sola prima rata, pari a € 3.750,00 su un debito di € 36.282,57, così residuando una somma superiore a €30.000,00 e l'avvenuto protesto delle cambiali con le quali sarebbero state da saldare le restanti rate (doc. 3 della prodotto in questa sede)” ha sostenuto che detta CP_1
valutazione fosse erronea, in quanto smentita sia dal contenuto dell'istanza di fallimento presentata dalla
(di seguito ), ove, con riferimento al debito Controparte_1 CP_1 dell'impresa , era stata indicata la somma di euro 33.048,60, comprensiva di interessi e spese, Parte_1
che da quello della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla in fase di reclamo, ove CP_1
quest'ultima, nelle premesse ed a pag. 7 dell'atto, aveva precisato di essere creditrice dell'impresa Pt_1
per euro 33.048,69 e che detto debito era superiore al limite fissato dall'art. 15 della L.F. per la
[...]
fallibilità delle imprese, sia ancora dal documento 12, depositato da esso reclamante, da cui emergeva l'avvenuto pagamento in favore della dell'importo complessivo di euro 11.270,00 (mediante un CP_1 assegno dell'importo di euro 3.750,00 e due cambiali emesse entrambe in data 23.9.2014 del rispettivo importo di euro 3.760,00) e non del solo importo di euro 3.750,00.
Il medesimo ha, inoltre, evidenziato che la somma di euro 36.282,57, ritenuta dovuta, corrispondeva non al credito portato dall'istanza di fallimento depositata in data 14.11.2013, ma ad una dilazione concessa dalla al in data 16.9.2014, che comprendeva oltre alle somme indicate nell'istanza CP_1 Pt_1
di fallimento anche altre voci creditorie maturate dalla in data successiva al 14.11.2013, che non CP_1
erano supportate da alcun titolo esecutivo e che, se il giudice non fosse incorso nei predetti errori, avrebbe accertato che il debito dell'impresa, pari ad euro 33.048,69, decurtato anche del solo versamento di euro 3.750,00, sarebbe stato pari ad euro 29.298,69 o se decurtato della somma di euro 11.270,00, sarebbe stato pari ad euro 25.012,57, importi comunque inferiori alla soglia minima di fallibilità ed avrebbe revocato la sentenza dichiarativa di fallimento, in accoglimento del reclamo proposto.
Si è costituita in giudizio la , che ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione e chiesto, nel CP_1
CP_ merito, il rigetto della stessa, mentre il Fallimento ditta n. 251/2016 non si è costituito Parte_1
in giudizio.
All'udienza del 13.6.2017, la Corte ha dichiarato la contumacia del n. 251/2016 ed ha rinviato CP_4
la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2018.
Successivamente la causa è stata rinviata all'udienza del 127.6.2023.
In vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata disposta la trattazione della causa ai sensi degli artt. 127 comma 3 e 127 ter c.p.c. “mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le 4
sole istanze e conclusioni” ed all'esito, precisate le conclusioni, la Corte ha riservato la decisione allo scadere dei termini concessi per lo scambio di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata e deve essere rigettata.
Ed invero, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'errore di fatto previsto dal n. 4 dell'art. 395 c.p.c. si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, la quale ha portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice, riguardo situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (cfr, tra le tante, Cass. civ. 26.9.2013 n.
22080; 3.4.2009 n. 8180 e 18.9.2018 n. 23856, che hanno precisato che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investono direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico, nonché cass. civ. 14.11.2014 n. 24334; 29.11.2006 n. 25376 e 21.4.2006 n. 9396/06).
Si è ancora sottolineato che il rimedio della revocazione è utilizzabile non contro criteri di estimazione del fatto bensì contro l'errore di fatto propriamente detto, ovverosia nell'ipotesi in cui il giudice non ha conosciuto né potuto esaminare gli elementi costitutivi del fatto, tanto da non statuire sul vero fatto controverso: di conseguenza quando il giudice ha deciso in un determinato modo non perché non conoscesse i fatti o i documenti ma perché li ha erroneamente interpretati, ad es. confondendoli tra loro, si è in presenza di un errore di interpretazione del fatto che deve essere oggetto di ricorso per cassazione e non di impugnazione per revocazione (così Cass. civ. S.U. n. 1094/98; cfr. altresì in tal senso, tra le molteplici, Cass. civ. n. 3760/18 e Cass. civ. S.U. n. 31032/19).
Nel caso in esame, ricorre proprio un'ipotesi del genere, in quanto il si è lamentato solo del Pt_1 fatto che la prima sezione della Corte di appello di Roma aveva erroneamente interpretato i documenti prodotti in giudizio in relazione all'importo del debito ed alla dilazione di pagamento concessa dalla CP_1
(che aveva fatto variare il predetto importo) ed all'ammontare dei pagamenti da lui già effettuati
(asseritamente attestati dal documento n. 12) e non dell'omessa valutazione di documenti decisivi.
Pertanto, considerato che il vizio lamentato dal medesimo, ove sussistente, costituirebbe al più un errore di interpretazione del fatto (come tale denunziabile attraverso il ricorso ad altri mezzi di impugnazione) e non invece l'errore di fatto di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., ne deriva l'infondatezza della impugnazione per revocazione proposta dal avverso la sentenza n. 621/17 della Corte d'Appello di Pt_1 5
Roma, prima sezione civile, pubblicata in data 31.1.2017, per assenza dei presupposti richiesti dalla norma citata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di valore indeterminabile (complessità bassa) del decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati, per quanto riguarda l'attività giudiziale posta in essere successivamente alla data del 13.8.2022, al D.M. n. 147/22 del 13.8.2022), mentre nulla va disposto in relazione alla posizione del , rimasto contumace. CP_4
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'impugnazione per revocazione, così come proposta ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., da Pt_1
, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, avverso la sentenza n. 621/17
[...]
della Corte d'Appello di Roma, prima sezione civile, pubblicata in data 31.1.2017;
- condanna , in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, alla Parte_1
rifusione in favore della delle spese del Controparte_1
giudizio che liquida in complessivi euro 6.780,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
Così decisa in Roma il 5.12.2023
Il Presidente,
(dr. Giuseppe Lo Sinno)
Il Consigliere est.
(dr.ssa Carla Santese) 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott. Giuseppe Lo Sinno Presidente,
Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere,
Dott.ssa Carla Santese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 1611/2017 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 27.6.2023 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi degli artt. 127, comma tre e 127-ter e vertente tra
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, via Durazzo n. 19, presso lo studio dell'avv. Vincenza Paese (c.f.
), che lo rappresenta e difende come da procura estesa in calce all'atto di citazione C.F._2 per revocazione;
- attore in revocazione ex art. 395 c.p.c. -
e 2
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliato in via Dardanelli n. 23, presso lo studio dell'avv. Antonio Melina (c.f. , come da procura speciale allegata C.F._3
in atti
- convenuta in revocazione ex art. 395 c.p.c. –
nonchè
Fallimento n. della ditta CP_2 Parte_1
- convenuto in revocazione ex art. 395 c.p.c. -contumace –
Oggetto: Revocazione della sentenza n° 621/2017 della Corte di Appello di Roma ex art. 395 e ss c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attore in revocazione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita revocare la sentenza n. 621/2017 emessa il
20.12.2016 dalla Corte di Appello di Roma, sez. I civile, pubblicata il 31.1.2017 e per l'effetto condannare le parti convenute alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.”
Convenuta in revocazione: “Chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile ed improcedibile l'atto di citazione per revocazione proposto dall'impresa , non sussistendo l'errore di fatto che Parte_1
costituisce il presupposto di detta azione;
- nel merito, rigettare la domanda, perché infondata in fatto e diritto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e quale titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, ha impugnato per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., la sentenza n. 621/2017 della
Corte di Appello di Roma, pubblicata in data 31.1.2017 (che aveva rigettato il reclamo da lui proposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della ditta n. 251/2016 del Tribunale di Roma, Parte_1
condannandolo alla rifusione delle spese di lite in favore della società creditrice reclamata), deducendo che la sentenza conteneva errori di fatto risultanti dagli atti e dai documenti depositati in giudizio.
In particolare, il con riferimento alla parte della sentenza in cui la Corte di Appello aveva Pt_1
ritenuto che “l'assunto che il credito posto a base dell'istanza di fallimento sarebbe inferiore ad € 3
30.000,00 (pag. 9 reclamo) per l'avvenuto pagamento nel corso di giudizio innanzi al tribunale delle prime tre rate di una concessa rateizzazione, non è provato, avendo la , a confutazione, prodotto il CP_1
doc. 12 attestante il pagamento della sola prima rata, pari a € 3.750,00 su un debito di € 36.282,57, così residuando una somma superiore a €30.000,00 e l'avvenuto protesto delle cambiali con le quali sarebbero state da saldare le restanti rate (doc. 3 della prodotto in questa sede)” ha sostenuto che detta CP_1
valutazione fosse erronea, in quanto smentita sia dal contenuto dell'istanza di fallimento presentata dalla
(di seguito ), ove, con riferimento al debito Controparte_1 CP_1 dell'impresa , era stata indicata la somma di euro 33.048,60, comprensiva di interessi e spese, Parte_1
che da quello della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla in fase di reclamo, ove CP_1
quest'ultima, nelle premesse ed a pag. 7 dell'atto, aveva precisato di essere creditrice dell'impresa Pt_1
per euro 33.048,69 e che detto debito era superiore al limite fissato dall'art. 15 della L.F. per la
[...]
fallibilità delle imprese, sia ancora dal documento 12, depositato da esso reclamante, da cui emergeva l'avvenuto pagamento in favore della dell'importo complessivo di euro 11.270,00 (mediante un CP_1 assegno dell'importo di euro 3.750,00 e due cambiali emesse entrambe in data 23.9.2014 del rispettivo importo di euro 3.760,00) e non del solo importo di euro 3.750,00.
Il medesimo ha, inoltre, evidenziato che la somma di euro 36.282,57, ritenuta dovuta, corrispondeva non al credito portato dall'istanza di fallimento depositata in data 14.11.2013, ma ad una dilazione concessa dalla al in data 16.9.2014, che comprendeva oltre alle somme indicate nell'istanza CP_1 Pt_1
di fallimento anche altre voci creditorie maturate dalla in data successiva al 14.11.2013, che non CP_1
erano supportate da alcun titolo esecutivo e che, se il giudice non fosse incorso nei predetti errori, avrebbe accertato che il debito dell'impresa, pari ad euro 33.048,69, decurtato anche del solo versamento di euro 3.750,00, sarebbe stato pari ad euro 29.298,69 o se decurtato della somma di euro 11.270,00, sarebbe stato pari ad euro 25.012,57, importi comunque inferiori alla soglia minima di fallibilità ed avrebbe revocato la sentenza dichiarativa di fallimento, in accoglimento del reclamo proposto.
Si è costituita in giudizio la , che ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione e chiesto, nel CP_1
CP_ merito, il rigetto della stessa, mentre il Fallimento ditta n. 251/2016 non si è costituito Parte_1
in giudizio.
All'udienza del 13.6.2017, la Corte ha dichiarato la contumacia del n. 251/2016 ed ha rinviato CP_4
la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2018.
Successivamente la causa è stata rinviata all'udienza del 127.6.2023.
In vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata disposta la trattazione della causa ai sensi degli artt. 127 comma 3 e 127 ter c.p.c. “mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le 4
sole istanze e conclusioni” ed all'esito, precisate le conclusioni, la Corte ha riservato la decisione allo scadere dei termini concessi per lo scambio di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata e deve essere rigettata.
Ed invero, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'errore di fatto previsto dal n. 4 dell'art. 395 c.p.c. si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, la quale ha portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice, riguardo situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (cfr, tra le tante, Cass. civ. 26.9.2013 n.
22080; 3.4.2009 n. 8180 e 18.9.2018 n. 23856, che hanno precisato che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investono direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico, nonché cass. civ. 14.11.2014 n. 24334; 29.11.2006 n. 25376 e 21.4.2006 n. 9396/06).
Si è ancora sottolineato che il rimedio della revocazione è utilizzabile non contro criteri di estimazione del fatto bensì contro l'errore di fatto propriamente detto, ovverosia nell'ipotesi in cui il giudice non ha conosciuto né potuto esaminare gli elementi costitutivi del fatto, tanto da non statuire sul vero fatto controverso: di conseguenza quando il giudice ha deciso in un determinato modo non perché non conoscesse i fatti o i documenti ma perché li ha erroneamente interpretati, ad es. confondendoli tra loro, si è in presenza di un errore di interpretazione del fatto che deve essere oggetto di ricorso per cassazione e non di impugnazione per revocazione (così Cass. civ. S.U. n. 1094/98; cfr. altresì in tal senso, tra le molteplici, Cass. civ. n. 3760/18 e Cass. civ. S.U. n. 31032/19).
Nel caso in esame, ricorre proprio un'ipotesi del genere, in quanto il si è lamentato solo del Pt_1 fatto che la prima sezione della Corte di appello di Roma aveva erroneamente interpretato i documenti prodotti in giudizio in relazione all'importo del debito ed alla dilazione di pagamento concessa dalla CP_1
(che aveva fatto variare il predetto importo) ed all'ammontare dei pagamenti da lui già effettuati
(asseritamente attestati dal documento n. 12) e non dell'omessa valutazione di documenti decisivi.
Pertanto, considerato che il vizio lamentato dal medesimo, ove sussistente, costituirebbe al più un errore di interpretazione del fatto (come tale denunziabile attraverso il ricorso ad altri mezzi di impugnazione) e non invece l'errore di fatto di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., ne deriva l'infondatezza della impugnazione per revocazione proposta dal avverso la sentenza n. 621/17 della Corte d'Appello di Pt_1 5
Roma, prima sezione civile, pubblicata in data 31.1.2017, per assenza dei presupposti richiesti dalla norma citata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di valore indeterminabile (complessità bassa) del decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati, per quanto riguarda l'attività giudiziale posta in essere successivamente alla data del 13.8.2022, al D.M. n. 147/22 del 13.8.2022), mentre nulla va disposto in relazione alla posizione del , rimasto contumace. CP_4
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'impugnazione per revocazione, così come proposta ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., da Pt_1
, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, avverso la sentenza n. 621/17
[...]
della Corte d'Appello di Roma, prima sezione civile, pubblicata in data 31.1.2017;
- condanna , in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, alla Parte_1
rifusione in favore della delle spese del Controparte_1
giudizio che liquida in complessivi euro 6.780,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
Così decisa in Roma il 5.12.2023
Il Presidente,
(dr. Giuseppe Lo Sinno)
Il Consigliere est.
(dr.ssa Carla Santese) 6