Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Ceylon per i servizi aerei concluso a Colombo il 1 giugno 1959.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Ceylon per i servizi aerei concluso a Colombo il 1 giugno 1959.