Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01450/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00910/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 910 del 2025, proposto da
OH SS LG HM, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariasavina Di Sacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Ravenna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione intimata in ordine all’istanza di convocazione presentata in data 06 febbraio 2025 nell'ambito della procedura di cui al Decreto Flussi 2023/2025 n. RA5609358596 - P-RA/L/Q/2024/100378;
dell'obbligo per la Pubblica Amministrazione intimata di provvedere in relazione alla medesima istanza tramite l'adozione di un provvedimento espresso;
nonché per la condanna
della Pubblica Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. OL IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
in data 18 marzo 2024, il legale rappresentante della ditta Eagle Service S.r.l. ha presentato un’istanza di nulla osta per lavoro subordinato in favore dell’odierno ricorrente nell’ambito della procedura di cui al Decreto Flussi 2023/2025;
in data 12 giugno 2024, la Prefettura di Ravenna ha rilasciato in favore del ricorrente il nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato P-RA/L/Q/2024/100378, inviandolo alla competente rappresentanza diplomatico-consolare;
in data 21 novembre 2024 lo straniero ha ottenuto il rilascio del corrispondente visto di ingresso per lavoro subordinato presso l’Ambasciata italiana a Il Cairo ed in data 05 febbraio 2025 ha fatto ingresso in Italia;
in data 06 febbraio 2025, lo straniero, tramite PEC avente come oggetto “Comunicazione ingresso lavoratore e istanza di convocazione - Procedura n. P-RA/L/Q/2024/100378 – Eagle Service srl/MAHMOUD OH SS LG”, ha comunicato l’ingresso alla Prefettura di Ravenna, e, contestualmente, ha formulato richiesta di fissazione di un appuntamento per la stipula del contratto di soggiorno ed il ritiro del Mod. 209 per la richiesta di permesso di soggiorno;
lamentando l’omessa conclusione del procedimento, e, in particolare, la mancata convocazione da parte della Prefettura, il ricorrente, in data 9 luglio 2025, ha depositato ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per sentire: accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all’istanza di convocazione per sottoscrizione del contratto di soggiorno presentata in data 06.02.2025 nell’ambito della procedura di cui al Decreto Flussi 2023/2025 n. RA5609358596 - P-RA/L/Q/2024/100378; accertare e dichiarare il conseguente obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere sulla predetta istanza tramite l’adozione di un provvedimento espresso; ordinare alla Pubblica Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni; disporre sin da ora la nomina di un Commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito;
si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno per resistere al ricorso;
all’esito dell’udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
la Prefettura solo in data 14 luglio 2025 ha comunicato che l’istanza del ricorrente è stata positivamente riesaminata e ora è a disposizione per formalizzare la richiesta di permesso di soggiorno e che l’ufficio è in attesa della documentazione prevista per il procedere alla richiesta di permesso di soggiorno a seguito dell’ingresso in Italia;
ne è seguita la comunicazione da parte del ricorrente in data 15 luglio 2025 con l’invio di Pec corredata da documentazione;
nonostante questo non risulta che l’Amministrazione abbia provveduto alla conclusione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, né emergono specifiche idonee giustificazioni al riguardo;
il ricorso ex art. 117 c.p.a. deve, quindi, essere accolto, risultando accertato l’illegittimo silenzio perdurante da parte dell’Amministrazione resistente, la quale dovrà concludere il procedimento con un provvedimento espresso, previo il compimento degli atti previsti dalla normativa vigente applicabile al caso di specie, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
la nomina del Commissario ad acta potrà essere disposta in caso di perdurante inadempimento al predetto obbligo di conclusione del procedimento;
le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto,
accerta l’illegittimo silenzio serbato da parte dell’Amministrazione resistente sull’istanza presentata dallo straniero ricorrente;
ordina all’Amministrazione resistente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, previo il compimento degli atti previsti dalla normativa vigente applicabile al caso di specie, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL AR, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
OL IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL IN | OL AR |
IL SEGRETARIO