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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14990 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- nella persona del dr. Federica Il Tribunale di Roma IV^ sezione civile d'Ambrosio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 43669
del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto:
opposizione a precetto, e vertente
TRA Parte 1 in persona del leg. rapp.te p.t., rapp.ta e difesa - giusta procura allegata all'atto di citazione dall'Avv. Cristian Fragalà presso il cui studio
-
elett.te domicilia in Roma alla via Rodolfo Lanciani n. 30
ATTORE
E
Controparte 1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. depositate da parte attrice per l'udienza del 8.9.2025 e rispettivi atti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la società in epigrafe indicata chiamava a comparire innanzi a questo Tribunale Controparte 1 , così
proponendo opposizione all'atto di precetto con cui la convenuta aveva intimato ad essa attrice il pagamento della somma di euro 100.273,10, oltre interessi e spese, in forza della sentenza n. 6447/2016 emessa dal Tribunale
di Roma in data 30.3.2016, nonché dell'ordinanza di assegnazione del
31.5.2022 emessa nel proced. n. 4955/2019.
A fondamento della spiegata opposizione parte attrice eccepiva l'illegittimità dell'opposto precetto nella parte in cui veniva intimato il pagamento dell'importo di euro 510,69 a titolo di "compensi per il precetto in rinnovazione".
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'illegittimità dell'opposto precetto nella parte relativa all'importo come sopra specificato, con il riconoscimento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo;
chiedeva, altresì, la condanna della controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La convenuta, benchè ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva, per cui ne veniva dichiarata la contumacia
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositate le relative memorie da parte attrice, stante la natura squisitamente documentale della controversia in esame, veniva fissata l'udienza del 8.9.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, la proposta opposizione è fondata e va, quindi accolta.
Ed invero, premesso che il convenuto intimante il precetto precisava, nel corpo del precetto oggi opposto, che il precedente atto di precetto aveva perso. efficacia ai sensi dell'art. 481 c.p.c. e che, comunque, il precetto può essere rinnovato dal creditore in ogni momento, è noto, tuttavia, che "la sopravvenuta inefficacia del precetto per mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione comporta che le spese del precetto ormai perento restano a carico dell'intimante, atteso che è applicabile anche in questa ipotesi il principio - stabilito dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. e richiamato, per il caso di estinzione del processo esecutivo, dall'art. 632, ultimo comma, del codice di rito - che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate" ( v. Cassazione civile sez. III, 04/08/2005,
n.16376).
Alla luce delle osservazioni che precedono, allora, l'opposizione va accolta e,
per l'effetto, dichiarato la nullità dell'opposto precetto nella parte in cui viene intimato il pagamento di euro 510,69 a titolo di "compensi per il precetto in rinnovazione"
Spese di lite secondo soccombenza, da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo, in assenza di notula, di ufficio, ai sensi del d.m. 55/2014.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna della controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in quanto " la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente nonché dell' allegazione e dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite;
la condanna d'
ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c., di natura pubblicistica e autonoma, prescinde invece dall' elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l' avere agito o resistito pretestuosamente;
in difetto di tali presupposti, non può disporsi la condanna per lite temeraria” (v. Corte di Appello di Napoli sez. IV, 19/07/2025, n.3863).
Nella fattispecie, la contumacia del convenuto elimina in radice tanto la possibilità di configurare l'elemento soggettivo di cui all'art. 96 co. I c.p.c.,
quanto un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da Parte 2 in persona del leg.
rapp.te p.t. avverso il precetto ad essa intimato in data 17.9.2024 e, per l'effetto, dichiara la nullità di detto precetto nella parte in cui viene intimato il pagamento di euro 510,69 a titolo di "compensi per il precetto in rinnovazione";
2) condanna il convenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte, da liquidarsi in euro 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo ( c.u. e marca da bollo risultano omessi, come da attestazione di cancelleria);
3) rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Roma, con deposito telematico del 28.10.2025
II G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- nella persona del dr. Federica Il Tribunale di Roma IV^ sezione civile d'Ambrosio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 43669
del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto:
opposizione a precetto, e vertente
TRA Parte 1 in persona del leg. rapp.te p.t., rapp.ta e difesa - giusta procura allegata all'atto di citazione dall'Avv. Cristian Fragalà presso il cui studio
-
elett.te domicilia in Roma alla via Rodolfo Lanciani n. 30
ATTORE
E
Controparte 1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. depositate da parte attrice per l'udienza del 8.9.2025 e rispettivi atti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la società in epigrafe indicata chiamava a comparire innanzi a questo Tribunale Controparte 1 , così
proponendo opposizione all'atto di precetto con cui la convenuta aveva intimato ad essa attrice il pagamento della somma di euro 100.273,10, oltre interessi e spese, in forza della sentenza n. 6447/2016 emessa dal Tribunale
di Roma in data 30.3.2016, nonché dell'ordinanza di assegnazione del
31.5.2022 emessa nel proced. n. 4955/2019.
A fondamento della spiegata opposizione parte attrice eccepiva l'illegittimità dell'opposto precetto nella parte in cui veniva intimato il pagamento dell'importo di euro 510,69 a titolo di "compensi per il precetto in rinnovazione".
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'illegittimità dell'opposto precetto nella parte relativa all'importo come sopra specificato, con il riconoscimento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo;
chiedeva, altresì, la condanna della controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La convenuta, benchè ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva, per cui ne veniva dichiarata la contumacia
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositate le relative memorie da parte attrice, stante la natura squisitamente documentale della controversia in esame, veniva fissata l'udienza del 8.9.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, la proposta opposizione è fondata e va, quindi accolta.
Ed invero, premesso che il convenuto intimante il precetto precisava, nel corpo del precetto oggi opposto, che il precedente atto di precetto aveva perso. efficacia ai sensi dell'art. 481 c.p.c. e che, comunque, il precetto può essere rinnovato dal creditore in ogni momento, è noto, tuttavia, che "la sopravvenuta inefficacia del precetto per mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione comporta che le spese del precetto ormai perento restano a carico dell'intimante, atteso che è applicabile anche in questa ipotesi il principio - stabilito dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. e richiamato, per il caso di estinzione del processo esecutivo, dall'art. 632, ultimo comma, del codice di rito - che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate" ( v. Cassazione civile sez. III, 04/08/2005,
n.16376).
Alla luce delle osservazioni che precedono, allora, l'opposizione va accolta e,
per l'effetto, dichiarato la nullità dell'opposto precetto nella parte in cui viene intimato il pagamento di euro 510,69 a titolo di "compensi per il precetto in rinnovazione"
Spese di lite secondo soccombenza, da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo, in assenza di notula, di ufficio, ai sensi del d.m. 55/2014.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna della controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in quanto " la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente nonché dell' allegazione e dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite;
la condanna d'
ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c., di natura pubblicistica e autonoma, prescinde invece dall' elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l' avere agito o resistito pretestuosamente;
in difetto di tali presupposti, non può disporsi la condanna per lite temeraria” (v. Corte di Appello di Napoli sez. IV, 19/07/2025, n.3863).
Nella fattispecie, la contumacia del convenuto elimina in radice tanto la possibilità di configurare l'elemento soggettivo di cui all'art. 96 co. I c.p.c.,
quanto un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da Parte 2 in persona del leg.
rapp.te p.t. avverso il precetto ad essa intimato in data 17.9.2024 e, per l'effetto, dichiara la nullità di detto precetto nella parte in cui viene intimato il pagamento di euro 510,69 a titolo di "compensi per il precetto in rinnovazione";
2) condanna il convenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte, da liquidarsi in euro 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo ( c.u. e marca da bollo risultano omessi, come da attestazione di cancelleria);
3) rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Roma, con deposito telematico del 28.10.2025
II G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio