Articolo 1 della Legge 17 dicembre 1971, n. 1158
Articolo 2
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26 gennaio 1972
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7 giugno 2003
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29 novembre 2006
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1 gennaio 2010
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1 aprile 2023
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31 maggio 2023
Art. 1.

Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonche' dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una societa' per azioni al cui capitale sociale partecipano ((le societa' R.F.I.
S.p.a. e)) ANAS S.p.a., ((la Regione siciliana e la Regione Calabria)) , nonche', in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla societa' in ordine alle attivita' oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2023, N. 35 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2023, N. 58 .
COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286 .
La concessione e' assentita con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE.
Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i consigli di amministrazione ((delle societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.)) e previo parere del Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 2003, N. 114 .
Entrata in vigore il 31 maggio 2023
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