Ordinanza cautelare 4 settembre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00474/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00968/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 968 del 2025, proposto da
AI RA HM ED, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Castiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Ravenna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del Decreto di Archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, emesso dal Questore di Ravenna emesso e notificato il 20 maggio 2025;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti che non si sono potuti conoscere o che sopravverranno nel corso del presente giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa MA AG e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, cittadino egiziano, ha fatto ingresso nel territorio italiano il 2 giugno 2024, con un permesso per lavoro stagionale della durata di 150 giorni.
Dopo la formalizzazione del contratto di soggiorno (in data 10 giugno 2024, per la durata di cinque mesi) e l’assoggettamento ai rilievi fotodattiloscopici di rito, in data 20 maggio 2025, al ricorrente è stato notificato il provvedimento di archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a causa della mancata, tempestiva, richiesta di proroga del contratto di lavoro e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fino a nove mesi e, quindi, del fatto che il permesso di soggiorno posseduto è scaduto il 2 novembre 2024, prima che la conclusione del procedimento portasse a consentire il materiale rilascio del titolo.
Ritenendo tale atto illegittimo, il ricorrente lo ha impugnato, sottolineando di aver presentato, in data 31 gennaio 2025, una richiesta di conversione del titolo stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (richiedendo, a tal fine, l’accertamento della disponibilità di una quota per la conversione, che è stato, in effetti, positivamente riscontrato dal SUI di Salerno): domanda che non avrebbe potuto essere archiviata, attesa la natura non perentoria del termine di scadenza del permesso di soggiorno.
A tal fine egli ha dedotto:
1. la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, non essendogli stato consentito di partecipare al procedimento: parte ricorrente confuta, dunque, la tesi della natura vincolata del potere esercitato, attesa la presenza dell’art. 5, comma 5 del D.P.R. 286 del 1998, che impone la valutazione degli elementi sopravvenuti;
2. la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del TUI e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, essendo il provvedimento privo di motivazione, a fronte della ravvisata scadenza di un termine che, per costante giurisprudenza, non può essere considerato perentorio e, dunque, della possibilità di chiedere la conversione anche in assenza della richiesta di proroga della validità del permesso di soggiorno stagionale.
L’istanza cautelare è stata accolta sottolineando la natura ordinatoria del termine per chiedere la proroga del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e l’avvenuta presentazione della domanda di conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ordinario.
Nessuna delle parti ha dispiegato ulteriori difese e il procuratore di parte ricorrente ha rinunciato alla presenza in udienza, depositando un atto inammissibile nel giudizio ordinario, ovvero una richiesta di passaggio in decisione ai sensi dei D.L. n. 28 del 2020 e n. 137 del 2020.
Il ricorso, la cui chiarezza nell’esposizione delle ragioni di diritto fatte valere è sicuramente influenzata in senso negativo dalla illogicità dello stesso provvedimento impugnato, merita, dunque, come già prospettato in sede cautelare, positivo apprezzamento: si tratta, infatti, di un’archiviazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, disposta a causa dell’inaccettabile (in termini di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa) durata del procedimento per il rilascio del titolo, in ragione della quale il periodo di autorizzata permanenza sul territorio italiano dello straniero, legittimata dal regolare visto di ingresso e dall’espletamento del procedimento di assunzione, è trascorso senza che esso fosse rilasciato e, conseguentemente, lo straniero ha regolarmente soggiornato in forza della ricevuta di richiesta del permesso.
L’archiviazione così disposta è, in realtà, come sostenuto dal ricorrente, priva di adeguata motivazione, in quanto fondata su di un’errata presunzione, dal momento che l’interesse al rilascio del titolo sussiste comunque anche al solo fine di ottenerne la conversione.
Conversione della cui domanda non vi è traccia nel provvedimento, ma che i documenti in atti dimostrano essere stata richiesta all’Amministrazione in data 31 gennaio 2025, quando il ricorrente ha sollecitato la verifica della sussistenza di una quota di conversione: richiesta che ha condotto al rilascio del nullaosta per lo svolgimento di attività lavorativa da parte del SUI di Salerno.
L’Amministrazione, dunque, esercitando un potere che non poteva essere qualificato come “attività vincolata”, avrebbe dovuto comunicare ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 il preavviso di rigetto, il che avrebbe consentito allo straniero di dare conto dell’avvenuta presentazione dell’istanza di conversione, che, dunque, avrebbe potuto e dovuto essere analizzata dalla Questura, stante il rilascio del nullaosta della Prefettura.
Il ricorso può, quindi, essere accolto e le spese vanno poste a carico dell’Amministrazione, la quale dovrà, dunque, provvedere al rinnovo dell’esame dell’istanza di conversione presentata dal ricorrente, tenuto conto di quanto più sopra precisato e, dunque, dell’irrilevanza del fatto che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non sia mai stato concretamente rilasciato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Demanda all’Amministrazione il rinnovo dell’attività istruttoria come meglio in motivazione precisato.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore del ricorrente, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO TI, Presidente
MA AG, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AG | AO TI |
IL SEGRETARIO