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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/12/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2999/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
SI DE Presidente
AR NI Giudice Relatore
Alessandra Filoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2999/2025 promosso da:
, nata il [...] ad [...]; Parte_1
e
, nato il [...] a [...]; Persona_1 entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. CARNEVALI CESIRA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati e con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della Per_2 stessa presso la OR;
Pt_1
3) il padre potrà vedere la figlia quando vorrà previo avviso ed accordo con la madre e data la tenerissima età della bambina la potrà tenere, con la presenza della signora , per due Pt_1 pomeriggi a settimana dalle 18,30 alle 20 e ogni quindici giorni anche il sabato pomeriggio e la domenica con modalità da concordare tra genitori.
Gradualmente verrà monitorato l'inserimento della bambina con il padre al fine dell'acquisizione da parte dello stesso un'adeguata autonomia nella gestione della bambina e
- 1 - successivamente potrà essere concordata una disciplina più ampia delle visite anche con la previsione delle vacanze che la bambina potrà trascorrere con il padre;
4) il padre concorrerà al mantenimento della figlia con un assegno mensile di euro 250,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla IG.ra oltre alla Pt_1 rinuncia al 50% dell'AUU allo stesso spettante che pertanto verrà percepito inte ente dalla IG.ra ; Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno Pt_1 secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dalla Corte di Appello di Ancona;
5) l'abitazione coniugale viene assegnata alla IG.ra ”. Pt_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si uniti in Parte_1 Persona_1 matrimonio a Bologna presso il del Regno del Marocco il 19/01/2021, hanno Parte_2 chiesto pronunciarsi la separazione consensuale.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Preliminarmente, va affermata, nel caso de quo e pur in presenza di elementi di estraneità (cittadinanza straniera di entrambi i coniugi;
matrimonio celebrato presso il Consolato del Regno del Marocco), la sussistenza della giurisdizione italiana, stante la residenza abituale dei coniugi in territorio italiano;
in difetto, poi, di diversa richiesta da parte dei coniugi, avendo entrambi i coniugi residenza sul territorio dello Stato al momento in cui è stata adita l'autorità giudiziaria, va applicata alla fattispecie la legge italiana. Non osta all'esame della domanda di scioglimento del vincolo l'assenza di trascrizione del matrimonio stesso nei registri dello stato civile italiani, avendo la Suprema Corte da tempo affermato che tale circostanza non impedisce la statuizione sul vincolo1.
Sussiste, poi, la competenza giurisdizionale anche sulle domande relative alla responsabilità genitoriale in conseguenza del fatto che la figlia minorenne della coppia risulta avere residenza abituale in Italia;
la legge applicabile alla responsabilità genitoriale è, per gli stessi motivi, la legge italiana.
Sussiste, altresì, la competenza giurisdizionale del Tribunale adito in ordine alle obbligazioni inerenti al mantenimento in favore della prole in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale, come detto, vi è la giurisdizione di questa A.G.; la legge applicabile a tali obbligazioni è la legge italiana, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale dei creditori.
In ogni caso entrambe le parti hanno accettato la giurisdizione italiana e l'applicazione della legge italiana.
5. Tanto premesso, reputa il collegio che la domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Segnatamente, in relazione a quest'ultima, è stato previsto un affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, quale genitore non collocatario, che, per tempi e modalità, appare giustificato dalla tenerissima età della figlia (circostanza quest'ultima che, ovviamente, esclude la possibilità di procedere all'ascolto della minore, la cui necessità andrebbe comunque esclusa ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co,, c.p.c. in ragione della rispondenza dell'accordo raggiunto dalle parti, come visto, ai suoi interessi morali e materiali).
Il contributo paterno al mantenimento della figlia, pari a Euro 250,00, risulta congruo avuto riguardo all'età e alle esigenze della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Non risultando essere stato trascritto in Italia il matrimonio tra le parti, non deve provvedersi alla annotazione della presente sentenza a norma di legge.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Persona_1 matrimonio presso il Consolato del Regno del Marocco in Bologna il 19/01/2021, trascritto al n. 49, foglio 49, registro n. 12 del 19/01/2021 alla sezione Notarile del Consolato del Regno del Marocco a Bologna;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 3/XII/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
AR NI SI DE
- 3 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La pubblicità della trascrizione ha natura meramente certificativa per cui il matrimonio, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento.
- 2 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
SI DE Presidente
AR NI Giudice Relatore
Alessandra Filoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2999/2025 promosso da:
, nata il [...] ad [...]; Parte_1
e
, nato il [...] a [...]; Persona_1 entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. CARNEVALI CESIRA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati e con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della Per_2 stessa presso la OR;
Pt_1
3) il padre potrà vedere la figlia quando vorrà previo avviso ed accordo con la madre e data la tenerissima età della bambina la potrà tenere, con la presenza della signora , per due Pt_1 pomeriggi a settimana dalle 18,30 alle 20 e ogni quindici giorni anche il sabato pomeriggio e la domenica con modalità da concordare tra genitori.
Gradualmente verrà monitorato l'inserimento della bambina con il padre al fine dell'acquisizione da parte dello stesso un'adeguata autonomia nella gestione della bambina e
- 1 - successivamente potrà essere concordata una disciplina più ampia delle visite anche con la previsione delle vacanze che la bambina potrà trascorrere con il padre;
4) il padre concorrerà al mantenimento della figlia con un assegno mensile di euro 250,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla IG.ra oltre alla Pt_1 rinuncia al 50% dell'AUU allo stesso spettante che pertanto verrà percepito inte ente dalla IG.ra ; Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno Pt_1 secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dalla Corte di Appello di Ancona;
5) l'abitazione coniugale viene assegnata alla IG.ra ”. Pt_1
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si uniti in Parte_1 Persona_1 matrimonio a Bologna presso il del Regno del Marocco il 19/01/2021, hanno Parte_2 chiesto pronunciarsi la separazione consensuale.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Preliminarmente, va affermata, nel caso de quo e pur in presenza di elementi di estraneità (cittadinanza straniera di entrambi i coniugi;
matrimonio celebrato presso il Consolato del Regno del Marocco), la sussistenza della giurisdizione italiana, stante la residenza abituale dei coniugi in territorio italiano;
in difetto, poi, di diversa richiesta da parte dei coniugi, avendo entrambi i coniugi residenza sul territorio dello Stato al momento in cui è stata adita l'autorità giudiziaria, va applicata alla fattispecie la legge italiana. Non osta all'esame della domanda di scioglimento del vincolo l'assenza di trascrizione del matrimonio stesso nei registri dello stato civile italiani, avendo la Suprema Corte da tempo affermato che tale circostanza non impedisce la statuizione sul vincolo1.
Sussiste, poi, la competenza giurisdizionale anche sulle domande relative alla responsabilità genitoriale in conseguenza del fatto che la figlia minorenne della coppia risulta avere residenza abituale in Italia;
la legge applicabile alla responsabilità genitoriale è, per gli stessi motivi, la legge italiana.
Sussiste, altresì, la competenza giurisdizionale del Tribunale adito in ordine alle obbligazioni inerenti al mantenimento in favore della prole in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale, come detto, vi è la giurisdizione di questa A.G.; la legge applicabile a tali obbligazioni è la legge italiana, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale dei creditori.
In ogni caso entrambe le parti hanno accettato la giurisdizione italiana e l'applicazione della legge italiana.
5. Tanto premesso, reputa il collegio che la domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Segnatamente, in relazione a quest'ultima, è stato previsto un affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, quale genitore non collocatario, che, per tempi e modalità, appare giustificato dalla tenerissima età della figlia (circostanza quest'ultima che, ovviamente, esclude la possibilità di procedere all'ascolto della minore, la cui necessità andrebbe comunque esclusa ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co,, c.p.c. in ragione della rispondenza dell'accordo raggiunto dalle parti, come visto, ai suoi interessi morali e materiali).
Il contributo paterno al mantenimento della figlia, pari a Euro 250,00, risulta congruo avuto riguardo all'età e alle esigenze della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Non risultando essere stato trascritto in Italia il matrimonio tra le parti, non deve provvedersi alla annotazione della presente sentenza a norma di legge.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Persona_1 matrimonio presso il Consolato del Regno del Marocco in Bologna il 19/01/2021, trascritto al n. 49, foglio 49, registro n. 12 del 19/01/2021 alla sezione Notarile del Consolato del Regno del Marocco a Bologna;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 3/XII/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
AR NI SI DE
- 3 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La pubblicità della trascrizione ha natura meramente certificativa per cui il matrimonio, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento.
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