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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/06/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. 535/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Lecce Seconda Sezione
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente dott. Consiglia Invitto - Consigliere dott. Amedeo Citarella - Giudice ausiliario rel.re ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 535 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 16.1.2024,
TRA
, c.f. , con l'avv. Alessia Faggiano, presso cui Parte_1 C.F._1 è elettivamente domiciliata in Lecce, Via San Francesco d'Assisi nr. 15, come da mandato in atti – appellante
E
P. Iva n. in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvatore Corrado dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'originale della comparsa di costituzione – appellata
NONCHÉ
c.f. – Controparte_2 C.F._2 altro appellato - contumace
All'udienza del 16.1.2024, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, da aversi qui trascritte.
Svolgimento del processo
conveniva dinanzi al Tribunale di Lecce al fine Parte_1 Controparte_2 di conseguire il ristoro dei danni subiti per effetto della “… estrazione del secondo molare superiore di destra al posto del terzo molare superiore di destra”, nonché della “… estrazione del terzo molare superiore di sinistra, senza che detto intervento fosse minimamente necessario”.
L'attrice quantificava in complessivi € 18.732,80 l'importo dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, salva la minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
Il convenuto contestava la domanda e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di per esserne manlevato. Il terzo si costituiva e aderiva Controparte_3 alle conclusioni del convenuto.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 74/2020 del 14.1.2020, richiamata, quanto all'onere probatorio a carico delle parti, Cassazione civile sez. III, 21/07/2011, n.15993, rigettava la domanda risarcitoria e condannava l'attrice al ristoro delle spese in favore delle altre parti.
Ed invero, secondo il giudice di prime cure, l'attrice avrebbe dovuto in ogni caso sostenere il costo della ricostruzione del molare superiore di destra, comunque non eseguita;
non aveva provato l'asserita inutilità dell'estrazione del terzo molare superiore di sinistra;
non aveva allegato, né articolato la prova che, se adeguatamente informata del piano terapeutico cui stava per essere sottoposta, avrebbe rifiutato le cure cui era ricorsa per rimediare alla sintomatologia accusata (Cassazione civile sez. III,
11/11/2019, n.28985).
Avverso la pronuncia ha proposto tre motivi di gravame e, previa Parte_1 richiesta di sospensione della efficacia esecutiva, ha insistito per l'ammissione delle prove orali e della CTU medico legale, con richiesta di condanna degli appellati a restituire quanto loro già versato a titolo di pagamento di spese processuali maggiorato degli interessi.
Costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda attorea CP_1
e, in caso di suo accoglimento e della domanda di garanzia, ha chiesto contenersi la copertura nei limiti dell'oggetto e del massimale di polizza, con esclusione dal risarcimento degli importi previsti a titolo di franchigia e di scoperto (10 % con il minimo di € 250).
Nella dichiarata contumacia di con ordinanza depositata il Controparte_2 9.12.2020 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della pronuncia gravata.
Precisate le conclusioni ed assunta una prima volta in decisione con concessione dei termini, con ordinanza del 20.2.2023, ritenuta la necessità di procedere all'accertamento dei danni subiti dall'appellante, la causa è stata rimessa sul ruolo e quindi rinviata al 28.3.2023 per il giuramento del nominato CTU.
Alla successiva udienza del 3.10.2023, atteso il mancato deposito della relazione peritale, la causa è stata rinviata all'udienza del 16.1.2024, ove è stata assunta in decisione con concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
pag. 2/6 Motivi della decisione
1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la responsabilità del medico e la presenza di danni risarcibili, avendo ritenuto che l'estrazione del secondo molare sup. dx in luogo del terzo non avrebbe procurato alcun danno di natura estetica, né patrimoniale, in quanto al medesimo risultato si sarebbe giunti qualora fosse stato estratto il molare prefissato.
Il motivo è fondato a va accolto nei termini di seguito precisati.
Risulta per tabulas, avendolo riconosciuto anche il medico, che il molare da estrarre avrebbe dovuto essere il terzo superiore di destra e che, invece, sia stato estratto il secondo.
Nessuno dubita, come affermato da Cassazione civile sez. III, 21/07/2011, n.15993, pure richiamata dal primo giudice, che “In tema di responsabilità professionale dell'odontoiatra, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, e allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur sussistendone gli estremi, esso non è stato eziologicamente rilevante”.
Nella vicenda che ci occupa l'esistenza del contratto, l'inadempimento del medico e l'insorgenza e/o aggravamento della patologia sono circostanza pacificamente acquisite e non contestate, onde incombeva sul medico provare l'irrilevanza eziologica dell'inadempimento rispetto al lamentato danno.
Tale prova non è stata dedotta, né allegata.
In disparte ogni considerazione extra giuridica sui motivi per i quali la non Pt_1 abbia ancora eseguito alcun intervento di riabilitazione, dalla relazione del nominato
CTU, le cui risultanze sono condivise perché immuni da vizi logici, si apprende, invece, che l'errata procedura dell'odontoiatra nella cura dell'algia lamentata dalla paziente ha coinvolto un dente (n.1.7) che non necessitava di estrazione in quanto sano e che, “la patologia orale della paziente è caratterizzata da edentulia del dente Parte_1
n.
1.7 arcata superiore di destra e conseguente malocclusione per la perdita di un dente nella fase masticatoria oltre la migrazione mesiale anteriore del dente del giudizio n.
1.8 posteriore al sito estrattivo.”
Secondo il CTU, l'errata estrazione rappresenta una “condotta inescusabile per negligenza, in quanto inadeguata e non conforme all'obiettivo terapeutico proposto
[…]. In pratica sussiste il nesso di causalità materiale tra condotta dell'odontoiatra e evento conseguente e cioè la perdita del dente n.
1.7. L'esito clinico è evidente ed è rappresentato dall'insorgenza di una nuova patologia del cavo orale quale la malocclusione con deficit della masticazione a destra. Questa patologia non
pag. 3/6 rappresenta un esito permanente in quanto emendabile con una riabilitazione implanto protesica in sostituzione dell'elemento dentario n.
1.7 perso.”
2. Come sopra accertata la responsabilità dell'odontoiatra anche ai fini CP_2 della quantificazione del danno da liquidare deve farsi riferimento alle conclusioni del
CTU, in ordine alle quali le parti non hanno fatto pervenire nel termine loro assegnato dal consulente alcuna osservazione.
All'esito dell'esame peritale, il CTU ha valutato il danno biologico, quale esito permanente rappresentato dalla lesione della perdita del dente n.1.7, nella misura del 1%
(uno per cento), come danno residuo dopo riabilitazione implanto protesica, con una invalidità temporanea totale (ITT) di giorni 6 (sei) ed una invalidità temporanea parziale
(ITP) al 25 % di giorni 20 (venti).
Il costo totale delle spese odontoiatriche attuali da sostenere è stato quantificato in €
2.800,00#, cui deve aggiungersi il costo delle spese future quantificato in € 3.200,00. Sono altresì state definite congrue le spese sino ad oggi sostenute nella misura di € 1.193,00.
Applicati gli importi per la liquidazione del danno biologico da micropermanenti aggiornati al D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024 e, dunque, all'attualità, deve riconoscersi alla danneggiata, all'epoca dei fatti di anni 31, le seguenti somme: € 847,30 per il danno biologico;
€ 331,44 per invalidità temporanea totale (€ 55,24 x gg 6); € 276,20 per invalidità temporanea parziale giorni 20; € 455,11 per danno morale;
€ 1.193,00 spese documentate;
€ 2.800,00 per spese attuali ed € 3.200,00 per spese future.
La somma è stata determinata all'attualità.
Gli interessi legali saranno dovuti dalla pronuncia al soddisfo per tutti gli importi, ad esclusione dell'importo riferito alle spese documentali di € 1.193,00#, per il quale gli interessi saranno dovuti dal momento della domanda.
3. Al pagamento delle somme sopra determinate sarà tenuto in via esclusiva l'appellato , contumace nel presente grado, la cui domanda di Controparte_2 manleva formulata nel corso del primo grado nei confronti della compagnia assicuratrice non è stata riproposta in questa fase.
“In caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda, ai sensi dell'art. 346
c.p.c.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 121 del 08/01/2020 - Rv. 656628 - 01).
pag. 4/6 4. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata per non aver riconosciuto il risarcimento per la mancata acquisizione del consenso del paziente al trattamento terapeutico.
Si sostiene che il dr. non avrebbe adeguatamente informato la paziente del CP_2 piano terapeutico cui stava per sottoporsi perché rappresentatale, dalla dott.ssa cui si rivolgeva in Roma, l'inutilità dell'estrazione del terzo molare Per_1 superiore sx (28) perché privo di sintomatologia.
Il motivo è infondato.
Sul punto si condivide la motivazione del giudice di prime cure.
In primo luogo, manca la prova della inutilità della estrazione del terzo molare superiore sinistro.
In secondo luogo, essendo stata prospettata la necessità della estrazione di entrambi i terzi molari superiori ed essendosi la paziente sottoposta a tali estrazioni, il consenso a tale intervento deve ritenersi presunto.
Tale presunto consenso, pur in presenza del danno iatrogeno dato dal peggioramento delle condizioni di salute preesistenti e della condotta colposa del medico, per avere questi estratto un molare diverso, comporta la risarcibilità del solo danno alla salute, come sopra risarcito nella sua componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione della prestazione sanitaria (cfr. Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023 - Rv. 668112 - 02).
5. Resta assorbito il terzo motivo d'appello riferito al regolamento delle spese processuali dovendosi procedere, all'esito dell'accoglimento del gravame, ad un nuovo regolamento delle stesse (art. 336 cpc).
6. Con il gravame ha chiesto la restituzione delle somme Parte_1 spontaneamente corrisposte in esecuzione della prima pronuncia.
La domanda, in assenza di documentazione, risulta provata nella misura di € 2.738,00 riconosciuta da all'atto della costituzione. Controparte_1
L va pertanto condannata alla restituzione in favore dell'appellante Controparte_1 della somma di € 2.738,00 oltre gli interessi dal momento dell'intervenuto pagamento.
7. Le spese del doppio grado tra e possono Parte_1 Controparte_2 essere compensate nella misura di un terzo in ragione dell'accoglimento di una sola delle due domande originariamente proposte, dovendosi porre i residui due terzi a carico del secondo.
pag. 5/6 Alla loro liquidazione si procede come da dispositivo ex DM 55/2014 e s.m.i., applicati i parametri previsti per le controversie di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
Vanno interamente compensate le spese del doppio grado tra e la Controparte_2 terza chiamata, nei cui confronti la domanda di manleva era stata ritualmente formulata in primo grado, ma non reiterata nel presente grado.
Nulla per le spese tra l'appellante e . Controparte_1
8. Le spese della ctu sono poste definitivamente a carico di Controparte_2
P.Q.M.
La corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato in data 9/7/2020, da , nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 74/2020 del 14/1/2020, non
[...] notificata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della pronuncia gravata, in accoglimento della domanda risarcitoria per l'erronea estrazione in atti specificata, b) condanna al pagamento, in favore dell'appellante, della Controparte_2 complessiva somma di € 9.103,05 per i titoli di cui in parte motiva, oltre gli interessi legali sulla somma di € 1.193,00 a far tempo dalla domanda e gli interessi legali sulla residua somma dalla pronuncia al soddisfo;
c) condanna alla restituzione, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di € 2.738,00 oltre gli interessi dal momento della sua corresponsione al soddisfo;
d) compensa nella misura di un terzo le spese di lite del doppio grado tra Parte_1
e con i residui due terzi a carico del secondo, per
[...] Controparte_2 l'intero liquidate in € 2.804,00 di cui € 264,00 per esborsi per il primo grado ed in € 3.288,50 di cui € 382,50 per esborsi per il secondo grado, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
e) compensa per l'intero le spese del doppio grado tra e Controparte_2 [...]
; CP_1
f) nulla per le spese tra e;
Parte_1 Controparte_1
g) pone definitivamente a carico di le spese della ctu nella misura Controparte_2 liquidata.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2025.
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio Francesco Esposito
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Lecce Seconda Sezione
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente dott. Consiglia Invitto - Consigliere dott. Amedeo Citarella - Giudice ausiliario rel.re ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 535 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 16.1.2024,
TRA
, c.f. , con l'avv. Alessia Faggiano, presso cui Parte_1 C.F._1 è elettivamente domiciliata in Lecce, Via San Francesco d'Assisi nr. 15, come da mandato in atti – appellante
E
P. Iva n. in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvatore Corrado dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'originale della comparsa di costituzione – appellata
NONCHÉ
c.f. – Controparte_2 C.F._2 altro appellato - contumace
All'udienza del 16.1.2024, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, da aversi qui trascritte.
Svolgimento del processo
conveniva dinanzi al Tribunale di Lecce al fine Parte_1 Controparte_2 di conseguire il ristoro dei danni subiti per effetto della “… estrazione del secondo molare superiore di destra al posto del terzo molare superiore di destra”, nonché della “… estrazione del terzo molare superiore di sinistra, senza che detto intervento fosse minimamente necessario”.
L'attrice quantificava in complessivi € 18.732,80 l'importo dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, salva la minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
Il convenuto contestava la domanda e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di per esserne manlevato. Il terzo si costituiva e aderiva Controparte_3 alle conclusioni del convenuto.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 74/2020 del 14.1.2020, richiamata, quanto all'onere probatorio a carico delle parti, Cassazione civile sez. III, 21/07/2011, n.15993, rigettava la domanda risarcitoria e condannava l'attrice al ristoro delle spese in favore delle altre parti.
Ed invero, secondo il giudice di prime cure, l'attrice avrebbe dovuto in ogni caso sostenere il costo della ricostruzione del molare superiore di destra, comunque non eseguita;
non aveva provato l'asserita inutilità dell'estrazione del terzo molare superiore di sinistra;
non aveva allegato, né articolato la prova che, se adeguatamente informata del piano terapeutico cui stava per essere sottoposta, avrebbe rifiutato le cure cui era ricorsa per rimediare alla sintomatologia accusata (Cassazione civile sez. III,
11/11/2019, n.28985).
Avverso la pronuncia ha proposto tre motivi di gravame e, previa Parte_1 richiesta di sospensione della efficacia esecutiva, ha insistito per l'ammissione delle prove orali e della CTU medico legale, con richiesta di condanna degli appellati a restituire quanto loro già versato a titolo di pagamento di spese processuali maggiorato degli interessi.
Costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda attorea CP_1
e, in caso di suo accoglimento e della domanda di garanzia, ha chiesto contenersi la copertura nei limiti dell'oggetto e del massimale di polizza, con esclusione dal risarcimento degli importi previsti a titolo di franchigia e di scoperto (10 % con il minimo di € 250).
Nella dichiarata contumacia di con ordinanza depositata il Controparte_2 9.12.2020 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della pronuncia gravata.
Precisate le conclusioni ed assunta una prima volta in decisione con concessione dei termini, con ordinanza del 20.2.2023, ritenuta la necessità di procedere all'accertamento dei danni subiti dall'appellante, la causa è stata rimessa sul ruolo e quindi rinviata al 28.3.2023 per il giuramento del nominato CTU.
Alla successiva udienza del 3.10.2023, atteso il mancato deposito della relazione peritale, la causa è stata rinviata all'udienza del 16.1.2024, ove è stata assunta in decisione con concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
pag. 2/6 Motivi della decisione
1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la responsabilità del medico e la presenza di danni risarcibili, avendo ritenuto che l'estrazione del secondo molare sup. dx in luogo del terzo non avrebbe procurato alcun danno di natura estetica, né patrimoniale, in quanto al medesimo risultato si sarebbe giunti qualora fosse stato estratto il molare prefissato.
Il motivo è fondato a va accolto nei termini di seguito precisati.
Risulta per tabulas, avendolo riconosciuto anche il medico, che il molare da estrarre avrebbe dovuto essere il terzo superiore di destra e che, invece, sia stato estratto il secondo.
Nessuno dubita, come affermato da Cassazione civile sez. III, 21/07/2011, n.15993, pure richiamata dal primo giudice, che “In tema di responsabilità professionale dell'odontoiatra, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, e allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur sussistendone gli estremi, esso non è stato eziologicamente rilevante”.
Nella vicenda che ci occupa l'esistenza del contratto, l'inadempimento del medico e l'insorgenza e/o aggravamento della patologia sono circostanza pacificamente acquisite e non contestate, onde incombeva sul medico provare l'irrilevanza eziologica dell'inadempimento rispetto al lamentato danno.
Tale prova non è stata dedotta, né allegata.
In disparte ogni considerazione extra giuridica sui motivi per i quali la non Pt_1 abbia ancora eseguito alcun intervento di riabilitazione, dalla relazione del nominato
CTU, le cui risultanze sono condivise perché immuni da vizi logici, si apprende, invece, che l'errata procedura dell'odontoiatra nella cura dell'algia lamentata dalla paziente ha coinvolto un dente (n.1.7) che non necessitava di estrazione in quanto sano e che, “la patologia orale della paziente è caratterizzata da edentulia del dente Parte_1
n.
1.7 arcata superiore di destra e conseguente malocclusione per la perdita di un dente nella fase masticatoria oltre la migrazione mesiale anteriore del dente del giudizio n.
1.8 posteriore al sito estrattivo.”
Secondo il CTU, l'errata estrazione rappresenta una “condotta inescusabile per negligenza, in quanto inadeguata e non conforme all'obiettivo terapeutico proposto
[…]. In pratica sussiste il nesso di causalità materiale tra condotta dell'odontoiatra e evento conseguente e cioè la perdita del dente n.
1.7. L'esito clinico è evidente ed è rappresentato dall'insorgenza di una nuova patologia del cavo orale quale la malocclusione con deficit della masticazione a destra. Questa patologia non
pag. 3/6 rappresenta un esito permanente in quanto emendabile con una riabilitazione implanto protesica in sostituzione dell'elemento dentario n.
1.7 perso.”
2. Come sopra accertata la responsabilità dell'odontoiatra anche ai fini CP_2 della quantificazione del danno da liquidare deve farsi riferimento alle conclusioni del
CTU, in ordine alle quali le parti non hanno fatto pervenire nel termine loro assegnato dal consulente alcuna osservazione.
All'esito dell'esame peritale, il CTU ha valutato il danno biologico, quale esito permanente rappresentato dalla lesione della perdita del dente n.1.7, nella misura del 1%
(uno per cento), come danno residuo dopo riabilitazione implanto protesica, con una invalidità temporanea totale (ITT) di giorni 6 (sei) ed una invalidità temporanea parziale
(ITP) al 25 % di giorni 20 (venti).
Il costo totale delle spese odontoiatriche attuali da sostenere è stato quantificato in €
2.800,00#, cui deve aggiungersi il costo delle spese future quantificato in € 3.200,00. Sono altresì state definite congrue le spese sino ad oggi sostenute nella misura di € 1.193,00.
Applicati gli importi per la liquidazione del danno biologico da micropermanenti aggiornati al D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024 e, dunque, all'attualità, deve riconoscersi alla danneggiata, all'epoca dei fatti di anni 31, le seguenti somme: € 847,30 per il danno biologico;
€ 331,44 per invalidità temporanea totale (€ 55,24 x gg 6); € 276,20 per invalidità temporanea parziale giorni 20; € 455,11 per danno morale;
€ 1.193,00 spese documentate;
€ 2.800,00 per spese attuali ed € 3.200,00 per spese future.
La somma è stata determinata all'attualità.
Gli interessi legali saranno dovuti dalla pronuncia al soddisfo per tutti gli importi, ad esclusione dell'importo riferito alle spese documentali di € 1.193,00#, per il quale gli interessi saranno dovuti dal momento della domanda.
3. Al pagamento delle somme sopra determinate sarà tenuto in via esclusiva l'appellato , contumace nel presente grado, la cui domanda di Controparte_2 manleva formulata nel corso del primo grado nei confronti della compagnia assicuratrice non è stata riproposta in questa fase.
“In caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda, ai sensi dell'art. 346
c.p.c.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 121 del 08/01/2020 - Rv. 656628 - 01).
pag. 4/6 4. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata per non aver riconosciuto il risarcimento per la mancata acquisizione del consenso del paziente al trattamento terapeutico.
Si sostiene che il dr. non avrebbe adeguatamente informato la paziente del CP_2 piano terapeutico cui stava per sottoporsi perché rappresentatale, dalla dott.ssa cui si rivolgeva in Roma, l'inutilità dell'estrazione del terzo molare Per_1 superiore sx (28) perché privo di sintomatologia.
Il motivo è infondato.
Sul punto si condivide la motivazione del giudice di prime cure.
In primo luogo, manca la prova della inutilità della estrazione del terzo molare superiore sinistro.
In secondo luogo, essendo stata prospettata la necessità della estrazione di entrambi i terzi molari superiori ed essendosi la paziente sottoposta a tali estrazioni, il consenso a tale intervento deve ritenersi presunto.
Tale presunto consenso, pur in presenza del danno iatrogeno dato dal peggioramento delle condizioni di salute preesistenti e della condotta colposa del medico, per avere questi estratto un molare diverso, comporta la risarcibilità del solo danno alla salute, come sopra risarcito nella sua componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione della prestazione sanitaria (cfr. Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023 - Rv. 668112 - 02).
5. Resta assorbito il terzo motivo d'appello riferito al regolamento delle spese processuali dovendosi procedere, all'esito dell'accoglimento del gravame, ad un nuovo regolamento delle stesse (art. 336 cpc).
6. Con il gravame ha chiesto la restituzione delle somme Parte_1 spontaneamente corrisposte in esecuzione della prima pronuncia.
La domanda, in assenza di documentazione, risulta provata nella misura di € 2.738,00 riconosciuta da all'atto della costituzione. Controparte_1
L va pertanto condannata alla restituzione in favore dell'appellante Controparte_1 della somma di € 2.738,00 oltre gli interessi dal momento dell'intervenuto pagamento.
7. Le spese del doppio grado tra e possono Parte_1 Controparte_2 essere compensate nella misura di un terzo in ragione dell'accoglimento di una sola delle due domande originariamente proposte, dovendosi porre i residui due terzi a carico del secondo.
pag. 5/6 Alla loro liquidazione si procede come da dispositivo ex DM 55/2014 e s.m.i., applicati i parametri previsti per le controversie di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
Vanno interamente compensate le spese del doppio grado tra e la Controparte_2 terza chiamata, nei cui confronti la domanda di manleva era stata ritualmente formulata in primo grado, ma non reiterata nel presente grado.
Nulla per le spese tra l'appellante e . Controparte_1
8. Le spese della ctu sono poste definitivamente a carico di Controparte_2
P.Q.M.
La corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato in data 9/7/2020, da , nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 74/2020 del 14/1/2020, non
[...] notificata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della pronuncia gravata, in accoglimento della domanda risarcitoria per l'erronea estrazione in atti specificata, b) condanna al pagamento, in favore dell'appellante, della Controparte_2 complessiva somma di € 9.103,05 per i titoli di cui in parte motiva, oltre gli interessi legali sulla somma di € 1.193,00 a far tempo dalla domanda e gli interessi legali sulla residua somma dalla pronuncia al soddisfo;
c) condanna alla restituzione, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di € 2.738,00 oltre gli interessi dal momento della sua corresponsione al soddisfo;
d) compensa nella misura di un terzo le spese di lite del doppio grado tra Parte_1
e con i residui due terzi a carico del secondo, per
[...] Controparte_2 l'intero liquidate in € 2.804,00 di cui € 264,00 per esborsi per il primo grado ed in € 3.288,50 di cui € 382,50 per esborsi per il secondo grado, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
e) compensa per l'intero le spese del doppio grado tra e Controparte_2 [...]
; CP_1
f) nulla per le spese tra e;
Parte_1 Controparte_1
g) pone definitivamente a carico di le spese della ctu nella misura Controparte_2 liquidata.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2025.
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio Francesco Esposito
pag. 6/6