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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/06/2024, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2048/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato in Pace del Parte_1 C.F._1
Mela (Me), via Nazionale n. 195 presso lo studio dell'Avv. Maria Chiara Isgrò che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Giuseppa Antonietta
Ioculano ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Messina, via San
Poalo is. 361,
resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4 giugno 2024 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/10/2023 agiva in giudizio Parte_1 davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto esponendo di aver prestato servizio, nella qualità di docente a tempo determinato, alle dipendenze del Controparte_1 negli anni scolastici indicati in ricorso.
Lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) e chiedeva, pertanto, la condanna del alla Controparte_1 relativa liquidazione. Nella resistenza del , all'udienza del 4 giugno 2024 la causa veniva Controparte_1 assunta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Con la recente sentenza n. 29961/2023 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Taranto, hanno chiarito che:
1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò premesso, risulta in atti che parte ricorrente ha ricevuto i seguenti incarichi:
- Nell'anno scolastico 2020/2021 incarico fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno;
- Nell'anno scolastico 2021/2022 incarico fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno;
- Nell'anno scolastico 2022/2023 incarico fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno;
Per tali ragioni, si accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente – tuttora in servizio come docente alle dipendenze del - ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 CP_1 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023.
Contrariamente a quanto sostenuto dal , non vi sono ragioni per escludere il CP_1 riconoscimento della Carta per l'anno 2022/2023.
Ed invero la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato solo nell'a.s. 2023/2024, seppur con decorrenza giuridica a far data dall'1 settembre 2022. In ogni caso la decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'1 settembre 2022 non escluderebbe, comunque, il riconoscimento del beneficio, che la legge riconosce proprio alo personale a tempo indeterminato.
Il deve essere, dunque, condannato ad erogare a parte Controparte_1 ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese – da liquidare sulla base dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto della minima complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale – seguono la soccombenza e vanno poste a carico del . CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: condanna il ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di Controparte_1 causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese Controparte_1 del giudizio, liquidate in € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 5 giugno 2024.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino