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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/12/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO: retribuzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa RA De RT, giudice del lavoro, all'udienza del
5.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 356/2023 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LI AU come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. PIZZOFERRATO ALBERTO, per procura come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 01/08/2023 conveniva in giudizio Parte_1 deducendo di aver lavorato alle sue Controparte_2 dipendenze, quale operaia inquadrata al Livello B1 del CN Cooperative sociali, con mansioni di addetta alla conduzione di centri di raccolta differenziata - dapprima con contratto a termine, trasformato poi in contratto a tempo indeterminato - dal mese di luglio 2019 al mese di luglio 2022.
Specificava che la propria attività era quella di ausiliaria degli addetti di CP_3 ai centri di raccolta gestiti da quale
[...] Controparte_4 azienda appaltatrice dei servizi esternalizzati dalla prima e forniva descrizione delle sue mansioni. Il personale di cui ella prestava assistenza era inquadrato al CP_3 livello 3, posizione parametrale B del CN, Area impianti e laboratori del CN
IE/Utilitalia.
1 Evidenziava che il proprio inquadramento contrattuale comportava una paga base minima pari ad € 1.2050,81 (rectius: 1.250,81), mentre per le medesime mansioni l'inquadramento al livello 2 posizione parametrale B del CN applicato da CP_3 era prevista una retribuzione mensile era sensibilmente più alta, pari ad €
[...]
1.623,17.
Sosteneva, in punto di diritto, che in virtù delle specifiche mansioni svolte,
[...]
avrebbe dovuto applicare al suo rapporto di lavoro il CN CP_1
IE/Utilitalia in luogo del CN Cooperative sociali, il cui ambito di applicazione è più generico e non strettamente inerente alla prestazione lavorativa effettivamente svolta dalla stessa ricorrente.
Soggiungeva che detto obbligo derivava dal fatto che , ai sensi dell'art. 8 CP_3 lett. A) co. 1, lett. d) del CN IE, doveva imporre alle imprese appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti l'applicazione di uno dei CN specifici del settore stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.
Lo stesso capitolato di appalto (artt. 6 e 8) nonché la normativa in materia di appalti pubblici (artt. 30, comma 4 e 105 c. 9 D. Lgs. 18.04.16 n. 50) recavano disposizioni che, ai fini dell'individuazione del trattamento economico e normativo da applicare al personale, richiamano il contratto collettivo “di riferimento”, ossia quello “strettamente connesso con l'attività oggetto di appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.
Sosteneva altresì che, essendo una lavoratrice normodotata, non poteva essere invocato, ai fini dell'applicazione del CN Coop. Soc., l'art. 8 lett. B) del
CN Utilitalia, che prevede la possibilità di escludere, entro certi limiti percentuali,
l'impiego della sopracitata clausola di cui all'art. 8, lett A) comma 1 lett. d) del medesimo CN, in quanto la clausola derogatoria si riferisce esclusivamente al personale svantaggiato.
Con la conseguenza che l'omessa applicazione del CN Utilitalia, in violazione delle sopracitate disposizioni, aveva fatto sorgere a suo favore un autonomo diritto soggettivo, se non all'applicazione diretta di tutto il contratto collettivo di categoria, quantomeno al trattamento minimo previsto dal suddetto contratto di categoria, pena la violazione dell'art. 36 Cost.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare
e dichiarare che la ricorrente per quanto considerato in fatto e in diritto nel ricorso, in considerazione del tipo di attività svolta ed il settore di attività espletato in favore di dal momento dell'assunzione e fino al momento Controparte_1
2 della risoluzione del rapporto di lavoro ( luglio 2019-luglio 2022) e/o per quel diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia abbia diritto al riconoscimento di una retribuzione secondo il CN con inquadramento livello 2b Controparte_5 area impianti e laboratori e/o con diverso inquadramento e/o livello come sarà ritenuto di giustizia e, conseguentemente, riconoscere il diritto della ricorrente a percepire differenze retributive per il periodo di lavoro espletato pari ad € 16.384,61 lordi e/o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla regolarizzazione contributiva relativa;
- accertare e dichiarare che al rapporto di lavoro instaurato tra la ricorrente e
[...]
è applicabile a livello di trattamento retributivo il CN Controparte_1
IE/Utilitalia e, agli effetti, condannare la resistente a riconoscere il diritto al ricorrente a percepire la retribuzione secondo il CN IE/Utilitalia secondo il giusto inquadramento di legge, così come riconosciuto ed accertato in corso di causa. Con condanna alle spese di lite in favore del sottoscritto legale antistatario e con ogni altro conseguenziale effetto di legge.”
2. Con memoria di costituzione depositata il 3.1.2024 si costituiva in giudizio
[...]
contestando le difese di parte ricorrente. Controparte_1
In punto di fatto, la datrice di lavoro precisava che veva svolto le Pt_1 mansioni per cui era stata contrattualmente assunta solamente dal 01.07.2019 al
01.11.2020, quando lavorava presso i centri di raccolta di , mentre dal 2.11.2020 CP_3 al 10.10.2021 era stata posta in cassa integrazione e/o FIS a causa della pandemia;
dal 11.10.2021 al 1.7.2022 la ricorrente era poi rimasta in malattia, sebbene le fosse stato chiesto di riprendere l'attività lavorativa;
dal 2.7.2022 era infine rimasta assente ingiustificata, dal che era scaturito il licenziamento per giusta causa con cessazione del rapporto il 28.7.2022.
Contestava la ricostruzione delle mansioni di parte ricorrente, deducendo che le attività di quest'ultima erano limitate all'accoglienza degli utenti e al loro indirizzamento per il corretto conferimento dei rifiuti, con la conseguenza che la non godeva di alcuna autonomia decisionale, né aveva le competenze Pt_1 tecniche specifiche nella gestione impiantistica dei rifiuti che sono invece previste per i lavoratori inquadrati al livello 2B del CN IE/Utilitalia.
In punto di diritto, ribadiva la legittimità dell'applicazione del CN Coop.
Sociali in virtù dei seguenti presupposti: la società è una cooperativa sociale di tipo
B regolarmente iscritta alle centrali cooperative firmatarie del CN stesso;
la CP_1
ha, espressamente, tra le attività facenti parte del suo oggetto sociale, lo
[...]
3 svolgimento dell'attività di gestione rifiuti: il CN de quo, ai sensi dell'art. 1, si applica a tutto il personale in forza alle cooperative senza alcuna distinzione tra lavoratori normodotati e lavoratori svantaggiati;
il CN Coop. Sociali è applicabile
"a tutti i diversi tipi di attività - artigianali, industriali, agricole, commerciali e di servizi - che le cooperative sociali possono svolgere", ivi compresi, dunque, lo smistamento dei rifiuti ed i servizi ambientali;
il capitolato d'appalto non imponeva l'applicazione del CN IE/Utilitalia; il contratto individuale di lavoro della sig.ra revedeva espressamente l'applicazione del CN Cooperative Sociali. Pt_1
Soggiungeva che la giurisprudenza amministrativa aveva stabilito che la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nella libertà dell'imprenditore, purché il CN sia sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sicché l'imposizione alle cooperative sociali di un CN diverso da quello di settore è illegittimo, in quanto lesivo dei principi di libertà sindacale, autonomia contrattuale e concorrenza.
Deduceva quindi come non vi fossero preclusioni nel qualificare il CN cooperative sociali - quale contratto nazionale “maggiormente” rappresentativo nella categoria delle cooperative sociali e c.d. “multisettoriale” - come contratto collettivo del settore della raccolta dei rifiuti, essendovi peraltro, nel caso di specie, connessione tra l'attività oggetto dell'appalto e l'ambito di applicazione del CN indicato dall'impresa appaltatrice, come peraltro riconosciuto anche dalla giurisprudenza (C. App. Venezia, 21.1.2021; C. App. Bologna, 15.11.2019, n. 854;
Cons. Stato, Sez. V, n. 3571/2014).
Eccepiva che la ricorrente non aveva dato prova dell'inadeguatezza della retribuzione, limitandosi a chiedere genericamente l'applicazione dei minimi retributivi del CN FISE IE-Utilitalia.
Contestava infine la quantificazione delle differenze retributive offerta da controparte, ritenendola erronea per eccesso, per errori di attribuzione di livello e di calcolo.
In punto di fatto, specificava che nessuna somma aggiuntiva era dovuta per il periodo successivo ad ottobre 2020, in quanto la Lavoratrice successivamente a tale data non aveva più svolto alcuna effettiva attività lavorativa.
Concludeva pertanto come segue: “Nel merito, In via principale: rigettare tutte le domande, di qualsiasi natura e specie, proposte dalla sig.ra Parte_1 nei confronti de' in quanto Controparte_6 infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto. In via
4 subordinata: nella denegata ipotesi in cui codesto Giudice dovesse ritenere applicabile il CN FISE IE-Utilitalia secondo la prospettazione della ricorrente e, conseguentemente, in accoglimento della domanda proposta, condannare la Società stessa al pagamento di differenze retributive, si chiede in ogni caso di accertare e dichiarare che: a) la sig.ra on ha prestato attività Pt_1 lavorativa successivamente all'ottobre 2020 e che, per l'effetto, nulla le è dovuto per il periodo successivo a tale data e conseguentemente ridurre l'importo dovuto a titolo di supposte differenze retributive nella somma pari ad € 5.524,27 o in quella diversa ritenuta di giustizia;
b) in via ulteriormente subordinata, ridurre l'importo eventualmente riconosciuto alla ricorrente per i motivi tutti esposti nel presente atto difensivo, nella somma pari ad € 10.686,24 oppure in quella diversa ritenuta di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa oltre accessori di legge, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%.”
3. Fallito il tentativo di conciliazione ed esperita l'attività istruttoria necessaria, la causa è stata parzialmente decisa con la sentenza non definitiva n. 51/2025 del
9.3.2025, la cui motivazione qui deve intendersi integralmente richiamata, con il seguente dispositivo:
“Il giudice, NON definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara il diritto di a percepire il trattamento Parte_1 economico complessivo previsto dal CN IE/Utilitalia, livello 2B, Area impianti e laboratori, per tutta la durata del rapporto di lavoro dal 1.7.2019 al
28.7.2022;
2) per l'effetto, dichiara il diritto della lavoratrice a percepire le differenze retributive ancora dovute, detratto quanto già riscosso;
3) dispone la rimessione della causa in istruttoria per l'ulteriore corso;
4) spese di lite in sede di sentenza definitiva”.
Si è pertanto proceduto all'espletamento di CTU contabile per quantificare le spettanze dovute alla ricorrente.
La causa è stata quindi discussa tra le parti e viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
4. Parte ricorrente in sede di discussione ha sostenuto che non sono dovute alla lavoratrice le voci denominate “differenze crediti retributivi per indennità a carico di
INPS” e “differenza per lordizzazione netta”.
L'assunto difensivo della convenuta non può essere condiviso.
5 Si è già detto al punto 9 della sentenza non definitiva che “per tutta la durata del rapporto (doc. 2 e 3 conv.) le mansioni della ricorrente sono sempre state quelle di “addetto alla conduzione del centro di raccolta differenziata”, sicché non si vede per quale ragione il trattamento economico debba esserle riconosciuto solo per il periodo di lavoro effettivo, essendo le sospensioni dell'attività lavorativa per cassa integrazione/FIS e malattia, come pure le assenze per ferie e quelle ingiustificate, eventi che si inscrivono pur sempre all'interno di un rapporto di lavoro sorto e proseguito nell'ambito dello stesso appalto e, comunque, per lo svolgimento di un unico tipo di attività, tanto che - come ha documentato la cooperativa - la ricorrente aveva partecipato anche ad un corso teorico pratico per addetti ai centri di raccolta rifiuti svoltosi nel mese di ottobre 2021 (doc. 13)”.
Secondo l'art. 30 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016,: “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”. L a n o r m a n o n i n d i c a s o l o i l t r a t t a m e n t o e c o n o m i c o .
I n o l t r e , l'art. 105 comma 9 della medesima legge, dispone e s p r e s s a m e n t e che: “L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni…”.
5. Tanto premesso, si osserva che il CTU ha quantificato separatamente le seguenti voci, essendogli stato chiesto di differenziare le somme aventi titolo retributivo a carico dell'azienda da quelle che, in una ordinaria gestione, sarebbero rimaste a carico dell'INPS, in quanto indennità dallo stesso corrisposte:
6 Con riferimento alle somme che avrebbero dovuto essere erogate dall'INPS, il
CTU ha evidenziato “come l'impossibilità di porre ora per allora a carico dell CP_7 le differenze retributive potenzialmente di propria competenza per gli eventi di malattia generi una distorsione nel conteggio, in quanto di fatto viene posto a carico del lavoratore il valore della c.d. lordizzazione INPS, vale a dire il risultato dell'operazione contabile con cui si “trasforma” il calcolato importo dell'indennità di malattia INPS – già al netto delle ritenute contributive a carico del lavoratore – nel relativo importo lordo, parametro poi da decurtare per il conteggio della residua integrazione dell'evento di malattia a carico dell'azienda. Pertanto si procede di seguito al calcolo di una indennità sostitutiva di lordizzazione, al netto della contribuzione a carico della lavoratrice, al fine di neutralizzare la decurtazione di un importo di cui di fatto le sarebbe precluso il recupero contabile”.
La metodologia del calcolo operato dal consulente dell'Ufficio è condivisibile.
In primo luogo, la somma di € 6.757,67, identificata come le "differenze per crediti retributivi aziendali", comprende le differenze tra i due trattamenti economici per i periodi di effettiva prestazione lavorativa. Esse deve essere posta a carico della datrice di lavoro convenuta.
In secondo luogo, la somma di € 4.213,22 individuata come "differenze per crediti retributivi per indennità a carico INPS" è ugualmente dovuta dalla cooperativa, per quanto sopra osservato in diritto. Come noto, durante la malattia,
l'INPS eroga un'indennità calcolata sulla base della retribuzione media giornaliera, mentre il datore di lavoro corrisponde l'integrazione fino alla percentuale prevista dal CN di riferimento. Poiché la lavoratrice avrebbe dovuto essere inquadrata nel
CN IE con retribuzione superiore, anche la base di calcolo dell'indennità INPS sarebbe stata più alta, generando una differenza che non può essere posta a carico della dipendente, posto che la sua mancata percezione dipende dalla errata applicazione del CN Coop. Sociali.
Quanto infine all'importo di € 1.123,81, calcolato a titolo di "differenza di lordizzazione netta", il CTU ha spiegato, in buona sostanza, che trattasi dell'indennità
INPS lordizzata che sarebbe spettata con il CN IE (al netto della contribuzione a carico della lavoratrice) e serve a garantire che la parte non venga penalizzata dalla decurtazione di una quota contributiva che non avrebbe subito se l'indennità fosse stata sin dall'origine calcolata e pagata secondo il CN
IE.
7 In conclusione, la ricorrente ha diritto al pagamento di tutte e tre le voci sopra esposte, cui si deve aggiunge la differenza per il TFR, pari ad € 560,55, detratto quanto già riscosso, e così per complessivi € 12.655,25.
Sulla predetta somma decorreranno, ai sensi degli art. 429 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c., la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della somma riconosciuta alla ricorrente ex art. 5 comma 2 D.M. n. 55/2014 ed applicati i parametri medi di cui al D.M. citato.
Per la medesima ragione le spese di CTU, nella misura già liquidata con decreto in data 23.10.2025, debbono essere poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, richiamata integralmente la sentenza parziale n. 51/2025 del 9.3.2025,
1) condanna LA a corrispondere alla ricorrente Controparte_1 la complessiva somma di € 12.655,25 oltre alla rivalutazione Parte_1 monetaria ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna la cooperativa a rifondere le spese di lite della parte ricorrente che liquida in complessivi € 5.388,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. Spese da distrarsi in favore dell'Avv. Laura Puggioli, dichiaratasi antistataria. Pone definitivamente a carico della parte soccombente anche le spese della CTU contabile, nella misura già liquidata in corso di causa.
Così deciso in Ferrara il 05/12/2025
IL GIUDICE RA De RT
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