Art. 4.
Il personale da adibire al servizio sismico di cui agli articoli 1 e 2 e' scelto nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici.
Ferma restando la consistenza numerica dell'organico del ruolo direttivo tecnico del Ministero, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a bandire concorsi per l'assunzione nella qualifica iniziale di detto ruolo di 12 laureati in fisica o scienze geologiche da destinare al servizio sismico.
In sede di prima applicazione della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a immettere in ruolo, nella qualifica iniziale della carriera tecnica direttiva, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'amministrazione dei lavori pubblici, forniti di laurea in fisica o scienze geologiche, che svolgano mansioni attribuite dalla presente legge al servizio sismico. L'immissione in ruolo avviene previa domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il consiglio di amministrazione, con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di compimento del periodo minimo di tre anni di servizio non di ruolo svolto lodevolmente e senza interruzioni.
Il personale da adibire al servizio sismico di cui agli articoli 1 e 2 e' scelto nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici.
Ferma restando la consistenza numerica dell'organico del ruolo direttivo tecnico del Ministero, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a bandire concorsi per l'assunzione nella qualifica iniziale di detto ruolo di 12 laureati in fisica o scienze geologiche da destinare al servizio sismico.
In sede di prima applicazione della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a immettere in ruolo, nella qualifica iniziale della carriera tecnica direttiva, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'amministrazione dei lavori pubblici, forniti di laurea in fisica o scienze geologiche, che svolgano mansioni attribuite dalla presente legge al servizio sismico. L'immissione in ruolo avviene previa domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il consiglio di amministrazione, con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di compimento del periodo minimo di tre anni di servizio non di ruolo svolto lodevolmente e senza interruzioni.