Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 1907
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. non trovi applicazione non essendo stato accertato, con decisione irrevocabile, che la misura cautelare sia stata applicata in difetto dei presupposti di legge. Inoltre, ha escluso il diritto alla riparazione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o in concreto inflitta, e ha affermato che il proscioglimento per prescrizione non consente di accertare l'ingiustizia della detenzione. Infine, ha chiarito che la prognosi sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena non è il presupposto del diritto alla riparazione, ma l'esistenza di una causa di estinzione del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 1907
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1907
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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