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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/07/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2706/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10.7.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Zecca 7, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Gabriele D'ottavio (PEC: , che la rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 03/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione a ordinanza di ingiunzione n. OI-002392335 notificata in data 13.11.2024 e relativa all'anno 2020, con cui l' intimava il pagamento della somma di € 5.616,00, in solido CP_1 alla in forza dell'accertamento n. 2202.20/06/2022.00895550 del 20/06/2022, per Pt_2 CP_1
l'omesso versamento di contributi assistenziali e previdenziali. La ricorrente deduceva la non debenza della pretesa sanzionatoria poiché la nel dicembre 2019, veniva sottoposta a Pt_2 sequestro preventivo ex art. 325 cpp, nell'ambito del processo penale cd “ a cui Controparte_2 seguiva la confisca.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Si chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi difensivi.” Instauratosi ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio il quale contestava le CP_1 avverse pretese e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dal ricorrente, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo richiamato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, rappresentando la non imputabilità della sanzione nei suoi confronti, in ragione della cessazione dalla carica di rappresentante legale della società, sin dal 23.12.2019, in ragione della disposizione del sequestro preventivo ex art. 325 c.p.p., prima e della confisca poi, della società a cui è seguita la nomina di amministratori giudiziari e custodi (come risultante da pag. 5 e 6 della visura camerale allegata).
3. Poiché, nel caso di nomina di amministratore giudiziario a seguito di sequestro preventivo, questi ha l'obbligo di esprimere il potere gestorio della società, con annessa responsabilità degli adempimenti fiscali e previdenziali, e poiché nel periodo in contestazione (anno 2020) la ricorrente non risultava più essere rappresentante legale della società la sanzione oggetto Pt_2 del presente giudizio non può imputarsi alla ricorrente medesima.
4. Sul punto, si ritiene di condividere quanto statuito dal Tribunale di Napoli, secondo il quale
“Durante il sequestro l'amministratore giudiziario gestisce il patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato ed è tenuto, tra l'altro, ad adempiere alle obbligazioni gravanti sul soggetto la cui azienda è sottoposta alla misura cautelare preventiva”, con ciò derivando che “non può pretendersi dal titolare dell'azienda sottoposta a sequestro … il pagamento degli obblighi contributivi maturati durante la gestione provvisoria dell'amministratore giudiziario, pendente il sequestro” (sent. 1154/2018). Il soggetto individuato quale obbligato ad assolvere gli obblighi contributivi viene quindi individuato nel “… custode o amministratore giudiziario che, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand'anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 cod. proc. civ., e, pertanto, è legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati. (Cassazione civile, sez. lav., 08/04/2013, n. 8483)” (Tribunale di Naopoli, sent. cit.) A ciò si aggiunga inoltre che, come condivisibilmente statuito dal Tribunale di Catania, gli “artt. 57, 58 e 59 d.lgs. n. 159/2011 disciplinano un apposito procedimento dinanzi al Giudice delegato del procedimento penale per la verificazione dei crediti vantati dai terzi nei confronti delle società i cui beni siano stati sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale, dettando regole specifiche per la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti, per la presentazione della domanda di ammissione del credito, per la verifica dei crediti e per la formazione dello stato passivo, con una soluzione normativa che ricorda quella adottata dalla legge fallimentare.
5.2. La ratio di siffatta scelta legislativa è dunque quella di posporre il soddisfacimento del credito alla verifica della mancanza di un
2 collegamento tra il credito stesso e l'attività illecita e alla verifica della sussistenza della buonafede del creditore, al fine di evitare che la precostituzione di creditori c.d. di comodo possa rendere vane le misure patrimoniali adottate per il contrasto alla criminalità organizzata. …” (Tribunale Catania, sent. 3404/2021). Sostiene il prefato Tribunale che tale collegamento con la funzione pubblicistica permarrebbe anche successivamente, ovvero in sede di confisca definitiva, avendo il “… legislatore, al fine di garantire la ratio di posporre il soddisfacimento del credito alla verifica della mancanza di un collegamento tra il credito stesso e l'attività illecita, … … disciplinato un meccanismo di permanenza della competenza del Tribunale, sezione misure di prevenzione, per l'accertamento dei diritti vantati dai terzi e sorti per effetto della gestione dei beni confiscati operata dallo Stato per il tramite dell'…
, che permane quindi anche a seguito del consolidamento dell'adozione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca.” (Trib. Catania, sent. cit.).
5. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di
[...]
deve ritenersi illegittima. Pt_1
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI- 002392335, emessa nei confronti della ricorrente;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 1.000,00€, oltre CP_1 accessori di legge, da corrispondere nei confronti della ricorrente.
Vibo Valentia, 10.7.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10.7.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Zecca 7, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Gabriele D'ottavio (PEC: , che la rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_2
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_4
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 03/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione a ordinanza di ingiunzione n. OI-002392335 notificata in data 13.11.2024 e relativa all'anno 2020, con cui l' intimava il pagamento della somma di € 5.616,00, in solido CP_1 alla in forza dell'accertamento n. 2202.20/06/2022.00895550 del 20/06/2022, per Pt_2 CP_1
l'omesso versamento di contributi assistenziali e previdenziali. La ricorrente deduceva la non debenza della pretesa sanzionatoria poiché la nel dicembre 2019, veniva sottoposta a Pt_2 sequestro preventivo ex art. 325 cpp, nell'ambito del processo penale cd “ a cui Controparte_2 seguiva la confisca.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Si chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi difensivi.” Instauratosi ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio il quale contestava le CP_1 avverse pretese e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dal ricorrente, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo richiamato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, rappresentando la non imputabilità della sanzione nei suoi confronti, in ragione della cessazione dalla carica di rappresentante legale della società, sin dal 23.12.2019, in ragione della disposizione del sequestro preventivo ex art. 325 c.p.p., prima e della confisca poi, della società a cui è seguita la nomina di amministratori giudiziari e custodi (come risultante da pag. 5 e 6 della visura camerale allegata).
3. Poiché, nel caso di nomina di amministratore giudiziario a seguito di sequestro preventivo, questi ha l'obbligo di esprimere il potere gestorio della società, con annessa responsabilità degli adempimenti fiscali e previdenziali, e poiché nel periodo in contestazione (anno 2020) la ricorrente non risultava più essere rappresentante legale della società la sanzione oggetto Pt_2 del presente giudizio non può imputarsi alla ricorrente medesima.
4. Sul punto, si ritiene di condividere quanto statuito dal Tribunale di Napoli, secondo il quale
“Durante il sequestro l'amministratore giudiziario gestisce il patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato ed è tenuto, tra l'altro, ad adempiere alle obbligazioni gravanti sul soggetto la cui azienda è sottoposta alla misura cautelare preventiva”, con ciò derivando che “non può pretendersi dal titolare dell'azienda sottoposta a sequestro … il pagamento degli obblighi contributivi maturati durante la gestione provvisoria dell'amministratore giudiziario, pendente il sequestro” (sent. 1154/2018). Il soggetto individuato quale obbligato ad assolvere gli obblighi contributivi viene quindi individuato nel “… custode o amministratore giudiziario che, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand'anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 cod. proc. civ., e, pertanto, è legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati. (Cassazione civile, sez. lav., 08/04/2013, n. 8483)” (Tribunale di Naopoli, sent. cit.) A ciò si aggiunga inoltre che, come condivisibilmente statuito dal Tribunale di Catania, gli “artt. 57, 58 e 59 d.lgs. n. 159/2011 disciplinano un apposito procedimento dinanzi al Giudice delegato del procedimento penale per la verificazione dei crediti vantati dai terzi nei confronti delle società i cui beni siano stati sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale, dettando regole specifiche per la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti, per la presentazione della domanda di ammissione del credito, per la verifica dei crediti e per la formazione dello stato passivo, con una soluzione normativa che ricorda quella adottata dalla legge fallimentare.
5.2. La ratio di siffatta scelta legislativa è dunque quella di posporre il soddisfacimento del credito alla verifica della mancanza di un
2 collegamento tra il credito stesso e l'attività illecita e alla verifica della sussistenza della buonafede del creditore, al fine di evitare che la precostituzione di creditori c.d. di comodo possa rendere vane le misure patrimoniali adottate per il contrasto alla criminalità organizzata. …” (Tribunale Catania, sent. 3404/2021). Sostiene il prefato Tribunale che tale collegamento con la funzione pubblicistica permarrebbe anche successivamente, ovvero in sede di confisca definitiva, avendo il “… legislatore, al fine di garantire la ratio di posporre il soddisfacimento del credito alla verifica della mancanza di un collegamento tra il credito stesso e l'attività illecita, … … disciplinato un meccanismo di permanenza della competenza del Tribunale, sezione misure di prevenzione, per l'accertamento dei diritti vantati dai terzi e sorti per effetto della gestione dei beni confiscati operata dallo Stato per il tramite dell'…
, che permane quindi anche a seguito del consolidamento dell'adozione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca.” (Trib. Catania, sent. cit.).
5. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di
[...]
deve ritenersi illegittima. Pt_1
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI- 002392335, emessa nei confronti della ricorrente;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 1.000,00€, oltre CP_1 accessori di legge, da corrispondere nei confronti della ricorrente.
Vibo Valentia, 10.7.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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