TRIB
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/08/2025, n. 3827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3827 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24618/2022 cui è riunito RG 2677/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.SS Serafina Aceto GIUDICE
Dr.SS Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24618/2022 cui è riunito Rg 2677/2023 avente per oggetto: ceSSzione degli effetti civili del matrimonio promoSS da con il patrocinio dell'avv. Esposito Cristina, in forza di procura speciale in Parte_1 atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Marchino Elisa, in forza di procura speciale Controparte_1 in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da memoria 183, comma VI, n. 1 c.p.c.):
“Voglia l'On.le Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, domanda, eccezione o ragione
PRONUNCIARE sentenza di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
NEL MERITO
a modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Torino del 13/05/2020 R.G. 26167/2018
pagina 1 di 13 - DICHIARARE ceSSta la materia del contendere in ordine alle domande di affidamento di
[...]
, in ragione del raggiungimento da parte dello stesso della maggiore età in data Persona_1 03/01/2024;
- DISPORRE, in recepimento del regime di fatto sussistente ormai da tre anni, che Parte_2
venga affidata in via esclusiva al padre con regime di affidamento “super esclusivo o esclusivo
[...] rafforzato” o, in subordine, diversa forma di affidamento della minore ritenuta maggiormente opportuna all'esito dell'istruttoria; in ogni caso con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso l'abitazione paterna;
- DISPORRE che la madre poSS vedere e tenere con sé la figlia secondo i desideri e la volontà della steSS, e comunque secondo le migliori indicazioni che la rete sociale, la NPI ed il servizio di educativa vorrà formulare nell'interesse della minore ed in ogni caso con le modalità e le cautele determinande dal Tribunale, cui ci si rimette integralmente;
- DISPORRE, per l'effetto, la revoca del contributo al mantenimento in favore di a decorrere _2 da febbraio 2022, data in cui la minore si è trasferita in via definitiva dal padre;
- DISPORRE che la signora contribuisca al mantenimento di e CP_1 Persona_1
con assegno mensile non inferiore ad € 450,00 (€ 225,00 a figlio), od altro veriore Parte_2 importo accertando in corso di causa, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, da incrementarsi annualmente ed automaticamente in relazione alla variazione degli indici ISTAT, oltre spese straordinarie così come previste dal Protocollo d'intesa Magistrati- Avvocati del 15/03/2016;
- DISPORRE che il contributo al mantenimento di decorra da febbraio 2022, data in cui Parte_2 la minore si è trasferita in via definitiva dal padre o, in subordine, dalla data di deposito del ricorso;
- DISPORRE la prosecuzione della presa in carico di minori e nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti, del servizio di N.P.I. e di psicologia dell'età evolutiva e dell'educativa territoriale”
Per parte resistente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 9.4.25):
“NEL MERITO
● pronunciare la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Gallipoli il 12.08.2002 fra e , mandando all'Ufficiale di stato civile Controparte_1 Parte_1 competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e alle prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio ex art. 69 lett. c) d.p.r. 03.11.2000 n. 396 e alle ulteriori incombenze;
● confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori prevedendo che, _2 limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori poSSno esercitare separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. dell'art. 337 ter, 3°comma, c.c.;
● INCARICARE il Servizio Sociale, di NPI e Psicologia, al fine di favorire il riavvicinamento madre- figlia, di proseguire gli incontri tra la madre e iniziati nel mese di dicembre, prescrivendo ai
_2 Servizi di: a. organizzare due incontri mensili tra la madre e della durata di circa un'ora, con
_2 previsione che poSS decidere le modalità dell'incontro e in particolare giorni, orari e luoghi;
_2 b. a discrezione degli operatori e secondo il gradimento di , prevedere momenti di autonomia
_2 madre e figlia nel corso dell'incontro oppure disporre sin da subito che gli incontri avvengano anche senza la presenza di personale educativo;
c. disporre possibili ampliamenti in qualsiasi momento degli incontri madre-figlia, valutando in particolare in qualsiasi momento l'opportunità della liberalizzazione degli stessi;
pagina 2 di 13 ● attribuire in ogni caso al Servizio Sociale la responsabilità esclusiva di dare attuazione al progetto sopra delineato e di assumere ogni determinazione in ordine alla frequentazione del genitore non convivente (la madre), anche in caso di eventuale dissenso del genitore convivente (il padre), disponendo che il Servizio potrà assumere direttamente ed in autonomia ogni decisione attinente la relazione di con la madre;
_2
● tenuto conto del fatto che è oggi maggiorenne, disporre che la madre potrà vederlo previo Per_1 accordo con il ragazzo, che tenga conto delle esigenze e dei desideri del medesimo, fermo restando che la madre è disponibile a mantenere le modalità di visita attuate quando il figlio era minorenne, e dunque a tenerlo con sé un giorno infrasettimanale, a week-end alterni e nel corso dei momenti di vacanza, suddividendo i periodi con il padre.
● disporre che i genitori provvedano in maniera diretta al mantenimento dei figli, quando i ragazzi saranno con loro;
● confermando sul punto il provvedimento presidenziale, prevedere che la signora CP_1 corrisponda al sig. , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, Pt_1
l'assegno di € 400,00 (200,00 ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
● disporre che i genitori suddividano tra loro le spese mediche, sportive e scolastiche dei figli secondo quanto stabilito dal protocollo di questo Tribunale secondo le seguenti percentuali: 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
● nulla disporre circa l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Torino, c.so Peschiera 163, tenuto conto del fatto che la deducente ne è proprietaria esclusiva e i figli sono collocati presso l'abitazione paterna;
● in ogni caso confermare la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali e di NPI affinchè vengano attuati gli interventi di sostegno ai minori e alla genitorialità per gli adulti, con la prosecuzione altresì dell'intervento di educativa territoriale sia per anche con il paSSggio Per_1 all'età adulta, che per;
_2
● prescrivere ai genitori di riprendere il percorso di coordinazione genitoriale;
● tenuto conto del fatto che gli uffici postali hanno riferito di non poter procedere all'apertura di un libretto postale intestato alla minore e con firma congiunta dei genitori, autorizzare la madre, nel caso in cui il padre non firmasse il neceSSrio consenso, a procedere all'apertura di un libretto postale intestato alla minore, con firme di delega di entrambi i genitori o firma della sola madre, sul quale far accreditare le somme spettanti a ex L. 104/1992, autorizzando l'utilizzo delle somme per spese _2 mediche e/o di psicoterapia private della minore;
● confermare per il resto integralmente le condizioni di separazione omologate così come modificate dal decreto 5842/2020.
Con il favore delle spese “
Per il P.M.
“nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in GALLIPOLI il 12/08/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GALLIPOLI (atto n. 48, p. 2, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
pagina 3 di 13 Dal matrimonio nascevano i figli (Torino il 03.01.2006) e Persona_1 Parte_2 (Torino il 25.09.2007).
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale omologata con Decreto n. cronol. 7014/2018 del 11/04/2018 RG n. 26226/2016 del Tribunale di Torino, che -per quanto qui rileva- prevedeva: l'affidamento condiviso dei figli minori;
la collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
il calendario visite padre-figli; assegno di mantenimento per i figli, da parte del sig. alla Sig.ra Pt_1 CP_1 pari a € 700,00 mensili (€ 350,00 per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
percepimento per l'intero degli assegni al nucleo familiare da parte della sig.ra (cfr. doc. 2 attoreo). CP_1
Con Decreto n. cronol. 5842/2020 del 13/05/2020 RG n. 26167/2018, il Tribunale di Torino modificava parzialmente le condizioni della separazione, disponendo: la collocazione disgiunta dei minori presso la madre, presso il padre, essendo il ragazzo trasferitosi nel frattempo a _2 Per_1 casa del genitore), fermo l'affidamento condiviso di entrambi i figli ai genitori;
l'aggiunta, nel calendario di frequentazione padre-figlia, del giovedì pomeriggio;
il calendario di frequentazione madre-figlio il martedì pomeriggio ed il sabato o la domenica in alternanza, a settimane alterne, oltre la disciplina dei periodi festivi, con autorizzazione ai Servizi territoriali di introdurre graduali ampliamenti (compresi i pernotti) dei tempi di visita madre-figlio; revoca del contributo al mantenimento di a carico del padre e previsione di un assegno di mantenimento per il figlio a Per_1 carico della madre di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (cfr. doc. 8 attoreo).
Con ricorso depositato il 23/12/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento esclusivo dei figli con collocazione abitativa di entrambi i minori presso di sé, la revoca dell'assegno di mantenimento previsto a favore della resistente per la figlia con decorrenza da febbraio 2022 e la previsione di _2 un assegno di mantenimento per entrambi i figli a carico della madre di E. 450 mensili, oltre spese straordinarie.
Con ricorso 06.02.2023, la sig.ra proponeva, a sua volta, domanda per la ceSSzione CP_1 degli effetti civili del matrimonio e per la regolamentazione dei profili relativi ai figli ed ai rapporti tra i coniugi. Il procedimento veniva iscritto al nr. Rg 2677/2023 e veniva in seguito riunito al presente.
Con memoria difensiva depositata il 7.4.2023 si costituiva nel presente giudizio CP_1
, non opponendosi alla domanda di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio, ma
[...] instando per l'affidamento condiviso dei figli minori, per la collocazione di presso il padre e Per_1 di presso di sè, per l'assegnazione della casa coniugale a proprio favore, per la _2 regolamentazione delle visite madre-figlio, per il mantenimento diretto di da parte di ciascun _2 genitore per i periodi di competenza e per la previsione di un assegno di mantenimento a proprio carico per il figlio di € 150,00 mensili, oltre alla suddivisione paritaria delle spese straordinarie Per_1 relative a ciascun figlio;
in via di subordine, per l'ipotesi di collocazione di presso il padre, _2 chiedeva assumersi ogni opportuno provvedimento al fine di consentire la ripresa dei rapporti con la madre e, all'esito della CTU, adottarsi opportune modalità di frequentazione al fine di tutelare il rapporto madre/figlia.
All'udienza presidenziale in data 20.4.2023 veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione e il Presidente, con ordinanza in pari data emeSS, disponeva il paSSggio alla fase istruttoria, così provvedendo in via provvisoria ed urgente:
“AFFIDA i figli a entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre.
pagina 4 di 13 DISPONE che la madre poSS incontrare e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in Per_1 difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera;
- un pomeriggio in settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali e di
per gli interventi di monitoraggio e sostegno stimati neceSSri, compresa l'educativa in CP_2 essere in favore di entrambi i minori, finalizzata altresì a valutare i termini della ricostruzione del rapporto madre-figlia, invitando espreSSmente gli operatori, valutata la condizione psicoaffettiva di
, a segnalare al Tribunale le modalità per una eventuale ripresa degli incontri madre-figlia, _2 inizialmente alla presenza di un operatore;
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre la sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, CP_1 l'assegno periodico di € 400 (euro 200 ciascuno), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino.”
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Con istanza del 18.09.2023, parte ricorrente chiedeva in via di urgenza di autorizzare, anche in difetto dell'assenso materno, l'iscrizione del figlio al progetto Erasmus e l'immediata ripresa Per_1 da parte della figlia del percorso individuale già intrapreso con la professionista di fiducia, _2 dr.SS , improvvisamente interrotto a causa dell'intervenuta revoca del consenso materno. Per_2
Previamente instaurato il rituale contraddittorio con la controparte, il GI, con ordinanza del 29.09.2023, autorizzava il sig. in via esclusiva, anche in difetto dell'assenso materno, a prestare Pt_1 il consenso alla prosecuzione del percorso della figlia con la professionista di fiducia dr.SS _2
, sottoscrivendo i relativi moduli, ciò in considerazione dell'importanza del percorso, come Per_2 attestato dalle relazioni dei Servizi in atti, nonché dell'espreSS volontà della minore di proseguire la relazione terapeutica, volontà manifestata tanto davanti ai Servizi Territoriali, quanto tramite dichiarazione prodotta sub doc. 23 di parte attrice. Quanto alla domanda formulata in relazione al figlio il GI dava atto, con il medesimo provvedimento, dell'accordo provvisorio raggiunto dalle Per_1 parti in udienza.
Con successiva ordinanza del 06.12.2023 il GI prendeva atto dell'intervenuto accordo delle parti in relazione al viaggio all'estero (in Portogallo) di così dichiarando ceSSta la materia Per_1 del contendere sul punto, e concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.
pagina 5 di 13 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.05.2024, con ordinanza 06.06.2024 il G.I. accoglieva l'istanza urgente formulata nelle memorie 183 cpc di parte resistente di apertura di un libretto a firma congiunta per l'accredito delle somme spettanti alla minore ex Legge 104/92, _2 respingeva le istanze istruttorie delle parti con l'unica eccezione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato da parte ricorrente in relazione al conto deposito 327224366, disponeva Per_3 l'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Psico-Sociali e rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni al 30.10.2024.
Con ordinanza 03.11.2024 il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, su istanza di parte resistente, incaricava il Servizio di NPI/Psicologia, di concerto con l'intera rete di operatori, pubblici (Servizio Sociali e educatori) e privati (dr.SS e dr.SS , che avevano Per_2 CP_3 in carico la minore , di definire un progetto a favore della medesima con indicazione, sia pure di _2 massima, del tipo di interventi a favore della minore, delle relative modalità di attuazione e tempistiche generali, per sostenerla e favorirne il graduale riavvicinamento alla figura materna.
Venivano acquisite le relazioni di aggiornamento dei Servizi Psico-Sociali.
All'udienza del 09.04.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sull'istruttoria svolta e, in particolare, sull'ascolto della figlia minore
Il Collegio ritiene che l'istruttoria svolta sia esaustiva e non necessiti di integrazione, nemmeno con riferimento all'ascolto della figlia (a breve maggiorenne). _2
è stata da tempo seguita e costantemente monitorata da più professionisti, pubblici e _2 privati, per la sua condizione di particolare fragilità, avendo la ragazza iniziato a manifestare, alcuni anni addietro, un importante malessere, sfociato in agiti autoconservativi ed in gravi disturbi della condotta alimentare (v. rel. SS aprile 2023; rel. NPI del 12.9.2023).
La minore ha espresso un forte disagio nella relazione con la madre e lo ha ampiamente verbalizzato e motivato in occasione degli incontri con gli operatori socio-sanitari da cui è stata seguita (cfr. rel. NPI del 12.9.2023: “ è una ragazza molto diversa da quella conosciuta fino a due anni _2 fa dalla psicologa scrivente. La ragazzina timida, introversa, delicata, trattenuta, sempre attenta a non creare problemi in una situazione già molto tesa e complicata, ha lasciato il posto ad una ragazza matura, determinata, consapevole, in contatto con il suo mondo interno, molto sofferente e arrabbiata, che dichiara di non essere più disposta a subire pressioni né rinunciare a Sè per favorire il benessere degli altri. ha in mente che il suo atteggiamento trattenuto del paSSto l'ha portata a stare _2 male al punto da desiderare di non esserci più, perché si sentiva inadeguata e che il ritrovarsi di nuovo nelle stesse dinamiche con la mamma, dalla quale non si sente compresa né ascoltata, provoca in lei una riattivazione di tutto il malessere che sta combattendo negli ultimi anni, attraverso attacchi di panico e crisi di rabbia”).
Solo in tempi più recenti si è riavvicinata alla madre, non senza momenti contrassegnati _2 da un grande affaticamento emotivo (v. rel. SS del 3.2.25, del 3.4.25 e del. 29.5.25 e allegate rel. educative;
v. rel. NPI del 28.3.25).
A fronte delle esposte circostanze, l'ascolto della minore è apparso incombente inopportuno, in ragione del delicato quadro clinico della ragazza e dell'esigenza di evitarle un ulteriore carico di tensione emotiva, nonché superfluo, tenuto conto dell'età di (che a breve conseguirà la _2 maggiore età) e delle sue motivate difficoltà rispetto alla relazione con la madre.
pagina 6 di 13 Sulla domanda di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che anzi aderisce alla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento della figlia minore e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di frequentazione con il genitore non collocatario
Occorre preliminarmente rilevare che, in data 03.01.2024, il figlio è divenuto Per_1 maggiorenne e, pertanto, è venuto meno il presupposto (minore età) per disporre in ordine al suo affidamento, alla sua collocazione abitativa ed al regime di frequentazione coi genitori, come del resto riconosciuto da entrambe le parti nei rispettivi scritti conclusivi.
Preme precisare che è stato dichiarato portatore di handicap ma non grave (ai sensi Per_1 dell'art. 3, comma I L 104/1992 – doc. 6, parte ricorrente) sicchè è esclusa l'applicazione del disposto di cui all'art. 337 septies comma II c.p.c. da leggersi in combinato disposto con l'art. 37bis disp. att. cc.
Ne segue che la domanda della resistente nel senso di disporre che la steSS poSS CP_1 frequentare il figlio previo accordo con il medesimo, è infondata e non può trovare accoglimento in ragione della maggiore età di che resta libero di regolamentare liberamente la sua relazione Per_1 con la madre senza che questo Tribunale poSS disporre alcunchè al riguardo.
In relazione, invece, alla figlia , le parti hanno formulato in punto regime di affidamento _2 domande contrapposte, concludendo il ricorrente per l'affido esclusivo rafforzato a sé della figlia, mentre la resistente per la conferma dell'affido condiviso.
Attualmente, in forza dell'ordinanza presidenziale del 20.04.2023, è affidata ad _2 entrambi i genitori. Il Presidente, in sede provvisoria, ha ritenuto insussistenti le condizioni per apportare modifiche al regime di affidamento così stabilito dal Tribunale con decreto del 11.5.2020 all'esito di un'approfondita CTU sulla capacità genitoriale espletata in seno al procedimento instaurato, su iniziativa del per la modifica delle condizioni della separazione ex art. 710 cpc (R.G. Pt_1 26167/2018). Nell'ambito dell'indagine peritale era, difatti, emerso come entrambi i genitori avessero
“intrattenuto tra di loro e con i ragazzi, comportamenti poco adeguati e disfunzionali” (cfr. sub doc. 6 parte resistente, CTU pag. 118), come i ragazzi fossero stati “invischiati in maniera importante all'interno delle dinamiche di estrema tensione presenti tra i genitori, dinamiche che hanno compromesso l'emotività dei minori, nonché la possibilità per gli stessi di poter godere del sostegno di entrambe le figure parentali” e come fossero presenti in entrambi i genitori “evidenti elementi di sfiducia e di sospettosità l'uno nei confronti dell'altro” (cfr. sub doc. 6 parte resistente, CTU pag. 114).
Nonostante l'elevato livello di conflittualità fra le parti, testimoniato già in allora dai numerosi procedimenti, civili e penali, che le hanno viste coinvolte (cfr. docc. 20, 21 e 22 attorei), la CTU non ha rilevato disfunzionalità genitoriali tali da giustificare l'affidamento esclusivo della prole all'uno o all'altro genitore (cfr. conclusioni CTU sub doc. 6 parte resistente).
pagina 7 di 13 Rispetto alla situazione fotografata dalla CTU, è certamente vero che l'evoluzione successiva dei rapporti madre-figlia è stata contrassegnata da importanti difficoltà relazionali: si è trasferita _2 a vivere a casa del padre, interrompendo drasticamente i rapporti con la madre nei confronti della quale ha espresso sentimenti di rabbia e rifiuto, ma anche di frustrazione e disperazione (v. rel. NPI del 12.9.23); la resistente, d'altra parte, nel rivendicare il proprio ruolo genitoriale e diritto alla partecipazione alla vita della figlia, è apparsa non sufficientemente sintonizzata sui bisogni emotivi e più profondi della figlia. Ne è indicativo l'episodio dell'improvvisa revoca, da parte della CP_1 dell'incarico conferito alla dott.SS , neuropsichiatra di , motivata con la perdita di fiducia Per_2 _2 nella professionista dettata dal non condividerne le modalità operative che, a suo dire, avrebbero allontanato la figlia da sé anziché favorito il suo riavvicinamento;
una decisione, quella assunta dalla non solo contraria alla volontà della figlia ma che è apparsa anche fortemente CP_1 pregiudizievole per il benessere psico-fisico della ragazza, avendo causato l'improvvisa e brusca interruzione del percorso che aveva intrapreso con una professionista con cui aveva instaurato _2 un rapporto di totale fiducia, tanto da essere la dr.SS l'unica persona cui la minore era riuscita a Per_2 confidare le “abbuffate a casa” (cfr. rel. educativa del 14.4.23) e alla cui sola presenza aveva accettato di incontrare la madre (cfr. rel. educativa cit.; rel. SS aprile 2023; rel. NPI del 12.9.2023).
Tuttavia, gli evidenti progressi evidenziatisi nel rapporto madre-figlia, di cui hanno dato rimando i Servizi territoriali negli aggiornamenti più recenti (v. rel. SS del 3.2.25, del 3.4.25 e del 29.5.25; rel. NPI del 28.3.25), conducono questo Collegio a ritenere del tutto inopportuna, in questo momento, la modifica del regime di affidamento stabilito con l'ordinanza presidenziale e, prima ancora, con il decreto del 11.5.2020, in quanto proprio sulla base di tali premesse e la madre _2 hanno avviato e stanno proficuamente percorrendo un cammino di graduale riavvicinamento. In base alle ultime relazioni dei Servizi, difatti, madre e figlia si sono già incontrate in più di un'occasione, gli incontri si sono svolti in un clima di serenità e di scambio reciproco e l'ultimo di essi in quasi totale autonomia, la resistente si è affidata agli operatori, mettendosi in discussione e richiedendone attivamente il confronto, e ha riportato soddisfazione sia per l'andamento dell'ultimo incontro con la figlia sia per la ripresa di una comunicazione regolare con mediante meSSggi telefonici (v. rel. _2 SS e NPI cit.).
Occorre poi considerare che il nucleo familiare è costantemente monitorato dai Servizi Territoriali;
inoltre, diventerà a breve maggiorenne (il prossimo mese di settembre), sicchè una _2 modifica del regime di affidamento non potrebbe che avere un'efficacia temporale aSSi limitata poiché, con il raggiungimento della maggiore età, la ragazza sarà certamente libera di assumere ogni decisione che la riguardi in piena autonomia.
Per le ragioni esposte, la domanda di affido esclusivo rafforzato formulata dal ricorrente dev'essere rigettata, mentre va confermato l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con _2 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
In punto collocazione della minore, si rileva che il ricorrente ha chiesto la conferma della Pt_1 residenza e dimora presso il proprio domicilio, domanda cui la in sede di precisazione CP_1 delle conclusioni, non si è opposta.
Il Collegio ritiene di confermare, nel miglior interesse della minore, la residenza anagrafica e dimora abituale di presso il domicilio paterno poichè tale soluzione permette alla minore, in un _2 momento particolarmente delicato della sua esistenza, di mantenere stabilità in un assetto venutosi a consolidare negli anni, oltre a consentirle di mantenere una relazione significativa col fratello Per_1 Si rileva, inoltre, come tale assetto appaia confacente all'interesse della minore atteso che il ricorrente
“sembra aver organizzato la sua vita lavorativa e non, in funzione dei figli, per potersene Pt_1
pagina 8 di 13 occupare nella compleSS gestione quotidiana e pare fare molto riferimento alle figure educative e di cura per poter affrontare le criticità nella relazione affettiva con i ragazzi” (cfr rel. NPI 07.12.2023).
Quanto alla frequentazione madre-figlia, entrambe le parti hanno instato per il monitoraggio delle visite da parte degli operatori psico-sociali, alle cui indicazioni si sono rimesse per quanto concerne le modalità di svolgimento, salvo la resistente richiedere la previsione di un numero minimo di incontri mensili madre-figlia (almeno due della durata di un'ora circa ciascuno).
Se l'andamento positivo degli interventi educativi e sanitari attivati a favore di evidenza _2 senz'altro la necessità di una prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e di NPI / Psichiatria, la specifica richiesta della resistente di previsione di un numero minimo di incontri mensili non può essere accolta.
Si richiamano, in tal senso, le considerazioni già svolte dal servizio NPI nella relazione 12.09.2023, laddove la ripresa dei rapporti non può seguire le (pur comprensibili) richieste materne, bensì deve tener conto delle specifiche esigenze di , la quale, peraltro ormai quasi maggiorenne, _2 ha dimostrato di essere in grado di riallacciare i rapporti con la madre nel momento in cui le sono stati riconosciuti i propri tempi e spazi di adattamento.
Si dispone, pertanto, la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di per la continuazione dell'attività di monitoraggio della minore, CP_2 degli interventi educativi e di supporto psicologico e genitoriale già attivi nel suo interesse e del progetto di riavvicinamento madre-figlia in essere, anche in collaborazione con i professionisti privati che hanno in carico , con organizzazione di ulteriori incontri tra la genitrice e la minore secondo _2 il gradimento di quest'ultima.
La richiesta della resistente di prescrivere ai genitori il riavvio del percorso di coordinazione genitoriale non può trovare accoglimento per l'assorbente ragione che trattasi di soluzione, quella della coordinazione genitoriale, che postula l'accordo delle parti e non può pertanto essere disposta dal Tribunale. Si aggiunga che a breve conseguirà la maggiore età e potrà, pertanto, assumere in _2 piena autonomia ogni decisione concernente la propria sfera personale.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Con le conclusioni da ultimo precisate, la resistente ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa familiare, in difetto del presupposto della convivenza con la prole. Nulla deve, pertanto, disporsi al riguardo.
Sul contributo al mantenimento dei figli
Il ricorrente ha chiesto di revocare l'assegno a suo carico per la figlia con decorrenza dal _2 mese di febbraio 2022 (data del trasferimento della minore presso il suo domicilio) e di porre a carico della controparte, con decorrenza dalla medesima data, il contributo per il mantenimento di , _2 quantificato nella maggior somma, rispetto a quella stabilita con l'ordinanza presidenziale, di € 450,00 al mese (225,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente, per contro, ha chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, di confermare l'assegno a suo carico per il mantenimento dei figli stabilito con l'ordinanza presidenziale (pari ad € 400,00 mensili), salva la riduzione al 30% del concorso al pagamento delle spese straordinarie per i figli.
In punto mantenimento della prole, risultano essersi susseguiti i seguenti provvedimenti:
− con decreto di omologa delle condizioni di separazione n. 7014/2018, il Tribunale di Torino ha posto a carico del sig. l'assegno mensile di mantenimento per e di Pt_1 Per_1 _2 importo pari a € 700,00 (350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
pagina 9 di 13 − il successivo decreto del Tribunale di Torino n. 5842/2020, a modifica delle condizioni di separazione, stante la collocazione del minore presso il padre, ha revocato l'assegno Per_1 di mantenimento del figlio dovuto dal a favore della moglie e ha posto a carico della Pt_1 un contributo economico per di importo pari a € 150,00 mensili oltre al CP_1 Per_1 50% delle spese straordinarie;
− infine, l'ordinanza presidenziale 20.04.2023, preso atto del trasferimento anche di _2 presso il padre, ha posto a carico della per il mantenimento di entrambi i figli la CP_1 somma complessiva pari a € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo al mantenimento dei figli è stato così determinato dal Presidente, tenuto conto della circostanza che, rispetto all'epoca della separazione e della modifica delle relative condizioni, la convenuta poteva “contare su redditi da lavoro dipendente di circa 1.300 euro mensili
[…] nonché su entrate da locazione di due immobili acquistati di recente in proprietà”, risultando -per
contro
- sostanzialmente invariata la situazione reddituale ed abitativa del Pt_1
Orbene, entrambe le parti hanno instato per una modifica del contributo economico in questione, il ricorrente, chiedendone un lieve aumento, la resistente domandandone la riduzione sotto il profilo della percentuale di concorso al pagamento delle spese straordinario. Si precisa che è incontestata la non autosufficienza economica del figlio nelle more divenuto maggiorenne. Per_1
Ciò posto, si evidenzia che, alla data dell'udienza presidenziale, il ricorrente risultava Pt_1 percettore di redditi imponibili da lavoro di circa E. 36.500 nonché proprietario di un terreno, un immobile in Torino (adibito a casa familiare) e 1/3 di un immobile in Castelletto sopra Ticino (cfr. Modelli 730/2021 e 2022); era inoltre proprietario di un autoveicolo MG immatricolato nel 2010.
In considerazione della documentazione reddituale più recente prodotta, il sig. risulta, Pt_1 invece, titolare di redditi imponibili da lavoro pari, nel 2023, ad € 40.253,00 (cfr. Mod. 730/2024 doc. 31); l'immobile di proprietà per 1/3 risulta venduto con un ricavo pari a circa € 7.000,00 (cfr. doc. 33 attoreo), mentre permane la proprietà dell'immobile sito in v. Barbaro, adibito a casa familiare, non gravato da spese di mutuo.
Quanto alla resistente ella risultava percettrice, alla data dell'udienza presidenziale, CP_1 di redditi imponibili da lavoro ricompresi in un range tra E. 11.000 e 20.000 oltre a redditi da locazione soggetti a cedolare secca per € 9.000,00 circa e proprietaria di 5 immobili, di cui 4 di proprietà esclusiva ed uno in comproprietà per una piccola quota (cfr. Mod. 730/2021 e 2022).
In base all'ultima documentazione reddituale prodotta, la resistente risulta aver percepito, nel 2023, redditi imponibili da lavoro pari ad E. 22.529 oltre premi di risultato e benefit e redditi da locazione soggetti a cedolare secca pressochè invariati (cfr. Mod. 730/2024).
Entrambe le parti sono percettrici dell'assegno unico, ammontante alla data dell'udienza presidenziale a circa E. 90/mese pro quota (v. verbale udienza 20.4.23).
Orbene, ambedue i coniugi hanno visto incrementare i propri redditi da lavoro.
Si ritiene, valutata la complessiva situazione economica delle parti, che non ricorrano ragioni per modificare, né in aumento né in diminuzione, il contributo al mantenimento dei figli già stabilito con il provvedimento presidenziale per l'assorbente ragione che il maggior carico di spese per i figli gravanti sul in qualità di genitore convivente, vuoi per i maggiori tempi di permanenza dei Pt_1 ragazzi presso il medesimo vuoi per le crescenti esigenze economiche della prole fisiologicamente connaturate al progredire dell'età senza bisogno di prova alcuna (cfr. ex multis Cass. Civ, n. 11724/2023) può considerarsi compensato dall'aumento reddituale registrato dal negli ultimi Pt_1 anni, tenuto anche conto del risparmio conseguente alla copertura assicurativa sanitaria di cui egli risulta beneficiare, come comprovato dal doc. 47 prodotto dalla controparte. pagina 10 di 13 Per tali ragioni, si conferma l'obbligo a carico della resistente di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli mediante il versamento dell'assegno mensile di E. 400, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa di Torino.
In punto decorrenza del contributo per il mantenimento di e, specularmente, revoca _2 dell'assegno dovuto dal per la figlia in forza del decreto di omologa della separazione Pt_1 consensuale, la richiesta del ricorrente di retrodatazione degli effetti alla data del febbraio 2022 (data in cui si sarebbe trasferita a vivere a casa del padre) non può trovare accoglimento in ragione del _2 principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la revoca del contributo ed il correlativo obbligo di mantenimento a carico dell'altro genitore non può che avere decorrenza dalla data della domanda giudiziale (cfr. in termini Cass. Civ. n. 10974/2023: “in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. 16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n. 22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000). Da ultimo, Cass. 4224/ 2021 ha chiarito che "la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finchè non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicchè rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione”; conforme Corte d'Appello di Torino 11.12.2024 n. 1014).
Sulla domanda di autorizzazione all'apertura del libretto postale per la figlia _2
In relazione alla questione concernente l'apertura del libretto postale su cui far accreditare le somme spettanti a in forza della Legge 104/1992, le parti hanno dichiarato, all'udienza di _2 precisazione delle conclusioni, di aver raggiunto un accordo nel senso dell'apertura di un libretto postale con firma disgiunta e conservazione di copia del libretto da parte del padre (v. verbale udienza 9.4.2025).
La resistente, in sede di scritti conclusivi, ha lamentato presunte condotte ostative o comunque dilatorie del ricorrente rispetto alla concreta apertura del libretto postale in questione, doglianze che, a sua volta, negli scritti defensionali conclusivi il ha recisamente contestato, ribadendo la propria Pt_1 disponibilità a fiSSre un appuntamento per l'apertura del libretto.
Orbene, a fronte di allegazioni “nuove” della resistente svolte solo in sede di comparse ex art. 190 cpc, contestate dalla controparte e del tutto indimostrate perché prive di qualsivoglia riscontro obiettivo e probatorio, il Collegio ritiene che non ci si poSS che limitare a prendere atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'ultima udienza, essendo preclusa ogni altra pronuncia (nessuna istanza di rimessione in istruttoria -lo si evidenzia- è stata peraltro formulata da alcuna delle parti).
Come, infatti, rilevato dalla Suprema Corte, “L'art 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria" (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 02/05/2019, n. 11547). pagina 11 di 13 Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (considerata la conforme domanda delle parti in punto scioglimento del vincolo matrimoniale, l'esito del procedimento incidentale ex art. 709 ter cpc relativamente al soggiorno all'estero del figlio e la reciproca Per_1 soccombenza delle parti in punto affidamento e mantenimento della prole, stante il rigetto della domanda attorea di affido esclusivo rafforzato di e, per contro, l'accoglimento della domanda _2 attorea di mantenimento dei figli, salvo in punto decorrenza), le spese di lite si dichiarano compensate per 2/3.
Il restante 1/3 delle spese di lite è posto a carico della resistente in ragione del CP_1 maggior grado di soccombenza (la resistente è risultata soccombente sia in relazione al procedimento incidentale art. 709 ter cpc instaurato dal per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione del Pt_1 percorso di con la professionista dr.SS sia in relazione alla domanda originaria di _2 Per_2 collocazione della figlia presso di sé e alle domande finali in punto visite madre-figli).
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori medi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), tenuto conto del numero e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, dell'attività istruttoria e di trattazione svolta nonché del deposito degli scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede: pronuncia la ceSSzione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , trascrizione i cui estremi Parte_1 Controparte_1 sono precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GALLIPOLI di provvedere alle incombenze di legge;
rigetta la domanda di parte resistente di disciplina dei rapporti madre-figlio; conferma l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio _2 disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio paterno;
dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di per la continuazione dell'attività di monitoraggio della minore , degli interventi CP_2 _2 educativi e di supporto psicologico e genitoriale già attivi nel suo interesse e del progetto di riavvicinamento madre-figlia, anche in collaborazione con i professionisti privati che hanno in carico la minore, con organizzazione di ulteriori incontri madre-figlia secondo il gradimento di quest'ultima; revoca, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento per _2 stabilito a carico del sig. in sede di separazione;
Pt_1 dispone che , a far data dalla domanda giudiziale (data di deposito del Controparte_1 ricorso), corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1 e , l'assegno di euro 400,00 mensili (E. 200/mese per figlio), annualmente rivalutabile Per_1 _2 secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive previamente concordate o necessitate ed in ogni caso pagina 12 di 13 documentate, secondo i termini e le condizioni di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, qui richiamato. L'assegno unico continuerà ad essere percepito da entrambi i genitori in misura paritaria;
dà atto che le parti hanno concordato l'apertura del libretto postale per con firma disgiunta e _2 conservazione di copia del libretto da parte del padre e, per l'effetto, dichiara ceSSta la materia del contendere su tale questione;
respinge ogni altra domanda delle parti;
dichiara le spese di lite compensate fra le parti nella misura di 2/3; dichiara tenuta e condanna a rifondere a favore di Controparte_1 Parte_1
il restante 1/3 delle spese di lite, un terzo che si liquida in complessivi € 2.538 per compensi
[...] professionali, oltre E. 32 per esposti, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 18/07/2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Persona_4
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.SS Serafina Aceto GIUDICE
Dr.SS Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24618/2022 cui è riunito Rg 2677/2023 avente per oggetto: ceSSzione degli effetti civili del matrimonio promoSS da con il patrocinio dell'avv. Esposito Cristina, in forza di procura speciale in Parte_1 atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Marchino Elisa, in forza di procura speciale Controparte_1 in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da memoria 183, comma VI, n. 1 c.p.c.):
“Voglia l'On.le Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, domanda, eccezione o ragione
PRONUNCIARE sentenza di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
NEL MERITO
a modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Torino del 13/05/2020 R.G. 26167/2018
pagina 1 di 13 - DICHIARARE ceSSta la materia del contendere in ordine alle domande di affidamento di
[...]
, in ragione del raggiungimento da parte dello stesso della maggiore età in data Persona_1 03/01/2024;
- DISPORRE, in recepimento del regime di fatto sussistente ormai da tre anni, che Parte_2
venga affidata in via esclusiva al padre con regime di affidamento “super esclusivo o esclusivo
[...] rafforzato” o, in subordine, diversa forma di affidamento della minore ritenuta maggiormente opportuna all'esito dell'istruttoria; in ogni caso con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso l'abitazione paterna;
- DISPORRE che la madre poSS vedere e tenere con sé la figlia secondo i desideri e la volontà della steSS, e comunque secondo le migliori indicazioni che la rete sociale, la NPI ed il servizio di educativa vorrà formulare nell'interesse della minore ed in ogni caso con le modalità e le cautele determinande dal Tribunale, cui ci si rimette integralmente;
- DISPORRE, per l'effetto, la revoca del contributo al mantenimento in favore di a decorrere _2 da febbraio 2022, data in cui la minore si è trasferita in via definitiva dal padre;
- DISPORRE che la signora contribuisca al mantenimento di e CP_1 Persona_1
con assegno mensile non inferiore ad € 450,00 (€ 225,00 a figlio), od altro veriore Parte_2 importo accertando in corso di causa, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, da incrementarsi annualmente ed automaticamente in relazione alla variazione degli indici ISTAT, oltre spese straordinarie così come previste dal Protocollo d'intesa Magistrati- Avvocati del 15/03/2016;
- DISPORRE che il contributo al mantenimento di decorra da febbraio 2022, data in cui Parte_2 la minore si è trasferita in via definitiva dal padre o, in subordine, dalla data di deposito del ricorso;
- DISPORRE la prosecuzione della presa in carico di minori e nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti, del servizio di N.P.I. e di psicologia dell'età evolutiva e dell'educativa territoriale”
Per parte resistente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 9.4.25):
“NEL MERITO
● pronunciare la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Gallipoli il 12.08.2002 fra e , mandando all'Ufficiale di stato civile Controparte_1 Parte_1 competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e alle prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio ex art. 69 lett. c) d.p.r. 03.11.2000 n. 396 e alle ulteriori incombenze;
● confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori prevedendo che, _2 limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori poSSno esercitare separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. dell'art. 337 ter, 3°comma, c.c.;
● INCARICARE il Servizio Sociale, di NPI e Psicologia, al fine di favorire il riavvicinamento madre- figlia, di proseguire gli incontri tra la madre e iniziati nel mese di dicembre, prescrivendo ai
_2 Servizi di: a. organizzare due incontri mensili tra la madre e della durata di circa un'ora, con
_2 previsione che poSS decidere le modalità dell'incontro e in particolare giorni, orari e luoghi;
_2 b. a discrezione degli operatori e secondo il gradimento di , prevedere momenti di autonomia
_2 madre e figlia nel corso dell'incontro oppure disporre sin da subito che gli incontri avvengano anche senza la presenza di personale educativo;
c. disporre possibili ampliamenti in qualsiasi momento degli incontri madre-figlia, valutando in particolare in qualsiasi momento l'opportunità della liberalizzazione degli stessi;
pagina 2 di 13 ● attribuire in ogni caso al Servizio Sociale la responsabilità esclusiva di dare attuazione al progetto sopra delineato e di assumere ogni determinazione in ordine alla frequentazione del genitore non convivente (la madre), anche in caso di eventuale dissenso del genitore convivente (il padre), disponendo che il Servizio potrà assumere direttamente ed in autonomia ogni decisione attinente la relazione di con la madre;
_2
● tenuto conto del fatto che è oggi maggiorenne, disporre che la madre potrà vederlo previo Per_1 accordo con il ragazzo, che tenga conto delle esigenze e dei desideri del medesimo, fermo restando che la madre è disponibile a mantenere le modalità di visita attuate quando il figlio era minorenne, e dunque a tenerlo con sé un giorno infrasettimanale, a week-end alterni e nel corso dei momenti di vacanza, suddividendo i periodi con il padre.
● disporre che i genitori provvedano in maniera diretta al mantenimento dei figli, quando i ragazzi saranno con loro;
● confermando sul punto il provvedimento presidenziale, prevedere che la signora CP_1 corrisponda al sig. , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, Pt_1
l'assegno di € 400,00 (200,00 ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
● disporre che i genitori suddividano tra loro le spese mediche, sportive e scolastiche dei figli secondo quanto stabilito dal protocollo di questo Tribunale secondo le seguenti percentuali: 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
● nulla disporre circa l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Torino, c.so Peschiera 163, tenuto conto del fatto che la deducente ne è proprietaria esclusiva e i figli sono collocati presso l'abitazione paterna;
● in ogni caso confermare la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali e di NPI affinchè vengano attuati gli interventi di sostegno ai minori e alla genitorialità per gli adulti, con la prosecuzione altresì dell'intervento di educativa territoriale sia per anche con il paSSggio Per_1 all'età adulta, che per;
_2
● prescrivere ai genitori di riprendere il percorso di coordinazione genitoriale;
● tenuto conto del fatto che gli uffici postali hanno riferito di non poter procedere all'apertura di un libretto postale intestato alla minore e con firma congiunta dei genitori, autorizzare la madre, nel caso in cui il padre non firmasse il neceSSrio consenso, a procedere all'apertura di un libretto postale intestato alla minore, con firme di delega di entrambi i genitori o firma della sola madre, sul quale far accreditare le somme spettanti a ex L. 104/1992, autorizzando l'utilizzo delle somme per spese _2 mediche e/o di psicoterapia private della minore;
● confermare per il resto integralmente le condizioni di separazione omologate così come modificate dal decreto 5842/2020.
Con il favore delle spese “
Per il P.M.
“nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in GALLIPOLI il 12/08/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GALLIPOLI (atto n. 48, p. 2, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
pagina 3 di 13 Dal matrimonio nascevano i figli (Torino il 03.01.2006) e Persona_1 Parte_2 (Torino il 25.09.2007).
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale omologata con Decreto n. cronol. 7014/2018 del 11/04/2018 RG n. 26226/2016 del Tribunale di Torino, che -per quanto qui rileva- prevedeva: l'affidamento condiviso dei figli minori;
la collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
il calendario visite padre-figli; assegno di mantenimento per i figli, da parte del sig. alla Sig.ra Pt_1 CP_1 pari a € 700,00 mensili (€ 350,00 per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
percepimento per l'intero degli assegni al nucleo familiare da parte della sig.ra (cfr. doc. 2 attoreo). CP_1
Con Decreto n. cronol. 5842/2020 del 13/05/2020 RG n. 26167/2018, il Tribunale di Torino modificava parzialmente le condizioni della separazione, disponendo: la collocazione disgiunta dei minori presso la madre, presso il padre, essendo il ragazzo trasferitosi nel frattempo a _2 Per_1 casa del genitore), fermo l'affidamento condiviso di entrambi i figli ai genitori;
l'aggiunta, nel calendario di frequentazione padre-figlia, del giovedì pomeriggio;
il calendario di frequentazione madre-figlio il martedì pomeriggio ed il sabato o la domenica in alternanza, a settimane alterne, oltre la disciplina dei periodi festivi, con autorizzazione ai Servizi territoriali di introdurre graduali ampliamenti (compresi i pernotti) dei tempi di visita madre-figlio; revoca del contributo al mantenimento di a carico del padre e previsione di un assegno di mantenimento per il figlio a Per_1 carico della madre di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (cfr. doc. 8 attoreo).
Con ricorso depositato il 23/12/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la ceSSzione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento esclusivo dei figli con collocazione abitativa di entrambi i minori presso di sé, la revoca dell'assegno di mantenimento previsto a favore della resistente per la figlia con decorrenza da febbraio 2022 e la previsione di _2 un assegno di mantenimento per entrambi i figli a carico della madre di E. 450 mensili, oltre spese straordinarie.
Con ricorso 06.02.2023, la sig.ra proponeva, a sua volta, domanda per la ceSSzione CP_1 degli effetti civili del matrimonio e per la regolamentazione dei profili relativi ai figli ed ai rapporti tra i coniugi. Il procedimento veniva iscritto al nr. Rg 2677/2023 e veniva in seguito riunito al presente.
Con memoria difensiva depositata il 7.4.2023 si costituiva nel presente giudizio CP_1
, non opponendosi alla domanda di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio, ma
[...] instando per l'affidamento condiviso dei figli minori, per la collocazione di presso il padre e Per_1 di presso di sè, per l'assegnazione della casa coniugale a proprio favore, per la _2 regolamentazione delle visite madre-figlio, per il mantenimento diretto di da parte di ciascun _2 genitore per i periodi di competenza e per la previsione di un assegno di mantenimento a proprio carico per il figlio di € 150,00 mensili, oltre alla suddivisione paritaria delle spese straordinarie Per_1 relative a ciascun figlio;
in via di subordine, per l'ipotesi di collocazione di presso il padre, _2 chiedeva assumersi ogni opportuno provvedimento al fine di consentire la ripresa dei rapporti con la madre e, all'esito della CTU, adottarsi opportune modalità di frequentazione al fine di tutelare il rapporto madre/figlia.
All'udienza presidenziale in data 20.4.2023 veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione e il Presidente, con ordinanza in pari data emeSS, disponeva il paSSggio alla fase istruttoria, così provvedendo in via provvisoria ed urgente:
“AFFIDA i figli a entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre.
pagina 4 di 13 DISPONE che la madre poSS incontrare e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in Per_1 difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera;
- un pomeriggio in settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali e di
per gli interventi di monitoraggio e sostegno stimati neceSSri, compresa l'educativa in CP_2 essere in favore di entrambi i minori, finalizzata altresì a valutare i termini della ricostruzione del rapporto madre-figlia, invitando espreSSmente gli operatori, valutata la condizione psicoaffettiva di
, a segnalare al Tribunale le modalità per una eventuale ripresa degli incontri madre-figlia, _2 inizialmente alla presenza di un operatore;
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre la sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, CP_1 l'assegno periodico di € 400 (euro 200 ciascuno), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino.”
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Con istanza del 18.09.2023, parte ricorrente chiedeva in via di urgenza di autorizzare, anche in difetto dell'assenso materno, l'iscrizione del figlio al progetto Erasmus e l'immediata ripresa Per_1 da parte della figlia del percorso individuale già intrapreso con la professionista di fiducia, _2 dr.SS , improvvisamente interrotto a causa dell'intervenuta revoca del consenso materno. Per_2
Previamente instaurato il rituale contraddittorio con la controparte, il GI, con ordinanza del 29.09.2023, autorizzava il sig. in via esclusiva, anche in difetto dell'assenso materno, a prestare Pt_1 il consenso alla prosecuzione del percorso della figlia con la professionista di fiducia dr.SS _2
, sottoscrivendo i relativi moduli, ciò in considerazione dell'importanza del percorso, come Per_2 attestato dalle relazioni dei Servizi in atti, nonché dell'espreSS volontà della minore di proseguire la relazione terapeutica, volontà manifestata tanto davanti ai Servizi Territoriali, quanto tramite dichiarazione prodotta sub doc. 23 di parte attrice. Quanto alla domanda formulata in relazione al figlio il GI dava atto, con il medesimo provvedimento, dell'accordo provvisorio raggiunto dalle Per_1 parti in udienza.
Con successiva ordinanza del 06.12.2023 il GI prendeva atto dell'intervenuto accordo delle parti in relazione al viaggio all'estero (in Portogallo) di così dichiarando ceSSta la materia Per_1 del contendere sul punto, e concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.
pagina 5 di 13 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.05.2024, con ordinanza 06.06.2024 il G.I. accoglieva l'istanza urgente formulata nelle memorie 183 cpc di parte resistente di apertura di un libretto a firma congiunta per l'accredito delle somme spettanti alla minore ex Legge 104/92, _2 respingeva le istanze istruttorie delle parti con l'unica eccezione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato da parte ricorrente in relazione al conto deposito 327224366, disponeva Per_3 l'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Psico-Sociali e rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni al 30.10.2024.
Con ordinanza 03.11.2024 il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, su istanza di parte resistente, incaricava il Servizio di NPI/Psicologia, di concerto con l'intera rete di operatori, pubblici (Servizio Sociali e educatori) e privati (dr.SS e dr.SS , che avevano Per_2 CP_3 in carico la minore , di definire un progetto a favore della medesima con indicazione, sia pure di _2 massima, del tipo di interventi a favore della minore, delle relative modalità di attuazione e tempistiche generali, per sostenerla e favorirne il graduale riavvicinamento alla figura materna.
Venivano acquisite le relazioni di aggiornamento dei Servizi Psico-Sociali.
All'udienza del 09.04.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sull'istruttoria svolta e, in particolare, sull'ascolto della figlia minore
Il Collegio ritiene che l'istruttoria svolta sia esaustiva e non necessiti di integrazione, nemmeno con riferimento all'ascolto della figlia (a breve maggiorenne). _2
è stata da tempo seguita e costantemente monitorata da più professionisti, pubblici e _2 privati, per la sua condizione di particolare fragilità, avendo la ragazza iniziato a manifestare, alcuni anni addietro, un importante malessere, sfociato in agiti autoconservativi ed in gravi disturbi della condotta alimentare (v. rel. SS aprile 2023; rel. NPI del 12.9.2023).
La minore ha espresso un forte disagio nella relazione con la madre e lo ha ampiamente verbalizzato e motivato in occasione degli incontri con gli operatori socio-sanitari da cui è stata seguita (cfr. rel. NPI del 12.9.2023: “ è una ragazza molto diversa da quella conosciuta fino a due anni _2 fa dalla psicologa scrivente. La ragazzina timida, introversa, delicata, trattenuta, sempre attenta a non creare problemi in una situazione già molto tesa e complicata, ha lasciato il posto ad una ragazza matura, determinata, consapevole, in contatto con il suo mondo interno, molto sofferente e arrabbiata, che dichiara di non essere più disposta a subire pressioni né rinunciare a Sè per favorire il benessere degli altri. ha in mente che il suo atteggiamento trattenuto del paSSto l'ha portata a stare _2 male al punto da desiderare di non esserci più, perché si sentiva inadeguata e che il ritrovarsi di nuovo nelle stesse dinamiche con la mamma, dalla quale non si sente compresa né ascoltata, provoca in lei una riattivazione di tutto il malessere che sta combattendo negli ultimi anni, attraverso attacchi di panico e crisi di rabbia”).
Solo in tempi più recenti si è riavvicinata alla madre, non senza momenti contrassegnati _2 da un grande affaticamento emotivo (v. rel. SS del 3.2.25, del 3.4.25 e del. 29.5.25 e allegate rel. educative;
v. rel. NPI del 28.3.25).
A fronte delle esposte circostanze, l'ascolto della minore è apparso incombente inopportuno, in ragione del delicato quadro clinico della ragazza e dell'esigenza di evitarle un ulteriore carico di tensione emotiva, nonché superfluo, tenuto conto dell'età di (che a breve conseguirà la _2 maggiore età) e delle sue motivate difficoltà rispetto alla relazione con la madre.
pagina 6 di 13 Sulla domanda di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che anzi aderisce alla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento della figlia minore e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di frequentazione con il genitore non collocatario
Occorre preliminarmente rilevare che, in data 03.01.2024, il figlio è divenuto Per_1 maggiorenne e, pertanto, è venuto meno il presupposto (minore età) per disporre in ordine al suo affidamento, alla sua collocazione abitativa ed al regime di frequentazione coi genitori, come del resto riconosciuto da entrambe le parti nei rispettivi scritti conclusivi.
Preme precisare che è stato dichiarato portatore di handicap ma non grave (ai sensi Per_1 dell'art. 3, comma I L 104/1992 – doc. 6, parte ricorrente) sicchè è esclusa l'applicazione del disposto di cui all'art. 337 septies comma II c.p.c. da leggersi in combinato disposto con l'art. 37bis disp. att. cc.
Ne segue che la domanda della resistente nel senso di disporre che la steSS poSS CP_1 frequentare il figlio previo accordo con il medesimo, è infondata e non può trovare accoglimento in ragione della maggiore età di che resta libero di regolamentare liberamente la sua relazione Per_1 con la madre senza che questo Tribunale poSS disporre alcunchè al riguardo.
In relazione, invece, alla figlia , le parti hanno formulato in punto regime di affidamento _2 domande contrapposte, concludendo il ricorrente per l'affido esclusivo rafforzato a sé della figlia, mentre la resistente per la conferma dell'affido condiviso.
Attualmente, in forza dell'ordinanza presidenziale del 20.04.2023, è affidata ad _2 entrambi i genitori. Il Presidente, in sede provvisoria, ha ritenuto insussistenti le condizioni per apportare modifiche al regime di affidamento così stabilito dal Tribunale con decreto del 11.5.2020 all'esito di un'approfondita CTU sulla capacità genitoriale espletata in seno al procedimento instaurato, su iniziativa del per la modifica delle condizioni della separazione ex art. 710 cpc (R.G. Pt_1 26167/2018). Nell'ambito dell'indagine peritale era, difatti, emerso come entrambi i genitori avessero
“intrattenuto tra di loro e con i ragazzi, comportamenti poco adeguati e disfunzionali” (cfr. sub doc. 6 parte resistente, CTU pag. 118), come i ragazzi fossero stati “invischiati in maniera importante all'interno delle dinamiche di estrema tensione presenti tra i genitori, dinamiche che hanno compromesso l'emotività dei minori, nonché la possibilità per gli stessi di poter godere del sostegno di entrambe le figure parentali” e come fossero presenti in entrambi i genitori “evidenti elementi di sfiducia e di sospettosità l'uno nei confronti dell'altro” (cfr. sub doc. 6 parte resistente, CTU pag. 114).
Nonostante l'elevato livello di conflittualità fra le parti, testimoniato già in allora dai numerosi procedimenti, civili e penali, che le hanno viste coinvolte (cfr. docc. 20, 21 e 22 attorei), la CTU non ha rilevato disfunzionalità genitoriali tali da giustificare l'affidamento esclusivo della prole all'uno o all'altro genitore (cfr. conclusioni CTU sub doc. 6 parte resistente).
pagina 7 di 13 Rispetto alla situazione fotografata dalla CTU, è certamente vero che l'evoluzione successiva dei rapporti madre-figlia è stata contrassegnata da importanti difficoltà relazionali: si è trasferita _2 a vivere a casa del padre, interrompendo drasticamente i rapporti con la madre nei confronti della quale ha espresso sentimenti di rabbia e rifiuto, ma anche di frustrazione e disperazione (v. rel. NPI del 12.9.23); la resistente, d'altra parte, nel rivendicare il proprio ruolo genitoriale e diritto alla partecipazione alla vita della figlia, è apparsa non sufficientemente sintonizzata sui bisogni emotivi e più profondi della figlia. Ne è indicativo l'episodio dell'improvvisa revoca, da parte della CP_1 dell'incarico conferito alla dott.SS , neuropsichiatra di , motivata con la perdita di fiducia Per_2 _2 nella professionista dettata dal non condividerne le modalità operative che, a suo dire, avrebbero allontanato la figlia da sé anziché favorito il suo riavvicinamento;
una decisione, quella assunta dalla non solo contraria alla volontà della figlia ma che è apparsa anche fortemente CP_1 pregiudizievole per il benessere psico-fisico della ragazza, avendo causato l'improvvisa e brusca interruzione del percorso che aveva intrapreso con una professionista con cui aveva instaurato _2 un rapporto di totale fiducia, tanto da essere la dr.SS l'unica persona cui la minore era riuscita a Per_2 confidare le “abbuffate a casa” (cfr. rel. educativa del 14.4.23) e alla cui sola presenza aveva accettato di incontrare la madre (cfr. rel. educativa cit.; rel. SS aprile 2023; rel. NPI del 12.9.2023).
Tuttavia, gli evidenti progressi evidenziatisi nel rapporto madre-figlia, di cui hanno dato rimando i Servizi territoriali negli aggiornamenti più recenti (v. rel. SS del 3.2.25, del 3.4.25 e del 29.5.25; rel. NPI del 28.3.25), conducono questo Collegio a ritenere del tutto inopportuna, in questo momento, la modifica del regime di affidamento stabilito con l'ordinanza presidenziale e, prima ancora, con il decreto del 11.5.2020, in quanto proprio sulla base di tali premesse e la madre _2 hanno avviato e stanno proficuamente percorrendo un cammino di graduale riavvicinamento. In base alle ultime relazioni dei Servizi, difatti, madre e figlia si sono già incontrate in più di un'occasione, gli incontri si sono svolti in un clima di serenità e di scambio reciproco e l'ultimo di essi in quasi totale autonomia, la resistente si è affidata agli operatori, mettendosi in discussione e richiedendone attivamente il confronto, e ha riportato soddisfazione sia per l'andamento dell'ultimo incontro con la figlia sia per la ripresa di una comunicazione regolare con mediante meSSggi telefonici (v. rel. _2 SS e NPI cit.).
Occorre poi considerare che il nucleo familiare è costantemente monitorato dai Servizi Territoriali;
inoltre, diventerà a breve maggiorenne (il prossimo mese di settembre), sicchè una _2 modifica del regime di affidamento non potrebbe che avere un'efficacia temporale aSSi limitata poiché, con il raggiungimento della maggiore età, la ragazza sarà certamente libera di assumere ogni decisione che la riguardi in piena autonomia.
Per le ragioni esposte, la domanda di affido esclusivo rafforzato formulata dal ricorrente dev'essere rigettata, mentre va confermato l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con _2 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
In punto collocazione della minore, si rileva che il ricorrente ha chiesto la conferma della Pt_1 residenza e dimora presso il proprio domicilio, domanda cui la in sede di precisazione CP_1 delle conclusioni, non si è opposta.
Il Collegio ritiene di confermare, nel miglior interesse della minore, la residenza anagrafica e dimora abituale di presso il domicilio paterno poichè tale soluzione permette alla minore, in un _2 momento particolarmente delicato della sua esistenza, di mantenere stabilità in un assetto venutosi a consolidare negli anni, oltre a consentirle di mantenere una relazione significativa col fratello Per_1 Si rileva, inoltre, come tale assetto appaia confacente all'interesse della minore atteso che il ricorrente
“sembra aver organizzato la sua vita lavorativa e non, in funzione dei figli, per potersene Pt_1
pagina 8 di 13 occupare nella compleSS gestione quotidiana e pare fare molto riferimento alle figure educative e di cura per poter affrontare le criticità nella relazione affettiva con i ragazzi” (cfr rel. NPI 07.12.2023).
Quanto alla frequentazione madre-figlia, entrambe le parti hanno instato per il monitoraggio delle visite da parte degli operatori psico-sociali, alle cui indicazioni si sono rimesse per quanto concerne le modalità di svolgimento, salvo la resistente richiedere la previsione di un numero minimo di incontri mensili madre-figlia (almeno due della durata di un'ora circa ciascuno).
Se l'andamento positivo degli interventi educativi e sanitari attivati a favore di evidenza _2 senz'altro la necessità di una prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e di NPI / Psichiatria, la specifica richiesta della resistente di previsione di un numero minimo di incontri mensili non può essere accolta.
Si richiamano, in tal senso, le considerazioni già svolte dal servizio NPI nella relazione 12.09.2023, laddove la ripresa dei rapporti non può seguire le (pur comprensibili) richieste materne, bensì deve tener conto delle specifiche esigenze di , la quale, peraltro ormai quasi maggiorenne, _2 ha dimostrato di essere in grado di riallacciare i rapporti con la madre nel momento in cui le sono stati riconosciuti i propri tempi e spazi di adattamento.
Si dispone, pertanto, la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di per la continuazione dell'attività di monitoraggio della minore, CP_2 degli interventi educativi e di supporto psicologico e genitoriale già attivi nel suo interesse e del progetto di riavvicinamento madre-figlia in essere, anche in collaborazione con i professionisti privati che hanno in carico , con organizzazione di ulteriori incontri tra la genitrice e la minore secondo _2 il gradimento di quest'ultima.
La richiesta della resistente di prescrivere ai genitori il riavvio del percorso di coordinazione genitoriale non può trovare accoglimento per l'assorbente ragione che trattasi di soluzione, quella della coordinazione genitoriale, che postula l'accordo delle parti e non può pertanto essere disposta dal Tribunale. Si aggiunga che a breve conseguirà la maggiore età e potrà, pertanto, assumere in _2 piena autonomia ogni decisione concernente la propria sfera personale.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Con le conclusioni da ultimo precisate, la resistente ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa familiare, in difetto del presupposto della convivenza con la prole. Nulla deve, pertanto, disporsi al riguardo.
Sul contributo al mantenimento dei figli
Il ricorrente ha chiesto di revocare l'assegno a suo carico per la figlia con decorrenza dal _2 mese di febbraio 2022 (data del trasferimento della minore presso il suo domicilio) e di porre a carico della controparte, con decorrenza dalla medesima data, il contributo per il mantenimento di , _2 quantificato nella maggior somma, rispetto a quella stabilita con l'ordinanza presidenziale, di € 450,00 al mese (225,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente, per contro, ha chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, di confermare l'assegno a suo carico per il mantenimento dei figli stabilito con l'ordinanza presidenziale (pari ad € 400,00 mensili), salva la riduzione al 30% del concorso al pagamento delle spese straordinarie per i figli.
In punto mantenimento della prole, risultano essersi susseguiti i seguenti provvedimenti:
− con decreto di omologa delle condizioni di separazione n. 7014/2018, il Tribunale di Torino ha posto a carico del sig. l'assegno mensile di mantenimento per e di Pt_1 Per_1 _2 importo pari a € 700,00 (350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
pagina 9 di 13 − il successivo decreto del Tribunale di Torino n. 5842/2020, a modifica delle condizioni di separazione, stante la collocazione del minore presso il padre, ha revocato l'assegno Per_1 di mantenimento del figlio dovuto dal a favore della moglie e ha posto a carico della Pt_1 un contributo economico per di importo pari a € 150,00 mensili oltre al CP_1 Per_1 50% delle spese straordinarie;
− infine, l'ordinanza presidenziale 20.04.2023, preso atto del trasferimento anche di _2 presso il padre, ha posto a carico della per il mantenimento di entrambi i figli la CP_1 somma complessiva pari a € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo al mantenimento dei figli è stato così determinato dal Presidente, tenuto conto della circostanza che, rispetto all'epoca della separazione e della modifica delle relative condizioni, la convenuta poteva “contare su redditi da lavoro dipendente di circa 1.300 euro mensili
[…] nonché su entrate da locazione di due immobili acquistati di recente in proprietà”, risultando -per
contro
- sostanzialmente invariata la situazione reddituale ed abitativa del Pt_1
Orbene, entrambe le parti hanno instato per una modifica del contributo economico in questione, il ricorrente, chiedendone un lieve aumento, la resistente domandandone la riduzione sotto il profilo della percentuale di concorso al pagamento delle spese straordinario. Si precisa che è incontestata la non autosufficienza economica del figlio nelle more divenuto maggiorenne. Per_1
Ciò posto, si evidenzia che, alla data dell'udienza presidenziale, il ricorrente risultava Pt_1 percettore di redditi imponibili da lavoro di circa E. 36.500 nonché proprietario di un terreno, un immobile in Torino (adibito a casa familiare) e 1/3 di un immobile in Castelletto sopra Ticino (cfr. Modelli 730/2021 e 2022); era inoltre proprietario di un autoveicolo MG immatricolato nel 2010.
In considerazione della documentazione reddituale più recente prodotta, il sig. risulta, Pt_1 invece, titolare di redditi imponibili da lavoro pari, nel 2023, ad € 40.253,00 (cfr. Mod. 730/2024 doc. 31); l'immobile di proprietà per 1/3 risulta venduto con un ricavo pari a circa € 7.000,00 (cfr. doc. 33 attoreo), mentre permane la proprietà dell'immobile sito in v. Barbaro, adibito a casa familiare, non gravato da spese di mutuo.
Quanto alla resistente ella risultava percettrice, alla data dell'udienza presidenziale, CP_1 di redditi imponibili da lavoro ricompresi in un range tra E. 11.000 e 20.000 oltre a redditi da locazione soggetti a cedolare secca per € 9.000,00 circa e proprietaria di 5 immobili, di cui 4 di proprietà esclusiva ed uno in comproprietà per una piccola quota (cfr. Mod. 730/2021 e 2022).
In base all'ultima documentazione reddituale prodotta, la resistente risulta aver percepito, nel 2023, redditi imponibili da lavoro pari ad E. 22.529 oltre premi di risultato e benefit e redditi da locazione soggetti a cedolare secca pressochè invariati (cfr. Mod. 730/2024).
Entrambe le parti sono percettrici dell'assegno unico, ammontante alla data dell'udienza presidenziale a circa E. 90/mese pro quota (v. verbale udienza 20.4.23).
Orbene, ambedue i coniugi hanno visto incrementare i propri redditi da lavoro.
Si ritiene, valutata la complessiva situazione economica delle parti, che non ricorrano ragioni per modificare, né in aumento né in diminuzione, il contributo al mantenimento dei figli già stabilito con il provvedimento presidenziale per l'assorbente ragione che il maggior carico di spese per i figli gravanti sul in qualità di genitore convivente, vuoi per i maggiori tempi di permanenza dei Pt_1 ragazzi presso il medesimo vuoi per le crescenti esigenze economiche della prole fisiologicamente connaturate al progredire dell'età senza bisogno di prova alcuna (cfr. ex multis Cass. Civ, n. 11724/2023) può considerarsi compensato dall'aumento reddituale registrato dal negli ultimi Pt_1 anni, tenuto anche conto del risparmio conseguente alla copertura assicurativa sanitaria di cui egli risulta beneficiare, come comprovato dal doc. 47 prodotto dalla controparte. pagina 10 di 13 Per tali ragioni, si conferma l'obbligo a carico della resistente di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli mediante il versamento dell'assegno mensile di E. 400, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa di Torino.
In punto decorrenza del contributo per il mantenimento di e, specularmente, revoca _2 dell'assegno dovuto dal per la figlia in forza del decreto di omologa della separazione Pt_1 consensuale, la richiesta del ricorrente di retrodatazione degli effetti alla data del febbraio 2022 (data in cui si sarebbe trasferita a vivere a casa del padre) non può trovare accoglimento in ragione del _2 principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la revoca del contributo ed il correlativo obbligo di mantenimento a carico dell'altro genitore non può che avere decorrenza dalla data della domanda giudiziale (cfr. in termini Cass. Civ. n. 10974/2023: “in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. 16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n. 22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000). Da ultimo, Cass. 4224/ 2021 ha chiarito che "la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finchè non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicchè rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione”; conforme Corte d'Appello di Torino 11.12.2024 n. 1014).
Sulla domanda di autorizzazione all'apertura del libretto postale per la figlia _2
In relazione alla questione concernente l'apertura del libretto postale su cui far accreditare le somme spettanti a in forza della Legge 104/1992, le parti hanno dichiarato, all'udienza di _2 precisazione delle conclusioni, di aver raggiunto un accordo nel senso dell'apertura di un libretto postale con firma disgiunta e conservazione di copia del libretto da parte del padre (v. verbale udienza 9.4.2025).
La resistente, in sede di scritti conclusivi, ha lamentato presunte condotte ostative o comunque dilatorie del ricorrente rispetto alla concreta apertura del libretto postale in questione, doglianze che, a sua volta, negli scritti defensionali conclusivi il ha recisamente contestato, ribadendo la propria Pt_1 disponibilità a fiSSre un appuntamento per l'apertura del libretto.
Orbene, a fronte di allegazioni “nuove” della resistente svolte solo in sede di comparse ex art. 190 cpc, contestate dalla controparte e del tutto indimostrate perché prive di qualsivoglia riscontro obiettivo e probatorio, il Collegio ritiene che non ci si poSS che limitare a prendere atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'ultima udienza, essendo preclusa ogni altra pronuncia (nessuna istanza di rimessione in istruttoria -lo si evidenzia- è stata peraltro formulata da alcuna delle parti).
Come, infatti, rilevato dalla Suprema Corte, “L'art 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria" (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 02/05/2019, n. 11547). pagina 11 di 13 Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (considerata la conforme domanda delle parti in punto scioglimento del vincolo matrimoniale, l'esito del procedimento incidentale ex art. 709 ter cpc relativamente al soggiorno all'estero del figlio e la reciproca Per_1 soccombenza delle parti in punto affidamento e mantenimento della prole, stante il rigetto della domanda attorea di affido esclusivo rafforzato di e, per contro, l'accoglimento della domanda _2 attorea di mantenimento dei figli, salvo in punto decorrenza), le spese di lite si dichiarano compensate per 2/3.
Il restante 1/3 delle spese di lite è posto a carico della resistente in ragione del CP_1 maggior grado di soccombenza (la resistente è risultata soccombente sia in relazione al procedimento incidentale art. 709 ter cpc instaurato dal per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione del Pt_1 percorso di con la professionista dr.SS sia in relazione alla domanda originaria di _2 Per_2 collocazione della figlia presso di sé e alle domande finali in punto visite madre-figli).
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori medi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), tenuto conto del numero e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, dell'attività istruttoria e di trattazione svolta nonché del deposito degli scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede: pronuncia la ceSSzione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , trascrizione i cui estremi Parte_1 Controparte_1 sono precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GALLIPOLI di provvedere alle incombenze di legge;
rigetta la domanda di parte resistente di disciplina dei rapporti madre-figlio; conferma l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio _2 disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio paterno;
dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di per la continuazione dell'attività di monitoraggio della minore , degli interventi CP_2 _2 educativi e di supporto psicologico e genitoriale già attivi nel suo interesse e del progetto di riavvicinamento madre-figlia, anche in collaborazione con i professionisti privati che hanno in carico la minore, con organizzazione di ulteriori incontri madre-figlia secondo il gradimento di quest'ultima; revoca, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento per _2 stabilito a carico del sig. in sede di separazione;
Pt_1 dispone che , a far data dalla domanda giudiziale (data di deposito del Controparte_1 ricorso), corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1 e , l'assegno di euro 400,00 mensili (E. 200/mese per figlio), annualmente rivalutabile Per_1 _2 secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive previamente concordate o necessitate ed in ogni caso pagina 12 di 13 documentate, secondo i termini e le condizioni di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, qui richiamato. L'assegno unico continuerà ad essere percepito da entrambi i genitori in misura paritaria;
dà atto che le parti hanno concordato l'apertura del libretto postale per con firma disgiunta e _2 conservazione di copia del libretto da parte del padre e, per l'effetto, dichiara ceSSta la materia del contendere su tale questione;
respinge ogni altra domanda delle parti;
dichiara le spese di lite compensate fra le parti nella misura di 2/3; dichiara tenuta e condanna a rifondere a favore di Controparte_1 Parte_1
il restante 1/3 delle spese di lite, un terzo che si liquida in complessivi € 2.538 per compensi
[...] professionali, oltre E. 32 per esposti, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 18/07/2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Persona_4
pagina 13 di 13