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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/08/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 3759/2019 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
( ) Parte_1 C.F._1
appellante
con il patrocinio dell'avv. DUARDO ROCCO,
contro
e Controparte_1 Controparte_2
[...]
appellati contumaci
*
Conclusioni per l'appellante – : Parte_1
pagina 1 di 11 “Nel merito accogliere il presente appello e, in riforma
dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare il diritto ad
ottenere la rifusione delle spese, competenze ed onorari del
giudizio di primo grado secondo i parametri del D.M. 55/2014,
condannando i convenuti ed Controparte_1 [...]
in solido tra di loro, alla refusione Controparte_2
degli stessi in favore del sottoscritto procuratore che ne aveva
chiesto la distrazione;
in subordine qualora l'Ecc.ma Corte
ritenga di non dover riconoscere per intero le spese e gli
onorari in virtù di ius superveniens e conseguente cessata
materia del contendere riferita ai ruoli n. 0005294 di € 223,31 e
n. 0005111 di € 463,24 ridurre la loro liquidazione in
riferimento all'annullamento per prescrizione del solo ruolo n.
000178 di € 1.563,44 e condannare i convenuti alla refusione del
70% degli stessi o alla maggiore o minore percentuale ritenuta di
giustizia in favore del sottoscritto procuratore che ne aveva
chiesto la distrazione”.
Conclusioni per l'appellata – Controparte_1
“contumace”.
Conclusioni per l'appellata – : Controparte_2
“contumace”.
pagina 2 di 11 *
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 6.11.2019,
il proponeva gravame avverso la sentenza n. Parte_1
1185/2019, emessa dal giudice di pace di il Controparte_1
10.6.2019 e depositata in pari data, chiedendone la riforma limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese di lite.
All'uopo l'appellante premetteva:
di aver avuto conoscenza, tramite estratto di ruolo esattoriale,
dell'esistenza a proprio carico di tre cartelle esattoriali portanti un credito derivante da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, ente impositore
[...]
; Controparte_1
che i provvedimenti opposti venivano emessi a seguito del mancato pagamento delle seguenti cartelle esattoriali e contestuali ruoli:
n. 09420020001752852 (ruolo n. 0005294) portante un credito derivante da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, ente impositore Controparte_1
n. 09420040003463816 (ruolo n. 0005111) portante un credito derivante da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, ente impositore Controparte_1
pagina 3 di 11 n. 09420070009111988 (ruolo n. 0001778) portante un credito derivante da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, ente impositore Controparte_1
in quella sede il eccepiva l'inesigibilità del credito Pt_1
portato dalle cartelle opposte per intervenuta prescrizione estintiva della pretesa;
il Giudice di Pace dichiarava la cessata materia del contendere sul rilievo dell'automatico annullamento delle cartelle n.
09420020001752852000 (ruolo n. 5294) e n. 09420040003463816
(ruolo n. 5111), in virtù dell'intervenuta c.d. “pace fiscale” ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018 convertito dalla L. n.
136/2018;
accoglieva l'opposizione avanzata da con CP_3
riferimento alla cartella di pagamento n. 09420070009111988000 e per l'effetto la annullava;
la sentenza si palesava erronea nella parte in cui il primo giudice aveva compensato integralmente le spese di lite in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.;
ne chiedeva la riforma con condanna degli appellati, soccombenti nel giudizio di primo grado, alla rifusione in suo favore delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Benché regolarmente notificati la e Controparte_1
non si costituivano in giudizio Controparte_2
pagina 4 di 11 e, all'udienza del 19.4.2021, ne veniva dichiarata la contumacia.
Precisate le conclusioni all'udienza del 5.5.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa passa ora in decisone sulla base delle conclusioni di cui in epigrafe.
*
Tanto premesso in fatto, l'appello è infondato.
Com'è noto, le spese di lite sono regolate dal principio della soccombenza sancito dall'art 91 c.p.c. secondo cui: "il giudice,
con sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la
parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra
parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di
difesa".
Conseguentemente, l'obbligo al rimborso delle spese processuali si fonda sul principio di causalità, secondo cui la parte vittoriosa in giudizio deve essere ristorata dagli oneri inerenti alle attività processuali che siano legate da nesso causale all'attività della controparte risultata soccombente, la quale,
con il proprio comportamento rivelatosi ingiustificato, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. 2972/1990; Cass.
7182/2000, Cass. 7625/2010).
La regola della soccombenza può essere derogata in favore della compensazione solo nelle ipotesi previste dell'art. 92, co. 2,
c.p.c., (così come risultante dalla riforma operata dal D.L.
pagina 5 di 11 132/2014 conv. con L. 162/2014) in forza del quale il Giudice può
disporre la compensazione, parziale o per intero, delle spese tra le parti esclusivamente nel caso di “soccombenza reciproca,
assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Con sentenza n. 77/2018, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, co. 2, c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale,
di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
Il potere di compensazione delle spese processuali deve, dunque,
ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato.
Tanto chiarito in diritto, nella sentenza appellata il Giudice di primo grado ha giustificato la compensazione delle spese in ragione dello “ius superveniens” che ha determinato l'annullamento automatico ex lege delle cartelle di pagamento n.
pagina 6 di 11 L'iter logico argomentativo seguito dal primo giudice è immune da vizi.
È pacifico in giurisprudenza che l'annullamento ai sensi dell'art. 4, co. 1, D.L. n. 119/2018 opera automaticamente “ipso
iure”, in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere (Cass. 34841/2023).
In ordine alla decisione sulle spese di lite l'annullamento ope
legis del pertinente carico tributario comporta, senz'altro, la conseguente nullità iure superveniente delle cartelle di pagamento impugnate dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e la compensazione tra le medesime delle spese processuali, per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù
di un fatto estraneo tra le parti che si impone ad esse (Cass.
21176/2024, Cass. 11762/2020).
Ne deriva che la cessazione della materia del contendere per effetto dell'art. 4, D.L. 119/2018 (c.d. “pace fiscale”) comporta l'automatica compensazione delle spese della pendente lite,
analogamente a quanto previsto in caso di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018,
posto che anche in quest'ultima ipotesi le spese non devono pagina 7 di 11 essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (Cass. 21826/2020).
Infine, anche relativamente alla cartella di pagamento n.
09420070009111988000 la regolamentazione delle spese di lite disposta con la sentenza impugnata merita conferma.
Sul punto il Giudice di Pace ha ritenuto che la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in merito all'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale costituisse motivo sufficiente per disporre la compensazione delle spese di lite, atteso che, nella fattispecie,
difettava uno specifico atto impositivo esterno, avverso il quale soltanto la reazione del contribuente sarebbe risultata necessitata.
Al riguardo, va osservato che l'art.
3 - bis del D.L. n.
146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, ha aggiunto, all'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, il comma IV-bis, in vigore dal 21
dicembre 2021, che così dispone: "L'estratto di ruolo non è
impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in
giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per
effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice
pagina 8 di 11 dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso
dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto
delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o
infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione".
Orbene, prima dell'introduzione di tale norma, come nella fattispecie in contesa, la novella normativa non può trovare applicazione.
Senonché va osservato che già all'epoca di svolgimento del giudizio a quo la questione era ampiamente dibattuta in giurisprudenza.
In siffatte ipotesi, quanto meno in assenza di atti di esazione,
poteva ben dubitarsi che l'azione del contribuente, volta a ottenere l'accertamento negativo del credito e usualmente –
ancorché impropriamente – denominata impugnazione dell'estratto del ruolo, fosse sostenuta, agli effetti dell'art. 100 c.p.c., da un concreto interesse ad agire.
La sussistenza di quest'ultimo era stata invero negata da un significativo filone giurisprudenziale, d'indirizzo opposto
(Cass. n. 5446/19, n. 6723/19 C.d.A. Genova, n. 304/21, C.d.A.
pagina 9 di 11 Milano, n. 1253/21, Trib. Palermo, n. 3857/21, Trib. Cosenza, n.
1674/21, C.d.A. Brescia, n. 26/21).
Tale situazione di incertezza ha reso necessario l'intervento del legislatore che, come detto, ha inserito la nuova disposizione
(peraltro immediatamente applicabile ai processi in corso ed estesa anche alle entrate extratributarie: v. Cass. S.U., n.
26283/2022) quale capoverso dell'articolo 12 cit., escludendo, al di fuori delle ipotesi previste, l'impugnabilità del ruolo esattoriale, ove se ne assuma l'omessa notificazione, e sostanzialmente aderendo al più ristrettivo orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
In definitiva, l'esistenza di un complesso quadro d'incertezza circa la materia dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, tale da aver richiesto l'intervento chiarificatore dapprima del legislatore e poi delle Sezioni Unite della Suprema Corte, ben può essere apprezzata quale grave ed eccezionale ragione, idonea a legittimare la resistenza in giudizio delle parti risultate virtualmente soccombenti e, di conseguenza, a giustificare la compensazione delle spese legali nei loro confronti (Trib. di
Napoli, sent. n. 6669/2024).
Conseguentemente l'appello va rigettato.
*
pagina 10 di 11 Le considerazioni sin qui svolte giustificano, a loro volta, la compensazione delle spese del presente giudizio di appello.
P. Q. M.
Il giudice del Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando in grado di appello, disattesa ogni diversa domanda,
deduzione ed eccezione:
1. rigetta l'appello avanzato da nei Parte_1
confronti di e Controparte_2 [...]
; Controparte_1
2. per l'effetto conferma la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite contenuto nella sentenza
1185/2019, emessa dal giudice di pace di in Controparte_1
data 10.6.2019 e depositata in pari data;
3. compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
4. dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -
quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, 1 agosto 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
09420020001752852000 e n. 09420040003463816000.
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 3759/2019 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
( ) Parte_1 C.F._1
appellante
con il patrocinio dell'avv. DUARDO ROCCO,
contro
e Controparte_1 Controparte_2
[...]
appellati contumaci
*
Conclusioni per l'appellante – : Parte_1
pagina 1 di 11 “Nel merito accogliere il presente appello e, in riforma
dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare il diritto ad
ottenere la rifusione delle spese, competenze ed onorari del
giudizio di primo grado secondo i parametri del D.M. 55/2014,
condannando i convenuti ed Controparte_1 [...]
in solido tra di loro, alla refusione Controparte_2
degli stessi in favore del sottoscritto procuratore che ne aveva
chiesto la distrazione;
in subordine qualora l'Ecc.ma Corte
ritenga di non dover riconoscere per intero le spese e gli
onorari in virtù di ius superveniens e conseguente cessata
materia del contendere riferita ai ruoli n. 0005294 di € 223,31 e
n. 0005111 di € 463,24 ridurre la loro liquidazione in
riferimento all'annullamento per prescrizione del solo ruolo n.
000178 di € 1.563,44 e condannare i convenuti alla refusione del
70% degli stessi o alla maggiore o minore percentuale ritenuta di
giustizia in favore del sottoscritto procuratore che ne aveva
chiesto la distrazione”.
Conclusioni per l'appellata – Controparte_1
“contumace”.
Conclusioni per l'appellata – : Controparte_2
“contumace”.
pagina 2 di 11 *
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 6.11.2019,
il proponeva gravame avverso la sentenza n. Parte_1
1185/2019, emessa dal giudice di pace di il Controparte_1
10.6.2019 e depositata in pari data, chiedendone la riforma limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese di lite.
All'uopo l'appellante premetteva:
di aver avuto conoscenza, tramite estratto di ruolo esattoriale,
dell'esistenza a proprio carico di tre cartelle esattoriali portanti un credito derivante da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, ente impositore
[...]
; Controparte_1
che i provvedimenti opposti venivano emessi a seguito del mancato pagamento delle seguenti cartelle esattoriali e contestuali ruoli:
n. 09420020001752852 (ruolo n. 0005294) portante un credito derivante da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, ente impositore Controparte_1
n. 09420040003463816 (ruolo n. 0005111) portante un credito derivante da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, ente impositore Controparte_1
pagina 3 di 11 n. 09420070009111988 (ruolo n. 0001778) portante un credito derivante da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, ente impositore Controparte_1
in quella sede il eccepiva l'inesigibilità del credito Pt_1
portato dalle cartelle opposte per intervenuta prescrizione estintiva della pretesa;
il Giudice di Pace dichiarava la cessata materia del contendere sul rilievo dell'automatico annullamento delle cartelle n.
09420020001752852000 (ruolo n. 5294) e n. 09420040003463816
(ruolo n. 5111), in virtù dell'intervenuta c.d. “pace fiscale” ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018 convertito dalla L. n.
136/2018;
accoglieva l'opposizione avanzata da con CP_3
riferimento alla cartella di pagamento n. 09420070009111988000 e per l'effetto la annullava;
la sentenza si palesava erronea nella parte in cui il primo giudice aveva compensato integralmente le spese di lite in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.;
ne chiedeva la riforma con condanna degli appellati, soccombenti nel giudizio di primo grado, alla rifusione in suo favore delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Benché regolarmente notificati la e Controparte_1
non si costituivano in giudizio Controparte_2
pagina 4 di 11 e, all'udienza del 19.4.2021, ne veniva dichiarata la contumacia.
Precisate le conclusioni all'udienza del 5.5.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa passa ora in decisone sulla base delle conclusioni di cui in epigrafe.
*
Tanto premesso in fatto, l'appello è infondato.
Com'è noto, le spese di lite sono regolate dal principio della soccombenza sancito dall'art 91 c.p.c. secondo cui: "il giudice,
con sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la
parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra
parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di
difesa".
Conseguentemente, l'obbligo al rimborso delle spese processuali si fonda sul principio di causalità, secondo cui la parte vittoriosa in giudizio deve essere ristorata dagli oneri inerenti alle attività processuali che siano legate da nesso causale all'attività della controparte risultata soccombente, la quale,
con il proprio comportamento rivelatosi ingiustificato, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. 2972/1990; Cass.
7182/2000, Cass. 7625/2010).
La regola della soccombenza può essere derogata in favore della compensazione solo nelle ipotesi previste dell'art. 92, co. 2,
c.p.c., (così come risultante dalla riforma operata dal D.L.
pagina 5 di 11 132/2014 conv. con L. 162/2014) in forza del quale il Giudice può
disporre la compensazione, parziale o per intero, delle spese tra le parti esclusivamente nel caso di “soccombenza reciproca,
assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Con sentenza n. 77/2018, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, co. 2, c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale,
di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
Il potere di compensazione delle spese processuali deve, dunque,
ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato.
Tanto chiarito in diritto, nella sentenza appellata il Giudice di primo grado ha giustificato la compensazione delle spese in ragione dello “ius superveniens” che ha determinato l'annullamento automatico ex lege delle cartelle di pagamento n.
pagina 6 di 11 L'iter logico argomentativo seguito dal primo giudice è immune da vizi.
È pacifico in giurisprudenza che l'annullamento ai sensi dell'art. 4, co. 1, D.L. n. 119/2018 opera automaticamente “ipso
iure”, in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere (Cass. 34841/2023).
In ordine alla decisione sulle spese di lite l'annullamento ope
legis del pertinente carico tributario comporta, senz'altro, la conseguente nullità iure superveniente delle cartelle di pagamento impugnate dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e la compensazione tra le medesime delle spese processuali, per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù
di un fatto estraneo tra le parti che si impone ad esse (Cass.
21176/2024, Cass. 11762/2020).
Ne deriva che la cessazione della materia del contendere per effetto dell'art. 4, D.L. 119/2018 (c.d. “pace fiscale”) comporta l'automatica compensazione delle spese della pendente lite,
analogamente a quanto previsto in caso di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018,
posto che anche in quest'ultima ipotesi le spese non devono pagina 7 di 11 essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (Cass. 21826/2020).
Infine, anche relativamente alla cartella di pagamento n.
09420070009111988000 la regolamentazione delle spese di lite disposta con la sentenza impugnata merita conferma.
Sul punto il Giudice di Pace ha ritenuto che la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in merito all'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale costituisse motivo sufficiente per disporre la compensazione delle spese di lite, atteso che, nella fattispecie,
difettava uno specifico atto impositivo esterno, avverso il quale soltanto la reazione del contribuente sarebbe risultata necessitata.
Al riguardo, va osservato che l'art.
3 - bis del D.L. n.
146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, ha aggiunto, all'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, il comma IV-bis, in vigore dal 21
dicembre 2021, che così dispone: "L'estratto di ruolo non è
impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in
giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per
effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice
pagina 8 di 11 dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso
dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto
delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o
infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione".
Orbene, prima dell'introduzione di tale norma, come nella fattispecie in contesa, la novella normativa non può trovare applicazione.
Senonché va osservato che già all'epoca di svolgimento del giudizio a quo la questione era ampiamente dibattuta in giurisprudenza.
In siffatte ipotesi, quanto meno in assenza di atti di esazione,
poteva ben dubitarsi che l'azione del contribuente, volta a ottenere l'accertamento negativo del credito e usualmente –
ancorché impropriamente – denominata impugnazione dell'estratto del ruolo, fosse sostenuta, agli effetti dell'art. 100 c.p.c., da un concreto interesse ad agire.
La sussistenza di quest'ultimo era stata invero negata da un significativo filone giurisprudenziale, d'indirizzo opposto
(Cass. n. 5446/19, n. 6723/19 C.d.A. Genova, n. 304/21, C.d.A.
pagina 9 di 11 Milano, n. 1253/21, Trib. Palermo, n. 3857/21, Trib. Cosenza, n.
1674/21, C.d.A. Brescia, n. 26/21).
Tale situazione di incertezza ha reso necessario l'intervento del legislatore che, come detto, ha inserito la nuova disposizione
(peraltro immediatamente applicabile ai processi in corso ed estesa anche alle entrate extratributarie: v. Cass. S.U., n.
26283/2022) quale capoverso dell'articolo 12 cit., escludendo, al di fuori delle ipotesi previste, l'impugnabilità del ruolo esattoriale, ove se ne assuma l'omessa notificazione, e sostanzialmente aderendo al più ristrettivo orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
In definitiva, l'esistenza di un complesso quadro d'incertezza circa la materia dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, tale da aver richiesto l'intervento chiarificatore dapprima del legislatore e poi delle Sezioni Unite della Suprema Corte, ben può essere apprezzata quale grave ed eccezionale ragione, idonea a legittimare la resistenza in giudizio delle parti risultate virtualmente soccombenti e, di conseguenza, a giustificare la compensazione delle spese legali nei loro confronti (Trib. di
Napoli, sent. n. 6669/2024).
Conseguentemente l'appello va rigettato.
*
pagina 10 di 11 Le considerazioni sin qui svolte giustificano, a loro volta, la compensazione delle spese del presente giudizio di appello.
P. Q. M.
Il giudice del Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando in grado di appello, disattesa ogni diversa domanda,
deduzione ed eccezione:
1. rigetta l'appello avanzato da nei Parte_1
confronti di e Controparte_2 [...]
; Controparte_1
2. per l'effetto conferma la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite contenuto nella sentenza
1185/2019, emessa dal giudice di pace di in Controparte_1
data 10.6.2019 e depositata in pari data;
3. compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
4. dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -
quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, 1 agosto 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
09420020001752852000 e n. 09420040003463816000.