Sentenza 21 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/01/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00718/2025REG.PROV.COLL.
N. 05585/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5585 del 2024, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentate pro tempore, e dal signor -OMISSIS- nella qualità di socio ed amministratore unico della detta società, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi M. D’Angiolella ed elettivamente domiciliati presso l’avvocato Orazio Abbamonte (studio Corrias Lucente), in Roma, Via Sistina, n° 121, e con domicilio digitale come da PEC dei Registri di giustizia,
contro
- l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona del Prefetto pro tempore , e il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Comune di -OMISSIS-, in persona del commissario straordinario pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Napolitano, in Roma, Via Pietro Antonio Micheli, n. 49, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli, Sezione I, 18 gennaio 2024, n. 492, resa tra le parti, non notificata e concernente l’informazione interdittiva antimafia emessa nei confronti della ricorrente e i provvedimenti conseguenti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione del Ministero dell’interno, dell’U.T.G. di Caserta e del Comune di -OMISSIS-;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025, il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità dell’informazione antimafia interdittiva emanata dal Prefetto di Caserta e il conseguente provvedimento con il quale il Comune di -OMISSIS- ha dichiarato inefficace l’autorizzazione di media struttura di vendita rilasciata in favore della società appellante.
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, la -OMISSIS- (di seguito anche-OMISSIS-) e il suo socio, rappresentante legale ed amministratore, signor -OMISSIS- hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento prefettizio interdittivo prot. n. -OMISSIS-del 6 febbraio 2023 e del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 27 febbraio 2023, col quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di -OMISSIS- ha dichiarato inefficace l’autorizzazione di media struttura di vendita rilasciata in data 28 aprile 2017, n. 9 prot. n. -OMISSIS-/P.M., alla -OMISSIS-
Con ricorso per motivi aggiunti, è stato altresì chiesto l’annullamento degli atti prodromici, depositati a seguito dell’ordinanza collegiale 30 marzo 2023, n. 2039, con la quale il Tar ha chiesto di “ acquisire alla causa, ai fini della decisione, copia autentica dei provvedimenti impugnati, nonché tutti gli atti, i verbali istruttori e gli accertamenti sui quali fondano, ed ogni altro atto o documento utile ai fini della decisione ”.
3. Con appello notificato e depositato il 9 luglio 2024, la -OMISSIS- e il signor -OMISSIS-hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata, deducendo che:
- il signor -OMISSIS-è socio, rappresentante legale ed amministratore unico della -OMISSIS-, piccola realtà imprenditoriale che si occupa di commercio al dettaglio di mobili per la casa e di materassi, con quattro dipendenti, sin dalla sua costituzione (10 gennaio 2017);
- con nota prot. n. 148555 del 25 novembre 2022, la Prefettura di Caserta ha comunicato di aver rilevato a carico della società appellante l’esistenza di profili di controindicazione antimafia, con riguardo al signor -OMISSIS- (coinvolto nel 2013 in un procedimento penale, dal quale è stato assolto, per reati di camorra), padre del signor -OMISSIS-, ex socio del signor -OMISSIS- acquirente delle sue quote con atto del 21 aprile 2022;
- con memoria autorizzata e in occasione del colloquio presso la Prefettura, la -OMISSIS- ha controdedotto che nessuno dei soci della società ha avuto precedenti penali e che la cessione delle quote è avvenuta tramite trasferimento di provvista regolarmente tracciabile;
- la Prefettura ha, dunque, emanato il provvedimento interdittivo n. -OMISSIS-del 6 febbraio 2023, senza valutare alcuna ipotesi di graduazione della misura come previsto dalla legge e come invocato dagli interessati, e il Comune di -OMISSIS- ha adottato la nota n. -OMISSIS-del 27 febbraio 2023, con cui ha dichiarato l’inefficacia dell’autorizzazione per media struttura di vendita non alimentare rilasciata nel 2017 in favore della -OMISSIS-
4. Il gravame è affidato a cinque mezzi di censura, con i quali, anche in chiave critica della decisione del primo giudice, gli appellanti hanno riproposto i mezzi di doglianza dedotti in primo grado, lamentando:
“ I. ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 83 E SS. DEL D.LGS. N. 159/2011 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 190/2012 E SUCC. MODIF. ED INTEG. - CONTRADDITTORIETA’, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA’ MANIFESTA - ARBITRARIETA’ - SVIAMENTO DI POTERE – ASSOLUTO DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE– SPROPORZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 41 – 42 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLA CARTA DI NIZZA ”: secondo gli appellanti, il Tar avrebbe erroneamente valorizzato:
- in mancanza di ulteriori elementi indiziari che denotino una contaminazione dell’impresa, il rapporto di parentela che lega il signor -OMISSIS- e il figlio, che ha ceduto le quote della -OMISSIS- all’attuale socio e amministratore unico, senza che sia stata correttamente valutata la regolarità del trasferimento, sulla base di un prezzo congruo versato tramite bonifico;
- l’arco temporale tra l’insediamento della Commissione d’accesso presso il Comune di -OMISSIS- in cui ha sede la società appellante e la cessione delle quote, avvenuta da parte di un soggetto (-OMISSIS-, che non convive con il padre, -OMISSIS-), rispetto al quale risulta un procedimento penale per ipotesi di reati di camorra chiuso nel 2013 con l’archiviazione;
- le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, che hanno riferito di rapporti tra il signor -OMISSIS-, titolare della -OMISSIS-, affidataria dei servizi di vendita all’asta nell’ambito dei procedimenti esecutivi presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con appartenenti a potenti clan camorristici della zona;
“ II. ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. STESSA CENSURA SUB I). SOTTO DIVERSO PROFILO ”: il motivo è teso a dimostrare che le vicende personali del signor -OMISSIS- non assurgono ad elementi attuali per inferire la contaminazione della società appellante;
“ III. ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. STESSA CENSURA SUB. I), SOTTO DIVERSO PROFILO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 42 DELLA COST. - VIOLAZIONE DELL’ART. 117 COST. IN RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE CEDU ”: il mezzo contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui ha considerato legittima l’interdittiva per cui è causa, che si connota piuttosto per aspetti tipici delle misure di prevenzione patrimoniale (sequestro e confisca), tipizzate dall’ordinamento e non estensibili in via analogica nell’ambito dell’attività discrezionale esercitata della P.A. per contrastare il fenomeno mafioso;
“ IV. ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 83 E SS. DEL D.LGS. N. 159/2011 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 190/2012 E SUCC. MODIF. ED INTEG. - CONTRADDITTORIETA’, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA’ MANIFESTA - ARBITRARIETA’ - SVIAMENTO DI POTERE – ASSOLUTO DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SPROPORZIONE – ILLEGITTIMO UTILIZZO DI DOCUMENTAZIONE NON PIU’ ATTUALE - ILLEGITTIMA INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA COSTITUZIONE ”: secondo gli appellanti, il Tar avrebbe omesso di considerare che, nel complesso dell’attività istruttoria espletata dagli organi di Polizia, non sono emersi significativi e non contestabili elementi di inquinamento, secondo il principio giurisprudenziale del “più probabile che non”, a nulla rilevando le note istruttorie della Prefettura di Caserta, che ha sproporzionatamente valorizzato la presenza dell’appellante, signor -OMISSIS- nella qualità di Vice-Sindaco, nel Consiglio comunale di -OMISSIS-, sciolto per mafia nell’aprile 2022;
“ V. ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 E SS E 21 NONIES DELLA LEGGE 241/90 ”: con tale mezzo, viene contestata la parte della decisione impugnata che ha ritenuto legittimo il conseguente provvedimento del Comune di -OMISSIS-, che ha dichiarato l’inefficacia del titolo abilitativo rilasciato in favore della società appellante, per violazione delle norme contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e nella legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo.
5. Il Ministero dell’interno e l’U.T.G. di Caserta si sono costituiti in giudizio con atto depositato il 19 luglio 2024 ed hanno prodotto memoria ex articolo 73 c.p.a. il 23 dicembre 2024.
6. Il Comune di -OMISSIS-, costituitosi con atto del 5 settembre 2024, ha prodotto memoria ex articolo 73 c.p.a. il 20 dicembre 2024 e all’udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. La sentenza impugnata è immune dalle censure dedotte dagli appellanti e il loro gravame non può trovare accoglimento.
Prima di esaminare i singoli mezzi di doglianza, il Collegio ritiene opportuno ricostruire i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa correttamente l’esercizio del sindacato di legittimità nella materia disciplinata dal d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia).
7.1. Da questo punto di vista, osserva la Sezione che la ratio della normativa è proprio quella di evitare il “rischio” di contaminazione con la criminalità organizzata, che può verificarsi anche senza la necessaria ed immediata connivenza (contiguità soggiacente) dell’operatore economico oggetto di interesse da parte delle organizzazioni malavitose (in tema, la giurisprudenza ha più volte affermato che “ la pluralità ed eterogeneità dei dati sintomatici di un pericolo di infiltrazione, anche solo in forma di contiguità c.d. soggiacente, è infatti tale, ad una valutazione congiunta degli stessi, da far ritenere non implausibile e non irragionevole la valutazione ritenuta dall’Amministrazione in relazione al complessivo quadro indiziario ”; così, Consiglio di Stato, Sezione III, 29 dicembre 2022, n. 11600; cfr., altresì, Consiglio di Stato, Sezione III, 15 novembre 2022, n. 10033, e 3 novembre 2022, n. 9629).
7.2. Quanto alla durata dei rapporti tra appartenenti alla impresa (soci o dipendenti) con ambienti della criminalità organizzata, il loro carattere occasionale da cui potrebbe dedursi l’illegittimità del provvedimento interdittivo può consentire, al più, all’impresa di essere ammessa al controllo giudiziario (Cassazione penale, VI, 16 luglio 2021, n. 27704), il cui buon esito consente “ all’impresa ad esso (volontariamente) sottoposta di continuare ad operare, nella prospettiva finale del superamento della situazione sulla cui base è stata emessa l’interdittiva ” (Consiglio di Sato, Adunanza plenaria, 13 febbraio 2023, n. 7, che ha anche fissato i confini del rapporto tra provvedimento prefettizio e controllo giudiziario, stabilendo che questo “ sopravviene ad una situazione di condizionamento mafioso in funzione del suo superamento ed al fine di evitare la definitiva espulsione dal mercato dell’impresa permeata dalle organizzazioni malavitose” , aggiungendo che “ da un lato il rapporto di successione tra i due istituti si coglie con immediatezza laddove il condizionamento mafioso non possa ritenersi definitivamente accertato, pendente la contestazione mossa in sede giurisdizionale contro la ricostruzione dell’autorità prefettizia; dall’altro lato la medesima vicenda successoria di istituti non è comunque impedita quando il condizionamento possa invece ritenersi accertato con effetto di giudicato, con il rigetto dell’impugnazione contro l’interdittiva ”).
7.3. Da un concorrente angolo prospettico, la giurisprudenza ha stabilito che gli elementi posti a base dell’informativa antimafia ed anche della revoca dell’iscrizione nelle white list , non devono essere letti ed interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa (a partire da Consiglio di Stato, Sezione III, 3 maggio 2016, n. 1743, ex multis , Consiglio di Stato, Sezione III, 19 maggio 2022, n. 3973, 11 aprile 2022, n. 2712, 22 aprile 2022, n. 2985).
Specularmente, è stata più volte ribadita l’autonomia tra la sfera dell’indagine penale e quella del procedimento amministrativo che conduca ad un provvedimento interdittivo, considerata la funzione di misura preventiva e non inquisitoria del secondo.
7.4. Con argomentazioni dalle quali il Collegio non vede ragioni di discostarsi, la Sezione ha stabilito quanto segue:
“ 3.- La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).
3.1. Lo stesso legislatore - art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (qui in avanti, per brevità, anche codice antimafia) - riconosce quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di «eventuali tentativi» di infiltrazione mafiosa «tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate».
3.2- Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di queste ad influenzare la gestione dell’impresa sono all’evidenza tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
3.3- Il pericolo – anche quello di infiltrazione mafiosa – è per definizione la probabilità di un evento e, cioè, l’elevata possibilità e non mera possibilità o semplice eventualità che esso si verifichi.
3.4- Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona perciò fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 31 marzo 2023, n. 3338).
7.5. E ciò pur nella consapevolezza che “ il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, quale emerge dalla legislazione antimafia, “non può tuttavia sostanziarsi in un sospetto della pubblica amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, che consegnerebbero questo istituto, pietra angolare del sistema normativo antimafia, ad un diritto della paura, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011: si pensi, per tutti, ai cc.dd. delitti spia), mentre altri, “a condotta libera”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa, che “può” – si badi: può – desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali «unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata»” (cfr. Consiglio di Stato, III, n. 6105/2019) ” .
Va altresì tenuto conto che la giurisprudenza ha stabilito che “ la funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini ” e che “ solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758) (Consiglio di Stato, Sezione III, 3 ottobre 2023, n. 8644).
8. Inquadrata nei canoni ermeneutici che precedono la fattispecie e passando all’esame delle censure mosse alla sentenza appellata, che possono essere esaminate congiuntamente per ragioni di economia processuale, ritiene il Collegio che la decisione del primo giudice meriti integrale conferma, perché il suo ordito argomentativo si sviluppa entro le direttrici della giurisprudenza in materia ed è supportato da adeguata e approfondita motivazione, sulla base dell’analisi della documentazione versata in atti.
9. Sul presupposto che la sussistenza di elementi rivelatori di cointeressenze con la criminalità organizzata non debba necessariamente colorarsi di significatività sul piano penale, il provvedimento interdittivo è stato emanato sulla base delle osservazioni difensive formulate dalla società appellante ai sensi dell’articolo 92, comma 2- bis, del Codice antimafia, che stabilisce quanto segue: “ Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l’audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall’articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all’articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione ”.
La natura dell’istituto così disciplinato, che per certi aspetti mutua la propria ratio dall’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la comunicazione di avvio del procedimento e applicabile in via generale a qualsiasi provvedimento amministrativo, è stata ben inquadrata dalla giurisprudenza della Sezione, secondo cui, anche con riguardo all’inapplicabilità dell’articolo 21- octies , comma 2, “ l’avviso ex art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011 non è una comunicazione di avvio del procedimento, poiché esso impone al Prefetto l’obbligo del necessario confronto con il potenziale destinatario della informazione interdittiva solo dopo che il procedimento preordinato all’adozione del provvedimento finale sia stato avviato e, in massima parte, istruito (“sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2”) e prima che sia destinato a sfociare in uno dei possibili esiti alternativamente previsti (informazione di tipo interdittivo o misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis) ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 18 ottobre 2024, n. 8390).
Osserva al riguardo il Collegio, con riguardo alla censura articolata in primo grado di violazione del contraddittorio a causa della mancata ostensione in tale fase di alcuni degli elementi poi posti a base dell’interdittiva (dichiarazioni di collaboratori di giustizia e intercettazioni telefoniche), che, nonostante la doglianza sia stata apparentemente riproposta laddove nel gravame si assume incidentalmente di non voler accettare il contraddittorio su tali elementi (cfr. pagina 9 dell’appello), nessun motivo di censura viene svolto in ordine alle argomentazioni del primo giudice secondo cui tale omissione sarebbe stata legittimamente operata dalla Prefettura, la quale si sarebbe avvalsa della facoltà di non ostendere taluni elementi espressamente contemplata dall’articolo 92, comma 2- bis , del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
10. In questa prospettiva, il Tribunale territoriale ha correttamente rilevato che:
“ l’UTG-Prefettura di Caserta ha svolto gli oneri informativi precedenti l’emanazione del provvedimento, avendo ritualmente effettuato la comunicazione di cui al menzionato art. 92, comma 2-bis, d. lgs. 159/2011, indicando gli elementi indiziari dai quali emergeva il concreto pericolo di ingerenza della criminalità organizzata nelle vicende imprenditoriali ”;
“ la società ricorrente ha quindi trasmesso le proprie osservazioni difensive, a seguito delle quali si è anche tenuta l'audizione del legale rappresentante, assistito dal proprio difensore ”;
- “ l’onere di trasparenza e della dialettica endo-procedimentale è stato quindi rispettato, senza obbligo a carico dell’ufficio competente di fornire una dettagliata motivazione per il rigetto delle memorie prodotte dall'interessato a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, tanto più che, in materia, come previsto dall’art. 93, comma 7, d. lgs. 159 del 2011, l’osservanza del contraddittorio procedimentale è meramente eventuale né è configurabile l’applicazione dell'art. 21-
octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 non essendo l’informazione antimafia provvedimento vincolato, ma per sua stessa natura discrezionale (Cons. Stato, sez. III, 20 aprile 2021, n. 3194) ”.
11. L’interdittiva è atto plurimotivato, fondandosi sui seguenti e concorrenti elementi, ciascuno dei quali sufficiente a supportarlo sul piano motivazionale:
- il signor -OMISSIS- già socio dal 2017, è ora socio unico, rappresentante legale ed amministratore unico della -OMISSIS-, piccola realtà imprenditoriale che si occupa di commercio al dettaglio di mobili per la casa e di materassi, avendone acquistato l’intera partecipazione societaria con atto del 20 aprile 2022 dal signor -OMISSIS-, figlio di -OMISSIS-, indagato per frequentazioni con appartenenti alla criminalità organizzata in un procedimento per mafia nel 2013, sebbene conclusosi con l’archiviazione;
- il signor -OMISSIS-, titolare della -OMISSIS-, affidataria dei servizi di vendita all’asta nell’ambito dei procedimenti esecutivi presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è convivente con il figlio, cedente le quote della società appellante, come risulta dal certificato anagrafico in atti, ed è stato indicato da collaboratori di giustizia come referente dei potenti clan -OMISSIS-;
- come risulta dalle indagini di Polizia, nel periodo 2014-2015, il signor -OMISSIS- ha intrattenuto numerose conversazioni telefoniche, incentrate sulle aste giudiziarie e sulla successiva rivendita degli immobili, con il signor -OMISSIS-, nipote del capoclan -OMISSIS-, con -OMISSIS-, segnalato per reati di mafia e ritenuto vicino al clan -OMISSIS-, con -OMISSIS-e con un dipendente del Comune di -OMISSIS-, rispetto ai quali emerge un forte interesse per le organizzazioni camorristiche per la gestione dei provvedimenti esecutivi immobiliari nella zona;
- la cessione delle quote della società, ad un prezzo incongruo rispetto al valore dei suoi asset , è avvenuta a ridosso dell’insediamento della Commissione di accesso presso il Comune di -OMISSIS-, di cui il legale rappresentante della società appellante è stato Vice-Sindaco.
12. Richiamata la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo la quale “ per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento ”, sicché “ il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze” (cfr., di questa Sezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437 ” (Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 11/2023; in terminis , tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione VI, 29 maggio 2024), ritiene il Collegio che la sentenza impugnata abbia correttamente applicato la disciplina normativa in materia.
13. La convivenza del signor -OMISSIS- con il padre non può essere smentita dal contratto di comodato d’uso prodotto dinanzi al Tar dagli attuali appellanti (allegato 9 del fascicolo di primo grado), atteso che su di esso prevale il certificato anagrafico.
In disparte la modestia del valore attribuito al momento della cessione delle quote rispetto alla realtà imprenditoriale della -OMISSIS-, il Prefetto di Caserta ha adeguatamente valorizzato il momento in cui il trasferimento è avvenuto (21 aprile 2022), in sostanziale contiguità temporale (al di là del precedente inizio delle trattative) con l’insediamento della Commissione di accesso (17 marzo 2022), che ha portato allo scioglimento per mafia dell’amministrazione comunale di -OMISSIS-, di cui il legale rappresentate della società appellante era Vice-Sindaco.
Né in questa prospettiva può assurgere ad elemento che esclude la contaminazione della -OMISSIS- l’assenza di precedenti penali dei signori -OMISSIS-e -OMISSIS-, venendo qui in rilievo in direzione contraria l’indagine per mafia in cui è stato coinvolto il signor -OMISSIS-, ancorché nei suoi confronti sia stata disposta l’archiviazione nel 2013, e, soprattutto, i legami con i clan camorristici della zona, come risulta dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia indicati nell’interdittiva, che dimostra l’interesse della criminalità organizzata per il business collegato alle aste giudiziarie.
Allo stesso modo, deve essere adeguatamente valorizzata l’emersione all’interno dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione, come deduce la stessa -OMISSIS- (cfr. pagina 25 e seguenti dell’appello), di provvedimenti interdittivi emanati nei confronti della -OMISSIS-, società gestita dai figli del signor -OMISSIS-, colpita dal provvedimento interdittivo n. -OMISSIS-del 5 aprile 2023, la cui legittimità è stata accertata giudizialmente (cfr. ordinanza del Tar Napoli 9 giugno 2023, n. 979, confermata da questa Sezione con ordinanza 28 luglio 2023, n. 3154, e sentenza del Tar Napoli 4 novembre 2024, n. 5866, ad oggi non impugnata).
Alla stessa stregua, come già osservato dal Tar, deve essere rimarcato anche in questa sede quanto segue: “ -OMISSIS- è altresì socio, nonché amministratore, di -OMISSIS- - operatore economico che svolge attività di ristorazione con somministrazione - nei confronti della quale la Prefettura di Caserta ha adottato altra interdittiva antimafia, prot. n. -OMISSIS-del 24 marzo 2023. A sua volta, il comune di -OMISSIS-, per effetto dell’interdittiva, con provvedimento n. -OMISSIS-del 27 marzo 2023, ha revocato i titoli abilitativi per l’esercizio della predetta attività.
Avverso i menzionati atti è stato proposto ulteriore ricorso presso questo TAR, iscritto al numero R.G. 1586/2023, per il quale, allo stato, sono state emesse le ordinanze n. 843/2023 e n. 978/2023, contenenti il rigetto delle richieste cautelari, confermate dalle ordinanze di appello n. 2454/2023 e n. 2455/2023 del Consiglio di Stato ”.
14. Quanto alla censura dedotta con il quinto motivo di appello concernente il provvedimento del Comune di -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS-del 27 febbraio 2023, rispetto al quale sono stati lamentati profili di illegittimità derivata e propria, ritiene il Collegio che la sentenza resista alle critiche degli appellanti sul punto.
L’Amministrazione comunale ha dichiarato l’inefficacia del titolo abilitativo della -OMISSIS- in applicazione dell’articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011.
Le conclusioni cui giunge sul punto il primo giudice sono condivisibili secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “ il principio per cui a seguito dell’emanazione di un’informativa antimafia, l’amministratore - o, ai fini che qui rilevano, l’incaricato di pubblico servizio - non può rilasciare alcun atto abilitativo per lo svolgimento di una qualsiasi attività economica o commerciale e laddove, come nel caso di specie, sia già stato emanato un atto abilitativo, deve esservi il suo ritiro e/o revoca dal momento che si tratta di tipologie di atti i cui effetti sono radicalmente incompatibili con lo status di destinatario di una interdittiva antimafia ”, atteso che “ in presenza di una interdittiva antimafia, la revoca delle autorizzazioni commerciali cui sia titolare il soggetto attinto dalla medesima costituisce per l’amministrazione un atto dovuto ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 18 maggio 2023, n. 4970), a nulla rilevando nel caso di specie la distinzione tra comunicazione, incidente su autorizzazioni concesse al privato, e informazione interdittiva, che comporta la “ incapacità giuridica in ambito pubblico, e dunque la insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che, sul loro cd. “lato esterno”, determinino rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione ” (Adunanza plenaria, 26 ottobre 2020, n. 23, che richiama il principio di diritto stabilito dalla stessa plenaria con sentenza 6 aprile 2018, n. 3).
Nel medesimo quadro complessivo, perde consistenza anche la censura riguardante la violazione dell’articolo 21- nonies della legge n. 241/1990, atteso che, come condivisibilmente stabilito dal primo giudice, al di là del nomen iuris dell’istituto applicabile, l’emanazione dell’interdittiva comporta la decadenza delle autorizzazioni rilasciate in favore dell’interessata ex articolo 67 del Codice antimafia.
15. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto, precisandosi che la presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176).
16. Le spese del grado possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 5585/2024), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche nel presente provvedimento indicate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.