TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10543/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Delia C.F._1
Vincenza Ginardi, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Domenico Di Stefano, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate congiuntamente le conclusioni come da note scritte depositate in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito CP_1
.
[...]
Ha dedotto che dal matrimonio concordatario contratto con il resistente in Catania in data 29.5.1974 - trascritto in detto Comune
al n.2357, parte 2, serie A, anno 1974) - sono nati i figli (il Per_1
15.08.1974), (il 05.09.1975), (il 01.02.1979), Per_2 Per_3
(il 27.05.1981), (il 05.05.1992), tutti Per_4 Persona_5
maggiorenni economicamente indipendenti e che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi alla incompatibilità caratteriale dei coniugi.
Ha concluso, quindi, chiedendo la separazione personale dal marito, senza statuizioni di natura economica.
Si è costituito , il quale non si è opposto alla Controparte_1
domanda di separazione avanzata dalla ricorrente.
Nelle more del giudizio le parti hanno depositato accordo di separazione raggiunto dai coniugi, chiedendo la sostituzione della prima udienza di comparizione con note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., dichiarando di non volersi riconciliare.
La domanda di separazione merita accoglimento.
Le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle condizioni di separazione, va osservato che con note scritte le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione conformemente all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori disponendo che la separazione avvenga alle seguenti condizioni:
“1 emettere provvedimento di dichiarazione della intervenuta separazione personale dei coniugi, autorizzando le parti a vivere
separate;
2 2 stabilire che il marito nulla verserà alla moglie a titolo di
mantenimento essendo entrambi economicamente autonomi;
3 nulla stabilire sulla casa coniugale sita in Catania, via Trovato
n. 35, di proprietà di entrambi i coniugi che resterà cointestata ad
entrambi i coniugi;
4 nulla disporsi sulle spese del presente giudizio che saranno interamente compensate”.
Va, dunque, pronunziata la separazione personale dei coniugi e , secondo quanto concordato dai Parte_1 Controparte_1
coniugi.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
10543/2024 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni specificate in motivazione;
Controparte_1
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 07/03/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10543/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Delia C.F._1
Vincenza Ginardi, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Domenico Di Stefano, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate congiuntamente le conclusioni come da note scritte depositate in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito CP_1
.
[...]
Ha dedotto che dal matrimonio concordatario contratto con il resistente in Catania in data 29.5.1974 - trascritto in detto Comune
al n.2357, parte 2, serie A, anno 1974) - sono nati i figli (il Per_1
15.08.1974), (il 05.09.1975), (il 01.02.1979), Per_2 Per_3
(il 27.05.1981), (il 05.05.1992), tutti Per_4 Persona_5
maggiorenni economicamente indipendenti e che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi alla incompatibilità caratteriale dei coniugi.
Ha concluso, quindi, chiedendo la separazione personale dal marito, senza statuizioni di natura economica.
Si è costituito , il quale non si è opposto alla Controparte_1
domanda di separazione avanzata dalla ricorrente.
Nelle more del giudizio le parti hanno depositato accordo di separazione raggiunto dai coniugi, chiedendo la sostituzione della prima udienza di comparizione con note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., dichiarando di non volersi riconciliare.
La domanda di separazione merita accoglimento.
Le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle condizioni di separazione, va osservato che con note scritte le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione conformemente all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori disponendo che la separazione avvenga alle seguenti condizioni:
“1 emettere provvedimento di dichiarazione della intervenuta separazione personale dei coniugi, autorizzando le parti a vivere
separate;
2 2 stabilire che il marito nulla verserà alla moglie a titolo di
mantenimento essendo entrambi economicamente autonomi;
3 nulla stabilire sulla casa coniugale sita in Catania, via Trovato
n. 35, di proprietà di entrambi i coniugi che resterà cointestata ad
entrambi i coniugi;
4 nulla disporsi sulle spese del presente giudizio che saranno interamente compensate”.
Va, dunque, pronunziata la separazione personale dei coniugi e , secondo quanto concordato dai Parte_1 Controparte_1
coniugi.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
10543/2024 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni specificate in motivazione;
Controparte_1
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 07/03/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
3