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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/10/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 1856/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 14/10/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. NERI DIONIGI PIO ANTONIO
ricorrente E
CP_1
Avv. BONETTI PAOLO resistente
Oggetto: assegno sociale MOTIVI DELLA DECISIONE La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente. La domanda è fondata. Non contestati gli altri presupposti di legge, la richiesta di assegno sociale è stata rigettata dall' in sede amministrativa con la seguente motivazione: CP_1
Nonché in sede di ricorso amministrativo con la seguente motivazione: Parimenti le medesime considerazioni sono state poste a base delle difese in sede giurisdizionale:
“La signora ha presentato domanda di assegno sociale il 24.1.2020 (doc. Pt_1
1) allegando un accordo di separazione consensuale redatto il 14.05.2019, ovverosia otto mesi prima. In sede di separazione i coniugi evidenziavano “di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale” e “di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti” (si veda il doc. 8 di controparte). Ebbene, soltanto pochi mesi dopo, queste affermazioni erano contraddette dalla presentazione della domanda della odierna ricorrente diretta a chiedere una prestazione assistenziale. Come ben statuito dalla Corte di Appello di Palermo, nella sentenza di conferma n. 590/2018 (doc. 2) “l'assegno sociale svolge una funzione sussidiaria rispetto ad obblighi e vincoli di carattere privatistico ed alimentare che vanno prioritariamente escussi prima di ricorrere alle garanzie offerte dal sistema della solidarietà sociale di cui l'assegno stesso è immanente espressione”. E, dunque, l'assetto di interessi concordato tra la sig.ra e il coniuge, in Pt_1 sede di separazione, non può – a distanza di pochi mesi – essere contraddetto dalla presentazione della domanda di assegno sociale che presuppone una situazione di carenza di autosufficienza economica, autosufficienza che in sede di separazione era stata pacificamente affermata da entrambi. Appare pertanto irragionevole che la ricorrente prima rinunci al mantenimento del coniuge (in un momento in cui lui aveva – e ha – un buon reddito, mentre lei non lavorava da anni e quindi non percepiva nulla) e poi chieda una prestazione assistenziale che presuppone uno stato di bisogno. Non può trascurarsi altresì la circostanza che i coniugi / hanno Pt_2 Pt_1 continuato a coabitare presso la stessa residenza di Via De Deo, 7 a San Severo almeno fino al 12.03.2021 come dalle risultanze degli archivi comunali. Ma vi è di più. Il signor ha continuato e continua a godere delle detrazioni d'imposta per Pt_2 il coniuge. Si allegano i cedolini pensione del sig. relativi ai mesi di maggio 2020 Pt_2
Pag. 2 di 7 (doc. 3), maggio 2021 (doc. 4) e maggio 2022 (doc. 5), da cui risulta una detrazione mensile per familiari a carico pari a € 57,50 mensile. In pratica viene predisposta una separazione in cui la coniuge in difficoltà economica rinuncia al mantenimento da parte del coniuge titolare di una buonissima pensione (emolumento che fino al momento della separazione, da oltre 30 anni, aveva permesso il sostentamento a entrambi i coniugi), gli stessi continuano a vivere sotto lo stesso tetto, e in più il sig. continua a chiedere la detrazione mensile per il Pt_2 coniuge a carico. E tale ultima circostanza è confermata in sede di dichiarazione dei redditi, come emerge dal modello 730 presentato il 10.6.2021 (doc. 6). La coabitazione dei coniugi separati insieme ad un accordo di separazione consensuale, concluso davanti all'ufficiale di stato civile, che non preveda e in cui non sia neanche presente alcuna richiesta economica a carico dell'altro coniuge economicamente autonomo in prossimità della presentazione della domanda di prestazione assistenziale a carico dello Stato avvalora l'ipotesi di mancata sussistenza di uno spontaneo ed effettivo stato di bisogno economico che sia adeguatamente comprovato.”. La domanda deve ritenersi fondata. La giurisprudenza maggioritaria ritiene che un coniuge separato può percepire l'assegno sociale anche se ha rinunciato all'assegno di mantenimento, perché il diritto si basa sullo stato di bisogno effettivo e non sulla richiesta di mantenimento. La giurisprudenza di merito e di legittimità ha stabilito che la rinuncia al mantenimento non è un criterio escludente e l' non può negare l'assegno sociale per questo motivo, CP_1 poiché la condizione rilevante è la situazione reddituale oggettiva del richiedente. Si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc la pronuncia di questo stesso giudice nel procedimento n. 5529/2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro del 20.10.2024:
“Infatti, Cassazione civile sez. lav., 01/12/2023, (ud. 26/10/2023, dep. 01/12/2023), n.33513, richiamando altri precedenti nel medesimo senso ha chiarito che "Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno" (Cass. n. 14513/20, cfr. Cass. nn. 24954/21, 29109/22). Cassazione civile sez. lav., 15/09/2021, (ud. 07/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24954: “Pertanto non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività e tale conclusione s'impone, in ragione del fatto che il sistema di
Pag. 3 di 7 sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi. Ciò posto, va ricordato che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, nel disciplinare i presupposti per la corresponsione dell'assegno sociale, stabilisce espressamente, per quanto qui interessa, che "se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto" (ossia "fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a Lire 6.240.000"), e che, all'uopo, "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguibili nell'anno solare di riferimento": l'assegno, infatti, "e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". Nell'interpretare tale disposizione, questa Corte ha già affermato che, essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito: una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame esclude infatti che si possa negare l'assegno a coloro che, pur essendo astrattamente titolari di un reddito totalmente o parzialmente incompatibile con l'assegno sociale, si vengano a trovare, in conseguenza della mancata percezione di fatto di tale reddito, nella medesima situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale (così Cass. n. 6570 del 2010, cit. dalla sentenza impugnata). E benché sia vero che, nel caso colà deciso, questa Corte abbia positivamente valorizzato la circostanza che la mancata percezione dell'assegno divorzile si doveva all'accertata incapienza del coniuge divorziato, reputa il Collegio che da tale constatazione non possa farsi discendere un obbligo gravante sull'assistito di preventiva escussione dell'eventuale soggetto obbligato: tale conclusione, infatti, si porrebbe in contrasto con la lettera dell'art. 3, comma 6, cit., che valorizza ai fini del diritto all'assegno soltanto la circostanza che i redditi siano "effettivamente percepiti", indipendentemente dalla prova che l'avente diritto si sia effettivamente (ed infruttuosamente) attivato per riscuoterli. Non vi e', insomma, né nella lettera né nella ratio della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "e' costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno "e' erogato
Pag. 4 di 7 con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato (...) sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti": vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti "effettivamente percepito". Si deve piuttosto aggiungere che tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3 Cost., comma 2, prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38, enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34, prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37, delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla merce' delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati.”.”. Nel caso di specie l' pone in effetti in dubbio l'effettiva separazione tra la CP_1 ricorrente e il di lei ex coniuge sig. Persona_1
Dalla certificazione del Comune di San Severo depositata su invito di questo G.L. il 21.3.2025 risulta che certamente la ricorrente ha spostato la sua residenza anagrafica dalla casa coniugale in via De Deo n. 7 (ove ancora risulta residenze il coniuge separato) in altro indirizzo in data 12.3.2021.
Pag. 5 di 7 Il teste fratello della ricorrente, ha reso in sede Testimone_1 testimoniale le seguenti dichiarazioni:
“so che mia sorella si è trasferita, nel mese di maggio 2019,pres so Parte_1
l'abitazione della madre;
sono a conoscenza di ciò, in quanto andai a Parte_3 prendere mia sorella presso la sua abitazione e l'accompagnai presso mia madre;
ho portato mia sorella da mia madre solo con i suoi indumenti personali, in quanto da mia madre non era possibile portare anche i mobili;
i mobili sono stati portati via da casa di mia sorella all'inizio del 2020; io e mio fratello abbiamo noleggiato un furgone per portare i mobili che abbiamo smontato noi. I mobili li abbiamo portati nel garage di mia madre. Mia sorella ha quindi abitato con mia madre da maggio 2019, provvedendo anche alla sua assistenza personale, stando sulla sedia a rotelle;
mia madre è deceduta il 12.08.2023 e i mobili sono stati portati in casa, al posto dei mobili di mia madre”. Ebbene, il teste è stato preciso e articolato nelle risposte. Il dubbio della sua credibilità perché stretto congiunto della parte istante resta privo di qualsivoglia riscontro sicché non vi è motivo di dubitare della genuinità delle sue dichiarazioni. È pertanto provato che la ricorrente, a maggio 2019, si sia trasferita coi proprio effetti personali presso la propria madre, circa un mese dopo l'avvenuta separazione personale dal proprio marito, come già allegato nel ricorso introduttivo, per poi completare il trasloco a gennaio del 2020, epoca in cui fece domanda amministrativa di assegno sociale;
la ricorrente, in un primo momento, è stata sostenuta dalla propria anziana madre, alla quale prestava assistenza ed ha fatto domanda di assegno sociale soltanto dopo alcuni mesi. Ha poi cambiato anche la residenza anagrafica nel marzo del 2021. Sicché ha diritto all'assegno sociale, essendo provato che non era più a carico del marito e non aveva pattuito col medesimo un assegno mensile di mantenimento a carico del coniuge separato. Rimane che del sig. ha continuato e continua a godere delle detrazioni Pt_2
d'imposta per il coniuge, come risulta dai cedolini pensione del sig. relativi ai Pt_2 mesi di maggio 2020 (doc. 3), maggio 2021 (doc. 4) e maggio 2022 (doc. 5), da cui risulta una detrazione mensile per familiari a carico pari a € 57,50 mensile. Tale detrazione, sulla cui fondatezza a questo punto devono essere eseguite opportune verifiche, va segnalata all'Agenzia delle Entrate a cura della cancelleria cui si demanda l'adempimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato il 08/03/2022, nella causa iscritta al n. CP_1
1856/2022 R.G.A.C. così provvede:
Pag. 6 di 7 - DICHIARA che la ricorrente, come sopra generalizzata, ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale ex art. 3 commi 6 e 7 della Legge n. 335/95;
- CONDANNA, per l'effetto, l' , in Controparte_2 persona del Presidente pro-tempore, con sede in Roma – E.U.R. alla via Ciro il Grande n. 21 al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei dovuti, nella misura legale, salvo eventuale conguaglio, dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa, oltre interessi legali o rivalutazione;
-CONDANNA l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. 3.000,00 CP_1 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, con distrazione;
- MANDA alla Cancelleria perché trasmetta la presente sentenza all'AGENZIA DELLE ENTRATE ai fini della valutazione della spettanza della detrazione in favore del sig. per la moglie AR . Persona_1 Parte_1
Foggia, 14/10/2025 . Il Giudice Beatrice Notarnicola
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 1856/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 14/10/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. NERI DIONIGI PIO ANTONIO
ricorrente E
CP_1
Avv. BONETTI PAOLO resistente
Oggetto: assegno sociale MOTIVI DELLA DECISIONE La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente. La domanda è fondata. Non contestati gli altri presupposti di legge, la richiesta di assegno sociale è stata rigettata dall' in sede amministrativa con la seguente motivazione: CP_1
Nonché in sede di ricorso amministrativo con la seguente motivazione: Parimenti le medesime considerazioni sono state poste a base delle difese in sede giurisdizionale:
“La signora ha presentato domanda di assegno sociale il 24.1.2020 (doc. Pt_1
1) allegando un accordo di separazione consensuale redatto il 14.05.2019, ovverosia otto mesi prima. In sede di separazione i coniugi evidenziavano “di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale” e “di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti” (si veda il doc. 8 di controparte). Ebbene, soltanto pochi mesi dopo, queste affermazioni erano contraddette dalla presentazione della domanda della odierna ricorrente diretta a chiedere una prestazione assistenziale. Come ben statuito dalla Corte di Appello di Palermo, nella sentenza di conferma n. 590/2018 (doc. 2) “l'assegno sociale svolge una funzione sussidiaria rispetto ad obblighi e vincoli di carattere privatistico ed alimentare che vanno prioritariamente escussi prima di ricorrere alle garanzie offerte dal sistema della solidarietà sociale di cui l'assegno stesso è immanente espressione”. E, dunque, l'assetto di interessi concordato tra la sig.ra e il coniuge, in Pt_1 sede di separazione, non può – a distanza di pochi mesi – essere contraddetto dalla presentazione della domanda di assegno sociale che presuppone una situazione di carenza di autosufficienza economica, autosufficienza che in sede di separazione era stata pacificamente affermata da entrambi. Appare pertanto irragionevole che la ricorrente prima rinunci al mantenimento del coniuge (in un momento in cui lui aveva – e ha – un buon reddito, mentre lei non lavorava da anni e quindi non percepiva nulla) e poi chieda una prestazione assistenziale che presuppone uno stato di bisogno. Non può trascurarsi altresì la circostanza che i coniugi / hanno Pt_2 Pt_1 continuato a coabitare presso la stessa residenza di Via De Deo, 7 a San Severo almeno fino al 12.03.2021 come dalle risultanze degli archivi comunali. Ma vi è di più. Il signor ha continuato e continua a godere delle detrazioni d'imposta per Pt_2 il coniuge. Si allegano i cedolini pensione del sig. relativi ai mesi di maggio 2020 Pt_2
Pag. 2 di 7 (doc. 3), maggio 2021 (doc. 4) e maggio 2022 (doc. 5), da cui risulta una detrazione mensile per familiari a carico pari a € 57,50 mensile. In pratica viene predisposta una separazione in cui la coniuge in difficoltà economica rinuncia al mantenimento da parte del coniuge titolare di una buonissima pensione (emolumento che fino al momento della separazione, da oltre 30 anni, aveva permesso il sostentamento a entrambi i coniugi), gli stessi continuano a vivere sotto lo stesso tetto, e in più il sig. continua a chiedere la detrazione mensile per il Pt_2 coniuge a carico. E tale ultima circostanza è confermata in sede di dichiarazione dei redditi, come emerge dal modello 730 presentato il 10.6.2021 (doc. 6). La coabitazione dei coniugi separati insieme ad un accordo di separazione consensuale, concluso davanti all'ufficiale di stato civile, che non preveda e in cui non sia neanche presente alcuna richiesta economica a carico dell'altro coniuge economicamente autonomo in prossimità della presentazione della domanda di prestazione assistenziale a carico dello Stato avvalora l'ipotesi di mancata sussistenza di uno spontaneo ed effettivo stato di bisogno economico che sia adeguatamente comprovato.”. La domanda deve ritenersi fondata. La giurisprudenza maggioritaria ritiene che un coniuge separato può percepire l'assegno sociale anche se ha rinunciato all'assegno di mantenimento, perché il diritto si basa sullo stato di bisogno effettivo e non sulla richiesta di mantenimento. La giurisprudenza di merito e di legittimità ha stabilito che la rinuncia al mantenimento non è un criterio escludente e l' non può negare l'assegno sociale per questo motivo, CP_1 poiché la condizione rilevante è la situazione reddituale oggettiva del richiedente. Si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc la pronuncia di questo stesso giudice nel procedimento n. 5529/2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro del 20.10.2024:
“Infatti, Cassazione civile sez. lav., 01/12/2023, (ud. 26/10/2023, dep. 01/12/2023), n.33513, richiamando altri precedenti nel medesimo senso ha chiarito che "Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno" (Cass. n. 14513/20, cfr. Cass. nn. 24954/21, 29109/22). Cassazione civile sez. lav., 15/09/2021, (ud. 07/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24954: “Pertanto non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività e tale conclusione s'impone, in ragione del fatto che il sistema di
Pag. 3 di 7 sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi. Ciò posto, va ricordato che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, nel disciplinare i presupposti per la corresponsione dell'assegno sociale, stabilisce espressamente, per quanto qui interessa, che "se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto" (ossia "fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a Lire 6.240.000"), e che, all'uopo, "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguibili nell'anno solare di riferimento": l'assegno, infatti, "e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". Nell'interpretare tale disposizione, questa Corte ha già affermato che, essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito: una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame esclude infatti che si possa negare l'assegno a coloro che, pur essendo astrattamente titolari di un reddito totalmente o parzialmente incompatibile con l'assegno sociale, si vengano a trovare, in conseguenza della mancata percezione di fatto di tale reddito, nella medesima situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale (così Cass. n. 6570 del 2010, cit. dalla sentenza impugnata). E benché sia vero che, nel caso colà deciso, questa Corte abbia positivamente valorizzato la circostanza che la mancata percezione dell'assegno divorzile si doveva all'accertata incapienza del coniuge divorziato, reputa il Collegio che da tale constatazione non possa farsi discendere un obbligo gravante sull'assistito di preventiva escussione dell'eventuale soggetto obbligato: tale conclusione, infatti, si porrebbe in contrasto con la lettera dell'art. 3, comma 6, cit., che valorizza ai fini del diritto all'assegno soltanto la circostanza che i redditi siano "effettivamente percepiti", indipendentemente dalla prova che l'avente diritto si sia effettivamente (ed infruttuosamente) attivato per riscuoterli. Non vi e', insomma, né nella lettera né nella ratio della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "e' costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno "e' erogato
Pag. 4 di 7 con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato (...) sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti": vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti "effettivamente percepito". Si deve piuttosto aggiungere che tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3 Cost., comma 2, prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38, enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34, prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37, delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla merce' delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati.”.”. Nel caso di specie l' pone in effetti in dubbio l'effettiva separazione tra la CP_1 ricorrente e il di lei ex coniuge sig. Persona_1
Dalla certificazione del Comune di San Severo depositata su invito di questo G.L. il 21.3.2025 risulta che certamente la ricorrente ha spostato la sua residenza anagrafica dalla casa coniugale in via De Deo n. 7 (ove ancora risulta residenze il coniuge separato) in altro indirizzo in data 12.3.2021.
Pag. 5 di 7 Il teste fratello della ricorrente, ha reso in sede Testimone_1 testimoniale le seguenti dichiarazioni:
“so che mia sorella si è trasferita, nel mese di maggio 2019,pres so Parte_1
l'abitazione della madre;
sono a conoscenza di ciò, in quanto andai a Parte_3 prendere mia sorella presso la sua abitazione e l'accompagnai presso mia madre;
ho portato mia sorella da mia madre solo con i suoi indumenti personali, in quanto da mia madre non era possibile portare anche i mobili;
i mobili sono stati portati via da casa di mia sorella all'inizio del 2020; io e mio fratello abbiamo noleggiato un furgone per portare i mobili che abbiamo smontato noi. I mobili li abbiamo portati nel garage di mia madre. Mia sorella ha quindi abitato con mia madre da maggio 2019, provvedendo anche alla sua assistenza personale, stando sulla sedia a rotelle;
mia madre è deceduta il 12.08.2023 e i mobili sono stati portati in casa, al posto dei mobili di mia madre”. Ebbene, il teste è stato preciso e articolato nelle risposte. Il dubbio della sua credibilità perché stretto congiunto della parte istante resta privo di qualsivoglia riscontro sicché non vi è motivo di dubitare della genuinità delle sue dichiarazioni. È pertanto provato che la ricorrente, a maggio 2019, si sia trasferita coi proprio effetti personali presso la propria madre, circa un mese dopo l'avvenuta separazione personale dal proprio marito, come già allegato nel ricorso introduttivo, per poi completare il trasloco a gennaio del 2020, epoca in cui fece domanda amministrativa di assegno sociale;
la ricorrente, in un primo momento, è stata sostenuta dalla propria anziana madre, alla quale prestava assistenza ed ha fatto domanda di assegno sociale soltanto dopo alcuni mesi. Ha poi cambiato anche la residenza anagrafica nel marzo del 2021. Sicché ha diritto all'assegno sociale, essendo provato che non era più a carico del marito e non aveva pattuito col medesimo un assegno mensile di mantenimento a carico del coniuge separato. Rimane che del sig. ha continuato e continua a godere delle detrazioni Pt_2
d'imposta per il coniuge, come risulta dai cedolini pensione del sig. relativi ai Pt_2 mesi di maggio 2020 (doc. 3), maggio 2021 (doc. 4) e maggio 2022 (doc. 5), da cui risulta una detrazione mensile per familiari a carico pari a € 57,50 mensile. Tale detrazione, sulla cui fondatezza a questo punto devono essere eseguite opportune verifiche, va segnalata all'Agenzia delle Entrate a cura della cancelleria cui si demanda l'adempimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato il 08/03/2022, nella causa iscritta al n. CP_1
1856/2022 R.G.A.C. così provvede:
Pag. 6 di 7 - DICHIARA che la ricorrente, come sopra generalizzata, ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale ex art. 3 commi 6 e 7 della Legge n. 335/95;
- CONDANNA, per l'effetto, l' , in Controparte_2 persona del Presidente pro-tempore, con sede in Roma – E.U.R. alla via Ciro il Grande n. 21 al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei dovuti, nella misura legale, salvo eventuale conguaglio, dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa, oltre interessi legali o rivalutazione;
-CONDANNA l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. 3.000,00 CP_1 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, con distrazione;
- MANDA alla Cancelleria perché trasmetta la presente sentenza all'AGENZIA DELLE ENTRATE ai fini della valutazione della spettanza della detrazione in favore del sig. per la moglie AR . Persona_1 Parte_1
Foggia, 14/10/2025 . Il Giudice Beatrice Notarnicola
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