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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/09/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 885/2023 RGC promossa
DA
- , nato ad [...] il [...] e residente ad Parte_1
Appignano del Tronto (AP) alla via Cesare Pavese n. 9;
C.F.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Zelaschi, e con questa elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roseto degli Abruzzi (TE) alla via Carducci
n. 2;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
- in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_1
sede in San Benedetto del Tronto alla via Ugo La Malfa n. 4/A;
C.F.: ; P.IVA_1
rapprensentata e difesa dall'avv. Stefano Cicconi e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Benedetto del Tronto alla via Mazzolari
n. 4;
(appellata)
CUI E' RIUNITA
La causa civile n. 929/2023,
PROMOSSA DA
- in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_1
sede in San Benedetto del Tronto alla via Ugo La Malfa n. 4/A;
C.F.: ; P.IVA_1
rapprensentata e difesa dall'avv. Stefano Cicconi e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Benedetto del Tronto alla via Mazzolari
n. 4;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI
pag. 2/10 , nato ad [...] il [...] e residente ad Parte_1
Appignano del Tronto (AP) alla via Cesare Pavese n. 9;
C.F.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Zelaschi, e con questa elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roseto degli Abruzzi (TE) alla via Carducci
n. 2;
(appellato)
AVVERSO la sentenza n. 193/2023 del 29.03.2023 del Tribunale di Ascoli
Piceno, resa in procedimento n. 1914/2019 RGC.
* * *
ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era stata solo Parte_1
parzialmente accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo dal medesimo proposta contro la Quest'ultima d'altro canto, con propria autonoma CP_1
impugnazione, ha censurato la medesima decisione reiterando la richiesta di integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in via subordinata,
di riduzione del risarcimento del danno riconosciuto in favore dell'opponente.
La causa è stata riservata in decisione con provvedimento del 24.02.2025.
Con il proprio atto di appello muove alla decisione gravata le Parte_1
critiche che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Avrebbe
innanzitutto errato il Tribunale nel ritenere provato, e come tale dovuto, pag. 3/10 l'importo preteso dalla a titolo di corrispettivo mediante CP_1
l'ingiunzione opposta. In realtà, deduce l'appellante, al contrario di quanto argomentato dalla sentenza, da un lato parte opposta non avrebbe in alcun modo provato il proprio (ulteriore) credito, dall'altro lo stesso sarebbe stato ampiamente contestato dall'opponente, con la conseguenza che lo stesso non poteva essere riconosciuto dovuto. Con un secondo motivo l'appellante contesta la contraddittorietà della decisione nella parte in cui la stessa dichiara sì la risoluzione del contratto per inadempimento della ma riconosce CP_1
comunque alla medesima il diritto al corrispettivo contrattuale. Una terza censura è dedicata alla quantificazione del danno riconosciuto, che non avrebbe tenuto conto delle spese di “sostituzione infisso bagno principale” e di
“montaggio porta blindata e fissaggio controtelaio nuovo infisso bagno” che pure andava invece addebitate alla Infine nel quarto motivo CP_1
l'appellante si duole anche della regolazione delle spese di lite di primo grado che a suo giudizio si sarebbero dovute porre a carico di parte opposta.
Nel proprio autonomo atto di appello, invece, la ha censurato la CP_1
decisione innanzitutto nella parte in cui essa non ha ritenuto tardive le contestazioni dell' per effetto della avvenuta accettazione dell'opera e Pt_1
della immediata percepibilità dei vizi stessi, ciò con particolare riguardo al montaggio dei nuovi serramenti sui controtelai già esistenti. Con una seconda censura poi la contesta la quantificazione del danno riconosciuto CP_1
pag. 4/10 all' nella parte relativa ai costi per gli interventi correttivi in cartongesso, Pt_1
sul presupposto che questi ultimi si erano resi necessari per effetto della scelta –
attribuibile allo stesso committente – di posizionare i nuovi infissi sui controtelai già esistenti. Conclude pertanto la per la conferma del CP_1
decreto ingiuntivo ovvero in via subordinata per la riduzione della condanna al risarcimento del danno.
Le due impugnazioni, che possono essere congiuntamente trattate, sono entrambe solo parzialmente fondate.
Va innanzitutto premesso che, nonostante il Tribunale di Ascoli Piceno abbia dichiarato la risoluzione del contratto intercorso per inadempimento della del tutto correttamente però ha anche pronunciato il diritto di CP_1
quest'ultima ad ottenere il compenso per le prestazioni eseguite prima della risoluzione e delle quali il committente aveva effettivamente profittato Pt_1
(cfr. Cass., 27640/2018); il che di per sé rende già ragione del secondo motivo di appello dell' Quanto alla identificazione di dette prestazioni, non può Pt_1
ritenersi in primis fondata la contestazione dell' riproposta in appello, Pt_1
circa una sostanziale diversità tra gli infissi installati dalla e quelli alla CP_1
stessa commissionati. La grave genericità della scheda di commissione del
31.10.2018, difatti, non può che riverberarsi, come tale, a carico di entrambe le parti, mentre le stesse dichiarazioni della teste arch. – Tes_1
professionista e DL dell' – non consentono di ritenere che le indicazioni Pt_1
pag. 5/10 dalla medesima fornite al cliente circa le caratteristiche degli infissi da ordinare siano poi state trasmesse da quest'ultimo all'impresa in sede di commissione degli stessi. La stessa CTU espletata in primo grado ha precisato che nonostante alcune differenze di misure (comunque rientranti nell'ambito della tollerabilità),
le finestre montate (per taglio termico, materiali, doppio colore) e la porta blindata corrispondono alle (essenziali) indicazioni della proposta d'ordine. In
questo quadro allegatorio e probatorio, pertanto, non può ritenersi provata la circostanza che i beni forniti siano in qualche modo difformi da quelli commissionati. Ne consegue che in quanto il committente ha effettivamente profittato degli stessi, deve comunque pagarli a prescindere dall'avvenuta risoluzione del contratto. Circa però la quantificazione del prezzo la proposta d'ordine sorprendentemente non offre indicazioni di sorta, se non quella dell'acconto pattuito in € 4.500,00=. E' peraltro pacifico tra le parti che sia stato versato dall' appunto un acconto pari ad € 4.499,36=, mentre le restanti Pt_1
somme a saldo pretese con il decreto ingiuntivo opposto – per € 7.066,24= -
sono in contestazione. Sul punto, al contrario di quanto argomentato dalla sentenza impugnata, si deve effettivamente rilevare che a fronte della contestazione del prezzo preteso – formulata ritualmente invero dall'opponente sin dall'atto di opposizione a d.i. – la non è stata in grado di provare CP_1
in alcun modo quale fosse il prezzo pattuito per la fornitura. E' ben vero che la stessa ha prodotto in giudizio le fatture dalla stessa pagate a terzi per la pag. 6/10 realizzazione dei beni poi montati presso l'abitazione dell' (la fattura n. Pt_1
15/2019 di per gli infissi;
la fattura n. 99/F della ditta Piacentini Testimone_2
per la porta blindata;
fattura n. 153/2018 della per gli avvolgibili e Parte_2
gli accessori) per un importo complessivo di costi sostenuti di € 9.512.41=, ma –
in mancanza di prova circa la pattuizione del prezzo complessivo per la commessa – non è qui possibile riconoscere alla alcun importo CP_1
superiore rispetto a quello dimostrato pagato a terzi per la fornitura in questione. Conseguentemente, detratto l'acconto ricevuto di € 4.499,36=, ciò che può essere riconosciuto ulteriormente dovuto in favore della CP_1
ammonta al più ad € 5.013,05= e non alla somma oggetto di ingiunzione.
Proseguendo nell'analisi dell'impugnazione, appare poi parzialmente fondato il terzo motivo di censura dell' – relativo alla mancata considerazione delle Pt_1
spese affrontate per la sostituzione della finestra del bagno – dacchè il CTU ha espressamente precisato di non averle conteggiate nella propria quantificazione, mentre dalle testimonianze escusse è effettivamente rimasto provato che l' abbia fatto sostituire la finestra del bagno a sue spese (testi Pt_1
arch. , sig. . Di conseguenza, la somma di € Tes_1 Testimone_3
1.220,00= riconosciuta dal CTU congrua per la sostituzione dell'infisso deve essere aggiunta all'importo complessivo da risarcirsi (non così per gli ulteriori €
400,00= reclamati in quanto relativi al montaggio della porta blindata che invece non è risultato effettuato da terzi ma dalla stessa ). Rimandando al CP_1
pag. 7/10 prosieguo ogni considerazione sulla regolazione delle spese di lite, appare poi infondato il primo motivo di appello della Al contrario di quanto da CP_1
quest'ultima affermato, difatti, le opere non possono ritenersi accettate dal committente poiché, secondo quanto è emerso dalla testimonianza dell'arch.
la stessa provvide alla contestazione dei vizi sul cantiere e Tes_1
comunque in termini tempestivi rispetto alla ultimazione dei lavori (le contestazioni furono formulate al più tardi certamente entro i termini previsti dall'art. 1667 c.c., norma applicabile alla fattispecie, indubbiamente qualificabile come appalto). E' invece fondato il secondo motivo di appello della CP_1
perché può ritenersi sufficientemente provata (sempre sulla base delle dichiarazioni rese sul punto dalla teste arch. ) la circostanza per cui Tes_1
l' fosse consapevole del fatto che il montaggio dei nuovi infissi sui vecchi Pt_1
controtelai non era l'ideale e avrebbe potuto comportare dei difetti di montaggio. I costi sostenuti dall' per le opere in cartongesso necessarie a Pt_1
correggere tali difetti (quantificati in € 1.220,00= dal CTU) non possono pertanto che rimanere a carico dello stesso.
Complessivamente, alla luce di tutte le considerazioni che precedono ed operati i necessari conteggi, mentre l' va condannato a pagare alla la Pt_1 CP_1
minor somma di € 5.013,05=, la sarà tenuta a corrispondere all' la CP_1 Pt_1
medesima somma (€ 2.463,00=) pari a quella disposta dalla sentenza gravata.
pag. 8/10 All'esito complessivo del giudizio, la sostanziale reciproca soccombenza delle parti consiglia la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ivi comprese quelle di CTU di primo grado.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna
[...]
a corrispondere alla l'importo di € 5.013,05= oltre Pt_1 CP_1
interessi legali dalla data della sentenza di primo grado all'effettivo soddisfo;
- Condanna la a corrispondere ad l'importo di CP_1 Parte_1
€ 2.463,00= oltre interessi legali dalla data della sentenza di primo grado all'effettivo soddisfo;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio ivi comprese quelle di CTU come quantificate in primo grado;
- Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 15.07.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
avv. Rodolfo Giungi dott. Gianmichele Marcelli
pag. 9/10 pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 885/2023 RGC promossa
DA
- , nato ad [...] il [...] e residente ad Parte_1
Appignano del Tronto (AP) alla via Cesare Pavese n. 9;
C.F.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Zelaschi, e con questa elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roseto degli Abruzzi (TE) alla via Carducci
n. 2;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
- in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_1
sede in San Benedetto del Tronto alla via Ugo La Malfa n. 4/A;
C.F.: ; P.IVA_1
rapprensentata e difesa dall'avv. Stefano Cicconi e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Benedetto del Tronto alla via Mazzolari
n. 4;
(appellata)
CUI E' RIUNITA
La causa civile n. 929/2023,
PROMOSSA DA
- in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_1
sede in San Benedetto del Tronto alla via Ugo La Malfa n. 4/A;
C.F.: ; P.IVA_1
rapprensentata e difesa dall'avv. Stefano Cicconi e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Benedetto del Tronto alla via Mazzolari
n. 4;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI
pag. 2/10 , nato ad [...] il [...] e residente ad Parte_1
Appignano del Tronto (AP) alla via Cesare Pavese n. 9;
C.F.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Zelaschi, e con questa elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roseto degli Abruzzi (TE) alla via Carducci
n. 2;
(appellato)
AVVERSO la sentenza n. 193/2023 del 29.03.2023 del Tribunale di Ascoli
Piceno, resa in procedimento n. 1914/2019 RGC.
* * *
ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era stata solo Parte_1
parzialmente accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo dal medesimo proposta contro la Quest'ultima d'altro canto, con propria autonoma CP_1
impugnazione, ha censurato la medesima decisione reiterando la richiesta di integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in via subordinata,
di riduzione del risarcimento del danno riconosciuto in favore dell'opponente.
La causa è stata riservata in decisione con provvedimento del 24.02.2025.
Con il proprio atto di appello muove alla decisione gravata le Parte_1
critiche che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Avrebbe
innanzitutto errato il Tribunale nel ritenere provato, e come tale dovuto, pag. 3/10 l'importo preteso dalla a titolo di corrispettivo mediante CP_1
l'ingiunzione opposta. In realtà, deduce l'appellante, al contrario di quanto argomentato dalla sentenza, da un lato parte opposta non avrebbe in alcun modo provato il proprio (ulteriore) credito, dall'altro lo stesso sarebbe stato ampiamente contestato dall'opponente, con la conseguenza che lo stesso non poteva essere riconosciuto dovuto. Con un secondo motivo l'appellante contesta la contraddittorietà della decisione nella parte in cui la stessa dichiara sì la risoluzione del contratto per inadempimento della ma riconosce CP_1
comunque alla medesima il diritto al corrispettivo contrattuale. Una terza censura è dedicata alla quantificazione del danno riconosciuto, che non avrebbe tenuto conto delle spese di “sostituzione infisso bagno principale” e di
“montaggio porta blindata e fissaggio controtelaio nuovo infisso bagno” che pure andava invece addebitate alla Infine nel quarto motivo CP_1
l'appellante si duole anche della regolazione delle spese di lite di primo grado che a suo giudizio si sarebbero dovute porre a carico di parte opposta.
Nel proprio autonomo atto di appello, invece, la ha censurato la CP_1
decisione innanzitutto nella parte in cui essa non ha ritenuto tardive le contestazioni dell' per effetto della avvenuta accettazione dell'opera e Pt_1
della immediata percepibilità dei vizi stessi, ciò con particolare riguardo al montaggio dei nuovi serramenti sui controtelai già esistenti. Con una seconda censura poi la contesta la quantificazione del danno riconosciuto CP_1
pag. 4/10 all' nella parte relativa ai costi per gli interventi correttivi in cartongesso, Pt_1
sul presupposto che questi ultimi si erano resi necessari per effetto della scelta –
attribuibile allo stesso committente – di posizionare i nuovi infissi sui controtelai già esistenti. Conclude pertanto la per la conferma del CP_1
decreto ingiuntivo ovvero in via subordinata per la riduzione della condanna al risarcimento del danno.
Le due impugnazioni, che possono essere congiuntamente trattate, sono entrambe solo parzialmente fondate.
Va innanzitutto premesso che, nonostante il Tribunale di Ascoli Piceno abbia dichiarato la risoluzione del contratto intercorso per inadempimento della del tutto correttamente però ha anche pronunciato il diritto di CP_1
quest'ultima ad ottenere il compenso per le prestazioni eseguite prima della risoluzione e delle quali il committente aveva effettivamente profittato Pt_1
(cfr. Cass., 27640/2018); il che di per sé rende già ragione del secondo motivo di appello dell' Quanto alla identificazione di dette prestazioni, non può Pt_1
ritenersi in primis fondata la contestazione dell' riproposta in appello, Pt_1
circa una sostanziale diversità tra gli infissi installati dalla e quelli alla CP_1
stessa commissionati. La grave genericità della scheda di commissione del
31.10.2018, difatti, non può che riverberarsi, come tale, a carico di entrambe le parti, mentre le stesse dichiarazioni della teste arch. – Tes_1
professionista e DL dell' – non consentono di ritenere che le indicazioni Pt_1
pag. 5/10 dalla medesima fornite al cliente circa le caratteristiche degli infissi da ordinare siano poi state trasmesse da quest'ultimo all'impresa in sede di commissione degli stessi. La stessa CTU espletata in primo grado ha precisato che nonostante alcune differenze di misure (comunque rientranti nell'ambito della tollerabilità),
le finestre montate (per taglio termico, materiali, doppio colore) e la porta blindata corrispondono alle (essenziali) indicazioni della proposta d'ordine. In
questo quadro allegatorio e probatorio, pertanto, non può ritenersi provata la circostanza che i beni forniti siano in qualche modo difformi da quelli commissionati. Ne consegue che in quanto il committente ha effettivamente profittato degli stessi, deve comunque pagarli a prescindere dall'avvenuta risoluzione del contratto. Circa però la quantificazione del prezzo la proposta d'ordine sorprendentemente non offre indicazioni di sorta, se non quella dell'acconto pattuito in € 4.500,00=. E' peraltro pacifico tra le parti che sia stato versato dall' appunto un acconto pari ad € 4.499,36=, mentre le restanti Pt_1
somme a saldo pretese con il decreto ingiuntivo opposto – per € 7.066,24= -
sono in contestazione. Sul punto, al contrario di quanto argomentato dalla sentenza impugnata, si deve effettivamente rilevare che a fronte della contestazione del prezzo preteso – formulata ritualmente invero dall'opponente sin dall'atto di opposizione a d.i. – la non è stata in grado di provare CP_1
in alcun modo quale fosse il prezzo pattuito per la fornitura. E' ben vero che la stessa ha prodotto in giudizio le fatture dalla stessa pagate a terzi per la pag. 6/10 realizzazione dei beni poi montati presso l'abitazione dell' (la fattura n. Pt_1
15/2019 di per gli infissi;
la fattura n. 99/F della ditta Piacentini Testimone_2
per la porta blindata;
fattura n. 153/2018 della per gli avvolgibili e Parte_2
gli accessori) per un importo complessivo di costi sostenuti di € 9.512.41=, ma –
in mancanza di prova circa la pattuizione del prezzo complessivo per la commessa – non è qui possibile riconoscere alla alcun importo CP_1
superiore rispetto a quello dimostrato pagato a terzi per la fornitura in questione. Conseguentemente, detratto l'acconto ricevuto di € 4.499,36=, ciò che può essere riconosciuto ulteriormente dovuto in favore della CP_1
ammonta al più ad € 5.013,05= e non alla somma oggetto di ingiunzione.
Proseguendo nell'analisi dell'impugnazione, appare poi parzialmente fondato il terzo motivo di censura dell' – relativo alla mancata considerazione delle Pt_1
spese affrontate per la sostituzione della finestra del bagno – dacchè il CTU ha espressamente precisato di non averle conteggiate nella propria quantificazione, mentre dalle testimonianze escusse è effettivamente rimasto provato che l' abbia fatto sostituire la finestra del bagno a sue spese (testi Pt_1
arch. , sig. . Di conseguenza, la somma di € Tes_1 Testimone_3
1.220,00= riconosciuta dal CTU congrua per la sostituzione dell'infisso deve essere aggiunta all'importo complessivo da risarcirsi (non così per gli ulteriori €
400,00= reclamati in quanto relativi al montaggio della porta blindata che invece non è risultato effettuato da terzi ma dalla stessa ). Rimandando al CP_1
pag. 7/10 prosieguo ogni considerazione sulla regolazione delle spese di lite, appare poi infondato il primo motivo di appello della Al contrario di quanto da CP_1
quest'ultima affermato, difatti, le opere non possono ritenersi accettate dal committente poiché, secondo quanto è emerso dalla testimonianza dell'arch.
la stessa provvide alla contestazione dei vizi sul cantiere e Tes_1
comunque in termini tempestivi rispetto alla ultimazione dei lavori (le contestazioni furono formulate al più tardi certamente entro i termini previsti dall'art. 1667 c.c., norma applicabile alla fattispecie, indubbiamente qualificabile come appalto). E' invece fondato il secondo motivo di appello della CP_1
perché può ritenersi sufficientemente provata (sempre sulla base delle dichiarazioni rese sul punto dalla teste arch. ) la circostanza per cui Tes_1
l' fosse consapevole del fatto che il montaggio dei nuovi infissi sui vecchi Pt_1
controtelai non era l'ideale e avrebbe potuto comportare dei difetti di montaggio. I costi sostenuti dall' per le opere in cartongesso necessarie a Pt_1
correggere tali difetti (quantificati in € 1.220,00= dal CTU) non possono pertanto che rimanere a carico dello stesso.
Complessivamente, alla luce di tutte le considerazioni che precedono ed operati i necessari conteggi, mentre l' va condannato a pagare alla la Pt_1 CP_1
minor somma di € 5.013,05=, la sarà tenuta a corrispondere all' la CP_1 Pt_1
medesima somma (€ 2.463,00=) pari a quella disposta dalla sentenza gravata.
pag. 8/10 All'esito complessivo del giudizio, la sostanziale reciproca soccombenza delle parti consiglia la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ivi comprese quelle di CTU di primo grado.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna
[...]
a corrispondere alla l'importo di € 5.013,05= oltre Pt_1 CP_1
interessi legali dalla data della sentenza di primo grado all'effettivo soddisfo;
- Condanna la a corrispondere ad l'importo di CP_1 Parte_1
€ 2.463,00= oltre interessi legali dalla data della sentenza di primo grado all'effettivo soddisfo;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio ivi comprese quelle di CTU come quantificate in primo grado;
- Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 15.07.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
avv. Rodolfo Giungi dott. Gianmichele Marcelli
pag. 9/10 pag. 10/10