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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/08/2025, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2513/2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2513/2013 a cui è riunita la causa r.g. n. 7196/2013 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GRATTACASO GIOVANNI;
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F. C.F._3 Parte_4
), (C.F. C.F._4 Parte_5
), (C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F. ), (C.F. C.F._8 Parte_9
), con il patrocinio dell'avv. ROMANO BRUNO C.F._9
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DODDATO Controparte_1
ANGELINA
CONVENUTO
Oggetto: Proprietà
CONCLUSIONI DI Parte_1
(parte attorea nel presente giudizio): « previo accertamento e riconoscimento del diritto di proprietà della esponente sugli immobili di cui pagi na 1 di 34 in assertiva, voglia l'adito giudicante dichiarare il sig. Controparte_2 tenuto alla restituzione immediata degli stessi immobili siti in Montecorvino Rovella e meglio distinti in catasto al foglio 18 n. 365 di are
35.19; n.366 di are 00.65 con insistente fabbricato ru rale composto da due locali al piano terra oltre un locale al primo piano;
n. 251 di are 57.40; n.252 di are 01.16 consistente in fabbricato rurale composto da piano terra di mq 109.58 oltre primo piano di mq 49,11 e sottotetto;
n.973 di are 18.74;
b) per l'effetto, condannare il medesimo sig. alla Controparte_3 restituzione immediata dei su descritti immobili di cui in epigrafe;
c) altresì, riconosciuto e dichiarato il diritto di reddito di essa istante alla percezione dei frutti civili prodotti dall'immobile de quo come sopra indicato, condannarsi il convenuto sig. de, alla corresponsione Controparte_3 degli stessi nella misura che l'Ill.mo giudicante adito riterrà di giustizia, congrua ed equa, in relazione alla fattispecie in esame ovvero secondo i parametri dedotti in assertiva;
d) Vittoria di spese, diritti ed onorario di causa con diretta attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario » (parte interventrice nel giudizio riunito): « a) previa dichiarazione e riconoscimento della qualità della esponente sig.ra come Parte_1 in atti, di erede universale del de cuius dichiarare la Persona_1 carenza di legittimazione attiva d i essi attori in uno alla carenza di interesse alla proposizione della domanda introduttiva. Il tutto con ogni conseguenza di legge anche sotto il profilo della inammissibilità ed improcedibilità della domanda ed alla infondatezza della medesima che deve essere disattesa e rigettata;
b) altresì, previo dichiarazione e riconoscimento del diritto di proprietà della esponente, sugli immobili di cui in assertiva, Voglia l'adito giudicante rigettare anche la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto sig. in quanto Controparte_3 parimenti inammissibili, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare il medesimo sig. tenuto Controparte_2 alla restituzione immediata degli stessi immobili siti in Montecorvino Rovella e meglio distinti in catasto al foglio 18 n. 365 di are 35.19; n.366 di are 00.65 con insistente fabbricato rurale composto da due locali al piano terra oltre un locale al primo piano;
n. 251 di are 57.40; n.252 di are 01.16 consistente in fabbricato rurale composto da piano terra di mq 109.58 oltre primo piano di mq 49,11 e sottotetto;
n.973 di are 18.74. Il tutto come già pagi na 2 di 34 Cont formulato nel giudizio pendente inter partes ( eri) innanzi Pt_1 all'intestato Tribunale e recante numero di RG 2513/2013, Dott.ssa
prossima ud. 08.07.2015; b) per l'effetto, condannare il medesimo Per_2 sig. alla restituzione immediata dei su descritti immobili di Controparte_3 cui in epigrafe;
c) altresì, riconosciuto e dichiarato il diritto di reddito di essa istante alla percezione dei frutti civili prodotti dall'immobile de quo come sopra indicato, condannarsi il convenuto sig. alla Controparte_3 corresponsione degli stessi nella misura che l'Ill.mo giudicante adito riterrà di giustizia, congrua ed equa, in relazione alla fattispecie in esame ovvero secondo i parametri dedotti in assertiva;
e) Vittoria di spese e competenze di causa con diretta attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario »;
(parte interveniente nel giudizio riunito): « a) previa dichiarazione e riconoscimento della qualità della esponente sig.ra come Parte_1 in atti, di erede universale del de cuius dichiarare la Persona_1 carenza di legittimazione attiva d i essi attori in uno alla carenza di interesse alla proposizione della domanda introduttiva. Il tutto con ogni conseguenza di legge anche sotto il profilo della inammissibilità ed improcedibilità della domanda ed alla infondatezza della medesima che deve essere disattesa e rigettata;
b) altresì, previo dichiarazione e riconoscimento del diritto di proprietà della esponente, sugli immobili di cui in assertiva, Voglia l'adito giudicante rigettare anche l a domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto sig. in quanto parimenti inammissibili, improcedibile, nonché Controparte_3 infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare il medesimo sig. tenuto alla restituzione immediata degli stessi immobili Controparte_2 siti in Montecorvino Rovella e meglio distinti in catasto al foglio 18 n. 365 di are 35.19; n.366 di are 00.65 con insistente fabbricato rurale composto da due locali al piano terra oltre un locale al primo piano;
n. 251 di are
57.40; n.252 di are 01.16 consistente in fabbricato rurale composto da piano terra di mq 109.58 oltre primo piano di mq 49,11 e sottotetto;
n.973 di are 18.74. Il tutto come già formulato nel giudizio pendente inter partes
( innanzi all'intestato Tribunale e recante numero di RG Pt_1 CP_2
2513/2013, Dott.ssa prossima ud. 08.07.2015; b) per l'effetto, Per_2 condannare il medesimo sig. alla restituzione immediata Controparte_3 dei su descritti immobili di cui in epigrafe;
pagi na 3 di 34 c) altresì, riconosciuto e dichiarato il diritto di reddito di essa istante alla percezione dei frutti civili prodotti dall'immobile de quo come sopra indicato, condannarsi il convenuto sig. alla corresponsione Controparte_3 degli stessi nella misura che l'Ill.mo giudicante adito riterrà di giustizia, congrua ed equa, in relazione alla fattispecie in esame ovvero secondo i parametri dedotti in assertiva;
e) Vittoria di spese e competenze di causa con diretta attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.»
e altri (attori nel giudizio riunito) «1) Dichiarare Parte_2 che in data 17/09/2011 si è aperta ab intestato in la successione CP_4 ereditaria del sacerdote nato a [...] il Persona_1
12/07/1939 C.F. in favore dei nipoti , C.F._10 Parte_2
, , Parte_4 Parte_5 Persona_1 Pt_3
, , e tutti nipote
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 ex fratre deceduto in data 22/11/2008 e tutti sopra Persona_3 generalizzati, sugli immobili e per le rispettive uguali quote;
Cont
2) Dichiarare che il convenuto de eri detiene senza titolo il CP_3 fabbricato rurale asservito ad un fondo ubicati nel comune di Montecorvino
Rovella (SA) alla loc.tà Pazzulli, riportati nel Catasto Terreni del suddetto comune al foglio 18 part. 251, foglio 18 particella 252, foglio 18 particella
365, foglio 18 particella 366, foglio 18 particella 973 e foglio 18 particella
276/B pervenuti al de cuius come sopra specificato al capo b) essendo in ogni caso inesistente, ovvero nullo e privo di effetto o, comunque, cessato ogni titolo o rapporto eventualmente dedotto a fondamento di tale detenzione;
3) Per effetto di quanto dedotto al precedente capo 2), condannare lo stesso convenuto eri a rilasciare i citati immobili ed a pagare CP_3 agli attori, in ragione delle relative quote di proprietà, - anche ex art. 2043
c.c. od, occorrend o, ex art. 2041 c.c. - i frutti civili percetti o percepiendi, ovvero le giuste indennità, per la l oro fruizione di tali cespiti a partire dalla data della successione nella posizione giuridica del de cuius o dalla diversa data ritenuta dall'Ecc.mo Tribunale, in misura almeno pari al coacervo dei canoni correnti di mercato per tu tto il periodo della detenzione, alla cui liquidazione ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Ecc.mo Tribunale adito, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
4) Ordinare la trascrizione della emittenda sentenza e l'annotazione della pagi na 4 di 34 stessa a margine della trascrizione della presente citazione;
5) Rigettare le domande promosse da e da Controparte_2 Pt_1
;
[...]
6) Condannare, conseguentemente, il convenuto eri, anche in CP_5 solido con al pagamento delle spese e competenze del Parte_1 presente giudizio con attribuzione all'avvocato antistatario ». parte convenuta (in entrambi i giudizi): nel presente giudizio: «In via preliminare e pregiudiziale
1) Accertare e dichiarare, per tu tto quanto dedotto in narrativa, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice stante la mancanza di accettazione dell'eredità da parte della stessa e per contro una trascrizione, presso i competenti uffici, di una denuncia di successione, sui medesimi beni oggetto della domanda de qua, da parte di soggetti diversi dalla stessa.
Nel merito. In via principale e:riconvenzionale
1) Accertare, previa reiezione della domanda introduttiva, per come proposta, che il sig. eri ha posseduto pubblicamente, CP_3 pacificamente ed ininterrottamente le particelle n. 251 di are 57,40 e 252 di are 01.16 con entrostante fabbricato rurale composta da primo paino, secondo e sottotetto di cui al foglio n. 18 del catasto del comune di Montecorvino Rovella per oltre quindici anni, ovvero, ai sensi dell'art. 1158 cc, per oltre venti anni, e per l'effetto
2) Dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa, trattandosi di fondo rustico con annesso fabbricato rurale ricadente vieppiù nel Comune montano di Montecorvino Rovella, appartenente alla Comunità
[...]
ai sensi e per l'effetto dell'art. 1159-bis in favore del Controparte_6 sig. stante il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto per Controparte_2 oltre quindici anni, l'intervenuta usucapione delle particelle n. 251 di are 57,40 e 252 di are 01.16 con entrostante fabbricato rurale composta da primo paino, secondo e sottotetto di cui al foglio n. 18 del comune montano di Montecorvino Rovella, ovvero declararsi l'intervenuta usucapione ordinaria, ai sensi e per l'effetto dell'art. 1158 cod. civ., stante, comunque, un possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto per oltre vent'anni;
3) Accertare e Dichiarare ai sensi e per l'effetto dell'art. 1159-bis cod. civ., per tutto quanto dedotto in narrativa, in favore del sig. eri CP_3
l'acquisto per usucapione del terreno con entrostante fabbricato rurale di pagi na 5 di 34 cui alle particelle n. 365, 366 e 973 stante il possesso pubblico, pacifico e ininterrotto per oltre quindici anni siccome trattasi di fondo rustico con annesso fabbricato rurale ricadente vieppiù nel Comune montano di
Montecorvino Rovella, appartenente alla Comunità Montana dei Monti
Picentini; 4) ORDINARE la trascrizione dell'emananda sentenza di riconoscimento del diritto invocato dal sig. esso la Conservatoria dei Controparte_3
RR.II. di nonché CP_4
5) AUTORIZZARE l'UTE di di provvedere alla volturazione in CP_4 favore del sig. lla misura indicata previo espletamento Controparte_3 degli ulteriori incombenti di legge. In merito ed in via subordinata. Sempre in via riconvenzionale e senza che essa possa sagrificare riconoscimento alcuno delle doglianza attoree. Cont
6) Accertare e dichiarare che il sig. eri ha apportare numerose migliorie ai terreni contraddistinti dalle part.lle 251,252,365,366 e 973 – fol. 18 del Comune di Montecorvino Rovella- consistiti nel livellamento del terreno, nella sistemazioni degli argini, dei muretti, , nella realizzazione di un pozzo artesiano, di un locale deposito, nella sistemazione dei solai di cui alla particella 366, delle porte in ferro a tutti i locali, delle inferriate, della recinzione, nonché nella piantagione di numerosi alberi e nello specifico: TO (BARBERA -SAN GIOVESE – ) N° 200 VITI DI ANNI 16; Per_4
TO (MONTEPULCIANO – – ) N° 350 VITI DI CP_7 CP_8
ANNI 7; ULM (VARIETÀ FRANTOIANA) N°50 DI ANNI 18; ULM (VARIETÀ
RlCCINA) N° 50 DI ANNI 7; NOCCIOLE N° 160 DI ANNI 15: AR (VARIETÀ TAROCCHE E WASHINGTON) N° 39 DI ANNI 15; MA
(VARIETÀ MANDAR) N° 28 DI ANNI 15; LIMONI N° 16 DI ANNI 10;
FICHIN° 15 DI ANNI 5; FICHIN° 15 DI ANNI 10; PRUGNE N° 15 DI ANNI
10; PERE N° 12 DI ANNI 7; CACHI N° 12 DI ANNI 10; MELOGRANO N° 10 DI ANNI 7; PESCHE N°20 DI ANNI 5; N° 6 DI ANNI 5; NOCI N° CP_9
3 DI ANNI 15; NOCI N° 4 DI ANNI 7; GELSI N°2 DI ANNI 10; MELE N°6 DI
ANNI 6; CILIEGI N° 1 DI ANNI 8; CILIEGI N° 2 DI ANNI 4; N° 3 DI CP_10
ANNI 10; N°4 DI ANNI 7; CP_11 Controparte_12
(PALME-PEPE- N°25; con notevole incremento di Controparte_13 valore di tutti gli immobili in oggetto, e per l'effetto Condannare parte attrice al pagamento dell'incremento di valore a seguito delle migliorie apportate agli immobile de qua , che si stima prudenzialmente in euro pagi na 6 di 34 200.000,00 (duecentomila euro) ovvero in quella somma minore e/o maggiore a determinarsi anche in corso di causa a mezzo ctu che sin d'ora si richiede, oltre accessori come per legge ed in ogni caso con diritto di ritenzione sino all'effettivo soddisfo.
1) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. » in quello riunito: « In via preliminare e pregiudiziale
In limine litis Accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa, la carenza di legittimazione attiva degli attori non essendoci certezza in ordine alla effettiva titolarità di tale qualità di eredi da essi rivendicato ed indi di legittimazione ad agire essendo il medesimo status rivendicato già da altro soggetto, in virtù di un pubblico testamento e pedissequa dichiarazione di successione, come da precedente azione giudiziale di restituzione e tuttora in corso ed al vaglio dell'Ecc.mo Tribunale di Salerno.
Nel merito, in via principale e riconvenzionale
1. Accertare, previa reiezione della domanda introduttiva, per come proposta, che il sig. ha posseduto pubblicamente, pacificamente Controparte_1 ed ininterrottamente le particelle n. 251 di are 57,40 € 252 di are 01.16 con entrostante fabbricato rurale composta da primo piano, secondo e sottotetto di cui al foglio n. 18 del catasto del comune di Montecorvino Rovella per oltre quindici anni, ovvero, ai sensi dell'art. 1158 cc, per oltre venti anni, e per
l'effetto
2. Dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa, trattandosi di fondo rustico con annesso fabbricato rurale ricadente nel Comune di Montecorvino Rovella, appartenente alla Comunità Montana dei Monti Picentini, ai sensi e per l'effetto dell'art. 1159-bis in favore del sig. stante il Controparte_1 possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto per oltre quindici anni, l'intevenuta usucapione delle particelle n. 251 di are 57,40 e 252 di are 01.16 con entrostante fabbricato rurale composta da primo paino, secondo e sottotetto di cui al foglio n. 18 del comune montano di Montecorvino Rovella, ovvero declararsi l'intervenuta usucapione ordinaria, ai sensi e per l'effetto della art. 1158 cc, stante, comunque, un possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto per oltre ventanni;
3. Accertare e Dichiarare ai sensi e per l'effetto dell'art. 1159-bis cc, per tutto quanto dedotto in narrativa, in favore del sig. l'acquisto per Controparte_1 usucapione dei terreni ricadenti nel Comune di Montecorvino Rovella al fol. 18, pagi na 7 di 34 particelle 365 e 366- quest'ultima con entrostante fabbricato rurale diruto- e
973 stante il possesso pubblico, pacifico e ininterrotto per oltre quindici anni trattandosi, nello specifico, di fondo rustico con annesso fabbricato rurale ricadente nel Comune montano di Montecorvino Rovella, siccome appartenente alla Comunità Montana dei Monti Picentini;
4. Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza di riconoscimento del diritto invocato dal sig. presso la Conservatoria dei RR.II. di Controparte_1
nonché 5. AUTORIZZARE l' di provvedere alla CP_4 CP_14 volturazione in favore del sig. nella misura indicata previo Controparte_1 espletamento degli ulteriori incombenti di legge. In merito ed in via subordinata, sempre in via riconvenzionale e senza che essa possa significare riconoscimento alcuno delle doglianza attoree,
6. Accertare e dichiarare che il sig. ha apportato numerose migliorie ai CP_2 terreni contraddistinti dalle part. Ile 251,252,365,366 e 973 - fol. 18 del
Comune di Montecorvino Rovella- consistiti nel livellamento del terreno, nella sistemazioni degli argini, dei muretti,, nella realizzazione di un pozzo artesiano, di un locale deposito, nella sistemazione dei solai di cui alla particella 366, delle porte in ferro a tutti i locali, delle inferriate, della recinzione, nonché nella piantagione di numerosi alberi e nello specifico:
TO (BARBERA -SAN GIOVESE - MOSCATO) N° 200 VITI DI ANNI 16; TO (MONTEPULCIANO - MERLOT - PIEDIROSSO) N° 350 VITI DI ANNI
7; VI (VARIETÀ FRANTOIANA) N°50 DI ANNI 18; VI (VARIETÀ
RICCINA) N° 50 DI ANNI 7; NOCCIOLE N° 160 DI ANNI 15: AR
(VARIETÀ TAROCCHE E WASHINGTON) N° 39 DI ANNI 15; MA (VARIETÀ MANDAR) N° 28 DI ANNI 15; LIMONI N° 16 DI ANNI 10;
FICHI N° 15 DI ANNI 5 ; FICHI N° 15 DI ANNI 10; PRUGNE N° 15 DI ANNI 10;
PERE N° 12 DI ANNI 7; CACHI N° 12 DI ANNI 10; N° 10 DI ANNI CP_15
7 ; N°20 DI ANNI 5; ° 6 DI ANNI 5; N° 3 DI ANNI CP_16 CP_9 CP_17
15; NOCI N° 4 DI ANNI 7; GELSI N°2 DI ANNI 10; MELE N°6 DI ANNI 6 ;
CILIEGI N° 1 DI ANNI 8; N° 2 DI ANNI 4; N° 3 DI ANNI 10; CP_18 CP_10
N°4 DI ANNI 7; CP_11 Controparte_19
N°25; con notevole incremento di valore di tutti gli
[...] immobili in oggetto, e per l'effetto
7. Condananre parte attrice al pagamento dell'incremento di valore a seguito delle migliorie apportate agli immobile de qua, che si stima prudenzialmente in euro 200.000,00 ( duecentomila euro) ovvero in quella somma minore e/o pagi na 8 di 34 maggiore a determinarsi in corso di causa anche a mezzo di ctu che sin d'ora si richiede, oltre accessori come per legge ed in ogni caso con diritto di ritenzione sino all'effettivo soddisfo.
1) In ogni caso e comunque con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del notificat o il 9/4/2013 ha Parte_1 convenuto in giudizio eri per ottenere da costui la restituzione CP_3 di diversi terreni, tutti siti nel Comu ne di Montecorvino Rovella, appartenuti a , del quale essa attrice si è affermata unica erede Persona_1 universale.
L'attrice ha dedotto
- che in data 17.09.2011, in Battipaglia (Sa), morì (n. Persona_1
12.07.1939 a Giffoni Valle Piana) ordinato sacerdote il 29.06.1967 e, al momento della morte, parroco della chiesa S. Maria delle Grazie in
Belvedere di Battipaglia (Sa);
- che, con testamento pubblico redatto a mezzo notaio dott.ssa G.
Barbarito del 07.09.2010 (repert. N.164 Atti di ultima volontà), pubblicato in data 23.09.2011 repert. N.36213/6761, ON a istituì sua Persona_1 erede universale;
- che ON in vita, era proprietario e possessore dei Persona_1 seguenti beni immobili nel comune di Montecorvino Rovella: terreni distinti in catasto al foglio 18, particelle a) n. 365 di are 35.19;
b) n.366 di are 00.65 con insistente fabbricato rurale composto da due locali al piano terra oltre un locale al primo piano;
c) n. 251 di are 57.40;
d) n.252 di are 01.16 consistente in fabbricato rurale composto da piano terra di mq 109.58 oltre primo piano di mq 49,11 e sottotetto;
e) n.973 di are 18.74;
- che gli immobili indicati e, precisamente i terreni distinti catastalmente pagi na 9 di 34 al foglio 18 n. 365 e n.366 con insistente fabbricato rurale, pervennero al de cuius ON tto pubblico di compravendita del Persona_1 notaio dott. S. Barela del 16.02.1998 repert. 42057, mentre i cespiti catastalmente dist inti al foglio 18 part. n. 251 e n.252 con insistente in fabbricato rurale composto da piano terra di mq 109.58 oltre primo piano di mq 49,11 e sottotetto, pervennero al de cuius ON con Persona_1 atto pubblico di compravendita per notaio dott. S. Barela repet. 35804 del 30.08.1995, da ultimo, il cespite distinto in catasto terreni al foglio 18
n.973 di are 18.74, pervenne al medesimo proprietario con atto di pubblico di compravendita a mezzo notaio dott. Barela del 27.04.2005 repert. 67074;
- che, in data 07.03.2013, aveva provveduto a effettuare dichiarazione di successione presso la Agenzia delle Entrate di , repertorio n. 522 Vol. CP_4
9990;
- che essa attrice è proprietaria unica ed esclusiva degli indicati cespiti immobiliari, subentrando nella medesima posizione di diritto relativa anche alle vicende contrattuali facenti capo al proprio dant e causa de cuius ON
; Persona_1
- che ON aveva sempre posseduto e goduto dei già Persona_1 menzionati cespit i facenONe propri i frutti anche civili derivanti dal medesimi, permettendo ad de, di utilizzarli, anche a fronte della Controparte_20 corresponsione di una indennità e di trarne i frutti civili;
Cont
- che il sig. eri Aristide, in età lavorativa è stato dipendente lavoratore subordinato della e oggi è pensionato;
CP_21
- che la concessione in uso di detti beni in favore del medesimo è avvenuta sostanzialmente a titolo di comodato oneroso ovvero mediante la previsione di un modestissimo riconoscimento economico in favore del concedente de cuius ON , nei confronti del quale, venivano Persona_1 elargiti una parte dei frutti ricavati dai terreni;
- che, con la morte di ON il rapporto di comodato Persona_1 doveva ritenersi risolto, essendo sopravvenuta la necessità di essa attrice di pagi na 10 di 34 entrare nel possesso di tali cespiti, liberi da persone e cose di terzi onde poterne liberamente e pienamente disporne;
- che nonostante le reiterate richiest e e inviti verbali rivolti ad CP_3 de, costui si era rifiutato di restituire i beni e, approfittando della
[...] circostanza per la quale il sig. ON avesse assegnato Persona_5 compiti sostanzialmente di cura della sua proprietà, come la potatura delle piante, ed avendo accesso alla stessa, le aveva impedit o l'accesso ai fondi e al fabbricato rurale del quale aveva provveduto anche a cambiare la serratura, privandola del possesso, in quanto erede di ON . Per_1
Ha, quindi, rassegnato le conclusioni riportate in premessa.
I germani , attori nel giudizio r.g. n. 7196/2013, riunito al Per_1 presente con ordinanza del 30/1/2016 , nell'atto di cit azione del 23/8/2013, hanno dedotto:
di essere gli unici eredi legittimi di ON in quanto Persona_1 figli del fratello deceduto il 22/11/2008 ; Persona_3
che l'eredità dello zio consisteva nei beni immobili già indicati, per i quali essi attori avevano presentato dichiarazione di successione ufficio di
Salerno del 17/09/2011 numero 1467 vol. 9990; Cont
che detti beni erano detenuti illegittimamente da de eri, in CP_3 quanto ad essi spettanti
Hanno, quindi, rassegnato le conclusioni riportate in premessa.
In entrambi i giudizi, s i è tempestivamente costituito il Controparte_1 quale ha contestato sia in fatto che in diritto le pretese attoree e proposto, in entrambi i giudizi, in via riconvenzionale, domanda di usucapione dei terreni e dei relativi fabbricati rurali sugli stessi insistente, sia speciale (art. 1159 bis cod. civ.) sia ordinaria.
In particolare, ha contro dedotto
• in punto di fatto
o che nel 1983 ON fu traferito presso la parrocchia di Persona_1
Belvedere di Battipaglia e sin dall'inizio instaurò ottimi rapporti con tutti i parrocchiani e, in particolare con esso convenuto e l a sua intera famiglia, pagi na 11 di 34 svolgendo svariate opere per il bene della comunità, tra le quali l'istituzione di un asilo, di un comitato antiusura, di un oratorio etc.;
o che, esso convenuto iniziò «s u c o n s e n s o d i d o n L u d o v i c o , a c o l t i v a r e i l
g i a r d i n o a n t i s ta n t e la c a n o n i ca e d i c u i pr o d o t t i v e n i v a n o u ti l iz z a t i a n c h e p e r l a m en s a
d e l l ' a s i l o , p r o v v e d e va a d ac c o m p a g n a r l o n e l l e s u e a t t i v i tà e st e r n e a l l a p a r r o c c h ia , a
d a r g l i u n a m a n o p er l a p i c c o l a m a n u t en z i o n e d e l l a c a s a e /o d e l l a p a r r o c c h i a , a l l a
s i s t e m a z i o n e d e l l a l e g n a o v v e r o d i q u a l u n q u e a l t r a i n c o m b e n z a m a t e r i a l e d i c u i
n e c e s s i t a s s e;
l a c o n i u g e i n v e c e p r o v v e d e v a a l l a m e n s a d e l l ' a s i l o , a l l a p u l i z i a de l l a
b i a n c h e r i a e d a l l a si s t e m a z i o n e d e l l ' a p p a r t a m e n t o o c c u p a t o d a l p r e t e», tutto ciò gratuitamente;
o che, grazie anche alla vicinanza della casa di esso convenuto alla canonica, «i r a p p o r t i d i v e n n e r o s e m p r e p i ù s o l i d i e c o s ì d o n L u d o v i c o , c o n s a p e v o l e ,
d e l l a a t t i t u d i n e e d e l l a p a s s i o n e d i e s s o c o n v e n u t o p e r l a c o l t i v a z i o n e e c o n o s c e n d o i l
s u o d e s i d e r i o d i a v e r e u n a p p e z z a m e n t o d i t e r r e n o , n e i p r i m i s s i m i a n n i 9 0 p r o v v i d e a d
a c q u i s t a r n e d u e , c o n i n s i s t e n t e p o r z i o n e d i f a b b r i c a t o r u r a l e , d i r u t o»;
o che, sempre il parroco, «(…), n e g l i a n n i 9 0 / 9 1 ac q u i s t ò d u e p i c co li
a p p e z z a m e n t i d i t e r r e n i c o m p l e t a m e n t e i n c o l t i e v i e p p i ù f o r t e m e n t e d i s l i v e ll a t i
c o n t r a d d i s t i n t i da i nu m e r i d i p a r t . l l e 2 5 1 e 2 5 2 d i c u i a l f o l . 18 r i c a d e n t i n e l C o m u n e d i
M o n t e c o r v i n o R o v e l l a , c h e v e n n e r o i m m e d i a t a m e n t e c o n s e g n a t i , n o n o s t a n t e l a n o n
c o n t e s t u a l e s t i p u l a di u n a t t o d e f i n i t i v o , p a s s a n d o n e l l ' i m m e d i a t o p o s s e s s o » di esso convenuto;
o che «n e p r e s e i m m e d i a t a m e n t e p o s s e s s o p r o v v e d e n d o d a s u b i t o a l l a r e a l i z z a z i o n e
d i u n l o c a l e p e r i l d e p o s i t o d e g l i a t t r e z z i , t u t t o r a n o n c e n s i t o , a c u i p r o v v i d e i n
a s s o l u t a e c o n o m i a , a d o p e r a n d o s i a nc h e p e r l a c o n s e r v a z i o n e d e i p r o d o t ti
d e l l ' a g r i c o l t u r a , p e r l e c o n s e r v e , l a v i n i f i c a z i o n e , l a p a n i f i c a z i on e , e c c . » ;
o che «i s u d d e t t i t e r r e n i , q u i n d i , g i à p r i m a d e l f o r m a l e a t t o d i c o m p r a v e n d i t a
a v v e n u t o i n d a t a 3 0 . 0 8 . 1 9 9 5 , e r a n o s t a t i p r e s i a d e s s e r e m a t e r i a l m e n t e p o s s e d u t i » da esso convenuto;
o che «s u c c e s s i v a m e n t e f u r o n o a c q u i s t a t i a l t r i a p p e z z a m e n t i d i t e r r e n i , s e m p r e a l
m e d e s i m o f o g l i o 1 8 p a r t . l l e 3 6 5 , 3 6 6 e 9 7 3 , p r e s i a n c h ' e s s i a d e s s e r e p o s s e d u t i d a l
c o n v e n u t o i m m e d i a t a m e n t e d o p o l ' a c q u i s t o » .
o Che «t a l e s i t u a z i on e d i f a t t o s i è s e m p r e s v o l t a n e l l a p i e n a e t o ta l e
c o n s a p e v o l e z z a d i d o n L u d o v i c o , i l q u a l e a c h i c h i e d e va n o t i z i a d e i f o n d i i n
M o n t e c o r v i n o r i s p o n d e v a " A r i s t i d e e l a s u a f a m i g l i a s o n o i p a d r o n i e q u e l l o c h e pagi na 12 di 34 r e a l i z z a n o s i g o d o n o " » .
o che, unitamente alla propria consorte, ha «s e m p r e p o s s e d u t o d a l 1 9 9 0 / 9 1
p u b b l i c a m e n t e , p a c i f i c a m e n t e e d i n i n t e r r o t t a m e n t e i s u d d e t t i t e r r e n i p r o v v e d e n d o a l l a
l o r o i n t e g r a l e m a n u t e n z i o n e , a l l a c o l t i v a zi o n e , a l l a r e c i n z i o n e e d a l l a i n s t a l la z i o n e d i
u n c a n c e l l o e d i u n p r e - c a n c e l l o (…) o v v e r o d i q u a l u n q u e a l t r a a t t i vi t à t i p ic a d e l
p r o p r i e t a r i o i l t u t t o a s u e e s c l u s i v e s p e s e » ;
o che il terreno era originariamente brullo, scosceso e con dislivelli e con il suo lavoro lo aveva reso «u n i n c a n t e v o l e g i a r d i n o p i e n o d i p i a n t e e o r t a g g i d i
o g n i t i p o , u t i l i z z a t i p e r i l f a b b i s o g n o s u o e d e l l a s u a f a m i g l i a n o n c h é . p e r a t t i d i
l i b e r a l i t à v e r s o a m i c i , p a r e n t i e t a l v o l t a a n c h e n e i c o n f r o n t i d i d o n L u d o v i c o , p o n e n d o
i n e s s e r e , c o m e s o l o u n p r o p r i e t a r i o p u ò f a r e , o g n i a t t i v i t à n e c e s s a r i a a l l s is t e m a z i o ne e
a l l i v e ll a m e n t o d e l t er r e n o , a l l ' a c q u i s t o e p i a n t a t u r a d i a l b e r i d i v i t i , d u l i vi , d a f r u t t a ,
o r n a m e n t a l i e d i s s o d a m e n t o d e l l ' i n t e r a a r e a , a l l a i n s t a l l a zio n e d e l l a , r e c i n z i o n e e / o
q u a n t ' a l t r o n e c e s s a r i o a p r o t e g g e r e e d i f e n d e r e l a s i c u r e z z a d e i l u o g h i » .
o che «d a l l ' a n n o 1 9 9 0 / 9 1 h a p r o v v e d u t o , e t u t t o r a p r o v v e d e , a d o g n i s p e s a i n e r e n t e
a i f o n d i o v v e r o a l l ' a c q u i s t o d i p i a n t e ( a l b e r i d i u l i v o , n o c c i o l e , f r u t t a , o r n a m e n t a l i ,
e c c . ) n o n c h é a l l ' a c q ui s t o d i c o n c i m e e d an t i p a r a s s i t a r i v a r i , c o m e d a d o c u m e n t a z io n e
i n a t t i;
v i e p p i ù h a p r o v v e d u t o a r e a l i z z a r e a s u e e s c l u s i v e s p e s e i c a n c e l l i d i f e r r o ( n .
3 ) d i i n g r e s s o a l l a p r o p r i e t à ; i n f e r r i a t e e p o r t e i n f e r r o s i a p r e s s o i l l o c a l e de g l i
a t t r e z z i c h e n e l l a p o r z i o n e d i f a b b r i c a t o r u r a l e r i c a d e n t e n e l l a p a r t i c e l l a 3 6 6 , o v e ha
f a t t o p u r e r e a l i z z a r e i s o la i e l a s i s t e m az i o n e d e l l ' i n t e r a a r e a a l f i n e d i r e n d e r l a p i ù
f r u i b i l e p e r i l d e p o s i t o d e l l e a t t r e z z a t u r e p e r l a v i n i f i c a z i o n e , l e b o t t i e c c » ;
o che alcun contratto di comodato è intercorso con ON , non Per_1 avendo giammai, questi, provveduto a versare in pagamento alcunché e men che mai i prodotti della terra;
o che le chiavi di accesso – sia dei due cancelli che degli entrostanti immobili – sono sempre stati solo ed esclusivamente nella disponibilità di esso convenuto e/o della sua famiglia, per cui non vi era stati nessun cambio di serratura, dopo il decesso di ON;
Per_1
• in diritto,
o la carenza di legittimazione attiva sia di la quale non Parte_1 aveva provveduto a trascrivere il testamento né ad accettare l'eredità, sia dei germani , i quali non avevano provato la loro qualità di eredi a Per_1 fronte delle pretese avanzate dalla presunta erede testamentaria;
pagi na 13 di 34 • in via riconvenzionale, l'intervenuto acquisto per usucapione dei terreni e dei fabbricati rivendicati avendoli sempre possedut i, unitamente alla propria consorte, pubblicamente, pacificamente e ininterrottamente per più di anni quindici e, in ogni caso, per oltre un ventennio, in particolare o A) In riferimento alle part.lle 251 e 252 di cui al foglio 18
«nell'anno 1 9 9 0 / 9 1 v e n i v a n o a c q u i s ta t i d a i s ig n o r i C a v a l l o A n i e l l o e M a g a z z e no
A d e l i n a d u e f o n d i r u s t i c i c o n e n t r o s t a n t e f a b b r i c a t o r u r a l e , d i r u t o , c e n s i t i a l f o g l io n .
1 8 d e l C o m u n e d i M on t e c o r v i n o R o v e l l a e c o n t r a d d i s t i n t e d a i n u m e r i d i p a r t . l l e 2 5 1 e
2 5 2 , i q u a l i , n o n o s t a n t e l a m a n c a t a c o n t e s t u a l e s t i p u l a d e l l ' a t t o p u b b l i c o , v e n i v a n o
i m m e d i a t a m e n t e c o n s e g n a t i e d i c u i i l s ig . A l f i e r i , d a s u b i t o a p o s s e d e r e m a n i f e s t a n d o
c o s ì i l s u o p o t e r e d i f a t t o s u l l a c o s a t i p i c o d e l p r o p r i e t a r i o . I p r e d e t t i t e r r e n i s i
p r e s e n t a v a n o c o m p l e t a m e n t i i n c o l t i , d i s l i v e l l a t i e c o n p o c h i a l b e r i . I l s i g . A l f i e r i , a l
f i n e d i r e n d e r e a p p i e n o f r u i b i l e d e t t o t e r r e n o , p r o v v i d e s u b i t o a r e a l i z z a r e l e o p e r e
a g r i c o l e n e c e s s a r i e a r e n d e r l o p r o d u t t i v o n o n c h é a r e a l i z z a r e , i n e c o n o m i a , u n l o ca l e
d e p o s i t o , t u t t o r a n o n c e n s i t o , d o t a n d o l o di u n c a m i n o , d i u n f o r n o e d a r r e d a n d o l o c o n
b e n i m o b i l i i n d i s u s o ( c u c i n a , f r i g o r i f e r o , l a v a b o e c t ) , u s a n d o l o o l t r e c h é p e r i l d e p o s i t o
d e g l i a t t r e z z i a n c h e , c o s ì c o m e t u t to r a , p e r l e c o n s e r v e , l a p a n i f i c a z i o n e , v i n i f i c a z io n e
e / o c u s t o d i a d e i p r o d o t t i d e l l ' a g r i c o l tu r a ( o r t a g g i , n o c c i o l e , u v a , o l i v e e c c . ) n o n c h é
a l l a r e c i n z i o n e m e t a l l i c a e m u r a r i a , a l la i n s t a l l az i o n e d i un c a n c e l l o e d i u n p r e -
c a n c e l l o ( c f r f o t o i n f a s c . ) , e c c . I s u d d e t t i t e r r e n i , g i à p r i m a d e l f o r m a l e a t t o d i
c o m p r a v e n d i t a a v v e n u t o i n d a ta 3 0 . 0 8 . 1 9 9 5 , e r a n o s t a t i c o n s e gn a t i e d a r i p r o v a d i ci ò ,
s t a i l f a t to c h e gi à i n d a t a 2 4 g i ug n o 1 9 9 4, o s s i a o l t r e u n a n n o p r i m a d e l l a s t i p u l a d e l
d e f i n i t i v o , v e n i v a r i c h i e s t a , u n a c o n c e s s i o n e e d i l i z i a p e r l a s i s t e m a z i o n e d e l r u d e r e
i n s i s t e n t e s u l l a p a r t i c e l l a n . 2 5 2 . I l r i l a s c i o d e l p r o v v e d i m e n t o a m m i n i s t r a t i v o v e n n e ,
p e r ò , s o s p e s o s t a n t e , p r o p r i o , l a m a n c a n z a d i u n a t t o d i d e f i n i t i v o t r a s f e r i m e n t o . S o l o a
q u e l p u n t o e p e r m e r e n e c e s s i t à b u r o c r a t i c h e s i p r o v v i d e a fo r m a l i z z a r e , c i ò c h e d a
o r m a i o l t r e c i n q u e a n n i e r a g i à u n a c o s a r e a l e o s s i a i l p o s s e s s o d e i t e r r e n i
c o m p r a v e n d u t i i n u n o l a f a b b r i c a t o r u r a le , c o n t r a d d i s t i n t i d a ll a p a r t i c e l l e n . 2 5 1 e 2 1 2
- f o l . - 1 8 C o m u n e d i M o n t e c o r v i n o , d a p a r t e d e l l ' o d i e r n o c o n v e n u t o . D o p o a v e r
p r o v v e d u t o a l l a s t i pu l a d e l l ' a t t o d e f i n i t i v o p e r l e m e r e f o r m a l i t à b u r o c r a t i c h e d i c ui
i n n a n z i , v e n n e c o m p l e t a t a a n c h e l a r i a tt az i o n e d e l f a b b r i c a t o r u r a l e , i l q u a l e , c o n t i n u ò
c o s ì c o m e e r a s e m p r e s t a t o g i à d a ll ' a n n o 1 9 9 0 / 9 1 n e l p i e n o p o s s e s s o d e l s i g . A l f i e r i , e
d a q u e s t i s e m p r e u t i l i z z a t o c o n a t ti e d a z i o n i t i p ic h e d e l p r o p r i e t a r i o e g i a m m a i
o s t a c o la t o , n e l l ' e s e r c i z i o d e l s u o d i r i t t o , d a a l c u n o . I n d i , a d e c o r r e r e d a l l ' a n n o 1 9 9 0 / 9 1
i l s i g . A l f i e r i A r is t i d e , u n i t a m e n t e a l l a co n s o r t e , h a p o s s e d u t o u t i d o m in u s
p u b b l i c a m e n t e , p a c i f i c a m e n t e e i n i n t e r r o t t a m e n t e p e r o l t r e q u i n d i c i a n n i e x a r t . 1 1 5 9 - pagi na 14 di 34 b i s c c o v v e r o , e d i n o g n i c a s o , p e r o l t r e u n v e n t e n n i o e x a r t . 1 1 5 8 c c , i l t e r r e n o d i c u i
a l l e p a r t i c e l l e 2 5 2 e 2 5 3 - f o l . 1 8 - i n u n o a l l a p o z i o n e d i f a b b r i c a t o r u r a l e i v i i n s i s t e n t e
n o n c h é d e l l o c a l e d e p o s i t o , p r o v v e d e n d o a d o g n i a t t i v i tà n e c e s s a r i a a l l a s i s t e m a z io n e e
l i v e l l a m e n t o d e l t e r r e n o , a l l ' a c q u i s t o e p i a n t a t u r a d i p i a n t e ( a l b e r i d i u l i v o , n o c c i o l e ,
f r u t t a , o r n a m e n t a l i , e c c . ) ; a l l ' a c q u i s t o d i c o n c i m e e d a n t i p a r a s s i t a r i v a r i , (…) ; a
r e a l i z z a r e a s u e e s c l u s i v e s p e s e i c a n c e l l i d i f e r r o ( n . 3 ) d i i n g r e s s o a l l a p r o p r i e t à ;
i n f e r r i a t e e p o r t e i n f e r r o s i a p r e s s o i l l o c a l e d e g l i a t t r e z z i c h e p r e s s o l a p o r z i o n e d i
f a b b r i c a t o r i c a d e n t e n e l l a p a r t i c e l l a 36 6 , o v e h a r e a l i z z at o a n c h e i s o l ai e l a
s i s t e m a z i o n e d e l l ' i n te r a a r e a , a l f i n e d i r e n d e r l a p i ù f r u i b i l e , p e r i l d e p o s i t o d e l l e
a t t r e z z a t u r e p e r l a v i n i f i c a z i o n e e / o d e l l e b o t t i . (…)» di avere sempre provveduto senza il consenso e l'apporto economico di ON a risolvere qualsiasi Per_1 problematica inerente ai confini, alle potature, alle recinzioni, i muretti, gli argini, a installare i cancelli, in uno alla recinzione metallica ed in muratura, per delimitare la propriet à dalla strada pubblica, a far apporre le inferriate alle finestre, a far realizzare le opere di muratura (nella part.lla
356, ivi compresa la pavimentazione ed i solai), la porta di ferro, a curare le piantagioni, la coltivazione, le arature, il dissodamento terreni, e quant'altro necessario alla sua manutenzione;
«(…) c h e t r a t t a n d o si d i f o n d o r u s t i c o c on a n n e s s o f a b b r i c a t o, v i e p p i ù r i c a d e n t e n e l
C o m u n e m o n t a n o d i M o n t e c o r v i n o R o v e l l a , a p p a r t e n e n t e a l l a C o m u n i t à M o n t a n a d e i
M o n t i P i c e n t i n i , s i in v o c a a i s e n s i e p e r l ' e f f e t t o d e l l ' a r t . 1 1 5 9 - b i s c c u n a u s u c a pi o n e
q u i n d i c i n a l e n e l l e v a r i e f o r m e i v i d i s c i p l i n a t e o v v e r o , n e l l ' i n c o n c e s s a i p o t e s i d i
r e i e z i o n e d i t a l e f a t t i s p e c i e , c o m u n q u e i n q u e l l a o r d i n a r i a s t an t e i l t r a s c o r r e r e a n c h e
d e l t e m i n e v e n t e n n a l e p e r l a p r e s c r i z i o n e a c q u i s i t i va a f a r t em p o d a l l ' a n n o 1 9 9 0 /1 9 9 1
( … ) o v v e r o n e l l a d e c l a r a t o r i a d e l l ' u s u c a p io n e o r d i n a r i a a i s e n s i e p e r l ' e f f e t t o d e l l ' a r t .
1 1 5 8 c c s t a n t e , c o m u n q u e , u n p o s s e s s o p u b b l i c o , p a c i f i c o e d i n i n t e r r o t t o p e r o l t r e
v e n t ' a nni.
• B) In riferimento alle particelle 365, 366- con l'entro stante przione di fabbricato diruto- e 973 di cui al foglio n. 18 del Comune di Montecorvino Rovella «i l d i s c o r s o è a n a l o g o a l p r e c e d e n t e . I b e n i i m m o b i l i d i c u i
a l l e s u d d e t t e p a r t i c e ll e f u r o n o a c q u i s t a t e , s e m p r e , d a D o n L u d o v i c o B i s og n o m a a nc h e
p e r e s s e s u b i t o d o p o l ' a t t o di c o m p r a ve n d i t a , i l s i g . A l f i e r i p r e s e a d p o s s e d e r l e ,
p r o v v e d e n d o a p i a n t a r v i a l b e r i d i u l i v o , d a f r u t t a , o r n a m e n t a l i v i t i , n o c c i o l e e c c;
n o n c h é a r e a l i z z a r e a s u e e s c i s u i v e s p e s e l a s i s t e m a z i o n e d e l la p o r z i o n e d i f a b b r i c a t o
pagi na 15 di 34 r u r a l e i n s i s t e n t e s u l l a p a r t i c e l l a n . 3 6 6 m e d i a n t e i l r i f a c i m e n t o d e i s o l a i , d e l l a
p a v i m e n t a z i o n e , d e l p o r t o n e i n f e r r o e q u a n t o a l t r o n e c e s s a r i o p e r r e n d e r l o f r u i b i l e p e r
l a v i n i f i c a z io n e e c o n s e r v a z i o n e d e l l e b o t t i d i v i n o p r o d o t te . A l l a s t r e g u a d i t u t t o
q u a n t o i n n a n z i d e do t t o , a n c h e t a li b e n i e s s e n d o s t a t i p os s e d u t i d a l si g . A l fi e r i
u n i t a m e n t e a l l a c o n so r t e , u t i d o m i n u s p e r a l m e n o q u i n d i c i a n n i , a f a r t e m p o p e r i p r i m i
d u e d a l l ' a n n o 1 9 9 5 e p e r i l t e r z o d a l 2 0 0 2 , s e n e i n v o c a , a n c h e p e r e s s i a i s e n s i e p e r
l ' e f f e t t o d e l l ' a r t . 1 1 5 9 - b i s c e l ' i n t e r v e n u t a u s u c a p i o n e s t a nt e i l p o s s e s s o p a c i f i c o ,
p u b b l i c o e i n i n t e r r o t t o p e r a l m e n o q u i n d i c i a n n i » ;
• In via subordinata, «i n c a s o d i r e i e z i o n e d e l l e s u e s t e s e i s t a n z e e s e n z a c h e
p o s s a c o s t i t u i r e r i c o n o s c i m e n t o a l c u n e d e l l e p r e t e s e a t t o r e , s i s p i e g a c o m u n q u e
d o m a n d a r i c o n v e n z io n a l e d i r e t t a a l la c o r r e s p o n s i o n e d i u n a i n d e n n i t à p e r l '
i n c r e m e n t o d i v a l o r e d i t u t t i i b e n i o g g e t t o d e l l a d o m a n d a d e q u a s t a n t e l e m o l t e p l i ci
m i g l i o r i e a p p o r t a t e d a l c o n v e n u t o . C o m e g i à i n n a n z i d e d o t t o i l s i g . A l f i e r i h a s e m p r e
c o l t i v a to , e t u t t o r a co l t i v a , i t e r r e n i i n o g g e t t o . T a l i t e r r e n i , a l m o m e n t o d e l l ' a c q ui s to
s i t r o v a v a n o i n u n o s t a t o d i co m p l e t o a b b a n d o n o , c o m p l e t a m e n t e i n c o l t i e v i e p p i ù
d i s l e v a l l a ti . I l s i g . A l f i e r i , n e l c o r s o d i t u t t i q u e s t i a n n i n o n s o l o h a p r o v v e d u t o a f a r
l i v e l l a r e m e d i a n t e g e t t i t o d i t e r r a i v a r i d i s l i v e l l i , m a h a a n c h e p r o v v e d u t o a l l a m e s s a a
c o l t u r a d i d e c i n e e d e c i n e d i a l b e r i c h e q u i v i d i s e g u i t o s i e l e n c a n o : V I G N E T O
( B A R B E R A - S A N G I O V E S E - M O S C A T O ) N ° 2 0 0 V I T I D I A N N I 1 6 ; V I G N E T O
( M O N T E P U L C I A N O - M E R L O T - P I E D I R O S S O ) N ° 3 5 0 V I T I D I A N N I 7 ; U L I V I ( V A R I E T À
F R A N T O I A N A ) N ° 5 0 D I A N N I 1 8 ; U L I V I ( V A R I E T À R I C C I N A ) N ° 5 0 D I A N N I 7 ;
N O C C I O L E N ° 1 6 0 D I A N N I 1 5 : A R A N C E ( V A R I E T À T A R O C C H E E W A S H I N G T O N ) N ° 3 9
D I A N N I 1 5 ; M A N D A R I N O ( V A R I E T À M A N D A R A N C E ) N ° 2 8 D I A N N I 1 5 ; L I M O N I N ° 1 6
D I A N N I 1 0 ; F I C H I N ° 1 5 D I A N N I S;
F I C H I N ° 1 5 D I A N N I 1 0 ; P R U G N E N ° 1 5 D I A N N I
1 0 ; P E R E N ° 1 2 D I A N N I 7 ; C A C H I N ° 1 2 D I A N N I 1 0 ; M E L O G R A N O N ° 1 0 D I A N N I 7 ;
P E S C H E N ° 2 0 D I A N N I 5 ; M A N D O R L I N ° 6 D I A N N I 5 ; N O C I N ° 3 D I A N N I 1 5 ; N O C I N °
4 D I A N N I 7 ; G E L S I N ° 2 D I A N N I 1 0 ; M E L E N ° 6 D I A N N I 6 ; C I L I E G I N ° 1 D I A N N I 8 ;
C I L I E G I N ° 2 D I A N N I 4 ; K I W I N ° 3 D I A N N I 1 0 ; N E S P O L E N ° 4 D I A N N I 7 ; P I A N T E
O R N A M E N T A L I V A R I E ( P A L M E - P E P E A B E T E - P I N O - O L E A N D R I ) N ° 2 5 . P r o v v e d e n d o
a l t r e s ì a l l a m e s s a a se m i n a d i o r t a g g i n o n c h é a l l a r e a l i z z a z io n e d e l l o c a l e d e p o s i t o , al l a
s i s t e m a z i o n e d e i s o l ai d i c u i a l la p a r t i c e l la 3 6 6 , a l l e p o r t e i n f e r r o d i t u t t i i l o c a l i i v i
p r e s e n t i a l l e i n f e r r i a t e , a l l a r e c i n z i o n e m e t a l l i c a e m u r a r i a , e c c . T a l i o p e r e v i s i b i l i
h a n n o d e t e r m i n a t o u n n o t e v o l e i n c r e m e n t o d i v a l o r e d e i s u d d e t t i b e n i i m m o b i l i , p e r c u i
s i i n s i s t e , n e l l ' i p o t e s i d i r e i e z i o n e d e l l a d o m a n d a p r i n c i p a l e e s e n z a c h e c i ò p o s s a
s i g n i f i c a r e r i c o n o s c im e n t o a l c u n o d e l l e p r e t e s e a v v e r s e , a d u n a i n d e n n i t à p a r i
a l l ' i n c r e m e n t o d i v a l o r e d e g l i s t e s s i a s e g u i t o d e l l e m o l t e p l i c i m i g l i o r i e a p p o r t a t e v i d a l
s i g . A l f i e r i A r i s t i d e . U n i n c r e m e n t o d i v a l o r e , c h e q u o e s s e r e q u a n t i f i c a t o i n v i pagi na 16 di 34 p r u d e n z i a l e i n e u r o 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d u e c e n t o m i l a ) o v v e r o i n q u e l l a s o m m a m a g g i o r e e / o
m i n o r e d a a c c e r t a r s i i n c o r s o d i c a u s a a n c h e a m e z z o d i c t u c h e s i n d ' o r a s i r i c h i e d e ,
o l t r e i n o g n i c a s o a gli a c c e s s o r i d i l e g g e »
Ha, quindi, rassegnato le conclusioni riportate in premessa.
La causa è stata ist ruita a mezzo dei documenti e delle prove orali.
***
1. Sebbene la domanda di usucapione speciale ( e, in subordine, ordinaria) sia stata proposta in via riconvenzionale è logicamente preliminare alle domande principali di rilascio, in quanto, se accolta, determinerebbe l'assorbimento di queste e di tutte le questioni correlate.
1.1. L'art. 1159 bis cod. civ. prevede, per quel che qui rileva sulla base delle allegazioni dell'attore in riconvenzionale, che «l a proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni».
L'attore in riconvenzionale avrebbe, innanzi tutto, dovuto provare l'esistenza dei requisiti di legge quali: la classificazione rurale del fondo,
l'insistenza in un territorio classif icato montano ovvero un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge.
È onere dell'attore provare la destinazione agricola del fondo sulla base dello strumento urbanistico;
infatti, nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, l'oggetto del diritto un bene che deve presentare connotati del tutto specifici , materiali e giuridici quali la classificazione rurale del fondo, insistenza in un territorio classificato montano e una attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge speciale..."
(Cass. 27.1.2017 n. 2126); ai fini dell'applicazione della disciplina invocata non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della p o s s e s s i o a d u s u c a p i o n e m, sia destinato in concreto all'attività agraria e consista in un'entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata ad una propria vicenda produttiva (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8778 del 13/04/2010 e Sez. 2
- , Ordinanza n. 20451 del 28/08/2017).
pagi na 17 di 34 Inoltre l'istituto dell'usucapione previsto dall'art. 1159-bis c.c., che rappresenta uno dei modi di acquisto a titolo originario della propriet à e degli altri diritti reali sui beni immobili, si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraquindicennale;
affinché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale, è necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo, con l'intenzione di esercitare il diritto e per il tempo stabilito dalla legge (Cass. 15446/2007; Cass.11000/2001; Cass.
708/2001). La continuità del possesso postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto e la sua conseguente manifestazione at traverso atti di possesso conformi alla qualità, alla destinazione della cosa iONei a palesare una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa (Cass. 15145/2004); la prova dell'usucapione si esaurisce, sostanzialmente , nella prova del possesso (Cass. 7894/2000; Cass.
3063/2000; Cass. 43/2000) incombendo pertanto su colui che assu me di essere il proprietario di un bene l'onere di provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva;
secondo la giurisprudenza "ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (cfr.
Cass., Sez. 2, Sent enza n. 18215 del 29/07/2013).
1.2. Dopo questa doverosa premessa in diritto, può passarsi all'esame degli elementi di prova posti a sostegno della domanda avanzata.
1.3. In primo luogo, occorre osservare che nella comparsa di costituzione – della quale, nella sinossi, sono stati riportati testualmente ampi stralci – è dedotto che i beni oggetto di domanda furono acquist ati e consegnati dagli acquirente a ON prima della stipula degli atti Per_1 pubblici e, quindi, da quest'ultimo immediatamente consegnati a esso pagi na 18 di 34 convenuto;
a pag. 2 si legge «…ON , consapevole, della attitudine e della Per_1 passione del convenuto per la coltivazione e conoscendo il suo desiderio di avere un appezzamento di terreno nei primissimi anni 90 provvide ad acquistarne due, con insistente porzione di fabbricato rurale, diruto. Difatti, negli anni 90/91 acquistò due piccoli appezzamenti di terreni completamente incolti e vieppiù fortemente dislivellati contraddistinti dai numeri di part.lle 251 e 252 di cui al fol. 18 ricadenti nel Comune di Montecorvino Rovella, che vennero immediatamente consegnati, nonostante la non contestuale stipula di un atto definitivo, passando nell'immediato possesso dell'odierno convenuto...»; a pag. 5 è ripetuto la medesima allegazione e a pag. 7 si legge«… In riferimento alle particelle
365, 366 e 973 di cui al foglio n. 18 del Comune di Montecorvino Rovella il discorso è analogo al precedente. Anche i beni immobili di cui alle suddette particelle furono acquistate da ON
ma anche per esse subito dopo l'atto di compravendita, il sig. prese a Persona_1 CP_2 possederle …» (sottolineatura della scrivente) .
1.4. La comparsa di risposta reca in calce la procura alle liti e, dunque, la sottoscrizione della parte convenuta dell'atto medesimo (essendo apposta all'ultima pagina dello stesso, in cui sono riportati gli ultimi capitoli di prova e i nominativi dei testimoni) .
1.5. Si osserva in diritto che «le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convinciment o. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carat tere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilment e la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fat ti sfavorevoli in esso contenute» (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23634 del 28/09/2018 ) e che «alle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore "ad litem" ben può essere attribuito valore confessorio riferibile alla parte, quando quegli scritti rechino anche la sottoscrizione della parte stessa, in calce o a margine dell'atto, dovendo presumersi che la parte abbia avuto la piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto - anch'essa - la pagi na 19 di 34 titolarità. Ciò vale, beninteso, alla stregua dell'art. 2730 c.c., nei confronti della parte verso la quale sia proposta la domanda giudiziale cui gli scritti difensivi contenenti tali ammissioni si riferiscono, mentre negli altri casi le ammissioni medesime, prive del valore privilegiato di prova legale, possono essere valutate non più che come semplice fonte di cognizione, dunque liberamente apprezzabili nel processo assieme ad altri elementi di prova»
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23809 del 04/08/2023).
1.6. Nel caso di specie deve ritenersi provato, in quanto ammesso e confessato del convenuto, che egli ricevette gli immobili in contesa da
[...]
, al quale erano stati consegnati dai precedenti proprietari prima Per_1 della stipula degli atti pubblici.
1.7. È altresì provato, in quanto confessato dal convenuto in sede di interrogatorio formale (v. verbale dell'udienza del 29/4/2016) , ovviamente rispetto ai fatti a sé sfavorevoli, che le chiavi dell'immobile oggetto di ristrutturazione gli furono consegnate dal sacerdote e che i relativi costi della concessione edilizia furono sostenuti sempre da ON : sul Per_1 capitolo 3) della memoria n. 2 ex art. 183, c. VI, c.p.c. dei germani – Per_1
«Vero che il convenuto e la su a famiglia non hanno mai abitato nell'immobile né hanno avuto mai il possesso materiale delle chiavi del cancello della proprietà immobiliare per cui è causa?» – ha risposto: «(…)
«Sì, certo ho anche le chiavi della casa me l'ha date il padrone, il sacerdote bisogno già nel 1993-1994», sul capo 6 della medesima memoria – «Vero che Per_6 in data 20/11/I995 il defunto sacerdote richiedeva ed otteneva concessione edilizia n° 7275 al Comune di Montecorvino Rovella pagando i relativi oneri?» – ha risposto «sì, confermo il capo sei, ha pagato lui perché era intestato a lui».
1.8. Dall'interrogatorio formale emerge, poi, in modo palese che il convenuto non fosse affatto a conoscenza di quali beni furono trafugati dall'immobile ristrutturato (p.lle 251 e 252) in occasione del furto accaduto il 22/3/2004 e denunciato dal parroco il 27/3/2004. Nella denuncia (doc. 2 fascicolo il parroco ha dichiarato legge: «… Mi recavo subito presso la Pt_1
pagi na 20 di 34 mia proprietà, ove avevo modo di constatare che ignoti, durante la mia assenza, dopo aver divelto il cancello di ingresso alla proprietà, e dopo aver scassinalo la porta di ingresso all'appartamento, si impossessavano di un congelatore a pozzetto, di uno scaldabagno a gas che era nel vano servizio igienico, una riproduzione di un quadro, due televisori dei quali non ricordo a marca, alcuni pacchi ONo del banco alimentare, non timbrati, contenente vari prodotti di genere alimentare…» ; il convenuto ha invece dichiarato al riguardo – «Vero che nel marzo del 2004 ON. Per_1
fu vittima di un furto da parte di ignoti con l'ausilio di una Fiat
[...]
Tipo di colore Bianco e che tale furto fu denunciato presso la caserma dei
Carabinieri di Montecorvino Rovella? »: «io e ON siamo andati dai Per_1 carabinieri a sporgere denuncia a nome di per il frutto del 2004 perché Persona_1 era lui l'intestatario ma la le cose rubate erano mie si trattava di attrezzi agricoli».
Non si ha nessun motivo di dubitare della veridicità di quanto dichiarato dal parroco in quell'occasione e in un'epoca nella quale i rapporti tra lo stesso e il convenuto erano pacificamente più che buoni.
1.9. Sempre nella suddetta comparsa il convenuto sottintende, senza espressamente affermarlo, che ON avesse comprato detti beni con Per_1
l'intento di ONarglieli («Il rapporto di fatto del sig. estrinsecatosi sia CP_2 nell'elemento soggettivo che oggettivo, sui beni oggetto della presente domanda erano palesi e visibile a chiunque ed anche a ON , il quale a chi gli chiedeva Per_1 notizie dei terreni di cui innanzi rispondeva che " era il padrone" e che quello CP_1 che ci metteva- ovvero ogni attività diretta a migliorare i suddetti beni- ci avrebbe trovato»).
1.10. Tuttavia, tale asserzione è in contrasto prima di tutto logico con la versione dei fatti fornita dallo stesso convenuto: non si comprende per qu ale motivo il parroco avesse comprato tutti gli immobili in contesa (tutti pagi na 21 di 34 confinanti tra di loro1) già con l'intento di ONarglieli, ma avesse, poi, stipulato personalemente gli atti pubblici, invece di far apparire direttamente il convenuto medesimo come acquirente, limitandosi a fornirgli la provvista;
sarebbe stato poi illogico che sempre il sacerdote si fosse onerato di sopportare i costi per la ristrutturazione .
1.11. Il fatto che ON aveva ricevuto dai precedenti Persona_1 proprietari gli immobili prima della stipula degli atti pubblici di compravendita risulta riscontrato con riferimento però alle sole p.lle n. 251
e 252 e soltanto dal 1994 o comunque in epoca di poco anterio re, ciò evincendosi dalla relazione illustrativa depositata al Comune di
Montecorvino Rovella dal RA , incaricato dal parroco Persona_7 di presentare il progetto di ristrutturazione del fabbricato rurale insistente sugli indicati appezzamenti, in quanto detta relazione reca la data del
22/6/1994, riscontrata anche dalla concessione edilizia (v. doc. 6 all. alla memoria n. ex art. 183, c. VI, c.p.c. di è verosimile che dopo la sua Pt_1 presentazione all'Ente, questo avesse fatto richiesta dell'esibizione del titolo d'acquisto che venne trasmesso dal parroco solo in data successiva alla stipula dell'atto pubblico, vista la data del 3/10/1995 apposta sulla 1 pagi na 22 di 34 dichiarazione di trasmissione2 (v. doc. 7 e 8 all. fascicolo Alfieri); infatti l'atto pubblico di compravendita era stato stipulato il 30/8/1995 (v. doc. 4, all. al fascicolo ). Pt_1
1.12. Le testimonianze raccolte sono in parte contraddittorie;
tuttavia deve riconoscersi una maggiore at tendibilità alla testimonianza resa dal RA , in quanto oltre ad avere coerenza intrinseca ha Persona_7 anche riscontri esterni, dati dalla documentazione già indicata sopra, da cui risulta che fu lui a occuparsi della pratica edilizia relativa alla ristrutturazione del fabbricato rurale insistente sulle p.lle 251 e 252 e di alcuni altri.
1.13. Il RA ha dichiarato: «(sul capo E della memoria n. Per_7
2 ex art. 183, c. VI, c.p.c. «vero che il de cuius ON Pt_1 Persona_1 ha sin dalla data di acquisto ha posseduto e goduto dei predetti cespiti facenONe propri i frutti anche civili derivanti dai medesimi immobili») sì, è vero io ero a conoscenza della circostanza perché ero il tecnico di fiducia di
[...]
e gli ho curato gli acquisti, la ristrutturazione di un primo Persona_1 fabbricato cui poi è seguito l'acquisto di un secondo in vari anni. (Sul capo F vero che il de cuius ha concesso nell'ultimo decennio Persona_1 anteriore alla propria dipartita, al sig. de, dom.to in Belvedere CP_3 CP_3 di Battipaglia, alla Via Monsignor Vicinanza, di utilizzare, anche a fronte della corresponsione di una indennità, i medesimi beni traenONe i frutti civili, e ciò, comu nque, sino a quando non sarebbe stato necessario disporre dei medesimi per l e esigenze personali del de cuius ON ») Persona_1 2 pagi na 23 di 34 sì, è vero sono a conoscenza che il signor gli faceva piccoli lavori di CP_1 manutenzione e provvedeva alla cura del giardino e delle piante ma non vi erano colture particolari».
«(sul capo G vero che nel settembre 2011 il sig. Alfieri de ha CP_3 provveduto a cambiare la serratura di ingresso del fabbricato rurale in c.da
, Montecorvino Rovella) non conosco la circostanza e nulla posso riferire Tes_1 perché so solo che prima che morisse ci andavamo continuamente e lo Per_1 stesso possedeva le varie chiavi di tutti i locali e del cancello di accesso al fondo»
(…) Confermo che questi immobili erano nella disponibilità di Tes_2 Per_1
dall'acquisto del primo lotto circa negli anni 1994-1995 fino ad un mesetto
[...] prima del decesso e fino a quella data lo abbiamo frequentato facendo anche cene.
Eravamo almeno 10-12 persone tra amici. A.D.R. Preciso anche che l'orto e gli altri frutti venivano coltivati nel nell'interesse di . Così mi diceva ON . Per_1 Per_1
C'era anche una parrocchiana, una mensa per i poveri. A.D.R.: preciso che io mi sono occupato della pratica edilizia del primo lotto orientativamente dopo l'acquisto non ricordo l'anno. Ho provveduto all'accatastamento dei fabbricato e anche alla rettifica dei confini sul lato nord dopo il terzo acquisto del lotto. (…)».
Va precisato che il teste non è incorso in contraddizione rispetto alla circostanza narrata dagli altri testi della malattia del parroco negli ultimi due anni prima della morte, avendo solo riferito che gli immobili erano nella disponibilità del prete e che venivano ancora organizzate cene non che il prete avesse partecipato a queste cene fino a un mese prima della sua morte.
Anche il teste ha confermato che ON rimase Testimone_3 Per_1 nel possesso dei beni, pur riconoscendo la disponibilità del convenuto delle chiavi – fatto questo mai smentito dagli attori – e che lo quest'ultimo si occupasse di lavori di manutenzione e coltivazione del f ondo, confermando il proposito solo futuro del parroco di ONare al convenu to detti beni: «…posso dire che il signor era un lavoratore del prete e lo stesso ON diceva, CP_1 Per_1 benché proprietario del terreno, che questi beni sarebbero andati in proprietà ad
. Preciso che questi beni sono la casa agricola descritta prima e un po' più CP_1 sopra c'è la casa che costruì il prete che è come una villetta dove viveva ON pagi na 24 di 34 , quasi tutti i giorni nel periodo estivo, pochissimo d'inverno fino a poco Per_1 prima del decesso» (sottolineatura della scrivente) .
Il teste ha poi dichiarato di non conoscere quali accordi intercorressero tra il convenuto e il sacerdote.
Il teste ha confermato che ON si recava con Testimone_4 Per_1 assiduità presso il fondo e, in particolare, organizzava spesso cene con in parrocchiani, a cui partecipavano anche il convenuto e la moglie.
Il teste il quale ha dichiarato di avere vissuto nella Testimone_5 canonica della chiesa di cui ON era parroco, a Belvedere di Per_1
Battipaglia, quindi, ha avuto una conoscenza diretta della vita del prete. Ha confermato che costui possedeva le chiavi degli immobili oggetto di controversia, dichiarando di averne egli stesso posseduto una copia dal
2002-2003 fino al 2009, quando lasciò la CA . Anch'egli, coerentemente con quanto riferito dagli altri testi finora esaminati, ha confermato le cene organizzate dal sacerdote presso l'immobile già indicato e la presenza del convenuto e la moglie, unitamente ad altri parrocchiani. Ha altresì riferito di avere egli stesso ricevuto dal convenuto prodotti del fondo da portare al parroco.
Il teste ha fornito dichiarazioni generiche, non precisando Testimone_6 con quale frequenza si recava suoi luoghi, e contraddittorie: da un lato ha attribuito al sacerdote dichiarazioni che riconoscevano al convenuto la proprietà degli immobili, ma anche che era il sacerdote a invitarlo ad andare sui luoghi;
non si comprende per quale motivo ON lo invitasse a Per_1 visitare i luoghi se il parroco era completamente disinteressato agli stessi;
nemmeno il teste ha spiegato come sapeva che le opere di manutenzione erano state esegu ite a spese dal convenuto, visto che all'esordio della testimonianza ha dichiarato di conoscere i fatti di causa per essere esclusivamente amico del parroco, senza riferire di avere rapporti di frequentazione con il convenuto e non attribuendo la conoscenza di tali fatti a confidenze del prete.
Non è rilevante la testimonianza resa da Non si ha Testimone_7
pagi na 25 di 34 motivo di dubitare che costui abbia eseguito lavori di piccola manutenzione presso gli immobili oggetto di causa (anche il teste ha riferito Tes_3 della sua presenza sui luoghi), tuttavia ha confermato l'assiduità della frequentazione dei luoghi da parte del convenuto e l'esclusività del suo possesso pur avendo poco prima dichiarato «dal 1993 ci sono andato qualche altra volta sui luoghi di causa, quando mi chiamava e anche a fargli visita», CP_1 lasciando intendere una frequentazione sporadica e giustificata proprio dal le richieste di ausilio dell'amico, per cui era logico che vi trovasse solo lui quando vi si recava.
La testimonianza è isolata e priva di riscontri. Anche in tal Persona_8 caso non si comprende perché il prete lo portasse a vedere i terreni se ne riconosceva la proprietà al convenuto, così come riferito. Inoltre, non spiega perché si recasse due volte al mese presso i luoghi di causa pur risiedendo a
Montefalcione in Provincia di Avellino.
Il teste , proprietario del fondo confinante a quello Testimone_8 oggetto di causa, ha dichiarato di sapere che ON era il propriet ario Per_1 dello stesso e di aver visto nello stesso , oltre al convenuto e alla moglie, anche altre persone.
Infine, ha solo confermato che il parroco tra il 2002 e il Testimone_9
2003 lo contattò per fargli redigere il progetto di una casa per anziani che sarebbe dovuta sorgere sulle proprietà del prete a Montecorvino Rovella
(ossia i terreni oggetto di causa, v. visure dei registri immobiliari in atti ).
1.14. Dunque, dalle testimonianze raccolte non emerge l a prova del possesso ad immagine del diritto di proprietà in capo al convenuto . È emerso invece che il convenuto ricevette gli immobili, costituenti un unico fondo (v. mappa nella nota) , e vi eseguì opere di piccola manutenzione , di cura delle piante da frutto e di coltivazione di un piccolo orto, ri tenendo i frutti per il fabbisogno della propria famiglia e distribuendo la restante parte tra il parroco e i parrocchiani , senza che vi fosse un obbligo in tal senso .
1.15. È ormai indirizzo di legittimità consolidato quello secondo il quale
«ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere pagi na 26 di 34 grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che t ale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detent ore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso » (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17376 del
03/07/2018, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020 , Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022 , prec. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del
29/07/2013).
1.16. Nel caso di specie è stato accertato che il convenuto conseguì la disponibilità del f ondo per il tramit e di ON , tuttavia n on è, infatti, Per_1 emersa la prova di un comodato oneroso, ma di un comodato d'uso gratuito, ciò evincendosi dal dato accertato che i beni in questione furono consegnati al convenuto dal parr oco, il quale però stipulò a proprio nome gli atti pubblici di acqu isto dei vari appezzamenti , conservò le chiavi degli immobili, si onerò, dopo la consegna al convenuto , dell'ottenimento della pratica edilizia per la ristrutturazione di uno dei fabbricat i rurali, continuò
a frequentare i luoghi e a servirsene, utilizzando l'immobile ristrutturato per cene con i parrocchiani, ciò quantomeno fino a due anni prima della sua morte (avvenuta nel 2011 ), sostenne le spese delle f orniture d'acqua e di elettricità (vista la documentazione prodotta da l'assenza di prova Pt_1 contraria del convenuto), senza che però a ciò fosse accompagnata la corresponsione da parte del convenuto di un corrispettivo .
1.17. A fronte di t ali accertamenti era onere dell'attore in pagi na 27 di 34 riconvenzionale fornire la prova dell'interversione del possesso a norma dell'art. 1141, c.2, cod. civ. («Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il tit olo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore »), prova che è del tutto mancata (v. Cass. civ. n.
29594/2021).
1.18. L'intenzione, attribuita da alcuni dei testi escussi al parroco, di ONare i suddetti beni al convenuto non seguita da un'“abdicazione” del potere di fatto dell'intestatario sulla cosa non assume alcuna rilevanza ai fini del qualificazione come possidendi – invece che detinendi – dell'animus del soggetto nella disponibilità del bene , proprio perché la condotta del proprietario di prosecuzione del rapporto con gli immobili, rivela in maniera inequivoca la sua volontà di continuare a possederli.
1.19. Dunque, nel caso di specie è escluso che trovi applicazione quell'indirizzo giu risprudenziale secondo cui «ai fini del mutamento della detenzione in possesso, non è necessaria l'opposizione del detentore nei confronti del possessore, richiesta dal secondo comma dell'art. 1141 c.c., qualora il mutamento del titolo scaturisca da un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore » (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 483 del 08/01/2024 ) proprio perché non è stata accertata alcuna dismissione dei beni da parte del parroco per tutti gli elementi indica ti. Allora, verosimilmente, il sacerdote negli ultimi anni della propria vita, caratterizzata da gravi problemi di salute (v. testimonianze) , ritenne d i lasciare i propri beni a chi lo aveva assistito nella malattia e di non dare seguito al proposito di lasciarli al convenuto.
1.20. Qualificato il rapporto tra e il convenuto nei termini Persona_1 del comodato grat uito senza termine, trova applicazione l'art. 1810 cod. civ.,
a mente del quale «se non è stato convenuto un termine né questo risu lta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richied a».
1.21. Dunque, sono rigettate entrambe le domande di usucapione il pagi na 28 di 34 convenuto è condannato alla restituzione dei beni.
2. Occorre ora occuparsi dell'individuazione del titolare dell'azione di restituzione e della qualificazione dell'azione.
2.1. Qualificato il rapporto tra e il convenuto nei termin i Persona_1 del comodato gratuito e a fronte della morte del comodante, soggetto legittimato all'azione personale di restituzione è colui che è succeduto al comodante.
2.2. ha prodotto il testamento pubblico con il quale Parte_1
l'ha istituita sua erede universale. È stato eccepit a la sua Persona_1 carenza di titolarità attiva in quanto la stessa non aveva trascritto il testamento e non aveva accettato l'eredità.
2.3. Riguardo alla prima eccezione, deve rilevarsi che la trascrizione presso i Registri Immobiliari ha una funzione dichiarativa , diretta a dirimere conflitti tra aventi causa dal comune autore;
in tal caso ON
non aveva disposto in vita dei beni in questione, né risulta che Per_1 avesse redatto altri testamenti , per cui il testamento, in assenza di qualsivoglia contestazione sulla sua validità, è sufficiente a dimostrare la qualità di chiamat a all'eredità
2.4. Anche la seconda eccezione è infondata . L'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita(art. 474 c.c.) . l'accettazione è espressa quando il chiamato dichiara di accettare o assu me il titolo di erede in un atto pubblico o scrittura privata. (art. 475 c.c.), l'accettazione è tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.),
2.5. L'accettazione tacita richiede (Cass. Civ. n. 4843/2019 ):
- consapevolezza della delazione eredit aria;
- comportamento inequivoco che riveli l'intenzione di accettare, come l'esercizio di azioni giudiziarie per rivendicare beni ereditari.
2.6. Nel caso di specie l'esercizio dell'azione di restituzione nei confronti del convenuto , rimasto nella detenzione dei beni eredita ti dall'attrice, costituisce manifestazione inequivoca di gest ione del patrimonio pagi na 29 di 34 ereditario, difatti «la parte che ha u n titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti iONei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede » (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 390 del
08/01/2025).
2.7. Nessun diritto, quindi, possono rivendicare sull'eredità del parroco i fratelli , nipoti del fratello di ON , in ragione Per_1 Persona_1 della validità del testamento e dell'esclusione dei fratelli e delle sorelle dal novero dei legittimari (art. 536 cod. civ.) .
2.8. In definitiva, ent rambe le eccezioni devono essere rigettate e, dunque, è accertato che titolare dell'azione di restituzione è Parte_1
[...]
3. Passando alla qualificazione dell'azione, si osserva che «i n tema di azioni a difesa della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una "mutatio" od "emendatio libelli", ossia la t rasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerent e le azioni reali (cosiddetta "probat io diabolica"), la cui prova, iONea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese. (Sez. U, Sentenza n. 7305 del 28/03/2014 ) e che «l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi pagi na 30 di 34 giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce» (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 25052 del 10/10/2018 , conf. Sez.
2 - , Sentenza n. 795 del 16/01/2020 , Sez. 2 - , Ordinanza n. 21853 del
09/10/2020); nel caso di specie l'azione esperita dall'attrice è quella personale di restituzione e l'istruttoria ha riscontrato in parte le allegazioni attoree, ossia che i beni in contesa furono consegnati dal parroco al convenuto affinché questi godesse a titolo gratuito dei terreni e, in cambio quest'ultimo, li avrebbe manutenuti e coltivat i, destinando senza alc un obbligo o determinazione quantitativa una parte dei frutti al comodante , mentre il godimento del fabbricato rurale ristrutturato rimase nella disponibilità di entrambi per occasioni conviviali e parrocchiali;
pertanto, non è necessaria l'assolvimento della probatio diabolica da parte dell'attrice per ottenere la restituzione dei beni, ma solo la consegna degli stessi dal proprio dante causa al convenuto.
3.1. Ad ogni modo, anche volendo qualificare l'azione come rivendica,
l'attrice ne uscirebbe vittoriosa, in quanto «nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui;
al fine di tale dimostrazione non è necessaria, né sufficiente, la prova della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale» (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 4547 del 20/02/2025 ); nel caso di specie il convenuto non ha contestato che ON ave va acquistato da Per_1 chi era proprietario dei beni, anzi, ha fondato il proprio acquisto proprio pagi na 31 di 34 sulla consegna da parte dei precedenti proprietaria al parroco e da riconsegna degli st essi da quest'ultimo a lui, per cui, una volta escluso che la situazione di fatto instaurata dal convenuto con i beni prima degli atti pubblici di compravendita stipulati da ON potesse qualificarsi come Per_1 possesso utile ai fini dell'usucapione, l'attrice avrebbe comunque assolto il proprio onere probatorio producendo i titoli d'acquisto del proprio dante causa e il proprio t itolo , ossia il testamento.
4. Essendo stata rigettata la domanda di usucapione deve essere esaminata la domanda di rimborso delle spese per i miglioramenti.
4.1. In conseguenza dell'accertata esistenza di un contratto di comodato gratuito, trova applicazione l'art. 1808 cod. civ., secondo cui «il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti ».
4.2. Nel caso di specie, tutte le spese asseritamente documentate dal convenuto sono sicuramente di natura ordinaria;
asseritamente, in quanto la documentazione prodotta è del tutto generica, trat tandosi di copie di scontrini sovrapposti di acquisto di materiale agricolo e ricevute prive di sottoscrizione senza alcun riferimento agli immobili oggetto di causa. Per quanto concerne le spese relative all'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione, nessuna prova è stata fornita né dell'esborso né, soprattutto, della necessità e dell'urgenza.
4.3.
Per questi motivi
la domanda deve essere rigettata.
5. Parimenti deve essere rigettata la domanda dell'attrice di pagamento dei frutti civili. La domanda è infatti del tutto carente di allegazione, prima ancora che di prov a (Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 ).
6. Le spese di lite tra eri vanno compensate Parte_1 CP_3 per la metà e per la restante parte poste in capo al co nvenuto, in ragione della sua prevalente soccombenza (soccombenza (valore indeterminabile, complessità bassa, liquidazione ai medi, ai minimi solo la fase decisionale) .
6.1. Le spese tra i germani e il convenuto vanno integralmente Per_1
pagi na 32 di 34 compensate, in ragione della reciproca .
6.2. Per quanto concerne il rapporto processuale instauratosi tra e i germani nel giudizio Parte_1 Controparte_22 Parte_10 riunito, costoro sono soccombenti, essendo stata accertata la loro carenza di titolarità attiva dell'azione intrapresa, ma le spese vanno riconosciute a
[...] solo dalle fasi in cui ha spiegato intervento, ossia fase istruttoria, ma Pt_1 ai minimi, essendo intervenuta quando erano già stat i concessi i termini ex art. 183, c. VI, c.p.c. e decisionale, anch'essa liquidati ai minimi, visto il deposito da parte del difensore della sola comparsa conclusionale (valore indeterminabile, bassa complessità).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta le domande di usucapione speciale (art. 1159b i s cod. civ.) e ordinaria (art. 1158 cod. civ.) avanzate del convenuto nei confronti di
, quale erede universale di;
Parte_1 Persona_1
B) Condanna eri all'immediata restituzione in favore di CP_3 dei seguenti immobili distinti in catasto terreni del Parte_1
Comune di Montecorvino Rovella al foglio 18, particelle
- n. 365 di are 35.19;
- n.366 di are 00.65 con insistente fabbricato rurale composto da due locali al piano terra oltre un locale al primo piano;
- n. 251 di are 57.40;
- n.252 di are 01.16 consistente in fabbricato rurale composto da piano terra di mq 109.58 oltre primo piano di mq 49,11 e sottotetto;
- n.973 di are 18.74;
C) condanna eri a rimborsare a previa CP_3 Parte_1 compensazione della metà , le spese di lite, che si liquidano per intero, in
€123,00 per spese vive, € 6.164,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antist atario;
pagi na 33 di 34 D) compensa per int ero le spese di lite tra i germani e de Per_1 CP_3
Alfieri;
E) condanna i germani a rimborsare a le spese di Per_1 Parte_1 lite che liquida in € 237 per spese vive e € 2.356,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
25 agosto 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagi na 34 di 34
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2513/2013 a cui è riunita la causa r.g. n. 7196/2013 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GRATTACASO GIOVANNI;
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F. C.F._3 Parte_4
), (C.F. C.F._4 Parte_5
), (C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F. ), (C.F. C.F._8 Parte_9
), con il patrocinio dell'avv. ROMANO BRUNO C.F._9
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DODDATO Controparte_1
ANGELINA
CONVENUTO
Oggetto: Proprietà
CONCLUSIONI DI Parte_1
(parte attorea nel presente giudizio): « previo accertamento e riconoscimento del diritto di proprietà della esponente sugli immobili di cui pagi na 1 di 34 in assertiva, voglia l'adito giudicante dichiarare il sig. Controparte_2 tenuto alla restituzione immediata degli stessi immobili siti in Montecorvino Rovella e meglio distinti in catasto al foglio 18 n. 365 di are
35.19; n.366 di are 00.65 con insistente fabbricato ru rale composto da due locali al piano terra oltre un locale al primo piano;
n. 251 di are 57.40; n.252 di are 01.16 consistente in fabbricato rurale composto da piano terra di mq 109.58 oltre primo piano di mq 49,11 e sottotetto;
n.973 di are 18.74;
b) per l'effetto, condannare il medesimo sig. alla Controparte_3 restituzione immediata dei su descritti immobili di cui in epigrafe;
c) altresì, riconosciuto e dichiarato il diritto di reddito di essa istante alla percezione dei frutti civili prodotti dall'immobile de quo come sopra indicato, condannarsi il convenuto sig. de, alla corresponsione Controparte_3 degli stessi nella misura che l'Ill.mo giudicante adito riterrà di giustizia, congrua ed equa, in relazione alla fattispecie in esame ovvero secondo i parametri dedotti in assertiva;
d) Vittoria di spese, diritti ed onorario di causa con diretta attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario » (parte interventrice nel giudizio riunito): « a) previa dichiarazione e riconoscimento della qualità della esponente sig.ra come Parte_1 in atti, di erede universale del de cuius dichiarare la Persona_1 carenza di legittimazione attiva d i essi attori in uno alla carenza di interesse alla proposizione della domanda introduttiva. Il tutto con ogni conseguenza di legge anche sotto il profilo della inammissibilità ed improcedibilità della domanda ed alla infondatezza della medesima che deve essere disattesa e rigettata;
b) altresì, previo dichiarazione e riconoscimento del diritto di proprietà della esponente, sugli immobili di cui in assertiva, Voglia l'adito giudicante rigettare anche la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto sig. in quanto Controparte_3 parimenti inammissibili, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare il medesimo sig. tenuto Controparte_2 alla restituzione immediata degli stessi immobili siti in Montecorvino Rovella e meglio distinti in catasto al foglio 18 n. 365 di are 35.19; n.366 di are 00.65 con insistente fabbricato rurale composto da due locali al piano terra oltre un locale al primo piano;
n. 251 di are 57.40; n.252 di are 01.16 consistente in fabbricato rurale composto da piano terra di mq 109.58 oltre primo piano di mq 49,11 e sottotetto;
n.973 di are 18.74. Il tutto come già pagi na 2 di 34 Cont formulato nel giudizio pendente inter partes ( eri) innanzi Pt_1 all'intestato Tribunale e recante numero di RG 2513/2013, Dott.ssa
prossima ud. 08.07.2015; b) per l'effetto, condannare il medesimo Per_2 sig. alla restituzione immediata dei su descritti immobili di Controparte_3 cui in epigrafe;
c) altresì, riconosciuto e dichiarato il diritto di reddito di essa istante alla percezione dei frutti civili prodotti dall'immobile de quo come sopra indicato, condannarsi il convenuto sig. alla Controparte_3 corresponsione degli stessi nella misura che l'Ill.mo giudicante adito riterrà di giustizia, congrua ed equa, in relazione alla fattispecie in esame ovvero secondo i parametri dedotti in assertiva;
e) Vittoria di spese e competenze di causa con diretta attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario »;
(parte interveniente nel giudizio riunito): « a) previa dichiarazione e riconoscimento della qualità della esponente sig.ra come Parte_1 in atti, di erede universale del de cuius dichiarare la Persona_1 carenza di legittimazione attiva d i essi attori in uno alla carenza di interesse alla proposizione della domanda introduttiva. Il tutto con ogni conseguenza di legge anche sotto il profilo della inammissibilità ed improcedibilità della domanda ed alla infondatezza della medesima che deve essere disattesa e rigettata;
b) altresì, previo dichiarazione e riconoscimento del diritto di proprietà della esponente, sugli immobili di cui in assertiva, Voglia l'adito giudicante rigettare anche l a domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto sig. in quanto parimenti inammissibili, improcedibile, nonché Controparte_3 infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare il medesimo sig. tenuto alla restituzione immediata degli stessi immobili Controparte_2 siti in Montecorvino Rovella e meglio distinti in catasto al foglio 18 n. 365 di are 35.19; n.366 di are 00.65 con insistente fabbricato rurale composto da due locali al piano terra oltre un locale al primo piano;
n. 251 di are
57.40; n.252 di are 01.16 consistente in fabbricato rurale composto da piano terra di mq 109.58 oltre primo piano di mq 49,11 e sottotetto;
n.973 di are 18.74. Il tutto come già formulato nel giudizio pendente inter partes
( innanzi all'intestato Tribunale e recante numero di RG Pt_1 CP_2
2513/2013, Dott.ssa prossima ud. 08.07.2015; b) per l'effetto, Per_2 condannare il medesimo sig. alla restituzione immediata Controparte_3 dei su descritti immobili di cui in epigrafe;
pagi na 3 di 34 c) altresì, riconosciuto e dichiarato il diritto di reddito di essa istante alla percezione dei frutti civili prodotti dall'immobile de quo come sopra indicato, condannarsi il convenuto sig. alla corresponsione Controparte_3 degli stessi nella misura che l'Ill.mo giudicante adito riterrà di giustizia, congrua ed equa, in relazione alla fattispecie in esame ovvero secondo i parametri dedotti in assertiva;
e) Vittoria di spese e competenze di causa con diretta attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.»
e altri (attori nel giudizio riunito) «1) Dichiarare Parte_2 che in data 17/09/2011 si è aperta ab intestato in la successione CP_4 ereditaria del sacerdote nato a [...] il Persona_1
12/07/1939 C.F. in favore dei nipoti , C.F._10 Parte_2
, , Parte_4 Parte_5 Persona_1 Pt_3
, , e tutti nipote
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 ex fratre deceduto in data 22/11/2008 e tutti sopra Persona_3 generalizzati, sugli immobili e per le rispettive uguali quote;
Cont
2) Dichiarare che il convenuto de eri detiene senza titolo il CP_3 fabbricato rurale asservito ad un fondo ubicati nel comune di Montecorvino
Rovella (SA) alla loc.tà Pazzulli, riportati nel Catasto Terreni del suddetto comune al foglio 18 part. 251, foglio 18 particella 252, foglio 18 particella
365, foglio 18 particella 366, foglio 18 particella 973 e foglio 18 particella
276/B pervenuti al de cuius come sopra specificato al capo b) essendo in ogni caso inesistente, ovvero nullo e privo di effetto o, comunque, cessato ogni titolo o rapporto eventualmente dedotto a fondamento di tale detenzione;
3) Per effetto di quanto dedotto al precedente capo 2), condannare lo stesso convenuto eri a rilasciare i citati immobili ed a pagare CP_3 agli attori, in ragione delle relative quote di proprietà, - anche ex art. 2043
c.c. od, occorrend o, ex art. 2041 c.c. - i frutti civili percetti o percepiendi, ovvero le giuste indennità, per la l oro fruizione di tali cespiti a partire dalla data della successione nella posizione giuridica del de cuius o dalla diversa data ritenuta dall'Ecc.mo Tribunale, in misura almeno pari al coacervo dei canoni correnti di mercato per tu tto il periodo della detenzione, alla cui liquidazione ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Ecc.mo Tribunale adito, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
4) Ordinare la trascrizione della emittenda sentenza e l'annotazione della pagi na 4 di 34 stessa a margine della trascrizione della presente citazione;
5) Rigettare le domande promosse da e da Controparte_2 Pt_1
;
[...]
6) Condannare, conseguentemente, il convenuto eri, anche in CP_5 solido con al pagamento delle spese e competenze del Parte_1 presente giudizio con attribuzione all'avvocato antistatario ». parte convenuta (in entrambi i giudizi): nel presente giudizio: «In via preliminare e pregiudiziale
1) Accertare e dichiarare, per tu tto quanto dedotto in narrativa, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice stante la mancanza di accettazione dell'eredità da parte della stessa e per contro una trascrizione, presso i competenti uffici, di una denuncia di successione, sui medesimi beni oggetto della domanda de qua, da parte di soggetti diversi dalla stessa.
Nel merito. In via principale e:riconvenzionale
1) Accertare, previa reiezione della domanda introduttiva, per come proposta, che il sig. eri ha posseduto pubblicamente, CP_3 pacificamente ed ininterrottamente le particelle n. 251 di are 57,40 e 252 di are 01.16 con entrostante fabbricato rurale composta da primo paino, secondo e sottotetto di cui al foglio n. 18 del catasto del comune di Montecorvino Rovella per oltre quindici anni, ovvero, ai sensi dell'art. 1158 cc, per oltre venti anni, e per l'effetto
2) Dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa, trattandosi di fondo rustico con annesso fabbricato rurale ricadente vieppiù nel Comune montano di Montecorvino Rovella, appartenente alla Comunità
[...]
ai sensi e per l'effetto dell'art. 1159-bis in favore del Controparte_6 sig. stante il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto per Controparte_2 oltre quindici anni, l'intervenuta usucapione delle particelle n. 251 di are 57,40 e 252 di are 01.16 con entrostante fabbricato rurale composta da primo paino, secondo e sottotetto di cui al foglio n. 18 del comune montano di Montecorvino Rovella, ovvero declararsi l'intervenuta usucapione ordinaria, ai sensi e per l'effetto dell'art. 1158 cod. civ., stante, comunque, un possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto per oltre vent'anni;
3) Accertare e Dichiarare ai sensi e per l'effetto dell'art. 1159-bis cod. civ., per tutto quanto dedotto in narrativa, in favore del sig. eri CP_3
l'acquisto per usucapione del terreno con entrostante fabbricato rurale di pagi na 5 di 34 cui alle particelle n. 365, 366 e 973 stante il possesso pubblico, pacifico e ininterrotto per oltre quindici anni siccome trattasi di fondo rustico con annesso fabbricato rurale ricadente vieppiù nel Comune montano di
Montecorvino Rovella, appartenente alla Comunità Montana dei Monti
Picentini; 4) ORDINARE la trascrizione dell'emananda sentenza di riconoscimento del diritto invocato dal sig. esso la Conservatoria dei Controparte_3
RR.II. di nonché CP_4
5) AUTORIZZARE l'UTE di di provvedere alla volturazione in CP_4 favore del sig. lla misura indicata previo espletamento Controparte_3 degli ulteriori incombenti di legge. In merito ed in via subordinata. Sempre in via riconvenzionale e senza che essa possa sagrificare riconoscimento alcuno delle doglianza attoree. Cont
6) Accertare e dichiarare che il sig. eri ha apportare numerose migliorie ai terreni contraddistinti dalle part.lle 251,252,365,366 e 973 – fol. 18 del Comune di Montecorvino Rovella- consistiti nel livellamento del terreno, nella sistemazioni degli argini, dei muretti, , nella realizzazione di un pozzo artesiano, di un locale deposito, nella sistemazione dei solai di cui alla particella 366, delle porte in ferro a tutti i locali, delle inferriate, della recinzione, nonché nella piantagione di numerosi alberi e nello specifico: TO (BARBERA -SAN GIOVESE – ) N° 200 VITI DI ANNI 16; Per_4
TO (MONTEPULCIANO – – ) N° 350 VITI DI CP_7 CP_8
ANNI 7; ULM (VARIETÀ FRANTOIANA) N°50 DI ANNI 18; ULM (VARIETÀ
RlCCINA) N° 50 DI ANNI 7; NOCCIOLE N° 160 DI ANNI 15: AR (VARIETÀ TAROCCHE E WASHINGTON) N° 39 DI ANNI 15; MA
(VARIETÀ MANDAR) N° 28 DI ANNI 15; LIMONI N° 16 DI ANNI 10;
FICHIN° 15 DI ANNI 5; FICHIN° 15 DI ANNI 10; PRUGNE N° 15 DI ANNI
10; PERE N° 12 DI ANNI 7; CACHI N° 12 DI ANNI 10; MELOGRANO N° 10 DI ANNI 7; PESCHE N°20 DI ANNI 5; N° 6 DI ANNI 5; NOCI N° CP_9
3 DI ANNI 15; NOCI N° 4 DI ANNI 7; GELSI N°2 DI ANNI 10; MELE N°6 DI
ANNI 6; CILIEGI N° 1 DI ANNI 8; CILIEGI N° 2 DI ANNI 4; N° 3 DI CP_10
ANNI 10; N°4 DI ANNI 7; CP_11 Controparte_12
(PALME-PEPE- N°25; con notevole incremento di Controparte_13 valore di tutti gli immobili in oggetto, e per l'effetto Condannare parte attrice al pagamento dell'incremento di valore a seguito delle migliorie apportate agli immobile de qua , che si stima prudenzialmente in euro pagi na 6 di 34 200.000,00 (duecentomila euro) ovvero in quella somma minore e/o maggiore a determinarsi anche in corso di causa a mezzo ctu che sin d'ora si richiede, oltre accessori come per legge ed in ogni caso con diritto di ritenzione sino all'effettivo soddisfo.
1) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. » in quello riunito: « In via preliminare e pregiudiziale
In limine litis Accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa, la carenza di legittimazione attiva degli attori non essendoci certezza in ordine alla effettiva titolarità di tale qualità di eredi da essi rivendicato ed indi di legittimazione ad agire essendo il medesimo status rivendicato già da altro soggetto, in virtù di un pubblico testamento e pedissequa dichiarazione di successione, come da precedente azione giudiziale di restituzione e tuttora in corso ed al vaglio dell'Ecc.mo Tribunale di Salerno.
Nel merito, in via principale e riconvenzionale
1. Accertare, previa reiezione della domanda introduttiva, per come proposta, che il sig. ha posseduto pubblicamente, pacificamente Controparte_1 ed ininterrottamente le particelle n. 251 di are 57,40 € 252 di are 01.16 con entrostante fabbricato rurale composta da primo piano, secondo e sottotetto di cui al foglio n. 18 del catasto del comune di Montecorvino Rovella per oltre quindici anni, ovvero, ai sensi dell'art. 1158 cc, per oltre venti anni, e per
l'effetto
2. Dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa, trattandosi di fondo rustico con annesso fabbricato rurale ricadente nel Comune di Montecorvino Rovella, appartenente alla Comunità Montana dei Monti Picentini, ai sensi e per l'effetto dell'art. 1159-bis in favore del sig. stante il Controparte_1 possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto per oltre quindici anni, l'intevenuta usucapione delle particelle n. 251 di are 57,40 e 252 di are 01.16 con entrostante fabbricato rurale composta da primo paino, secondo e sottotetto di cui al foglio n. 18 del comune montano di Montecorvino Rovella, ovvero declararsi l'intervenuta usucapione ordinaria, ai sensi e per l'effetto della art. 1158 cc, stante, comunque, un possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto per oltre ventanni;
3. Accertare e Dichiarare ai sensi e per l'effetto dell'art. 1159-bis cc, per tutto quanto dedotto in narrativa, in favore del sig. l'acquisto per Controparte_1 usucapione dei terreni ricadenti nel Comune di Montecorvino Rovella al fol. 18, pagi na 7 di 34 particelle 365 e 366- quest'ultima con entrostante fabbricato rurale diruto- e
973 stante il possesso pubblico, pacifico e ininterrotto per oltre quindici anni trattandosi, nello specifico, di fondo rustico con annesso fabbricato rurale ricadente nel Comune montano di Montecorvino Rovella, siccome appartenente alla Comunità Montana dei Monti Picentini;
4. Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza di riconoscimento del diritto invocato dal sig. presso la Conservatoria dei RR.II. di Controparte_1
nonché 5. AUTORIZZARE l' di provvedere alla CP_4 CP_14 volturazione in favore del sig. nella misura indicata previo Controparte_1 espletamento degli ulteriori incombenti di legge. In merito ed in via subordinata, sempre in via riconvenzionale e senza che essa possa significare riconoscimento alcuno delle doglianza attoree,
6. Accertare e dichiarare che il sig. ha apportato numerose migliorie ai CP_2 terreni contraddistinti dalle part. Ile 251,252,365,366 e 973 - fol. 18 del
Comune di Montecorvino Rovella- consistiti nel livellamento del terreno, nella sistemazioni degli argini, dei muretti,, nella realizzazione di un pozzo artesiano, di un locale deposito, nella sistemazione dei solai di cui alla particella 366, delle porte in ferro a tutti i locali, delle inferriate, della recinzione, nonché nella piantagione di numerosi alberi e nello specifico:
TO (BARBERA -SAN GIOVESE - MOSCATO) N° 200 VITI DI ANNI 16; TO (MONTEPULCIANO - MERLOT - PIEDIROSSO) N° 350 VITI DI ANNI
7; VI (VARIETÀ FRANTOIANA) N°50 DI ANNI 18; VI (VARIETÀ
RICCINA) N° 50 DI ANNI 7; NOCCIOLE N° 160 DI ANNI 15: AR
(VARIETÀ TAROCCHE E WASHINGTON) N° 39 DI ANNI 15; MA (VARIETÀ MANDAR) N° 28 DI ANNI 15; LIMONI N° 16 DI ANNI 10;
FICHI N° 15 DI ANNI 5 ; FICHI N° 15 DI ANNI 10; PRUGNE N° 15 DI ANNI 10;
PERE N° 12 DI ANNI 7; CACHI N° 12 DI ANNI 10; N° 10 DI ANNI CP_15
7 ; N°20 DI ANNI 5; ° 6 DI ANNI 5; N° 3 DI ANNI CP_16 CP_9 CP_17
15; NOCI N° 4 DI ANNI 7; GELSI N°2 DI ANNI 10; MELE N°6 DI ANNI 6 ;
CILIEGI N° 1 DI ANNI 8; N° 2 DI ANNI 4; N° 3 DI ANNI 10; CP_18 CP_10
N°4 DI ANNI 7; CP_11 Controparte_19
N°25; con notevole incremento di valore di tutti gli
[...] immobili in oggetto, e per l'effetto
7. Condananre parte attrice al pagamento dell'incremento di valore a seguito delle migliorie apportate agli immobile de qua, che si stima prudenzialmente in euro 200.000,00 ( duecentomila euro) ovvero in quella somma minore e/o pagi na 8 di 34 maggiore a determinarsi in corso di causa anche a mezzo di ctu che sin d'ora si richiede, oltre accessori come per legge ed in ogni caso con diritto di ritenzione sino all'effettivo soddisfo.
1) In ogni caso e comunque con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del notificat o il 9/4/2013 ha Parte_1 convenuto in giudizio eri per ottenere da costui la restituzione CP_3 di diversi terreni, tutti siti nel Comu ne di Montecorvino Rovella, appartenuti a , del quale essa attrice si è affermata unica erede Persona_1 universale.
L'attrice ha dedotto
- che in data 17.09.2011, in Battipaglia (Sa), morì (n. Persona_1
12.07.1939 a Giffoni Valle Piana) ordinato sacerdote il 29.06.1967 e, al momento della morte, parroco della chiesa S. Maria delle Grazie in
Belvedere di Battipaglia (Sa);
- che, con testamento pubblico redatto a mezzo notaio dott.ssa G.
Barbarito del 07.09.2010 (repert. N.164 Atti di ultima volontà), pubblicato in data 23.09.2011 repert. N.36213/6761, ON a istituì sua Persona_1 erede universale;
- che ON in vita, era proprietario e possessore dei Persona_1 seguenti beni immobili nel comune di Montecorvino Rovella: terreni distinti in catasto al foglio 18, particelle a) n. 365 di are 35.19;
b) n.366 di are 00.65 con insistente fabbricato rurale composto da due locali al piano terra oltre un locale al primo piano;
c) n. 251 di are 57.40;
d) n.252 di are 01.16 consistente in fabbricato rurale composto da piano terra di mq 109.58 oltre primo piano di mq 49,11 e sottotetto;
e) n.973 di are 18.74;
- che gli immobili indicati e, precisamente i terreni distinti catastalmente pagi na 9 di 34 al foglio 18 n. 365 e n.366 con insistente fabbricato rurale, pervennero al de cuius ON tto pubblico di compravendita del Persona_1 notaio dott. S. Barela del 16.02.1998 repert. 42057, mentre i cespiti catastalmente dist inti al foglio 18 part. n. 251 e n.252 con insistente in fabbricato rurale composto da piano terra di mq 109.58 oltre primo piano di mq 49,11 e sottotetto, pervennero al de cuius ON con Persona_1 atto pubblico di compravendita per notaio dott. S. Barela repet. 35804 del 30.08.1995, da ultimo, il cespite distinto in catasto terreni al foglio 18
n.973 di are 18.74, pervenne al medesimo proprietario con atto di pubblico di compravendita a mezzo notaio dott. Barela del 27.04.2005 repert. 67074;
- che, in data 07.03.2013, aveva provveduto a effettuare dichiarazione di successione presso la Agenzia delle Entrate di , repertorio n. 522 Vol. CP_4
9990;
- che essa attrice è proprietaria unica ed esclusiva degli indicati cespiti immobiliari, subentrando nella medesima posizione di diritto relativa anche alle vicende contrattuali facenti capo al proprio dant e causa de cuius ON
; Persona_1
- che ON aveva sempre posseduto e goduto dei già Persona_1 menzionati cespit i facenONe propri i frutti anche civili derivanti dal medesimi, permettendo ad de, di utilizzarli, anche a fronte della Controparte_20 corresponsione di una indennità e di trarne i frutti civili;
Cont
- che il sig. eri Aristide, in età lavorativa è stato dipendente lavoratore subordinato della e oggi è pensionato;
CP_21
- che la concessione in uso di detti beni in favore del medesimo è avvenuta sostanzialmente a titolo di comodato oneroso ovvero mediante la previsione di un modestissimo riconoscimento economico in favore del concedente de cuius ON , nei confronti del quale, venivano Persona_1 elargiti una parte dei frutti ricavati dai terreni;
- che, con la morte di ON il rapporto di comodato Persona_1 doveva ritenersi risolto, essendo sopravvenuta la necessità di essa attrice di pagi na 10 di 34 entrare nel possesso di tali cespiti, liberi da persone e cose di terzi onde poterne liberamente e pienamente disporne;
- che nonostante le reiterate richiest e e inviti verbali rivolti ad CP_3 de, costui si era rifiutato di restituire i beni e, approfittando della
[...] circostanza per la quale il sig. ON avesse assegnato Persona_5 compiti sostanzialmente di cura della sua proprietà, come la potatura delle piante, ed avendo accesso alla stessa, le aveva impedit o l'accesso ai fondi e al fabbricato rurale del quale aveva provveduto anche a cambiare la serratura, privandola del possesso, in quanto erede di ON . Per_1
Ha, quindi, rassegnato le conclusioni riportate in premessa.
I germani , attori nel giudizio r.g. n. 7196/2013, riunito al Per_1 presente con ordinanza del 30/1/2016 , nell'atto di cit azione del 23/8/2013, hanno dedotto:
di essere gli unici eredi legittimi di ON in quanto Persona_1 figli del fratello deceduto il 22/11/2008 ; Persona_3
che l'eredità dello zio consisteva nei beni immobili già indicati, per i quali essi attori avevano presentato dichiarazione di successione ufficio di
Salerno del 17/09/2011 numero 1467 vol. 9990; Cont
che detti beni erano detenuti illegittimamente da de eri, in CP_3 quanto ad essi spettanti
Hanno, quindi, rassegnato le conclusioni riportate in premessa.
In entrambi i giudizi, s i è tempestivamente costituito il Controparte_1 quale ha contestato sia in fatto che in diritto le pretese attoree e proposto, in entrambi i giudizi, in via riconvenzionale, domanda di usucapione dei terreni e dei relativi fabbricati rurali sugli stessi insistente, sia speciale (art. 1159 bis cod. civ.) sia ordinaria.
In particolare, ha contro dedotto
• in punto di fatto
o che nel 1983 ON fu traferito presso la parrocchia di Persona_1
Belvedere di Battipaglia e sin dall'inizio instaurò ottimi rapporti con tutti i parrocchiani e, in particolare con esso convenuto e l a sua intera famiglia, pagi na 11 di 34 svolgendo svariate opere per il bene della comunità, tra le quali l'istituzione di un asilo, di un comitato antiusura, di un oratorio etc.;
o che, esso convenuto iniziò «s u c o n s e n s o d i d o n L u d o v i c o , a c o l t i v a r e i l
g i a r d i n o a n t i s ta n t e la c a n o n i ca e d i c u i pr o d o t t i v e n i v a n o u ti l iz z a t i a n c h e p e r l a m en s a
d e l l ' a s i l o , p r o v v e d e va a d ac c o m p a g n a r l o n e l l e s u e a t t i v i tà e st e r n e a l l a p a r r o c c h ia , a
d a r g l i u n a m a n o p er l a p i c c o l a m a n u t en z i o n e d e l l a c a s a e /o d e l l a p a r r o c c h i a , a l l a
s i s t e m a z i o n e d e l l a l e g n a o v v e r o d i q u a l u n q u e a l t r a i n c o m b e n z a m a t e r i a l e d i c u i
n e c e s s i t a s s e;
l a c o n i u g e i n v e c e p r o v v e d e v a a l l a m e n s a d e l l ' a s i l o , a l l a p u l i z i a de l l a
b i a n c h e r i a e d a l l a si s t e m a z i o n e d e l l ' a p p a r t a m e n t o o c c u p a t o d a l p r e t e», tutto ciò gratuitamente;
o che, grazie anche alla vicinanza della casa di esso convenuto alla canonica, «i r a p p o r t i d i v e n n e r o s e m p r e p i ù s o l i d i e c o s ì d o n L u d o v i c o , c o n s a p e v o l e ,
d e l l a a t t i t u d i n e e d e l l a p a s s i o n e d i e s s o c o n v e n u t o p e r l a c o l t i v a z i o n e e c o n o s c e n d o i l
s u o d e s i d e r i o d i a v e r e u n a p p e z z a m e n t o d i t e r r e n o , n e i p r i m i s s i m i a n n i 9 0 p r o v v i d e a d
a c q u i s t a r n e d u e , c o n i n s i s t e n t e p o r z i o n e d i f a b b r i c a t o r u r a l e , d i r u t o»;
o che, sempre il parroco, «(…), n e g l i a n n i 9 0 / 9 1 ac q u i s t ò d u e p i c co li
a p p e z z a m e n t i d i t e r r e n i c o m p l e t a m e n t e i n c o l t i e v i e p p i ù f o r t e m e n t e d i s l i v e ll a t i
c o n t r a d d i s t i n t i da i nu m e r i d i p a r t . l l e 2 5 1 e 2 5 2 d i c u i a l f o l . 18 r i c a d e n t i n e l C o m u n e d i
M o n t e c o r v i n o R o v e l l a , c h e v e n n e r o i m m e d i a t a m e n t e c o n s e g n a t i , n o n o s t a n t e l a n o n
c o n t e s t u a l e s t i p u l a di u n a t t o d e f i n i t i v o , p a s s a n d o n e l l ' i m m e d i a t o p o s s e s s o » di esso convenuto;
o che «n e p r e s e i m m e d i a t a m e n t e p o s s e s s o p r o v v e d e n d o d a s u b i t o a l l a r e a l i z z a z i o n e
d i u n l o c a l e p e r i l d e p o s i t o d e g l i a t t r e z z i , t u t t o r a n o n c e n s i t o , a c u i p r o v v i d e i n
a s s o l u t a e c o n o m i a , a d o p e r a n d o s i a nc h e p e r l a c o n s e r v a z i o n e d e i p r o d o t ti
d e l l ' a g r i c o l t u r a , p e r l e c o n s e r v e , l a v i n i f i c a z i o n e , l a p a n i f i c a z i on e , e c c . » ;
o che «i s u d d e t t i t e r r e n i , q u i n d i , g i à p r i m a d e l f o r m a l e a t t o d i c o m p r a v e n d i t a
a v v e n u t o i n d a t a 3 0 . 0 8 . 1 9 9 5 , e r a n o s t a t i p r e s i a d e s s e r e m a t e r i a l m e n t e p o s s e d u t i » da esso convenuto;
o che «s u c c e s s i v a m e n t e f u r o n o a c q u i s t a t i a l t r i a p p e z z a m e n t i d i t e r r e n i , s e m p r e a l
m e d e s i m o f o g l i o 1 8 p a r t . l l e 3 6 5 , 3 6 6 e 9 7 3 , p r e s i a n c h ' e s s i a d e s s e r e p o s s e d u t i d a l
c o n v e n u t o i m m e d i a t a m e n t e d o p o l ' a c q u i s t o » .
o Che «t a l e s i t u a z i on e d i f a t t o s i è s e m p r e s v o l t a n e l l a p i e n a e t o ta l e
c o n s a p e v o l e z z a d i d o n L u d o v i c o , i l q u a l e a c h i c h i e d e va n o t i z i a d e i f o n d i i n
M o n t e c o r v i n o r i s p o n d e v a " A r i s t i d e e l a s u a f a m i g l i a s o n o i p a d r o n i e q u e l l o c h e pagi na 12 di 34 r e a l i z z a n o s i g o d o n o " » .
o che, unitamente alla propria consorte, ha «s e m p r e p o s s e d u t o d a l 1 9 9 0 / 9 1
p u b b l i c a m e n t e , p a c i f i c a m e n t e e d i n i n t e r r o t t a m e n t e i s u d d e t t i t e r r e n i p r o v v e d e n d o a l l a
l o r o i n t e g r a l e m a n u t e n z i o n e , a l l a c o l t i v a zi o n e , a l l a r e c i n z i o n e e d a l l a i n s t a l la z i o n e d i
u n c a n c e l l o e d i u n p r e - c a n c e l l o (…) o v v e r o d i q u a l u n q u e a l t r a a t t i vi t à t i p ic a d e l
p r o p r i e t a r i o i l t u t t o a s u e e s c l u s i v e s p e s e » ;
o che il terreno era originariamente brullo, scosceso e con dislivelli e con il suo lavoro lo aveva reso «u n i n c a n t e v o l e g i a r d i n o p i e n o d i p i a n t e e o r t a g g i d i
o g n i t i p o , u t i l i z z a t i p e r i l f a b b i s o g n o s u o e d e l l a s u a f a m i g l i a n o n c h é . p e r a t t i d i
l i b e r a l i t à v e r s o a m i c i , p a r e n t i e t a l v o l t a a n c h e n e i c o n f r o n t i d i d o n L u d o v i c o , p o n e n d o
i n e s s e r e , c o m e s o l o u n p r o p r i e t a r i o p u ò f a r e , o g n i a t t i v i t à n e c e s s a r i a a l l s is t e m a z i o ne e
a l l i v e ll a m e n t o d e l t er r e n o , a l l ' a c q u i s t o e p i a n t a t u r a d i a l b e r i d i v i t i , d u l i vi , d a f r u t t a ,
o r n a m e n t a l i e d i s s o d a m e n t o d e l l ' i n t e r a a r e a , a l l a i n s t a l l a zio n e d e l l a , r e c i n z i o n e e / o
q u a n t ' a l t r o n e c e s s a r i o a p r o t e g g e r e e d i f e n d e r e l a s i c u r e z z a d e i l u o g h i » .
o che «d a l l ' a n n o 1 9 9 0 / 9 1 h a p r o v v e d u t o , e t u t t o r a p r o v v e d e , a d o g n i s p e s a i n e r e n t e
a i f o n d i o v v e r o a l l ' a c q u i s t o d i p i a n t e ( a l b e r i d i u l i v o , n o c c i o l e , f r u t t a , o r n a m e n t a l i ,
e c c . ) n o n c h é a l l ' a c q ui s t o d i c o n c i m e e d an t i p a r a s s i t a r i v a r i , c o m e d a d o c u m e n t a z io n e
i n a t t i;
v i e p p i ù h a p r o v v e d u t o a r e a l i z z a r e a s u e e s c l u s i v e s p e s e i c a n c e l l i d i f e r r o ( n .
3 ) d i i n g r e s s o a l l a p r o p r i e t à ; i n f e r r i a t e e p o r t e i n f e r r o s i a p r e s s o i l l o c a l e de g l i
a t t r e z z i c h e n e l l a p o r z i o n e d i f a b b r i c a t o r u r a l e r i c a d e n t e n e l l a p a r t i c e l l a 3 6 6 , o v e ha
f a t t o p u r e r e a l i z z a r e i s o la i e l a s i s t e m az i o n e d e l l ' i n t e r a a r e a a l f i n e d i r e n d e r l a p i ù
f r u i b i l e p e r i l d e p o s i t o d e l l e a t t r e z z a t u r e p e r l a v i n i f i c a z i o n e , l e b o t t i e c c » ;
o che alcun contratto di comodato è intercorso con ON , non Per_1 avendo giammai, questi, provveduto a versare in pagamento alcunché e men che mai i prodotti della terra;
o che le chiavi di accesso – sia dei due cancelli che degli entrostanti immobili – sono sempre stati solo ed esclusivamente nella disponibilità di esso convenuto e/o della sua famiglia, per cui non vi era stati nessun cambio di serratura, dopo il decesso di ON;
Per_1
• in diritto,
o la carenza di legittimazione attiva sia di la quale non Parte_1 aveva provveduto a trascrivere il testamento né ad accettare l'eredità, sia dei germani , i quali non avevano provato la loro qualità di eredi a Per_1 fronte delle pretese avanzate dalla presunta erede testamentaria;
pagi na 13 di 34 • in via riconvenzionale, l'intervenuto acquisto per usucapione dei terreni e dei fabbricati rivendicati avendoli sempre possedut i, unitamente alla propria consorte, pubblicamente, pacificamente e ininterrottamente per più di anni quindici e, in ogni caso, per oltre un ventennio, in particolare o A) In riferimento alle part.lle 251 e 252 di cui al foglio 18
«nell'anno 1 9 9 0 / 9 1 v e n i v a n o a c q u i s ta t i d a i s ig n o r i C a v a l l o A n i e l l o e M a g a z z e no
A d e l i n a d u e f o n d i r u s t i c i c o n e n t r o s t a n t e f a b b r i c a t o r u r a l e , d i r u t o , c e n s i t i a l f o g l io n .
1 8 d e l C o m u n e d i M on t e c o r v i n o R o v e l l a e c o n t r a d d i s t i n t e d a i n u m e r i d i p a r t . l l e 2 5 1 e
2 5 2 , i q u a l i , n o n o s t a n t e l a m a n c a t a c o n t e s t u a l e s t i p u l a d e l l ' a t t o p u b b l i c o , v e n i v a n o
i m m e d i a t a m e n t e c o n s e g n a t i e d i c u i i l s ig . A l f i e r i , d a s u b i t o a p o s s e d e r e m a n i f e s t a n d o
c o s ì i l s u o p o t e r e d i f a t t o s u l l a c o s a t i p i c o d e l p r o p r i e t a r i o . I p r e d e t t i t e r r e n i s i
p r e s e n t a v a n o c o m p l e t a m e n t i i n c o l t i , d i s l i v e l l a t i e c o n p o c h i a l b e r i . I l s i g . A l f i e r i , a l
f i n e d i r e n d e r e a p p i e n o f r u i b i l e d e t t o t e r r e n o , p r o v v i d e s u b i t o a r e a l i z z a r e l e o p e r e
a g r i c o l e n e c e s s a r i e a r e n d e r l o p r o d u t t i v o n o n c h é a r e a l i z z a r e , i n e c o n o m i a , u n l o ca l e
d e p o s i t o , t u t t o r a n o n c e n s i t o , d o t a n d o l o di u n c a m i n o , d i u n f o r n o e d a r r e d a n d o l o c o n
b e n i m o b i l i i n d i s u s o ( c u c i n a , f r i g o r i f e r o , l a v a b o e c t ) , u s a n d o l o o l t r e c h é p e r i l d e p o s i t o
d e g l i a t t r e z z i a n c h e , c o s ì c o m e t u t to r a , p e r l e c o n s e r v e , l a p a n i f i c a z i o n e , v i n i f i c a z io n e
e / o c u s t o d i a d e i p r o d o t t i d e l l ' a g r i c o l tu r a ( o r t a g g i , n o c c i o l e , u v a , o l i v e e c c . ) n o n c h é
a l l a r e c i n z i o n e m e t a l l i c a e m u r a r i a , a l la i n s t a l l az i o n e d i un c a n c e l l o e d i u n p r e -
c a n c e l l o ( c f r f o t o i n f a s c . ) , e c c . I s u d d e t t i t e r r e n i , g i à p r i m a d e l f o r m a l e a t t o d i
c o m p r a v e n d i t a a v v e n u t o i n d a ta 3 0 . 0 8 . 1 9 9 5 , e r a n o s t a t i c o n s e gn a t i e d a r i p r o v a d i ci ò ,
s t a i l f a t to c h e gi à i n d a t a 2 4 g i ug n o 1 9 9 4, o s s i a o l t r e u n a n n o p r i m a d e l l a s t i p u l a d e l
d e f i n i t i v o , v e n i v a r i c h i e s t a , u n a c o n c e s s i o n e e d i l i z i a p e r l a s i s t e m a z i o n e d e l r u d e r e
i n s i s t e n t e s u l l a p a r t i c e l l a n . 2 5 2 . I l r i l a s c i o d e l p r o v v e d i m e n t o a m m i n i s t r a t i v o v e n n e ,
p e r ò , s o s p e s o s t a n t e , p r o p r i o , l a m a n c a n z a d i u n a t t o d i d e f i n i t i v o t r a s f e r i m e n t o . S o l o a
q u e l p u n t o e p e r m e r e n e c e s s i t à b u r o c r a t i c h e s i p r o v v i d e a fo r m a l i z z a r e , c i ò c h e d a
o r m a i o l t r e c i n q u e a n n i e r a g i à u n a c o s a r e a l e o s s i a i l p o s s e s s o d e i t e r r e n i
c o m p r a v e n d u t i i n u n o l a f a b b r i c a t o r u r a le , c o n t r a d d i s t i n t i d a ll a p a r t i c e l l e n . 2 5 1 e 2 1 2
- f o l . - 1 8 C o m u n e d i M o n t e c o r v i n o , d a p a r t e d e l l ' o d i e r n o c o n v e n u t o . D o p o a v e r
p r o v v e d u t o a l l a s t i pu l a d e l l ' a t t o d e f i n i t i v o p e r l e m e r e f o r m a l i t à b u r o c r a t i c h e d i c ui
i n n a n z i , v e n n e c o m p l e t a t a a n c h e l a r i a tt az i o n e d e l f a b b r i c a t o r u r a l e , i l q u a l e , c o n t i n u ò
c o s ì c o m e e r a s e m p r e s t a t o g i à d a ll ' a n n o 1 9 9 0 / 9 1 n e l p i e n o p o s s e s s o d e l s i g . A l f i e r i , e
d a q u e s t i s e m p r e u t i l i z z a t o c o n a t ti e d a z i o n i t i p ic h e d e l p r o p r i e t a r i o e g i a m m a i
o s t a c o la t o , n e l l ' e s e r c i z i o d e l s u o d i r i t t o , d a a l c u n o . I n d i , a d e c o r r e r e d a l l ' a n n o 1 9 9 0 / 9 1
i l s i g . A l f i e r i A r is t i d e , u n i t a m e n t e a l l a co n s o r t e , h a p o s s e d u t o u t i d o m in u s
p u b b l i c a m e n t e , p a c i f i c a m e n t e e i n i n t e r r o t t a m e n t e p e r o l t r e q u i n d i c i a n n i e x a r t . 1 1 5 9 - pagi na 14 di 34 b i s c c o v v e r o , e d i n o g n i c a s o , p e r o l t r e u n v e n t e n n i o e x a r t . 1 1 5 8 c c , i l t e r r e n o d i c u i
a l l e p a r t i c e l l e 2 5 2 e 2 5 3 - f o l . 1 8 - i n u n o a l l a p o z i o n e d i f a b b r i c a t o r u r a l e i v i i n s i s t e n t e
n o n c h é d e l l o c a l e d e p o s i t o , p r o v v e d e n d o a d o g n i a t t i v i tà n e c e s s a r i a a l l a s i s t e m a z io n e e
l i v e l l a m e n t o d e l t e r r e n o , a l l ' a c q u i s t o e p i a n t a t u r a d i p i a n t e ( a l b e r i d i u l i v o , n o c c i o l e ,
f r u t t a , o r n a m e n t a l i , e c c . ) ; a l l ' a c q u i s t o d i c o n c i m e e d a n t i p a r a s s i t a r i v a r i , (…) ; a
r e a l i z z a r e a s u e e s c l u s i v e s p e s e i c a n c e l l i d i f e r r o ( n . 3 ) d i i n g r e s s o a l l a p r o p r i e t à ;
i n f e r r i a t e e p o r t e i n f e r r o s i a p r e s s o i l l o c a l e d e g l i a t t r e z z i c h e p r e s s o l a p o r z i o n e d i
f a b b r i c a t o r i c a d e n t e n e l l a p a r t i c e l l a 36 6 , o v e h a r e a l i z z at o a n c h e i s o l ai e l a
s i s t e m a z i o n e d e l l ' i n te r a a r e a , a l f i n e d i r e n d e r l a p i ù f r u i b i l e , p e r i l d e p o s i t o d e l l e
a t t r e z z a t u r e p e r l a v i n i f i c a z i o n e e / o d e l l e b o t t i . (…)» di avere sempre provveduto senza il consenso e l'apporto economico di ON a risolvere qualsiasi Per_1 problematica inerente ai confini, alle potature, alle recinzioni, i muretti, gli argini, a installare i cancelli, in uno alla recinzione metallica ed in muratura, per delimitare la propriet à dalla strada pubblica, a far apporre le inferriate alle finestre, a far realizzare le opere di muratura (nella part.lla
356, ivi compresa la pavimentazione ed i solai), la porta di ferro, a curare le piantagioni, la coltivazione, le arature, il dissodamento terreni, e quant'altro necessario alla sua manutenzione;
«(…) c h e t r a t t a n d o si d i f o n d o r u s t i c o c on a n n e s s o f a b b r i c a t o, v i e p p i ù r i c a d e n t e n e l
C o m u n e m o n t a n o d i M o n t e c o r v i n o R o v e l l a , a p p a r t e n e n t e a l l a C o m u n i t à M o n t a n a d e i
M o n t i P i c e n t i n i , s i in v o c a a i s e n s i e p e r l ' e f f e t t o d e l l ' a r t . 1 1 5 9 - b i s c c u n a u s u c a pi o n e
q u i n d i c i n a l e n e l l e v a r i e f o r m e i v i d i s c i p l i n a t e o v v e r o , n e l l ' i n c o n c e s s a i p o t e s i d i
r e i e z i o n e d i t a l e f a t t i s p e c i e , c o m u n q u e i n q u e l l a o r d i n a r i a s t an t e i l t r a s c o r r e r e a n c h e
d e l t e m i n e v e n t e n n a l e p e r l a p r e s c r i z i o n e a c q u i s i t i va a f a r t em p o d a l l ' a n n o 1 9 9 0 /1 9 9 1
( … ) o v v e r o n e l l a d e c l a r a t o r i a d e l l ' u s u c a p io n e o r d i n a r i a a i s e n s i e p e r l ' e f f e t t o d e l l ' a r t .
1 1 5 8 c c s t a n t e , c o m u n q u e , u n p o s s e s s o p u b b l i c o , p a c i f i c o e d i n i n t e r r o t t o p e r o l t r e
v e n t ' a nni.
• B) In riferimento alle particelle 365, 366- con l'entro stante przione di fabbricato diruto- e 973 di cui al foglio n. 18 del Comune di Montecorvino Rovella «i l d i s c o r s o è a n a l o g o a l p r e c e d e n t e . I b e n i i m m o b i l i d i c u i
a l l e s u d d e t t e p a r t i c e ll e f u r o n o a c q u i s t a t e , s e m p r e , d a D o n L u d o v i c o B i s og n o m a a nc h e
p e r e s s e s u b i t o d o p o l ' a t t o di c o m p r a ve n d i t a , i l s i g . A l f i e r i p r e s e a d p o s s e d e r l e ,
p r o v v e d e n d o a p i a n t a r v i a l b e r i d i u l i v o , d a f r u t t a , o r n a m e n t a l i v i t i , n o c c i o l e e c c;
n o n c h é a r e a l i z z a r e a s u e e s c i s u i v e s p e s e l a s i s t e m a z i o n e d e l la p o r z i o n e d i f a b b r i c a t o
pagi na 15 di 34 r u r a l e i n s i s t e n t e s u l l a p a r t i c e l l a n . 3 6 6 m e d i a n t e i l r i f a c i m e n t o d e i s o l a i , d e l l a
p a v i m e n t a z i o n e , d e l p o r t o n e i n f e r r o e q u a n t o a l t r o n e c e s s a r i o p e r r e n d e r l o f r u i b i l e p e r
l a v i n i f i c a z io n e e c o n s e r v a z i o n e d e l l e b o t t i d i v i n o p r o d o t te . A l l a s t r e g u a d i t u t t o
q u a n t o i n n a n z i d e do t t o , a n c h e t a li b e n i e s s e n d o s t a t i p os s e d u t i d a l si g . A l fi e r i
u n i t a m e n t e a l l a c o n so r t e , u t i d o m i n u s p e r a l m e n o q u i n d i c i a n n i , a f a r t e m p o p e r i p r i m i
d u e d a l l ' a n n o 1 9 9 5 e p e r i l t e r z o d a l 2 0 0 2 , s e n e i n v o c a , a n c h e p e r e s s i a i s e n s i e p e r
l ' e f f e t t o d e l l ' a r t . 1 1 5 9 - b i s c e l ' i n t e r v e n u t a u s u c a p i o n e s t a nt e i l p o s s e s s o p a c i f i c o ,
p u b b l i c o e i n i n t e r r o t t o p e r a l m e n o q u i n d i c i a n n i » ;
• In via subordinata, «i n c a s o d i r e i e z i o n e d e l l e s u e s t e s e i s t a n z e e s e n z a c h e
p o s s a c o s t i t u i r e r i c o n o s c i m e n t o a l c u n e d e l l e p r e t e s e a t t o r e , s i s p i e g a c o m u n q u e
d o m a n d a r i c o n v e n z io n a l e d i r e t t a a l la c o r r e s p o n s i o n e d i u n a i n d e n n i t à p e r l '
i n c r e m e n t o d i v a l o r e d i t u t t i i b e n i o g g e t t o d e l l a d o m a n d a d e q u a s t a n t e l e m o l t e p l i ci
m i g l i o r i e a p p o r t a t e d a l c o n v e n u t o . C o m e g i à i n n a n z i d e d o t t o i l s i g . A l f i e r i h a s e m p r e
c o l t i v a to , e t u t t o r a co l t i v a , i t e r r e n i i n o g g e t t o . T a l i t e r r e n i , a l m o m e n t o d e l l ' a c q ui s to
s i t r o v a v a n o i n u n o s t a t o d i co m p l e t o a b b a n d o n o , c o m p l e t a m e n t e i n c o l t i e v i e p p i ù
d i s l e v a l l a ti . I l s i g . A l f i e r i , n e l c o r s o d i t u t t i q u e s t i a n n i n o n s o l o h a p r o v v e d u t o a f a r
l i v e l l a r e m e d i a n t e g e t t i t o d i t e r r a i v a r i d i s l i v e l l i , m a h a a n c h e p r o v v e d u t o a l l a m e s s a a
c o l t u r a d i d e c i n e e d e c i n e d i a l b e r i c h e q u i v i d i s e g u i t o s i e l e n c a n o : V I G N E T O
( B A R B E R A - S A N G I O V E S E - M O S C A T O ) N ° 2 0 0 V I T I D I A N N I 1 6 ; V I G N E T O
( M O N T E P U L C I A N O - M E R L O T - P I E D I R O S S O ) N ° 3 5 0 V I T I D I A N N I 7 ; U L I V I ( V A R I E T À
F R A N T O I A N A ) N ° 5 0 D I A N N I 1 8 ; U L I V I ( V A R I E T À R I C C I N A ) N ° 5 0 D I A N N I 7 ;
N O C C I O L E N ° 1 6 0 D I A N N I 1 5 : A R A N C E ( V A R I E T À T A R O C C H E E W A S H I N G T O N ) N ° 3 9
D I A N N I 1 5 ; M A N D A R I N O ( V A R I E T À M A N D A R A N C E ) N ° 2 8 D I A N N I 1 5 ; L I M O N I N ° 1 6
D I A N N I 1 0 ; F I C H I N ° 1 5 D I A N N I S;
F I C H I N ° 1 5 D I A N N I 1 0 ; P R U G N E N ° 1 5 D I A N N I
1 0 ; P E R E N ° 1 2 D I A N N I 7 ; C A C H I N ° 1 2 D I A N N I 1 0 ; M E L O G R A N O N ° 1 0 D I A N N I 7 ;
P E S C H E N ° 2 0 D I A N N I 5 ; M A N D O R L I N ° 6 D I A N N I 5 ; N O C I N ° 3 D I A N N I 1 5 ; N O C I N °
4 D I A N N I 7 ; G E L S I N ° 2 D I A N N I 1 0 ; M E L E N ° 6 D I A N N I 6 ; C I L I E G I N ° 1 D I A N N I 8 ;
C I L I E G I N ° 2 D I A N N I 4 ; K I W I N ° 3 D I A N N I 1 0 ; N E S P O L E N ° 4 D I A N N I 7 ; P I A N T E
O R N A M E N T A L I V A R I E ( P A L M E - P E P E A B E T E - P I N O - O L E A N D R I ) N ° 2 5 . P r o v v e d e n d o
a l t r e s ì a l l a m e s s a a se m i n a d i o r t a g g i n o n c h é a l l a r e a l i z z a z io n e d e l l o c a l e d e p o s i t o , al l a
s i s t e m a z i o n e d e i s o l ai d i c u i a l la p a r t i c e l la 3 6 6 , a l l e p o r t e i n f e r r o d i t u t t i i l o c a l i i v i
p r e s e n t i a l l e i n f e r r i a t e , a l l a r e c i n z i o n e m e t a l l i c a e m u r a r i a , e c c . T a l i o p e r e v i s i b i l i
h a n n o d e t e r m i n a t o u n n o t e v o l e i n c r e m e n t o d i v a l o r e d e i s u d d e t t i b e n i i m m o b i l i , p e r c u i
s i i n s i s t e , n e l l ' i p o t e s i d i r e i e z i o n e d e l l a d o m a n d a p r i n c i p a l e e s e n z a c h e c i ò p o s s a
s i g n i f i c a r e r i c o n o s c im e n t o a l c u n o d e l l e p r e t e s e a v v e r s e , a d u n a i n d e n n i t à p a r i
a l l ' i n c r e m e n t o d i v a l o r e d e g l i s t e s s i a s e g u i t o d e l l e m o l t e p l i c i m i g l i o r i e a p p o r t a t e v i d a l
s i g . A l f i e r i A r i s t i d e . U n i n c r e m e n t o d i v a l o r e , c h e q u o e s s e r e q u a n t i f i c a t o i n v i pagi na 16 di 34 p r u d e n z i a l e i n e u r o 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d u e c e n t o m i l a ) o v v e r o i n q u e l l a s o m m a m a g g i o r e e / o
m i n o r e d a a c c e r t a r s i i n c o r s o d i c a u s a a n c h e a m e z z o d i c t u c h e s i n d ' o r a s i r i c h i e d e ,
o l t r e i n o g n i c a s o a gli a c c e s s o r i d i l e g g e »
Ha, quindi, rassegnato le conclusioni riportate in premessa.
La causa è stata ist ruita a mezzo dei documenti e delle prove orali.
***
1. Sebbene la domanda di usucapione speciale ( e, in subordine, ordinaria) sia stata proposta in via riconvenzionale è logicamente preliminare alle domande principali di rilascio, in quanto, se accolta, determinerebbe l'assorbimento di queste e di tutte le questioni correlate.
1.1. L'art. 1159 bis cod. civ. prevede, per quel che qui rileva sulla base delle allegazioni dell'attore in riconvenzionale, che «l a proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni».
L'attore in riconvenzionale avrebbe, innanzi tutto, dovuto provare l'esistenza dei requisiti di legge quali: la classificazione rurale del fondo,
l'insistenza in un territorio classif icato montano ovvero un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge.
È onere dell'attore provare la destinazione agricola del fondo sulla base dello strumento urbanistico;
infatti, nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, l'oggetto del diritto un bene che deve presentare connotati del tutto specifici , materiali e giuridici quali la classificazione rurale del fondo, insistenza in un territorio classificato montano e una attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge speciale..."
(Cass. 27.1.2017 n. 2126); ai fini dell'applicazione della disciplina invocata non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della p o s s e s s i o a d u s u c a p i o n e m, sia destinato in concreto all'attività agraria e consista in un'entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata ad una propria vicenda produttiva (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8778 del 13/04/2010 e Sez. 2
- , Ordinanza n. 20451 del 28/08/2017).
pagi na 17 di 34 Inoltre l'istituto dell'usucapione previsto dall'art. 1159-bis c.c., che rappresenta uno dei modi di acquisto a titolo originario della propriet à e degli altri diritti reali sui beni immobili, si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraquindicennale;
affinché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale, è necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo, con l'intenzione di esercitare il diritto e per il tempo stabilito dalla legge (Cass. 15446/2007; Cass.11000/2001; Cass.
708/2001). La continuità del possesso postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto e la sua conseguente manifestazione at traverso atti di possesso conformi alla qualità, alla destinazione della cosa iONei a palesare una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa (Cass. 15145/2004); la prova dell'usucapione si esaurisce, sostanzialmente , nella prova del possesso (Cass. 7894/2000; Cass.
3063/2000; Cass. 43/2000) incombendo pertanto su colui che assu me di essere il proprietario di un bene l'onere di provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva;
secondo la giurisprudenza "ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (cfr.
Cass., Sez. 2, Sent enza n. 18215 del 29/07/2013).
1.2. Dopo questa doverosa premessa in diritto, può passarsi all'esame degli elementi di prova posti a sostegno della domanda avanzata.
1.3. In primo luogo, occorre osservare che nella comparsa di costituzione – della quale, nella sinossi, sono stati riportati testualmente ampi stralci – è dedotto che i beni oggetto di domanda furono acquist ati e consegnati dagli acquirente a ON prima della stipula degli atti Per_1 pubblici e, quindi, da quest'ultimo immediatamente consegnati a esso pagi na 18 di 34 convenuto;
a pag. 2 si legge «…ON , consapevole, della attitudine e della Per_1 passione del convenuto per la coltivazione e conoscendo il suo desiderio di avere un appezzamento di terreno nei primissimi anni 90 provvide ad acquistarne due, con insistente porzione di fabbricato rurale, diruto. Difatti, negli anni 90/91 acquistò due piccoli appezzamenti di terreni completamente incolti e vieppiù fortemente dislivellati contraddistinti dai numeri di part.lle 251 e 252 di cui al fol. 18 ricadenti nel Comune di Montecorvino Rovella, che vennero immediatamente consegnati, nonostante la non contestuale stipula di un atto definitivo, passando nell'immediato possesso dell'odierno convenuto...»; a pag. 5 è ripetuto la medesima allegazione e a pag. 7 si legge«… In riferimento alle particelle
365, 366 e 973 di cui al foglio n. 18 del Comune di Montecorvino Rovella il discorso è analogo al precedente. Anche i beni immobili di cui alle suddette particelle furono acquistate da ON
ma anche per esse subito dopo l'atto di compravendita, il sig. prese a Persona_1 CP_2 possederle …» (sottolineatura della scrivente) .
1.4. La comparsa di risposta reca in calce la procura alle liti e, dunque, la sottoscrizione della parte convenuta dell'atto medesimo (essendo apposta all'ultima pagina dello stesso, in cui sono riportati gli ultimi capitoli di prova e i nominativi dei testimoni) .
1.5. Si osserva in diritto che «le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convinciment o. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carat tere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilment e la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fat ti sfavorevoli in esso contenute» (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23634 del 28/09/2018 ) e che «alle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore "ad litem" ben può essere attribuito valore confessorio riferibile alla parte, quando quegli scritti rechino anche la sottoscrizione della parte stessa, in calce o a margine dell'atto, dovendo presumersi che la parte abbia avuto la piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto - anch'essa - la pagi na 19 di 34 titolarità. Ciò vale, beninteso, alla stregua dell'art. 2730 c.c., nei confronti della parte verso la quale sia proposta la domanda giudiziale cui gli scritti difensivi contenenti tali ammissioni si riferiscono, mentre negli altri casi le ammissioni medesime, prive del valore privilegiato di prova legale, possono essere valutate non più che come semplice fonte di cognizione, dunque liberamente apprezzabili nel processo assieme ad altri elementi di prova»
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23809 del 04/08/2023).
1.6. Nel caso di specie deve ritenersi provato, in quanto ammesso e confessato del convenuto, che egli ricevette gli immobili in contesa da
[...]
, al quale erano stati consegnati dai precedenti proprietari prima Per_1 della stipula degli atti pubblici.
1.7. È altresì provato, in quanto confessato dal convenuto in sede di interrogatorio formale (v. verbale dell'udienza del 29/4/2016) , ovviamente rispetto ai fatti a sé sfavorevoli, che le chiavi dell'immobile oggetto di ristrutturazione gli furono consegnate dal sacerdote e che i relativi costi della concessione edilizia furono sostenuti sempre da ON : sul Per_1 capitolo 3) della memoria n. 2 ex art. 183, c. VI, c.p.c. dei germani – Per_1
«Vero che il convenuto e la su a famiglia non hanno mai abitato nell'immobile né hanno avuto mai il possesso materiale delle chiavi del cancello della proprietà immobiliare per cui è causa?» – ha risposto: «(…)
«Sì, certo ho anche le chiavi della casa me l'ha date il padrone, il sacerdote bisogno già nel 1993-1994», sul capo 6 della medesima memoria – «Vero che Per_6 in data 20/11/I995 il defunto sacerdote richiedeva ed otteneva concessione edilizia n° 7275 al Comune di Montecorvino Rovella pagando i relativi oneri?» – ha risposto «sì, confermo il capo sei, ha pagato lui perché era intestato a lui».
1.8. Dall'interrogatorio formale emerge, poi, in modo palese che il convenuto non fosse affatto a conoscenza di quali beni furono trafugati dall'immobile ristrutturato (p.lle 251 e 252) in occasione del furto accaduto il 22/3/2004 e denunciato dal parroco il 27/3/2004. Nella denuncia (doc. 2 fascicolo il parroco ha dichiarato legge: «… Mi recavo subito presso la Pt_1
pagi na 20 di 34 mia proprietà, ove avevo modo di constatare che ignoti, durante la mia assenza, dopo aver divelto il cancello di ingresso alla proprietà, e dopo aver scassinalo la porta di ingresso all'appartamento, si impossessavano di un congelatore a pozzetto, di uno scaldabagno a gas che era nel vano servizio igienico, una riproduzione di un quadro, due televisori dei quali non ricordo a marca, alcuni pacchi ONo del banco alimentare, non timbrati, contenente vari prodotti di genere alimentare…» ; il convenuto ha invece dichiarato al riguardo – «Vero che nel marzo del 2004 ON. Per_1
fu vittima di un furto da parte di ignoti con l'ausilio di una Fiat
[...]
Tipo di colore Bianco e che tale furto fu denunciato presso la caserma dei
Carabinieri di Montecorvino Rovella? »: «io e ON siamo andati dai Per_1 carabinieri a sporgere denuncia a nome di per il frutto del 2004 perché Persona_1 era lui l'intestatario ma la le cose rubate erano mie si trattava di attrezzi agricoli».
Non si ha nessun motivo di dubitare della veridicità di quanto dichiarato dal parroco in quell'occasione e in un'epoca nella quale i rapporti tra lo stesso e il convenuto erano pacificamente più che buoni.
1.9. Sempre nella suddetta comparsa il convenuto sottintende, senza espressamente affermarlo, che ON avesse comprato detti beni con Per_1
l'intento di ONarglieli («Il rapporto di fatto del sig. estrinsecatosi sia CP_2 nell'elemento soggettivo che oggettivo, sui beni oggetto della presente domanda erano palesi e visibile a chiunque ed anche a ON , il quale a chi gli chiedeva Per_1 notizie dei terreni di cui innanzi rispondeva che " era il padrone" e che quello CP_1 che ci metteva- ovvero ogni attività diretta a migliorare i suddetti beni- ci avrebbe trovato»).
1.10. Tuttavia, tale asserzione è in contrasto prima di tutto logico con la versione dei fatti fornita dallo stesso convenuto: non si comprende per qu ale motivo il parroco avesse comprato tutti gli immobili in contesa (tutti pagi na 21 di 34 confinanti tra di loro1) già con l'intento di ONarglieli, ma avesse, poi, stipulato personalemente gli atti pubblici, invece di far apparire direttamente il convenuto medesimo come acquirente, limitandosi a fornirgli la provvista;
sarebbe stato poi illogico che sempre il sacerdote si fosse onerato di sopportare i costi per la ristrutturazione .
1.11. Il fatto che ON aveva ricevuto dai precedenti Persona_1 proprietari gli immobili prima della stipula degli atti pubblici di compravendita risulta riscontrato con riferimento però alle sole p.lle n. 251
e 252 e soltanto dal 1994 o comunque in epoca di poco anterio re, ciò evincendosi dalla relazione illustrativa depositata al Comune di
Montecorvino Rovella dal RA , incaricato dal parroco Persona_7 di presentare il progetto di ristrutturazione del fabbricato rurale insistente sugli indicati appezzamenti, in quanto detta relazione reca la data del
22/6/1994, riscontrata anche dalla concessione edilizia (v. doc. 6 all. alla memoria n. ex art. 183, c. VI, c.p.c. di è verosimile che dopo la sua Pt_1 presentazione all'Ente, questo avesse fatto richiesta dell'esibizione del titolo d'acquisto che venne trasmesso dal parroco solo in data successiva alla stipula dell'atto pubblico, vista la data del 3/10/1995 apposta sulla 1 pagi na 22 di 34 dichiarazione di trasmissione2 (v. doc. 7 e 8 all. fascicolo Alfieri); infatti l'atto pubblico di compravendita era stato stipulato il 30/8/1995 (v. doc. 4, all. al fascicolo ). Pt_1
1.12. Le testimonianze raccolte sono in parte contraddittorie;
tuttavia deve riconoscersi una maggiore at tendibilità alla testimonianza resa dal RA , in quanto oltre ad avere coerenza intrinseca ha Persona_7 anche riscontri esterni, dati dalla documentazione già indicata sopra, da cui risulta che fu lui a occuparsi della pratica edilizia relativa alla ristrutturazione del fabbricato rurale insistente sulle p.lle 251 e 252 e di alcuni altri.
1.13. Il RA ha dichiarato: «(sul capo E della memoria n. Per_7
2 ex art. 183, c. VI, c.p.c. «vero che il de cuius ON Pt_1 Persona_1 ha sin dalla data di acquisto ha posseduto e goduto dei predetti cespiti facenONe propri i frutti anche civili derivanti dai medesimi immobili») sì, è vero io ero a conoscenza della circostanza perché ero il tecnico di fiducia di
[...]
e gli ho curato gli acquisti, la ristrutturazione di un primo Persona_1 fabbricato cui poi è seguito l'acquisto di un secondo in vari anni. (Sul capo F vero che il de cuius ha concesso nell'ultimo decennio Persona_1 anteriore alla propria dipartita, al sig. de, dom.to in Belvedere CP_3 CP_3 di Battipaglia, alla Via Monsignor Vicinanza, di utilizzare, anche a fronte della corresponsione di una indennità, i medesimi beni traenONe i frutti civili, e ciò, comu nque, sino a quando non sarebbe stato necessario disporre dei medesimi per l e esigenze personali del de cuius ON ») Persona_1 2 pagi na 23 di 34 sì, è vero sono a conoscenza che il signor gli faceva piccoli lavori di CP_1 manutenzione e provvedeva alla cura del giardino e delle piante ma non vi erano colture particolari».
«(sul capo G vero che nel settembre 2011 il sig. Alfieri de ha CP_3 provveduto a cambiare la serratura di ingresso del fabbricato rurale in c.da
, Montecorvino Rovella) non conosco la circostanza e nulla posso riferire Tes_1 perché so solo che prima che morisse ci andavamo continuamente e lo Per_1 stesso possedeva le varie chiavi di tutti i locali e del cancello di accesso al fondo»
(…) Confermo che questi immobili erano nella disponibilità di Tes_2 Per_1
dall'acquisto del primo lotto circa negli anni 1994-1995 fino ad un mesetto
[...] prima del decesso e fino a quella data lo abbiamo frequentato facendo anche cene.
Eravamo almeno 10-12 persone tra amici. A.D.R. Preciso anche che l'orto e gli altri frutti venivano coltivati nel nell'interesse di . Così mi diceva ON . Per_1 Per_1
C'era anche una parrocchiana, una mensa per i poveri. A.D.R.: preciso che io mi sono occupato della pratica edilizia del primo lotto orientativamente dopo l'acquisto non ricordo l'anno. Ho provveduto all'accatastamento dei fabbricato e anche alla rettifica dei confini sul lato nord dopo il terzo acquisto del lotto. (…)».
Va precisato che il teste non è incorso in contraddizione rispetto alla circostanza narrata dagli altri testi della malattia del parroco negli ultimi due anni prima della morte, avendo solo riferito che gli immobili erano nella disponibilità del prete e che venivano ancora organizzate cene non che il prete avesse partecipato a queste cene fino a un mese prima della sua morte.
Anche il teste ha confermato che ON rimase Testimone_3 Per_1 nel possesso dei beni, pur riconoscendo la disponibilità del convenuto delle chiavi – fatto questo mai smentito dagli attori – e che lo quest'ultimo si occupasse di lavori di manutenzione e coltivazione del f ondo, confermando il proposito solo futuro del parroco di ONare al convenu to detti beni: «…posso dire che il signor era un lavoratore del prete e lo stesso ON diceva, CP_1 Per_1 benché proprietario del terreno, che questi beni sarebbero andati in proprietà ad
. Preciso che questi beni sono la casa agricola descritta prima e un po' più CP_1 sopra c'è la casa che costruì il prete che è come una villetta dove viveva ON pagi na 24 di 34 , quasi tutti i giorni nel periodo estivo, pochissimo d'inverno fino a poco Per_1 prima del decesso» (sottolineatura della scrivente) .
Il teste ha poi dichiarato di non conoscere quali accordi intercorressero tra il convenuto e il sacerdote.
Il teste ha confermato che ON si recava con Testimone_4 Per_1 assiduità presso il fondo e, in particolare, organizzava spesso cene con in parrocchiani, a cui partecipavano anche il convenuto e la moglie.
Il teste il quale ha dichiarato di avere vissuto nella Testimone_5 canonica della chiesa di cui ON era parroco, a Belvedere di Per_1
Battipaglia, quindi, ha avuto una conoscenza diretta della vita del prete. Ha confermato che costui possedeva le chiavi degli immobili oggetto di controversia, dichiarando di averne egli stesso posseduto una copia dal
2002-2003 fino al 2009, quando lasciò la CA . Anch'egli, coerentemente con quanto riferito dagli altri testi finora esaminati, ha confermato le cene organizzate dal sacerdote presso l'immobile già indicato e la presenza del convenuto e la moglie, unitamente ad altri parrocchiani. Ha altresì riferito di avere egli stesso ricevuto dal convenuto prodotti del fondo da portare al parroco.
Il teste ha fornito dichiarazioni generiche, non precisando Testimone_6 con quale frequenza si recava suoi luoghi, e contraddittorie: da un lato ha attribuito al sacerdote dichiarazioni che riconoscevano al convenuto la proprietà degli immobili, ma anche che era il sacerdote a invitarlo ad andare sui luoghi;
non si comprende per quale motivo ON lo invitasse a Per_1 visitare i luoghi se il parroco era completamente disinteressato agli stessi;
nemmeno il teste ha spiegato come sapeva che le opere di manutenzione erano state esegu ite a spese dal convenuto, visto che all'esordio della testimonianza ha dichiarato di conoscere i fatti di causa per essere esclusivamente amico del parroco, senza riferire di avere rapporti di frequentazione con il convenuto e non attribuendo la conoscenza di tali fatti a confidenze del prete.
Non è rilevante la testimonianza resa da Non si ha Testimone_7
pagi na 25 di 34 motivo di dubitare che costui abbia eseguito lavori di piccola manutenzione presso gli immobili oggetto di causa (anche il teste ha riferito Tes_3 della sua presenza sui luoghi), tuttavia ha confermato l'assiduità della frequentazione dei luoghi da parte del convenuto e l'esclusività del suo possesso pur avendo poco prima dichiarato «dal 1993 ci sono andato qualche altra volta sui luoghi di causa, quando mi chiamava e anche a fargli visita», CP_1 lasciando intendere una frequentazione sporadica e giustificata proprio dal le richieste di ausilio dell'amico, per cui era logico che vi trovasse solo lui quando vi si recava.
La testimonianza è isolata e priva di riscontri. Anche in tal Persona_8 caso non si comprende perché il prete lo portasse a vedere i terreni se ne riconosceva la proprietà al convenuto, così come riferito. Inoltre, non spiega perché si recasse due volte al mese presso i luoghi di causa pur risiedendo a
Montefalcione in Provincia di Avellino.
Il teste , proprietario del fondo confinante a quello Testimone_8 oggetto di causa, ha dichiarato di sapere che ON era il propriet ario Per_1 dello stesso e di aver visto nello stesso , oltre al convenuto e alla moglie, anche altre persone.
Infine, ha solo confermato che il parroco tra il 2002 e il Testimone_9
2003 lo contattò per fargli redigere il progetto di una casa per anziani che sarebbe dovuta sorgere sulle proprietà del prete a Montecorvino Rovella
(ossia i terreni oggetto di causa, v. visure dei registri immobiliari in atti ).
1.14. Dunque, dalle testimonianze raccolte non emerge l a prova del possesso ad immagine del diritto di proprietà in capo al convenuto . È emerso invece che il convenuto ricevette gli immobili, costituenti un unico fondo (v. mappa nella nota) , e vi eseguì opere di piccola manutenzione , di cura delle piante da frutto e di coltivazione di un piccolo orto, ri tenendo i frutti per il fabbisogno della propria famiglia e distribuendo la restante parte tra il parroco e i parrocchiani , senza che vi fosse un obbligo in tal senso .
1.15. È ormai indirizzo di legittimità consolidato quello secondo il quale
«ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere pagi na 26 di 34 grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che t ale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detent ore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso » (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17376 del
03/07/2018, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020 , Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022 , prec. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del
29/07/2013).
1.16. Nel caso di specie è stato accertato che il convenuto conseguì la disponibilità del f ondo per il tramit e di ON , tuttavia n on è, infatti, Per_1 emersa la prova di un comodato oneroso, ma di un comodato d'uso gratuito, ciò evincendosi dal dato accertato che i beni in questione furono consegnati al convenuto dal parr oco, il quale però stipulò a proprio nome gli atti pubblici di acqu isto dei vari appezzamenti , conservò le chiavi degli immobili, si onerò, dopo la consegna al convenuto , dell'ottenimento della pratica edilizia per la ristrutturazione di uno dei fabbricat i rurali, continuò
a frequentare i luoghi e a servirsene, utilizzando l'immobile ristrutturato per cene con i parrocchiani, ciò quantomeno fino a due anni prima della sua morte (avvenuta nel 2011 ), sostenne le spese delle f orniture d'acqua e di elettricità (vista la documentazione prodotta da l'assenza di prova Pt_1 contraria del convenuto), senza che però a ciò fosse accompagnata la corresponsione da parte del convenuto di un corrispettivo .
1.17. A fronte di t ali accertamenti era onere dell'attore in pagi na 27 di 34 riconvenzionale fornire la prova dell'interversione del possesso a norma dell'art. 1141, c.2, cod. civ. («Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il tit olo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore »), prova che è del tutto mancata (v. Cass. civ. n.
29594/2021).
1.18. L'intenzione, attribuita da alcuni dei testi escussi al parroco, di ONare i suddetti beni al convenuto non seguita da un'“abdicazione” del potere di fatto dell'intestatario sulla cosa non assume alcuna rilevanza ai fini del qualificazione come possidendi – invece che detinendi – dell'animus del soggetto nella disponibilità del bene , proprio perché la condotta del proprietario di prosecuzione del rapporto con gli immobili, rivela in maniera inequivoca la sua volontà di continuare a possederli.
1.19. Dunque, nel caso di specie è escluso che trovi applicazione quell'indirizzo giu risprudenziale secondo cui «ai fini del mutamento della detenzione in possesso, non è necessaria l'opposizione del detentore nei confronti del possessore, richiesta dal secondo comma dell'art. 1141 c.c., qualora il mutamento del titolo scaturisca da un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore » (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 483 del 08/01/2024 ) proprio perché non è stata accertata alcuna dismissione dei beni da parte del parroco per tutti gli elementi indica ti. Allora, verosimilmente, il sacerdote negli ultimi anni della propria vita, caratterizzata da gravi problemi di salute (v. testimonianze) , ritenne d i lasciare i propri beni a chi lo aveva assistito nella malattia e di non dare seguito al proposito di lasciarli al convenuto.
1.20. Qualificato il rapporto tra e il convenuto nei termini Persona_1 del comodato grat uito senza termine, trova applicazione l'art. 1810 cod. civ.,
a mente del quale «se non è stato convenuto un termine né questo risu lta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richied a».
1.21. Dunque, sono rigettate entrambe le domande di usucapione il pagi na 28 di 34 convenuto è condannato alla restituzione dei beni.
2. Occorre ora occuparsi dell'individuazione del titolare dell'azione di restituzione e della qualificazione dell'azione.
2.1. Qualificato il rapporto tra e il convenuto nei termin i Persona_1 del comodato gratuito e a fronte della morte del comodante, soggetto legittimato all'azione personale di restituzione è colui che è succeduto al comodante.
2.2. ha prodotto il testamento pubblico con il quale Parte_1
l'ha istituita sua erede universale. È stato eccepit a la sua Persona_1 carenza di titolarità attiva in quanto la stessa non aveva trascritto il testamento e non aveva accettato l'eredità.
2.3. Riguardo alla prima eccezione, deve rilevarsi che la trascrizione presso i Registri Immobiliari ha una funzione dichiarativa , diretta a dirimere conflitti tra aventi causa dal comune autore;
in tal caso ON
non aveva disposto in vita dei beni in questione, né risulta che Per_1 avesse redatto altri testamenti , per cui il testamento, in assenza di qualsivoglia contestazione sulla sua validità, è sufficiente a dimostrare la qualità di chiamat a all'eredità
2.4. Anche la seconda eccezione è infondata . L'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita(art. 474 c.c.) . l'accettazione è espressa quando il chiamato dichiara di accettare o assu me il titolo di erede in un atto pubblico o scrittura privata. (art. 475 c.c.), l'accettazione è tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.),
2.5. L'accettazione tacita richiede (Cass. Civ. n. 4843/2019 ):
- consapevolezza della delazione eredit aria;
- comportamento inequivoco che riveli l'intenzione di accettare, come l'esercizio di azioni giudiziarie per rivendicare beni ereditari.
2.6. Nel caso di specie l'esercizio dell'azione di restituzione nei confronti del convenuto , rimasto nella detenzione dei beni eredita ti dall'attrice, costituisce manifestazione inequivoca di gest ione del patrimonio pagi na 29 di 34 ereditario, difatti «la parte che ha u n titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti iONei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede » (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 390 del
08/01/2025).
2.7. Nessun diritto, quindi, possono rivendicare sull'eredità del parroco i fratelli , nipoti del fratello di ON , in ragione Per_1 Persona_1 della validità del testamento e dell'esclusione dei fratelli e delle sorelle dal novero dei legittimari (art. 536 cod. civ.) .
2.8. In definitiva, ent rambe le eccezioni devono essere rigettate e, dunque, è accertato che titolare dell'azione di restituzione è Parte_1
[...]
3. Passando alla qualificazione dell'azione, si osserva che «i n tema di azioni a difesa della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una "mutatio" od "emendatio libelli", ossia la t rasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerent e le azioni reali (cosiddetta "probat io diabolica"), la cui prova, iONea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese. (Sez. U, Sentenza n. 7305 del 28/03/2014 ) e che «l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi pagi na 30 di 34 giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce» (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 25052 del 10/10/2018 , conf. Sez.
2 - , Sentenza n. 795 del 16/01/2020 , Sez. 2 - , Ordinanza n. 21853 del
09/10/2020); nel caso di specie l'azione esperita dall'attrice è quella personale di restituzione e l'istruttoria ha riscontrato in parte le allegazioni attoree, ossia che i beni in contesa furono consegnati dal parroco al convenuto affinché questi godesse a titolo gratuito dei terreni e, in cambio quest'ultimo, li avrebbe manutenuti e coltivat i, destinando senza alc un obbligo o determinazione quantitativa una parte dei frutti al comodante , mentre il godimento del fabbricato rurale ristrutturato rimase nella disponibilità di entrambi per occasioni conviviali e parrocchiali;
pertanto, non è necessaria l'assolvimento della probatio diabolica da parte dell'attrice per ottenere la restituzione dei beni, ma solo la consegna degli stessi dal proprio dante causa al convenuto.
3.1. Ad ogni modo, anche volendo qualificare l'azione come rivendica,
l'attrice ne uscirebbe vittoriosa, in quanto «nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui;
al fine di tale dimostrazione non è necessaria, né sufficiente, la prova della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale» (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 4547 del 20/02/2025 ); nel caso di specie il convenuto non ha contestato che ON ave va acquistato da Per_1 chi era proprietario dei beni, anzi, ha fondato il proprio acquisto proprio pagi na 31 di 34 sulla consegna da parte dei precedenti proprietaria al parroco e da riconsegna degli st essi da quest'ultimo a lui, per cui, una volta escluso che la situazione di fatto instaurata dal convenuto con i beni prima degli atti pubblici di compravendita stipulati da ON potesse qualificarsi come Per_1 possesso utile ai fini dell'usucapione, l'attrice avrebbe comunque assolto il proprio onere probatorio producendo i titoli d'acquisto del proprio dante causa e il proprio t itolo , ossia il testamento.
4. Essendo stata rigettata la domanda di usucapione deve essere esaminata la domanda di rimborso delle spese per i miglioramenti.
4.1. In conseguenza dell'accertata esistenza di un contratto di comodato gratuito, trova applicazione l'art. 1808 cod. civ., secondo cui «il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti ».
4.2. Nel caso di specie, tutte le spese asseritamente documentate dal convenuto sono sicuramente di natura ordinaria;
asseritamente, in quanto la documentazione prodotta è del tutto generica, trat tandosi di copie di scontrini sovrapposti di acquisto di materiale agricolo e ricevute prive di sottoscrizione senza alcun riferimento agli immobili oggetto di causa. Per quanto concerne le spese relative all'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione, nessuna prova è stata fornita né dell'esborso né, soprattutto, della necessità e dell'urgenza.
4.3.
Per questi motivi
la domanda deve essere rigettata.
5. Parimenti deve essere rigettata la domanda dell'attrice di pagamento dei frutti civili. La domanda è infatti del tutto carente di allegazione, prima ancora che di prov a (Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 ).
6. Le spese di lite tra eri vanno compensate Parte_1 CP_3 per la metà e per la restante parte poste in capo al co nvenuto, in ragione della sua prevalente soccombenza (soccombenza (valore indeterminabile, complessità bassa, liquidazione ai medi, ai minimi solo la fase decisionale) .
6.1. Le spese tra i germani e il convenuto vanno integralmente Per_1
pagi na 32 di 34 compensate, in ragione della reciproca .
6.2. Per quanto concerne il rapporto processuale instauratosi tra e i germani nel giudizio Parte_1 Controparte_22 Parte_10 riunito, costoro sono soccombenti, essendo stata accertata la loro carenza di titolarità attiva dell'azione intrapresa, ma le spese vanno riconosciute a
[...] solo dalle fasi in cui ha spiegato intervento, ossia fase istruttoria, ma Pt_1 ai minimi, essendo intervenuta quando erano già stat i concessi i termini ex art. 183, c. VI, c.p.c. e decisionale, anch'essa liquidati ai minimi, visto il deposito da parte del difensore della sola comparsa conclusionale (valore indeterminabile, bassa complessità).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta le domande di usucapione speciale (art. 1159b i s cod. civ.) e ordinaria (art. 1158 cod. civ.) avanzate del convenuto nei confronti di
, quale erede universale di;
Parte_1 Persona_1
B) Condanna eri all'immediata restituzione in favore di CP_3 dei seguenti immobili distinti in catasto terreni del Parte_1
Comune di Montecorvino Rovella al foglio 18, particelle
- n. 365 di are 35.19;
- n.366 di are 00.65 con insistente fabbricato rurale composto da due locali al piano terra oltre un locale al primo piano;
- n. 251 di are 57.40;
- n.252 di are 01.16 consistente in fabbricato rurale composto da piano terra di mq 109.58 oltre primo piano di mq 49,11 e sottotetto;
- n.973 di are 18.74;
C) condanna eri a rimborsare a previa CP_3 Parte_1 compensazione della metà , le spese di lite, che si liquidano per intero, in
€123,00 per spese vive, € 6.164,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antist atario;
pagi na 33 di 34 D) compensa per int ero le spese di lite tra i germani e de Per_1 CP_3
Alfieri;
E) condanna i germani a rimborsare a le spese di Per_1 Parte_1 lite che liquida in € 237 per spese vive e € 2.356,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
25 agosto 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
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