Sentenza 23 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 23/09/2021, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/09/2021
N. 01119/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00567/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 567 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Calandrino e Alberto Marin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n.-OMISSIS-del -OMISSIS- e conseguentemente:
1) ordinare al Ministero della Salute, di conformarsi al giudicato di cui alla Sentenza n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, Sezione Lavoro, e, per l'effetto,
a) di riconoscere “A) […] il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo ex lege n. 244/2007 con decorrenza dal 1° gennaio 2008, interamente rivalutato in base al Tasso di Inflazione Programmata e moltiplicato per sei volte e dal 2009 rivalutato in base agli indici ISTAT";
-b) di procedere con il “B) […] pagamento:
- di euro -OMISSIS-a titolo di arretrati dal 1° gennaio 2008 sino al 20 agosto 2016;
- di euro -OMISSIS-a titolo di differenza tra gli arretrati spettanti e quelli corrisposti relativamente al periodo dal 21 agosto 2016 al 31 dicembre 2019 [recte: per il periodo dal 21 agosto 2016 al 31 dicembre 2019 le somme spettanti applicando il metodo di rivalutazione richiesta ammontano a -OMISSIS-euro];
- a decorrere da gennaio 2020 dell'assegno mensile risultante dall'indennizzo interamente rivalutato con la metodologia precisata in parte motiva tenuto conto che l'importo mensile nell'anno 2019 era pari a-OMISSIS-euro, e va successivamente rivalutato in base agli indici ISTAT con durata a vita, quanto ai ratei ad oggi già scaduti oltre ad interessi legali non corrisposti e maturati per il ritardato pagamento;
- su tutti gli importi dovuti relativamente al periodo dal 1° gennaio 2008 sino al 31 dicembre 2019 degli interessi legali non corrisposti e maturati per il ritardato pagamento a decorrere dal 121° giorno dopo la presentazione della domanda amministrativa del 31 ottobre 2016 […]";
3) nominare fin d'ora un Commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione, provveda al pagamento di tutto quanto dovuto e liquidato nella Sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, previa l'adozione di tutti i necessari atti contabili in favore del ricorrente, ponendo a carico del Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, le eventuali spese sostenute dal commissario ad acta;
4) condannare il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento delle spese, contributo unificato, competenze e onorari ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 (si veda: Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21487/2018 e n. 21936/2019), del presente giudizio, rimborso spese forfettarie, C.P.A., I.V.A. e successive di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, come da nota spese (doc. 9).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n.-OMISSIS-, il -OMISSIS-, ha stabilito, in favore del ricorrente, quanto segue:
<<A) accerta il diritto del ricorrente a percepire l’indennizzo ex lege n. 244/2007 con decorrenza dal 1° gennaio 2008, interamente rivalutato in base al Tasso di Inflazione Programmata e moltiplicato per sei volte e dal 2009 rivalutato in base agli indici ISTAT; B) conseguentemente dichiara tenuto e condanna il Ministero convenuto al pagamento: - di euro -OMISSIS-a titolo di arretrati dal 1° gennaio 2008 sino al 20 agosto 2016; - di euro -OMISSIS-a titolo di differenza tra gli arretrati spettanti e quelli corrisposti relativamente al periodo dal 21 agosto 2016 al 31 dicembre 2019; - a decorrere da gennaio 2020 dell’assegno mensile risultante dall’indennizzo interamente rivalutato con la metodologia precisata in parte motiva tenuto conto che l'importo mensile nell'anno 2019 era pari a-OMISSIS-euro, e va successivamente rivalutato in base agli indici ISTAT con durata a vita, quanto ai ratei ad oggi già scaduti oltre ad interessi legali non corrisposti e maturati per il ritardato pagamento; - su tutti gli importi dovuti relativamente al periodo dal 1° gennaio 2008 sino al 31 dicembre 2019 degli interessi legali non corrisposti e maturati per il ritardato pagamento a decorrere dal 121° giorno dopo la presentazione della domanda amministrativa del 31 ottobre 2016 […]>>.
Con ricorso depositato in data 8 giugno 2021 il ricorrente ha dato conto:
1. di aver comunicato al Tribunale, con note del 26 novembre 2020, che il Ministero della Salute aveva pagato nel mese di aprile 2020 la somma di -OMISSIS-euro a titolo di arretrati per il periodo dal 1 gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2019, tanto che aveva modificato la propria domanda “sub b” in conformità e che, per mero errore materiale, il -OMISSIS- non ne ha dato conto nella sopra precisata decisione; pertanto, il ricorrente ha dichiarato di vantare il diritto alla minor somma di cui alle note del 26 novembre 2020;
2. che la sentenza del Tribunale è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva;
3. che sarebbe spirato il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo con formula esecutiva (art. 14, comma 1, del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito in legge, con modificazioni, dalla 28 febbraio 1997, n. 30);
4. che ciononostante il Ministero della Salute non sta pagando il corretto indennizzo ex lege n. 244/2007 così come stabilito dal -OMISSIS- e non ha neppure pagato le somme allo stesso spettanti a titolo di errato conteggio nel passato, oltre agli interessi legali dal dovuto sino al saldo, e a titolo di interessi legali per il ritardato pagamento degli arretrati.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza predetta con condanna del Ministero resistente al pagamento delle spese legali del presente giudizio.
Nessuno si è costituito in giudizio per il Ministero resistente.
All’udienza del 22 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Come sopra detto, con la sentenza n.-OMISSIS-, il -OMISSIS-, così stabiliva: “A) accerta il diritto del ricorrente a percepire l’indennizzo ex lege n. 244/2007 con decorrenza dal 1° gennaio 2008, interamente rivalutato in base al Tasso di Inflazione Programmata e moltiplicato per sei volte e dal 2009 rivalutato in base agli indici ISTAT; B) conseguentemente dichiara tenuto e condanna il Ministero convenuto al pagamento: - di euro -OMISSIS-a titolo di arretrati dal 1° gennaio 2008 sino al 20 agosto 2016; - di euro -OMISSIS-a titolo di differenza tra gli arretrati spettanti e quelli corrisposti relativamente al periodo dal 21 agosto 2016 al 31 dicembre 2019; - a decorrere da gennaio 2020 dell’assegno mensile risultante dall’indennizzo interamente rivalutato con la metodologia precisata in parte motiva tenuto conto che l'importo mensile nell'anno 2019 era pari a-OMISSIS-euro, e va successivamente rivalutato in base agli indici ISTAT con durata a vita, quanto ai ratei ad oggi già scaduti oltre ad interessi legali non corrisposti e maturati per il ritardato pagamento; - su tutti gli importi dovuti relativamente al periodo dal 1° gennaio 2008 sino al 31 dicembre 2019 degli interessi legali non corrisposti e maturati per il ritardato pagamento a decorrere dal 121° giorno dopo la presentazione della domanda amministrativa del 31 ottobre 2016 […]".
La sentenza risulta passata in giudicato, è stata regolarmente notificata al Ministero resistente in forma esecutiva, e risulta trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall' art. 14, d.l. n. 669 del 1996.
Va precisato, come puntualmente indicato dal ricorrente, che quest’ultimo ha sostanzialmente limitato il proprio diritto, per come accertato dalla sentenza, avendo dato conto del fatto che il Ministero della Salute ha già corrisposto nel mese di aprile 2020 la somma di -OMISSIS-euro a titolo di arretrati per il periodo dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2019 sicché in relazione <<al pagamento della somma di -OMISSIS-euro, oltre interessi di legge maturati da ogni singolo rateo sino al saldo>> va detratta la <<somma dovuta per il periodo 1°gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 determinata in € -OMISSIS->>, di talché <<le somme spettanti applicando il metodo di rivalutazione richiesta ammontano ad euro 30901,39>>, ferme restando le ulteriori statuizioni sopra ricordate della sentenza del giudice ordinario.
Nonostante il carattere definitivo della pronunzia, e l’avvenuta notifica della stessa in forma esecutiva, l’Amministrazione non risulta aver provveduto all’adempimento integrale del comando promanante dal titolo giudiziario.
Il ricorso in ottemperanza deve essere, pertanto, accolto, nei limiti di quanto ancora dovuto dal Ministero, alla luce di quanto sopra esposto ed indicato in ricorso da parte ricorrente, e va dichiarato l'obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento integrale in favore dei ricorrenti – qualora non risulti avervi già provveduto -, entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte, della presente pronuncia, delle somme indicate negli atti giudiziari di cui è chiesta l’esecuzione, come sopra precisato e specificato nello stesso ricorso di parte ricorrente, maggiorate degli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Nell'eventualità d'inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro Dirigente dello stesso ufficio, il quale, su istanza della parte ricorrente, entro i successivi 30 giorni dovrà provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Le spese di giudizio, tenuto conto dell’estrema semplicità della controversia, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità al d.m. n. 55 del 2014, con distrazione in favore dell’Avv. Marco Calandrino e Alberto Marin dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), accoglie il ricorso, nei limiti e per le ragioni indicati in parte motiva, e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, di eseguire il giudicato della sentenza in epigrafe, corrispondendo alla parte ricorrente le somme come determinate nella decisione, in motivazione e nel ricorso di parte ricorrente, e non ancora integralmente corrisposte.
Nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o di un suo delegato, che in caso di perdurante (60 giorni dalla comunicazione della sentenza) inottemperanza dell’amministrazione, dovrà provvedere alla liquidazione della suddetta somma, previa adozione di tutti i necessari atti contabili in favore della parte ricorrente entro i successivi 30 giorni.
Condanna l’Amministrazione al pagamento, con distrazione in favore degli avv.ti Marco Calandrino e Alberto Marin anticipatari, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.