Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/06/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1722/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Michele Rossi,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Mariagrazia Rossi;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 23.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Zoagli (GE) il 25.3.2007 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano Per venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi delle minori e (nate dall'unione coniugale rispettivamente il 15.7.2007 e il 4.11.2010), e non Per_2
ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) I coniugi vivranno separati nelle rispettive residenze, portandosi reciproco rispetto.
Per 2) Le due figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2
con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre.
2 3) La casa coniugale sita in Genova – Sant'Ilario, Via Ravano a Ponente 9, in comproprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50%, viene assegnata alla moglie che ivi risiederà insieme Per alle due ragazze, e . La signora provvederà a volturare entro 30 giorni Per_2 CP_1
dalla sottoscrizione del presente accordo tutti i contratti di fornitura dei servizi (energia, gas, acqua, TARI, ecc) inerenti alla casa coniugale a proprio nome.
3) I signori e dichiarano di aver già suddiviso i propri effetti personali e CP_1 Pt_1
di essersi accordati che la moglie rimanga unica proprietaria di tutti i beni mobili che arredano e corredano l'immobile di Via Ravano a Ponente 9, il cui valore è già stato compensato al marito. Quest'ultimo dichiara che si è già trasferito altrove e che, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, avvierà le pratiche per il cambio di residenza.
4) Nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità il padre potrà, comunque, vedere e tenere con sé le due figlie, a week end alternati con la madre e poi durante la settimana, secondo gli accordi tra i coniugi, compatibilmente con gli impegni delle ragazze e lavorativi dei genitori;
i week end di competenza del padre includeranno la cena del venerdì.
Il padre potrà trascorrere con le figlie anche 15 giorni nel periodo estivo e 7 giorni nel periodo invernale.
Per Ciascun genitore trascorrerà con e - seguendo il criterio dell'alternanza - le feste Per_2
Natalizie (la sera del 24 Dicembre compresa la notte, la giornata del 25 dicembre), le Feste
Pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo), i Compleanni delle ragazze nonchè i periodi 26-31 dicembre e 1 – 6 gennaio, salvo differenti accordi tra i due coniugi.
Il padre si impegna, al pari della madre, a partecipare attivamente alla vita delle due ragazze, interessandosi autonomamente alla loro vita scolastica ed extrascolatica, a partecipare ad eventuali colloqui con i professori.
Resta facoltà dei coniugi, come sempre avvenuto ed anche al fine di non mutare le abitudini delle minori, farsi aiutare nella gestione delle figlie dai parenti, durante i periodi di reciproca spettanza.
5) Il finanziamento n. 25106081 intestato al signor , stipulato con Intesa San Paolo, Pt_1
rimarrà esclusivamente in capo allo stesso, manlevando la moglie da ogni carico e nulla pretendendo dalla stessa.
3 6) Il padre verserà ciascun mese a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie, entro il 10 di ciascun mese, a partire dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo la somma di € 700,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alle due ragazze - così come indicate e stabilite nel documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova del 15.09.2016, a condizione che siano state previamente concordate nei casi ove così preveda il suddetto documento di orientamento uniforme.
7) Le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale rimangono – in misura del 50% - a carico di entrambi i proprietari che provvederanno a versare ciascuno la metà della rata mensile. A questo fine i coniugi manterranno in essere il conto corrente bancario su cui attualmente il mutuo insiste impegnandosi almeno cinque giorni prima della scadenza di ciascuna rata a versare ciascuno il 50% dell'importo della stessa.
8) Gli importi relativi all'assegno unico verranno corrisposti interamente alla moglie.
Per_ 9) Le spese veterinarie relative al cane SOLE, ed ai gatti MILO, e , che rimangono Per_3
detenuti dalla moglie, verranno, se previamente concordate, divise al 50% tra i due coniugi.
10) I coniugi con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano reciprocamente a pretese economiche a titolo di contributo per il proprio mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
11) I coniugi si impegnano a provvedere alla chiusura di eventuali conti bancari agli stessi cointestati, tranne per quanto riguarda il conto su cui grava il mutuo, che rimarrà in essere per consentire il versamento delle rate mensili.
12) Le scelte di istituti scolastici futuri (pubblici e/o privati) saranno operate di comune accordo dai genitori, i quali si adopereranno per la scelta dell'indirizzo di studio migliore e più conveniente per le figlie, tenendo sempre, e comunque, in considerazione il benessere, le capacità ed i desideri delle minori.
I genitori si impegnano a concordare le linee educative fondamentali per le due figlie le scelte scolastiche, le attività sportive e quelle mediche che non siano di “mera quotidianità”. Più Per specificatamente, nel rispetto del preminente interesse morale e materiale di e , i Per_2
genitori si impegnano a i) informarsi reciprocamente in merito ad eventuali esigenze o
4 problematiche relative alla prole, ii) evitare in loro presenza contrasti e diverbi o di denigrare o sminuire ciascuno la figura genitoriale dell'altro.
13) I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio / rinnovo dei rispettivi documenti di espatrio”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 18, parte II, serie C, anno 2007), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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