Sentenza breve 6 luglio 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 06/07/2010, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00740/2010 REG.SEN.
N. 00235/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 235 del 2010 proposto da VODASFONE OMNITEL N.V., con sede legale in Amsterdam e sede amministrativa in Ivrea, in persona del procuratore speciale Saverio Tridico, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Perone e David Giuseppe Apolloni ed elettivamente domiciliato in CA, P.za E. Troilo n.18, presso lo studio dell’avv. Aristone;
contro
il COMUNE di PAGLIETA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Diego De Carolis, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CA, Via Pesaro n. 54, Sc.A;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione
- del provvedimento 19.3.2010 n.1998 del Responsabile del Servizio urbanistica e gestione del territorio del Comune intimato;
- della relativa nota 22.7.2009, di comunicazione dell’avvio del procedimento;
- in parte qua e se necessario, dell’art. 60 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Paglieta;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Paglieta;
Vista la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, proposta contestualmente al ricorso ai sensi dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n.1034;
Relatore, nella camera di consiglio del 24 giugno 2010, il Cons. Luigi Ranalli ed uditi i difensori delle parti, come da relativo verbale;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la decisione direttamente nel merito del ricorso ed avvisate, sul punto, i difensori delle parti;
Considerato:
- che questo Tribunale, con sentenza 6 giugno 2009 n. 369, ha accolto il ricorso n.284/2007 proposto dalla società EL e, per l’effetto, ha annullato, come specificato in motivazione, il provvedimento, comunicato il 14.5.2007, con cui il SUAP aveva negato l’autorizzazione ad installare una stazione radio base 3CH 158E, ritenendo fondato ed assorbente il gravame sulla mancanza di un preventivo ed esplicito atto in sede di autotutela dopo la formazione del silenzio assenso;
- che a seguito di questa sentenza e previa comunicazione del 22.7.2009 dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n.241/1990, il Responsabile del Servizio urbanistica del Comune di Paglieta, con atto del 13.3.2010, ha annullato, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n.241/1990, il suddetto silenzio assenso “in quanto i lavori sopra descritti non sono conformi alle destinazioni di zona previste dall’art. 60 delle N.T.A. del vigente strumento urbanistico - zone per attrezzature generali D6 – che consente solo interventi integrati di attrezzature direzionali commerciali, artigianali, di servizi e costruzioni per complessi ricettivi ivi inclusi locali per attività ricreative, culturali e di ristoro, con esclusione, quindi, di impianti di telefonia mobile”, contestualmente vietando ogni tipo di attività edificatoria;
Ritenuto:
- che si appalesano fondati i dedotti gravami di difetto di motivazione e di violazione dagli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n.259/2003, in quanto l’impugnato annullamento manca di ogni motivo giustificativo sull’interesse pubblico attuale e contrario alla realizzazione dell’impianto e che, in ogni caso, gli impianti per telefonia mobile, costituendo, per espressa disposizione normativa, opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità possono essere ubicate in tutto il territorio comunale, anche se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici;
- che la domanda d’annullamento va, quindi, accolta, restando assorbito l’esame di ogni altro motivo di gravame;
- che, di contro, risulta infondata la domanda di risarcimento danni, proposta a conclusione del ricorso, in quanto non suffragata da alcun principio di prova né sull’ an né sul quantum ;
- che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo in dispositivo fissato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di CA, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento 19 marzo 2010 n. 1998 di prot. del Responsabile del Servizio urbanistica e gestione del territorio del Comune di Paglieta, mentre respinge la domanda di risarcimento danni.
Condanna il Comune di Paglieta a pagare la somma di € 3.000,00 (tremila/00) a favore della ricorrente Vodafone EL N.V., per spese di giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in CA, nella camera di consiglio del 24 giugno 2010, con l’intervento di:
Umberto Zuballi, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere
Luigi Ranalli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO