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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4952/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 4952 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 4 dicembre 2024, vertente tra:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in p.l.r.p.t., P.IVA_1 Parte_3
(C.F. ), in p.l.r.p.t., tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Stefano
[...] P.IVA_2
Dindo (C.F. ) e Daniele Calcaterra (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso il loro studio in Verona (VR), Via Leoncino, 16, in virtù dei mandati allegati all'atto di citazione
- attori - contro
C.F. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Controparte_1 P.IVA_3
Vecchioni (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso C.F._4
(TV), Via Sartori, 2, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Grolla Controparte_2 C.F._5
(C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza (VI), Contrà C.F._6
Garibaldi, 16, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta - nonché contro pagina 1 di 29 (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Controparte_3 C.F._7
Grolla (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza (VI), C.F._6
Contrà Garibaldi, 16, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- terzo chiamato -
OGGETTO: lesione personale/responsabilità ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 4.12.2024 si riscontrava il deposito delle note scritte del 2.12.2024, in cui gli attori così precisavano le conclusioni: “rigettata o comunque disattesa ogni contraria domanda, difesa o eccezione:
1) accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della SInora nella causazione Controparte_2
del sinistro descritto in narrativa.
2) Accertarsi e dichiararsi che i danni subìti dal SI. si pongono in rapporto di causa- Parte_1
effetto con il sinistro stradale del 21.07.2013 in cui il SI. è stato coinvolto. Parte_1
3) Conseguentemente condannarsi , in persona del legale rappresentante pro tempore, la CP_1
SInora e il SInor , in solido tra loro, a risarcire tutti i danni Controparte_2 Controparte_3
patrimoniali e non patrimoniali subìti dal SI. , che per le causali di cui in narrativa si Parte_1 quantificano in € 1.088.182,95, ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi (compensativi) sulla somma via via rivalutata dal giorno dell'illecito sino al deposito della sentenza e gli interessi (corrispettivi) su tale somma dalla liquidazione fino al soddisfo, secondo i tassi di interesse previsti dall'art. 1284 c.c., secondo comma, con condanna altresì al pagamento degli interessi sugli interessi dalla domanda al saldo, detratti gli acconti versati pari ad € 457.260,00.
4) Conseguentemente condannarsi , in persona del legale rappresentante pro tempore, la CP_1
SInora e il SInor , in solido tra loro, a risarcire a Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
in persona del legale rappresentante SI.ra , e a
[...] Parte_4 [...]
, in persona del liquidatore SI.ra , i danni patiti Parte_3 Parte_4 in conseguenza dell'incidente occorso a , che si quantificano in € 50.000,00 in favore Parte_1 di e in € 50.000,00 in favore di Parte_2 Parte_3
, salvo diversa quantificazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione
[...] monetaria ed interessi (compensativi) sulla somma via via rivalutata dal giorno dell'illecito sino al deposito della sentenza e gli interessi (corrispettivi) su tale somma dalla liquidazione fino al soddisfo, secondo i tassi di interesse previsti dall'art. 1284 c.c., secondo comma, con condanna altresì al pagamento degli interessi sugli interessi dalla domanda al saldo.
5) Con riserva di ulteriori eventuali danni, anche per esborsi, che dovessero verificarsi in futuro.
pagina 2 di 29 6) Con vittoria di compensi e spese di causa, oltre a Iva - se dovuta - Cpa e rimborso forfettario 15%.
In via istruttoria
Affinché non si diano per rinunciati e ove ritenuto necessario, chiediamo l'assunzione della prova orale (per interpello e per testi) sui capitoli di cui alla memoria e art. 183 n. 2 c.p.c. non annessi con
l'ordinanza del 14.1.2020. Chiediamo altresì di essere ammessi a prova contraria su eventuali capitoli avversari che dovessero essere ammessi, in caso di rimessione in istruttoria.”
Si riscontrava il deposito delle note del 3.12.2024, in cui così precisava le conclusioni: Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE
Rigettarsi le domanda avversaria giacchè, tenuto conto dei pagamenti già effettuati da CP_1
(da rivalutarsi alla data della sentenza) o da effettuarsi (quanto alle somme
[...]
sequestrate/pignorate) a favore del Sig. e dei suoi creditori, del tutto infondate in fatto ed in Pt_1
diritto e/o comunque assolutamente indimostrate.
Rigettarsi la domanda svolta dalla convenuta contro , siccome inammissibile e/o CP_1
infondata.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa anche generali e forfettarie.
IN VIA DI INCONCESSO SUBORDINE E CP_4
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda del Sig. , Parte_1
ridursi il petitum avversario tenuto anche conto dei pagamenti già effettuati da (da CP_1
rivalutarsi alla data della sentenza) o da effettuarsi (quanto alle somme sequestrate/pignorate) a favore del Sig. e dei suoi creditori. Pt_1
Con integrale compensazione delle spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporsi prova per interpello formale del Sig. e per testi sulle seguenti circostanze: Parte_1
[…]”
Si riscontrava il deposito delle note del 29.11.2024, in cui LA IC così precisava le conclusioni: “In via preliminare: dichiararsi l'estromissione della SI.ra dal presente CP_2 giudizio stante l'assoluta estraneità della stessa ai fatti contestati per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito: rigettarsi le pretese dell'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità della SI.ra in solido Controparte_2
con il SI. per i danni ex adverso lamentati che venissero provati, condannare la Controparte_3
GN di Assicurazioni a manlevarlo da ogni conseguenza dannosa e richiesta CP_1
patrimoniale formulata in corso di causa avendo lo stesso stipulato con la GN di
pagina 3 di 29 Assicurazione convenuta nel presente giudizio idoneo contratto di copertura assicurativa. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si riscontrava il deposito delle note del 29.11.2024, in cui così precisava le Controparte_3 conclusioni: “In via preliminare: dichiararsi l'estromissione del SI. dal presente Controparte_3 giudizio stante l'assoluta estraneità della Sig.ra conducente del mezzo di sua Controparte_2
proprietà nella causazione del sinistro che ha coinvolto il Sig. ; Nel merito: rigettarsi Parte_1
le pretese degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dispiegati nel presente atto di costituzione;
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità del Sig. in solido con la Sig. per i danni ex adverso Controparte_3 Controparte_2
lamentati e che venissero provati, condannare la GN di Assicurazioni a CP_1
manlevarlo da ogni conseguenza dannosa e richiesta patrimoniale formulata in corso di causa avendo lo stesso stipulato con la GN di Assicurazione convenuta nel presente giudizio idoneo contratto di copertura assicurativa. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e le società e Parte_1 Parte_2
(di seguito cumulativamente “attori” o Parte_3
e “ ) convenivano in giudizio e Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso al il 21.7.2013. Gli attori deducevano che: Pt_1
- quel giorno, , mentre viaggiava, insieme al figlio – – in sella al Parte_1 Persona_1
proprio motociclo Moto Guzzi Nevada 750, tg. AD25253, lungo la Strada Provinciale 246 bis a
Montecchio Maggiore (VI), giunto all'altezza dell'intersezione con la diramazione dello svincolo di
RZ (VI), non riusciva ad evitare l'impatto con il veicolo Honda Civic, tg CY961LZ condotto da di proprietà di e assicurato con (polizza n. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
I134A9660340204) che, in quel frangente, senza osservare l'obbligo di precedenza, si immetteva, da destra, nella medesima corsia di marcia percorsa dall'attore. A causa dell'urto, veniva sbalzato Pt_1 prima contro il guard rail e poi contro l'autovettura stessa mentre il figlio veniva scaraventato sull'asfalto. I Carabinieri della Stazione di Montecchio Maggiore (VI), intervenuti sul luogo nell'immediatezza del fatto, redigevano verbale e contestavano alla conducente dell'autoveicolo la violazione dell'art. 176 co. 2, lett. a) e co. 21 del Codice della Strada nonché la violazione dell'art. 590
c.p.;
- a seguito della collisione, l'attore veniva trasportato d'urgenza con elisoccorso presso l'Ospedale di
Vicenza ove gli veniva diagnosticata la frattura dell'osso frontale destro, multiple fratture del massiccio pagina 4 di 29 facciale (mascellare, orbitraria, nasale etmoidale e sfenoidale), fratture del condilo occipitale sinistro, dell'atlante, del processo traverso di C7, frattura della scapola destra, multiple fratture costali (7 a destra e 5 a sinistra) con peneumotorace e contusioni polmonari bilaterali. L'attore riportava, inoltre,
l'avulsione e la frattura di numerosi elementi dentari dell'arcata superiore, con rottura del ponte protesico. Veniva, dunque, ricoverato nel reparto di Anestesia e Rianimazione e veniva sottoposto a delicati interventi chirurgici. In particolare, nell'immediatezza dei fatti, subiva un intervento di tracheostomia sottosistemica al secondo spazio e veniva sottoposto a coma farmacologico nonché a ventilazione meccanica. In data 25.7.2013, affrontava un intervento chirurgico maxillo facciale con posizione di placche e viti metalliche di osteosintesi alla base dell'orbita ed in corrispondenza dell'osso zigomatico. Ripresa la respirazione spontanea in data 21.8.2013 e dopo aver subito un nuovo ricovero presso il reparto di Malattie Infettive del Policlinico Borgo Roma di Verona a causa dell'insorgenza di sepsi da pseumonas aeruginosa veniva, infine, trasferito presso l'Unità Operativa complessa Intensiva dell' di EG (VR), da dove veniva definitivamente dimesso, solamente in data Controparte_5
18.11.2013.
Il sinistro generava postumi invalidanti che coinvolgevano tanto la sfera fisica quanto quella psicologica. In particolare, lamentava l'insorgenza di un grave deficit motorio coinvolgente Pt_1
l'arto destro che lo costringeva a intraprendere un percorso fisioterapico per la riabilitazione motoria nonché la necessità di affrontare complesse cure odontoiatriche a causa dei danni subiti all'apparato stomatognatico. Infine, rilevava di aver sviluppato, in seguito all'incidente stradale, una sindrome ansioso-depressiva che lo determinava a seguire un trattamento psicoterapeutico;
Gli attori esponevano come il sinistro avesse irrimediabilmente drenato risorse alle società di famiglia –
Impresa Edile S e e facenti capo al e ai Controparte_6 Pt_1
suoi più stretti familiari (padre e sorelle e . Infatti, da un lato il prolungato periodo di Per_2 Pt_4 convalescenza e, dall'altro, le già menzionate residue problematiche psico-fisiche del Giarolo avevano, inevitabilmente, allontanato l'attore dalla gestione delle suddette società, attive grazie al suo insostituibile apporto. A ciò andava aggiunto come anche le sorelle dell'odierno attore fossero state distolte dallo svolgimento del proprio lavoro, per prestare assistenza al proprio fratello, rimasto solo dopo la separazione dalla moglie, avvenuta nel 2012, vedendosi addirittura costrette a ricorrere, a tal fine, ad un aiuto esterno. Evidenziavano, infine, come tale situazione avesse determinato il tracollo degli affari delle suddette società, con la loro conseguente messa in liquidazione: motivo per cui le stesse società agivano per ottenere il ristoro dei danni economici direttamente patiti a causa del sinistro per cui è oggi causa;
- i tentativi, promossi in via stragiudiziale, di addivenire a una definizione consensuale della vicenda pagina 5 di 29 conducevano alla corresponsione, da parte di al solo della somma di € 10.000,00 in CP_1 Pt_1 data 15.1.2014 e di € 5.000,00 in data 10.6.2014. Successivamente, in data 21.9.2015, Pt_1
rivolgeva a e alla invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita, CP_1 CP_2 al quale le parti non aderivano ma a cui seguiva il riconoscimento di ulteriori importi pari a € 50.000,00 in data 31.10.2015; a € 250.000,00 in data 4.11.2015 e a € 142.260,00 in data 4.11.2015. A loro volta, le società odierne attrici rivolgevano, in data 19.10.2017, a e alla formale Controparte_1 CP_2
invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita, cui nessuna delle parti aderiva.
Ritenendo che la somma complessivamente corrisposta dalla GN non fosse sufficiente a ristorare integralmente i danni patiti, gli attori esperivano la presente azione risarcitoria.
Parte attrice deduceva la piena responsabilità di nella causazione del sinistro Controparte_2
chiedendone la condanna, in solido con al ristoro di tutti i danni subiti, quantificati in € CP_1
1.088.182,95 (già detratti gli acconti già percepiti pari ad € 457.260,00), così suddivisi:
(A) € 584.472,20 per i danni non patrimoniali, di cui € 20.212,20 a ristoro dell'invalidità temporanea (€
14.700,00 per I.T. totale per 120 giorni, € 5.512,20 per I.T. parziale al 75% per 60 giorni) € 564.260,00 per danno biologico permanente (tenuto conto che, al momento del sinistro l'attore aveva 45 anni e ipotizzando una invalidità al 65%), € 141.065,00 per personalizzazione al 25% sul biologico (stante la depressione clinicamente accertata determinante un'invalidità psichica del 66%, le conseguenze invalidanti residue e l'impossibilità di riprendere la propria attività lavorativa e professionale con gli stessi profitti); (B) € 362.645,75 a ristoro dei danni patrimoniali: (i) € 32.218,40 per il danno da mancata percezione del reddito nel periodo di IT (stimato dalla data del sinistro al 1.6.2015, termine del percorso psicologico, e calcolato sulla base del reddito netto più elevato tra quelli dichiarati); (ii) €
251.307,68 per danno alla capacità lavorativa specifica (tenuto conto dell'incidenza negativa sulle attività professionali determinata della sindrome depressiva, dai disturbi di memoria, dalla grave ipoacusia e dal deficit al braccio destro che hanno determinato anche il declassamento della patente di guida da C a B, proprio a causa dei molteplici problemi di salute); (iii) € 79.119,67 per spese mediche sostenute future (di cui € 27.019,67 per esborsi già sostenuti e € 52.100,00 per spese odontoiatriche future).
Quanto alle società attrici, in considerazione del venir meno dell'apporto lavorativo dell'attore, della conseguente difficoltà nell'onorare gli impegni assunti nonché della derivata compromissione delle prospettive aziendali di crescita, chiedevano la liquidazione di un danno da quantificarsi equitativamente nel corso del giudizio e, in ogni caso, prudenzialmente stimato in € 50.000,00 per ciascuna società.
2. Si costituiva tempestivamente contestando, anzitutto, la ricostruzione del sinistro. Controparte_2
pagina 6 di 29 In particolare, deduceva che il giorno dell'incidente per cui è causa, nell'immettersi dallo svincolo di
RZ verso la strada provinciale 246 bis con direzione Vicenza, superava un'auto in sosta nella corsia di accelerazione e che, solo dopo essersi assicurata che nessun ulteriore veicolo sopraggiungesse, procedeva a portarsi nella prima corsia a destra. Allegava che dopo aver percorso circa 70 metri, veniva speronata, dal lato sinistro del proprio veicolo, dal motociclo condotto dall'attore che sopraggiungeva dalla seconda corsia, il quale, per ragioni ignote, finiva per perdere improvvisamente il controllo del proprio mezzo andando ad urtare prima contro il guard rail centrale e, poi, contro la propria automobile.
Evidenziava come nessun rilievo, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, potesse assumere la contestazione elevata a suo carico per violazione dell'art. 176, comma 2 lett. a) del Codice della Strada attesa la sua impugnazione, con ricorso proposto avanti al Giudice di Pace di RZ
(R.G. 382/2013), che annullava il verbale con la sentenza n. 73/2014. Rilevava che in sede penale non fosse stata coltivata alcuna iniziativa nei suoi confronti, essendo stato il procedimento chiuso con decreto di archiviazione, emesso dal Giudice di Pace di Vicenza, per mancanza della condizione della querela della persona offesa. A supporto della sua ricostruzione, la convenuta valorizzava le conclusioni raggiunte dalla perizia cinematica di parte, redatta dal geom. secondo cui sarebbe Persona_3 sussistita una palese irregolarità nella corsia di immissione che consente l'accesso alla S.P. 246 bis. In particolare, sul presupposto che la suddetta strada dovesse essere considerata quale extraurbana principale e dunque dovesse avere specifiche corsie di accelerazione e decelerazione a regolamento del flusso del traffico, il perito evidenziava come la segnaletica orizzontale ivi presente contrastasse con tali regole, obbligando ad un uso irregolare dell'immissione. Nel dettaglio, sarebbe mancata una vera e propria corsia di accelerazione limitata da linea tratteggiata: circostanza che avrebbe costretto gli utenti adimmettersi immediatamente sulla strada a scorrimento veloce. Da tale ricostruzione emergerebbe, dunque, come la all'epoca dei fatti, avesse, in realtà, eseguito una manovra perfettamente CP_2
conforme a quanto prescritto dalla segnaletica.
Ad ulteriore conferma di tale prospettazione menzionava la posizione di quiete post collisione dei veicoli coinvolti (con particolare riferimento alla posizione del motoveicolo, in piedi, appoggiato all'autovettura a sua volta perfettamente allineata all'asse stradale) e i danni subiti dall'Honda Civic.
In diritto, quanto all'an della pretesa attorea, parte convenuta richiamava la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2 c.c. e sottolineava, in ogni caso, l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro mentre. In punto quantum, contestava tutti i danni, tanto nel loro profilo patrimoniale quanto in quello non patrimoniale, per come allegati e quantificati da parte attrice. Concludeva, pertanto, con la richiesta di estromissione e, in ogni caso, con il rigetto di tutte le pagina 7 di 29 domande attoree.
3. Si costituiva tempestivamente anche che, in via preliminare, rilevava la necessità di CP_1
estendere il contraddittorio nei confronti di proprietario del veicolo. Controparte_3
Nel merito, la GN ribadiva di aver già corrisposto all'attore € 457.260,00 e sottolineava come il credito risarcitorio vantato dal fosse stato colpito da diverse iniziative promosse dai suoi Pt_1
creditori, per cui aveva dovuto vincolare importi in ipotesi spettanti all'attore. Riferiva in CP_1
particolare di aver dovuto bloccare degli importi a seguito delle iniziative di , ex Persona_4 moglie dell'attore, nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi sub RGE 1358/2014,
Tribunale di Verona, ove era stata emessa ordinanza di assegnazione per € 5.619,27 (somma già corrisposta dalla GN) e per effetto di un sequestro conservativo da € 78.000,00, nonché per effetto delle iniziative di altro creditore dell'attore, Avv. Frigotto, in forza dell'ordinanza di assegnazione sempre del Tribunale di Verona, nella procedura di espropriazione presso terzi sub RGE
2911/2016 per € 65.228,73.
Riteneva, dunque, che le somme complessivamente versate all'attore o terzi o vincolate e pari a complessivi € 606.108,00, fossero da ritenersi interamente satisfattive delle pretese attoree.
In ogni caso, la GN contestava le richieste risarcitorie in punto danno non patrimoniale, perché non adeguatamente provate e sproporzionate, specie con riferimento alla richiesta personalizzazione del danno;
quanto al danno patrimoniale, contestava la mancata prova dei costi sostenuti per le spese mediche, rilevando, in particolare, l'assenza di causalità rispetto a quelle che avrebbero potuto essere poste a carico del SSN, nonché quelle per spese stragiudiziali perché eccentriche rispetto alle necessità, difensive e terapeutiche, dell'attore. Contestava, infine, tutte le richieste concernenti la riduzione/perdita di reddito, in quanto sprovviste di idonei supporti documentali e ciò tanto nelle modalità di calcolo proposte quanto per l'indimostrata incompatibilità tra l'inabilità lamentata e lo svolgimento di un'attività lavorativa di puro concetto, quale quella cui era adibito l'attore nonché, rispetto al danno pro futuro, per non essere stata provata quale incidenza potesse avere avuto il sinistro sulla potenzialità reddituali dell'attore.
Quanto alle richieste risarcitorie formulate da e da , l'assicuratrice rilevava Parte_2 Parte_3
come dovesse escludersi qualsivoglia nesso tra il sinistro e la crisi economico-finanziaria che aveva investito le suddette, considerata: la distanza temporale tra il fatto illecito e le richieste avanzate dalle società nonché la loro messa in liquidazione;
la piena fungibilità della prestazione lavorativa svolta dall'attore, all'interno di una compagine sociale che non si esauriva nella sua persona;
infine, la grave situazione debitoria che già da tempo affliggeva le società. Da ultimo, sottolineava la superfluità della domanda di manleva proposta dalla convenuta.Concludeva, previa integrazione del contraddittorio nei pagina 8 di 29 confronti di per il rigetto delle domande attoree e, in subordine, per la riduzione del Controparte_3
petitum avversario, tenendo conto dei pagamenti già effettuati o da effettuarsi.
4. All'udienza del 4.12.2018, su istanza del patrocinio attoreo, il Giudice concedeva termine all'attore per la citazione in giudizio di e rinviava all'udienza del 4.6.2019. Controparte_3 Controparte_3
si costituiva tempestivamente in giudizio. Nel reiterare le medesime difese proposte dalla convenuta e nel fornire identica prospettazione in fatto, ribadiva, dunque, come nessuna Controparte_2 responsabilità potesse essere ascritta a quest'ultima e come, pertanto, dovesse essere dichiarata la propria estromissione dal giudizio e integralmente rigettata la domanda di condanna. All'udienza del
4.6.2019 il Giudice concedeva i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. All'udienza per l'esame delle istanze istruttorie, tenutasi il 14.1.2020, il Giudice si riservava e con ordinanza del 15.1.2020 ammetteva l'interrogatorio formale di e prova orale. Il 3.11.2020 veniva interrogata Controparte_2 [...]
ed escussi i testi , , , CP_2 Testimone_1 Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Tes_5
, . , ritualmente citato,
[...] Testimone_6 Testimone_7 Parte_4 Persona_1 veniva, invece, dichiarato incapace a testimoniare. L'istruttoria orale proseguiva all'udienza del
21.5.2021 in cui veniva escusso il teste all'esito della quale veniva disposta CTU Persona_3
dinamico-ricostruttiva, affidata al geom. La relazione dinamico-ricostruttiva veniva Controparte_7
depositata il 1.3.2022. Alla successiva udienza del 7.6.2022 veniva disposta CTU medico-legale, affidata al Dott. che depositava la relazione il data 5.12.2023. Per_5
In data 18.3.2024, il patrocinio di depositava un documento sopravvenuto, ossia l'ordinanza di CP_1
assegnazione del 8.11.2023 pronunciata dal tribunale di Verona nel giudizio di pignoramento presso terzi sub RGE 3803/2015 promosso dai creditori dell'attore, e Avv. Giuseppe Persona_4
Frigotto e con cui venivano assegnate le somme previamente sequestrate. All'esito dell'udienza del
21.3.2024, la causa veniva rinviata per p.c. al 3.12.2024. Pervenuto il giudizio allo scrivente
Magistrato, tale udienza veniva sostituita con note ex art. 127 ter c.p.c. e con provvedimento emesso ai sensi della stessa disposizione la causa veniva trattenuta in decisione, con termini di legge per conclusionali e repliche.
5. Preliminarmente deve evidenziarsi che nelle conclusioni da ultimo rassegnate entrambi gli hanno continuato a chiedere l'”estromissione” dal giudizio. Trattasi di richiesta impropria, CP_2
non sussistendo alcune delle ipotesi previste dal codice di rito (artt. 108, 109, 111 c.p.c.), dovendo dunque la posizione delle parti essere esaminata nel merito.
6. Sempre in via preliminare, è opportuno identificare e qualificare (ex artt. 112 e 113 c.p.c.) le domande. Gli attori hanno agito per il ristoro del danno patrimoniale e non derivante dal sinistro dal
21.7.2023, esercitando quindi l'azione ex art. 2054 c.c. verso il responsabile civile ( Controparte_2
pagina 9 di 29 quale conducente, quale proprietario del mezzo) e l'azione verso l'assicuratore del responsabile CP_3 civile, ex art. 144-148 cod. ass. sicché era onere degli attori dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, per superare la presunzione ex art. 2054, co. 2 c.c.
7. nel costituirsi non ha mosso rilievi in punto an; gli invece sì, sicché si è reso CP_1 CP_2
necessario indagare anche il profilo della dinamica del sinistro.
È appena il caso di evidenziare che non rileva, in questa sede, che il verbale elevato nei confronti della conducente sia stato annullato dal Gdp di RZ (peraltro con motivazione assai Controparte_2
sintetica e senza che dalla stessa consta sia stata svolta alcuna istruttoria, cfr. doc. 4 , CP_2
trattandosi di precedente non opponibile alle parti oggi in causa o che la posizione penale della sia stata definita con archiviazione pure dal GdP. CP_2
7.1. Per ricostruire la dinamica del sinistro, vanno anzitutto descritti lo stato e le condizioni dei luoghi, al momento dell'incidente, ricostruite nella relazione di Polizia Locale (doc. 1 attoreo, riacquisita completa di allegati nel corso delle operazioni peritali) e nei relativi allegati e nella relazione del CTU
(per quanto qui rileva, pagg. 9-13), che ha formato oggetto di vari rilievi del CTP e del CP_7
difensore dello rilievi su cui si tornerà. CP_2
L'incidente è avvenuto il 27.7.2013 alle ore 12.55 in area extraurbana del comune di Montecchio
Maggiore (Vi) lungo la Sp 246, all'altezza dello svincolo che immette dalla SP 33 sulla tangenziale. La
SP 246 conduce da verso Vicenza. Quando fu eseguita la CTU cinematica erano trascorsi oltre CP_8
8 anni dall'incidente e nel frattempo lo stato dei luoghi era mutato, per leggeri interventi alla viabilità locale. Il CTU ha quindi proceduto a ricostruire l'area facendo riferimento a delle immagini satellitari storiche disponibili in rete, la prima del 29.5.2012 e la seconda del 9.6.2014, sicché ha fatto riferimento alle misure deducibili da tale foto. La semicarreggiata da direzione Vicenza, nel tratto in cui si CP_8
verificò il sinistro è pianeggiante, misurava una larghezza di 7,4 m fra le strisce che ne delimitano i margini ed è suddivisa in mezzeria per mezzo di striscia bianca discontinua, in due corsie di marcia di larghezza equivalente. Oltre le strisce di margine si trova, sul lato sinistro della carreggiata, una stretta banchina asfaltata e quindi una barriera sicurvia mettalica a tripla onda;
sulla destra la banchina è più larga, misurando 3.00 m. e di fatto configurava per dimensioni una sorta di corsia di emergenza, che si conclude in corrispondenza dell'immissione laterale destra della SP 33 per riprendere al termine della corsia di accelerazione. La SP 246 affronta infatti una curva sinistrosa ad ampio raggio seguito da rettilineo lungo cui, dopo 250 m. si trova l'immissione dalla destra dei veicoli proveniente dalla SP 33.
Il giorno del sinistro il cielo era sereno, con buona luce ed il manto, asfaltato senza anomalie, asciutto.
Il limite di velocità per i veicoli in marcia dalla SP 246 (come ) era di 110 km/h mentre i veicoli Pt_1
provenienti dalla SP 33 erano gravati da obbligo di precedenza nei confronti dei veicoli marcianti sulla pagina 10 di 29 prima arteria.
7.2. In corso di causa sono stati escussi due testi, presenti il giorno del sinistro: il 3.11.2020 è stata sentita una automobilista che era presente sulla corsia di immissione, che sentita sul Testimone_1
capitolo 4 attoreo1 ha dichiarato: […] “ero a bordo della mia auto, stavo aspettando per verificare se potevo immettermi sulla corsia principale, in quel momento ho sentito sfrecciare un'auto ed un botto.
Ho visto in quel momento l'impatto e il corpo del motociclista volare. A quel punto mi sono arrestata e non ho proseguito l'immissione. Preciso che il tutto è successo in un tempo molto breve ed improvvisamente.” A domanda risponde: “Ho avuto la percezione di essere sorpassata dalla Honda
Civic prima dell'impatto.”
È stato poi sentito il teste , che invece procedeva sulla SP 246; questi in risposta al cap 4 Tes_2 ha dichiarato: “È vero. Preciso che io ero a bordo della mia autovettura prima di arrivare allo svincolo
e quindi sono stato in grado di vedere bene la dinamica del sinistro. Ho visto, in particolare, che la
Civic si immetteva sulla prima corsia ma subito dopo si spostava sulla corsia più a sinistra ed ha impattato la moto che si era spostata sulla corsia a sinistra quando ha visto la Civic immettersi sulla corsia a destra.”. In risposta al cap. 7 2ha riferito: “Io ho visto il ragazzo trasportato sbalzato sull'asfalto della strada, mentre il conducente della moto veniva sbalzato contro il guard-rail. Non sono in grado di dire se è anche sbalzato contro l'auto.”
7.3. È stata quindi disposta una CTU cinematica. Il Geom. dopo aver recuperato gli allegati al CP_7
verbale di sinistro, ha anzitutto dato atto delle condizioni dei veicoli post urto (cfr. relazione CTU, pagg. 8-9), che ha potuto esaminare sulla scorta della sintetica descrizione eseguita dagli operanti e delle fotografie da questi scattate, una sola ravvicinata e da cui sono evincibili i danni dei mezzi, osservando che per il motociclo all'esito del sinistro risultava “danneggiata la forcella anteriore, ruota anteriore completamente distrutta con relativo scoppio dello pneumatico, pedalina destra e sinistra rotte, fanale anteriore rotto, varie ammaccature fiancata destra e sinistra, parti meccaniche da accertare, entrambi gli specchietti retrovisori divelti” mentre sulla la vettura degli risultava CP_2
“danneggiata tutta la fiancata sinistra e varie rotture parte laterale bassa, specchietto retrovisore completamente divelto.”. Al termine del sinistro i mezzi si ritrovavano in una posizione di quiete peculiare, risultando la moto appoggiata sul fianco sinistro della vettura. Il CTU ha quindi riportato la 1 Così articolato: “Vero che giunto all'intersezione con la diramazione dello svincolo di RZ, l'autovettura Honda Civic targata CY961LZ, guidata dalla SInora e di proprietà del SInor , si immetteva da Controparte_2 Parte_5 destra sulla corsia di marcia percorsa dall'attore (ossia la corsia a destra riservata al traffico lento e più vicina allo svincolo di immissione)”
pagina 11 di 29 ricostruzione operata dai verbalizzanti (e fatta propria dall'attore) ossia che “il motociclista deviava a sinistra, frenando, per evitare l'autovettura che si era immessa sulla sua corsia di pertinenza e andava
a collidere contro la barriera sicurvia che divide le due semicarreggiate. Dopo questo urto il motociclo rimbalzava verso la carreggiata ed andava a collidere contro il fianco sinistro dell'autovettura, rimanendo solidale con questo veicolo fino alla posizione di quiete. La sovrapposizione degli urti sui fianchi destro del motociclo e sinistro dell'autovettura non consente, sulla sola base delle deformazioni permanenti rilevabili dalle fotografie disponibili, di valutare se si sia verificato o meno il primo urto, sicuramente di tipo tangenziale” (cfr. CTU pag. 9).
Il Geom. ha quindi riportato la lo stato dei luoghi, evidenziando in particolare che da una CP_7
fotografia degli operanti risultavano le deformazioni sul guard rail causate dall'urto con la moto e delle orme gommose impresse dagli pneumatici della moto dell'attore; il CTU ha poi evidenziato che una seconda fotografia degli operanti consente di collocare la posizione di quiete dei mezzi rispetto alla segnaletica orizzontale (cfr. pag. 12).
Riportate le dichiarazioni dei testi, il CTU ha chiarito che gli elementi oggettivi (a parte la sintetica descrizione dei danni riportati dai mezzi) riportati dai verbalizzanti sono due orme gommose di frenata della moto, la prima verso sinistra, la seconda a rientrare a destra;
la deformazione della barriera attribuita all'urto da parte della moto;
e la posizioni di quiete dei due veicoli, agganciati nella prima corsia in prossimità della striscia di mezzeria. Ha quindi proceduto alla ricostruzione dell'evento infortunistico, ponendo anzitutto attenzione sulle condizioni della corsia di immissione: ciò tenendo in considerazione anche la prospettazione dei convenuti.
Si è detto che il CT degli nel formulare la propria diversa ricostruzione (fatta propria dai CP_2
convenuti in corso di causa), aveva rappresentato che, in base alle fotografie degli operanti e quelle eseguite dallo stesso CTP poco dopo il sinistro, la corsia d'accesso alla SP 246 percorsa dalla sarebbe stata irregolare: ciò perché vi sarebbe dovuta essere una corsia di accelerazione ma CP_2 nel caso di specie la segnaletica stradale contrasterebbe con l'indicazione di legge, obbligando ad un uso irregolare dell'immissione, posto che quella che avrebbe dovuto essere una corsia di immissione era “limitata da un alinea continua che trasforma quell'area in un'area esterna alla circolazione stradale, mentre è stato lasciato con linea tratteggiata un tratto di pochi metri antistante l'immissione
e deputato all'immissione senza corsia di accelerazione […]” (cfr. doc. 3 perizia CP_2 Per_3
pag. 2), il che avrebbe obbligato chi proveniva dalla SP 33 ad una immissione quasi a 90° pericolosa e difficoltosa, con conseguenti problematiche interpretative da parte di chi arrivava. Il CT aveva Per_3
quindi così ricostruito, ante causam, il sinistro: la si sarebbe posta nella corsia Tes_1
d'emergenza/banchina destra e la la avrebbe superata, immettendosi regolarmente in corsia;
CP_2
pagina 12 di 29 , preoccupato dall'immissione della convenuta – comunque regolare –, avrebbe sterzato, così Pt_1
che la moto sarebbe andata a colpire il guard rail rimbalzando poi contro la vettura della convenuta
(cfr. perizia ante causam, doc. 3 pagg. 5-6). Per_3 CP_2
Il CTU ha preso posizione su tale ricostruzione, osservando che la prospettazione del Per_3
sull'assetto della corsia d'immissione si basa su delle fotografie dallo stesso scattate che in effetti danno l'impressione, a causa dello schiacciamento dell'immagine dato dal teleobiettivo, che l'immissione sia quasi perpendicolare e che manchi la corsia di accelerazione (fotografia riportata a pag. 25 della CTU). Ha evidenziato che tuttavia, facendo riferimento alle foto dall'alto, gli spazi reali fossero molto maggiori (cfr. relazione CTU, pagg. 15-16) osservando che tra l'inizio dell'immissione e la sua conclusione si misura una distanza di ca. 110 metri e che tra striscia di arresto e conclusione della corsia si misurano circa 78 m, in linea con quelle previste per la tipologia di immissioni, sicché non sarebbe sostenibile che l'angolo di immissione fosse di 90°, come allegato dal CT convenuto. Per confutare la ricostruzione del il CTU ha quindi estratto tre fotogrammi dell'applicazione Per_3
street view relativi all'epoca del sinistro.
Preso atto delle effettive dimensioni delle corsie, il CTU ha quindi (pagg. 18 ss) ricostruito la […]
“presumibile traiettoria dei tre veicoli: il motociclo, l'autovettura Honda Civic e l'autovettura condotta dalla teste Considerando che la traccia F – G consente di risalire alla traiettoria con cui è Tes_1
avanzato il motociclo dopo che il conducente ne aveva perso il controllo (attendibilmente il primo contatto col fianco sinistro dell'autovettura Honda) procedendo a ritroso si può individuare l'area di questo contatto. Se ne deduce che l'autovettura si è arrestata circa 50 m dopo il primo urto: considerando che la conducente [ndr. ossia la ha percepito il pericolo nell'istante in cui è CP_2 stata urtata sul fianco e che non sono state rilevate orme gommose di frenata […]” del suo mezzo il
CTU ha indicato la velocità della convenuta al momento dell'urto in 68km/h. Ha poi ricostruito la velocità del motociclo – operazione più complessa, posto che dissipò energia sia nella collisione con la vettura, sia contro il guard rail – determinandola in un delta tra i 75 e 80 km/h, al momento del primo urto del mezzo, con una velocità relativa al momento del primo contatto sui 10km/h, coerente con la mancata produzione di frammenti SInificativi delle due carrozzerie e con la perdita di controllo del motocilista. Il CTU ha quindi osservato che quando mancava 1s al primo urto tra moto e Honda della quest'ultima si trovava ancora in immissione, a ca. 5 m. dalla striscia di arresto del dare CP_2 precedenza e verosimilmente ancora all'interno della corsia di accelerazione, sicché il motociclista non avrebbe avuto possibilità di percepire il veicolo con anticipo sufficiente all'attuazione di efficaci manovre evasive.
Sulla base di tali elementi il CTU ha così ricostruito il sinistro (relazione CTU, pagg. 20-21): , Pt_1
pagina 13 di 29 alla guida della sua moto, su cui era trasportato il figlio, procedeva sulla SP 246 verso Vicenza e giunto all'altezza dell'immissione sulla sua destra all'altezza della progressiva chilometrica 3 + 400 procedeva ad una velocità di ca. 75 – 80 km/h, comunque prudenziale in relazione al limite di 110 km/h. Nello stesso momento la si immetteva alla guida della sua Honda Civic sulla stessa SP, ma CP_2 nell'effettuare l'immissione si spostava sulla sinistra per superare l'autovettura che la precedeva: nell'effettuare il sorpasso in accelerazione la conducente ha raggiunto la velocità di circa 68 km/h, invadendo la corsia di pertinenza del motociclista, che stava sopraggiungendo all'altezza del centro della propria corsia di marcia. non riusciva a porre in atto efficaci manovre evasive, se non la Pt_1
deviazione della sua traiettoria verso sinistra, che peraltro non gli ha comunque consentito di evitare di strisciare sul fianco sinistro dell'autovettura. Stante la modesta velocità relativa dell'attore nei 2s che hanno preceduto il primo contatto, i due veicoli procedevano quasi affiancati. Il CTU ha osservato che la “non poteva vedere il motociclo attraverso lo specchietto retrovisore ma avrebbe dovuto CP_2
ruotare la testa verso sinistra per valutare se sulla carreggiata della Strada Provinciale vi fossero o meno veicoli in marcia a distanza e velocità tale da poter interferire con la sua manovra di
“invasione” della prima corsia senza concessione della dovuta precedenza.” (relazione, pag. 21)
Il CTU ha quindi concluso che la causa prima ed esclusiva del sinistro deve essere individuata nella manovra imprudente e imperita della per aver questa anticipato l'immissione dalla corsia di CP_2 accelerazione per superare l'autovettura che la precedeva, di fatto invadendo la corsia di marcia di
, senza dargli la precedenza;
il CTU non ha ravvisato alcuna responsabilità in capo a , Pt_1 Pt_1 che procedeva a velocità prudenziale all'interno della corsia di pertinenza e non poteva percepire il pericolo.
7.3.1. Nelle sue osservazioni, il CTP della convenuta ha insistito sula sua originaria versione, ribadendo la maggiore attendibilità delle proprie fotografie – e quindi il consequenziale stato dei luoghi– contestando la ricostruzione del CTU, operata sulla base delle sole foto satellitari (dall'alto).
Il CTU ha ampiamente preso posizione su tali osservazioni, osservando anzitutto che le foto satellitari sarebbero di un anno prima e di un anno dopo il sinistro. Ha poi prodotto ulteriore documentazione fotografica (scattata dai verbalizzanti) a dimostrazione della bontà della sua ricostruzione. Anzitutto ha prodotto una fotografia che individua il caposaldo A con l'ettometrica 3 + 400; confrontando queste foto con quelle estratte da Google Earth, con il sistema street view, nel 2018, il CTU ha potuto verificare che l'immissione non era obbligatoriamente a 90°, come ipotizzato dal CT (cfr. Per_3
relazione CTU, pagg. 22-23). Il CTU ha quindi evidenziato che la fotografia posta dal a base Per_3
della propria ricostruzione presenti un effetto ottico di schiacciamento dell'immagine: per farlo l'ha analizzata, considerata la posizione delle varie ettometriche e di un cartello stradale di svincolo (per pagina 14 di 29 ) pacificamente posto in posizione avanzata rispetto alla posizione di quiete dei due mezzi a CP_9 seguito dell'urto (cfr. CTU, foto a pag. 23), cartello che tuttavia nella fotografia su cui il fonda Per_3
le sue valutazioni pare in posizione molto più ravvicinata. Il CTU ha quindi osservato che verosimilmente la fotografia del CT fu scattata con uno zoom ma che tenendo conto dei vari dati oggettivi recuperati (e in particolare la posizione di quiete delle vetture, la posizione delle ettometriche)
l'assetto dell'immissione all'epoca del sinistro non presentasse quelle peculiarità riportate dal CT;
il
Geom. ha quindi ribadito le proprie conclusioni. CP_7
7.4. Si condivide pienamente l'operato del CTU. Anzitutto, questi ha preso ampiamente posizione sui rilievi del CT ben argomentando sul perché la sua diversa ricostruzione non sia condivisibile Per_3
(in ultima analisi perché basata su una fotografia che, consapevolmente o meno questo non rileva, presenta un effetto ottico). Negli scritti conclusivi i convenuti non sono stati in grado di CP_2
fornire altri elementi utili a scalfire la ricostruzione del CTU, limitandosi ad affermare che il Geom. avrebbe deciso “arbitrariamente che lo stato dei luoghi del sinistro è quello nelle immagini CP_7 satellitari datate 29/5/2012 e 9/6/2014” (conclusionale, pag. 4) e che il CTU non avrebbe considerato un ulteriore elemento, pure evidenziato dal CTP, ossia i tipi di danni riportati dal veicolo della e la posizione di quiete dei mezzi, che confermerebbero la versione dei convenuti, per cui CP_2
avrebbe perso autonomamente il controllo della moto (memoria di replica, pag. 3). Pt_1
Il primo rilievo non tiene conto, come su chiarito, che il CTU ha vanificato la ricostruzione del CTP anche sulla base di altri elementi, tra cui le stesse fotografie delle operanti, ricostruendo quindi l'esatto assetto dei luoghi di causa.
Il secondo rilievo non è condivisibile, avendo il CTU ben considerato i danni sui mezzi e la posizione di quiete: i danni sulla fiancata sinistra dell'auto degli e la posizione di quiete non sono CP_2
incompatibili con la ricostruzione del CTU (per cui vi sarebbe stato verosimilmente un primo urto tra auto e moto, che poi sarebbe andata a collidere con il guard rail per poi di rimbalzo appoggiarsi lungo l'auto della , nella posizione di quiete documentate dalle fotografie degli operanti). CP_2
La ricostruzione del CTU trova poi piena conferma nelle testimonianze della e del su Tes_1 Tes_2 riportate, chiare, concordanti e coerenti sull'effettivo assetto dei luoghi di causa, che hanno confermato la repentinità e sconsideratezza della manovra della che procedette all'immissione, dopo CP_2
aver superato la senza verificare se vi fossero mezzi accorrenti dalla SP 246 e senza dare loro Tes_1
la precedenza, così invadendo la corsia del , che non poteva in alcun modo evitare un primo Pt_1
contatto con la vettura della e che poi andava a colpire il guard rail, venendo scaraventato CP_2
dal mezzo.
Deve dunque essere affermata la piena ed esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro da parte pagina 15 di 29 di . Controparte_2
8. Tanto chiarito in punto an, si può individuare e quantificare il risarcimento del danno dovuto in conseguenza del sinistro.
Rispetto alle richieste articolate in citazione, in conclusionale l'attore ha parzialmente rivisto (sia alla luce dell'istruttoria svolta, sia alla luce dell'ultima versione delle tabelle milanesi) le proprie richieste risarcitorie. Ha infatti chiesto, (a) sotto il profilo non patrimoniale (i) € 510.993,00 per danno per invalidità permanente, assumendo una invalidità del 55%, (ii) € 85.166,00 di personalizzazione massima (al 25%), (iii) € 46.710,00 per IT (di cui € 31.140,00 per 180 giorni di IT totale, € 7.785,00 per 60 giorni di IT al 75%, € 7.785,00 per 90 giorni di It al 50%, assumendo come valore giornaliero la somma di € 173,00. Ha poi chiesto il ristoro del (b) danno patrimoniale, ossia(i) spese mediche per €
26.306,73, (ii) € 8.528,40 per reddito non percepito nel periodo di IT;
(iii) € 251.307,68 per la lesione della capacità lavorativa specifica (conclusionale, pagg. 6-11).
È opportuno rammentare – stante la formula “ampia” per descrivere le pretese risarcitorie, utilizzata dall'attore, che fa riferimento al danno “non patrimoniale” - che, a livello generale, il soggetto vittima di un sinistro può lamentare varie tipologie di danno, tra cui la lesione della salute, nei suoi risvolti anatomo-funzionali/relazionali medi o peculiari (c.d. danno biologico “puro”, permanente e/o temporaneo) e l'ulteriore danno non patrimoniale dato dal dolore interiore, la sofferenza soggettiva
(c.d. danno morale). Si tratta di due voci di danno autonome e distintamente risarcibili, come riconosciuto dalla Suprema Corte (Cass. Sez. III, ord. n. 9006 del 21/3/2022; cfr. in tal senso Cass. Sez.
III, ord. n. 15733 del 17/5/2022), a condizione che venga fornita prova della loro sussistenza (e quindi, si dimostri l'invalidità, quanto al biologico e venga fornita prova della sofferenza interiore, anche tramite presunzioni – ricollegabili alla natura stessa delle lesioni, alla tipologia di postumi/cure seguite al sinistro etc – quanto al morale). Quanto alla tecnica liquidatoria del danno morale, le tabelle milanesi, nella versione previgente a quella del 2021, indicavano un unico punto, comprensivo del danno biologico e di quello morale, senza distinguere tra le due voci. Tale impostazione è stata sconfessata dalla Suprema Corte (da ultimo, le menzionate Cass. 15733/2022 e Cass. 9006/2022), proprio in ragione della natura distinta delle due tipologie di danno. Tale problematica è stata ovviata dalle tabelle milanesi, nelle versioni dal 2021 in poi, che ora distinguono, nella determinazione del punto, la voce riferibile al danno biologico e quella riferibile al danno morale (determinata, come si vedrà, a percentuale sul biologico, percentuale modulabile a seconda dell'intensità del danno morale allegata e riscontrata).
Ciò premesso, in citazione o nei successivi scritti non fa riferimento al danno morale;
tuttavia Pt_1 dall'ammontare monetario richiesto in rapporto alla percentuale di IP indicata e da vari passaggi dello pagina 16 di 29 scritto introduttivo si comprende che l'attore abbia richiesto anche il ristoro di tale componente di danno, facendo riferimento alla componente della sofferenza menomazione correlata, ossia uno degli elementi da cui può desumersi la sussistenza di un danno morale )pur richiamandola, impropriamente, come fattore utile ai fini di una personalizzazione;
cfr. citazione, pag. 8 ad esempio).
8.1. Si partirà dall'esame delle richieste concernenti il danno non patrimoniale.
Al riguardo, il CTU, Dott. sulla scorta della visita dell'attore e dell'esame della documentazione Per_5 medica, ha accertato che , a seguito del sinistro, riportò un “importante politraumatismo: Pt_1
quadro di fracasso facciale con multiple fratture scomposte in sede mascellare, orbitaria, nasale, etmoidale e sfenoidale, frattura composta dell'osso frontale destro, in continuità con frattura della parete orbitaria superiore, frattura del condilo occipitale di sinistra e della adiacente faccetta articolare di C1, modica conformazione a cuneo anteriore del soma di C5, frattura della scapola di sinistra, di 7 coste a destra e di 5 coste a sinistra con pneumotorace reattivo bilaterale;
frattura del processo trasverso di C7, dell'atlante, frattura con deformità a cuneo della vertebra D4.
Nell'immediatezza del ricovero veniva ricoverato in Terapia Intensiva (dove fu temporaneamente tracheostomizzato), sottoposto a riduzione e delle plurime fratture facciali con posizionamento di placca e viti” Il quadro clinico si complicava per sepsi per cui veniva trasferito nel reparto di malattie infettive fino al 13.9.2013; seguiva una lunga riabilitazione presso l'ospedale di EG fino al
18.11.2023 e, una volta dimesso, seguiva un prolungato periodo di fisioterapia. Il CTU ha poi chiarito che “Nel trauma riportava anche un grave danno dentario per cui dovette sottoporsi a cure Pt_1
odontoiatriche e, per l'entità delle lesioni e della lunga ospedalizzazione, un disagio psicologico sfociato in una vera e propria sintomatologia depressiva post traumatica. Altri esiti riportabili dal grave politrauma sono: uno stato di sofferenza del plesso brachiale di destra con limitazioni dei movimenti della spalla e del gomito omolaterale, ipoosmia e ipogeusia” (cfr. CTU, pag. 9).
Il Dott. ha quindi osservato che “ Le lesioni da valutarsi come causalmente connesse al trauma Per_5
sono quindi esiti di plurime fratture facciali con lieve asimmetria del volto e danno a carico dell'apparato stomatognatico, plurime fratture costali e dei processi trasversi vertebrali e deformità a cuneo di D4, frattura della scapola di sinistra con segni di sofferenza del plesso brachiale superiore e del nervo ulnare del gomito omolaterali, ipoosmia e ipogeusia, ipacusia con acufeni, lieve iporeflessia vestibolare sin, disturbo post-traumatico da stress.” (pagg. 9-10).
Il CTU ha concluso che, per effetto del sinistro, ha riportato un danno biologico temporaneo di Pt_1
270 giorni, di cui 120 al 100%, 60 al 75% e 90 al 50% - indicando in 180 i giorni di incapacità lavorativa - e un danno biologico permanente – considerate sia le conseguenze di carattere fisico, sia le conseguenze psichiche - del 55%. Il CTU, sulla base della tipologia di lesioni e del decorso, ha stimato pagina 17 di 29 la sofferenza menomazione correlata: “Tenuto conto delle caratteristiche intrinseche del complesso menomativo subito che, come detto, ha imposto un lungo periodo di malattia/convalescenza e sofferenza psichica, è giustificato riconoscere, nel ricorrente, un livello di “sofferenza intrinseca”, per
120 giorni, medio per 60 giorni, per sfumare progressivamente verso una sofferenza di grado lieve per il permanente (cfr. relazione CTU, pagg. 11).
Tali conclusioni non hanno formato oggetto di rilievi dalle parti.
La CTU non indica l'entità della sofferenza per i primi 120 giorni. Dalla lettura del passaggio che precede e della risposta alle osservazioni della CTP attorea (su cui si tornerà) si può ritenere che il Dott.
Rago, anche in ragione del complesso iter operatorio e della degenza, abbia stimato che il grado di sofferenza per i primi 120 giorni fosse elevato. Al di là del refuso nella relazione, in ragione dei predetti elementi, tale è la valutazione dello scrivente.
Tanto premesso, si ritiene corretto l'utilizzo delle Tabelle di Milano per la quantificazione del danno biologico, nella versione aggiornata al 2024. Detta versione delle tabelle meneghine, redatta alla luce degli ultimi indirizzi della giurisprudenza di legittimità, consente, quanto ai danni permanenti, la possibilità di valorizzare il danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomofunzionali e relazionali medi ovvero peculiari (il c.d. danno biologico “puro”), sia il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva" (c.d. danno morale). Quanto al danno da invalidità temporanea, le tabelle prevedono una liquidazione inclusiva delle componenti del “danno biologico” e del c.d. “danno morale temporaneo” (in cui le due componenti del danno vengono comunque esplicitate, cfr. pag. 10 tabelle) corrispondente a un giorno di inabilità temporanea al 100%, con facoltà per il Giudice di operare un aumento personalizzato, in presenza di accertate peculiarità, fino al 50%. Si ritiene quindi che dette Tabelle possano essere utilizzate per una valorizzazione congrua del danno subito tanto sotto il profilo del danno permanente, quanto sotto il profilo del danno temporaneo, non sussistendo nel caso di specie ragioni per discostarsene e risultando i parametri idonei a consentire la liquidazione ex art. 1226 c.c. del danno subito da parte attrice.
Tanto premesso e procedendo all'esame delle richieste concernenti il danno biologico, lo stesso, alla luce delle conclusioni raggiunte dalla CTU e dell'età dell'attore all'epoca del sinistro occorso il
21.7.2013 – 45 anni, essendo nato il [...] - può essere così liquidato. Pt_1
8.1.1. Per quanto concerne l'invalidità temporanea, si è detto che il CTU l'ha individuata in complessivi giorni 270 giorni, di cui 120 al 100%, 60 al 75% e 90 al 50%. Il grado di sofferenza può essere stimato, per le ragioni indicate in precedenza, come di grado elevato per i primi 120 giorni,
pagina 18 di 29 medio per 60 giorni, per scemare a lieve a postumi stabilizzati, di talché può assumersi un grado medio-lieve anche per i residui 90 giorni di IT.
In memoria di replica (pag. 3) l'attore ha dedotto che a suo avviso dovrebbero essere applicati € 173 al giorno, in base ai criteri di liquidazione delle tabelle milanesi, per cui il valore del punto andrebbe aumentato di una percentuale ponderata e crescente al crescere della percentuale. La considerazione dell'attore non è condivisibile: il passaggio a pag. 5 dei criteri orientativi delle tabelle menzionato dal si limita a chiarire la modalità con la quale viene calcolata, in tabella, la possibile percentuale Pt_1
applicabile per la liquidazione del danno da sofferenza (o danno morale) con riferimento alle conseguenze di carattere permanente, prevedendo che tale percentuale possa crescere al crescere della percentuale di danno biologico). Tale passaggio non ha nulla a che vedere con la liquidazione del morale connesso alla IT: tale aspetto è invece affrontato a pag. 10 dei criteri, laddove si chiarisce che il punto di € 115 al giorno per un giorno retribuisce sia la componente biologico/dinamico relazionale sia la componente da sofferenza soggettiva interiore (ossia il danno morale) media, chiarendo che il valore monetario di liquidazione di € 115 è dato dalla somma di € 84 (per il biologico) e 31 (per la sofferenza/morale). Tali importi possono essere aumentati in presenza di “allegate e comprovate peculiarità”, fino al 50%.
Tra dette peculiarità vi può essere la sofferenza menomazione correlata nella fase temporanea;
sicché non è condivisibile la richiesta attorea (laddove pretenderebbe l'applicazione del punteggio massimo, comprensivo di aumento, per tutto il periodo di IT); la sofferenza menomazione correlata intensa, nei primi 120 giorni, può però rilevare, per un aumento della somma base, per tale periodo.
Dunque: (i) per i 120 giorni di invalidità al 100% considerata la sofferenza psico-fisica elevata, pare congruo riconoscere € 132,25 al giorno (pari al valore del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di
Milano per la inabilità totale al 100%, a cui vengono aggiunti € 17,25 – ossia un aumento del 15%, in ragione del grado elevato della sofferenza correlata), per complessivi € 15.870,00 (132,25x 120);
(ii) per i 60 giorni di invalidità al 75% - considerata la sofferenza psico-fisica media pare congruo riconoscere € 86,25 al giorno (pari al 75% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%), per complessivi € 5.175,00 (86,25 x 60);
(iii) per i 90 giorni di invalidità al 50%, considerata la sofferenza psico-fisica media, pare congruo riconoscere € 57,50 al giorno (pari al 50% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%) per complessivi € 5.175,00 (57,50 x 90);
In definitiva, per i giorni di invalidità temporanea, a ristoro del danno biologico e del danno morale, si devono riconoscere complessivi € 26.220,00 (15.870,00 + 5.175,00 + 5.175,00).
pagina 19 di 29 8.1.2. Per quanto riguarda i danni da invalidità permanente, si è detto che il CTU l'ha individuata nella misura nel 55%, quantificando il livello di sofferenza psico-fisica patita dall'attore con riferimento alla menomazione stabilizzata in un grado lieve. Applicando le tabelle milanesi, in relazione all'età dell'attore al momento del sinistro (45 anni), per il risarcimento del danno biologico permanente si devono liquidare € 340.662,00.
8.1.3. Pare altresì congruo riconoscere anche il danno morale;
ciò anzitutto, in ragione del grado lieve della sofferenza menomazione-correlata nel permanente. In secondo luogo, il CTU ha evidenziato che gli esiti permanenti del sinistro comportano una “riduzione globale delle performance intellettive con rallentamento ideativo e una discreta inerzia motoria con apprezzabile declino del precedente livello di funzionamento dell'area sociale, appare giustificato riconosce la personalizzazione del valore economico del punto biologico (art. 138 c.a.) per una fascia di danno compresa fra il 30% al 55%.”
(cfr. relazione di CTU, pag. 10). Al di là del richiamo improprio del CTU all'art. 138 c.a. (non essendo applicabile nel caso di specie la tabella nelle more adottata a livello nazionale), dalle circostanze rappresentate dal CTU – rallentamento ideativo, inerzia motoria e consequenziale declino del funzionamento dell'area sociale – è possibile desumere un patema d'animo interiore per l'attore, che si conserverà per il resto della vita. A ciò si aggiunge la circostanza – pacifica – che al momento del sinistro l'attore trasportava il figlio, pure coinvolto nell'incidente, dal che può desumersi un perdurante senso di colpa in capo alla parte. Considerato dunque il grado di sofferenza menomazione correlata, gli ulteriori fattori indicati dal CTU e quest'ultimo fattore, pare congruo liquidare il danno da sofferenza soggettiva/danno morale nella misura del 50% del danno biologico permanente, per complessivi €
170.331,00.
8.1.4. Quanto alla richiesta di personalizzazione, in citazione l'attore l'aveva giustificata in ragione della percentuale di invalidità, della sindrome ansioso depressiva, della impossibilità di proseguire l'attività lavorativa, delle ripercussioni in ambito familiare (cfr. citazione, pagg. 15-17); in conclusionale l'attore l'ha giustificata rinviando alle considerazioni della CTU.
Va ricordato che la misura standard del risarcimento può essere incrementata dal Giudice solo in presenza di conseguenze anomale e peculiari (che è onere del danneggiato allegare e provare), rispetto alle conseguenze ordinarie di un sinistro (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. VI, ord. n. 5865 del
4/3/2021). Ad avviso dei più recenti orientamenti della Suprema Corte, la personalizzazione può poi essere operata esclusivamente sulla componente del danno biologico (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 15733 del 17/5/2022). Nel caso di specie, le tabelle milanesi consentono di operare una personalizzazione fino al 25%.
pagina 20 di 29 Ciò premesso, i fattori indicati in citazione (entità delle lesioni, problematiche psichiche) sono già retribuite e ricomprese dall'ordinario risarcimento dell'invalidità, temporanea e permanente. Le conseguenze sul piano lavorativo verranno esaminate di seguito, ma afferiscono a conseguenze di carattere patrimoniale. Le ripercussioni in ambito familiare, in particolare per le sorelle, non rilevano nella valutazione della posizione dell'attore.
Quanto alle circostanze evidenziate dal CTU esse, come su evidenziato, sono state valorizzate sotto il profilo del danno morale. Le conseguenze sul piano sociale date dalle dal rallentamento del processo ideativo e del funzionamento dell'area sociale, rilevano tuttavia anche sul piano strettamente biologico.
Può dirsi infatti provato che, prima del sinistro, fosse soggetto particolarmente attivo Pt_1 socialmente, amministrando due società riferibili alla famiglia;
al di là dell'effetto (o del mancato effetto, come si vedrà) del sinistro sui risvolti patrimoniali, da tale circostanza, confermata pure dai componenti della famiglia in corso di causa (cfr. testimonianza sorelle, verbale udienza 3.11.2020), può ritenersi dimostrato che fosse soggetto dotato di una socialità e dalla necessità di intessere Pt_1
rapporti superiore alla media;
per tale ragione, la riduzione della socialità dell'attore connessa ai postumi permanenti, accertata pure dal CTU, giustifica una personalizzazione del danno biologico, nella misura del 25% del danno biologico permanente, per ulteriori € 85.165,50 (25% di 340.662,00.).
8.2. Si esaminano quindi le richieste di risarcimento del danno patrimoniale.
L'attore ha chiesto il ristoro per la lesione alla capacità lavorativa specifica. Ha allegato che prima del sinistro fosse una figura chiave nelle due società di famiglia, pure odierne attrici, di cui era socio unitamente alle sorelle e al padre;
ha allegato (cfr. citazione, pagg. 22 ss) di Pt_4 Per_2 Pt_3 essere formalmente amministratore dell' , e socio della Syster Company, entrambe società Parte_3
operanti nel settore edile, la seconda anche nella intermediazione immobiliare. Ha rappresentato, sotto il profilo operativo, di essere figura centrale per le società che lavoravano all'unisono grazie al suo operato. Rappresentava che il padre e lavorassero in cantiere, affiancati da altri artigiani, ma il Per_2
lavoro veniva gestito e organizzato da , che predisponeva la scaletta dei lavori, ordinava i Pt_1
materiali, gestiva i preventivi e contratti finali, i pagamenti etc.
Dall'analisi del doc. 30 attoreo (in cui riporta le attività che svolgeva e che è stato confermato Pt_1
dalle sorelle, escusse come testi in corso di causa) emerge altresì che l'attore si occupasse dei profili progettuali e in generale coordinasse i lavori;
mentre la sorella aveva un ruolo amministrativo, Pt_4
curando contabilità, scadenze dei pagamenti e avendo il contatto diretto con il cliente, ma sulla base di previe indicazioni di . L'attore ha altresì allegato che prima del sinistro fosse titolare di patente Pt_1
“C” per la guida di mezzi pesanti, che non avrebbe più potuto guidare per effetto del sinistro.
Ciò premesso, è opportuno ricordare che per danno alla capacità lavorativa specifica (sia essa pagina 21 di 29 temporanea, sia essa permanente), deve più correttamente intendersi il danno alla capacità di guadagno;
trattasi di voce di danno da lucro cessante che non può mai ritenersi in re ipsa e che deve essere provata dal danneggiato che, eventualmente anche per presunzioni, dovrà dimostrare che il sinistro ha annullato o gravemente ridotto la capacità di produrre reddito, impedendogli di svolgere l'attività che gli consentiva di guadagnare. Una volta dimostrato che il danneggiato prima del sinistro svolgesse una certa attività, produttiva di reddito, occorrerà valutare se il sinistro e i postumi temporanei o permanenti da esso derivati abbiano determinato una contrazione del reddito e che la stessa sia conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso, circostanze queste la cui dimostrazione è nuovamente a carico del danneggiato (cfr. in tal senso Cass. Sez. III, sent. n. 15238 del 3/7/2014; Cass. Sez. III, sent. n.
20788 del 20/8/2018).
Nel caso di specie il CTU ha escluso che i postumi permanenti abbiano ripercussioni sull'attività lavorativa dell'attore (cfr. relazione CTU, pag. 10 e pag. 17 ove ha affermato, in risposta alle osservazioni del CTP attoreo, che “Circa le ripercussioni sulla capacità lavorativa del periziando, si è indicato, ad accetto anche da ambedue i Consulenti, un periodo di inabilità lavorativa pari a 180 giorni. Successivamente non sussistono elementi tecnici (cioè strettamente sanitari) per ritenere che il soggetto non posse svolgere, pur con qualche limitazione, l'attività precedentemente svolta.”).
La conclusione del CTU è stata contestata negli scritti conclusivi dell'attore che ha osservato che essa non sarebbe “però ulteriormente motivata, per cui ci sembra non possa essere messa in discussione la diversa conclusione cui invece siamo giunti. Ma il punto è un altro. Appurato che non Parte_1
è stato più in grado di svolgere la sua attività lavorativa per il lungo periodo di tempo considerato e che ciò ha comportato l'inattività e la messa in liquidazione delle due società (ne parleremo più avanti), non c'è dubbio che non abbia avuto più a possibilità di svolgere quelle Parte_1 determinate e specifiche mansioni cui era adibito in precedenza, ciò di cui occorre tenere conto.” (cfr. citazione, pag. 9).
8.2.1. L'osservazione non è condivisibile. La difesa attorea sovrappone due piani che vanno però distinti. Un discorso è la lesione alla capacità lavorativa specifica, sotto il profilo biologico, ossia se il sinistro, sotto un profilo strettamente medico, impedisca al danneggiato di svolgere l'attività previamente svolta. Nel caso di specie il CTU ha escluso – con motivazione sintetica, ma condivisibile
– che il sinistro abbia precluso al di svolgere l'attività esercitata prima del sinistro. Ciò in Pt_1
ragione delle caratteristiche prettamente intellettuali di detta attività (amministratore/coordinatore delle due società di famiglia) che non può dirsi impedita o limitata, nel permanente, dalle conseguenze biologiche del sinistro.
8.2.2. L'attore ha però allegato anche che la sua impossibilità di attendere all'attività precedentemente pagina 22 di 29 svolta, prima del sinistro, avrebbe comportato la crisi delle due società di famiglia, che sarebbero state poste in liquidazione, sicché di fatto avrebbe comunque perso la sua precedente occupazione per effetto del sinistro. Tale prospettazione, strettamente legata alle domande risarcitorie svolte dalle altre attrici, che dunque è opportuno esaminare in questa sede, è infondata, così come le domande di Parte_3
e e CP_10
8.2.3. Le società attrici hanno infatti allegato che il sinistro, comportando il venir meno dell'apporto dato dallo come socio e amministratore (per l' o comunque persona di Pt_1 Parte_3 riferimento all'interno della società ( avrebbe comportato la crisi di entrambe le società e la CP_10
loro messa in liquidazione;
hanno quindi chiesto la liquidazione del danno, eventualmente in via equitativa.
Avendo così strutturato la richiesta risarcitoria, era onere delle società dimostrare (i) quale fosse l'attività svolta dallo;
(ii) le conseguenze, sotto il profilo patrimoniale/finanziario delle società, Pt_1 dell'apporto dello , ante sinistro; (iii) l'impossibilità per le società di sostituire , per il Pt_1 Pt_1
periodo in cui effettivamente risultò impossibilitato durante il sinistro;
(iv) le conseguenze, sotto il profilo patrimoniale, dell'impossibilità di servirsi dell'apporto del socio lavoratore.
Ciò premesso, le attrici non hanno ottemperato all'onere probatorio che faceva loro carico. Può dirsi provata l'attività svolta dall'attore ante sinistro, ma non è stato dimostrato come concretamente l'attività organizzativa/gestionale dell'attore impattasse in concreto sulla situazione patrimoniale della società ante sinistro. Sotto un diverso profilo, posto che deve ritenersi dimostrato che fu Pt_1 concretamente impossibilitato ad esercitare l'attività per 180 giorni, le attrici non hanno dimostrato le ragioni per cui non sia stato possibile supplire all'attività svolta dall'attore, facendo ricorso all'apporto temporaneo o degli altri soci o di terzi per quel periodo.
Non sono poi state dimostrate le conseguenze, sotto il profilo strettamente patrimoniale, dell'impossibilità di servirsi dell'attività di per i 180 giorni e che, come dedotto dalle Parte_1 parti, l'inoperatività dell'attore sia stata la causa della messa in liquidazione delle società.
Come dedotto in particolare dalla GN (da ultimo conclusionale, pag. 14) le società presentavano delle gravi criticità già prima del sinistro occorso all'attore: in particolare, dalla documentazione contabile prodotta dagli stessi attori (doc. 30) emerge che aveva Parte_3 riportato, già nel 2012, una perdita di esercizio di € 40.964,14 incrementatasi a 81.000,00 € ca. nel
2013 – è appena il caso di rilevare che fino al luglio di tale anno comunque la società poteva contare sull'apporto di (cfr. doc. 30, stato economico e conto patrimoniale 2012 e 2013). Per quanto Pt_1
riguarda , la perdita di esercizio per il 2012 era di € 11.646,20 e anche nel 2011 la società Parte_2 risultava in perdita, per € 9.614,16; nel 2013 la perdita si riduce ad € 4.317,00. Gli attori non hanno pagina 23 di 29 prodotto bilanci delle annualità precedenti, né hanno specificamente allegato o provato che l'infortunio di e la sua impossibilità di svolgere delle attività lavorative (per 180 giorni) abbiano Pt_1
comportato la perdita di commesse o opportunità commerciali. Stanti gli scarni elementi addotti dalle parti, non può dirsi provato che la messa in liquidazione delle società sia stata strettamente consequenziale al sinistro (e non sia piuttosto dipesa da ulteriori fattori, come una preesistente situazione di crisi delle società, che parrebbe emergere dalla documentazione prodotta). Le domande delle società attrici dovranno dunque essere rigettate.
8.2.4. Non essendo stato provato che la cessazione delle operatività delle società sia stata conseguenza immediata e diretta del sinistro, anche sotto tale profilo la domanda dell'attore di risarcimento della capacità lavorativa specifica dovrà essere rigettata.
8.3. Deve essere rigettata anche la domanda relativa alla perdita di redditi, circoscritta da in Pt_1
conclusionale al periodo intercorrente tra infortunio e termine dell'inabilità lavorativa per come accertata dal CTU (180 giorni). Trattandosi nuovamente di una voce di danno patrimoniale, l'attore avrebbe dovuto provare il presupposto, ossia l'effettiva contrazione dei redditi per il 2013, rispetto alle annualità precedenti.
L'attore ha tuttavia prodotto unicamente le dichiarazioni relative ai tre anni precedenti al sinistro (docc.
26, 27, 28, relative al periodo d'imposta 2010, 2011, 2012) ma non quella relativa all'anno del sinistro
(2013) il che rende impossibile verificare se vi sia stata, effettivamente, la lamentata compromissione reddituale – non essendo peraltro comprensibile dalle dichiarazioni della parte se i redditi per le annualità precedenti fossero percepiti quale acconto sugli utili delle società o quale compenso da amministratore, il che rende impossibile l'accertamento sul legame tra sinistro e compromissione della specifica fonte reddituale).
8.4. Quanto alla richiesta di rimborso delle spese mediche, il CTU ha riconosciuto come eziologicamente riferibili al sinistro spese per € 26.306,73, rispetto alla maggior richiesta dell'attore, quantificazione che non ha formato oggetto di rilievi delle parti negli scritti conclusivi. Va dunque riconosciuto il rimborso del predetto importo.
9. Conclusivamente, il danno, patrimoniale e non, subito dall'attore in occasione e come conseguenza del sinistro per cui è causa ammonta, in moneta attuale, ad € 648.685,23 (€ 26.220,00 per I.T., – comprensiva sia del biologico, sia del morale, come da dettaglio su esposto –; € 340.662,00 per danno biologico permanente;
€ 170.331,00 a ristoro del danno morale sull'IP; € 85.165,50 per personalizzazione sul biologico permanente;
€ 26.306,73 per spese mediche).
10. Sono stati richiesti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del fatto. In memoria di replica (pag. 1) ha dedotto che gli interessi compensativi non sarebbero CP_1
pagina 24 di 29 stati richiesti in citazione, sicché nulla potrebbe essere riconosciuto.
Il rilievo non è condivisibile. Anzitutto, gli “Gli interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicché possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi.” (Cass. Sez. II, ord. n. 29376 del
10/12/2021; in senso conforme cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 12140 del 14/06/2016).In secondo luogo, anche se in citazione non è stata richiesta l'applicazione di interessi e rivalutazione, la richiesta è stata comunque articolata in prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. .
In merito alla quantificazione degli interessi, la questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del
17.2.1995. Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1
c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, il tasso di interesse pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
Nel caso di specie occorre poi tenere conto della circostanza che la GN ha corrisposto a
: € 10.000,00 offerti il 30.12.2013, corrisposti con assegno del 15.1.2014 (doc. 7 ; € Pt_1 CP_1
5.000,00 il 30.5.2014, corrisposti con assegno del 10.6.2014 (doc. 8); € 50.000,00 il 22.10.2014, con assegno del 18.11.2014 (doc. 9); € 392.260,00 il 19.10.2015, con due assegni da 250.000,00 e
142.260,00 € del 13.11.2015 (doc. 2, 10 e 11). Non solo, ha pure dimostrato di aver vincolato, CP_1
a seguito di procedure esecutive avviate da creditori dell'attore, delle altre somme: € 4.371,73 corrisposti all'ex moglie del , per effetto di ordinanza di assegnazione, corrisposti il Per_6
22.2.2016 (doc. 3 e 12 ), € 78,000,00, originariamente sequestrati dalla e dall'Avv. Frigotto Per_6
pagina 25 di 29 per effetto del provvedimento del Tribunale di Verona del 13.10.2015, assegnati con ordinanza resa a seguito di procedura esecutiva l'8.11.2023 (doc. 7 allegato a note del 18.3.2024), € 65.228,73 all'Avv.
Frigotto, per effetto di ordinanza di assegnazione del 23.3.2017 (docc. 5 e 6). Il versamento degli acconti all'attore e delle somme ai terzi, ricostruiti da ultimo in conclusionale dalla GN (pagg.
3-4) oltre che provato è stato riconosciuto dall'attore in memoria di replica, ove si ammette che per una svista nei precedenti scritti non si erano considerate le somme oggetto di assegnazione a terzi (pag. 6)
Dette somme dovranno essere dunque decurtate da quanto dovuto. Quanto alla modalità di scomputo degli acconti si aderisce a quella riportata nella giurisprudenza richiamata dall'attore da ultimo in memoria di replica, sicché gli acconti andranno scomputati considerato il fatto che il creditore: I) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare il denaro dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale dovutogli;
II) solo dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua. Conseguentemente, come chiarito dalla suprema Corte,
“La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando
l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.” (Cass. Sez.
III, ord. n. 23927 del 7/8/2023; Cass. Sez. III, ord. n. 16027 del 18/5/2022; in senso conforme Cass.
Sez. III, Sent. n. 9950 del 20/04/2017; Cass. Sez. III, Sent. n. 6347 del 19/3/2014).
Nell'eseguire nel caso di specie tale operazione, si considererà come data di versamento degli acconti la data dell'assegno; come data di versamento ai terzi la data dell'ordinanza di assegnazione e, per quanto concerne le somme sequestrate e poi assegnate, la data di sequestro perché dette somme furono vincolate già alla data del provvedimento cautelare.
Tanto premesso, la somma oggi liquidata a , per € 648.685,23, devalutata all'epoca del Parte_1
sinistro – 21.7.2023– è pari ad € 536.103,50.
Per quanto concerne gli acconti/versamenti a terzi, seguendone l'ordine cronologico (i) l'acconto di €
10.000,00 (versato il 15.1.2014) devalutato all'epoca del sinistro ammonta ad € 9.990,01; (ii) quello di pagina 26 di 29 € 5.000,00 (versato il 10.6.2014) devalutato all'epoca del sinistro ammonta ad € 4.990,02; (iii) quello di € 50.000,00 (versato il 18.11.2014) devalutato dal versamento (ciò in quanto mentre il danno viene liquidato all'attualità, gli acconti furono liquidati e versati nel passato) all'epoca del sinistro ammonta ad € 50.100,02 – stante la sussistenza di un periodo di deflazione;
(iv) le somme sequestrate (il
13.10.2015), per € 78.000,00 devalutate all'epoca del sinistro ammontano ad € 78.000,00, sempre in ragione di un periodo concomitante di inflazione e deflazione;
(v) gli acconti di € 392.260,00 (versati il
13.11.2015) devalutati all'epoca del sinistro ammontano ad € 393.046,09 (pure in ragione, considerando i periodo complessivo, di un periodo di deflazione); (vi) le somme versate alla
. € 4.371,73 il 22.2.2016, devalutate all'epoca del sinistro ammontano ad € 4.398,12; (vii) Per_6 quelle versate a Frigotto, € 65.228,73 il 23.3.2017, devalutate all'epoca del sinistro ammontano ad €
61.673,67.
L'importo derivante dalla detrazione degli acconti e versamenti devalutati dalla somma capitale devalutata è negativo, pari a - € 66.094,43 (536.103,50 - 9.990,01 - 4.990,02 - 50.100,02 - 78.000,00 -
393.046,09 - 4.398,12 - 61.673,67). Gli interessi maturati sull'intero capitale (€ 536.103,50), rivalutato fino al primo acconto del 15.1.2014 (€ 536.639,60) sono pari ad € 6.211,79.
Detratto l'acconto dal capitale rivalutato al 15.1.2014 (€ 536.639,60– 10.000), gli interessi maturati sul residuo capitale, (€ 526.693,60), rivalutato dal 16.1.2014 fino al secondo acconto del 10.6.2024 (€
527.220,29) sono pari ad € 2.108,88.
Detratto il secondo acconto dal capitale rivalutato al 10.6.2014 (€ 527.220,29– 5.000), gli interessi maturati sul residuo capitale, (€ 522.220,29), rivalutato dall'11.6.2014 fino al terzo acconto del
18.11.2014 (€ 520.131,41, considerata la deflazione in certe mensilità) sono pari ad € 2.280,03.
Detratto il terzo acconto dal capitale rivalutato al 18.11.2014 (€ 520.131,41– 50.000), gli interessi maturati sul residuo capitale, (€ 470.131,41), rivalutato dal 18.11.2014 fino al quarto acconto – sequestro - del 13.10.2015 (€ 471.071,67) sono pari ad € 2.387,63.
Detratto il quarto acconto/sequestro dal capitale rivalutato al 14.10.2015 (€ 471.071,67– 78.000), gli interessi maturati sul residuo capitale, (€ 393.071,67), rivalutato dal 14.10.2025 fino al quinto acconto del 13.11.2015 (€ 393.071,67, stante l'assenza di rivalutazione, stante l'intervallo di tempo minimo) sono pari ad € 156,15.
Detratto il quinto acconto dal capitale rivalutato al 13.11.2015 (€ 393.071,67– 392.260,00), gli interessi maturati sul residuo capitale, (€ 811,67), rivalutato dal 14.11.2025 fino al sesto acconto/versamento in favore della moglie in data 22.2.2016 (€ (€ 808,42, stante la deflazione nel periodo di riferimento) sono pari ad € 0,75.
A tale data, per effetto del versamento in favore della moglie (per € 4.371,73), il credito dell'attore pagina 27 di 29 viene annullato totalmente, sicché, secondo il modello di calcolo su proposto, non possono maturare ulteriori interessi.
Sommando gli interessi spettanti all'attore alla somma derivante dalla differenza tra somma liquidata a titolo di danno, oggi liquidata e devalutata e acconti (somma negativa, pari a - € 66.094,43come su esposto), non sussiste un residuo credito dell'attore e anzi emerge che avrebbe percepito, tra Pt_1
acconti e versamenti a terzi della GN, eseguiti in forza di provvedimenti giudiziali, la maggior somma di € 52.949,20 (66.094,43- 6.211,79 - 2.108,88 - 2.280,03 -2.387,63 - 156,15 - 0,75).
È appena il caso di evidenziare che nel caso di specie l'esito – negativo per l'attore – non muterebbe neppure laddove, al fine del computo degli interessi, dal capitale via via rivalutato venissero detratti gli acconti devalutati (tale passaggio non viene chiarito nel modello di calcolo proposto dai precedenti di legittimità su riportati, ma si ritiene che nello scomputo degli acconti al fine della determinazione degli interessi vadano considerati gli acconti non devalutati, posto che diversamente il danneggiato si locupleterebbe, godendo della rivalutazione sulla somma devalutata a fronte della detrazione secca dell'acconto, devalutato al sinistro).
Essendo – come eccepito da sin dalla costituzione – le somme già corrisposte a CP_1 Pt_1
(direttamente o a terzi, a seguito di iniziative esecutive) superiori a quanto spettantigli a titolo di risarcimento del danno, le domande dell'attore dovranno essere rigettate.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza. In ragione della totale fondatezza delle domande attoree in punto an, del fatto che alcune somme detratte dal risarcimento sono state assegnate a terzi solamente in corso di causa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare ex art. 92, co. 2 c.p.c. per l'1/2 le spese di lite. Gli attori saranno tenuti non solo a rifondere le spese ai convenuti, ma anche al terzo chiamato, litisconsorte necessario, verso cui pure hanno esteso le loro domande.
11.1. Le spese vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14
(modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato, in relazione al petitum, in quello da € 520.000,00 ad € 1.000.000,00 ex art. 6, co 1 d.l. 55/2014– applicati ai minimi, in considerazione del valore della domanda (prossimo al limite inferiore dello scaglione) e precisamente: € 2.304,00 per la fase di studio della controversia, € 1.520,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 6.767,00 per la fase istruttoria ed € 4.007,00 per la fase decisionale, per complessivi € 14.598,00 oltre accessori. Per effetto della compensazione parziale gli attori saranno tenuti, in solido tra loro, a corrispondere € 7.299,00 (1/2 di € 14.598,00), per compensi oltre CP_1
accessori.
11.2. Gli attori dovranno rifondere le spese di lite agli applicandosi un compenso unico ex CP_2
artt. 4 e 8, co. 1 d.m. 55/2014, giacché dette parti, le cui posizioni sono del tutto sovrapponibili, sono pagina 28 di 29 state patrocinate dallo stesso difensore, essendo indifferente che il difensore abbia presentato distinti atti difensivi – peraltro di identico contenuto (Cass. Sez. VI, ord. n. 25803 del 30/10/2017 e Cass. Sez.
III, ord. n. 10367 del 17/4/2024). Le spese di lite in favore di dette parti vengono liquidate nei limiti di quanto richiesto in nota spese, e quindi per l'importo di € 7.052,00 (non sussistendo i presupposti di disporre l'aumento ex art. 4, co. 2 dm 55/2014, peraltro neanche richiesto nelle note spese, in ragione dell'estrema linearità e sovrapponibilità delle difese svolte per dette parti).
11.3. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico degli attori, per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) respinge le domande degli attori;
(ii) condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di pari ad
[...] Controparte_1
€ 7.299,00 per compensi, oltre accessori sui compensi;
(iii) condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di e
[...] CP_2 [...]
pari ad € 7.052,00 per compensi, oltre accessori sui compensi;
CP_3
(iv) pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU.
Vicenza, 20 marzo 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 29 di 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “Vero che , nell'impatto, veniva sbalzato dapprima contro il guard-rail e poi contro la vettura stessa;
Parte_1 mentre, il figlio , nell'urto, veniva scaraventato sull'asfalto” Per_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 4952 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 4 dicembre 2024, vertente tra:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in p.l.r.p.t., P.IVA_1 Parte_3
(C.F. ), in p.l.r.p.t., tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Stefano
[...] P.IVA_2
Dindo (C.F. ) e Daniele Calcaterra (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso il loro studio in Verona (VR), Via Leoncino, 16, in virtù dei mandati allegati all'atto di citazione
- attori - contro
C.F. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Controparte_1 P.IVA_3
Vecchioni (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso C.F._4
(TV), Via Sartori, 2, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Grolla Controparte_2 C.F._5
(C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza (VI), Contrà C.F._6
Garibaldi, 16, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta - nonché contro pagina 1 di 29 (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Controparte_3 C.F._7
Grolla (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza (VI), C.F._6
Contrà Garibaldi, 16, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- terzo chiamato -
OGGETTO: lesione personale/responsabilità ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 4.12.2024 si riscontrava il deposito delle note scritte del 2.12.2024, in cui gli attori così precisavano le conclusioni: “rigettata o comunque disattesa ogni contraria domanda, difesa o eccezione:
1) accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della SInora nella causazione Controparte_2
del sinistro descritto in narrativa.
2) Accertarsi e dichiararsi che i danni subìti dal SI. si pongono in rapporto di causa- Parte_1
effetto con il sinistro stradale del 21.07.2013 in cui il SI. è stato coinvolto. Parte_1
3) Conseguentemente condannarsi , in persona del legale rappresentante pro tempore, la CP_1
SInora e il SInor , in solido tra loro, a risarcire tutti i danni Controparte_2 Controparte_3
patrimoniali e non patrimoniali subìti dal SI. , che per le causali di cui in narrativa si Parte_1 quantificano in € 1.088.182,95, ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi (compensativi) sulla somma via via rivalutata dal giorno dell'illecito sino al deposito della sentenza e gli interessi (corrispettivi) su tale somma dalla liquidazione fino al soddisfo, secondo i tassi di interesse previsti dall'art. 1284 c.c., secondo comma, con condanna altresì al pagamento degli interessi sugli interessi dalla domanda al saldo, detratti gli acconti versati pari ad € 457.260,00.
4) Conseguentemente condannarsi , in persona del legale rappresentante pro tempore, la CP_1
SInora e il SInor , in solido tra loro, a risarcire a Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
in persona del legale rappresentante SI.ra , e a
[...] Parte_4 [...]
, in persona del liquidatore SI.ra , i danni patiti Parte_3 Parte_4 in conseguenza dell'incidente occorso a , che si quantificano in € 50.000,00 in favore Parte_1 di e in € 50.000,00 in favore di Parte_2 Parte_3
, salvo diversa quantificazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione
[...] monetaria ed interessi (compensativi) sulla somma via via rivalutata dal giorno dell'illecito sino al deposito della sentenza e gli interessi (corrispettivi) su tale somma dalla liquidazione fino al soddisfo, secondo i tassi di interesse previsti dall'art. 1284 c.c., secondo comma, con condanna altresì al pagamento degli interessi sugli interessi dalla domanda al saldo.
5) Con riserva di ulteriori eventuali danni, anche per esborsi, che dovessero verificarsi in futuro.
pagina 2 di 29 6) Con vittoria di compensi e spese di causa, oltre a Iva - se dovuta - Cpa e rimborso forfettario 15%.
In via istruttoria
Affinché non si diano per rinunciati e ove ritenuto necessario, chiediamo l'assunzione della prova orale (per interpello e per testi) sui capitoli di cui alla memoria e art. 183 n. 2 c.p.c. non annessi con
l'ordinanza del 14.1.2020. Chiediamo altresì di essere ammessi a prova contraria su eventuali capitoli avversari che dovessero essere ammessi, in caso di rimessione in istruttoria.”
Si riscontrava il deposito delle note del 3.12.2024, in cui così precisava le conclusioni: Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE
Rigettarsi le domanda avversaria giacchè, tenuto conto dei pagamenti già effettuati da CP_1
(da rivalutarsi alla data della sentenza) o da effettuarsi (quanto alle somme
[...]
sequestrate/pignorate) a favore del Sig. e dei suoi creditori, del tutto infondate in fatto ed in Pt_1
diritto e/o comunque assolutamente indimostrate.
Rigettarsi la domanda svolta dalla convenuta contro , siccome inammissibile e/o CP_1
infondata.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa anche generali e forfettarie.
IN VIA DI INCONCESSO SUBORDINE E CP_4
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda del Sig. , Parte_1
ridursi il petitum avversario tenuto anche conto dei pagamenti già effettuati da (da CP_1
rivalutarsi alla data della sentenza) o da effettuarsi (quanto alle somme sequestrate/pignorate) a favore del Sig. e dei suoi creditori. Pt_1
Con integrale compensazione delle spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporsi prova per interpello formale del Sig. e per testi sulle seguenti circostanze: Parte_1
[…]”
Si riscontrava il deposito delle note del 29.11.2024, in cui LA IC così precisava le conclusioni: “In via preliminare: dichiararsi l'estromissione della SI.ra dal presente CP_2 giudizio stante l'assoluta estraneità della stessa ai fatti contestati per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito: rigettarsi le pretese dell'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità della SI.ra in solido Controparte_2
con il SI. per i danni ex adverso lamentati che venissero provati, condannare la Controparte_3
GN di Assicurazioni a manlevarlo da ogni conseguenza dannosa e richiesta CP_1
patrimoniale formulata in corso di causa avendo lo stesso stipulato con la GN di
pagina 3 di 29 Assicurazione convenuta nel presente giudizio idoneo contratto di copertura assicurativa. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si riscontrava il deposito delle note del 29.11.2024, in cui così precisava le Controparte_3 conclusioni: “In via preliminare: dichiararsi l'estromissione del SI. dal presente Controparte_3 giudizio stante l'assoluta estraneità della Sig.ra conducente del mezzo di sua Controparte_2
proprietà nella causazione del sinistro che ha coinvolto il Sig. ; Nel merito: rigettarsi Parte_1
le pretese degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dispiegati nel presente atto di costituzione;
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità del Sig. in solido con la Sig. per i danni ex adverso Controparte_3 Controparte_2
lamentati e che venissero provati, condannare la GN di Assicurazioni a CP_1
manlevarlo da ogni conseguenza dannosa e richiesta patrimoniale formulata in corso di causa avendo lo stesso stipulato con la GN di Assicurazione convenuta nel presente giudizio idoneo contratto di copertura assicurativa. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e le società e Parte_1 Parte_2
(di seguito cumulativamente “attori” o Parte_3
e “ ) convenivano in giudizio e Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso al il 21.7.2013. Gli attori deducevano che: Pt_1
- quel giorno, , mentre viaggiava, insieme al figlio – – in sella al Parte_1 Persona_1
proprio motociclo Moto Guzzi Nevada 750, tg. AD25253, lungo la Strada Provinciale 246 bis a
Montecchio Maggiore (VI), giunto all'altezza dell'intersezione con la diramazione dello svincolo di
RZ (VI), non riusciva ad evitare l'impatto con il veicolo Honda Civic, tg CY961LZ condotto da di proprietà di e assicurato con (polizza n. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
I134A9660340204) che, in quel frangente, senza osservare l'obbligo di precedenza, si immetteva, da destra, nella medesima corsia di marcia percorsa dall'attore. A causa dell'urto, veniva sbalzato Pt_1 prima contro il guard rail e poi contro l'autovettura stessa mentre il figlio veniva scaraventato sull'asfalto. I Carabinieri della Stazione di Montecchio Maggiore (VI), intervenuti sul luogo nell'immediatezza del fatto, redigevano verbale e contestavano alla conducente dell'autoveicolo la violazione dell'art. 176 co. 2, lett. a) e co. 21 del Codice della Strada nonché la violazione dell'art. 590
c.p.;
- a seguito della collisione, l'attore veniva trasportato d'urgenza con elisoccorso presso l'Ospedale di
Vicenza ove gli veniva diagnosticata la frattura dell'osso frontale destro, multiple fratture del massiccio pagina 4 di 29 facciale (mascellare, orbitraria, nasale etmoidale e sfenoidale), fratture del condilo occipitale sinistro, dell'atlante, del processo traverso di C7, frattura della scapola destra, multiple fratture costali (7 a destra e 5 a sinistra) con peneumotorace e contusioni polmonari bilaterali. L'attore riportava, inoltre,
l'avulsione e la frattura di numerosi elementi dentari dell'arcata superiore, con rottura del ponte protesico. Veniva, dunque, ricoverato nel reparto di Anestesia e Rianimazione e veniva sottoposto a delicati interventi chirurgici. In particolare, nell'immediatezza dei fatti, subiva un intervento di tracheostomia sottosistemica al secondo spazio e veniva sottoposto a coma farmacologico nonché a ventilazione meccanica. In data 25.7.2013, affrontava un intervento chirurgico maxillo facciale con posizione di placche e viti metalliche di osteosintesi alla base dell'orbita ed in corrispondenza dell'osso zigomatico. Ripresa la respirazione spontanea in data 21.8.2013 e dopo aver subito un nuovo ricovero presso il reparto di Malattie Infettive del Policlinico Borgo Roma di Verona a causa dell'insorgenza di sepsi da pseumonas aeruginosa veniva, infine, trasferito presso l'Unità Operativa complessa Intensiva dell' di EG (VR), da dove veniva definitivamente dimesso, solamente in data Controparte_5
18.11.2013.
Il sinistro generava postumi invalidanti che coinvolgevano tanto la sfera fisica quanto quella psicologica. In particolare, lamentava l'insorgenza di un grave deficit motorio coinvolgente Pt_1
l'arto destro che lo costringeva a intraprendere un percorso fisioterapico per la riabilitazione motoria nonché la necessità di affrontare complesse cure odontoiatriche a causa dei danni subiti all'apparato stomatognatico. Infine, rilevava di aver sviluppato, in seguito all'incidente stradale, una sindrome ansioso-depressiva che lo determinava a seguire un trattamento psicoterapeutico;
Gli attori esponevano come il sinistro avesse irrimediabilmente drenato risorse alle società di famiglia –
Impresa Edile S e e facenti capo al e ai Controparte_6 Pt_1
suoi più stretti familiari (padre e sorelle e . Infatti, da un lato il prolungato periodo di Per_2 Pt_4 convalescenza e, dall'altro, le già menzionate residue problematiche psico-fisiche del Giarolo avevano, inevitabilmente, allontanato l'attore dalla gestione delle suddette società, attive grazie al suo insostituibile apporto. A ciò andava aggiunto come anche le sorelle dell'odierno attore fossero state distolte dallo svolgimento del proprio lavoro, per prestare assistenza al proprio fratello, rimasto solo dopo la separazione dalla moglie, avvenuta nel 2012, vedendosi addirittura costrette a ricorrere, a tal fine, ad un aiuto esterno. Evidenziavano, infine, come tale situazione avesse determinato il tracollo degli affari delle suddette società, con la loro conseguente messa in liquidazione: motivo per cui le stesse società agivano per ottenere il ristoro dei danni economici direttamente patiti a causa del sinistro per cui è oggi causa;
- i tentativi, promossi in via stragiudiziale, di addivenire a una definizione consensuale della vicenda pagina 5 di 29 conducevano alla corresponsione, da parte di al solo della somma di € 10.000,00 in CP_1 Pt_1 data 15.1.2014 e di € 5.000,00 in data 10.6.2014. Successivamente, in data 21.9.2015, Pt_1
rivolgeva a e alla invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita, CP_1 CP_2 al quale le parti non aderivano ma a cui seguiva il riconoscimento di ulteriori importi pari a € 50.000,00 in data 31.10.2015; a € 250.000,00 in data 4.11.2015 e a € 142.260,00 in data 4.11.2015. A loro volta, le società odierne attrici rivolgevano, in data 19.10.2017, a e alla formale Controparte_1 CP_2
invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita, cui nessuna delle parti aderiva.
Ritenendo che la somma complessivamente corrisposta dalla GN non fosse sufficiente a ristorare integralmente i danni patiti, gli attori esperivano la presente azione risarcitoria.
Parte attrice deduceva la piena responsabilità di nella causazione del sinistro Controparte_2
chiedendone la condanna, in solido con al ristoro di tutti i danni subiti, quantificati in € CP_1
1.088.182,95 (già detratti gli acconti già percepiti pari ad € 457.260,00), così suddivisi:
(A) € 584.472,20 per i danni non patrimoniali, di cui € 20.212,20 a ristoro dell'invalidità temporanea (€
14.700,00 per I.T. totale per 120 giorni, € 5.512,20 per I.T. parziale al 75% per 60 giorni) € 564.260,00 per danno biologico permanente (tenuto conto che, al momento del sinistro l'attore aveva 45 anni e ipotizzando una invalidità al 65%), € 141.065,00 per personalizzazione al 25% sul biologico (stante la depressione clinicamente accertata determinante un'invalidità psichica del 66%, le conseguenze invalidanti residue e l'impossibilità di riprendere la propria attività lavorativa e professionale con gli stessi profitti); (B) € 362.645,75 a ristoro dei danni patrimoniali: (i) € 32.218,40 per il danno da mancata percezione del reddito nel periodo di IT (stimato dalla data del sinistro al 1.6.2015, termine del percorso psicologico, e calcolato sulla base del reddito netto più elevato tra quelli dichiarati); (ii) €
251.307,68 per danno alla capacità lavorativa specifica (tenuto conto dell'incidenza negativa sulle attività professionali determinata della sindrome depressiva, dai disturbi di memoria, dalla grave ipoacusia e dal deficit al braccio destro che hanno determinato anche il declassamento della patente di guida da C a B, proprio a causa dei molteplici problemi di salute); (iii) € 79.119,67 per spese mediche sostenute future (di cui € 27.019,67 per esborsi già sostenuti e € 52.100,00 per spese odontoiatriche future).
Quanto alle società attrici, in considerazione del venir meno dell'apporto lavorativo dell'attore, della conseguente difficoltà nell'onorare gli impegni assunti nonché della derivata compromissione delle prospettive aziendali di crescita, chiedevano la liquidazione di un danno da quantificarsi equitativamente nel corso del giudizio e, in ogni caso, prudenzialmente stimato in € 50.000,00 per ciascuna società.
2. Si costituiva tempestivamente contestando, anzitutto, la ricostruzione del sinistro. Controparte_2
pagina 6 di 29 In particolare, deduceva che il giorno dell'incidente per cui è causa, nell'immettersi dallo svincolo di
RZ verso la strada provinciale 246 bis con direzione Vicenza, superava un'auto in sosta nella corsia di accelerazione e che, solo dopo essersi assicurata che nessun ulteriore veicolo sopraggiungesse, procedeva a portarsi nella prima corsia a destra. Allegava che dopo aver percorso circa 70 metri, veniva speronata, dal lato sinistro del proprio veicolo, dal motociclo condotto dall'attore che sopraggiungeva dalla seconda corsia, il quale, per ragioni ignote, finiva per perdere improvvisamente il controllo del proprio mezzo andando ad urtare prima contro il guard rail centrale e, poi, contro la propria automobile.
Evidenziava come nessun rilievo, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, potesse assumere la contestazione elevata a suo carico per violazione dell'art. 176, comma 2 lett. a) del Codice della Strada attesa la sua impugnazione, con ricorso proposto avanti al Giudice di Pace di RZ
(R.G. 382/2013), che annullava il verbale con la sentenza n. 73/2014. Rilevava che in sede penale non fosse stata coltivata alcuna iniziativa nei suoi confronti, essendo stato il procedimento chiuso con decreto di archiviazione, emesso dal Giudice di Pace di Vicenza, per mancanza della condizione della querela della persona offesa. A supporto della sua ricostruzione, la convenuta valorizzava le conclusioni raggiunte dalla perizia cinematica di parte, redatta dal geom. secondo cui sarebbe Persona_3 sussistita una palese irregolarità nella corsia di immissione che consente l'accesso alla S.P. 246 bis. In particolare, sul presupposto che la suddetta strada dovesse essere considerata quale extraurbana principale e dunque dovesse avere specifiche corsie di accelerazione e decelerazione a regolamento del flusso del traffico, il perito evidenziava come la segnaletica orizzontale ivi presente contrastasse con tali regole, obbligando ad un uso irregolare dell'immissione. Nel dettaglio, sarebbe mancata una vera e propria corsia di accelerazione limitata da linea tratteggiata: circostanza che avrebbe costretto gli utenti adimmettersi immediatamente sulla strada a scorrimento veloce. Da tale ricostruzione emergerebbe, dunque, come la all'epoca dei fatti, avesse, in realtà, eseguito una manovra perfettamente CP_2
conforme a quanto prescritto dalla segnaletica.
Ad ulteriore conferma di tale prospettazione menzionava la posizione di quiete post collisione dei veicoli coinvolti (con particolare riferimento alla posizione del motoveicolo, in piedi, appoggiato all'autovettura a sua volta perfettamente allineata all'asse stradale) e i danni subiti dall'Honda Civic.
In diritto, quanto all'an della pretesa attorea, parte convenuta richiamava la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2 c.c. e sottolineava, in ogni caso, l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro mentre. In punto quantum, contestava tutti i danni, tanto nel loro profilo patrimoniale quanto in quello non patrimoniale, per come allegati e quantificati da parte attrice. Concludeva, pertanto, con la richiesta di estromissione e, in ogni caso, con il rigetto di tutte le pagina 7 di 29 domande attoree.
3. Si costituiva tempestivamente anche che, in via preliminare, rilevava la necessità di CP_1
estendere il contraddittorio nei confronti di proprietario del veicolo. Controparte_3
Nel merito, la GN ribadiva di aver già corrisposto all'attore € 457.260,00 e sottolineava come il credito risarcitorio vantato dal fosse stato colpito da diverse iniziative promosse dai suoi Pt_1
creditori, per cui aveva dovuto vincolare importi in ipotesi spettanti all'attore. Riferiva in CP_1
particolare di aver dovuto bloccare degli importi a seguito delle iniziative di , ex Persona_4 moglie dell'attore, nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi sub RGE 1358/2014,
Tribunale di Verona, ove era stata emessa ordinanza di assegnazione per € 5.619,27 (somma già corrisposta dalla GN) e per effetto di un sequestro conservativo da € 78.000,00, nonché per effetto delle iniziative di altro creditore dell'attore, Avv. Frigotto, in forza dell'ordinanza di assegnazione sempre del Tribunale di Verona, nella procedura di espropriazione presso terzi sub RGE
2911/2016 per € 65.228,73.
Riteneva, dunque, che le somme complessivamente versate all'attore o terzi o vincolate e pari a complessivi € 606.108,00, fossero da ritenersi interamente satisfattive delle pretese attoree.
In ogni caso, la GN contestava le richieste risarcitorie in punto danno non patrimoniale, perché non adeguatamente provate e sproporzionate, specie con riferimento alla richiesta personalizzazione del danno;
quanto al danno patrimoniale, contestava la mancata prova dei costi sostenuti per le spese mediche, rilevando, in particolare, l'assenza di causalità rispetto a quelle che avrebbero potuto essere poste a carico del SSN, nonché quelle per spese stragiudiziali perché eccentriche rispetto alle necessità, difensive e terapeutiche, dell'attore. Contestava, infine, tutte le richieste concernenti la riduzione/perdita di reddito, in quanto sprovviste di idonei supporti documentali e ciò tanto nelle modalità di calcolo proposte quanto per l'indimostrata incompatibilità tra l'inabilità lamentata e lo svolgimento di un'attività lavorativa di puro concetto, quale quella cui era adibito l'attore nonché, rispetto al danno pro futuro, per non essere stata provata quale incidenza potesse avere avuto il sinistro sulla potenzialità reddituali dell'attore.
Quanto alle richieste risarcitorie formulate da e da , l'assicuratrice rilevava Parte_2 Parte_3
come dovesse escludersi qualsivoglia nesso tra il sinistro e la crisi economico-finanziaria che aveva investito le suddette, considerata: la distanza temporale tra il fatto illecito e le richieste avanzate dalle società nonché la loro messa in liquidazione;
la piena fungibilità della prestazione lavorativa svolta dall'attore, all'interno di una compagine sociale che non si esauriva nella sua persona;
infine, la grave situazione debitoria che già da tempo affliggeva le società. Da ultimo, sottolineava la superfluità della domanda di manleva proposta dalla convenuta.Concludeva, previa integrazione del contraddittorio nei pagina 8 di 29 confronti di per il rigetto delle domande attoree e, in subordine, per la riduzione del Controparte_3
petitum avversario, tenendo conto dei pagamenti già effettuati o da effettuarsi.
4. All'udienza del 4.12.2018, su istanza del patrocinio attoreo, il Giudice concedeva termine all'attore per la citazione in giudizio di e rinviava all'udienza del 4.6.2019. Controparte_3 Controparte_3
si costituiva tempestivamente in giudizio. Nel reiterare le medesime difese proposte dalla convenuta e nel fornire identica prospettazione in fatto, ribadiva, dunque, come nessuna Controparte_2 responsabilità potesse essere ascritta a quest'ultima e come, pertanto, dovesse essere dichiarata la propria estromissione dal giudizio e integralmente rigettata la domanda di condanna. All'udienza del
4.6.2019 il Giudice concedeva i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. All'udienza per l'esame delle istanze istruttorie, tenutasi il 14.1.2020, il Giudice si riservava e con ordinanza del 15.1.2020 ammetteva l'interrogatorio formale di e prova orale. Il 3.11.2020 veniva interrogata Controparte_2 [...]
ed escussi i testi , , , CP_2 Testimone_1 Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Tes_5
, . , ritualmente citato,
[...] Testimone_6 Testimone_7 Parte_4 Persona_1 veniva, invece, dichiarato incapace a testimoniare. L'istruttoria orale proseguiva all'udienza del
21.5.2021 in cui veniva escusso il teste all'esito della quale veniva disposta CTU Persona_3
dinamico-ricostruttiva, affidata al geom. La relazione dinamico-ricostruttiva veniva Controparte_7
depositata il 1.3.2022. Alla successiva udienza del 7.6.2022 veniva disposta CTU medico-legale, affidata al Dott. che depositava la relazione il data 5.12.2023. Per_5
In data 18.3.2024, il patrocinio di depositava un documento sopravvenuto, ossia l'ordinanza di CP_1
assegnazione del 8.11.2023 pronunciata dal tribunale di Verona nel giudizio di pignoramento presso terzi sub RGE 3803/2015 promosso dai creditori dell'attore, e Avv. Giuseppe Persona_4
Frigotto e con cui venivano assegnate le somme previamente sequestrate. All'esito dell'udienza del
21.3.2024, la causa veniva rinviata per p.c. al 3.12.2024. Pervenuto il giudizio allo scrivente
Magistrato, tale udienza veniva sostituita con note ex art. 127 ter c.p.c. e con provvedimento emesso ai sensi della stessa disposizione la causa veniva trattenuta in decisione, con termini di legge per conclusionali e repliche.
5. Preliminarmente deve evidenziarsi che nelle conclusioni da ultimo rassegnate entrambi gli hanno continuato a chiedere l'”estromissione” dal giudizio. Trattasi di richiesta impropria, CP_2
non sussistendo alcune delle ipotesi previste dal codice di rito (artt. 108, 109, 111 c.p.c.), dovendo dunque la posizione delle parti essere esaminata nel merito.
6. Sempre in via preliminare, è opportuno identificare e qualificare (ex artt. 112 e 113 c.p.c.) le domande. Gli attori hanno agito per il ristoro del danno patrimoniale e non derivante dal sinistro dal
21.7.2023, esercitando quindi l'azione ex art. 2054 c.c. verso il responsabile civile ( Controparte_2
pagina 9 di 29 quale conducente, quale proprietario del mezzo) e l'azione verso l'assicuratore del responsabile CP_3 civile, ex art. 144-148 cod. ass. sicché era onere degli attori dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, per superare la presunzione ex art. 2054, co. 2 c.c.
7. nel costituirsi non ha mosso rilievi in punto an; gli invece sì, sicché si è reso CP_1 CP_2
necessario indagare anche il profilo della dinamica del sinistro.
È appena il caso di evidenziare che non rileva, in questa sede, che il verbale elevato nei confronti della conducente sia stato annullato dal Gdp di RZ (peraltro con motivazione assai Controparte_2
sintetica e senza che dalla stessa consta sia stata svolta alcuna istruttoria, cfr. doc. 4 , CP_2
trattandosi di precedente non opponibile alle parti oggi in causa o che la posizione penale della sia stata definita con archiviazione pure dal GdP. CP_2
7.1. Per ricostruire la dinamica del sinistro, vanno anzitutto descritti lo stato e le condizioni dei luoghi, al momento dell'incidente, ricostruite nella relazione di Polizia Locale (doc. 1 attoreo, riacquisita completa di allegati nel corso delle operazioni peritali) e nei relativi allegati e nella relazione del CTU
(per quanto qui rileva, pagg. 9-13), che ha formato oggetto di vari rilievi del CTP e del CP_7
difensore dello rilievi su cui si tornerà. CP_2
L'incidente è avvenuto il 27.7.2013 alle ore 12.55 in area extraurbana del comune di Montecchio
Maggiore (Vi) lungo la Sp 246, all'altezza dello svincolo che immette dalla SP 33 sulla tangenziale. La
SP 246 conduce da verso Vicenza. Quando fu eseguita la CTU cinematica erano trascorsi oltre CP_8
8 anni dall'incidente e nel frattempo lo stato dei luoghi era mutato, per leggeri interventi alla viabilità locale. Il CTU ha quindi proceduto a ricostruire l'area facendo riferimento a delle immagini satellitari storiche disponibili in rete, la prima del 29.5.2012 e la seconda del 9.6.2014, sicché ha fatto riferimento alle misure deducibili da tale foto. La semicarreggiata da direzione Vicenza, nel tratto in cui si CP_8
verificò il sinistro è pianeggiante, misurava una larghezza di 7,4 m fra le strisce che ne delimitano i margini ed è suddivisa in mezzeria per mezzo di striscia bianca discontinua, in due corsie di marcia di larghezza equivalente. Oltre le strisce di margine si trova, sul lato sinistro della carreggiata, una stretta banchina asfaltata e quindi una barriera sicurvia mettalica a tripla onda;
sulla destra la banchina è più larga, misurando 3.00 m. e di fatto configurava per dimensioni una sorta di corsia di emergenza, che si conclude in corrispondenza dell'immissione laterale destra della SP 33 per riprendere al termine della corsia di accelerazione. La SP 246 affronta infatti una curva sinistrosa ad ampio raggio seguito da rettilineo lungo cui, dopo 250 m. si trova l'immissione dalla destra dei veicoli proveniente dalla SP 33.
Il giorno del sinistro il cielo era sereno, con buona luce ed il manto, asfaltato senza anomalie, asciutto.
Il limite di velocità per i veicoli in marcia dalla SP 246 (come ) era di 110 km/h mentre i veicoli Pt_1
provenienti dalla SP 33 erano gravati da obbligo di precedenza nei confronti dei veicoli marcianti sulla pagina 10 di 29 prima arteria.
7.2. In corso di causa sono stati escussi due testi, presenti il giorno del sinistro: il 3.11.2020 è stata sentita una automobilista che era presente sulla corsia di immissione, che sentita sul Testimone_1
capitolo 4 attoreo1 ha dichiarato: […] “ero a bordo della mia auto, stavo aspettando per verificare se potevo immettermi sulla corsia principale, in quel momento ho sentito sfrecciare un'auto ed un botto.
Ho visto in quel momento l'impatto e il corpo del motociclista volare. A quel punto mi sono arrestata e non ho proseguito l'immissione. Preciso che il tutto è successo in un tempo molto breve ed improvvisamente.” A domanda risponde: “Ho avuto la percezione di essere sorpassata dalla Honda
Civic prima dell'impatto.”
È stato poi sentito il teste , che invece procedeva sulla SP 246; questi in risposta al cap 4 Tes_2 ha dichiarato: “È vero. Preciso che io ero a bordo della mia autovettura prima di arrivare allo svincolo
e quindi sono stato in grado di vedere bene la dinamica del sinistro. Ho visto, in particolare, che la
Civic si immetteva sulla prima corsia ma subito dopo si spostava sulla corsia più a sinistra ed ha impattato la moto che si era spostata sulla corsia a sinistra quando ha visto la Civic immettersi sulla corsia a destra.”. In risposta al cap. 7 2ha riferito: “Io ho visto il ragazzo trasportato sbalzato sull'asfalto della strada, mentre il conducente della moto veniva sbalzato contro il guard-rail. Non sono in grado di dire se è anche sbalzato contro l'auto.”
7.3. È stata quindi disposta una CTU cinematica. Il Geom. dopo aver recuperato gli allegati al CP_7
verbale di sinistro, ha anzitutto dato atto delle condizioni dei veicoli post urto (cfr. relazione CTU, pagg. 8-9), che ha potuto esaminare sulla scorta della sintetica descrizione eseguita dagli operanti e delle fotografie da questi scattate, una sola ravvicinata e da cui sono evincibili i danni dei mezzi, osservando che per il motociclo all'esito del sinistro risultava “danneggiata la forcella anteriore, ruota anteriore completamente distrutta con relativo scoppio dello pneumatico, pedalina destra e sinistra rotte, fanale anteriore rotto, varie ammaccature fiancata destra e sinistra, parti meccaniche da accertare, entrambi gli specchietti retrovisori divelti” mentre sulla la vettura degli risultava CP_2
“danneggiata tutta la fiancata sinistra e varie rotture parte laterale bassa, specchietto retrovisore completamente divelto.”. Al termine del sinistro i mezzi si ritrovavano in una posizione di quiete peculiare, risultando la moto appoggiata sul fianco sinistro della vettura. Il CTU ha quindi riportato la 1 Così articolato: “Vero che giunto all'intersezione con la diramazione dello svincolo di RZ, l'autovettura Honda Civic targata CY961LZ, guidata dalla SInora e di proprietà del SInor , si immetteva da Controparte_2 Parte_5 destra sulla corsia di marcia percorsa dall'attore (ossia la corsia a destra riservata al traffico lento e più vicina allo svincolo di immissione)”
pagina 11 di 29 ricostruzione operata dai verbalizzanti (e fatta propria dall'attore) ossia che “il motociclista deviava a sinistra, frenando, per evitare l'autovettura che si era immessa sulla sua corsia di pertinenza e andava
a collidere contro la barriera sicurvia che divide le due semicarreggiate. Dopo questo urto il motociclo rimbalzava verso la carreggiata ed andava a collidere contro il fianco sinistro dell'autovettura, rimanendo solidale con questo veicolo fino alla posizione di quiete. La sovrapposizione degli urti sui fianchi destro del motociclo e sinistro dell'autovettura non consente, sulla sola base delle deformazioni permanenti rilevabili dalle fotografie disponibili, di valutare se si sia verificato o meno il primo urto, sicuramente di tipo tangenziale” (cfr. CTU pag. 9).
Il Geom. ha quindi riportato la lo stato dei luoghi, evidenziando in particolare che da una CP_7
fotografia degli operanti risultavano le deformazioni sul guard rail causate dall'urto con la moto e delle orme gommose impresse dagli pneumatici della moto dell'attore; il CTU ha poi evidenziato che una seconda fotografia degli operanti consente di collocare la posizione di quiete dei mezzi rispetto alla segnaletica orizzontale (cfr. pag. 12).
Riportate le dichiarazioni dei testi, il CTU ha chiarito che gli elementi oggettivi (a parte la sintetica descrizione dei danni riportati dai mezzi) riportati dai verbalizzanti sono due orme gommose di frenata della moto, la prima verso sinistra, la seconda a rientrare a destra;
la deformazione della barriera attribuita all'urto da parte della moto;
e la posizioni di quiete dei due veicoli, agganciati nella prima corsia in prossimità della striscia di mezzeria. Ha quindi proceduto alla ricostruzione dell'evento infortunistico, ponendo anzitutto attenzione sulle condizioni della corsia di immissione: ciò tenendo in considerazione anche la prospettazione dei convenuti.
Si è detto che il CT degli nel formulare la propria diversa ricostruzione (fatta propria dai CP_2
convenuti in corso di causa), aveva rappresentato che, in base alle fotografie degli operanti e quelle eseguite dallo stesso CTP poco dopo il sinistro, la corsia d'accesso alla SP 246 percorsa dalla sarebbe stata irregolare: ciò perché vi sarebbe dovuta essere una corsia di accelerazione ma CP_2 nel caso di specie la segnaletica stradale contrasterebbe con l'indicazione di legge, obbligando ad un uso irregolare dell'immissione, posto che quella che avrebbe dovuto essere una corsia di immissione era “limitata da un alinea continua che trasforma quell'area in un'area esterna alla circolazione stradale, mentre è stato lasciato con linea tratteggiata un tratto di pochi metri antistante l'immissione
e deputato all'immissione senza corsia di accelerazione […]” (cfr. doc. 3 perizia CP_2 Per_3
pag. 2), il che avrebbe obbligato chi proveniva dalla SP 33 ad una immissione quasi a 90° pericolosa e difficoltosa, con conseguenti problematiche interpretative da parte di chi arrivava. Il CT aveva Per_3
quindi così ricostruito, ante causam, il sinistro: la si sarebbe posta nella corsia Tes_1
d'emergenza/banchina destra e la la avrebbe superata, immettendosi regolarmente in corsia;
CP_2
pagina 12 di 29 , preoccupato dall'immissione della convenuta – comunque regolare –, avrebbe sterzato, così Pt_1
che la moto sarebbe andata a colpire il guard rail rimbalzando poi contro la vettura della convenuta
(cfr. perizia ante causam, doc. 3 pagg. 5-6). Per_3 CP_2
Il CTU ha preso posizione su tale ricostruzione, osservando che la prospettazione del Per_3
sull'assetto della corsia d'immissione si basa su delle fotografie dallo stesso scattate che in effetti danno l'impressione, a causa dello schiacciamento dell'immagine dato dal teleobiettivo, che l'immissione sia quasi perpendicolare e che manchi la corsia di accelerazione (fotografia riportata a pag. 25 della CTU). Ha evidenziato che tuttavia, facendo riferimento alle foto dall'alto, gli spazi reali fossero molto maggiori (cfr. relazione CTU, pagg. 15-16) osservando che tra l'inizio dell'immissione e la sua conclusione si misura una distanza di ca. 110 metri e che tra striscia di arresto e conclusione della corsia si misurano circa 78 m, in linea con quelle previste per la tipologia di immissioni, sicché non sarebbe sostenibile che l'angolo di immissione fosse di 90°, come allegato dal CT convenuto. Per confutare la ricostruzione del il CTU ha quindi estratto tre fotogrammi dell'applicazione Per_3
street view relativi all'epoca del sinistro.
Preso atto delle effettive dimensioni delle corsie, il CTU ha quindi (pagg. 18 ss) ricostruito la […]
“presumibile traiettoria dei tre veicoli: il motociclo, l'autovettura Honda Civic e l'autovettura condotta dalla teste Considerando che la traccia F – G consente di risalire alla traiettoria con cui è Tes_1
avanzato il motociclo dopo che il conducente ne aveva perso il controllo (attendibilmente il primo contatto col fianco sinistro dell'autovettura Honda) procedendo a ritroso si può individuare l'area di questo contatto. Se ne deduce che l'autovettura si è arrestata circa 50 m dopo il primo urto: considerando che la conducente [ndr. ossia la ha percepito il pericolo nell'istante in cui è CP_2 stata urtata sul fianco e che non sono state rilevate orme gommose di frenata […]” del suo mezzo il
CTU ha indicato la velocità della convenuta al momento dell'urto in 68km/h. Ha poi ricostruito la velocità del motociclo – operazione più complessa, posto che dissipò energia sia nella collisione con la vettura, sia contro il guard rail – determinandola in un delta tra i 75 e 80 km/h, al momento del primo urto del mezzo, con una velocità relativa al momento del primo contatto sui 10km/h, coerente con la mancata produzione di frammenti SInificativi delle due carrozzerie e con la perdita di controllo del motocilista. Il CTU ha quindi osservato che quando mancava 1s al primo urto tra moto e Honda della quest'ultima si trovava ancora in immissione, a ca. 5 m. dalla striscia di arresto del dare CP_2 precedenza e verosimilmente ancora all'interno della corsia di accelerazione, sicché il motociclista non avrebbe avuto possibilità di percepire il veicolo con anticipo sufficiente all'attuazione di efficaci manovre evasive.
Sulla base di tali elementi il CTU ha così ricostruito il sinistro (relazione CTU, pagg. 20-21): , Pt_1
pagina 13 di 29 alla guida della sua moto, su cui era trasportato il figlio, procedeva sulla SP 246 verso Vicenza e giunto all'altezza dell'immissione sulla sua destra all'altezza della progressiva chilometrica 3 + 400 procedeva ad una velocità di ca. 75 – 80 km/h, comunque prudenziale in relazione al limite di 110 km/h. Nello stesso momento la si immetteva alla guida della sua Honda Civic sulla stessa SP, ma CP_2 nell'effettuare l'immissione si spostava sulla sinistra per superare l'autovettura che la precedeva: nell'effettuare il sorpasso in accelerazione la conducente ha raggiunto la velocità di circa 68 km/h, invadendo la corsia di pertinenza del motociclista, che stava sopraggiungendo all'altezza del centro della propria corsia di marcia. non riusciva a porre in atto efficaci manovre evasive, se non la Pt_1
deviazione della sua traiettoria verso sinistra, che peraltro non gli ha comunque consentito di evitare di strisciare sul fianco sinistro dell'autovettura. Stante la modesta velocità relativa dell'attore nei 2s che hanno preceduto il primo contatto, i due veicoli procedevano quasi affiancati. Il CTU ha osservato che la “non poteva vedere il motociclo attraverso lo specchietto retrovisore ma avrebbe dovuto CP_2
ruotare la testa verso sinistra per valutare se sulla carreggiata della Strada Provinciale vi fossero o meno veicoli in marcia a distanza e velocità tale da poter interferire con la sua manovra di
“invasione” della prima corsia senza concessione della dovuta precedenza.” (relazione, pag. 21)
Il CTU ha quindi concluso che la causa prima ed esclusiva del sinistro deve essere individuata nella manovra imprudente e imperita della per aver questa anticipato l'immissione dalla corsia di CP_2 accelerazione per superare l'autovettura che la precedeva, di fatto invadendo la corsia di marcia di
, senza dargli la precedenza;
il CTU non ha ravvisato alcuna responsabilità in capo a , Pt_1 Pt_1 che procedeva a velocità prudenziale all'interno della corsia di pertinenza e non poteva percepire il pericolo.
7.3.1. Nelle sue osservazioni, il CTP della convenuta ha insistito sula sua originaria versione, ribadendo la maggiore attendibilità delle proprie fotografie – e quindi il consequenziale stato dei luoghi– contestando la ricostruzione del CTU, operata sulla base delle sole foto satellitari (dall'alto).
Il CTU ha ampiamente preso posizione su tali osservazioni, osservando anzitutto che le foto satellitari sarebbero di un anno prima e di un anno dopo il sinistro. Ha poi prodotto ulteriore documentazione fotografica (scattata dai verbalizzanti) a dimostrazione della bontà della sua ricostruzione. Anzitutto ha prodotto una fotografia che individua il caposaldo A con l'ettometrica 3 + 400; confrontando queste foto con quelle estratte da Google Earth, con il sistema street view, nel 2018, il CTU ha potuto verificare che l'immissione non era obbligatoriamente a 90°, come ipotizzato dal CT (cfr. Per_3
relazione CTU, pagg. 22-23). Il CTU ha quindi evidenziato che la fotografia posta dal a base Per_3
della propria ricostruzione presenti un effetto ottico di schiacciamento dell'immagine: per farlo l'ha analizzata, considerata la posizione delle varie ettometriche e di un cartello stradale di svincolo (per pagina 14 di 29 ) pacificamente posto in posizione avanzata rispetto alla posizione di quiete dei due mezzi a CP_9 seguito dell'urto (cfr. CTU, foto a pag. 23), cartello che tuttavia nella fotografia su cui il fonda Per_3
le sue valutazioni pare in posizione molto più ravvicinata. Il CTU ha quindi osservato che verosimilmente la fotografia del CT fu scattata con uno zoom ma che tenendo conto dei vari dati oggettivi recuperati (e in particolare la posizione di quiete delle vetture, la posizione delle ettometriche)
l'assetto dell'immissione all'epoca del sinistro non presentasse quelle peculiarità riportate dal CT;
il
Geom. ha quindi ribadito le proprie conclusioni. CP_7
7.4. Si condivide pienamente l'operato del CTU. Anzitutto, questi ha preso ampiamente posizione sui rilievi del CT ben argomentando sul perché la sua diversa ricostruzione non sia condivisibile Per_3
(in ultima analisi perché basata su una fotografia che, consapevolmente o meno questo non rileva, presenta un effetto ottico). Negli scritti conclusivi i convenuti non sono stati in grado di CP_2
fornire altri elementi utili a scalfire la ricostruzione del CTU, limitandosi ad affermare che il Geom. avrebbe deciso “arbitrariamente che lo stato dei luoghi del sinistro è quello nelle immagini CP_7 satellitari datate 29/5/2012 e 9/6/2014” (conclusionale, pag. 4) e che il CTU non avrebbe considerato un ulteriore elemento, pure evidenziato dal CTP, ossia i tipi di danni riportati dal veicolo della e la posizione di quiete dei mezzi, che confermerebbero la versione dei convenuti, per cui CP_2
avrebbe perso autonomamente il controllo della moto (memoria di replica, pag. 3). Pt_1
Il primo rilievo non tiene conto, come su chiarito, che il CTU ha vanificato la ricostruzione del CTP anche sulla base di altri elementi, tra cui le stesse fotografie delle operanti, ricostruendo quindi l'esatto assetto dei luoghi di causa.
Il secondo rilievo non è condivisibile, avendo il CTU ben considerato i danni sui mezzi e la posizione di quiete: i danni sulla fiancata sinistra dell'auto degli e la posizione di quiete non sono CP_2
incompatibili con la ricostruzione del CTU (per cui vi sarebbe stato verosimilmente un primo urto tra auto e moto, che poi sarebbe andata a collidere con il guard rail per poi di rimbalzo appoggiarsi lungo l'auto della , nella posizione di quiete documentate dalle fotografie degli operanti). CP_2
La ricostruzione del CTU trova poi piena conferma nelle testimonianze della e del su Tes_1 Tes_2 riportate, chiare, concordanti e coerenti sull'effettivo assetto dei luoghi di causa, che hanno confermato la repentinità e sconsideratezza della manovra della che procedette all'immissione, dopo CP_2
aver superato la senza verificare se vi fossero mezzi accorrenti dalla SP 246 e senza dare loro Tes_1
la precedenza, così invadendo la corsia del , che non poteva in alcun modo evitare un primo Pt_1
contatto con la vettura della e che poi andava a colpire il guard rail, venendo scaraventato CP_2
dal mezzo.
Deve dunque essere affermata la piena ed esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro da parte pagina 15 di 29 di . Controparte_2
8. Tanto chiarito in punto an, si può individuare e quantificare il risarcimento del danno dovuto in conseguenza del sinistro.
Rispetto alle richieste articolate in citazione, in conclusionale l'attore ha parzialmente rivisto (sia alla luce dell'istruttoria svolta, sia alla luce dell'ultima versione delle tabelle milanesi) le proprie richieste risarcitorie. Ha infatti chiesto, (a) sotto il profilo non patrimoniale (i) € 510.993,00 per danno per invalidità permanente, assumendo una invalidità del 55%, (ii) € 85.166,00 di personalizzazione massima (al 25%), (iii) € 46.710,00 per IT (di cui € 31.140,00 per 180 giorni di IT totale, € 7.785,00 per 60 giorni di IT al 75%, € 7.785,00 per 90 giorni di It al 50%, assumendo come valore giornaliero la somma di € 173,00. Ha poi chiesto il ristoro del (b) danno patrimoniale, ossia(i) spese mediche per €
26.306,73, (ii) € 8.528,40 per reddito non percepito nel periodo di IT;
(iii) € 251.307,68 per la lesione della capacità lavorativa specifica (conclusionale, pagg. 6-11).
È opportuno rammentare – stante la formula “ampia” per descrivere le pretese risarcitorie, utilizzata dall'attore, che fa riferimento al danno “non patrimoniale” - che, a livello generale, il soggetto vittima di un sinistro può lamentare varie tipologie di danno, tra cui la lesione della salute, nei suoi risvolti anatomo-funzionali/relazionali medi o peculiari (c.d. danno biologico “puro”, permanente e/o temporaneo) e l'ulteriore danno non patrimoniale dato dal dolore interiore, la sofferenza soggettiva
(c.d. danno morale). Si tratta di due voci di danno autonome e distintamente risarcibili, come riconosciuto dalla Suprema Corte (Cass. Sez. III, ord. n. 9006 del 21/3/2022; cfr. in tal senso Cass. Sez.
III, ord. n. 15733 del 17/5/2022), a condizione che venga fornita prova della loro sussistenza (e quindi, si dimostri l'invalidità, quanto al biologico e venga fornita prova della sofferenza interiore, anche tramite presunzioni – ricollegabili alla natura stessa delle lesioni, alla tipologia di postumi/cure seguite al sinistro etc – quanto al morale). Quanto alla tecnica liquidatoria del danno morale, le tabelle milanesi, nella versione previgente a quella del 2021, indicavano un unico punto, comprensivo del danno biologico e di quello morale, senza distinguere tra le due voci. Tale impostazione è stata sconfessata dalla Suprema Corte (da ultimo, le menzionate Cass. 15733/2022 e Cass. 9006/2022), proprio in ragione della natura distinta delle due tipologie di danno. Tale problematica è stata ovviata dalle tabelle milanesi, nelle versioni dal 2021 in poi, che ora distinguono, nella determinazione del punto, la voce riferibile al danno biologico e quella riferibile al danno morale (determinata, come si vedrà, a percentuale sul biologico, percentuale modulabile a seconda dell'intensità del danno morale allegata e riscontrata).
Ciò premesso, in citazione o nei successivi scritti non fa riferimento al danno morale;
tuttavia Pt_1 dall'ammontare monetario richiesto in rapporto alla percentuale di IP indicata e da vari passaggi dello pagina 16 di 29 scritto introduttivo si comprende che l'attore abbia richiesto anche il ristoro di tale componente di danno, facendo riferimento alla componente della sofferenza menomazione correlata, ossia uno degli elementi da cui può desumersi la sussistenza di un danno morale )pur richiamandola, impropriamente, come fattore utile ai fini di una personalizzazione;
cfr. citazione, pag. 8 ad esempio).
8.1. Si partirà dall'esame delle richieste concernenti il danno non patrimoniale.
Al riguardo, il CTU, Dott. sulla scorta della visita dell'attore e dell'esame della documentazione Per_5 medica, ha accertato che , a seguito del sinistro, riportò un “importante politraumatismo: Pt_1
quadro di fracasso facciale con multiple fratture scomposte in sede mascellare, orbitaria, nasale, etmoidale e sfenoidale, frattura composta dell'osso frontale destro, in continuità con frattura della parete orbitaria superiore, frattura del condilo occipitale di sinistra e della adiacente faccetta articolare di C1, modica conformazione a cuneo anteriore del soma di C5, frattura della scapola di sinistra, di 7 coste a destra e di 5 coste a sinistra con pneumotorace reattivo bilaterale;
frattura del processo trasverso di C7, dell'atlante, frattura con deformità a cuneo della vertebra D4.
Nell'immediatezza del ricovero veniva ricoverato in Terapia Intensiva (dove fu temporaneamente tracheostomizzato), sottoposto a riduzione e delle plurime fratture facciali con posizionamento di placca e viti” Il quadro clinico si complicava per sepsi per cui veniva trasferito nel reparto di malattie infettive fino al 13.9.2013; seguiva una lunga riabilitazione presso l'ospedale di EG fino al
18.11.2023 e, una volta dimesso, seguiva un prolungato periodo di fisioterapia. Il CTU ha poi chiarito che “Nel trauma riportava anche un grave danno dentario per cui dovette sottoporsi a cure Pt_1
odontoiatriche e, per l'entità delle lesioni e della lunga ospedalizzazione, un disagio psicologico sfociato in una vera e propria sintomatologia depressiva post traumatica. Altri esiti riportabili dal grave politrauma sono: uno stato di sofferenza del plesso brachiale di destra con limitazioni dei movimenti della spalla e del gomito omolaterale, ipoosmia e ipogeusia” (cfr. CTU, pag. 9).
Il Dott. ha quindi osservato che “ Le lesioni da valutarsi come causalmente connesse al trauma Per_5
sono quindi esiti di plurime fratture facciali con lieve asimmetria del volto e danno a carico dell'apparato stomatognatico, plurime fratture costali e dei processi trasversi vertebrali e deformità a cuneo di D4, frattura della scapola di sinistra con segni di sofferenza del plesso brachiale superiore e del nervo ulnare del gomito omolaterali, ipoosmia e ipogeusia, ipacusia con acufeni, lieve iporeflessia vestibolare sin, disturbo post-traumatico da stress.” (pagg. 9-10).
Il CTU ha concluso che, per effetto del sinistro, ha riportato un danno biologico temporaneo di Pt_1
270 giorni, di cui 120 al 100%, 60 al 75% e 90 al 50% - indicando in 180 i giorni di incapacità lavorativa - e un danno biologico permanente – considerate sia le conseguenze di carattere fisico, sia le conseguenze psichiche - del 55%. Il CTU, sulla base della tipologia di lesioni e del decorso, ha stimato pagina 17 di 29 la sofferenza menomazione correlata: “Tenuto conto delle caratteristiche intrinseche del complesso menomativo subito che, come detto, ha imposto un lungo periodo di malattia/convalescenza e sofferenza psichica, è giustificato riconoscere, nel ricorrente, un livello di “sofferenza intrinseca”, per
120 giorni, medio per 60 giorni, per sfumare progressivamente verso una sofferenza di grado lieve per il permanente (cfr. relazione CTU, pagg. 11).
Tali conclusioni non hanno formato oggetto di rilievi dalle parti.
La CTU non indica l'entità della sofferenza per i primi 120 giorni. Dalla lettura del passaggio che precede e della risposta alle osservazioni della CTP attorea (su cui si tornerà) si può ritenere che il Dott.
Rago, anche in ragione del complesso iter operatorio e della degenza, abbia stimato che il grado di sofferenza per i primi 120 giorni fosse elevato. Al di là del refuso nella relazione, in ragione dei predetti elementi, tale è la valutazione dello scrivente.
Tanto premesso, si ritiene corretto l'utilizzo delle Tabelle di Milano per la quantificazione del danno biologico, nella versione aggiornata al 2024. Detta versione delle tabelle meneghine, redatta alla luce degli ultimi indirizzi della giurisprudenza di legittimità, consente, quanto ai danni permanenti, la possibilità di valorizzare il danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomofunzionali e relazionali medi ovvero peculiari (il c.d. danno biologico “puro”), sia il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva" (c.d. danno morale). Quanto al danno da invalidità temporanea, le tabelle prevedono una liquidazione inclusiva delle componenti del “danno biologico” e del c.d. “danno morale temporaneo” (in cui le due componenti del danno vengono comunque esplicitate, cfr. pag. 10 tabelle) corrispondente a un giorno di inabilità temporanea al 100%, con facoltà per il Giudice di operare un aumento personalizzato, in presenza di accertate peculiarità, fino al 50%. Si ritiene quindi che dette Tabelle possano essere utilizzate per una valorizzazione congrua del danno subito tanto sotto il profilo del danno permanente, quanto sotto il profilo del danno temporaneo, non sussistendo nel caso di specie ragioni per discostarsene e risultando i parametri idonei a consentire la liquidazione ex art. 1226 c.c. del danno subito da parte attrice.
Tanto premesso e procedendo all'esame delle richieste concernenti il danno biologico, lo stesso, alla luce delle conclusioni raggiunte dalla CTU e dell'età dell'attore all'epoca del sinistro occorso il
21.7.2013 – 45 anni, essendo nato il [...] - può essere così liquidato. Pt_1
8.1.1. Per quanto concerne l'invalidità temporanea, si è detto che il CTU l'ha individuata in complessivi giorni 270 giorni, di cui 120 al 100%, 60 al 75% e 90 al 50%. Il grado di sofferenza può essere stimato, per le ragioni indicate in precedenza, come di grado elevato per i primi 120 giorni,
pagina 18 di 29 medio per 60 giorni, per scemare a lieve a postumi stabilizzati, di talché può assumersi un grado medio-lieve anche per i residui 90 giorni di IT.
In memoria di replica (pag. 3) l'attore ha dedotto che a suo avviso dovrebbero essere applicati € 173 al giorno, in base ai criteri di liquidazione delle tabelle milanesi, per cui il valore del punto andrebbe aumentato di una percentuale ponderata e crescente al crescere della percentuale. La considerazione dell'attore non è condivisibile: il passaggio a pag. 5 dei criteri orientativi delle tabelle menzionato dal si limita a chiarire la modalità con la quale viene calcolata, in tabella, la possibile percentuale Pt_1
applicabile per la liquidazione del danno da sofferenza (o danno morale) con riferimento alle conseguenze di carattere permanente, prevedendo che tale percentuale possa crescere al crescere della percentuale di danno biologico). Tale passaggio non ha nulla a che vedere con la liquidazione del morale connesso alla IT: tale aspetto è invece affrontato a pag. 10 dei criteri, laddove si chiarisce che il punto di € 115 al giorno per un giorno retribuisce sia la componente biologico/dinamico relazionale sia la componente da sofferenza soggettiva interiore (ossia il danno morale) media, chiarendo che il valore monetario di liquidazione di € 115 è dato dalla somma di € 84 (per il biologico) e 31 (per la sofferenza/morale). Tali importi possono essere aumentati in presenza di “allegate e comprovate peculiarità”, fino al 50%.
Tra dette peculiarità vi può essere la sofferenza menomazione correlata nella fase temporanea;
sicché non è condivisibile la richiesta attorea (laddove pretenderebbe l'applicazione del punteggio massimo, comprensivo di aumento, per tutto il periodo di IT); la sofferenza menomazione correlata intensa, nei primi 120 giorni, può però rilevare, per un aumento della somma base, per tale periodo.
Dunque: (i) per i 120 giorni di invalidità al 100% considerata la sofferenza psico-fisica elevata, pare congruo riconoscere € 132,25 al giorno (pari al valore del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di
Milano per la inabilità totale al 100%, a cui vengono aggiunti € 17,25 – ossia un aumento del 15%, in ragione del grado elevato della sofferenza correlata), per complessivi € 15.870,00 (132,25x 120);
(ii) per i 60 giorni di invalidità al 75% - considerata la sofferenza psico-fisica media pare congruo riconoscere € 86,25 al giorno (pari al 75% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%), per complessivi € 5.175,00 (86,25 x 60);
(iii) per i 90 giorni di invalidità al 50%, considerata la sofferenza psico-fisica media, pare congruo riconoscere € 57,50 al giorno (pari al 50% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%) per complessivi € 5.175,00 (57,50 x 90);
In definitiva, per i giorni di invalidità temporanea, a ristoro del danno biologico e del danno morale, si devono riconoscere complessivi € 26.220,00 (15.870,00 + 5.175,00 + 5.175,00).
pagina 19 di 29 8.1.2. Per quanto riguarda i danni da invalidità permanente, si è detto che il CTU l'ha individuata nella misura nel 55%, quantificando il livello di sofferenza psico-fisica patita dall'attore con riferimento alla menomazione stabilizzata in un grado lieve. Applicando le tabelle milanesi, in relazione all'età dell'attore al momento del sinistro (45 anni), per il risarcimento del danno biologico permanente si devono liquidare € 340.662,00.
8.1.3. Pare altresì congruo riconoscere anche il danno morale;
ciò anzitutto, in ragione del grado lieve della sofferenza menomazione-correlata nel permanente. In secondo luogo, il CTU ha evidenziato che gli esiti permanenti del sinistro comportano una “riduzione globale delle performance intellettive con rallentamento ideativo e una discreta inerzia motoria con apprezzabile declino del precedente livello di funzionamento dell'area sociale, appare giustificato riconosce la personalizzazione del valore economico del punto biologico (art. 138 c.a.) per una fascia di danno compresa fra il 30% al 55%.”
(cfr. relazione di CTU, pag. 10). Al di là del richiamo improprio del CTU all'art. 138 c.a. (non essendo applicabile nel caso di specie la tabella nelle more adottata a livello nazionale), dalle circostanze rappresentate dal CTU – rallentamento ideativo, inerzia motoria e consequenziale declino del funzionamento dell'area sociale – è possibile desumere un patema d'animo interiore per l'attore, che si conserverà per il resto della vita. A ciò si aggiunge la circostanza – pacifica – che al momento del sinistro l'attore trasportava il figlio, pure coinvolto nell'incidente, dal che può desumersi un perdurante senso di colpa in capo alla parte. Considerato dunque il grado di sofferenza menomazione correlata, gli ulteriori fattori indicati dal CTU e quest'ultimo fattore, pare congruo liquidare il danno da sofferenza soggettiva/danno morale nella misura del 50% del danno biologico permanente, per complessivi €
170.331,00.
8.1.4. Quanto alla richiesta di personalizzazione, in citazione l'attore l'aveva giustificata in ragione della percentuale di invalidità, della sindrome ansioso depressiva, della impossibilità di proseguire l'attività lavorativa, delle ripercussioni in ambito familiare (cfr. citazione, pagg. 15-17); in conclusionale l'attore l'ha giustificata rinviando alle considerazioni della CTU.
Va ricordato che la misura standard del risarcimento può essere incrementata dal Giudice solo in presenza di conseguenze anomale e peculiari (che è onere del danneggiato allegare e provare), rispetto alle conseguenze ordinarie di un sinistro (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. VI, ord. n. 5865 del
4/3/2021). Ad avviso dei più recenti orientamenti della Suprema Corte, la personalizzazione può poi essere operata esclusivamente sulla componente del danno biologico (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 15733 del 17/5/2022). Nel caso di specie, le tabelle milanesi consentono di operare una personalizzazione fino al 25%.
pagina 20 di 29 Ciò premesso, i fattori indicati in citazione (entità delle lesioni, problematiche psichiche) sono già retribuite e ricomprese dall'ordinario risarcimento dell'invalidità, temporanea e permanente. Le conseguenze sul piano lavorativo verranno esaminate di seguito, ma afferiscono a conseguenze di carattere patrimoniale. Le ripercussioni in ambito familiare, in particolare per le sorelle, non rilevano nella valutazione della posizione dell'attore.
Quanto alle circostanze evidenziate dal CTU esse, come su evidenziato, sono state valorizzate sotto il profilo del danno morale. Le conseguenze sul piano sociale date dalle dal rallentamento del processo ideativo e del funzionamento dell'area sociale, rilevano tuttavia anche sul piano strettamente biologico.
Può dirsi infatti provato che, prima del sinistro, fosse soggetto particolarmente attivo Pt_1 socialmente, amministrando due società riferibili alla famiglia;
al di là dell'effetto (o del mancato effetto, come si vedrà) del sinistro sui risvolti patrimoniali, da tale circostanza, confermata pure dai componenti della famiglia in corso di causa (cfr. testimonianza sorelle, verbale udienza 3.11.2020), può ritenersi dimostrato che fosse soggetto dotato di una socialità e dalla necessità di intessere Pt_1
rapporti superiore alla media;
per tale ragione, la riduzione della socialità dell'attore connessa ai postumi permanenti, accertata pure dal CTU, giustifica una personalizzazione del danno biologico, nella misura del 25% del danno biologico permanente, per ulteriori € 85.165,50 (25% di 340.662,00.).
8.2. Si esaminano quindi le richieste di risarcimento del danno patrimoniale.
L'attore ha chiesto il ristoro per la lesione alla capacità lavorativa specifica. Ha allegato che prima del sinistro fosse una figura chiave nelle due società di famiglia, pure odierne attrici, di cui era socio unitamente alle sorelle e al padre;
ha allegato (cfr. citazione, pagg. 22 ss) di Pt_4 Per_2 Pt_3 essere formalmente amministratore dell' , e socio della Syster Company, entrambe società Parte_3
operanti nel settore edile, la seconda anche nella intermediazione immobiliare. Ha rappresentato, sotto il profilo operativo, di essere figura centrale per le società che lavoravano all'unisono grazie al suo operato. Rappresentava che il padre e lavorassero in cantiere, affiancati da altri artigiani, ma il Per_2
lavoro veniva gestito e organizzato da , che predisponeva la scaletta dei lavori, ordinava i Pt_1
materiali, gestiva i preventivi e contratti finali, i pagamenti etc.
Dall'analisi del doc. 30 attoreo (in cui riporta le attività che svolgeva e che è stato confermato Pt_1
dalle sorelle, escusse come testi in corso di causa) emerge altresì che l'attore si occupasse dei profili progettuali e in generale coordinasse i lavori;
mentre la sorella aveva un ruolo amministrativo, Pt_4
curando contabilità, scadenze dei pagamenti e avendo il contatto diretto con il cliente, ma sulla base di previe indicazioni di . L'attore ha altresì allegato che prima del sinistro fosse titolare di patente Pt_1
“C” per la guida di mezzi pesanti, che non avrebbe più potuto guidare per effetto del sinistro.
Ciò premesso, è opportuno ricordare che per danno alla capacità lavorativa specifica (sia essa pagina 21 di 29 temporanea, sia essa permanente), deve più correttamente intendersi il danno alla capacità di guadagno;
trattasi di voce di danno da lucro cessante che non può mai ritenersi in re ipsa e che deve essere provata dal danneggiato che, eventualmente anche per presunzioni, dovrà dimostrare che il sinistro ha annullato o gravemente ridotto la capacità di produrre reddito, impedendogli di svolgere l'attività che gli consentiva di guadagnare. Una volta dimostrato che il danneggiato prima del sinistro svolgesse una certa attività, produttiva di reddito, occorrerà valutare se il sinistro e i postumi temporanei o permanenti da esso derivati abbiano determinato una contrazione del reddito e che la stessa sia conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso, circostanze queste la cui dimostrazione è nuovamente a carico del danneggiato (cfr. in tal senso Cass. Sez. III, sent. n. 15238 del 3/7/2014; Cass. Sez. III, sent. n.
20788 del 20/8/2018).
Nel caso di specie il CTU ha escluso che i postumi permanenti abbiano ripercussioni sull'attività lavorativa dell'attore (cfr. relazione CTU, pag. 10 e pag. 17 ove ha affermato, in risposta alle osservazioni del CTP attoreo, che “Circa le ripercussioni sulla capacità lavorativa del periziando, si è indicato, ad accetto anche da ambedue i Consulenti, un periodo di inabilità lavorativa pari a 180 giorni. Successivamente non sussistono elementi tecnici (cioè strettamente sanitari) per ritenere che il soggetto non posse svolgere, pur con qualche limitazione, l'attività precedentemente svolta.”).
La conclusione del CTU è stata contestata negli scritti conclusivi dell'attore che ha osservato che essa non sarebbe “però ulteriormente motivata, per cui ci sembra non possa essere messa in discussione la diversa conclusione cui invece siamo giunti. Ma il punto è un altro. Appurato che non Parte_1
è stato più in grado di svolgere la sua attività lavorativa per il lungo periodo di tempo considerato e che ciò ha comportato l'inattività e la messa in liquidazione delle due società (ne parleremo più avanti), non c'è dubbio che non abbia avuto più a possibilità di svolgere quelle Parte_1 determinate e specifiche mansioni cui era adibito in precedenza, ciò di cui occorre tenere conto.” (cfr. citazione, pag. 9).
8.2.1. L'osservazione non è condivisibile. La difesa attorea sovrappone due piani che vanno però distinti. Un discorso è la lesione alla capacità lavorativa specifica, sotto il profilo biologico, ossia se il sinistro, sotto un profilo strettamente medico, impedisca al danneggiato di svolgere l'attività previamente svolta. Nel caso di specie il CTU ha escluso – con motivazione sintetica, ma condivisibile
– che il sinistro abbia precluso al di svolgere l'attività esercitata prima del sinistro. Ciò in Pt_1
ragione delle caratteristiche prettamente intellettuali di detta attività (amministratore/coordinatore delle due società di famiglia) che non può dirsi impedita o limitata, nel permanente, dalle conseguenze biologiche del sinistro.
8.2.2. L'attore ha però allegato anche che la sua impossibilità di attendere all'attività precedentemente pagina 22 di 29 svolta, prima del sinistro, avrebbe comportato la crisi delle due società di famiglia, che sarebbero state poste in liquidazione, sicché di fatto avrebbe comunque perso la sua precedente occupazione per effetto del sinistro. Tale prospettazione, strettamente legata alle domande risarcitorie svolte dalle altre attrici, che dunque è opportuno esaminare in questa sede, è infondata, così come le domande di Parte_3
e e CP_10
8.2.3. Le società attrici hanno infatti allegato che il sinistro, comportando il venir meno dell'apporto dato dallo come socio e amministratore (per l' o comunque persona di Pt_1 Parte_3 riferimento all'interno della società ( avrebbe comportato la crisi di entrambe le società e la CP_10
loro messa in liquidazione;
hanno quindi chiesto la liquidazione del danno, eventualmente in via equitativa.
Avendo così strutturato la richiesta risarcitoria, era onere delle società dimostrare (i) quale fosse l'attività svolta dallo;
(ii) le conseguenze, sotto il profilo patrimoniale/finanziario delle società, Pt_1 dell'apporto dello , ante sinistro; (iii) l'impossibilità per le società di sostituire , per il Pt_1 Pt_1
periodo in cui effettivamente risultò impossibilitato durante il sinistro;
(iv) le conseguenze, sotto il profilo patrimoniale, dell'impossibilità di servirsi dell'apporto del socio lavoratore.
Ciò premesso, le attrici non hanno ottemperato all'onere probatorio che faceva loro carico. Può dirsi provata l'attività svolta dall'attore ante sinistro, ma non è stato dimostrato come concretamente l'attività organizzativa/gestionale dell'attore impattasse in concreto sulla situazione patrimoniale della società ante sinistro. Sotto un diverso profilo, posto che deve ritenersi dimostrato che fu Pt_1 concretamente impossibilitato ad esercitare l'attività per 180 giorni, le attrici non hanno dimostrato le ragioni per cui non sia stato possibile supplire all'attività svolta dall'attore, facendo ricorso all'apporto temporaneo o degli altri soci o di terzi per quel periodo.
Non sono poi state dimostrate le conseguenze, sotto il profilo strettamente patrimoniale, dell'impossibilità di servirsi dell'attività di per i 180 giorni e che, come dedotto dalle Parte_1 parti, l'inoperatività dell'attore sia stata la causa della messa in liquidazione delle società.
Come dedotto in particolare dalla GN (da ultimo conclusionale, pag. 14) le società presentavano delle gravi criticità già prima del sinistro occorso all'attore: in particolare, dalla documentazione contabile prodotta dagli stessi attori (doc. 30) emerge che aveva Parte_3 riportato, già nel 2012, una perdita di esercizio di € 40.964,14 incrementatasi a 81.000,00 € ca. nel
2013 – è appena il caso di rilevare che fino al luglio di tale anno comunque la società poteva contare sull'apporto di (cfr. doc. 30, stato economico e conto patrimoniale 2012 e 2013). Per quanto Pt_1
riguarda , la perdita di esercizio per il 2012 era di € 11.646,20 e anche nel 2011 la società Parte_2 risultava in perdita, per € 9.614,16; nel 2013 la perdita si riduce ad € 4.317,00. Gli attori non hanno pagina 23 di 29 prodotto bilanci delle annualità precedenti, né hanno specificamente allegato o provato che l'infortunio di e la sua impossibilità di svolgere delle attività lavorative (per 180 giorni) abbiano Pt_1
comportato la perdita di commesse o opportunità commerciali. Stanti gli scarni elementi addotti dalle parti, non può dirsi provato che la messa in liquidazione delle società sia stata strettamente consequenziale al sinistro (e non sia piuttosto dipesa da ulteriori fattori, come una preesistente situazione di crisi delle società, che parrebbe emergere dalla documentazione prodotta). Le domande delle società attrici dovranno dunque essere rigettate.
8.2.4. Non essendo stato provato che la cessazione delle operatività delle società sia stata conseguenza immediata e diretta del sinistro, anche sotto tale profilo la domanda dell'attore di risarcimento della capacità lavorativa specifica dovrà essere rigettata.
8.3. Deve essere rigettata anche la domanda relativa alla perdita di redditi, circoscritta da in Pt_1
conclusionale al periodo intercorrente tra infortunio e termine dell'inabilità lavorativa per come accertata dal CTU (180 giorni). Trattandosi nuovamente di una voce di danno patrimoniale, l'attore avrebbe dovuto provare il presupposto, ossia l'effettiva contrazione dei redditi per il 2013, rispetto alle annualità precedenti.
L'attore ha tuttavia prodotto unicamente le dichiarazioni relative ai tre anni precedenti al sinistro (docc.
26, 27, 28, relative al periodo d'imposta 2010, 2011, 2012) ma non quella relativa all'anno del sinistro
(2013) il che rende impossibile verificare se vi sia stata, effettivamente, la lamentata compromissione reddituale – non essendo peraltro comprensibile dalle dichiarazioni della parte se i redditi per le annualità precedenti fossero percepiti quale acconto sugli utili delle società o quale compenso da amministratore, il che rende impossibile l'accertamento sul legame tra sinistro e compromissione della specifica fonte reddituale).
8.4. Quanto alla richiesta di rimborso delle spese mediche, il CTU ha riconosciuto come eziologicamente riferibili al sinistro spese per € 26.306,73, rispetto alla maggior richiesta dell'attore, quantificazione che non ha formato oggetto di rilievi delle parti negli scritti conclusivi. Va dunque riconosciuto il rimborso del predetto importo.
9. Conclusivamente, il danno, patrimoniale e non, subito dall'attore in occasione e come conseguenza del sinistro per cui è causa ammonta, in moneta attuale, ad € 648.685,23 (€ 26.220,00 per I.T., – comprensiva sia del biologico, sia del morale, come da dettaglio su esposto –; € 340.662,00 per danno biologico permanente;
€ 170.331,00 a ristoro del danno morale sull'IP; € 85.165,50 per personalizzazione sul biologico permanente;
€ 26.306,73 per spese mediche).
10. Sono stati richiesti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del fatto. In memoria di replica (pag. 1) ha dedotto che gli interessi compensativi non sarebbero CP_1
pagina 24 di 29 stati richiesti in citazione, sicché nulla potrebbe essere riconosciuto.
Il rilievo non è condivisibile. Anzitutto, gli “Gli interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicché possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi.” (Cass. Sez. II, ord. n. 29376 del
10/12/2021; in senso conforme cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 12140 del 14/06/2016).In secondo luogo, anche se in citazione non è stata richiesta l'applicazione di interessi e rivalutazione, la richiesta è stata comunque articolata in prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. .
In merito alla quantificazione degli interessi, la questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del
17.2.1995. Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1
c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, il tasso di interesse pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
Nel caso di specie occorre poi tenere conto della circostanza che la GN ha corrisposto a
: € 10.000,00 offerti il 30.12.2013, corrisposti con assegno del 15.1.2014 (doc. 7 ; € Pt_1 CP_1
5.000,00 il 30.5.2014, corrisposti con assegno del 10.6.2014 (doc. 8); € 50.000,00 il 22.10.2014, con assegno del 18.11.2014 (doc. 9); € 392.260,00 il 19.10.2015, con due assegni da 250.000,00 e
142.260,00 € del 13.11.2015 (doc. 2, 10 e 11). Non solo, ha pure dimostrato di aver vincolato, CP_1
a seguito di procedure esecutive avviate da creditori dell'attore, delle altre somme: € 4.371,73 corrisposti all'ex moglie del , per effetto di ordinanza di assegnazione, corrisposti il Per_6
22.2.2016 (doc. 3 e 12 ), € 78,000,00, originariamente sequestrati dalla e dall'Avv. Frigotto Per_6
pagina 25 di 29 per effetto del provvedimento del Tribunale di Verona del 13.10.2015, assegnati con ordinanza resa a seguito di procedura esecutiva l'8.11.2023 (doc. 7 allegato a note del 18.3.2024), € 65.228,73 all'Avv.
Frigotto, per effetto di ordinanza di assegnazione del 23.3.2017 (docc. 5 e 6). Il versamento degli acconti all'attore e delle somme ai terzi, ricostruiti da ultimo in conclusionale dalla GN (pagg.
3-4) oltre che provato è stato riconosciuto dall'attore in memoria di replica, ove si ammette che per una svista nei precedenti scritti non si erano considerate le somme oggetto di assegnazione a terzi (pag. 6)
Dette somme dovranno essere dunque decurtate da quanto dovuto. Quanto alla modalità di scomputo degli acconti si aderisce a quella riportata nella giurisprudenza richiamata dall'attore da ultimo in memoria di replica, sicché gli acconti andranno scomputati considerato il fatto che il creditore: I) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare il denaro dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale dovutogli;
II) solo dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua. Conseguentemente, come chiarito dalla suprema Corte,
“La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando
l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.” (Cass. Sez.
III, ord. n. 23927 del 7/8/2023; Cass. Sez. III, ord. n. 16027 del 18/5/2022; in senso conforme Cass.
Sez. III, Sent. n. 9950 del 20/04/2017; Cass. Sez. III, Sent. n. 6347 del 19/3/2014).
Nell'eseguire nel caso di specie tale operazione, si considererà come data di versamento degli acconti la data dell'assegno; come data di versamento ai terzi la data dell'ordinanza di assegnazione e, per quanto concerne le somme sequestrate e poi assegnate, la data di sequestro perché dette somme furono vincolate già alla data del provvedimento cautelare.
Tanto premesso, la somma oggi liquidata a , per € 648.685,23, devalutata all'epoca del Parte_1
sinistro – 21.7.2023– è pari ad € 536.103,50.
Per quanto concerne gli acconti/versamenti a terzi, seguendone l'ordine cronologico (i) l'acconto di €
10.000,00 (versato il 15.1.2014) devalutato all'epoca del sinistro ammonta ad € 9.990,01; (ii) quello di pagina 26 di 29 € 5.000,00 (versato il 10.6.2014) devalutato all'epoca del sinistro ammonta ad € 4.990,02; (iii) quello di € 50.000,00 (versato il 18.11.2014) devalutato dal versamento (ciò in quanto mentre il danno viene liquidato all'attualità, gli acconti furono liquidati e versati nel passato) all'epoca del sinistro ammonta ad € 50.100,02 – stante la sussistenza di un periodo di deflazione;
(iv) le somme sequestrate (il
13.10.2015), per € 78.000,00 devalutate all'epoca del sinistro ammontano ad € 78.000,00, sempre in ragione di un periodo concomitante di inflazione e deflazione;
(v) gli acconti di € 392.260,00 (versati il
13.11.2015) devalutati all'epoca del sinistro ammontano ad € 393.046,09 (pure in ragione, considerando i periodo complessivo, di un periodo di deflazione); (vi) le somme versate alla
. € 4.371,73 il 22.2.2016, devalutate all'epoca del sinistro ammontano ad € 4.398,12; (vii) Per_6 quelle versate a Frigotto, € 65.228,73 il 23.3.2017, devalutate all'epoca del sinistro ammontano ad €
61.673,67.
L'importo derivante dalla detrazione degli acconti e versamenti devalutati dalla somma capitale devalutata è negativo, pari a - € 66.094,43 (536.103,50 - 9.990,01 - 4.990,02 - 50.100,02 - 78.000,00 -
393.046,09 - 4.398,12 - 61.673,67). Gli interessi maturati sull'intero capitale (€ 536.103,50), rivalutato fino al primo acconto del 15.1.2014 (€ 536.639,60) sono pari ad € 6.211,79.
Detratto l'acconto dal capitale rivalutato al 15.1.2014 (€ 536.639,60– 10.000), gli interessi maturati sul residuo capitale, (€ 526.693,60), rivalutato dal 16.1.2014 fino al secondo acconto del 10.6.2024 (€
527.220,29) sono pari ad € 2.108,88.
Detratto il secondo acconto dal capitale rivalutato al 10.6.2014 (€ 527.220,29– 5.000), gli interessi maturati sul residuo capitale, (€ 522.220,29), rivalutato dall'11.6.2014 fino al terzo acconto del
18.11.2014 (€ 520.131,41, considerata la deflazione in certe mensilità) sono pari ad € 2.280,03.
Detratto il terzo acconto dal capitale rivalutato al 18.11.2014 (€ 520.131,41– 50.000), gli interessi maturati sul residuo capitale, (€ 470.131,41), rivalutato dal 18.11.2014 fino al quarto acconto – sequestro - del 13.10.2015 (€ 471.071,67) sono pari ad € 2.387,63.
Detratto il quarto acconto/sequestro dal capitale rivalutato al 14.10.2015 (€ 471.071,67– 78.000), gli interessi maturati sul residuo capitale, (€ 393.071,67), rivalutato dal 14.10.2025 fino al quinto acconto del 13.11.2015 (€ 393.071,67, stante l'assenza di rivalutazione, stante l'intervallo di tempo minimo) sono pari ad € 156,15.
Detratto il quinto acconto dal capitale rivalutato al 13.11.2015 (€ 393.071,67– 392.260,00), gli interessi maturati sul residuo capitale, (€ 811,67), rivalutato dal 14.11.2025 fino al sesto acconto/versamento in favore della moglie in data 22.2.2016 (€ (€ 808,42, stante la deflazione nel periodo di riferimento) sono pari ad € 0,75.
A tale data, per effetto del versamento in favore della moglie (per € 4.371,73), il credito dell'attore pagina 27 di 29 viene annullato totalmente, sicché, secondo il modello di calcolo su proposto, non possono maturare ulteriori interessi.
Sommando gli interessi spettanti all'attore alla somma derivante dalla differenza tra somma liquidata a titolo di danno, oggi liquidata e devalutata e acconti (somma negativa, pari a - € 66.094,43come su esposto), non sussiste un residuo credito dell'attore e anzi emerge che avrebbe percepito, tra Pt_1
acconti e versamenti a terzi della GN, eseguiti in forza di provvedimenti giudiziali, la maggior somma di € 52.949,20 (66.094,43- 6.211,79 - 2.108,88 - 2.280,03 -2.387,63 - 156,15 - 0,75).
È appena il caso di evidenziare che nel caso di specie l'esito – negativo per l'attore – non muterebbe neppure laddove, al fine del computo degli interessi, dal capitale via via rivalutato venissero detratti gli acconti devalutati (tale passaggio non viene chiarito nel modello di calcolo proposto dai precedenti di legittimità su riportati, ma si ritiene che nello scomputo degli acconti al fine della determinazione degli interessi vadano considerati gli acconti non devalutati, posto che diversamente il danneggiato si locupleterebbe, godendo della rivalutazione sulla somma devalutata a fronte della detrazione secca dell'acconto, devalutato al sinistro).
Essendo – come eccepito da sin dalla costituzione – le somme già corrisposte a CP_1 Pt_1
(direttamente o a terzi, a seguito di iniziative esecutive) superiori a quanto spettantigli a titolo di risarcimento del danno, le domande dell'attore dovranno essere rigettate.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza. In ragione della totale fondatezza delle domande attoree in punto an, del fatto che alcune somme detratte dal risarcimento sono state assegnate a terzi solamente in corso di causa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare ex art. 92, co. 2 c.p.c. per l'1/2 le spese di lite. Gli attori saranno tenuti non solo a rifondere le spese ai convenuti, ma anche al terzo chiamato, litisconsorte necessario, verso cui pure hanno esteso le loro domande.
11.1. Le spese vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14
(modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato, in relazione al petitum, in quello da € 520.000,00 ad € 1.000.000,00 ex art. 6, co 1 d.l. 55/2014– applicati ai minimi, in considerazione del valore della domanda (prossimo al limite inferiore dello scaglione) e precisamente: € 2.304,00 per la fase di studio della controversia, € 1.520,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 6.767,00 per la fase istruttoria ed € 4.007,00 per la fase decisionale, per complessivi € 14.598,00 oltre accessori. Per effetto della compensazione parziale gli attori saranno tenuti, in solido tra loro, a corrispondere € 7.299,00 (1/2 di € 14.598,00), per compensi oltre CP_1
accessori.
11.2. Gli attori dovranno rifondere le spese di lite agli applicandosi un compenso unico ex CP_2
artt. 4 e 8, co. 1 d.m. 55/2014, giacché dette parti, le cui posizioni sono del tutto sovrapponibili, sono pagina 28 di 29 state patrocinate dallo stesso difensore, essendo indifferente che il difensore abbia presentato distinti atti difensivi – peraltro di identico contenuto (Cass. Sez. VI, ord. n. 25803 del 30/10/2017 e Cass. Sez.
III, ord. n. 10367 del 17/4/2024). Le spese di lite in favore di dette parti vengono liquidate nei limiti di quanto richiesto in nota spese, e quindi per l'importo di € 7.052,00 (non sussistendo i presupposti di disporre l'aumento ex art. 4, co. 2 dm 55/2014, peraltro neanche richiesto nelle note spese, in ragione dell'estrema linearità e sovrapponibilità delle difese svolte per dette parti).
11.3. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico degli attori, per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) respinge le domande degli attori;
(ii) condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di pari ad
[...] Controparte_1
€ 7.299,00 per compensi, oltre accessori sui compensi;
(iii) condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di e
[...] CP_2 [...]
pari ad € 7.052,00 per compensi, oltre accessori sui compensi;
CP_3
(iv) pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU.
Vicenza, 20 marzo 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 29 di 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “Vero che , nell'impatto, veniva sbalzato dapprima contro il guard-rail e poi contro la vettura stessa;
Parte_1 mentre, il figlio , nell'urto, veniva scaraventato sull'asfalto” Per_1