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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/10/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
RG ER Presidente
AL MO CE relatrice
TT AR CE
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2584/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 18/05/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ZERBINATI CINZIA
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ZERBINATI CINZIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono congiuntamente l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) I Sig.ri e vivranno separati e nel reciproco rispetto a tutela e Pt_1 CP_1 nel primario interesse delle figlie, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, previa comunicazione tra gli stessi, sempre nell'interesse delle figlie. Per_
2) Le figlie ed sono affidate ad entrambi i genitori in forma Per_1 congiunta, con collocazione residenziale presso la madre e, sino alla maggiore età di entrambe, i genitori si impegnano ad assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse inerenti la loro educazione, la loro istruzione e la loro salute;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente quando avrà le figlie con sé.
3) Quanto al diritto di visita, in considerazione dell'età delle ragazze ed al fine di mantenere costante e proficuo il loro rapporto con entrambi i genitori, le figlie potranno vedere e/o stare con il padre tutte le volte che vorranno, sempre su preventivo accordo/comunicazione con lo stesso e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse e degli impegni lavorativi del Sig. Pt_1
Durante le vacanze natalizie, pasquali ed in generale durante le festività da calendario, i genitori avranno cura di alternare di anno in anno le giornate che trascorreranno con le figlie. Ad esempio, il giorno di Natale ed il 31 Dicembre / 1 Gennaio, così come il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Per quanto riguarda le vacanze estive genitore – figli, che potranno essere anche di tre settimane ed anche non consecutive, i genitori e le figlie si accorderanno con congruo anticipo entro il 31 Maggio di ogni anno.
Le suddette modalità di visita potranno comunque subire variazioni, per sopravvenute ed imprevedibili esigenze dei genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie ed anche in considerazione della volontà delle stesse, anche singolarmente considerate. 4) Il Sig. verserà alla Sig.ra un assegno di mantenimento in Pt_1 CP_1 favore delle figlie, pari ad € 1.500,00 complessivi (€ 750,00 per ciascuna figlia), somma annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat, a decorrere dal mese di Maggio 2026 e con riferimento al mese di Maggio 2025. Il pagamento avverrà entro il giorno 30/31 di ciascun mese, tramite bonifico bancario: quanto ai 750,00 € destinati a , ai riferimenti che fornirà la Sig.ra quanto Per_1 CP_1 Per_ ai 750,00 € ad , direttamente su conto corrente che verrà aperto ed intestato alla stessa figlia;
il tutto a partire dal momento in cui la stessa è uscita di casa con le figlie.
5) Le spese di carattere straordinario sostenute dai genitori per le figlie verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno, come di seguito indicate:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) SPESE SCOLASTICHE: acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
spese per corredo scolastico di inizio anno scolastico;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per trasporto scolastico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano).
- solamente se previamente concordate tra i genitori, invece, saranno parimenti suddivise al 50% tra gli stessi e secondo le modalità e tempistiche sopra precisate:
2 ALTRE SPESE STRAORDINARIE come (a titolo meramente esemplificativo): spese per corsi di specializzazione;
spese per corsi di recupero e lezioni private;
per gite scolastiche con pernottamento;
spese per alloggio presso la sede universitaria;
spese per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per viaggi e vacanze;
per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ecc. A tal fine, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Rimarranno invece spese straordinarie a carico integralmente ed esclusivamente del Sig. le seguenti: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali Pt_1 assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica o privata (qualora le figlie proseguissero negli studi con regolarità del corso annuale) entro l'importo massimo di € 5.000,00 annuali per ciascuna figlia nel caso in cui scegliessero un'università privata;
spese per il conseguimento della patente di guida (teoria e pratica) di . Il Sig. si impegna altresì a provvedere alle spese per il Per_1 Pt_1 mantenimento esclusivamente ordinario (interventi straordinari saranno invece suddivisi al 50% previo accordo tra i genitori) ed il carburante, nonché per le spese di assicurazione e bollo, dell'autovettura Fiat 500 targata GA736EY intestata alla Sig.ra ma utilizzata anche dalla figlia e/o per le esigenze CP_1 delle figlie. 6) Quanto all'assegno unico e universale per le figlie, questo rimarrà interamente a favore della Sig.ra nella sua qualità di genitore CP_1 collocatario.
7) I ricorrenti dichiarano di aver così interamente regolato tutti i loro rispettivi rapporti anche di carattere economico e dunque che nulla devono l'uno all'altro reciprocamente a nessun titolo, anche per rapporti pregressi, richiamando a riguardo specifica scrittura privata a parte.
8) I ricorrenti si concedono sin d'ora i relativi permessi per il rilascio dei passaporti e/o delle carte d'identità valide per l'espatrio. I ricorrenti, inoltre, si danno fin d'ora reciproco permesso all'espatrio all'interno del territorio comunitario anche per le figlie minori, previa comunicazione da farsi senza formalità in ordine alla natura e motivo del viaggio/vacanza. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
3 Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 23.10.2025.
La CE relatrice
AL MO
Il Presidente
RG ER
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
RG ER Presidente
AL MO CE relatrice
TT AR CE
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2584/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 18/05/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ZERBINATI CINZIA
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ZERBINATI CINZIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono congiuntamente l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) I Sig.ri e vivranno separati e nel reciproco rispetto a tutela e Pt_1 CP_1 nel primario interesse delle figlie, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, previa comunicazione tra gli stessi, sempre nell'interesse delle figlie. Per_
2) Le figlie ed sono affidate ad entrambi i genitori in forma Per_1 congiunta, con collocazione residenziale presso la madre e, sino alla maggiore età di entrambe, i genitori si impegnano ad assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse inerenti la loro educazione, la loro istruzione e la loro salute;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente quando avrà le figlie con sé.
3) Quanto al diritto di visita, in considerazione dell'età delle ragazze ed al fine di mantenere costante e proficuo il loro rapporto con entrambi i genitori, le figlie potranno vedere e/o stare con il padre tutte le volte che vorranno, sempre su preventivo accordo/comunicazione con lo stesso e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse e degli impegni lavorativi del Sig. Pt_1
Durante le vacanze natalizie, pasquali ed in generale durante le festività da calendario, i genitori avranno cura di alternare di anno in anno le giornate che trascorreranno con le figlie. Ad esempio, il giorno di Natale ed il 31 Dicembre / 1 Gennaio, così come il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Per quanto riguarda le vacanze estive genitore – figli, che potranno essere anche di tre settimane ed anche non consecutive, i genitori e le figlie si accorderanno con congruo anticipo entro il 31 Maggio di ogni anno.
Le suddette modalità di visita potranno comunque subire variazioni, per sopravvenute ed imprevedibili esigenze dei genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie ed anche in considerazione della volontà delle stesse, anche singolarmente considerate. 4) Il Sig. verserà alla Sig.ra un assegno di mantenimento in Pt_1 CP_1 favore delle figlie, pari ad € 1.500,00 complessivi (€ 750,00 per ciascuna figlia), somma annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat, a decorrere dal mese di Maggio 2026 e con riferimento al mese di Maggio 2025. Il pagamento avverrà entro il giorno 30/31 di ciascun mese, tramite bonifico bancario: quanto ai 750,00 € destinati a , ai riferimenti che fornirà la Sig.ra quanto Per_1 CP_1 Per_ ai 750,00 € ad , direttamente su conto corrente che verrà aperto ed intestato alla stessa figlia;
il tutto a partire dal momento in cui la stessa è uscita di casa con le figlie.
5) Le spese di carattere straordinario sostenute dai genitori per le figlie verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno, come di seguito indicate:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) SPESE SCOLASTICHE: acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
spese per corredo scolastico di inizio anno scolastico;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per trasporto scolastico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano).
- solamente se previamente concordate tra i genitori, invece, saranno parimenti suddivise al 50% tra gli stessi e secondo le modalità e tempistiche sopra precisate:
2 ALTRE SPESE STRAORDINARIE come (a titolo meramente esemplificativo): spese per corsi di specializzazione;
spese per corsi di recupero e lezioni private;
per gite scolastiche con pernottamento;
spese per alloggio presso la sede universitaria;
spese per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per viaggi e vacanze;
per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ecc. A tal fine, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Rimarranno invece spese straordinarie a carico integralmente ed esclusivamente del Sig. le seguenti: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali Pt_1 assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica o privata (qualora le figlie proseguissero negli studi con regolarità del corso annuale) entro l'importo massimo di € 5.000,00 annuali per ciascuna figlia nel caso in cui scegliessero un'università privata;
spese per il conseguimento della patente di guida (teoria e pratica) di . Il Sig. si impegna altresì a provvedere alle spese per il Per_1 Pt_1 mantenimento esclusivamente ordinario (interventi straordinari saranno invece suddivisi al 50% previo accordo tra i genitori) ed il carburante, nonché per le spese di assicurazione e bollo, dell'autovettura Fiat 500 targata GA736EY intestata alla Sig.ra ma utilizzata anche dalla figlia e/o per le esigenze CP_1 delle figlie. 6) Quanto all'assegno unico e universale per le figlie, questo rimarrà interamente a favore della Sig.ra nella sua qualità di genitore CP_1 collocatario.
7) I ricorrenti dichiarano di aver così interamente regolato tutti i loro rispettivi rapporti anche di carattere economico e dunque che nulla devono l'uno all'altro reciprocamente a nessun titolo, anche per rapporti pregressi, richiamando a riguardo specifica scrittura privata a parte.
8) I ricorrenti si concedono sin d'ora i relativi permessi per il rilascio dei passaporti e/o delle carte d'identità valide per l'espatrio. I ricorrenti, inoltre, si danno fin d'ora reciproco permesso all'espatrio all'interno del territorio comunitario anche per le figlie minori, previa comunicazione da farsi senza formalità in ordine alla natura e motivo del viaggio/vacanza. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
3 Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 23.10.2025.
La CE relatrice
AL MO
Il Presidente
RG ER
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