Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 3448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3448 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03448/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01839/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1839 del 2025, proposto da
CA CA, rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro, n. 673/2024 in data 10 luglio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa ST CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro, n. 673/2024 in data 10 luglio 2024, con la quale è stato accertato il diritto dell’interessata all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un valore complessivo di 1.000 euro, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della l. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all’accredito al soddisfo.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda giudiziale è fondata.
Il ricorso è stato notificato in data 10 settembre 2025 e la notifica della decisione di cui si chiede l’ottemperanza all’Amministrazione nella sede legale è avvenuta in data 10 marzo 2025, con la conseguenza che, quando il ricorso è stato proposto, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
La decisione portata in esecuzione è passata in giudicato, come da attestazione in atti.
Non risulta che l’Amministrazione intimata abbia adempiuto gli obblighi derivanti dalla pronuncia sopra indicata.
Il ricorso merita, quindi, di essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro, n. 673/2024 in data 10 luglio 2024, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina quale commissario “ad acta”, senza ulteriori oneri, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega in favore di altro funzionario della Direzione in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, in via sostitutiva, nel successivo termine di giorni sessanta.
Non è, invece, necessario fissare una somma a titolo di penalità per successive violazioni o inosservanze della sentenza, in quanto la nomina del commissario “ad acta” già assicura il soddisfacimento della pretesa azionata in tempi ragionevoli.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie, escluse le penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ed ordina all’Amministrazione intimata di dare piena esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina quale commissario “ad acta”, senza ulteriori oneri, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega in favore di altro funzionario della Direzione in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, in via sostitutiva, entro il successivo termine di sessanta giorni; 3) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 500, ivi compresi gli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NI LL, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
ST CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST CO | NI LL |
IL SEGRETARIO