Articolo 10 della Legge 29 ottobre 1974, n. 594
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 dicembre 1974
Art. 10.
Dopo l' articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , viene inserito il seguente articolo 13-bis:
"Se il chiamato ha accettato l'eredita', il certificato di cui all'articolo precedente puo' essere chiesto anche dai terzi che vi abbiano interesse".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente