Art. 10.
Dopo l' articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , viene inserito il seguente articolo 13-bis:
"Se il chiamato ha accettato l'eredita', il certificato di cui all'articolo precedente puo' essere chiesto anche dai terzi che vi abbiano interesse".
Dopo l' articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , viene inserito il seguente articolo 13-bis:
"Se il chiamato ha accettato l'eredita', il certificato di cui all'articolo precedente puo' essere chiesto anche dai terzi che vi abbiano interesse".