Art. 13.
In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento oppure di gravi carenze od irregolarita' di funzionamento, nonche' quando l'istituto non si uniformi alle direttive o non corrisponda alle richieste formulate dal Ministero del lavoro, ai sensi del secondo comma dello art. 1 del presente decreto, il consiglio di amministrazione dell'istituto puo' essere sciolto con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione comporta, in ogni caso, la revoca del presidente e l'automatico scioglimento del comitato esecutivo.
Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario per la gestione dell'istituto; il commissario, salve eventuali espresse limitazioni stabili e nel decreto di nomina, assume i poteri del presidente dell'istituto, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento oppure di gravi carenze od irregolarita' di funzionamento, nonche' quando l'istituto non si uniformi alle direttive o non corrisponda alle richieste formulate dal Ministero del lavoro, ai sensi del secondo comma dello art. 1 del presente decreto, il consiglio di amministrazione dell'istituto puo' essere sciolto con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione comporta, in ogni caso, la revoca del presidente e l'automatico scioglimento del comitato esecutivo.
Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario per la gestione dell'istituto; il commissario, salve eventuali espresse limitazioni stabili e nel decreto di nomina, assume i poteri del presidente dell'istituto, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.