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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/12/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3923/2025 VG
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
DR AP - Presidente
Morris Recla - Giudice
ER OR - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la cessazione degli effetti civile del matrimonio introdotto su domanda congiunta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., iscritto al n. 3923/2025 R.G.,
pagina 1 di 8 da
, codice fiscale nata il [...] a [...] C.F._1
ASSISI (PG),
e
, codice fiscale nato il Parte_2 C.F._2
07/07/1980 a EL (AV),
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ENNEMOSER ANGELIKA, giusta delega in atti,
- ricorrenti -
;
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
- parte intervenuta -.
Il Tribunale di Bolzano,
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto la pronunzia di divorzio alle condizioni sotto riportate,
pagina 2 di 8 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b),
legge 1.12.1970 n. 898, testo attualmente in vigore, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che è stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della comune figlia minorenne , nata a [...]_1
(BZ) il 30/07/2018;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Senales l'08/06/2013,
da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
pagina 3 di 8 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Senales, dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 2, Parte II, Serie A, dell'anno 2013,
l'annotazione della presente sentenza e l'adempimento dei successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concluso tra la
NO , nata ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, ed il signor , nato a [...], il C.F._1 Parte_2
07.07.1980, codice fiscale , trascritto nei registri di Stato C.F._2
Civile del Comune di Senales al nr.
2-II/ A 2013, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) affidare la figlia ad entrambi i genitori con collocazione e residenza Per_1
presso l'abitazione della madre sita in 39012 Merano (BZ), Via Roma n. 260;
3) al signor viene riconosciuto un ampio diritto/dovere di visita della figlia Pt_2
. Le parti concordano che il signor vedrà la figlia a fine settimana Per_1 Pt_2
pagina 4 di 8 alternati dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a due pomeriggi settimanali.
Durante i pomeriggi infrasettimanali in cui la figlia sta con il padre, da concordare settimanalmente, sarà la NO ad accompagnare Pt_1
a Bolzano davanti alla sede di lavoro del signor alle ore 15:10 e Per_1 Pt_2
quest'ultimo si occuperà di riaccompagnarla a casa dopo cena alle ore 19:45.
Durante i fine settimana di spettanza del padre sarà quest'ultimo a provvedere a ritirare la figlia dall'abitazione della madre il sabato mattina alle ore 9:00 e a riaccompagnarla alle 19:45 la domenica sera dopo cena a casa della madre.
Ulteriori tempi di permanenza della figlia presso il padre verranno concordati anticipatamente dai genitori, compatibilmente con gli impegni professionali degli stessi e anche tenuto conto degli impegni della figlia. Durante l'estate il padre si impegna a trascorrere un periodo di due settimane anche non consecutive con la figlia, comunicando alla madre in forma scritta, anche via e-mail, il periodo scelto entro il mese di aprile di ogni anno.
Salvo diverso accordo tra i genitori, durante le altre festività scolastiche (natalizie,
di carnevale, pasquali e ognissanti), la figlia starà con ciascun genitore per un periodo corrispondente a metà delle stesse. Durante le festività natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale (24 dicembre) con un genitore e il giorno di Natale (25 dicembre) con l'altro genitore, secondo il criterio pagina 5 di 8 dell'alternanza annuale. Analogamente, durante le festività di fine anno, la minore trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Capodanno (31 dicembre) con un genitore e il giorno di Capodanno (1° gennaio) con l'altro genitore. Il padre s'impegna sin d'ora a dare il proprio consenso in merito ad eventuali cure mediche specialistiche (dentista, oculista, psicologo) che dovessero ritenersi necessarie o comunque utili nell'interesse della figlia;
Per_1
4) Il signor verserà alla NO a titolo di contributo di Pt_2 Pt_1
mantenimento della figlia l'importo mensile di € 300,00 sino al Per_1
raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa. Detto versamento verrà
effettuato anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente della NO L'importo verrà aggiornato annualmente, secondo gli Pt_1
indici ASTAT valevoli per la Provincia Autonoma di Bolzano. Il primo aggiornamento avverrà con il mese di settembre 2026, con base indice di partenza settembre 2025;
5) Il signor e la NO provvederanno al 50% delle spese Pt_2 Pt_1
concernenti la minore per il vestiario (scarpe, giacche) al cambio stagione
(primavera autunno). Il cambio stagione verrà effettuato almeno due volte all'anno
(primavera e autunno) più all'occorrenza. Gli acquisti del cambio di stagione saranno fatti possibilmente insieme e, laddove ciò non sia possibile, tali spese pagina 6 di 8 verranno anticipate da un genitore (a turno il padre e poi la madre) che provvederà a chiedere all'altro genitore il rimborso della quota della metà;
6) Le spese straordinarie sono ripartite tra ciascun genitore in misura del 50%
ciascuno e segnatamente delle spese mediche non mutuabili, delle spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnante, viaggi-
studio o soggiorni-studio e gite organizzate da parte della scuola non limitate ad una giornata, computer e relativi aggiornamenti), e delle spese per corsi sportivi
(attrezzatura ed eventuale vestiario compresi) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (annualmente un corso sportivo o ricreativo potranno prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione,
purché comunicati con congruo anticipo e purché in linea con le possibilità
economiche delle parti). Oltre che per l'accudimento estivo della figlia durante i periodi non trascorsi in vacanza con i genitori (“estate ragazzi”, colonia, camp), e per il conseguimento della patente. Le parti fanno espresso riferimento al relativo protocollo vigente del Tribunale di Bolzano.
7) Entrambi i genitori esprimono il proprio consenso al rilascio di documenti di qualsiasi tipo validi per l'espatrio quali carta d'identità e/o passaporto individuale a favore della figlia . Per_1
pagina 7 di 8 8) Dichiarare che ai sensi della disciplina per gli assegni familiari ed eventuali altri sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati e per eventuali domande ovvero richieste ad enti pubblici, così come per la domanda per l'erogazione dell'assegno unico, la figlia minore è da considerarsi, a tutti gli effetti, a Persona_1
carico della madre e dichiarare che tutti i sussidi, assegni regionali e statali familiari, erogazioni spettano alla NO al 100%. Pt_1
9) Scarico fiscale per le spese di natura straordinaria detraibili o deducibili, in misura del 50% ciascuno.
10) Le spese del presente procedimento sono a carico di ciascuna parte per la quota di ½ ciascuno”.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di Consiglio, il 09/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
ER OR DR AP
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3923/2025 VG
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
DR AP - Presidente
Morris Recla - Giudice
ER OR - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la cessazione degli effetti civile del matrimonio introdotto su domanda congiunta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., iscritto al n. 3923/2025 R.G.,
pagina 1 di 8 da
, codice fiscale nata il [...] a [...] C.F._1
ASSISI (PG),
e
, codice fiscale nato il Parte_2 C.F._2
07/07/1980 a EL (AV),
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ENNEMOSER ANGELIKA, giusta delega in atti,
- ricorrenti -
;
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
- parte intervenuta -.
Il Tribunale di Bolzano,
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto la pronunzia di divorzio alle condizioni sotto riportate,
pagina 2 di 8 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b),
legge 1.12.1970 n. 898, testo attualmente in vigore, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che è stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della comune figlia minorenne , nata a [...]_1
(BZ) il 30/07/2018;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Senales l'08/06/2013,
da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2
pagina 3 di 8 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Senales, dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 2, Parte II, Serie A, dell'anno 2013,
l'annotazione della presente sentenza e l'adempimento dei successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concluso tra la
NO , nata ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, ed il signor , nato a [...], il C.F._1 Parte_2
07.07.1980, codice fiscale , trascritto nei registri di Stato C.F._2
Civile del Comune di Senales al nr.
2-II/ A 2013, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) affidare la figlia ad entrambi i genitori con collocazione e residenza Per_1
presso l'abitazione della madre sita in 39012 Merano (BZ), Via Roma n. 260;
3) al signor viene riconosciuto un ampio diritto/dovere di visita della figlia Pt_2
. Le parti concordano che il signor vedrà la figlia a fine settimana Per_1 Pt_2
pagina 4 di 8 alternati dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a due pomeriggi settimanali.
Durante i pomeriggi infrasettimanali in cui la figlia sta con il padre, da concordare settimanalmente, sarà la NO ad accompagnare Pt_1
a Bolzano davanti alla sede di lavoro del signor alle ore 15:10 e Per_1 Pt_2
quest'ultimo si occuperà di riaccompagnarla a casa dopo cena alle ore 19:45.
Durante i fine settimana di spettanza del padre sarà quest'ultimo a provvedere a ritirare la figlia dall'abitazione della madre il sabato mattina alle ore 9:00 e a riaccompagnarla alle 19:45 la domenica sera dopo cena a casa della madre.
Ulteriori tempi di permanenza della figlia presso il padre verranno concordati anticipatamente dai genitori, compatibilmente con gli impegni professionali degli stessi e anche tenuto conto degli impegni della figlia. Durante l'estate il padre si impegna a trascorrere un periodo di due settimane anche non consecutive con la figlia, comunicando alla madre in forma scritta, anche via e-mail, il periodo scelto entro il mese di aprile di ogni anno.
Salvo diverso accordo tra i genitori, durante le altre festività scolastiche (natalizie,
di carnevale, pasquali e ognissanti), la figlia starà con ciascun genitore per un periodo corrispondente a metà delle stesse. Durante le festività natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale (24 dicembre) con un genitore e il giorno di Natale (25 dicembre) con l'altro genitore, secondo il criterio pagina 5 di 8 dell'alternanza annuale. Analogamente, durante le festività di fine anno, la minore trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Capodanno (31 dicembre) con un genitore e il giorno di Capodanno (1° gennaio) con l'altro genitore. Il padre s'impegna sin d'ora a dare il proprio consenso in merito ad eventuali cure mediche specialistiche (dentista, oculista, psicologo) che dovessero ritenersi necessarie o comunque utili nell'interesse della figlia;
Per_1
4) Il signor verserà alla NO a titolo di contributo di Pt_2 Pt_1
mantenimento della figlia l'importo mensile di € 300,00 sino al Per_1
raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa. Detto versamento verrà
effettuato anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente della NO L'importo verrà aggiornato annualmente, secondo gli Pt_1
indici ASTAT valevoli per la Provincia Autonoma di Bolzano. Il primo aggiornamento avverrà con il mese di settembre 2026, con base indice di partenza settembre 2025;
5) Il signor e la NO provvederanno al 50% delle spese Pt_2 Pt_1
concernenti la minore per il vestiario (scarpe, giacche) al cambio stagione
(primavera autunno). Il cambio stagione verrà effettuato almeno due volte all'anno
(primavera e autunno) più all'occorrenza. Gli acquisti del cambio di stagione saranno fatti possibilmente insieme e, laddove ciò non sia possibile, tali spese pagina 6 di 8 verranno anticipate da un genitore (a turno il padre e poi la madre) che provvederà a chiedere all'altro genitore il rimborso della quota della metà;
6) Le spese straordinarie sono ripartite tra ciascun genitore in misura del 50%
ciascuno e segnatamente delle spese mediche non mutuabili, delle spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnante, viaggi-
studio o soggiorni-studio e gite organizzate da parte della scuola non limitate ad una giornata, computer e relativi aggiornamenti), e delle spese per corsi sportivi
(attrezzatura ed eventuale vestiario compresi) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (annualmente un corso sportivo o ricreativo potranno prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione,
purché comunicati con congruo anticipo e purché in linea con le possibilità
economiche delle parti). Oltre che per l'accudimento estivo della figlia durante i periodi non trascorsi in vacanza con i genitori (“estate ragazzi”, colonia, camp), e per il conseguimento della patente. Le parti fanno espresso riferimento al relativo protocollo vigente del Tribunale di Bolzano.
7) Entrambi i genitori esprimono il proprio consenso al rilascio di documenti di qualsiasi tipo validi per l'espatrio quali carta d'identità e/o passaporto individuale a favore della figlia . Per_1
pagina 7 di 8 8) Dichiarare che ai sensi della disciplina per gli assegni familiari ed eventuali altri sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati e per eventuali domande ovvero richieste ad enti pubblici, così come per la domanda per l'erogazione dell'assegno unico, la figlia minore è da considerarsi, a tutti gli effetti, a Persona_1
carico della madre e dichiarare che tutti i sussidi, assegni regionali e statali familiari, erogazioni spettano alla NO al 100%. Pt_1
9) Scarico fiscale per le spese di natura straordinaria detraibili o deducibili, in misura del 50% ciascuno.
10) Le spese del presente procedimento sono a carico di ciascuna parte per la quota di ½ ciascuno”.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di Consiglio, il 09/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
ER OR DR AP
(firma digitale) (firma digitale)
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