Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/04/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 725/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 725 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 15 gennaio 2025 con contestuale concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(C.F. ), difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alfredo Collivignarelli, elett.te domiciliato in Foggia al Corso Roma n. 85, giusta procura agli atti;
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., difesa dall'Avv. Silvio Caroli, elett.te domiciliato in
Foggia al Viale I Maggio n. 26, giusta procura agli atti;
CONVENUTA
E
(C.F. ); CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI: All'udienza del 15 gennaio 2025, tenuta secondo il modello della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
1. In fatto, ha agito in giudizio esponendo che, il giorno Parte_1
22.06.2016, viaggiava, in qualità di terzo trasportato e indossando il casco di protezione, a tergo del motociclo Yamaha FZ6 tg. BY77034, condotto dal proprietario , assicurato con in transito sulla CP_2 Controparte_1
S.P. n. 26 da Borgo Celano (FG) verso Foggia, quando, a 2.5 km da Borgo
Celano, giunto in prossimità di una curva a destra, circa la nona, a causa della velocità nella tenuta della marcia, il perdeva il controllo, facendo CP_2 terminare sul manto stradale l'attore, che, dopo aver strisciato per vari metri, terminava in una scarpata posta al lato dell'opposta corsia di marcia, subendo lesioni e venendo così trasportato col 118 presso la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni TO (FG), da cui veniva dimesso in giornata con diagnosi “frattura biossea gamba destra, frattura radio sinistro”
e a cui seguiva, in data 01.07.2016, un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura dell'epifisi distale del radio sinistro con placca a basso profilo e riduzione e sintesi della placca LCP e viti, venendo poi dimesso in data 06.07.2016 con diagnosi “frattura scomposta pluriframmentaria gamba destra, frattura III prossimale del perone destro, frattura III distale del perone e del domo astragalico, frattura testa del V metatarso di destra, frattura epifisi distale del radio sinistro, frattura apofisi stiloide dell'ulna sinistra, escoriazioni multiple agli arti inferiori ed anemia perioperatoria” e seguendo poi una serie di visite specialistiche e cure farmacologiche prescritte. Risultavano vane le richieste di risarcimento danni avanzate alla
Compagnia assicurativa del conducente, tant'è che si procedeva ad invitare la controparte ad una convenzione di negoziazione assistita.
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L'attore ha quantificato tali danni in € 123.813,22, somma così determinata: età del danneggiato, 19% di invalidità permanente, punto base danno non patrimoniale € 4.177,88 e punto base I.T.T. € 96,00, per un totale di €
62.710,00; aumento personalizzato (max 40%) a € 25.084,00, per un totale di
€ 87.794,00; I.T.T. giorni 15 x € 96,00 al giorno € 1.440,00, I.T.P. al 75% giorni 60 x € 72,00 al giorno € 4.320,00, I.T.P. al 50% giorni 40 x € 48,00 al giorno € 1.920,00 e I.T.P. al 25% giorni 40 x € 24,00 al giorno € 960,00, per un totale di € 96.343,00, con danno morale stimato in € 23.783,33 e spese mediche pari a € 3.595,89, per una somma complessiva di € 123.813,22.
Alla luce di tanto, parte attrice ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertare che in data 22.06.16, verso le ore
18.30 circa, il Sig. si trovava a bordo del motociclo Yamaha Parte_1
FZ6 tg. BY77034, nella qualità di terzo trasportato, indossando il casco di protezione, percorrendo la SP26, proveniente da Borgo Celano (FG), diretto verso il Foggia, allorquando si verificava il sinistro per cui è CP_3
causa e per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudicante accogliere la domanda attorea
e condannare la Compagnia in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore che si quantificano nella somma di € 123.813,22
(centoventitreottocentotredici/22), così come indicata nel punto 28) della premessa o nella misura di giustizia, maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1282 c.c. dal dì dell'evento al soddisfo, nonché la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ai fini dell'esatta valutazione del danno emergente. Inoltre, sulla base della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1712 in data
22/04/94 - 17/02/95, compete anche l'equivalente del mancato godimento della somma in questione quale lucro cessante (cosiddetto “danno da ritardo”) che può essere equitativamente determinato nella misura del 3%
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annuo corrispondente al tasso legale scelto in questi ultimi anni dal
Legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c., a partire dalla predetta data del 03/09/2011, sulla somma capitale come progressivamente rivalutato. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari del presente procedimento.”
La convenuta si è costituita in giudizio, sostenendo Controparte_1 una dinamica differente dell'incidente, ossia che il Sig. fosse alla guida Pt_1
del motociclo, così come dichiarato nella cartella clinica allegata, e contestando la sussistenza di un nesso di causalità, oltre al quantum richiesto dall'attore. La Compagnia ha altresì affermato, vista la natura della documentazione medica fornita dall'attore, di aver rappresentato i fatti, nella loro rilevanza penale, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Foggia. La Compagnia ha così concluso chiedendo al Tribunale di: “1)
Dichiarare la inammissibilità della domanda, la sua nullità e, gradatamente, la sua infondatezza in fatto e in diritto. 2)Condannare il ricorrente al ristoro del compenso di lite.”
, regolarmente citato, non si è costituito e, pertanto, è stato CP_2
dichiarato contumace.
All'udienza del 29.09.2021 si è tenuto l'interrogatorio formale del convenuto contumace , mentre all'udienza del 27.04.2022 è stato escusso il CP_2 teste ed infine all'udienza del 01.02.2023 sono stati sentiti i Tes_1 testi e , tutti citati dall'attore. Testimone_2 Testimone_3
Il Giudice, all'udienza del 15.01.2025, in cui le parti hanno precisato le conclusioni come in atti, ha riservato la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
2. In rito, sono da disattendersi le eccezioni sollevate dal convenuto.
2.1. In primis, sull'eccepita questione di inammissibilità, né argomentata né motivata, va rilevato che essa è prevista dal legislatore solo in determinati casi quando la parte abbia intrapreso una certa attività dopo la scadenza dei
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termini previsti dalla legge per il suo compimento oppure non ottemperando alle formalità prescritte ex lege ovvero quando non risultano soddisfatte le condizioni per l'esercizio dell'azione. Non sussistendo e soprattutto non essendo stati dedotti elementi costitutivi di alcuna delle fattispecie che determinerebbero l'astratta inammissibilità della domanda l'eccezione solo genericamente sollevata va disattesa.
2.2. Sull'ulteriore eccezione di nullità della citazione, anch'essa genericamente sollevata, va rivelato come eventuali carenze nell'atto introduttivo non possano condurre nel caso di specie il Giudice a pronunciarsi per il suo accoglimento, le stesse al più incidendo sull'accoglibilità della domanda nel merito alla luce delle carenze allegative. Difatti, per poter dichiarare la nullità, la mancanza in ordine al petitum e alla causa petendi deve essere tale da impedire alle parti convenute l'esercizio di difesa (cfr.
Cass. n. 17122/2013; Cass. n. 7097/2012; Cass n. 23929/2004). Con maggiore impegno esplicativo, il principio di diritto affermato nel caso di specie è il seguente: “La nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda - ai sensi dell'art. 164 c.p.c. - non ricorre quando il "petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivata. La valutazione, infatti, della nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui questa si fonda, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservato al giudice del merito” (Cass. S.U. n. 16910/2009).
Nel caso di specie, la Compagnia assicurativa è stata messa nelle condizioni di poter spiegare puntualmente le proprie difese e rassegnare le proprie
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conclusioni nel corso dell'intero giudizio, essendole chiaro tanto l'oggetto quanto le ragioni in fatto ed in diritto posti a fondamento della domanda attrice, attraverso l'esame complessivo dell'atto, allegati compresi, da cui risulta evidente il provvedimento richiesto al Giudice (accertamento e condanna), il bene che si vuole ottenere da parte convenuta (somma di danaro) e l'insieme dei fatti che costituiscono il diritto soggettivo fatto valere in giudizio (posizione di terzo trasportato durante il sinistro stradale).
3. Nel merito, la domanda attorea risulta infondata e va pertanto rigettata per i motivi di seguito esposti. ha dedotto che si trovava quale terzo trasportato a bordo del Parte_1
motociclo Yamaha FZ6, asseritamente condotto dal proprietario , CP_2
quando costui, a causa della velocità nella tenuta della marcia, perdeva il controllo, facendo cadere sul manto stradale l'attore che, dopo aver strisciato per vari metri, terminava in una scarpata posta al lato dell'opposta corsia di marcia. Tali deduzioni non trovano tuttavia riscontro, specificamente, in relazione alla circostanza secondo la quale l'attore sarebbe stato terzo trasportato sul predetto motociclo. Difatti, pur essendo vero che agendo ai sensi dell'art. 141 C.d.A. non rileva l'accertamento della responsabilità di chi conduce il veicolo (cfr. Cass. S.U. n. 35318/2022), al fine di conseguire una pronuncia di condanna al risarcimento del danno vanno in ogni caso dimostrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali la specifica qualità di terzo trasportato. Con maggiore impegno esplicativo, l'istante deve assolvere all'onere probatorio, ex art. 2697 c.c., in ordine all'invocata e specifica fattispecie risarcitoria nonostante l'agevolazione riconosciuta dall'art. 141 C.d.A.: ciò sia in relazione all'accertamento dei fatti costituenti il sinistro in se per sé, circostanziando e provando la propria qualità di terzo trasportato, sia al nesso di causalità giuridica, espressione del legame giuridico tra l'evento lesivo, secondo le descritte modalità, ed i danni che ne siano effettiva conseguenza. Invero, sono stati forniti elementi probatori contrari ad un positivo accertamento, in favore dell'attore, della sua qualifica
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di terzo trasportato nel sinistro di cui è causa e della verificazione del sinistro così come dedotta in giudizio.
Difatti, nella cartella clinica di per l'intero depositata dalla Parte_1
Compagnia convenuta (all. 3 della comparsa di costituzione e risposta), si legge nella sezione anamnesi della relazione di accettazione al Pronto
Soccorso del 22.06.2016, che “in seguito a caduta da motociclo (scivolata) riportava il trauma. Non sono coinvolti terzi nell'incidente” (cfr. pag. 5 del predetto allegato), senza alcun riferimento alla sua asserita qualità di terzo trasportato, dichiarando apertamente come l'istante che fosse l'unico soggetto coinvolto nel sinistro. Tale dinamica viene confermata nella sezione anamnesi patologica prossima redatta dall'unità operativa dimettente di 1 CP_5 nella medesima data, ove si legge che “il paziente riferisce di esser rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida di un motoveicolo”
(cfr. pag. 2). Tali dichiarazioni contra se, contenute nell'indicato documento precostituito rispetto al giudizio e redatto nell'immediatezza dei fatti (che induce a considerare la genuinità di quanto dichiarato a suo sfavore dallo stesso attore e conseguentemente incartata), integra una sostanziale confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., vista la consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere una verità da cui poi possa sorgere un concreto pregiudizio al proprio interesse (cfr. Cass. n. 12798/2018; Cass. S.U. n.
7381/2013), ed essendo state rilasciate ad un terzo risultano liberamente apprezzabili dal giudice, cui compete stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio” (Cass. n. 11898/2020). Il Giudice, pertanto, può fondare anche in via esclusiva il proprio convincimento su tale mezzo di prova (cfr.
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Cass. n. 6459/2018; Cass. n. 4608/2000). Tali principi valgono a valutare quindi proprio il valore intrinseco di quanto dichiarato dall'attore ed incartato nella cartella clinica. Nel caso di specie, considerato che risulta altamente probabile che chi afferma un fatto a sé sfavorevole stia dichiarando un fatto vero e tenuto conto di come tali dichiarazioni risultino essere state rese dallo stesso attore nell'immediatezza dei fatti si deve ritenere che siano corrispondenti all'accaduto.
A ciò poi si aggiunga come le dichiarazioni incartate in cartella risultano da un atto pubblico, facente piena prova fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c., dell'estrinseco e, quindi, non solo della provenienza delle dichiarazioni da parte dello stesso attore così come rilasciate al soggetto che ha redatto la cartella clinica, ma altresì del fatto stesso che le abbia effettivamente rilasciate secondo il contenuto riportato. Sul punto, ci si limiterà, quindi, a ricordare, come già ritenuto dalla Suprema Corte, che “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (cfr. Cass. n. 27288/2022; Cass. n. 18868/2015). Il referto di pronto soccorso redatto da un medico facente parte del S.S.N. ha valore di atto pubblico facente fede sino a querela di falso in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e in ordine al contenuto delle dichiarazioni che gli sono state rese (cfr. Cass. n. 5000/1999)
e, invero, tali approdi giurisprudenziali trovano conferma nella succitata pronuncia della Suprema Corte, nella quale si mette in risalto che “il certificato del presidio medico del pronto soccorso ha natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti
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sotto la sua percezione – dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice”.
Da quanto risulta agli atti, non ha proposto querela di falso in relazione Pt_1
alla documentazione medica integralmente versata in atti dalla convenuta e non ha nemmeno contestato la veridicità dell'intrinseco ovvero del contenuto delle dichiarazioni rese, neppure paventando di aver reso all'epoca una dichiarazione non veritiera. In sostanza, l'attore si è semplicemente limitato piuttosto a dedurre, nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., come il medico avrebbe omesso di indicare la qualifica di terzo trasportato del paziente (in riferimento all'anamnesi “in seguito a caduta da motociclo (scivolata) riportava il trauma. Non sono coinvolti terzi nell'incidente”, cfr. pag. 5 all. 3 comparsa di risposta) senza però prendere alcuna posizione in merito all'altra dichiarazione, ben più incisiva ed esplicita (“il paziente riferisce di esser rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida di un motoveicolo”, pag. 2 all. 3 comparsa di risposta). Assodato, dunque, come l'attore abbia riferito quanto sopra (a prescindere dal sé ciò sia o meno corrispondente a verità) - non avendo per l'appunto formulato querela di falso avverso la documentazione medica -, e neppure avendo fornito allegazioni e prove dalle quali potersi desumere la falsità di quanto dichiarato (quale profilo non coperto dal valore fidefacente dell'incarto) a tali dichiarazioni a sé sfavorevoli va assegnato valore probatorio privilegiato, stante anche la loro spontaneità e la circostanza che sono state rilasciate nell'immediatezza dei fatti.
Orbene, dalle suddette risultanze probatorie si risale ad una dinamica del sinistro totalmente incompatibile con quella prospettata in giudizio da e poi avallata dai testi escussi e dal convenuto contumace, Parte_1
, tanto nel modulo CAI quanto nell'interrogatorio formale reso CP_2 all'udienza del 29.09.2021. Sul punto preme precisare come il modulo CAI e
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l'esito del deferito interrogatorio al convenuto non “faccia piena prova”, come erroneamente preteso dall'attore in comparsa conclusionale, in quanto come tale non opponibile all'assicurazione, quale soggetto terzo;
Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, n.25770: La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.”. Invero, avuto riguardo alla valenza probatoria del modulo CAI, giova ricordare che sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che ogni valutazione in ordine alla portata confessoria del predetto documento debba ritenersi inevitabilmente preclusa laddove emerga dall'istruttoria giudiziale un'accertata incompatibilità oggettiva tra la dinamica in esso descritta e le circostanze accertate nel corso del giudizio, non potendo essere sottratta al Giudice del merito la possibilità di accertare che le dichiarazioni rese nel modulo siano incompatibili con la dinamica del sinistro quale risultante dalle circostanze emerse in corso di causa (ex plurimis Cass.
n. 8451/2019; n. 37752/2021; n. 16875/2022). Secondo la Suprema Corte, anche la confessione del proprietario del veicolo assicurato, litisconsorte, non avrebbe valore di prova piena, essendo soggetta al libero apprezzamento da parte del giudice (cfr. Cass. n. 4536/2016) ex art 2733 c.c. e tanto anche ai fini dell'opponibilità alla compagnia. Orbene, nel caso di specie, è da precludersi qualsiasi valutazione positiva di attendibilità da parte di questo Giudice in ordine al modulo CAI e alle dichiarazioni rese dal convenuto in CP_2
giudizio nonché a quelle dei testi, , e Tes_1 Testimone_2 [...]
in quanti tutti amici dell'istante, privilegiandosi le dichiarazioni Tes_3
contra se rese da quest'ultimo e spontaneamente rilasciate nell'imminenza dei
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fatti di causa ad un pubblico ufficiale e refluite in un atto pubblico precostituito (cartella clinica-referto) non impugnato. Avverso quest'ultimo documento non è stata proposta querela di falso rispetto al profilo estrinseco e non è stata neppure fornita idonea prova contraria rispetto al contenuto dell'intrinseco ivi riportato, ovvero in ordine alle seguenti circostanze dichiarate: 1) che l'istante era alla guida della moto;
2) che nessun altro è rimasto coinvolto nel sinistro. L'attore, infatti, in maniera inidonea, ha cercato con i testi escussi e con le dichiarazioni rese dal convenuto di provare come quest'ultimo fosse stato, invece, alla guida dalla propria moto e come lo stesso avesse a sua volta riscontrato dei graffi e delle escoriazioni, nonostante dalla cartella clinica sia emerso come l'attore abbia dichiarato: 1) che nessun altro fosse rimasto coinvolto nell'incidente e come nell'occorso 2) l'attore si trovasse in prima persona alla guida. Difatti, si deve far notare come i testi escussi risultino essere tutti persone vicine e legate da rapporti di amicizia con l'attore ed il convenuto proprietario del veicolo, anch'esso amico dell'attore, e come invece non sia stato sentito neppure un testimone estraneo alle parti in causa. In sostanza, tutte le persone presenti ed escusse come testimoni fanno parte di un gruppo di soggetti legati dalla passione per le moto e non occasionalmente presenti al momento del sinistro. La dubbia attendibilità dei dichiaranti e quindi l'esito della valutazione di quanto dagli stessi riferito non permette di superare il contenuto della prova documentale precostituita
(cartella clinica versata in atti). Vale la pena sottolineare come infatti risulti preminente il rilievo probatorio delle dichiarazioni contra se rese dall'attore ad un terzo nell'immediatezza dei fatti e nel contesto medico-sanitario, all'uopo dichiarando di essere stato alla guida della moto. Il contesto di tempo e di luogo nel quale le predette dichiarazioni risultano essere state rese portano a ritenere come le stesse non potevano che essere genuine, trovandosi ancora al di fuori del relativo rilievo processuale. Alla luce di tanto corre altresì l'obbligo, ex art 331 cpp, di mandare gli atti in procura ai fini delle
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valutazioni di competenza in relazione alle testimonianze rese nel presente giudizio.
Tra l'altro, nel caso di specie, non è nemmeno stata fornita una consulenza tecnica di parte con valenza integrativa delle allegazioni di fatto rispetto al profilo della compatibilità tra i danni conseguenza ed il danno evento nella specifica predetta qualità di terzo trasportato. Da tanto e dalla non riscontrabilità di quanto dedotto in ordine ai paventati danni oggetto di giudizio, la domanda non può che essere rigettata, non potendosi indagare in altro modo gli elementi costitutivi dell'invocato danno rispetto al nesso causale in relazione alla qualità spesa e non potendosi a tali condizioni neppure disporre una consulenza d'ufficio che rivestirebbe carattere esplorativo, in violazione del principio dispositivo ex art. 115 c.p.c., essendo tesa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, colmando così le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass.
n. 26048/2023; Cass. n. 31886/2019).
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda formulata risulta infondata e va rigettata, con assorbimento di ogni altra questione, all'uopo confermando anche la decisione di non disporsi C.T.U. superflua ai fini della decisione.
Difatti, le prove acquisite nel processo non consentono a questo Giudice, in risposta alle conclusioni rassegnate dall'attore, di accertare e dichiarare che il medesimo sia stato effettivamente danneggiato in qualità di terzo trasportato nel sinistro in questione, per l'effetto impedendo qualsivoglia condanna nei confronti dell' al risarcimento dei danni ai sensi Controparte_1 dell'invocato art. 141 C.d.A.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto presenti i parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) con riduzione per la particolare semplicità e l'assenza di questioni di fatto e di diritto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a. rigetta la domanda formulata da parte attrice per le ragioni esposte in parte motiva;
b. condanna parte attrice a rimborsare alla convenuta Controparte_1
la somma di € 9.872,10 per compenso professionale, oltre
[...]
rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
c. alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio manda gli atti in procura ex art. 331 cpp per le valutazioni di competenza.
Così deciso in Foggia, il 12/04/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Simona Iavazzo)
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