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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 15/12/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1542/2024 R.G. A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1542 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente TRA (C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro (c.a.p. 88100), via Carmine Lidonnici, n. 33, nello studio dell'Avv. Ulisse Antonio Pedace (C.F.: – pec: CodiceFiscale_1
, che la rappresenta e difende giusta procura in Email_1 calce all'atto introduttivo del giudizio di secondo grado
Appellante E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Policastro il 20.8.1964), elettivamente domiciliato in Petilia Policastro
(c.a.p. 88837), alla via Adua, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Francesco Garofalo (C.F.: – pec: C.F._3
, per procura in calce Email_2 alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellato NONCHE'
(P.I. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Sindaco, legale rappresentante p.t., con sede pre sso il palazzo comunale, elettivamente domiciliato in Mesoraca (c.a.p. 88838), alla Via M. F. Rocca, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Maria Giada Fuoco (C.F.:
1 – pec: per procura in C.F._4 Email_3 calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellato
-Conclusioni: come da verbale di udienza dell'18.9.2025.
-Oggetto: Appello contro sentenza del Giudice di Pace di Petilia Policastro n. 219/2024 (R.G. n. 137/2023), pubblicata in data 18.9.2024, non notificata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall 'art. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso la Controparte_1 cartella di pagamento n. 13320210010717869000 notificata in data 27.10.2022 e relativa ad entrate patrimoniali anno 1998 per canone acqua, eccependo l'intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa creditoria, la mancanza di motivazione, la violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati, nonché la violazione dell'art.
6.1 della Carta del Servizio Idrico. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'
[...]
ed il ed il Giudice di Parte_1 Controparte_2
Pace adito, con la sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione in ragione della maturata prescrizione.
2. Con il presente atto di appello, ha Parte_1 censurato la decisione del giudice di prime cure, eccependo la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 13320210010717869000 e, dunque, l'erroneità della pronuncia gravata in punto di interruzione della prescrizione, oltre che per omessa considerazione della normativa emergenziale in tema di sospensione
2 dell'attività di riscossione e di notificazione durante la pandemia da Covid-19. Si costituivano nel presente giudizio, con propria comparsa, le parti appellate ovvero , il quale – riproposte le doglianze Controparte_1 già mosse nell'atto di citazione in primo grado – rilevava l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, ed il , Controparte_2 quest'ultimo, insistendo per la riforma dell'impugnata sentenza. Acquisito il fascicolo di primo grado, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 18.9.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale. Il Giudice ha pertanto trattenuto la causa in decisione.
3. Nel merito, l'appello è infondato.
4. Preliminarmente è opportuno premettere che, trattandosi di crediti relativi ai canoni del servizio idrico integrato, da inquadrarsi nel novero delle prestazioni negoziali, la giurisdizione ordinaria deve ritenersi pacificamente sussistente ( cfr. Cass. Ss. Un. n. 11293/2021, n.
11720/2010, n. 10976/2001). Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, infatti, deve evidenziarsi come, pur potendo essere liquidato e riscosso con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruolo e cartella esattoriale), il credito dell'ente territoriale per l'erogazione in favore del singolo utente di acqua ad uso domestico, non sia un'imposta o una tassa, né rientri tra i tributi comunali e locali di cui all 'art. 2 lett. h) del D.Lgs. n. 546 del 1992, trovando titolo non in una potestà impositiva, ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto (v. ex multis Cass. S.U. Sent. n. 7099/2002; n. 520/2000). Nel caso di specie, inoltre, l'oggetto della contestazione non ha investito i provvedimenti relativi alla formazione e alla modificazione delle tariffe, ipotesi in cui la questione sarebbe stata devoluta alla giurisdizione amministrativa.
5. Venendo alla delibazione del merito, correttamente la sentenza di primo grado ha ritenuto la legittimazione passiva del Concessionario della riscossione (sul punto si richiama il principio di diritto posto da Cass. Civ. Ordinanza n. 3870/2024: “in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono
3 essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddi ttorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione ”).
6. Parimenti, la statuizione del giudice a quo sulla decorrenza del termine prescrizionale appare corretta, sebbene non supportata da idonea motivazione, non risultando la normativa richiamata dal giudice di prime cure conferente con la ipotesi concreta sottoposta al suo vaglio. Il Giudice a quo, invero, nel dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione quinquennale del credito portato dalla cartella esattoriale n. 13320210010717869000 e sorto nel 1998, rileva come tale posizione creditoria, per la misura (€ 422,74) e per la data della sua insorgenza (1998), possa ritenersi annullata ex art. 4 D.L. n. 119/2018. Tale assunto, tuttavia, risulta erroneo posto che il tenore della norma de qua non consente margini di dubbio nel perimetrare l'operatività dell'annullamento oltre che all'importo massimo di € 1.000,00 (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) anche all'affidamento del carico all'agente per la riscossione nell'arco temporale che va dall'anno 2000 all'anno 2010, restandone pacificamente escluse le posizioni di importo superiore, ovvero quelle trasmesse all'agente per la riscossione dopo il 2010, indipendentemente da quale sia stata la data in cui il debito è sorto (cfr. art. 4 D.L. n. 119/2018: “ I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mi lle euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati”). Nella fattispecie in esame, invece, poiché emerge dalla documentazione in atti che il ruolo è stato trasmesso all'agente per la riscossione nel 2021, tale carico rimane oggettivamente escluso dal richiamato annullamento ex lege.
6. E' opportuno poi evidenziare che il D.lgs. n. 258 del 2000 ha determinato la trasformazione del “canone” per il servizio di fognatura e depurazione in “quota” parte della complessiva e articolata tariff a per il servizio idrico e che, a partire dalla data di entrata in vigore di tale normativa (fissata al 3.10.2000), il canone per il servizio di depurazione delle acque reflue provenienti da superfici e fabbricati privati ha 4 cessato di essere considerato un tributo, configurandosi, per espressa previsione normativa, come “corrispettivo” di una prestazione commerciale complessa, il quale trova fonte nel contratto di utenza.
Il credito reclamato dall'agente della riscossione , pertanto, non ha natura tributaria, ma privatistica e trova fondamento in una somministrazione con prestazione continuativa. Sul piano disciplinare da ciò consegue che:
- il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso;
- il canone in questione rientra fra le entrate che sono soggette alla disciplina della riscossione mediante ruolo, purché risultino da titolo avente efficacia esecutiva (v. combinato disposto degli artt. 17, co . 2 e 21 del d. lgs. n. 46/1999);
- soprattutto, ai sensi dell'art. 29, co . 2 del d. lgs. n. 46/1999, esso rientra fra le entrate per le quali le opposizioni all'esecuzione ed agl i atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Ciò precisato, nel caso in esame, la circostanza che l'iscrizione a ruolo del canone idrico non sia avvenuta sulla base di un titolo esecutivo, non può considerarsi definitiva del giudizio, non essendo stata svolta alcuna deduzione sul punto (v. Cass. Sent. n. 16541/2011: “In tema di esecuzione forzata, il principio per cui spetta al giudice dell'esecuzione verificare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso del processo esecutivo deve essere coordinato, in sede di opposizione all'esecuzione, con i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.”). La controversia, pertanto, dev'essere risolta “in virtù della disciplina relativa al rapporto nella sua intima essenza ” (cfr. Cass. Sent. n. 6833/2021), ovvero, tenendo conto del fatto che, rispetto ad una intimazione di pagamento relativa ad un credito non tributario, il debitore che vi si opponga contestando il diritto del creditore di agire in via esecutiva (come nella specie) altro non esercita se non una opposizione pre-esecutiva ex art. 615, co. 1, c.p.c., il cui termine di proponibilità è costituito soltanto dall'effettivo avvio dell'az ione esecutiva (Cass. Sent. n. 6833/2021 cit.).
6. Tanto premesso in ordine alla natura giuridica del canone idrico , con riferimento alla singola fattispecie, va considerato che, alla data in cui è stata notificata la cartella di pagamento n. 13320210010717869000 (ossia il 27 ottobre 2022) il credito relativo al pagamento del suddetto canone
5 per l'anno 1998 era già abbondantemente prescritto, risultando ormai inesorabilmente decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 co. 1 n. 4 c.c..
Dalla consultazione degli atti di causa del fascicolo di primo grado, emerge invero che il aveva depositato Controparte_2 copia delle relate di notifica del 15.12.2001, 16.11.2006, 11.10.2011 e 09.10.2016, unitamente ad alcuni, ma non a tutti , gli atti notificati. Così, quantunque in atti si rinvenga l'attestazione di avvenuta notifica in data 9 ottobre 2016 - tramite messo notificatore - dell'intimazione di pagamento n. 1996979820161560, a mani della sig.ra Parte_2
(qualificatasi come moglie dell'appellato) al fine di dimostrare la valida interruzione del termine di prescrizione quinquennale, è indubbio che la mancata allegazione di tale atto di intimazione, non consente di avere alcuna certezza in ordine al suo contenuto e, in parti colare, di verificare che avesse ad oggetto la medesima pretesa per cui è causa . Conclusivamente poiché non vi è prova certa che, tra la richiesta di pagamento notificata in data 11.10.2011 e la notifica della cartella di pagamento opposta in data 27.10.2 022, l'appellato abbia ricevuto atti aventi idonea efficacia interruttiva del termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 2943 c.c., il diritto di credito azionato nei confronti del deve ritenersi prescritto. Controparte_1
Trattandosi di prescrizione maturata in data antecedente alla notifica della cartella impugnata, nessun rilievo assumono (e restano perciò assorbite) le deduzioni dell'appellante in merito all'applicazione della normativa emergenziale anti-Covid.
5. Per le ragioni esposte, la sentenza gravata deve essere confermata e l'appello respinto.
6. Le spese del processo d'appello seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n.
1542/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così prov vede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna alla refusione, in favore Parte_1 dell'appellato, delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 462,00 per compensi professionali, oltre compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
6 3) compensa le spese dell'appello tra Pt_1 Parte_1
e il . Controparte_2
Così deciso in Crotone, il 11 dicembre 2025 Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1542 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente TRA (C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro (c.a.p. 88100), via Carmine Lidonnici, n. 33, nello studio dell'Avv. Ulisse Antonio Pedace (C.F.: – pec: CodiceFiscale_1
, che la rappresenta e difende giusta procura in Email_1 calce all'atto introduttivo del giudizio di secondo grado
Appellante E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Policastro il 20.8.1964), elettivamente domiciliato in Petilia Policastro
(c.a.p. 88837), alla via Adua, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Francesco Garofalo (C.F.: – pec: C.F._3
, per procura in calce Email_2 alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellato NONCHE'
(P.I. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Sindaco, legale rappresentante p.t., con sede pre sso il palazzo comunale, elettivamente domiciliato in Mesoraca (c.a.p. 88838), alla Via M. F. Rocca, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Maria Giada Fuoco (C.F.:
1 – pec: per procura in C.F._4 Email_3 calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellato
-Conclusioni: come da verbale di udienza dell'18.9.2025.
-Oggetto: Appello contro sentenza del Giudice di Pace di Petilia Policastro n. 219/2024 (R.G. n. 137/2023), pubblicata in data 18.9.2024, non notificata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall 'art. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso la Controparte_1 cartella di pagamento n. 13320210010717869000 notificata in data 27.10.2022 e relativa ad entrate patrimoniali anno 1998 per canone acqua, eccependo l'intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa creditoria, la mancanza di motivazione, la violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati, nonché la violazione dell'art.
6.1 della Carta del Servizio Idrico. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'
[...]
ed il ed il Giudice di Parte_1 Controparte_2
Pace adito, con la sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione in ragione della maturata prescrizione.
2. Con il presente atto di appello, ha Parte_1 censurato la decisione del giudice di prime cure, eccependo la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 13320210010717869000 e, dunque, l'erroneità della pronuncia gravata in punto di interruzione della prescrizione, oltre che per omessa considerazione della normativa emergenziale in tema di sospensione
2 dell'attività di riscossione e di notificazione durante la pandemia da Covid-19. Si costituivano nel presente giudizio, con propria comparsa, le parti appellate ovvero , il quale – riproposte le doglianze Controparte_1 già mosse nell'atto di citazione in primo grado – rilevava l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, ed il , Controparte_2 quest'ultimo, insistendo per la riforma dell'impugnata sentenza. Acquisito il fascicolo di primo grado, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 18.9.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale. Il Giudice ha pertanto trattenuto la causa in decisione.
3. Nel merito, l'appello è infondato.
4. Preliminarmente è opportuno premettere che, trattandosi di crediti relativi ai canoni del servizio idrico integrato, da inquadrarsi nel novero delle prestazioni negoziali, la giurisdizione ordinaria deve ritenersi pacificamente sussistente ( cfr. Cass. Ss. Un. n. 11293/2021, n.
11720/2010, n. 10976/2001). Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, infatti, deve evidenziarsi come, pur potendo essere liquidato e riscosso con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruolo e cartella esattoriale), il credito dell'ente territoriale per l'erogazione in favore del singolo utente di acqua ad uso domestico, non sia un'imposta o una tassa, né rientri tra i tributi comunali e locali di cui all 'art. 2 lett. h) del D.Lgs. n. 546 del 1992, trovando titolo non in una potestà impositiva, ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto (v. ex multis Cass. S.U. Sent. n. 7099/2002; n. 520/2000). Nel caso di specie, inoltre, l'oggetto della contestazione non ha investito i provvedimenti relativi alla formazione e alla modificazione delle tariffe, ipotesi in cui la questione sarebbe stata devoluta alla giurisdizione amministrativa.
5. Venendo alla delibazione del merito, correttamente la sentenza di primo grado ha ritenuto la legittimazione passiva del Concessionario della riscossione (sul punto si richiama il principio di diritto posto da Cass. Civ. Ordinanza n. 3870/2024: “in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono
3 essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddi ttorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione ”).
6. Parimenti, la statuizione del giudice a quo sulla decorrenza del termine prescrizionale appare corretta, sebbene non supportata da idonea motivazione, non risultando la normativa richiamata dal giudice di prime cure conferente con la ipotesi concreta sottoposta al suo vaglio. Il Giudice a quo, invero, nel dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione quinquennale del credito portato dalla cartella esattoriale n. 13320210010717869000 e sorto nel 1998, rileva come tale posizione creditoria, per la misura (€ 422,74) e per la data della sua insorgenza (1998), possa ritenersi annullata ex art. 4 D.L. n. 119/2018. Tale assunto, tuttavia, risulta erroneo posto che il tenore della norma de qua non consente margini di dubbio nel perimetrare l'operatività dell'annullamento oltre che all'importo massimo di € 1.000,00 (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) anche all'affidamento del carico all'agente per la riscossione nell'arco temporale che va dall'anno 2000 all'anno 2010, restandone pacificamente escluse le posizioni di importo superiore, ovvero quelle trasmesse all'agente per la riscossione dopo il 2010, indipendentemente da quale sia stata la data in cui il debito è sorto (cfr. art. 4 D.L. n. 119/2018: “ I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mi lle euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati”). Nella fattispecie in esame, invece, poiché emerge dalla documentazione in atti che il ruolo è stato trasmesso all'agente per la riscossione nel 2021, tale carico rimane oggettivamente escluso dal richiamato annullamento ex lege.
6. E' opportuno poi evidenziare che il D.lgs. n. 258 del 2000 ha determinato la trasformazione del “canone” per il servizio di fognatura e depurazione in “quota” parte della complessiva e articolata tariff a per il servizio idrico e che, a partire dalla data di entrata in vigore di tale normativa (fissata al 3.10.2000), il canone per il servizio di depurazione delle acque reflue provenienti da superfici e fabbricati privati ha 4 cessato di essere considerato un tributo, configurandosi, per espressa previsione normativa, come “corrispettivo” di una prestazione commerciale complessa, il quale trova fonte nel contratto di utenza.
Il credito reclamato dall'agente della riscossione , pertanto, non ha natura tributaria, ma privatistica e trova fondamento in una somministrazione con prestazione continuativa. Sul piano disciplinare da ciò consegue che:
- il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso;
- il canone in questione rientra fra le entrate che sono soggette alla disciplina della riscossione mediante ruolo, purché risultino da titolo avente efficacia esecutiva (v. combinato disposto degli artt. 17, co . 2 e 21 del d. lgs. n. 46/1999);
- soprattutto, ai sensi dell'art. 29, co . 2 del d. lgs. n. 46/1999, esso rientra fra le entrate per le quali le opposizioni all'esecuzione ed agl i atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Ciò precisato, nel caso in esame, la circostanza che l'iscrizione a ruolo del canone idrico non sia avvenuta sulla base di un titolo esecutivo, non può considerarsi definitiva del giudizio, non essendo stata svolta alcuna deduzione sul punto (v. Cass. Sent. n. 16541/2011: “In tema di esecuzione forzata, il principio per cui spetta al giudice dell'esecuzione verificare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso del processo esecutivo deve essere coordinato, in sede di opposizione all'esecuzione, con i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.”). La controversia, pertanto, dev'essere risolta “in virtù della disciplina relativa al rapporto nella sua intima essenza ” (cfr. Cass. Sent. n. 6833/2021), ovvero, tenendo conto del fatto che, rispetto ad una intimazione di pagamento relativa ad un credito non tributario, il debitore che vi si opponga contestando il diritto del creditore di agire in via esecutiva (come nella specie) altro non esercita se non una opposizione pre-esecutiva ex art. 615, co. 1, c.p.c., il cui termine di proponibilità è costituito soltanto dall'effettivo avvio dell'az ione esecutiva (Cass. Sent. n. 6833/2021 cit.).
6. Tanto premesso in ordine alla natura giuridica del canone idrico , con riferimento alla singola fattispecie, va considerato che, alla data in cui è stata notificata la cartella di pagamento n. 13320210010717869000 (ossia il 27 ottobre 2022) il credito relativo al pagamento del suddetto canone
5 per l'anno 1998 era già abbondantemente prescritto, risultando ormai inesorabilmente decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 co. 1 n. 4 c.c..
Dalla consultazione degli atti di causa del fascicolo di primo grado, emerge invero che il aveva depositato Controparte_2 copia delle relate di notifica del 15.12.2001, 16.11.2006, 11.10.2011 e 09.10.2016, unitamente ad alcuni, ma non a tutti , gli atti notificati. Così, quantunque in atti si rinvenga l'attestazione di avvenuta notifica in data 9 ottobre 2016 - tramite messo notificatore - dell'intimazione di pagamento n. 1996979820161560, a mani della sig.ra Parte_2
(qualificatasi come moglie dell'appellato) al fine di dimostrare la valida interruzione del termine di prescrizione quinquennale, è indubbio che la mancata allegazione di tale atto di intimazione, non consente di avere alcuna certezza in ordine al suo contenuto e, in parti colare, di verificare che avesse ad oggetto la medesima pretesa per cui è causa . Conclusivamente poiché non vi è prova certa che, tra la richiesta di pagamento notificata in data 11.10.2011 e la notifica della cartella di pagamento opposta in data 27.10.2 022, l'appellato abbia ricevuto atti aventi idonea efficacia interruttiva del termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 2943 c.c., il diritto di credito azionato nei confronti del deve ritenersi prescritto. Controparte_1
Trattandosi di prescrizione maturata in data antecedente alla notifica della cartella impugnata, nessun rilievo assumono (e restano perciò assorbite) le deduzioni dell'appellante in merito all'applicazione della normativa emergenziale anti-Covid.
5. Per le ragioni esposte, la sentenza gravata deve essere confermata e l'appello respinto.
6. Le spese del processo d'appello seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n.
1542/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così prov vede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna alla refusione, in favore Parte_1 dell'appellato, delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 462,00 per compensi professionali, oltre compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
6 3) compensa le spese dell'appello tra Pt_1 Parte_1
e il . Controparte_2
Così deciso in Crotone, il 11 dicembre 2025 Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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