TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/10/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
-I SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente dott.ssa Stefania D'Errico, ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 134 R.G. Anno 2025 Affari Civili Contenziosi, promosso da:
Parte_1 cod. fisc. e p. IVA , con sede in
[...] P.IVA_1
Napoli alla Via Giovanni Porzio n. 4, Is. E/7, in persona dell'Amministratore unico e legale rapp.te p.t., , rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Paolo Parte_2
SA e GI SA (studio legale associato SA P. I.V.A. e con gli stessi P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Giovinazzi n. 1, cap. 74123 presso lo studio dell'avv.to
LI LL, in virtù di procura allegata in calce all'atto di opposizione;
- attrice opponente -
CONTRO
; CP_1
- convenuta opposta contumace -
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1699cc)”; riservata per la decisione all'udienza del 25.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE - Fatto e Diritto
1. Il procedimento monitorio.
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 13.11.2024, la sig.ra , titolare CP_1 della ditta individuale “EDILIZIA RIONDINO di RIONDINO IS” rappresentava di essere creditrice della società “SMART SEA S.r.l. ( Parte_1
, per il mancato pagamento della somma complessiva di €
[...]
12.408,31, oltre gli interessi al tasso legale maturati e maturandi dalla data di costituzione in mora e sino all'effettivo soddisfo, nonché delle spese e dei compensi relativi al procedimento monitorio.
A sostegno del ricorso la sig.ra deduceva quanto segue: CP_1
1 - che la società SEA S.r.l. in data 4.9.2023 le aveva affidato in appalto l'esecuzione delle Pt_1 attività di “posa in opera di casseri, ferro di armatura e getto di calcestruzzo presso il cantiere di
ER (Napoli)” per la costruzione di un centro di ricerca e innovazione (CRI TEST);
- che in data 5.9.2023, come previsto dall'art. 8 del contratto di appalto, aveva emesso la fattura di acconto n. 86/2023 per un importo di € 50.000,00 oltre IVA, che era stata regolarmente pagata dalla committente con bonifico bancario;
- che nel prosieguo delle attività aveva emesso ulteriori quattro fatture e precisamente le fatture n.ri
96/23 del 12.10.23; 109/23 del 15.11.23; 120/23 del 12.12.23 e 121/23 del 20.12.23 per un ammontare complessivo di € 85.483,01 oltre IVA regolarmente pagate a mezzo bonifici bancari al netto dell'importo di € 8.548,31 trattenuto dalla committente a parziale recupero dell'acconto di €
50.000,00 corrispostole in data 5.9.2023 e di cui alla fattura n. 86/23;
- che al termine delle attività prestate aveva emesso le ulteriori fatture nn. 125/23 del 28.12.23 di €
3.000,00 oltre IVA e 126/23 del 29.12.23 di € 5.000,00 oltre IVA per un ammontare complessivo di
€ 9.760,00, fatture che non venivano pagate dal committente;
- che con nota inviata dal proprio legale alla committente in data 11.3.2024 aveva rivendicato di essere creditrice dell'ulteriore importo di € 44.100,00 per attività e prestazioni in economia extra contratto, che aveva fornito attraverso le proprie maestranze nelle giornate di lavoro erogate nel periodo dal 12.9.2023 al 5.1.2024
- che, detraendo dall'importo di € 44.100,00, l'ammontare del residuo acconto iniziale, ancora a credito della committente, pari ad € 41.451,69, sussisteva un credito residuo a suo favore di € 2.648,83
a saldo della fattura n. 30/24 del 18.3.2024.
Sulla scorta di quanto esposto dalla ricorrente e della documentazione allegata, con provvedimento monitorio n. 1526/2024 emesso in data 27.11.2024, il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice dott.ssa D'Errico, ingiungeva alla Società
[...]
, in persona del suo amministratore unico e Parte_3 legale rappresentante, il pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €
12.408,83, nonché degli interessi come da domanda, oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per esborsi e € 567,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (ed oltre successive occorrende).
2. I motivi di opposizione.
Con atto di citazione depositato in data 14.01.2025,
[...] propone opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1526/2024, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione
2 passiva in capo alla stessa per intervenuta scissione parziale della società intervenuta in data antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Sul punto, l'opponente specifica che per effetto dell'“atto di scissione di società mediante trasferimento del patrimonio a società di nuova costituzione” per Notar di Persona_1
Milano del 13.6.2024 registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano il
17.6.2024 al n. 45625, trascritto all'Agenzia del Territorio di Caserta il 17.6.2024 al n. 24008 del reg. gen. e 19530 del reg. particolare ed iscritto al registro delle imprese di Napoli il 14.6.2024 al n.
, la legittimazione passiva compete in via esclusiva alla società di nuova costituzione P.IVA_3 subentrata alla società SMART SEA S.r.l., ovvero la società “ Controparte_2
cod. fisc. (in breve , nei confronti della quale dovevano essere
[...] P.IVA_4 Controparte_3 avanzate le eventuali pretese creditorie.
In subordine, la società opponente rileva l'infondatezza della domanda, evidenziando che la ditta individuale non aveva fornito alcuna prova a sostegno degli asseriti crediti. CP_1
Contesta, inoltre, la ricostruzione della vicenda contrattuale fornita dalla ricorrente, rappresentando di essere creditrice di quest'ultima per la complessiva somma di € 41.451,69, corrispondente all'anticipazione non ancora recuperata corrispostale per € 50.000,00 in data 5.9.2023 a fronte della fattura n. 86/23 oltre interessi;
dell'importo di € 13.900,00 in conseguenza dell'applicazione della penale giornaliera di € 100,00 prevista dall'art. 9 del contratto per 139 giorni di ritardo nell'ultimazione dei lavori calcolati dal 20.10.2023 - data prevista dal contratto per l'ultimazione dei lavori - sino al 7.3.2024, giorno in cui è stato restituito il cantiere;
nonché dell'importo di € 68.650,00 per risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione del contratto.
Al fine di meglio ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti in causa, la società opponente espone quanto segue:
- Il contratto di appalto con la , comprensivo di specifica tecnica, è stato Parte_4 effettivamente sottoscritto il 04/09/2023 tra la società SMART SEA S.r.l. e la ditta appaltatrice;
- Con il contratto la ditta assumeva l'obbligo, previo esame del progetto esecutivo, di CP_1 eseguire ed ultimare entro il 20 ottobre 2023 tutti i lavori occorrenti per lo svolgimento delle seguenti attività funzionali alla costruzione di un centro di ricerca innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo sostenibile per la transizione ecologica in ER;
- Il contratto prevedeva che i lavori sarebbero stati contabilizzati e remunerati all'appaltatore a misura (art. 3) applicando alle quantità effettivamente eseguite i prezzi unitari previsti dall'art. 8 del contratto per le singole categorie;
3 - Al fine di agevolare il celere svolgimento dei lavori il contratto prevedeva l'erogazione, da parte del committente, all'appaltatore di un'anticipazione di € 50.000,00 oltre IVA all'inizio dei lavori presso il cantiere di ER da recuperare attraverso trattenute percentuali sugli stati di avanzamento che dovevano essere emessi in corso d'opera dal D.L. al raggiungimento di importi netti definiti per ogni singola attività dell'appalto (indicativamente a metà mese e a fine mese);
- L'anticipazione veniva erogata all'impresa che emetteva la fattura n. 86/2023 del 4.9.2023 per l'importo di € 50.000 oltre 11.000 € di IVA ed è stata recuperata per soli € 8.548,31;
- La direzione dei lavori veniva affidata all'ing. (art.11) che ha accertato i Persona_2 lavori eseguiti dall'impresa e li ha contabilizzati emettendo nel corso dei lavori 4 SAL e precisamente: il 07/09/2023 la D.L. emetteva il 1° SAL per i lavori eseguiti nel periodo dal
11/09/23 al 06/10/23 per un importo lordo di € 11.732,40 da cui veniva detratto l'importo di
1.173,24 € (10% recupero acconto) oltre la fornitura di 960 € di matassine di ferro per un totale del SAL pari 9.869,16 €, approvvigionate dalla stessa società SMART Sea;
il
14/11/2023 la D.L. emetteva il 2° SAL relativo ai lavori eseguiti dal 09/10/2023 al 14/11/2023 per un importo complessivo di 18.819,11 € da cui sono stati detratti gli importi di 1.881,91 €
(recupero acconto 10%) nonché l'importo per la fornitura legno di 420,00 per un totale SAL di 16.517,20 €; in data 12/12/2023 la D.L. emetteva il 3° SAL per lavori eseguiti dal
16/11/2023 al 12/12/2023 per un totale di 22.521,00 € da cui sono stati detratti 3.378,15 €
(recupero acconto 15%) per un totale del SAL pari 19.142,85 €; in data 20/12/2023 la D.L. emette il 4° SAL per lavori eseguiti dal 14/12/2023 al 20/12/2023 per un totale di 39.953,80
€ da cui non veniva detratto alcun importo per il recupero acconto;
- Nessun ulteriore lavoro o prestazione veniva eseguita dall'impresa che in data 20.12.2023 interrompeva i lavori senza alcuna giustificazione ed abbandonava il cantiere che veniva restituito il 7.3.2024.
Pertanto, a fronte di lavori eseguiti dalla sino al dicembre 2023 per un importo di € Parte_4
93.026,31, la SMART SEA S.r.l. rappresenta di aver versato un importo di € 135.483,01 e di essere creditrice della odierna opposta dell'importo di € 42.456,70, alla stessa dovuto in restituzione dell'anticipazione non ancora recuperata.
Inoltre deduce che, per effetto dell'interruzione dei lavori da parte della , aveva Pt_4 CP_1 intimato l'applicazione delle penali per ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data del
20.10.2023 nella misura di € 100,00 al giorno prevista dall'art. 9 del contratto e successivamente, di fronte al persistente comportamento inadempiente, dichiarato risolto il contratto con riserva di agire per il risarcimento dei danni;
che a fronte di diffida del 19.02.2024 formulata dall'opponente, con pec
4 del 06.03.2024 la ditta comunicava che nel giorno 07.03.2024 avrebbe ritirato con propri CP_1 mezzi l'attrezzatura presente nel cantiere, confermando in tal modo la volontà di non proseguire l'esecuzione dei lavori;
che la SMART SEA nel riscontrare la pec del 06/03/24 ribadiva l'avvenuta risoluzione del contratto per illegittima interruzione dei lavori e invitava la ditta a fornire un elenco dettagliato e preciso degli attrezzi e dei materiali di cui aveva richiesto la restituzione, facendo salva l'applicazione di penali e le richieste di risarcimento dei danni.
Quanto al comportamento contrattuale della ditta IO, la società opponente rappresenta che successivamente alla risoluzione del contratto l'odierna opposta si è resa ulteriormente e gravemente inadempiente in quanto, in violazione dei doveri di buona fede e correttezza, avanzava pretestuose pretese di pagamenti di corrispettivi per prestazioni asseritamente svolte in economia, evidentemente nel tentativo di sottrarsi all'obbligo di restituire alla società committente la quota di anticipazione non ancora recuperata e di sottrarsi all'obbligo di corrispondere penali e risarcimento danni;
pertanto, anziché restituire l'anticipazione e provvedere al pagamento delle penali, con nota del 19.3.2024, a mezzo del proprio legale, richiedeva il pagamento della somma di € 3.000,00 oltre IVA per le fatture
125/23 del 28.12.2023 e n. 126/23 del 29.12.2023 e di € 5.000,00, sostenendo di essere creditrice di ulteriori importi per asserite attività e prestazioni in economia che avrebbe fornito extra contratto nel periodo dal 12.9.2023 al 5.1.2023 per un ammontare complessivo pari ad € 44.100,00, richiesta che veniva contestata dalla società SMART SEA, la quale poneva in evidenza che si trattava di una pretesa palesemente infondata in quanto nessuna delle prestazioni di cui innanzi era stata richiesta e comunque era stata svolta dalle maestranze della , che avevano espletato Parte_4 esclusivamente le attività oggetto dell'appalto.
Tanto premesso, parte opponente afferma che l'infondatezza e la temerarietà della pretesa avanzata dalla SMART SEA risulti evidente se si tiene presente che le prestazioni da quest'ultima svolte hanno costituito oggetto di accertamento e contabilizzazione da parte del Direttore dei Lavori, che ha inserito tutte le lavorazioni eseguite dalla nei SAL innanzi richiamati, SAL 1, 2, 3 e 4 a fronte Parte_4 dei quali la Ditta appaltatrice ha emesso regolari fatture (fatture nn. 96 del 12/10/2023, 109 del
15/11/2023, 120 del 12/12/2023 e 121 del 20/12/2023); che gli importi di cui alle fatture nn. 125 del
28/12/2023, 126 del 29/12/2023 e 30 del 18/03/2024, emesse successivamente all'interruzione del rapporto contrattuale, non trovano conferma in nessun documento contabile relativo all'appalto, né tantomeno nei SAL e in alcun ordine di servizio impartito dal Direttore dei Lavori o richieste del committente, il che conferma che nessuna ulteriore prestazione rispetto a quelle contabilizzate nei
SAL 1, 2, 3 e 4 è stata richiesta e/o eseguita dall'appaltatore.
Per effetto di quanto esposto, la società opponente formula domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della ditta individuale Edilizia IO di IO IS al pagamento in favore della
5 società SMART SEA S.r.l., ovvero della società risultante dalla scissione
[...]
dell'importo di € 41.451,69 in restituzione dell'anticipazione di € Controparte_4
50.000,00 erogata alla ai sensi dell'art. 8 del contratto a fronte della fattura n. 86/2023 Parte_4 del 5.9.2023, oltre interessi al tasso commerciale, dell'importo di € 13.900,00 derivante dall'applicazione della penale giornaliera di € 100,00 prevista dall'art. 9 del contratto di appalto per
139 giorni di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data del 20.10.2023, nonché dei danni subiti in conseguenza della risoluzione del contratto ammontanti ad € 68.650,00 e rappresentati dai maggiori costi che ha dovuto sostenere per i ritardi della e per il riappalto dei lavori. Parte_4
Rassegna, pertanto, le seguenti conclusioni: 1) accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione passiva della società Parte_1 in breve SMART SEA S.r.l.; 2) in subordine rigettare le domande proposte dalla Sig.ra
[...]
titolare della ditta individuale Edilizia IO di IO IS perché infondate e CP_1 sfornite di prova;
3) sempre in subordine rispetto alla richiesta di cui al precedente punto 1) accogliere la domanda riconvenzionale e condannare la Sig.ra titolare della ditta CP_1 individuale Edilizia IO di IO IS a corrispondere alla Società
[...] in breve SMART SEA S.r.l. Parte_1
l'importo di € 41.451,69 oltre interessi al tasso commerciale in restituzione dell'anticipazione di €
50.000,00 erogata alla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 8 del contratto e non restituita, l'importo di € 13.900,00 per penale nella misura contrattuale di € 100,00 al giorno per i ritardi nell'ultimazione dei lavori verificatisi dal 20.10.2023 data prevista dal contratto per l'ultimazione dei lavori ed il
7.3.2024 data di restituzione del cantiere ed a risarcire la SMART SEA di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto provvisoriamente quantificati in €
68.650,00, oltre interessi commerciali e rivalutazione;
4) sempre in subordine disporre la compensazione sino a concorrenza tra eventuali importi dovessero essere riconosciuti alla sig.ra
titolare della ditta individuale Edilizia IO di IO IS e gli importi CP_1 spettanti alla comparente;
5) con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ex art. 171 bis, c.p.c., il P.I. ha dichiarato la contumacia della convenuta opposta, confermando la data della prima udienza indicata dall'attore e spostata ex art. 168-bis, ult.co., c.p.c. al 19.06.2025.
All'esito della prima udienza di comparizione il P.I. ha rinviato la causa all'udienza di rimessione in decisione assegnando i termini di cui all'art. 189, c.p.c..
6 All'udienza del 25.09.2025, la società opponente si è riportata alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento; pertanto, la causa è stata riservata per essere decisa.
4. Il merito della controversia.
Nella delibazione dei vari motivi di opposizione è preliminare l'esame della eccezione di difetto di legittimazione passiva della Parte_5 per effetto della sua scissione parziale intervenuta in data
[...] precedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Sul punto, l'opponente rappresenta che per effetto dell'“atto di scissione di società mediante trasferimento del patrimonio a società di nuova costituzione” per Notar di Persona_1
Milano del 13.6.2024 registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano il
17.6.2024 al n. 45625, trascritto all'Agenzia del Territorio di Caserta il 17.6.2024 al n. 24008 del reg. gen. e 19530 del reg. particolare ed iscritto al registro delle imprese di Napoli il 14.6.2024 al n.
, la legittimazione passiva compete in via esclusiva alla società di nuova costituzione P.IVA_3 subentrata alla società SMART SEA S.r.l., ovvero la società “ Controparte_2
cod. fisc. (in breve , nei confronti della quale devono essere
[...] P.IVA_4 Controparte_3 avanzate le eventuali pretese creditorie.
In materia di scissione di società pare opportuno rilevare che l'art. 2506- quater, comma 3, c.c., prevede che, nel caso di scissione, “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, la norma va interpretata nel senso che la società scissa risponde in via solidale, unitamente alla società di nuova costituzione, beneficiaria di una parte del patrimonio originario, del debito a quest'ultima trasferito o mantenuto.
Quanto al rapporto di natura sussidiaria tra la società scissa e la società beneficiaria si evidenzia tuttavia che secondo condivisibile interpretazione dei giudici di leggitimità è ragionevole escludere che la norma riconosca un beneficio di previa escussione, perché', nei casi in cui è previsto, tale beneficio è sempre riferito al patrimonio (artt. 563, 1944, 2268 e 2304 c.c.) o al debitore da sottoporre a esecuzione forzata (art. 2393 bis, e art. 2868 c.c.); al contrario, la norma in esame presuppone solo che i crediti da far valere siano rimasti insoddisfatti. Prevede dunque solo un beneficium ordinis, che, secondo la giurisprudenza di questa corte, presuppone esclusivamente la costituzione in mora del debitore, non anche la sua preventiva escussione (cfr. Cassazione civile,
Sez. I, sentenza n. 4455 del 7 marzo 2016).
Invero, presupponendo che nel caso di specie il credito da far valere sia rimasto insoddisfatto, la responsabilità solidale della società scissa, odierna opponente, postula la previa costituzione in mora
7 della società beneficiaria (cd. "beneficium ordinis"), circostanza che dalla documentazione in atti non può dirsi provata.
Peraltro, l'intervenuta scissione della SMART SEA S.r.l. è stata resa pubblica e opponibile prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (13.11.2024) mediante iscrizione nel registro delle imprese di Napoli il 14.6.2024 al n. 155927/24 e, pertanto, l'odierna opposta era in grado di conoscere l'intervenuta vicenda societaria mediante la richiesta di visura catastale della società opponente.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della odierna opponente è, quindi, fondata e merita accoglimento, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione e della stessa domanda riconvenzionale, che non può essere esaminata, in quanto avrebbe dovuto essere proposta dalla società beneficiaria della scissione, come emerge dalla stessa prospettazione della opponente.
Ne deriva la declaratoria di revoca del provvedimento monitorio opposto.
5. Le spese.
Quanto al regolamento delle spese, in applicazione del principio generale della soccombenza, la convenuta opposta, che ha dato causa alla presente controversia, va condannata al pagamento delle spese del procedimento, liquidate come da dispositivo.
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione per le ragioni di cui alla parte motiva e, per l'effetto:
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1526/2024 emesso in data 27.11.2024 dal Tribunale di
Taranto;
3) DA la convenuta opposta al pagamento delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi € 1.800,00, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Taranto, 06.10.2025.
Il Presidente
(dott.ssa S. D'ERRICO)
8