Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3129/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3129/2023 del R.G., avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...] ente domiciliata in Battipaglia (SA), alla via R C.F._1
studio dell'avv. Teresa Antonietta Tomeo, che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore RICORRENTE E
, nato a [...], il [...] C.F. , CP_1 CodiceFiscale_2
e domiciliato in Battipaglia (SA), alla via studio dell'avv. Antonio Di Stefano che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Comune di Olevano Sul Tusciano (SA) in data 8 luglio 2017 e che one era nata una figlia, (12.12.2019). Per_1
In particolare, la ente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione e di divorzio con la previsione dell'affidamento condiviso della figlia minore con residenza prevalente presso di se e con regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre e la previsione dell'obbligo di mantenimento a carico di quest'ultimo in proprio favore e in favore della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che contestava quanto CP_1 allegato dalla moglie e, in ogni caso, aderi nda di separazione e di divorzio, chiedendo la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali nell'interesse della figlia minore alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. In data 12 settembre 2023, i coniugi erano comparsi dinanzi al Giudice delegato per le domande di separazione, che li autorizzava a vivere separatamente e adottava i provvedimenti temporanei e urgenti. Con sentenza non definitiva n. 4820/2023 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi e, con successiva sentenza n. 5296/2024, ratificava l'accordo sulle condizioni della separazione fissando, con separata ordinanza, una successiva udienza per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio. Alla udienza del 25 marzo 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi 8in virtu dell'accordo raggiunto) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato per la separazione personale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate all'udienza del 31 ottobre 2024 e confermate all'udienza del 20 marzo 2025 che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con Per_1 residenza prevalente presso la madre;
- i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia;
- l'assegnazione della casa familiare, sita in Olevano sul Tusciano (SA) alla Via Emanuela Costa n. 4, ad per ivi convivere in maniera Parte_1 prevalente con la figlia min Per_1
- salvo diverso accordo, il padr à vedere e tenere con sé la figlia il martedì e il giovedì dall'uscita dall'asilo (o dalle ore 10,00 nei periodi di sospensione scolastica) fino alle ore 20,30, nonché, a week end alternati, dal sabato alle ore 10,00 fino alle ore 20,30 della domenica;
durante il periodo natalizio, la figlia trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, le diverse festività, e, dunque, il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, nonché il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro secondo il criterio dell'alternanza; la festa dell'Epifania sarà trascorsa un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro; durante il periodo pasquale, la figlia trascorrerà, negli anni pari, la Domenica di Pasqua con la madre e il lunedì in Albis con il padre e viceversa negli anni dispari;
durante il periodo estivo, la figlia trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni (anche non consecutivi) da concordarsi dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
la figlia trascorrerà con la madre il compleanno e l'onomastico di quest'ultima e la Festa della Mamma e con il padre il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo e la festa del papà.
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento della figlia in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
- l'obbligo a carico di di corrispondere ad , entro CP_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento della figlia minore;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ricreative, sportive etc.…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate;
- la sig.ra percepirà per intero la somma a titolo di assegno unico in Pt_1 considerazi lla rinuncia del sig. alla propria quota. CP_1
Devono essere compiute le formalit o. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 8 luglio 2017 nel Comune di Olevano Sul Tusciano (SA) e tra , nata a [...] Parte_1
(Romania) il 28.03.1989, C.F.: , nato a CodiceFiscale_1 CP_1
Battipaglia (SA), il 21.08.1982 C , t egistro CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio del Comune di O ) (Anno 2017, Atto n. 2 Parte I), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Olevano Sul Tusciano (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 marzo 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi