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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2024, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1859/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
e , Controparte_1 CP_2
entrambi con l'avv. GRASSO GIACOMO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473bis.49 cod. proc.
civ. – decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 17/06/2018.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n.
1 178/2024 pubblicata in data 29/04/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine normativamente previsto.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 05/12/2024 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente
del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 17/06/2018
da nato a [...] il [...] e Controparte_1
nato a [...] il [...] e trascritto al n. 28, CP_2
Parte II, Serie C, Anno 2018, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
VEDELAGO alle seguenti condizioni:
1. Conferma l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Povegliano
in Via Conca 6/A2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di
[...]
, nell'interesse della figlia minore la quale conviverà tanto con il padre quanto CP_1
con la madre, a seconda delle esigenze lavorative dei genitori, e fin tanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
tendenzialmente, la figlia rimarrà per n.4
giorni con la madre e n.3 giorni con il padre, a weekend alternati.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2 2. Conferma l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Conferma la collocazione paritaria alternata della figlia presso la Persona_1
dimora materna e paterna.
4. I genitori, di comune accordo, decideranno gli orari e i giorni di permanenza della figlia, comprese le festività, nel suo esclusivo interesse.
5. Conferma l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 200,00, che il padre verserà alla madre mensilmente.
6. Conferma che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore;
salvo diverso accordo, saranno pari al 50%, secondo il seguente criterio:
1. 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
2. 6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 05/12/2024
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1859/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
e , Controparte_1 CP_2
entrambi con l'avv. GRASSO GIACOMO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473bis.49 cod. proc.
civ. – decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 17/06/2018.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n.
1 178/2024 pubblicata in data 29/04/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine normativamente previsto.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 05/12/2024 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente
del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 17/06/2018
da nato a [...] il [...] e Controparte_1
nato a [...] il [...] e trascritto al n. 28, CP_2
Parte II, Serie C, Anno 2018, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
VEDELAGO alle seguenti condizioni:
1. Conferma l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Povegliano
in Via Conca 6/A2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di
[...]
, nell'interesse della figlia minore la quale conviverà tanto con il padre quanto CP_1
con la madre, a seconda delle esigenze lavorative dei genitori, e fin tanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
tendenzialmente, la figlia rimarrà per n.4
giorni con la madre e n.3 giorni con il padre, a weekend alternati.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2 2. Conferma l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Conferma la collocazione paritaria alternata della figlia presso la Persona_1
dimora materna e paterna.
4. I genitori, di comune accordo, decideranno gli orari e i giorni di permanenza della figlia, comprese le festività, nel suo esclusivo interesse.
5. Conferma l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 200,00, che il padre verserà alla madre mensilmente.
6. Conferma che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore;
salvo diverso accordo, saranno pari al 50%, secondo il seguente criterio:
1. 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
2. 6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 05/12/2024
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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