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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9751 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
RGAC 76006 ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE OB ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 76006 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza del 2 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via dei Parte_1 C.F._1
Quattro Venti n. 162 presso lo studio dell'avv. Dalila Spadoni che la rappresenta giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione
ATTRICE
E
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, via Tacito n. 50 presso lo studio dell'avv. Massimo Romito che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Angela Raimondo dell'Avvocatura di
[...]
, giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e CP_1
risposta
CONVENUTA
E
( Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro CP_3 Parte_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandro Poerio n. 88 presso lo studio dell'avv. Marcello Marino che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATA IN CAUSA
E
in persona del procuratore generale per l'Italia, in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 38 presso lo studio dell'avv. Domenico Chiarello, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Floro del Foro di Bari ,giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 2 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti dalle parti costituite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio CP_1
e al fine di veder accertare la Controparte_2
responsabilità della stessa per i danni subiti per effetto della caduta avvenuta il giorno 26
luglio 2020 verso le ore 18,00, mentre stava camminando sul marciapiede di via Flavio
Stilicone quando, giunta all'altezza del civico n. 320 era caduta a terra a causa di un insidioso avvallamento del marciapiede stesso.
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Era stata soccorsa dai passanti che avevano chamato l'ambulanza con la quale era stata portata al Pronto Soccorso del Policlinico Casilino ove le era stata diagnosticatauna frattura scomposta del femore sinistro ed una contusione polmonare.
Aveva denunziato il fatto a chiedendo il risarcimento del danno che aveva CP_1
trasmesso la richiesta alle società alle quali era stata appaltata la manutenzione del tratto di strada.
Non avendo ricevuto risposta aveva introdotto la negoziazione assistita ed essendo rimasta anche questa senza esito, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno ritenuto dovuto ritenendo sussistere da parte di la omessa CP_1
manutenzione del marciapiede e la responsabilità da custodia e da insidia deducendo, in particolare , che costituiva insidia la presenza di un dislivello sulla superficie del marciapiede ed ha chiesto la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento del danno. .
Si era costituita deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in CP_1
quanto in relazione al tratto di strada aveva stipulato un appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione e sorveglianza la quale contrattualmente aveva assunto l'obbligo di mallevarla pi n caso di sinistri collegati con la omissione del servizio appaltato ed ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa detta società.
Nel merito ha dedotto che la attrice non aveva provato i fatti posti a base della domanda risarcitoria ed il nesso di causalità tra la buca e la caduta, in relazione alla quale aveva operato solo una generica rappresentazione limitandosi ad indicare la collocazione nei pressi del civico 320 ma senza fornire alcu n altro elemento in relazioen alla condizione della strada al momento del fatto.
Ha dedotto la visibilità della buca essendo il fatto avvenuto con la presenza di piena luce solare e la mancata prova da parte della attrice in relazione alla utilizzazione di una
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adeguata attenzione alle condizioni della strada, come richiesto per l'utilizzo dei beni demaniali specie in considerazione della estensione del sistema viario di .. CP_1
Ha dedotto il caso fortuito sulla base della mancata attenzione posta in essere dal pedone nel deambulare. Ha dedotto, inoltre, la insussistenza della responsabilità da insidia,
essendo emerso che il fatto era avvenuto alla luce del giorno e che il piccolo avvallamento,
ove dimostrato il nesso di causalità, era perfettamente visibile ed evitabile con la ordinaria prudenza. Ha dedotto, in subordine, il concorso di colpa della attrice nella causazione della caduta, concorso che poteva arrivare ad escludere la stessa responsabilità dell'Ente
incaricato della custodia.
Non si è costituita di Roma nei confronti della quale la attrice non aveva Controparte_2
azione trattandosi di un rapporto di garanzia impropria tra la Assicurazione e
[...]
. CP_1
Pa Si è costituita la società in qualità di capogruppo dell' con il Controparte_5
la quale ha contestato l configutasbilità della Controparte_6
responsabilità dedotto dalla attrice in quanto era necessario non solo la esistenza del fastto e del nesso di causalità ma anche la presenza di una insidia, vale a dire che il fatto generativo della caduta fosse invisibile a la sua presenza non prevedibile.
Ha contestato che la documentazione fotografica prodotta dalla attrice corrispondesse a quella presente al momento di verificazione dell'incidente producendo documentazione fotografica della zona risalente al luglio 2020.
D'altra parte ha evidenziato la genericità della richiesta attrice che nella segnalazione del sinistro aveva indicato che l'avvallamento si trovava nei pressi del civico 294, nei pressi della sua abitazione, mentre nell'atto di citazione aveva spostato il luogo del sinistro all'altezza del civico 320.
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Inoltre, ha evidenziato che nel caso che la alterazione fosse visibile o prevedibile era onere dell'utente porre in essere quelle precauzioni atte ad evitare il pericolo. Ha dedotto la non configurabilità della insidia dal momento che il fatto era avvenuto con la piena luce del giorno ed in assenza di elementi che potessero celera la eventuale alterazione alla vista.
Ha contestato la domanda di manleva proposta da in quanto alcuna CP_1
contestazione di inadempimento era stata formulata nel corso del contratto e al termine dello stesso era stato rilasciato da il certificato di regolare ultimazione dei CP_1
lavori e, comunque ha contestato che il contratto prevedesse una sorveglianza costante in tutta l'area oggetto dell'appalto e che nella manutenzione ordinaria rientrassero interventi privi del requisito di urgenza come nel caso di specie in cui era dedotta la presenza di un mero avvallamento nel marciapiede.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento ed ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Assicurazione che la garantiva per la responsabilità civile.
Si è costituita la società Controparte_7
ricordando che come indicato dalla corte di cassazione la esistenza di un contratto
[...]
con il quale veniva incaricata una ditta della manutenzione e sorveglianza delle strade non determina il venir meno del contemporaneo obbligo di custodia in capo al titolare del bene demaniale. Di conseguenza con il contratto di appalto non si determina un trasferimento dell'obbligo di custodia gravante sul titolare del bene demaniale, ma unicamente si pone un obbligo contrattuale di svolgere una determinata attività il cui inadempimento determina l'effetto di far sorgere la manleva. Tuttavia, nella chiamata in causa di la CP_1
manleva non viene ricollegata ad un inadempimento, ma alla richiesta proposta dalla attrice per omessa custodia.
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Inoltre, non solo non aveva contestato inadempimenti nel corso del CP_1
contratto ma aveva rilasciato anche il certificato di corretta ultimazione dei lavori al termine dello stesso.
Ha contestato la fondatezza della domanda della attrice in quanto non risultava provato né
il fatto né il nesso di causalità evidenziando che la caduta si era verificata con la luce del giorno ed in luoghi conosciuti dalla attrice trovandosi a poca distanza dalla sua abitazione.
Di conseguenza la attrice si trovava nella condizione di avvedersi della alterazione del marciapiede, ove esistente, non essendo stato dedotto nulla che potesse impedirne la visibilità, con la ordinaria diligenza e di adottare quei comportamenti utili ad evitare ogni pericolo in applicazione del principio di autoresponsabilità ricordato dalla Corte
Costituzionale.
Ha contestato, infine, la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
Nel corso del giudizio espletata la prova ammessa, espletata una consulenza tecnica medico legale sulla persona della attrice, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 2 aprile 2015 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la carenza di legittimazione della attrice nei confronti de non avendo la attrice azione Controparte_2
diretta nei confronti della assicurazione.
Ove esistente il rapporto tra e Le Assicurazioni d'Italia ha base contrattuale CP_1
e deve essere inquadrata nella cd garanzia impropria nella quale l'assicurato ha diritto ad essere mallevato dalla Assicurazione per i danni cagionati che rientrino nelle garanzie di polizza, ma il terzo danneggiato non può giudizialmente introdurre domanda nei confronti della Assicurazione sulla base del rapporto contrattuale al quale è estraneo potendo rivolgersi solo al danneggiante.
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I casi di azione diretta sono previsti specificamente dalla legge e riguardano i casi di assicurazione obbligatoria – circolazione stradale, caccia e navigazione ai quali si è
aggiunta nel 2017 la responsabilità professionale medica, resa effettiva solo dal 2024 a seguito della entrata in vigore del regolamento al quale la legge Gelli demandava la attivazione della azione diretta da parte del danneggiato nei confronti della Assicurazione
del sanitario o della struttura sanitaria – e di conseguenza nel caso di specie la attrice non poteva rivolgere direttamente la sua domanda alla società che garantiva per CP_1
la responsabilità civile.
Nel merito osserva il giudicante che la azione proposta dall'attrice è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta avvenuta il giorno 26 luglio 2020 verso le ore
18,00, mentre stava camminando sul marciapiede di via Flavio Stilicone quando, giunta all'altezza del civico n. 320, era caduta a terra a causa di un insidioso avvallamento del marciapiede stesso, ponendo a base della domanda la responsabilità da custodia e la responsabilità da insidia.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto di parte attrice, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode,
soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia.
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Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016,
n. 12895)
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione del marciapiede all'altezza del civico 320 di via
Stilicone come indicato nell'atto di citazione, o all'altezza del civico 294 come indicato nella prima denunzia di sinistro, al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e
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costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. VI-III,
ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15
luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n.
20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua
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presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio
2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III,
13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione,
dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.,
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per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è
suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n.
11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17
ottobre 2013, n. 23584).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
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evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla corte di cassazione che ha ritenuto che Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale,
esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227,
comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es.
Cass. Sez. VI-III, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775) e successivamente riconfermato in quanto è stato ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la
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caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).
(Cass. Sez. VI-III, 30 ottobre 2018, n. 27724).
D'altra parte in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Cass. Sez. VI-III, ord. 3 aprile 2019, n. 9315)
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare il fatto oggetto del presente giudizio.
Parte attrice ha indicato nell'atto di citazione che il giorno 26 luglio 2020 verso le ore 18,00,
mentre stava camminando sul marciapiede di via Flavio Stilicone quando, giunta all'altezza del civico n. 320 era caduta a terra a causa di un insidioso avvallamento del marciapiede stesso.
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Dall'atto di citazione non è stato dedotto in alcun modo che l'avvallamento del marciapiede fosse reso scarsamente visibile tenuto conto che il fatto è avvenuto con la presenza del sole alle ore 18 del luglio 2020.
D'altra parte neppure nella denunzia di sinistro era stata indicata la presenza di situazioni che potessero rendere non visibile l'avvallamento. Inoltre, in detta denunzia l'avvallamento e la caduta vengono collocati nei pressi del civico 294 ove la attrice abita.
Non si comprende come possa essere stata errato il riferimento spaziale nella denunzia di sinistro, considerata che la interessata indicando il civico 294 indicava non un luogo generico ma un luogo specifico ben conosciuto posto dinanzi alla sua abitazione, per poi spostarlo nell'atto di citazione, depositando fotografie non relative al civico 294, dove nelle fotografie prodotte dalla chiamata in causa risalenti al luglio del 2020 non appaiono avvallamenti visibili, ma relative al civico 320.
Occorre indicare che nelle fotografie presenti su google maps risalenti al luglio del 2020 è
possibile apprezzare che tra i due civici vi è una distanza di circa 50 metri ed appare strano che nella denunzia di sistro la attrice abbia indicato il numero civico della sua abitazione per indicare una alterazione della pavimentazione che sarebbe stata presente all'altezza del civico 320, cinquanta metri più avanti.
Immagini dalle quali non risulta visibile una alterazione della pagiemtazione, non costituita da asfalto, ma da grando mattonelle in cemento rettangolari che non evidenziano disallineamenti.
Nel corso del giudizio è stato raccolto l'interrogatorio formale della attrice la quale ha confermato che il giorno dell'incidente vi era piena visibilità e che abitava in via Stilicone.
E' stata sentita la teste la quale ha dichiarato di aver visto cadere la attrice Tes_1
confermato di aver visto la attrice cadere nei pressi del Garage 322 e che il marciapiede presentava alterazioni.
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Il è caratterizzato dalla presenza del passo carrabile di accesso con la rampa Parte_4
che conduce in basso, mentre il civico 320 è un bar innanzi al quale sono presenti i tavolini ai due lati del marciapiede con la zona libera al centro oltre alla presenza di ombrelloni. La
zona non appare avere alterazione della pavimentazione.
D'altra parte, se la attrice fosse caduta dinanzi al civico 320 avrebbe indicato di essere caduta dinanzi al bar indicando con precisione il luogo.
Neppure attraverso la teste è stato possibile individuare il punto in cui la attrice è caduta, n*
la teste ha indicato di aver visto che la attrice era caduta a causa di una specifica alterazione della pavimentazione, individuandola con precisione, a differenza di quanto fatto dalla attrice che prima ha indicato di essere caduta nel pressi del civico 204 per poi indicare che la caduta era avvenuta una cinquantina di metri prù avanti indicando lil luogo con il numero civico malgrado che al 320 ci fosse un bar con tavolini, unico bar in quel tratto di marciapiede.
Inoltre, il marciapiede, era più in basso rispetto al piano del passo carrabile tanto che vi sono due gradini per raggiungere il passo del passo carrabile.
Di conseguenza ritiene il giudice non risulti provato che la caduta sia stata determinata da una alterazione della pavimentazione, non essendo stato individuato con certezza il punto in cui la stessa si sarebbe trovata e la efficienza causale della stessa nella caduta della attrice.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda proposta dalla attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
Ritiene il giudicante che le spese di CTU, che liquida in euro 650 in misura pari all'acconto,
debbano rimanere a carico di parte attrice che le ha anticipate.
P Q M
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OB AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, respinge la domanda proposta dalla attrice
* rigetta la domanda dell'attrice;
* condanna a rimborsare a , alla società Parte_5 CP_1 [...]
e la società Controparte_5 Controparte_8
le spese del presente giudizio, spese che liquida in favore di ciascuna in euro
[...]
3.000, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%.
Le spese di CTU, liquidate in euro 650 pari all'acconto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il giorno 25 giugno 2025.
Il Giudice
(OB AR)
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OB AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE OB ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 76006 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza del 2 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via dei Parte_1 C.F._1
Quattro Venti n. 162 presso lo studio dell'avv. Dalila Spadoni che la rappresenta giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione
ATTRICE
E
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, via Tacito n. 50 presso lo studio dell'avv. Massimo Romito che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Angela Raimondo dell'Avvocatura di
[...]
, giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e CP_1
risposta
CONVENUTA
E
( Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro CP_3 Parte_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandro Poerio n. 88 presso lo studio dell'avv. Marcello Marino che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATA IN CAUSA
E
in persona del procuratore generale per l'Italia, in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 38 presso lo studio dell'avv. Domenico Chiarello, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Floro del Foro di Bari ,giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 2 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti dalle parti costituite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio CP_1
e al fine di veder accertare la Controparte_2
responsabilità della stessa per i danni subiti per effetto della caduta avvenuta il giorno 26
luglio 2020 verso le ore 18,00, mentre stava camminando sul marciapiede di via Flavio
Stilicone quando, giunta all'altezza del civico n. 320 era caduta a terra a causa di un insidioso avvallamento del marciapiede stesso.
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Era stata soccorsa dai passanti che avevano chamato l'ambulanza con la quale era stata portata al Pronto Soccorso del Policlinico Casilino ove le era stata diagnosticatauna frattura scomposta del femore sinistro ed una contusione polmonare.
Aveva denunziato il fatto a chiedendo il risarcimento del danno che aveva CP_1
trasmesso la richiesta alle società alle quali era stata appaltata la manutenzione del tratto di strada.
Non avendo ricevuto risposta aveva introdotto la negoziazione assistita ed essendo rimasta anche questa senza esito, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno ritenuto dovuto ritenendo sussistere da parte di la omessa CP_1
manutenzione del marciapiede e la responsabilità da custodia e da insidia deducendo, in particolare , che costituiva insidia la presenza di un dislivello sulla superficie del marciapiede ed ha chiesto la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento del danno. .
Si era costituita deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in CP_1
quanto in relazione al tratto di strada aveva stipulato un appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione e sorveglianza la quale contrattualmente aveva assunto l'obbligo di mallevarla pi n caso di sinistri collegati con la omissione del servizio appaltato ed ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa detta società.
Nel merito ha dedotto che la attrice non aveva provato i fatti posti a base della domanda risarcitoria ed il nesso di causalità tra la buca e la caduta, in relazione alla quale aveva operato solo una generica rappresentazione limitandosi ad indicare la collocazione nei pressi del civico 320 ma senza fornire alcu n altro elemento in relazioen alla condizione della strada al momento del fatto.
Ha dedotto la visibilità della buca essendo il fatto avvenuto con la presenza di piena luce solare e la mancata prova da parte della attrice in relazione alla utilizzazione di una
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adeguata attenzione alle condizioni della strada, come richiesto per l'utilizzo dei beni demaniali specie in considerazione della estensione del sistema viario di .. CP_1
Ha dedotto il caso fortuito sulla base della mancata attenzione posta in essere dal pedone nel deambulare. Ha dedotto, inoltre, la insussistenza della responsabilità da insidia,
essendo emerso che il fatto era avvenuto alla luce del giorno e che il piccolo avvallamento,
ove dimostrato il nesso di causalità, era perfettamente visibile ed evitabile con la ordinaria prudenza. Ha dedotto, in subordine, il concorso di colpa della attrice nella causazione della caduta, concorso che poteva arrivare ad escludere la stessa responsabilità dell'Ente
incaricato della custodia.
Non si è costituita di Roma nei confronti della quale la attrice non aveva Controparte_2
azione trattandosi di un rapporto di garanzia impropria tra la Assicurazione e
[...]
. CP_1
Pa Si è costituita la società in qualità di capogruppo dell' con il Controparte_5
la quale ha contestato l configutasbilità della Controparte_6
responsabilità dedotto dalla attrice in quanto era necessario non solo la esistenza del fastto e del nesso di causalità ma anche la presenza di una insidia, vale a dire che il fatto generativo della caduta fosse invisibile a la sua presenza non prevedibile.
Ha contestato che la documentazione fotografica prodotta dalla attrice corrispondesse a quella presente al momento di verificazione dell'incidente producendo documentazione fotografica della zona risalente al luglio 2020.
D'altra parte ha evidenziato la genericità della richiesta attrice che nella segnalazione del sinistro aveva indicato che l'avvallamento si trovava nei pressi del civico 294, nei pressi della sua abitazione, mentre nell'atto di citazione aveva spostato il luogo del sinistro all'altezza del civico 320.
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Inoltre, ha evidenziato che nel caso che la alterazione fosse visibile o prevedibile era onere dell'utente porre in essere quelle precauzioni atte ad evitare il pericolo. Ha dedotto la non configurabilità della insidia dal momento che il fatto era avvenuto con la piena luce del giorno ed in assenza di elementi che potessero celera la eventuale alterazione alla vista.
Ha contestato la domanda di manleva proposta da in quanto alcuna CP_1
contestazione di inadempimento era stata formulata nel corso del contratto e al termine dello stesso era stato rilasciato da il certificato di regolare ultimazione dei CP_1
lavori e, comunque ha contestato che il contratto prevedesse una sorveglianza costante in tutta l'area oggetto dell'appalto e che nella manutenzione ordinaria rientrassero interventi privi del requisito di urgenza come nel caso di specie in cui era dedotta la presenza di un mero avvallamento nel marciapiede.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento ed ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Assicurazione che la garantiva per la responsabilità civile.
Si è costituita la società Controparte_7
ricordando che come indicato dalla corte di cassazione la esistenza di un contratto
[...]
con il quale veniva incaricata una ditta della manutenzione e sorveglianza delle strade non determina il venir meno del contemporaneo obbligo di custodia in capo al titolare del bene demaniale. Di conseguenza con il contratto di appalto non si determina un trasferimento dell'obbligo di custodia gravante sul titolare del bene demaniale, ma unicamente si pone un obbligo contrattuale di svolgere una determinata attività il cui inadempimento determina l'effetto di far sorgere la manleva. Tuttavia, nella chiamata in causa di la CP_1
manleva non viene ricollegata ad un inadempimento, ma alla richiesta proposta dalla attrice per omessa custodia.
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Inoltre, non solo non aveva contestato inadempimenti nel corso del CP_1
contratto ma aveva rilasciato anche il certificato di corretta ultimazione dei lavori al termine dello stesso.
Ha contestato la fondatezza della domanda della attrice in quanto non risultava provato né
il fatto né il nesso di causalità evidenziando che la caduta si era verificata con la luce del giorno ed in luoghi conosciuti dalla attrice trovandosi a poca distanza dalla sua abitazione.
Di conseguenza la attrice si trovava nella condizione di avvedersi della alterazione del marciapiede, ove esistente, non essendo stato dedotto nulla che potesse impedirne la visibilità, con la ordinaria diligenza e di adottare quei comportamenti utili ad evitare ogni pericolo in applicazione del principio di autoresponsabilità ricordato dalla Corte
Costituzionale.
Ha contestato, infine, la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
Nel corso del giudizio espletata la prova ammessa, espletata una consulenza tecnica medico legale sulla persona della attrice, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 2 aprile 2015 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la carenza di legittimazione della attrice nei confronti de non avendo la attrice azione Controparte_2
diretta nei confronti della assicurazione.
Ove esistente il rapporto tra e Le Assicurazioni d'Italia ha base contrattuale CP_1
e deve essere inquadrata nella cd garanzia impropria nella quale l'assicurato ha diritto ad essere mallevato dalla Assicurazione per i danni cagionati che rientrino nelle garanzie di polizza, ma il terzo danneggiato non può giudizialmente introdurre domanda nei confronti della Assicurazione sulla base del rapporto contrattuale al quale è estraneo potendo rivolgersi solo al danneggiante.
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I casi di azione diretta sono previsti specificamente dalla legge e riguardano i casi di assicurazione obbligatoria – circolazione stradale, caccia e navigazione ai quali si è
aggiunta nel 2017 la responsabilità professionale medica, resa effettiva solo dal 2024 a seguito della entrata in vigore del regolamento al quale la legge Gelli demandava la attivazione della azione diretta da parte del danneggiato nei confronti della Assicurazione
del sanitario o della struttura sanitaria – e di conseguenza nel caso di specie la attrice non poteva rivolgere direttamente la sua domanda alla società che garantiva per CP_1
la responsabilità civile.
Nel merito osserva il giudicante che la azione proposta dall'attrice è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta avvenuta il giorno 26 luglio 2020 verso le ore
18,00, mentre stava camminando sul marciapiede di via Flavio Stilicone quando, giunta all'altezza del civico n. 320, era caduta a terra a causa di un insidioso avvallamento del marciapiede stesso, ponendo a base della domanda la responsabilità da custodia e la responsabilità da insidia.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto di parte attrice, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode,
soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia.
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Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016,
n. 12895)
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione del marciapiede all'altezza del civico 320 di via
Stilicone come indicato nell'atto di citazione, o all'altezza del civico 294 come indicato nella prima denunzia di sinistro, al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e
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costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. VI-III,
ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15
luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n.
20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua
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presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio
2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III,
13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione,
dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.,
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per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è
suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n.
11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17
ottobre 2013, n. 23584).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
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evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla corte di cassazione che ha ritenuto che Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale,
esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227,
comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es.
Cass. Sez. VI-III, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775) e successivamente riconfermato in quanto è stato ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la
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caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).
(Cass. Sez. VI-III, 30 ottobre 2018, n. 27724).
D'altra parte in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Cass. Sez. VI-III, ord. 3 aprile 2019, n. 9315)
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare il fatto oggetto del presente giudizio.
Parte attrice ha indicato nell'atto di citazione che il giorno 26 luglio 2020 verso le ore 18,00,
mentre stava camminando sul marciapiede di via Flavio Stilicone quando, giunta all'altezza del civico n. 320 era caduta a terra a causa di un insidioso avvallamento del marciapiede stesso.
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Dall'atto di citazione non è stato dedotto in alcun modo che l'avvallamento del marciapiede fosse reso scarsamente visibile tenuto conto che il fatto è avvenuto con la presenza del sole alle ore 18 del luglio 2020.
D'altra parte neppure nella denunzia di sinistro era stata indicata la presenza di situazioni che potessero rendere non visibile l'avvallamento. Inoltre, in detta denunzia l'avvallamento e la caduta vengono collocati nei pressi del civico 294 ove la attrice abita.
Non si comprende come possa essere stata errato il riferimento spaziale nella denunzia di sinistro, considerata che la interessata indicando il civico 294 indicava non un luogo generico ma un luogo specifico ben conosciuto posto dinanzi alla sua abitazione, per poi spostarlo nell'atto di citazione, depositando fotografie non relative al civico 294, dove nelle fotografie prodotte dalla chiamata in causa risalenti al luglio del 2020 non appaiono avvallamenti visibili, ma relative al civico 320.
Occorre indicare che nelle fotografie presenti su google maps risalenti al luglio del 2020 è
possibile apprezzare che tra i due civici vi è una distanza di circa 50 metri ed appare strano che nella denunzia di sistro la attrice abbia indicato il numero civico della sua abitazione per indicare una alterazione della pavimentazione che sarebbe stata presente all'altezza del civico 320, cinquanta metri più avanti.
Immagini dalle quali non risulta visibile una alterazione della pagiemtazione, non costituita da asfalto, ma da grando mattonelle in cemento rettangolari che non evidenziano disallineamenti.
Nel corso del giudizio è stato raccolto l'interrogatorio formale della attrice la quale ha confermato che il giorno dell'incidente vi era piena visibilità e che abitava in via Stilicone.
E' stata sentita la teste la quale ha dichiarato di aver visto cadere la attrice Tes_1
confermato di aver visto la attrice cadere nei pressi del Garage 322 e che il marciapiede presentava alterazioni.
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Il è caratterizzato dalla presenza del passo carrabile di accesso con la rampa Parte_4
che conduce in basso, mentre il civico 320 è un bar innanzi al quale sono presenti i tavolini ai due lati del marciapiede con la zona libera al centro oltre alla presenza di ombrelloni. La
zona non appare avere alterazione della pavimentazione.
D'altra parte, se la attrice fosse caduta dinanzi al civico 320 avrebbe indicato di essere caduta dinanzi al bar indicando con precisione il luogo.
Neppure attraverso la teste è stato possibile individuare il punto in cui la attrice è caduta, n*
la teste ha indicato di aver visto che la attrice era caduta a causa di una specifica alterazione della pavimentazione, individuandola con precisione, a differenza di quanto fatto dalla attrice che prima ha indicato di essere caduta nel pressi del civico 204 per poi indicare che la caduta era avvenuta una cinquantina di metri prù avanti indicando lil luogo con il numero civico malgrado che al 320 ci fosse un bar con tavolini, unico bar in quel tratto di marciapiede.
Inoltre, il marciapiede, era più in basso rispetto al piano del passo carrabile tanto che vi sono due gradini per raggiungere il passo del passo carrabile.
Di conseguenza ritiene il giudice non risulti provato che la caduta sia stata determinata da una alterazione della pavimentazione, non essendo stato individuato con certezza il punto in cui la stessa si sarebbe trovata e la efficienza causale della stessa nella caduta della attrice.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda proposta dalla attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
Ritiene il giudicante che le spese di CTU, che liquida in euro 650 in misura pari all'acconto,
debbano rimanere a carico di parte attrice che le ha anticipate.
P Q M
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OB AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, respinge la domanda proposta dalla attrice
* rigetta la domanda dell'attrice;
* condanna a rimborsare a , alla società Parte_5 CP_1 [...]
e la società Controparte_5 Controparte_8
le spese del presente giudizio, spese che liquida in favore di ciascuna in euro
[...]
3.000, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%.
Le spese di CTU, liquidate in euro 650 pari all'acconto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il giorno 25 giugno 2025.
Il Giudice
(OB AR)
RGAC 76006 ANNO 2021 Pag. 16 di 16 G.U. OB AR
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