Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2001, n. 4437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4437 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
O L 4 L 7 O 8 B E , E 1 N 9 9 O 1 I - Z 1 ) A -1 BBLICA ITALIANA E R 1 T C S 2 I ES044 37/0 1 A . G P L E I NOME DEL POPO O ITANANG R 9 D I 3 A E D D U 6 R E A N Oggetto I S Opposizione a M SEZIONE TERZA CIVILE decuteinginsteds Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Manfredo GROSSI - Presidente - R.G.N. 3628/98 Cron.9512 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. Consigliere Ud.24/10/00 Dott. Antonio LIMONGELLI Dott. Michele LO PIANO - Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZ A sul ricorso proposto da: DO UD, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SAMBATARO MARIO, con studio in 85047 PATERNO'VIA S.CATERINA, 20, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
UT RE TT;
1 - intimato avverso la sentenza n. 45/97 del Giudice di pace di PATERNO' emessa il 28/10/97, depositata il 05/11/97; RG.282/96; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1675 -1- udienza del 24/10/00 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con ricorso al Giudice di pace di Paternò depositato l'11 luglio 1996 la ditta SA AZ, premesso che aveva fornito nelle proprie celle frigorifere energia refrigerante per la conservazione di prodotti agricoli a OV RD, in esecuzione del contratto stipulato l'11 luglio 1994 per il corrispettivo di L.
5.000.000 al mese, chiedeva l'emanazione di decreto ingiuntivo per la somma di L.
1.700.000 quale residuo prezzo ancora dovuto per il periodo dal 19 luglio 1994 al 19 settembre 1994. Avverso il decreto ingiuntivo emesso il 12 luglio 1996 per L.1.700.000, oltre interessi legali dalla domanda e spese processuali, il } RD proponeva opposizione con atto notificato il 6 settembre 1996 e deduceva l'insussistenza del credito poiché egli aveva estinto l'obbligazione contrattuale di L.10.000.000 a mezzo di tre assegni (uno di L.
5.000.000 e due di L.
2.500.000 ciascuno); chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo. Il AZ si costituiva all'udienza del 17 gennaio 1997 mediante comparsa di risposta, nella quale precisava che la fornitura dell'energia refrigerante non si era limitata al periodo sopra indicato, ma, su richiesta del RD, era proseguita ininterrottamente dal 19 luglio 1994 al 25 ottobre 1994 e poi, in un secondo tempo, era stata effettuata dal 28 ottobre 1994 al 12 novembre 1994; per questo secondo periodo della fornitura era stato pattuito un corrispettivo di L.100.000 al giorno, oltre al costo di carico e scarico delle merci, per un totale di L.1.700.000, che era la somma per la quale era stato richiesto il decreto ingiuntivo. La 3 difesa del RD dichiarava di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove spiegate nella comparsa e ne rilevava comunque l'infondatezza. Nel corso del giudizio il difensore dell'opponente depositava copia di un assegno di L.
4.000.000 datato 14 novembre 1994 ed incassato dal AZ, asserendo che con esso era stato saldato ogni debito del RD verso il medesimo per i rapporti relativi all'anno 1994. Il AZ contestava tale assunto, affermando che la somma di L.4.000.000 (unitamente ad un milione ricevuto in contanti o con altro assegno) si riferiva al pagamento della fornitura avvenuta nel primo ţ periodo di tre mesi, onde era rimasta non pagata la fornitura effettuata nel secondo periodo per circa 18 giorni. Il Giudice di pace, con la sentenza depositata il 5 novembre 1997, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo. Il giudicante ha osservato che il AZ non aveva proposto, nel corso del giudizio, domande nuove e che comunque su di esse era stato accettato il contraddittorio da parte del RD. Nel merito ha ritenuto provato che il versamento dell'assegno di L.
4.000.000 si riferiva al prolungamento per un altro mese della prima fornitura di energia refrigerante, onde ha giudicato non pagata la seconda fornitura per il periodo dal 29 ottobre 1994 al 12 novembre 1994. Avverso la sentenza del Giudice di pace OV RD ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. SA AZ non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.645 c.p.c. e la contraddittoria motivazione ai sensi dell'art.360 n.3 e 5 c.p.c.. Il ricorrente osserva che la sentenza impugnata ha accolto una domanda nuova proposta dall'opposto dopo che l'opponente aveva provato che il credito per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo era stato pagato, domanda sulla quale l'opponente non aveva accettato il contraddittorio. Il Giudice - si osserva nel ricorso - - avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto e poi valutare la fondatezza della nuova domanda.
1.1. Il motivo di ricorso è ammissibile, perché esso deduce la violazione di norme processuali, che il Giudice di pace, anche quando emana una sentenza di equità, è tenuto ad osservare, ai sensi dell'art.311 c.p.c. (Sez. un. 15 ottobre 1999 n.716). 1.2.- Il motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 1.3.- Come si è detto in narrativa, il Giudice di pace ha ritenuto che non fosse stata pagata dal RD la seconda prestazione (messa a disposizione di celle frigorifere per la conservazione di prodotti agricoli) effettuata dal AZ per il periodo compreso tra il 29 ottobre 1994 ed il 12 novembre 1994. Il giudicante ha, perciò, tenuto fermo il decreto ingiuntivo emesso su ricorso del AZ, che, però, in tale atto aveva chiesto il pagamento del saldo della prima prestazione che egli ha affermato di avere compiuto in favore del RD nel periodo dal 19 luglio 1994 al 19 settembre 1994. Il pagamento chiesto con il ricorso per ingiunzione è stato, invece, ritenuto dal giudicante effettuato prima della instaurazione del procedimento ingiuntivo. Contrariamente a quanto si afferma nella sentenza impugnata, la domanda ritenuta fondata dal giudicante è nuova rispetto a quella proposta dal AZ nel ricorso per ingiunzione. Il fatto costitutivo posto a base di detto ricorso consiste, invero, in un contratto diverso da quello introdotto e fatto valere dal AZ nel corso del giudizio di opposizione. Il Giudice di pace ha, infatti, accertato che la fornitura delle celle frigorifere pattuita contrattualmente per il periodo 19 luglio-19 settembre 1994 (e poi protrattasi sino al 25 ottobre 1994), fu interrotta e “venne ripresa” dal 28 ottobre al 12 novembre 1994; per questo secondo periodo venne convenuto, sempre secondo l'accertamento del giudice del کیا merito, un prezzo di L.100.000 al giorno (oltre il costo del carico e scarico delle merci), che è diverso dal prezzo di L.
5.000.000 al mese pattuito per il primo periodo della fornitura. La diversità del contratto fatto valere dal AZ implica la diversità della domanda, perché ne muta il fatto costitutivo (Sez. un. 5 marzo 1996 n.1731, § 7 della motivazione, parte finale).
1.4. Sulla domanda nuova proposta dal AZ nel corso del giudizio di opposizione il RD ha, però, accettato il contraddittorio, come ha, in via subordinata, ritenuto il Giudice di pace. Al riguardo la censura del ricorrente è infondata. Come si è riferito in narrativa, il RD, dopo avere dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla domanda relativa alla seconda prestazione introdotta dal AZ nella comparsa di risposta, ha, nel corso successivo del giudizio, depositato copia di un assegno di L.4.000.000, con cui egli ha affermato di avere saldato ogni debito verso 6 il AZ, comprensivo anche di quello derivante dal secondo contratto. Tale tesi difensiva è stata ritenuta infondata nel merito dal giudicante, ma la sua documentata prospettazione da parte del RD implica l'esercizio della difesa anche sulla nuova domanda proposta dal AZ in comparsa di risposta. 1.5.- Essendo stato il decreto ingiuntivo emesso per un credito risultato non sussistente, il giudicante avrebbe dovuto revocarlo. Poiché, però, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 4 dicembre 1997 n.12311; 17 novembre 1994 n.9708), } l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione che si sovrappone allo speciale procedimento monitorio, il giudice di pace era comunque tenuto a pronunziare sulla nuova domanda dell'opposto su cui era stato accettato il contraddittorio dalla controparte. Correttamente, pertanto, egli è passato a giudicare su tale nuova domanda, che ha ritenuto fondata nel merito. A tale parte della pronunzia impugnata si riferisce il secondo motivo di ricorso. 2.- Con detto secondo motivo il ricorrente deduce la contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c.. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il versamento dell'assegno di L.
4.000.000 si riferiva a causale diversa dal pagamento della fornitura effettuata nel secondo periodo di 18 giorni. Egli ritiene che su tale punto la motivazione sia illogica e contraddittoria e non abbia tenuto conto 8 della tesi da lui sostenuta in ordine al fatto che le somme versate si riferivano anche al pagamento dell'IVA. Il motivo di ricorso è inammissibile. Le Sezioni unite di questa Corte, con la già citata sentenza 15 ottobre 1999 n.716, hanno affermato che avverso le sentenze di equità del giudice di pace (come quella qui impugnata) il ricorso per cassazione per vizio di motivazione è ammissibile solo quando essa sia assente o soltanto apparente o tale da non consentire l'identificazione della ratio decidendi (concretizzando il vizio di nullità della sentenza previsto dal n.4 dell'art.360 c.p.c.) ovvero quando il vizio di cui al n.5 dello stesso art.360 riguardi “punti di fatto decisivi rilevanti ai fini del giudizio di equità" (in motivazione, § 2.10), e cioè ai fini di accertare, in detto giudizio, il rispetto di norme costituzionali o comunitarie (essendo soltanto in questi limiti decisivo l'accertamento di fatto compiuto per la pronunzia di equità del giudice di pace). Come facilmente si intende dalla sintesi sopra esposta del motivo di ricorso in esame, esso deduce vizi di motivazione rientranti nell'art.360 n.5 c.p.c., che non concernono punti decisivi rilevanti ai fini del giudizio di equità, poiché riguardano l'accertamento di fatti che non assumono rilievo rispetto all'osservanza di norme costituzionali o comunitarie. 3.- In conclusione, la sentenza impugnata, che ha rigettato l'opposizione del RD al decreto ingiuntivo, va cassata, perché, come si è detto, il Giudice di pace avrebbe dovuto, in accoglimento della stessa opposizione, revocare il decreto ingiuntivo. 8 Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa non va rinviata, ma va decisa nel merito a norma dell'art.384, primo comma, ultima ipotesi, c.p.c.. La fondatezza della domanda proposta dal AZ nel corso del giudizio di opposizione, considerato come giudizio ordinario di cognizione, ne giustifica l'accoglimento nel merito, con la conseguente condanna del RD al pagamento della somma di L.1.700.000, costituente l'entità del debito accertato dalla sentenza impugnata in relazione alla seconda fornitura pattuita tra le parti. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda giudiziale, a norma dell'art. 1224, primo comma, c.c.. Tale domanda, O L come risulta dalla sentenza impugnata, è stata proposta dal AZ L O B nella comparsa di risposta depositata all'udienza del 17 gennaio 1997. Sussistono, infine, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo, e cioè sia del giudizio di merito che di quello di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e, pronunziando nel merito, revoca il decreto ingiuntivo e condanna il RD al pagamento, in favore del AZ, di L. 1.700.000, oltre gli interessi legali dal 19 gennaio 1997. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso a Roma il 24 ottobre 2000. Il Relatore-Estensore Il Presidente Емии и IL CANCELLIERE C1 Concetta Amendola