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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Stefano Billet - Presidente
2) Dott.ssa Giulia Gargiulo - Giudice
3) Dott. Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 149/2025 avente ad oggetto Modifica delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
C. F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/04/1957 e residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Barontini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia, Piazzetta San Biagio n.
3,
Ricorrente
E
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/01/1967 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Evelina Principato, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia, Piazza Giovanni XXIII n. 3,
Resistente
E
nato a [...] il [...], nato Controparte_2 Controparte_3
a Pescia il 18.8.2003, nato a [...] il [...], Controparte_4
1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Evelina Principato, presso lo studio della quale eleggono domicilio in Pistoia alla Piazza Giovanni
XXIII;
Resistente
E
Co
in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 23.1.2025, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio in Pistoia il 24.9.1994 con e che, Controparte_1
dalla loro unione, nascevano i figli (nato il [...]), (nato il CP_2 CP_3
18.8.2003), (nato il [...]). CP_4
Premetteva, poi, che con la sentenza n. 677/2024 del 3.8.2021 il Tribunale di
Pistoia pronunciava lo scioglimento del matrimonio, affidando i figli minori e alla madre, disponendo a carico del ricorrente il contributo CP_3 CP_4 mensile per il mantenimento dei figli pari a € 690,00.
Successivamente alla pronuncia del divorzio, i figli sono divenuti maggiorenni, e le condizioni sia economiche che di salute del sig. sono cambiate Parte_1
notevolmente.
Il ricorrente, quindi, richiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, e domandava di revocare il contributo quanto a , ormai autonomo, e di CP_2
ridurlo quanto a e . CP_3 CP_4
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.3.2025, si costituiva in giudizio la quale aderiva alle conclusioni formulate Controparte_1
nel ricorso e richiedeva la modifica delle condizioni di divorzio.
Con comparsa di intervento, depositata in data 13.3.2025, intervenivano in giudizio i figli maggiorenni , e che CP_2 CP_3 Controparte_4
dichiaravano di aderire alle conclusioni formulate nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“Voglia il suintestato Tribunale di Pistoia, disporre cessato l'obbligo del padre al mantenimento del figlio per avere lo stesso raggiunto l'indipendenza CP_2
economica e, stante il peggioramento reddituale del signor IN, ridurre
2 con decorrenza da aprile 2025 l'importo per il mantenimento dei figli CP_3
e alla somma complessiva di € 450,00, (€ 225,00 a testa) versando CP_4
direttamente agli stessi l'importo mensile suddetto con le modalità che i figli si impegnano a comunicare entro l'udienza cartolare. Fermo tutto il resto.”
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dal ricorrente il
19.3.2025 e congiuntamente dalla resistente ed i convenuti il 3.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del PM in data 25.3.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 677/2021 del 3.8.2021, prevedeva un contributo di mantenimento dei figli a carico del sig. pari a € 690,00 Parte_1
mensili.
Le parti hanno richiesto, congiuntamente, la modifica delle condizioni di divorzio, disponendo la revoca dell'obbligo del padre al mantenimento del figlio e disponendo, con decorrenza da aprile 2025, la riduzione del contributo CP_2 dovuto per e nella somma di € 450 (€ 225 ciascuno), con CP_3 CP_4
versamento diretto a loro dell'importo.
Il Tribunale, ritenuto il raggiunto accordo equo, congruo e conforme a legge, modifica le condizioni del divorzio come richiesto.
3. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone così provvede:
1) accoglie il ricorso e, a modifica della sentenza di divorzio n. 677/2021 del
3.8.2021, revoca il contributo dovuto da per il mantenimento Parte_1
del figlio , e ordina a di corrispondere il contributo di CP_2 Parte_1
mantenimento direttamente ai figli e per l'importo di € 225,00 CP_3 CP_4
ciascuno, con decorrenza della riduzione del contributo dal mese di aprile 2025;
2) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Stefano Billet - Presidente
2) Dott.ssa Giulia Gargiulo - Giudice
3) Dott. Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 149/2025 avente ad oggetto Modifica delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
C. F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/04/1957 e residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Barontini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia, Piazzetta San Biagio n.
3,
Ricorrente
E
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/01/1967 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Evelina Principato, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia, Piazza Giovanni XXIII n. 3,
Resistente
E
nato a [...] il [...], nato Controparte_2 Controparte_3
a Pescia il 18.8.2003, nato a [...] il [...], Controparte_4
1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Evelina Principato, presso lo studio della quale eleggono domicilio in Pistoia alla Piazza Giovanni
XXIII;
Resistente
E
Co
in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 23.1.2025, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio in Pistoia il 24.9.1994 con e che, Controparte_1
dalla loro unione, nascevano i figli (nato il [...]), (nato il CP_2 CP_3
18.8.2003), (nato il [...]). CP_4
Premetteva, poi, che con la sentenza n. 677/2024 del 3.8.2021 il Tribunale di
Pistoia pronunciava lo scioglimento del matrimonio, affidando i figli minori e alla madre, disponendo a carico del ricorrente il contributo CP_3 CP_4 mensile per il mantenimento dei figli pari a € 690,00.
Successivamente alla pronuncia del divorzio, i figli sono divenuti maggiorenni, e le condizioni sia economiche che di salute del sig. sono cambiate Parte_1
notevolmente.
Il ricorrente, quindi, richiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, e domandava di revocare il contributo quanto a , ormai autonomo, e di CP_2
ridurlo quanto a e . CP_3 CP_4
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.3.2025, si costituiva in giudizio la quale aderiva alle conclusioni formulate Controparte_1
nel ricorso e richiedeva la modifica delle condizioni di divorzio.
Con comparsa di intervento, depositata in data 13.3.2025, intervenivano in giudizio i figli maggiorenni , e che CP_2 CP_3 Controparte_4
dichiaravano di aderire alle conclusioni formulate nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“Voglia il suintestato Tribunale di Pistoia, disporre cessato l'obbligo del padre al mantenimento del figlio per avere lo stesso raggiunto l'indipendenza CP_2
economica e, stante il peggioramento reddituale del signor IN, ridurre
2 con decorrenza da aprile 2025 l'importo per il mantenimento dei figli CP_3
e alla somma complessiva di € 450,00, (€ 225,00 a testa) versando CP_4
direttamente agli stessi l'importo mensile suddetto con le modalità che i figli si impegnano a comunicare entro l'udienza cartolare. Fermo tutto il resto.”
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dal ricorrente il
19.3.2025 e congiuntamente dalla resistente ed i convenuti il 3.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del PM in data 25.3.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 677/2021 del 3.8.2021, prevedeva un contributo di mantenimento dei figli a carico del sig. pari a € 690,00 Parte_1
mensili.
Le parti hanno richiesto, congiuntamente, la modifica delle condizioni di divorzio, disponendo la revoca dell'obbligo del padre al mantenimento del figlio e disponendo, con decorrenza da aprile 2025, la riduzione del contributo CP_2 dovuto per e nella somma di € 450 (€ 225 ciascuno), con CP_3 CP_4
versamento diretto a loro dell'importo.
Il Tribunale, ritenuto il raggiunto accordo equo, congruo e conforme a legge, modifica le condizioni del divorzio come richiesto.
3. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone così provvede:
1) accoglie il ricorso e, a modifica della sentenza di divorzio n. 677/2021 del
3.8.2021, revoca il contributo dovuto da per il mantenimento Parte_1
del figlio , e ordina a di corrispondere il contributo di CP_2 Parte_1
mantenimento direttamente ai figli e per l'importo di € 225,00 CP_3 CP_4
ciascuno, con decorrenza della riduzione del contributo dal mese di aprile 2025;
2) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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