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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2239 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, riservata la decisione – previa trattazione scritta – nella data del 28.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa TRA
in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1 ta in Vibo Valentia, Via Papa Giovanni Paolo II, presso lo studio dell'avv. Mazza Saro (PEC: , che la rappresenta Email_1
e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
a Roma, in Via Acquedotto del Peschiera, 96 presso l'avv. Pandolfini Simona (PEC: ) Email_2 che lo rappresenta e difende, giusta pr RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come da note in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 08/10/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di non debenza delle poste richiamate dall'intimazione di pagamento avversata, avente n. 13920249002554658000, notificata in data 09.07.2024, limitatamente alle sole poste creditorie aventi natura previdenziale ed assicurativa. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “previa sospensione del provvedimento impugnato, voglia accogliere le seguenti
1 CONCLUSIONI: Piaccia all'ill.mo giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa sospensione del provvedimento impugnato, ritenere e dichiarare infondata la pretesa creditoria dell' resistente e per l'effetto CP_2 annullare il provvedimento impugnato. In su , accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese. In ogni caso dichiarare prescritti e/o non dovuti i pretesi crediti contributivi e le somme aggiuntive di cui in premessa con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 cpc.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
, contestando le avverse pretese e instando per la
[...] torea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è inammissibile.
1. In via preliminare, deve osservarsi che avverso l'avviso di addebito (rectius: l'iscrizione a ruolo) può proporsi sia l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, sia l'opposizione agli atti esecutivi secondo gli artt. 618 bis e 617 c.p.c. (cfr. Cass. 18.11.2004, n. 21863).
2. Se si applicano le disposizioni processuali ordinarie, ciò comporta che le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella, che non è altro che un estratto del ruolo, ed oggi dell'avviso di addebito, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
3. Le contestazioni concernenti invece i vizi di merito della cartella o dell'avviso debbono essere proposte nel termine di cui all'art. 24, comma 5° del d.lgs. 46/1999, a norma del quale, come è noto, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
4. Trattasi, come noto, di termine assolutamente perentorio, secondo il costante insegnamento della S.C., “perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la 2 categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (in questi termini, tra le ultime, si veda testualmente Cass. civ., sez. lav., 25.6.2007 n. 14692, nonché, in senso analogo, Cass. civ., sez. lav., 12.3.2008 n. 6674).
5. Tanto chiarito, l'opposizione proposta in questa sede deve essere dichiarata inammissibile in quanto comunque intempestiva in riferimento a tutti i vizi lamentati dall'opponente, avendo parte ricorrente depositato il ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
7.Dalla documentazione prodotta risulta infatti inequivocabilmente che, a fronte di un ricorso depositato l'8.10.2024 mentre l'avviso impugnato risulta essere stato notificato il 9.7.2024il 22.12.2014,
8.Ne discende che la doglianza formulata dalla ricorrente non può essere esaminata in ragione della tardività della proposizione del ricorso,
9.Per quanto appena sottolineato, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile.
10.Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta della causa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore, alla Parte_1 rifusione i , in persona del Controparte_3 rappresentante legale pro a in complessivi € 1.400,00 oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Vibo Valentia, 29/01/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, riservata la decisione – previa trattazione scritta – nella data del 28.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa TRA
in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1 ta in Vibo Valentia, Via Papa Giovanni Paolo II, presso lo studio dell'avv. Mazza Saro (PEC: , che la rappresenta Email_1
e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
a Roma, in Via Acquedotto del Peschiera, 96 presso l'avv. Pandolfini Simona (PEC: ) Email_2 che lo rappresenta e difende, giusta pr RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come da note in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 08/10/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di non debenza delle poste richiamate dall'intimazione di pagamento avversata, avente n. 13920249002554658000, notificata in data 09.07.2024, limitatamente alle sole poste creditorie aventi natura previdenziale ed assicurativa. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “previa sospensione del provvedimento impugnato, voglia accogliere le seguenti
1 CONCLUSIONI: Piaccia all'ill.mo giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa sospensione del provvedimento impugnato, ritenere e dichiarare infondata la pretesa creditoria dell' resistente e per l'effetto CP_2 annullare il provvedimento impugnato. In su , accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese. In ogni caso dichiarare prescritti e/o non dovuti i pretesi crediti contributivi e le somme aggiuntive di cui in premessa con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 cpc.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
, contestando le avverse pretese e instando per la
[...] torea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è inammissibile.
1. In via preliminare, deve osservarsi che avverso l'avviso di addebito (rectius: l'iscrizione a ruolo) può proporsi sia l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, sia l'opposizione agli atti esecutivi secondo gli artt. 618 bis e 617 c.p.c. (cfr. Cass. 18.11.2004, n. 21863).
2. Se si applicano le disposizioni processuali ordinarie, ciò comporta che le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella, che non è altro che un estratto del ruolo, ed oggi dell'avviso di addebito, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
3. Le contestazioni concernenti invece i vizi di merito della cartella o dell'avviso debbono essere proposte nel termine di cui all'art. 24, comma 5° del d.lgs. 46/1999, a norma del quale, come è noto, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
4. Trattasi, come noto, di termine assolutamente perentorio, secondo il costante insegnamento della S.C., “perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la 2 categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (in questi termini, tra le ultime, si veda testualmente Cass. civ., sez. lav., 25.6.2007 n. 14692, nonché, in senso analogo, Cass. civ., sez. lav., 12.3.2008 n. 6674).
5. Tanto chiarito, l'opposizione proposta in questa sede deve essere dichiarata inammissibile in quanto comunque intempestiva in riferimento a tutti i vizi lamentati dall'opponente, avendo parte ricorrente depositato il ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
7.Dalla documentazione prodotta risulta infatti inequivocabilmente che, a fronte di un ricorso depositato l'8.10.2024 mentre l'avviso impugnato risulta essere stato notificato il 9.7.2024il 22.12.2014,
8.Ne discende che la doglianza formulata dalla ricorrente non può essere esaminata in ragione della tardività della proposizione del ricorso,
9.Per quanto appena sottolineato, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile.
10.Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta della causa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore, alla Parte_1 rifusione i , in persona del Controparte_3 rappresentante legale pro a in complessivi € 1.400,00 oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Vibo Valentia, 29/01/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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