Rigetto
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/06/2025, n. 4774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4774 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04774/2025REG.PROV.COLL.
N. 01256/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2025, proposto da CA HC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 90425189E8, 9042550452, 9042563F09, 9042940628, rappresentata e difesa dagli avvocati Renzo Cuonzo, Stefano Gattamelata, Renzo Fausto Scappini e Sarah Garabello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore, n. 22,
contro
la Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Crovetto e Aurelio Domenico Masuelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
RV ME S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Parisi e Stefano Soncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – A.Li.Sa, l’Azienda Usl Valle D’Aosta e RO ME S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio,
nei confronti
di IA RV S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 747/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria e di RV ME S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La controversia, che vede contrapposte la società CA HC s.r.l. e la Regione Liguria (nonché, nella veste di controinteressate, le società RV ME s.r.l. e IA RV s.r.l.), attiene alla procedura aperta per la fornitura in noleggio di sistemi antidecubito occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria ed alla AUSL Valle d’Aosta per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi), indetta con D.D. n. 8045 del 29 dicembre 2021 dalla Regione Liguria – Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.), e si appunta, in particolare, sulla legittimità dell’atto di aggiudicazione dell’appalto, relativamente ai lotti 2, 3, 4 e 9, alla società RV ME s.r.l., contestata dalla ricorrente CA HC s.r.l. che si era inizialmente collocata in terza posizione per i primi due (lotti 2 e 3) ed in seconda posizione per gli ultimi due (lotti 4 e 9).
2. Deve fin d’ora precisarsi, ai fini della intellegibilità dell’oggetto della controversia nei limiti in cui giunge alla cognizione del giudice di appello, che l’originario provvedimento di aggiudicazione (decreto n. 4411 del 30 giugno 2023), impugnato in parte qua dalla CA con il ricorso introduttivo del giudizio, veniva annullato in autotutela dalla stazione appaltante (la citata S.U.A.R.) con il decreto n. 5922 dell’11 settembre 2023, impugnato dalla medesima ricorrente con una prima serie di motivi aggiunti nella parte in cui esso disponeva la rinnovazione delle valutazioni tecniche, anziché dell’intera gara, avvalendosi della medesima commissione giudicatrice: al suddetto provvedimento faceva seguito il decreto n. 8241 del 12 dicembre 2023, impugnato dalla ricorrente CA con una seconda serie di motivi aggiunti (integrati con una terza e quarta sequenza di censure aggiuntive) nella parte in cui recava nuovamente l’aggiudicazione dei lotti suindicati a favore della società RV ME s.r.l., all’esito della rinnovazione delle valutazioni tecniche, pur essendo stata assegnata alla ricorrente la seconda posizione anche relativamente ai lotti (2 e 3) per i quali si era inizialmente collocata al terzo posto.
3. Il T.A.R. per la Liguria – che, con l’ordinanza n. 164 del 27 febbraio 2024, aveva disposto una verificazione in ordine ai temi tecnici controversi – ha definito complessivamente il giudizio con la sentenza n. 747 del 4 novembre 2024.
In via preliminare, il giudice di primo grado ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, avendo l’Amministrazione rimosso l’iniziale provvedimento di aggiudicazione e disposto di procedere alla riedizione parziale della gara, e l’inammissibilità del primo atto di motivi aggiunti, sul rilievo che la decisione della S.U.A.R. di riesaminare le sole offerte tecniche (senza ripetere l’intera gara), con esso impugnata, non si presentava come immediatamente lesiva per la ricorrente, così come di alcune delle censure formulare con il quarto, dichiarando l’irricevibilità delle restanti (formulate sempre con il quarto ricorso per motivi aggiunti), “ in quanto recanti contestazioni tardive avverso l’operato della commissione ”.
Quindi il T.A.R., acclarata l’ammissibilità del ricorso proposto in forma cumulativa, ha respinto:
- la censura (rubricata B.I) del secondo e del terzo ricorso per motivi aggiunti, con la quale la ricorrente si doleva del fatto che, a seguito dell’annullamento in autotutela dell’originario provvedimento di aggiudicazione, la rinnovazione era stata limitata alle sole valutazioni tecniche: il T.A.R. ha in proposito richiamato l’orientamento pretorio secondo cui “ nell’ipotesi di caducazione dell’aggiudicazione in sede giurisdizionale o di autotutela, è legittima la riedizione parziale della gara a partire dall’atto viziato, anche nel caso di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, perché la regola della segretezza delle offerte dev’essere contemperata con i principi di conservazione degli atti giuridici nonché di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, che verrebbero frustrati da un rinnovo integrale delle operazioni di gara, comportante un aggravio procedimentale per la dilatazione dei tempi per addivenire all’aggiudicazione ”;
- la censura (rubricata B.II) del secondo e del terzo ricorso per motivi aggiunti, con la quale la ricorrente lamentava che, per valutare numerose caratteristiche delle offerte tecniche, l’organo esaminatore non aveva impiegato il metodo del c.d. confronto a coppie (indicato nel disciplinare come “Q2”), bensì quello della media dei coefficienti assegnati dai commissari (denominato “Q1”): il T.A.R. ha evidenziato ai fini reiettivi della predetta censura che il capitolato tecnico prestazionale, cui il disciplinare di gara rinviava ai fini della determinazione del parametro di valutazione per ciascun elemento oggetto di apprezzamento, prescriveva sempre il metodo “Q1” per le valutazioni delle “ caratteristiche intangibili ”, quali dovevano ritenersi quelle oggetto della censura suindicata.
Il T.A.R. ha invece dichiarato l’assorbimento delle censure relative alla commissione giudicatrice (mezzi B.III e B.IV dei secondi motivi aggiunti e B.III, B.IV e B.V dei terzi), in virtù dell’accoglimento del motivo sub A.I del terzo ricorso per motivi aggiunti, concernente l’attribuzione, alla ricorrente CA ed alla controinteressata RV ME s.r.l., dei punteggi relativi allo scarico delle pressioni di contatto, esaminato mediante il sistema computerizzato di rilevazione delle pressioni “X-sensor”.
Premesso che l’Amministrazione, avendo ritenuto fondate le censure formulate sul punto con il ricorso introduttivo del giudizio, aveva incaricato la società Bodytech s.r.l. (distributrice esclusiva del menzionato sistema “X-sensor” per l’Italia) di coadiuvare la commissione nella ripetizione dei test, avvenuta nella seduta dell’11 dicembre 2023, e che era stata disposta (con la citata ordinanza n. 164/2024) una verificazione, all’esito della quale era emersa l’inattendibilità dei risultati della prova dell’11 dicembre 2023, il T.A.R. ha analiticamente richiamato le misurazioni pressorie effettuate dal verificatore, giungendo alla conclusione che “ per i lotti nn. 2, 3, 4, 9B e 9C i dati misurati dall’organo verificatore confermano la tesi della ricorrente secondo cui le prestazioni di scarico della pressione dei suoi materassi sono sostanzialmente equivalenti o, comunque, tali da non giustificare i punteggi notevolmente più alti tributati ai presidi di SM: questi ultimi, infatti, presentano picchi pressori tendenzialmente inferiori, ma i materassi di CA hanno generalmente valori migliori per la pressione media. Tale conclusione, invece, non è replicabile per il lotto n. 9D, in quanto la performance pressoria del sovramaterasso di SM appare ictu oculi superiore a quella del dispositivo di CA ”.
Per quanto concerne invece le prestazioni pressorie dei presidi offerti nel sub-lotto n. 9A, le quali non erano state rilevate nelle prove dell’11 dicembre 2023 e, conseguentemente, non avevano formato oggetto della verificazione, ha osservato il T.A.R. che i relativi punteggi “ costituiscono il frutto di dati raccolti in modo erroneo: pertanto, occorre procedere ad una nuova misurazione dei valori pressori con il sistema “X-sensor”; in alternativa, potrà optarsi per una differente modalità di rilevazione, illustrando adeguatamente le ragioni del metodo prescelto ”.
Ulteriori vizi inficianti le valutazioni della commissione giudicatrice sono stati riscontrati dal T.A.R. - nei termini della manifesta incongruità, del travisamento e dell’insufficienza motivazionale - con riferimento ai criteri di valutazione concernenti la struttura organizzativa del progetto, l’informatizzazione del servizio, le caratteristiche del telo di copertura, la praticità d’uso e l’ingombro dell’unità motore del dispositivo antidecubito.
Ha infine statuito il T.A.R. che “ in virtù dell’effetto conformativo della statuizione demolitoria, le offerte tecniche dovranno essere rivalutate per tutti gli item da parte di una nuova commissione (sul punto cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 16 giugno 2021, n. 935), composta da membri con specifiche competenze nella materia dei sistemi per la prevenzione ed il trattamento delle lesioni da decubito, poiché l’organo originariamente nominato ha già espresso per due volte giudizi inattendibili e/o lacunosamente motivati ”, aggiungendo che “ per l’apprezzamento dello scarico delle pressioni di contatto, saranno utilizzati i dati misurati dal Verificatore per i lotti nn. 2-3-4-9B-9C-9D, mentre si procederà alla rilevazione dei valori per il lotto n. 9A, secondo le direttive sopra tracciate ”.
Ha inoltre evidenziato il T.A.R. che, “ diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la mancata acquisizione dei valori pressori dei materassi di IA RV s.r.l. e RO ME s.r.l. (che, regolarmente invitate dal Verificatore, hanno scelto di non presentarsi) è ininfluente ai fini della riassegnazione dei punteggi. Infatti, in base al previsto metodo “Q1”, il prodotto con la media più alta dei voti dei commissari guadagna il punteggio massimo, mentre gli altri ottengono un punteggio proporzionalmente riparametrato. Poiché nei lotti nn. 2-3-4-9A-9B-9C i 15 punti massimi erano stati conferiti a SM e la ricorrente ha lamentato la sottovalutazione dei propri presidi (e non di quelli delle altre concorrenti), la ridefinizione dei punti riguarda unicamente le due imprese in questione. Soltanto nel lotto n. 9D il punteggio massimo di 8 per la performance pressoria era stato attribuito a RO ME s.r.l., ma non è stato contestato dalla ricorrente, sicché, in tal caso, sia CA che SM riceveranno necessariamente meno di otto punti. Per gli altri apprezzamenti tecnici, il riesame si estenderà alle offerte di tutti gli operatori economici, sicché la paventata distorsione dei risultati è esclusa in radice ”.
4. La sentenza, nei limiti che si diranno man mano che si procederà all’esame delle censure formulate nei suoi confronti, costituisce oggetto dell’appello proposto dall’originaria ricorrente CA HC s.r.l..
Si oppongono invece all’accoglimento dell’appello, anche lamentando l’inammissibilità di alcune delle censure da esso veicolate, la Regione Liguria e la controinteressata RV ME s.r.l..
5. In occasione della camera di consiglio del 27 febbraio 2025, destinata alla trattazione dell’istanza cautelare proposta dalla parte appellante, alla luce della richiesta delle parti di abbinamento al merito della stessa, il Presidente del Collegio ha disposto che la trattazione della causa nel merito avvenisse all’udienza pubblica coevamente fissata per la data odierna.
6. Nelle more del giudizio di merito, la stazione appaltante ha proceduto alla rinnovazione dell’attività valutativa, nei limiti tracciati con la sentenza appellata, consacrandone le conclusioni con la determina dirigenziale n. 2964-2025 del 18 aprile 2025, depositata da parte di tutte le parti agli atti del presente giudizio: premesso che le società RO ME e IA RV, interpellate per confermare la validità della propria offerta ad oltre due anni dalla presentazione della stessa, hanno comunicato la propria rinuncia al prosieguo della procedura e dato atto delle risultanze delle rinnovate valutazioni tecniche svolte dalla neo-nominata Commissione di gara, la stazione appaltante, sulla base dei punteggi attribuiti e delle graduatorie formulate, ha aggiudicato i lotti nn. 2, 3 e 9 alla controinteressata RV ME s.r.l. ed il lotto n. 4 alla odierna appellante.
7. La Regione Liguria, sulla scorta della suddetta sopravvenienza provvedimentale, ha eccepito l’improcedibilità dell’appello, sul presupposto che la sua promotrice non avrebbe più alcun interesse all’accoglimento dello stesso.
La ricorrente ha invece insistito per l’accoglimento dell’appello, ponendo l’accento sul fatto che il lotto 4, ad essa aggiudicato sulla base della citata determina, è di “ minima dimensione ”, con la conseguente permanenza del suo interesse alla caducazione integrale della gara, e sostenendo che i punteggi attribuiti per effetto della rivalutazione delle offerte tecniche - caratterizzati dall’”avvicinamento” tra il punteggio attribuito alla stessa dalla nuova commissione e quello assegnato alla controinteressata - confermerebbero la fondatezza delle censure formulate.
8. Il ricorso quindi, all’esito dell’odierna udienza di discussione, è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
9. La complessiva infondatezza dell’appello induce il Collegio a prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità dello stesso formulata dalla Regione Liguria.
10. Ad essere investita dalle critiche formulate con l’appello in esame è, in primo luogo, la statuizione di inammissibilità del primo atto di motivi aggiunti, avente ad oggetto come si è detto il decreto n. 5922 dell’11 settembre 2023, recante l’annullamento in autotutela dell’originaria aggiudicazione - statuizione derivante, come accennato, dal rilievo secondo cui la “ decisione di riesaminare le sole offerte tecniche (senza ripetere l’intera gara) non era immediatamente lesiva della posizione soggettiva di CA, insuscettibile di subire un pregiudizio fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario, non potendo escludersi che le rinnovate valutazioni della commissione conducessero ad un approdo a lei favorevole ” - nonché la statuizione reiettiva della censura, formulata con il secondo ed il terzo atto di motivi aggiunti, con la quale la ricorrente rinnovava la suddetta doglianza avverso il nuovo decreto di aggiudicazione n. 8241 del 12 dicembre 2023, fondata sul richiamo all’” orientamento pretorio attualmente prevalente ” secondo cui, “ nell’ipotesi di caducazione dell’aggiudicazione in sede giurisdizionale o di autotutela, è legittima la riedizione parziale della gara a partire dall’atto viziato, anche nel caso di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, perché la regola della segretezza delle offerte dev’essere contemperata con i principi di conservazione degli atti giuridici nonché di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, che verrebbero frustrati da un rinnovo integrale delle operazioni di gara, comportante un aggravio procedimentale per la dilatazione dei tempi per addivenire all’aggiudicazione ” (segue nella sentenza la citazione dei precedenti giurisprudenziali in termini).
10.1. Con il corrispondente motivo di appello, premesso che il bene della vita perseguito con la sua proposizione è quello allo svolgimento della gara nel rispetto dei principi di segretezza, par condicio dei concorrenti, trasparenza, imparzialità e buona fede, deduce in primo luogo la parte appellante che la decisione di non rinnovare integralmente la gara una volta che le buste economiche erano state aperte era immediatamente lesiva, tenuto conto che il punteggio tecnico da attribuire è di gran lunga superiore al punteggio economico (70 contro 30) e che la nuova Commissione di gara attribuirà il primo già sapendo che l’offerta economica di CA, come si evince dalla tabella contenuta nel decreto n. 8241/2023 (e riprodotta nell’atto di appello), è in vantaggio su quella di RV ME di soli 2 o 3 punti, a seconda dei lotti, senza considerare che la prevista tripla riparametrazione di cui al § 17.2 del Disciplinare di gara potrebbe aumentare il divario tra i concorrenti nell’attribuzione del punteggio tecnico.
Deduce quindi la parte appellante che, laddove a seguito della rinnovata valutazione delle offerte tecniche dovesse riproporsi la situazione precedente, caratterizzata dal fatto che la controinteressata ha ottenuto (quasi) sempre il massimo punteggio tecnico in tutti i criteri, la stessa si assicurerà l’aggiudicazione, grazie alla citata riparametrazione, anche laddove CA dovesse ottenere un punteggio tecnico di pochissimo inferiore: in tale contesto, prosegue la ricorrente, la conoscenza delle offerte economiche potrebbe condizionare la Commissione di gara, inducendola ad assegnare il punteggio tecnico discrezionale con modalità immuni dai vizi che inficiavano le precedenti aggiudicazioni, senza che il giudice amministrativo possa sindacare, in virtù del suo alto contenuto discrezionale, il giudizio in tal modo formulato.
Deduce altresì la ricorrente che il “salvataggio” della gara dalla sua caducazione integrale non è funzionale al perseguimento di alcun effettivo interesse pubblico, atteso che, da un lato ed a differenza di quanto sarebbe stato prospettabile con riferimento al provvedimento di autotutela della stazione appaltante, sono già trascorsi 17 mesi dall’adozione di quest’ultimo senza che la S.U.A.R. abbia nominato la nuova Commissione di gara e, una volta perfezionata la nuova aggiudicazione, le concorrenti lese potrebbero impugnarla facendo valere l’indebita influenza del fattore economico sulla valutazione tecnica, con buona pace della perseguita economicità dell’azione amministrativa, dall’altro lato, sarebbe frustrato l’interesse della P.A. ad assicurarsi la fornitura al miglior rapporto qualità-prezzo (avendo la ricorrente formulato l’offerta economica più conveniente).
La parte appellante richiama quindi le clausole del Disciplinare di gara (§§ 18 e 19) che escludono qualsiasi commistione tra valutazione tecnica ed economica delle offerte e la giurisprudenza che rifiuta ogni legittima compromissione del principio di segretezza dell’offerta economica in presenza, come appunto nella specie, di espresse previsioni in tal senso della lex specialis (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 agosto 2021, n. 5645).
Procedendo nell’analisi dei casi giurisprudenziali, la ricorrente evidenzia che dalla giurisprudenza prevalente si evince che il principio di segretezza può essere sacrificato solo laddove esistano adeguate garanzie di imparzialità dell’operato valutativo della Commissione di gara ed il sacrificio sia giustificato dall’esigenza di preservare un bene avente carattere preponderante, dovendo prevenirsi il rischio anche solo astratto e potenziale di compromissione della imparzialità delle operazioni di gara e della par condicio dei concorrenti, derivante dalla conoscenza (o conoscibilità) delle offerte economiche, non eliminabile mediante la sola rinnovata composizione della Commissione giudicatrice.
La parte appellante si sofferma quindi sui precedenti citati dal T.A.R., ed in particolare su Adunanza Plenaria n. 30/2012, evidenziando in primo luogo la diversità della fattispecie esaminata (caratterizzata dalla riammissione alla gara ope iudicis di un concorrente originariamente escluso, con la conseguente esigenza di tutelare il suo interesse a partecipare alla medesima gara da cui era stato illegittimamente estromesso, che sarebbe stato frustrato in ipotesi di integrale annullamento della stessa, laddove nella specie la ricorrente ha dedotto – e la stazione appaltante, prima ancora che il T.A.R., ha riconosciuto – l’illegittimità delle valutazioni tecniche, che le hanno precluso l’ottenimento dell’aggiudicazione) ed in secondo luogo che la sentenza citata ha giustificato la ripresa delle operazioni di gara sulla base della sussistenza di “ una fitta rete di riferimenti che…consentono di assicurare l’omogeneità della valutazione postuma da parte della stazione appaltante della offerta illegittimamente pretermessa ”, da ritenersi invece assente nella specie.
Infine, deduce la parte appellante che anche la giurisprudenza che ammette la riedizione solo parziale della gara lo fa quando non vi siano dubbi sull’imparzialità dell’attività valutativa della Commissione, laddove nella specie essa ha contestato l’incompetenza e gli errori valutativi commessi nonché i comportamenti della S.U.A.R. (la quale non ha nemmeno chiesto le dichiarazioni di incompatibilità ed i cc.vv. ai commissari prima della loro nomina) e lo stesso T.A.R. ha accertato che i giudizi espressi dall’originaria Commissione si sono rivelati “ inattendibili e/o lacunosamente motivati ”.
Pertanto, conclude la ricorrente, visti i comportamenti omissivi della S.U.A.R., non vi è la garanzia che la stessa adotti tutte le precauzioni necessarie a che la nuova Commissione di gara non sia influenzata dalla conoscenza delle offerte economiche dei concorrenti (ad esempio richiedendo la dichiarazione dei commissari in ordine alla mancata acquisizione di ogni pregressa conoscenza in ordine ai contenuti delle offerte e delle precedenti risultanze della gara ed oscurando i dati pubblicati sul sito web della stazione appaltante, come suggerito da Consiglio di Stato, Sez. III, 25 maggio 2023, n. 5162), né il T.A.R. ha prescritto alcunché sul punto, lasciando totalmente libera la S.U.A.R. circa le modalità di riedizione della gara in relazione al segmento procedimentale della valutazione delle offerte tecniche.
10.2. Il motivo di appello in esame, nella sua articolata illustrazione come innanzi riassunta, non è meritevole di accoglimento.
10.3. La questione della interferenza – e, quindi, della ricerca della soluzione giuridicamente corretta al relativo conflitto – tra il principio di segretezza delle offerte economiche ( ergo , della non conoscibilità del loro contenuto da parte della Commissione di gara fintantoché, laddove il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non sia stata compiuta e formalizzata la valutazione delle offerte tecniche), costituente strumento attuativo dei principi, di più ampia portata, della trasparenza, dell’imparzialità e della par condicio dei concorrenti, da un lato, e quelli di economicità, efficienza e celerità dell’azione amministrativa, costituenti a loro volta riflesso del meta-principio del buon andamento dell’attività della P.A., dall’altro, si pone, ad avviso del Collegio, in termini diversi - e richieda, quindi, risposte almeno in parte differenziate - a seconda che si ponga nell’ambito dell’ordinario svolgimento del procedimento di gara (e chiami quindi primariamente – se non esclusivamente – in causa, quali chiavi risolutrici, le disposizioni ad esso dedicate, o comunque ad esso pertinenti, della lex specialis ) ovvero in sede parzialmente rinnovatoria – vuoi che sia derivante da un eventuale intervento di autotutela della P.A. ovvero da una pronuncia demolitoria del G.A. (situazioni, come si è detto, entrambe ricorrenti, in successione, nel presente giudizio) – di quel procedimento.
Nel primo caso, infatti, la composizione tra le diverse esigenze ed interessi è operata dalla specifica disciplina di gara ed è funzionale ad assicurare che le garanzie di imparzialità dell’attività valutativa della Commissione di gara accompagnino, senza ostacolarne il lineare e consequenziale compimento, le diverse fasi in cui si dipana il procedimento selettivo: in tal caso, la mancata osservanza del principio di segretezza, ovvero l’alterazione dell’ordine sequenziale configurato dalla lex specialis nella progressione conoscitiva delle offerte da parte dei membri della Commissione giudicatrice al fine di garantire la neutralità della valutazione delle offerte tecniche, non può che ridondare nella illegittimità degli atti che ne siano inficiati, che deve quindi essere senz’altro dichiarata dal giudice eventualmente adito.
Nel secondo, invece, è compito dell’autorità autrice dell’intervento demolitorio individuare il punto di equilibrio tra le suddette istanze, sulla base del peso da esse concretamente assunto nella specifica fattispecie, al fine di orientare l’attività ricostruttiva del tessuto procedimentale da parte della stazione appaltante.
10.4. La giurisprudenza di ultima istanza, quantomeno nelle sue più recenti espressioni decisorie (cfr. i relativi richiami in Consiglio di Stato, Sez. V, 18 novembre 2024, n. 9215) afferma infatti, nel solco della precedente elaborazione pretoria, che “ la impossibilità di rinnovazione parziale dei giudizi anche a buste aperte non è prevista tassativamente dall’ordinamento e non costituisce un dogma assoluto, ma un valore che richiede pur sempre di essere posto in relazione e coordinato con gli altri beni tutelati aventi pari dignità ordinamentale sul piano giuridico, quali nella specie da un lato il principio di conservazione degli atti giuridici e di buona amministrazione, e dall’altro, il canone della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 15 novembre 2018, n. 6439; 19 ottobre 2021, n. 7035) e che “ i principî di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa consentono che la rivalutazione delle offerte già presentate sia effettuata dalla nuova Commissione, senza dover rinnovare integralmente tutte le operazioni di gara, in quanto la compromissione dei principî di segretezza e di separazione tra offerta tecnica ed economica [...] non deriva dalla sottoposizione in sé, alla valutazione della nuova Commissione, delle offerte precedentemente esaminate da quella (parzialmente) incompatibile, bensì dalla mancata adozione, da parte della pubblica amministrazione, di quelle misure atte a garantire che il giudizio della prima si sia formato in condizioni di assoluta neutralità ed indipendenza valutativa, ciò che, nel caso di specie, nemmeno è stato adombrato dalla stessa appellante ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 19 gennaio 2021, n. 574).
10.5. Del resto, sul piano dei principi, la naturale limitazione degli effetti rinnovatori conseguenti alla pronuncia (o alla determinazione) demolitoria all’atto direttamente interessato dal vizio riscontrato (ed eventualmente a quelli successivi) costituisce naturale corollario del principio della non retroattività della fattispecie invalidante, la quale non coinvolge gli atti che precedono quello viziato nella sequenza procedimentale: siffatta limitazione, se potrebbe essere astrattamente superata dall’autorità amministrativa (la quale, come è noto, è titolata ad esercitare il suo potere di autotutela anche per ragioni di opportunità, e quindi ad estendere gli effetti rinnovatori anche ai segmenti procedimentali non direttamente viziati laddove sia ritenuta la soluzione maggiormente conveniente, nell’equilibrato contemperamento degli interessi concorrenti), assume invece carattere inderogabile per il giudice amministrativo.
10.6. Ai rilievi che precedono va aggiunto quello secondo cui, una volta consolidata (mediante il decreto di annullamento in autotutela n. 5922/2023, la cui impugnazione, formalizzata dalla ricorrente con i primi motivi aggiunti, è stata dichiarata inammissibile dal T.A.R.) la decisione di procedere alla sola rivalutazione delle offerte tecniche, la stazione appaltante, in sede di riaggiudicazione della gara mediante il decreto n. 8241/2023, non avrebbe potuto che recepire gli esiti della rinnovata attività valutativa posta in essere dalla Commissione originaria: né la statuizione di inammissibilità delle censure proposte avverso il provvedimento di autotutela presta il fianco ai rilievi critici della parte appellante, dal momento che la sottolineatura del bene della vita che essa si prefiggeva di preservare mediante la relativa impugnazione – ovvero quello relativo alla valutazione delle offerte tecniche secondo canoni di imparzialità e par condicio – non dimostra l’attualità della lesione cui lo stesso sarebbe esposto dalla decisione di solo parziale rinnovazione della gara, atteso che, per quanto probabile potesse apparire ex ante la conferma dell’originaria graduatoria (anche in ragione dell’effetto amplificatore che la riparametrazione era suscettibile di produrre sull’eventuale divario tra i punteggi tecnici), il pregiudizio per l’interesse sostanziale della ricorrente non poteva ritenersi inverato finché non fosse stato consacrato dal nuovo provvedimento di aggiudicazione.
10.7. Né la suddetta limitazione dell’effetto caducatorio, ove scaturente (come pure avvenuto nella specie, per effetto della decisione di prime cure) da una pronuncia giurisdizionale, si presterebbe ad essere forzata mediante il dosaggio degli effetti conformativi da parte del giudice, dal momento che questi devono pur sempre svilupparsi nell’ambito dell’area rinnovatoria dell’attività amministrativa viziata, la quale a sua volta è perimetrata nei suoi confini dalla statuizione demolitoria, la cui ampiezza, come si è già detto, è proporzionata all’estensione del vizio (restandone quindi estranei gli atti che sono immuni da quest’ultimo, perché antecedenti all’atto viziato nella relativa sequenza procedimentale).
10.8. Di tali implicazioni del resto, e comunque dell’esigenza di fissare una regola che garantisca l’equilibrata composizione degli interessi concorrenti, risulta essersi fatto carico lo stesso legislatore, ove si ponga mente al disposto (vigente ratione temporis ) di cui all’art. 77, comma 11, d.lvo n. n. 50/2016, secondo cui “ in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione ”.
E’ vero che la disposizione non definisce l’ambito del rinnovo (ovvero il suo carattere totale o parziale) in caso di annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione, ma si limita a presupporlo, né individua i segmenti procedimentali, ulteriori rispetto alla nomina dell’originaria Commissione, che sono fatti salvi dall’annullamento: aspetti che dipendono evidentemente dalla portata della pronuncia (o della determinazione amministrativa) demolitoria e dallo specifico oggetto della controversia (o dell’intervento di autotutela della P.A.).
Tuttavia, ove si consideri che la ratio della previsione riposa nell’esigenza di conservazione degli atti e di economia dell’attività procedimentale, è evidente che il mantenimento della precedente Commissione sottende la salvezza degli atti antecedenti all’aggiudicazione (o all’esclusione) e non direttamente incisi dal vizio, non essendovi ragione di conservare il solo organo valutatore, nella sua originaria composizione, in un ipotetico contesto di integrale rinnovazione ( ergo , avente effetto fin dalla presentazione delle offerte) del procedimento di gara.
10.9. Venendo finalmente alla fattispecie oggetto di causa, deve osservarsi che, proprio perché si discute della eventuale estensibilità (degli effetti) del vizio ad atti che ne sono a rigore immuni, in quanto precedenti a quelli direttamente inficiati, deve ritenersi che la tutela del valore della imparzialità e della par condicio competitorum non sia perseguibile in forma astratta, come quando nello sviluppo ordinario del procedimento di gara sia violata la consequenzialità degli atti così come disciplinata dalla lex specialis , con la conseguente ineluttabile applicazione della sanzione demolitoria: dovendo esso essere bilanciato con interessi che vengono in rilievo nella loro assoluta concretezza (non potendo dubitarsi che l’annullamento integrale della gara arrechi immediato ed effettivo pregiudizio ai valori della celerità e della economicità dell’azione della P.A.), anche la rigorosa osservanza delle regole che presiedono alla salvaguardia di quei valori esige che gli stessi siano esposti ad un pregiudizio altrettanto concreto ed incombente e che questo non si presti ad essere neutralizzato mediante idonee misure alternative (al rifacimento integrale della gara).
10.10. Nella specie, la parte appellante non indica, nemmeno in termini ipotetici, la relazione causale che legherebbe la premessa ( ergo , la conoscenza o conoscibilità da parte della Commissione delle offerte economiche dei concorrenti) alla paventata conseguenza (l’alterazione della serenità e della libertà valutativa dei componenti della medesima Commissione): dovendo escludersi, in mancanza di oggettive indicazioni, anche solo di carattere sintomatico o indiziario in tal senso, che la Commissione (peraltro rinnovata nella sua composizione, come disposto dal T.A.R. con la sentenza appellata) abbia agito (o che vi sia il pericolo concreto che agisca) in modo preordinatamente orientato a discriminare la ricorrente rispetto agli altri concorrenti, la parte appellante, che pure non mette in dubbio la “ buona fede ” dei suoi componenti, si limita ad evidenziare che, in virtù dell’effetto amplificatore che la plurima riparametrazione produce sul punteggio tecnico, la maggiore vantaggiosità della sua offerta economica sarebbe facilmente neutralizzata dalla più favorevole valutazione che la Commissione - come già fatto in occasione della precedente aggiudicazione - farebbe dell’offerta tecnica della controinteressata, senza che la minima differenza di punteggio tecnico tra le offerte delle due contendenti - ulteriormente ridottasi a seguito della rinnovata attività valutativa della nuova commissione giudicatrice - possa consentire spazi significativi di sindacato al giudice amministrativo.
Deve tuttavia osservarsi che il ragionamento svolto dalla ricorrente urta - senza nel contempo offrire una rappresentazione alternativa - con l’ordine tipico di accadimenti che la regola della separazione tra l’offerta tecnica e quella economica si prefigge, secondo l’ id quod plerumque accidit , di prevenire, secondo cui la conoscenza del contenuto delle offerte economiche dei concorrenti potrebbe indurre la Commissione a prediligere, sul piano della valutazione delle offerte tecniche, quelle presentate dai concorrenti che abbiano formulato una proposta economica maggiormente conveniente per l’Amministrazione: in tale ottica, invero, la ricorrente sarebbe astrattamente avvantaggiata, più che sfavorita, dalla conoscenza o conoscibilità da parte della Commissione del contenuto delle offerte economiche.
Né, a dimostrazione del condizionamento che la (nuova) commissione di gara avrebbe subito per effetto della asserita pregressa conoscenza delle offerte economiche, potrebbe farsi leva, come assume la parte appellante con la memoria del 6 maggio 2025 e quella di replica del 10 maggio 2025, sui presunti errori che inficerebbero il suo operato, atteso che, a prescindere dal fatto che essi integrerebbero altrettanti vizi del nuovo provvedimento di aggiudicazione da far valere mediante la sua autonoma impugnazione, non è ravvisabile, né comunque indicata, alcuna correlazione causale tra la dedotta conoscenza delle offerte economiche e i suddetti ipotetici errori: ciò senza trascurare che, come evidenziato dalla Regione Liguria con la memoria depositata in pari data, la commissione, in presenza di due soli operatori economici ancora in lizza, ha rideterminato il punteggio economico successivamente all’attribuzione dei punteggi tecnici facendo applicazione di un algoritmo diverso da quello in precedenza utilizzato, così come previsto dal Disciplinare di gara (pag. 56).
10.11. Deve peraltro osservarsi che, come affermato da Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 luglio 2012, n. 30, anche nella specie il pericolo di alterazione della par condicio dei concorrenti è escluso dal fatto che la rinnovata valutazione da parte della Commissione (in diversa composizione) “ si inserisce…in un quadro complessivo nel quale emergono con compiutezza, unitamente ai criteri di valutazione stabiliti dalla lex specialis ed alle ulteriori specificazioni eventualmente determinate dalla commissione (nei limiti consentiti dall’art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 cit.), anche le linee concretamente seguite da quest’ultima nella loro applicazione. Opera in tal modo, una fitta rete di riferimenti che, da un lato, consentono di assicurare l’omogeneità della valutazione postuma da parte della stazione appaltante della offerta illegittimamente pretermessa e d’altro lato, in caso di impugnazione, rendono particolarmente stringente il sindacato giurisdizionale di legittimità circa l’effettivo rispetto di tale omogeneità di giudizio e quindi, in definitiva, della par condicio del soggetto precedentemente escluso rispetto agli altri concorrenti già valutati ”.
Deve invero osservarsi che non solo la parte appellante non contesta il carattere sufficientemente specifico dei criteri di valutazione cui la rinnovata Commissione dovrà attenersi nel rifacimento delle operazioni valutative, ma la sentenza appellata, sulla scorta delle risultanze della espletata verificazione, ha disposto che “ per l’apprezzamento dello scarico delle pressioni di contatto, saranno utilizzati i dati misurati dal Verificatore per i lotti nn. 2-3-4-9B-9C-9D, mentre si procederà alla rilevazione dei valori per il lotto n. 9A, secondo le direttive sopra tracciate ”.
10.12. Né può trascurarsi che, come evidenziato con la sentenza citata e ricordato anche da quella appellata, “ la riapertura della fase di presentazione delle offerte comporta essa stessa un’alterazione del canone della concorrenza, perché le nuove proposte sarebbero formulate da concorrenti che sono a conoscenza o che possono aver conosciuto almeno nei tratti essenziali le originarie offerte degli altri partecipanti alla gara, giusta i meccanismi di pubblicizzazione previsti, ora, dall’art. 120 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, in passato, dall’art. 91 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e sui quali si è esercitata copiosa giurisprudenza. Sussiste quindi in tale situazione il ben fondato rischio che le nuove proposte siano il frutto non di scelte di carattere meramente imprenditoriale, come le regole del mercato vogliono, ma anche di raffronti con le altre precedenti offerte e che, pertanto, siano volte all’ottenimento dell’aggiudicazione anche a scapito del loro complessivo equilibrio economico. Non per nulla presumibilmente anche per evitare tale pericolo, nell’ordinario svolgimento delle procedure vige la disposizione dell’art. 13 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui è fatto divieto di accesso alle offerte fino all’approvazione dell’aggiudicazione ”.
10.13. Deve altresì evidenziarsi che i dedotti indicatori del concreto pericolo che la Commissione potrebbe essere condizionata nella sua attività valutativa non rivestono la pregnanza sintomatica che vi ravvisa la parte appellante, dal momento che gli errori riscontrati dal T.A.R. nella pregressa valutazione delle offerte tecniche non sono espressivi della asserita mancanza di imparzialità (ma, semmai ed a tutto voler concedere, di insufficiente competenza tecnica della Commissione, comunque superata dalla diversa composizione nella quale essa dovrà operare secondo le prescrizioni conformative del T.A.R.), mentre il deficit di trasparenza lamentato dalla parte appellante attiene all’operato della stazione appaltante (e non del suo organo valutatore).
10.14. Deve solo aggiungersi, a completamento delle considerazioni che precedono ed anche ai fini della rassicurazione della appellante in ordine al fatto che la rinnovata attività procedimentale sarebbe stata informata a criteri di imparzialità, par condicio e trasparenza, che la garanzia a tal fine individuata dal T.A.R., nel senso della rinnovazione della Commissione, avrebbe dovuto essere integrata attraverso le misure atte a garantire (ed a verificare) che i membri a tal fine nominati non avessero avuto conoscenza del contenuto delle offerte economiche: profilo questo che, afferendo all’attività rinnovatoria ormai espletata, esula evidentemente dall’oggetto del presente giudizio.
10.15. L’infondatezza del suindicato motivo di appello consente di prescindere dall’istanza di rimessione della questione esaminata al giudizio dell’Adunanza Plenaria, chiesta dalla RV ME s.r.l. con la memoria del 9 maggio 2025, per la diversa ipotesi di accoglimento della prospettazione della parte appellante.
11. Con il successivo motivo di appello, la parte appellante lamenta l’erroneità della statuizione reiettiva che il T.A.R. ha riservato al motivo (B.II) della seconda e della terza impugnativa in aggiunzione, intesa a lamentare che, per valutare numerose caratteristiche delle offerte tecniche, l’organo esaminatore non aveva impiegato il metodo del c.d. confronto a coppie (indicato nel disciplinare come “Q2”), bensì quello della media dei coefficienti assegnati dai commissari (denominato “Q1”).
11.1. Il T.A.R., premesso che “ per le valutazioni delle caratteristiche intangibili l’art. 5 del capitolato tecnico prevede sempre il metodo “Q1” ”, ha affermato che “ pertanto, il meccanismo di attribuzione dei punteggi utilizzato è conforme alla lex specialis, né la ricorrente ha contestato l’adozione del criterio “Q1” (anziché di quello “Q2”) da parte della stazione appaltante, la cui scelta è, quindi, divenuta intangibile ”.
11.2. MEiante il corrispondente motivo di appello, la CA HC, oltre a richiamare le censure da essa formulate sul punto in primo grado, pone l’accento sul carattere asseritamente contraddittorio della statuizione censurata con altro passaggio della sentenza appellata, laddove, alla pag. 18, afferma che la lex specialis impone sempre la sostituzione del criterio Q2 con il criterio Q1 “ qualora le offerte in competizione siano numero inferiore a tre ”, riconoscendo implicitamente che, se le offerte sono pari o superiori a 3, si applica il metodo Q2.
La parte appellante richiama altresì il carattere gerarchicamente sovraordinato del Disciplinare di gara e deduce che l’indicazione evincibile dal Capitolato tecnico in ordine all’applicazione del metodo Q1 per la valutazione delle caratteristiche “ intangibili ” ha valenza generica ed esemplificativa, non conoscendosi in anticipo il numero dei concorrenti.
Infine, la parte appellante deduce che anche la rinnovata attività valutativa, scaturente dalla sentenza appellata, replicherà, ove non corretto dalla Sezione, il vizio lamentato e che l’andamento della gara, insieme ai relativi risvolti processuali, ha evidenziato l’ingiustizia della valutazione fatta dalla Commissione delle offerte tecniche della ricorrente e della controinteressata, che avrebbe vieppiù giustificato l’annullamento integrale della gara.
11.3. La censura non può essere accolta.
11.4. Deve premettersi che l’affermazione del T.A.R., secondo cui la ricorrente non avrebbe contestato il criterio Q1 deve essere correttamente intesa con riferimento alla relativa astratta previsione ad opera della lex specialis per i casi da essa contemplati, essendo contestata dalla ricorrente la sola sussistenza in concreto dei relativi presupposti applicativi.
11.5. Ciò chiarito, deve osservarsi che il Disciplinare di gara, al punto 17.2 (“ Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica criteri di valutazione dell’offerta tecnica ”), prevede che la valutazione delle offerte tecniche avverrà “ secondo i metodi di attribuzione dei punteggi previsti nella tabella seguente:… ”.
La tabella richiamata prevede due modalità di attribuzione dei punteggi relativamente alle “ caratteristiche qualitative intangibili ”, rispettivamente identificate con i codici Q1 e Q2, nel senso, rispettivamente, che:
- “ I coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari… ”;
- “ I coefficienti saranno determinati attraverso confronto a coppie ”.
Il medesimo Disciplinare precisa, nell’ambito della illustrazione del criterio Q2, che “ nel caso in cui le offerte da valutare siano in numero inferiore a 3, il metodo del confronto a coppie, ancorché previsto dal bando, non si applica. In tal caso viene utilizzato il metodo Q 1 ”.
Il Capitolato tecnico e prestazionale, a sua volta, indica le modalità di attribuzione dei punteggi in relazione a ciascun parametro di valutazione, senza tuttavia mai prevedere, per nessuno di essi e per ciascun lotto, il criterio Q2.
11.6. In tale contesto regolatorio, ritiene il Collegio che il Disciplinare di gara assolva esclusivamente al ruolo di indicare, in via esemplificativa, i criteri di attribuzione dei punteggi tecnici astrattamente applicabili e di illustrare le relative modalità applicative, spettando al Capitolato tecnico e prestazionale di stabilire quale di essi si attagli a ciascun parametro di valutazione: la regola di coordinamento fissata dal Disciplinare di gara tra i criteri Q1 (della media dei coefficienti) e Q2 (del confronto a coppie), nel senso che il primo trovi applicazione, in luogo del secondo, in caso di offerte in numero inferiore a tre, presuppone che il Capitolato preveda in via di principio - ovvero prima che siano determinate le offerte ammesse - il criterio Q2.
11.7. Tale conclusione trova conferma nella stessa formulazione della regola invocata dalla parte appellante, la quale testualmente stabilisce che il metodo del confronto a coppie non si applichi nel caso il numero delle offerte sia inferiore a tre “ ancorché previsto dal bando ”, presupponendo quindi l’esistenza - pur se facendo riferimento impropriamente al bando e non al Capitolato speciale, cui secondo lo stesso Disciplinare compete la declinazione dei parametri di valutazione delle offerte - di una disposizione che in via generale preveda l’applicazione del criterio del confronto a coppie.
11.8. La diversa interpretazione sostenuta dalla parte appellante comporta l’inversione, se non lo stravolgimento, della volontà dispositiva della lex specialis : mentre infatti, come si è detto, questa prevede che il criterio Q1 si applichi, in luogo del criterio Q2, nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a 3, e che quindi il criterio del confronto a coppie, ove espressamente previsto per un determinato parametro di valutazione, rappresenti la regola generale oggetto di eccezione nel caso suindicato, la parte appellante assume che il numero delle offerte, da regola di eccezione, diventi il criterio generale in base al quale stabilire se applicare il criterio Q1 (se il numero delle offerte è inferiore a tre) o quello Q2 (se il numero delle offerte è pari o superiore a tre), obliterando completamente l’efficacia prescrittiva in parte qua del Capitolato tecnico e prestazionale.
11.9. Deve solo osservarsi che le ulteriori considerazioni formulate dalla parte appellante con il motivo di appello in esame attengono agli esiti della valutazione e non sono quindi idonei ad influire sulla soluzione della questione affrontata, relativa alle modalità di attribuzione del punteggio tecnico ed ai relativi presupposti applicativi.
12. L’ultimo motivo di appello ha ad oggetto la statuizione reiettiva della prima censura formulata con i quarti motivi aggiunti.
Deve premettersi che, mediante la stessa, la ricorrente lamentava che, delle quattro ditte partecipanti alla gara, solo due (la ricorrente medesima e la RV ME) avevano partecipato alle operazioni istruttorie svolte dal verificatore incaricato dal T.A.R., mentre non vi avevano preso parte la IA RV e la RO.
La ricorrente, richiamato preliminarmente il par. 17.2 del Disciplinare di gara, ai sensi del quale “ i coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e la successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate ”, deduceva che, da un lato, l’attribuzione dei punteggi risultava dipendere (in modo proporzionale) non solo dal punteggio massimo attribuito alla migliore offerta, ma anche dalla presenza di altri concorrenti che si fossero interposti tra il concorrente che avesse ottenuto il punteggio massimo ed il concorrente in esame, dall’altro lato, che il venir meno dei due concorrenti avrebbe comportato per alcuni parametri l’attribuzione alla RV ME del coefficiente più alto, con la conseguente alterazione del punteggio tecnico, anche tenendo conto degli effetti derivanti dalla “ tripla ” riparametrazione prevista dalla lex specialis .
12.1. Il T.A.R., in merito alla censura in esame, ha osservato che “ diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la mancata acquisizione dei valori pressori dei materassi di IA RV s.r.l. e RO ME s.r.l. (che, regolarmente invitate dal Verificatore, hanno scelto di non presentarsi) è ininfluente ai fini della riassegnazione dei punteggi. Infatti, in base al previsto metodo “Q1”, il prodotto con la media più alta dei voti dei commissari guadagna il punteggio massimo, mentre gli altri ottengono un punteggio proporzionalmente riparametrato. Poiché nei lotti nn. 2-3-4-9A-9B-9C i 15 punti massimi erano stati conferiti a SM e la ricorrente ha lamentato la sottovalutazione dei propri presidi (e non di quelli delle altre concorrenti), la ridefinizione dei punti riguarda unicamente le due imprese in questione. Soltanto nel lotto n. 9D il punteggio massimo di 8 per la performance pressoria era stato attribuito a RO ME s.r.l., ma non è stato contestato dalla ricorrente, sicché, in tal caso, sia CA che SM riceveranno necessariamente meno di otto punti. Per gli altri apprezzamenti tecnici, il riesame si estenderà alle offerte di tutti gli operatori economici, sicché la paventata distorsione dei risultati è esclusa in radice ”.
12.2. Deduce in senso critico la parte appellante, al fine di dimostrare l’alterazione che l’assenza alle prove svolte dal verificatore delle suddette concorrenti avrebbe sull’attribuzione dei punteggi, che in tutti gli item in cui IA RV o RO potrebbero avere l’offerta migliore e ottenere il punteggio massimo, oltre al premio della riparametrazione, la nuova Commissione di gara dovrà attribuire il punteggio massimo e la riparametrazione o a CA o alla controinteressata RV ME.
Anche con riguardo al parametro relativo agli scarichi pressori, deduce la parte appellante che non è affatto scontato che quelli relativi ai dispositivi offerti da RO e IA RV, qualora misurati correttamente, avrebbero dato un risultato peggiore di quello di CA e di RV ME.
Né, aggiunge la parte appellante, si potrebbe sopperire alla mancata acquisizione, da parte del verificatore, dei dati pressori di RO e di IA RV con i dati acquisiti dalla vecchia Commissione, atteso che la stessa non valuterebbe i presidi di tutte e quattro le concorrenti in modo omogeneo, posto che, per quanto concerne CA e RV ME, essa avrebbe a disposizione i dati del verificatore, mentre per le altre due concorrenti non avrebbe a disposizione alcun dato, non potendo riutilizzare quelli della precedente Commissione: essa pertanto dovrebbe ripetere le prove tecniche, ma solamente sui materassi di RO e di IA RV, non essendo possibile rimettere in discussione gli esiti della verificazione, ma finirebbe per utilizzare dati acquisiti con sistemi diversi, in contesti diversi e da parte di soggetti diversi a seconda della concorrente.
Da ciò, conclude la parte appellante, un ulteriore motivo per annullare l’intera gara, in riforma della sentenza di primo grado.
12.3. Il motivo, come pure quello corrispondente formulato in primo grado, è sia inammissibile che infondato.
12.4. Dal primo punto di vista, deve osservarsi che le censure formulate con i quarti motivi aggiunti si appuntano sugli atti precedentemente impugnati, pur avendo ad oggetto circostanze – ovvero, essenzialmente, la mancata partecipazione alla verificazione di due concorrenti – ad essi successivi ed insuscettibili come tali, in virtù del noto principio secondo cui tempus regit actum , di incidere negativamente sulla loro legittimità.
12.5. Inoltre, non può non osservarsi che la deduzione formulata con i suddetti motivi aggiunti si innesta su una fase meramente istruttoria, sebbene demandata ad un organo ausiliario del giudice e le cui risultanze sono state recepite con la sentenza conclusiva del giudizio (che ne ha altresì imposto il recepimento da parte dell’Amministrazione in sede di rinnovata valutazione delle offerte tecniche), con la conseguente assenza di profili di immediata lesività per la parte ricorrente, finché il procedimento non approderà alla nuova formalizzazione dell’esito della gara.
12.6. Né alla censura potrebbe attribuirsi lo scopo, più che di rappresentare un autonomo vizio dei provvedimenti impugnati, di stimolare un più incisivo effetto caducatorio, avente ad oggetto, come esplicitato con il relativo motivo di appello, l’annullamento integrale della gara.
Deve infatti osservarsi che l’eventuale l’incompletezza dell’esperimento istruttorio demandato al verificatore, in ragione della solo parziale partecipazione allo stesso dei concorrenti, dovrebbe trovare il suo correttivo appropriato, ad esempio, nella ripetizione delle operazioni, laddove si ritenga necessaria, oltre che possibile, la partecipazione all’incombente di tutti i concorrenti, eventualmente individuando le modalità per ovviare alla loro mancata collaborazione: a fronte di tale possibilità, non fatta oggetto di espressa deduzione da parte della appellante, la caducazione integrale della gara risulta un rimedio esorbitante e, comunque, eccedente lo scopo da raggiungere.
12.7. In ogni caso, come si diceva, la censura è anche infondata.
Come evidenziato dal T.A.R. – e non contestato dalla parte appellante – la stessa in primo grado ha appuntato le sue critiche esclusivamente sulle misurazioni dei valori pressori relativi ai dispositivi antidecubito offerti dalla stessa e dalla controinteressata RV ME, con la conseguenza che i rilievi concernenti gli altri concorrenti, non essendo stati ritualmente censurati dalla ricorrente, non possono essere messi in discussione nell’ambito del giudizio (e da parte della sentenza conclusiva dello stesso).
Ne consegue che l’assunto della parte appellante, secondo cui non potrebbe escludersi, a dimostrazione della alterazione che la mancata partecipazione di RO e di IA RV produrrebbe a carico della attribuzione dei punteggi da parte della rinnovata Commissione, che uno dei due menzionati concorrenti ottenga la valutazione migliore, ergo il coefficiente medio più elevato e conseguentemente, per effetto della riparametrazione, il miglior punteggio, scalzando la posizione ottenuta (per quasi tutti i parametri) dalla controinteressata RV ME, si scontra con il consolidamento, per la parte non attinta dalle censure attoree, dell’attività valutativa della Commissione di gara, le cui risultanze, per la suddetta parte intangibili, dovranno integrarsi con quelle scaturite dalla verificazione, oltre che con quelle dell’attività valutativa da compiersi ex novo dalla nuova Commissione per tutti i concorrenti, come evidenziato dal T.A.R., al fine di pervenire alla attribuzione dei punteggi e, quindi, alla formulazione della graduatoria conclusiva.
13. In conclusione, l’appello deve essere complessivamente respinto, oltre che per i profili indicati in motivazione, dichiarato inammissibile, mentre la particolare complessità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge nonché, in parte, lo dichiara inammissibile.
Spese del giudizio di appello compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO