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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/07/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
- SEZIONE 2^ CIVILE -
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa NA CC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°2920 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. e P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Milano, viale Regina Giovanna n. 8, presso lo studio dell'avv. Valentino
Giola, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione attrice e
(C.F. ) e CP_1 C.F._1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Milano, piazza Belgioioso n. 2, presso lo studio dell'avv. Giovanni Marsili, che li rappresenta e difende, giuste procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta convenuti
Motivi della decisione
pagina 1 di 7 Con citazione ritualmente notificata l'attrice in epigrafe indicata conveniva in giudizio e e allegava che: (a) CP_1 Controparte_3
nel periodo settembre 2022 - luglio 2023 aveva eseguito opere di ristrutturazione di una villetta bifamiliare, presso il cantiere sito in Villasanta
(20852 – MB), Via Mazzini n. 57; (b) i lavori erano stati svolti su commissione dei sig.ri e (c) “il costo per CP_1 Controparte_2
le opere realizzate, quantificato in €. 53.600,00 (IVA esclusa) per l'appartamento n. 1 ed €. 31.210,00 (IVA esclusa) per l'appartamento n. 2” comportava “… – tenuto altresì conto dell'importo dovuto per la posa e lo smontaggio del ponteggio, quantificato in €. 7.700,00 (IVA esclusa) – una somma complessiva di €. 92.510,00 (IVA esclusa)”; (d) nonostante l'adempimento degli obblighi assunti dall'esponente, i committenti omettevano il pagamento del saldo di €78.010,00 oltre IVA;
(e) in data
10/01/2024 l'esponente aveva invitato i committenti ad adempiere l'obbligazione di pagamento, senza ottenere alcun riscontro, né il saldo delle opere compiute.
Premesso quanto sopra, l'attrice chiedeva che il Tribunale, accertato l'inadempimento dei sig.ri e , condannasse i CP_1 Controparte_2
convenuti al pagamento in suo favore della somma di €78.010,00, oltre iva e interessi moratori dalla data di scadenza della fattura al saldo alla data della domanda giudiziale ed interessi moratori dalla “data del fatto al saldo effettivo”.
Attivato il contraddittorio, e si CP_1 Controparte_2
costituivano in giudizio, contestando le allegazioni e le domande avversarie e chiedendone la reiezione per essere infondate in fatto e in diritto.
Nel merito argomentavano:
a) di essere proprietari di due immobili, entrambi siti in via Mazzini n. 57 in Villasanta, di cui un immobile di proprietà esclusiva di e un CP_1
immobile di proprietà congiunta di e di CP_1 Controparte_2 pagina 2 di 7 b) di aver commissionato alla con due Controparte_4
diversi contratti di appalto, opere di efficientamento energetico per ognuno dei suddetti immobili (doc. n. 1 e 1‐bis di parte convenuta);
(c) di avere affidato ad “tramite semplici accordi Parte_1
verbali” una seconda ristrutturazione per opere di manutenzione straordinaria per ciascuno dei suddetti immobili – tra le quali figuravano opere di rifacimento dell'impianto elettrico, posa di nuove piastrelle, rifacimento di un bagno, fornitura e posa di una porta interna – “aggiuntive e chiaramente distinte rispetto a quelle oggetto del Superbonus Edilizio di cui al punto che precede (e, pertanto, non ricomprese nello stesso)”;
(d) di avere interamente pagato i lavori relativi al Superbonus Edilizio a tramite “cessione del credito”; CP_4
(e) di avere altresì regolarmente pagato tutti i lavori di manutenzione straordinaria commissionati ad e dalla stessa eseguiti e Parte_1
fatturati: €11.000,00 (Fatt. 138/23), €4.950,00 (Fatt. 138/23), €5.531,89 come da “fatture … emesse d in data 22 aprile 2024 (doc. n. 12 e Parte_1
12‐bis) e prontamente pagate dai Signor in data 30 aprile 2024”; CP_1
(f) a fine lavori aveva presentato alla committenza un Parte_1
conto economico “del tutto generico ed arbitrario in spregio agli accordi contrattuali”.
I convenuti contestavano, quindi, “le somme richieste nella loro arbitraria quantificazione. E ciò in quanto, non sussiste alcun contratto scritto e concluso tra i convenuti e la e chiedevano “La chiamata in causa di Parte_1
Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, a qualsiasi titolo, CP_4
dei convenuti, gli stessi dovranno essere senz'altro manlevati e tenuti interamente indenni dall'unico soggetto responsabile dei rapporti con la odierna attrice con riferimento ai lavori Superbonus Ediliizio: l . CP_4
pagina 3 di 7 Rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo, la causa veniva istruita con produzioni documentali ed è pervenuta del 19/06/2025, ove, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
***
ha evidentemente svolto una domanda di pagamento Parte_1
(rectius: adempimento) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., per l'importo di €78.010,00, poi ridotto ad €72.981,01.
Trovano, dunque, applicazione le ordinarie regole in tema di prova dei diritti di credito (Cass. 9351/2007; Cass. 2387/2004; Cass. 20073/2004; Cass., sez. un., n. 13533/2001), e, dunque, il creditore che agisca per l'adempimento
è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando, viceversa, sul debitore - in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento (Cass. 25584/2018).
Va ancora ricordato come, affinché un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, sì da essere posto a base della decisione, sebbene non provato, non sia sufficiente la mancata contestazione, non sussistendo, nel nostro ordinamento processuale, un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte;
ma occorra invece che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili col suo disconoscimento (Cass. 5699/1995; Cass. 4604/1999).
Orbene, nel caso di specie l'attrice non ha adeguatamente provato il suo credito verso i convenuti per prestazioni svolte in loro favore, stante l'omessa dimostrazione del titolo contrattuale che avrebbe dovuto costituire fonte del credito dedotto insoluto in giudizio. pagina 4 di 7 Invero, è escluso che la prova dell'accordo ipoteticamente concluso tra le parti sia stata evasa con la notifica preliminare cantiere, le dichiarazioni di conformità e l'asseverazione finale (all.ti sub docc. 4,5,7 al fasc. attoreo), nonché dai conteggi di cui all'atto di citazione, che non esplicitano alcuna volontà negoziale ma semplicemente documentano (semmai) l'esecuzione dell'accordo, impregiudicata ogni questione circa la sua esistenza e validità.
In altri termini, occorreva la dimostrazione, per iscritto, stanti i limiti alla prova orale stabiliti dagli artt. 2722 e 2724 c.c., dell'accordo in ordine al prezzo delle opere appaltate, costituente indefettibile presupposto delle fatture allegate in atti titolo che avrebbe dovuto costituire fonte del credito, azionato da Parte_1
Del resto, il dato – di per sé neutro – che la committenza abbia pagato alcune lavorazioni non dimostra che il corrispettivo complessivo del contratto di appalto fosse stato accettato e concordato tra le parti per tutte le lavorazioni che l'attrice assume di aver eseguito.
Proprio per tali ragioni non può ravvedersi, nella documentazione versata in atti, la prova sufficiente dell'accordo che avrebbe dovuto essere documentato dalla difesa attrice;
in primo luogo perché, come detto, la quantificazione del prezzo è di formazione unilaterale;
in secondo luogo perché difetta, in ogni caso, la prova (scritta) dell'accettazione, ad opera degli odierni convenuti, di tale quantificazione, prova che certamente non può trarsi dalla corrispondenza in atti, che non esplicita alcuna volontà negoziale ma
(giova ripeter) semplicemente documenta (semmai) l'esecuzione dell'accordo, impregiudicata ogni questione circa la sua esistenza e validità.
In breve, non avendo parte attrice offerto, all'attenzione del tribunale, un qualsivoglia documento consacrante l'accordo delle parti in ordine alle opere da eseguire e al prezzo complessivo dell'appalto, è inevitabile doversi pervenire al rigetto della domanda di pagamento svolta in citazione.
pagina 5 di 7 Quanto alle prove dichiarative offerte dall'attrice – a parte l'oggettiva difficoltà di individuare un “principio di prova scritta” in una documentazione che di per sè sola rappresenta al più un semplice indizio – non offrono elementi per appurare i fatti posti a fondamento della domanda, in quanto formulati in ordine a capitoli non sufficientemente compendiati in ordine alle circostanze di tempo e di luogo e, in ogni caso, del tutto inconcludenti rispetto alla pretesa azionata in giudizio.
***
In conclusione, respinta la domanda formulata da parte attrice nei confronti di e si provvede come in CP_1 Controparte_3
dispositivo.
Parte convenuta, oltre al rigetto, ha chiesto anche la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.
Ai fini della responsabilità in parola occorre la prova della mala fede o della colpa grave.
Occorre altresì la prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso e ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio, atteso che la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass.
21798/2015; Cass., sez. un., 7583/2004).
Infatti, se è vero che, in caso di domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai fini della liquidazione dei danni la norma reca in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi direttamente discendenti dalla condotta dell'altra parte, è anche vero che presuppone comunque la necessità di una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni, dovendosi, in difetto, respingere la domanda.
pagina 6 di 7 Nella specie, ritiene il giudicante che difetti qualsivoglia deduzione e illustrazione in merito al danno subito, che deve essere ulteriore e diverso rispetto alla necessità di difendersi in giudizio, il che rende superfluo l'esame del requisito della mala fede o della colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate in relazione al valore della causa, tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da contro di Parte_1 CP_1
e
[...] Controparte_3
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
di e che liquida in €7.052,00, oltre spese CP_1 Controparte_3
generali e IVA (se dovuta) e C.P.A. come per legge.
Monza, 18/07/2025
Il giudice
NA CC
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
- SEZIONE 2^ CIVILE -
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa NA CC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°2920 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. e P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Milano, viale Regina Giovanna n. 8, presso lo studio dell'avv. Valentino
Giola, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione attrice e
(C.F. ) e CP_1 C.F._1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Milano, piazza Belgioioso n. 2, presso lo studio dell'avv. Giovanni Marsili, che li rappresenta e difende, giuste procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta convenuti
Motivi della decisione
pagina 1 di 7 Con citazione ritualmente notificata l'attrice in epigrafe indicata conveniva in giudizio e e allegava che: (a) CP_1 Controparte_3
nel periodo settembre 2022 - luglio 2023 aveva eseguito opere di ristrutturazione di una villetta bifamiliare, presso il cantiere sito in Villasanta
(20852 – MB), Via Mazzini n. 57; (b) i lavori erano stati svolti su commissione dei sig.ri e (c) “il costo per CP_1 Controparte_2
le opere realizzate, quantificato in €. 53.600,00 (IVA esclusa) per l'appartamento n. 1 ed €. 31.210,00 (IVA esclusa) per l'appartamento n. 2” comportava “… – tenuto altresì conto dell'importo dovuto per la posa e lo smontaggio del ponteggio, quantificato in €. 7.700,00 (IVA esclusa) – una somma complessiva di €. 92.510,00 (IVA esclusa)”; (d) nonostante l'adempimento degli obblighi assunti dall'esponente, i committenti omettevano il pagamento del saldo di €78.010,00 oltre IVA;
(e) in data
10/01/2024 l'esponente aveva invitato i committenti ad adempiere l'obbligazione di pagamento, senza ottenere alcun riscontro, né il saldo delle opere compiute.
Premesso quanto sopra, l'attrice chiedeva che il Tribunale, accertato l'inadempimento dei sig.ri e , condannasse i CP_1 Controparte_2
convenuti al pagamento in suo favore della somma di €78.010,00, oltre iva e interessi moratori dalla data di scadenza della fattura al saldo alla data della domanda giudiziale ed interessi moratori dalla “data del fatto al saldo effettivo”.
Attivato il contraddittorio, e si CP_1 Controparte_2
costituivano in giudizio, contestando le allegazioni e le domande avversarie e chiedendone la reiezione per essere infondate in fatto e in diritto.
Nel merito argomentavano:
a) di essere proprietari di due immobili, entrambi siti in via Mazzini n. 57 in Villasanta, di cui un immobile di proprietà esclusiva di e un CP_1
immobile di proprietà congiunta di e di CP_1 Controparte_2 pagina 2 di 7 b) di aver commissionato alla con due Controparte_4
diversi contratti di appalto, opere di efficientamento energetico per ognuno dei suddetti immobili (doc. n. 1 e 1‐bis di parte convenuta);
(c) di avere affidato ad “tramite semplici accordi Parte_1
verbali” una seconda ristrutturazione per opere di manutenzione straordinaria per ciascuno dei suddetti immobili – tra le quali figuravano opere di rifacimento dell'impianto elettrico, posa di nuove piastrelle, rifacimento di un bagno, fornitura e posa di una porta interna – “aggiuntive e chiaramente distinte rispetto a quelle oggetto del Superbonus Edilizio di cui al punto che precede (e, pertanto, non ricomprese nello stesso)”;
(d) di avere interamente pagato i lavori relativi al Superbonus Edilizio a tramite “cessione del credito”; CP_4
(e) di avere altresì regolarmente pagato tutti i lavori di manutenzione straordinaria commissionati ad e dalla stessa eseguiti e Parte_1
fatturati: €11.000,00 (Fatt. 138/23), €4.950,00 (Fatt. 138/23), €5.531,89 come da “fatture … emesse d in data 22 aprile 2024 (doc. n. 12 e Parte_1
12‐bis) e prontamente pagate dai Signor in data 30 aprile 2024”; CP_1
(f) a fine lavori aveva presentato alla committenza un Parte_1
conto economico “del tutto generico ed arbitrario in spregio agli accordi contrattuali”.
I convenuti contestavano, quindi, “le somme richieste nella loro arbitraria quantificazione. E ciò in quanto, non sussiste alcun contratto scritto e concluso tra i convenuti e la e chiedevano “La chiamata in causa di Parte_1
Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, a qualsiasi titolo, CP_4
dei convenuti, gli stessi dovranno essere senz'altro manlevati e tenuti interamente indenni dall'unico soggetto responsabile dei rapporti con la odierna attrice con riferimento ai lavori Superbonus Ediliizio: l . CP_4
pagina 3 di 7 Rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo, la causa veniva istruita con produzioni documentali ed è pervenuta del 19/06/2025, ove, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
***
ha evidentemente svolto una domanda di pagamento Parte_1
(rectius: adempimento) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., per l'importo di €78.010,00, poi ridotto ad €72.981,01.
Trovano, dunque, applicazione le ordinarie regole in tema di prova dei diritti di credito (Cass. 9351/2007; Cass. 2387/2004; Cass. 20073/2004; Cass., sez. un., n. 13533/2001), e, dunque, il creditore che agisca per l'adempimento
è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando, viceversa, sul debitore - in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento (Cass. 25584/2018).
Va ancora ricordato come, affinché un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, sì da essere posto a base della decisione, sebbene non provato, non sia sufficiente la mancata contestazione, non sussistendo, nel nostro ordinamento processuale, un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte;
ma occorra invece che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili col suo disconoscimento (Cass. 5699/1995; Cass. 4604/1999).
Orbene, nel caso di specie l'attrice non ha adeguatamente provato il suo credito verso i convenuti per prestazioni svolte in loro favore, stante l'omessa dimostrazione del titolo contrattuale che avrebbe dovuto costituire fonte del credito dedotto insoluto in giudizio. pagina 4 di 7 Invero, è escluso che la prova dell'accordo ipoteticamente concluso tra le parti sia stata evasa con la notifica preliminare cantiere, le dichiarazioni di conformità e l'asseverazione finale (all.ti sub docc. 4,5,7 al fasc. attoreo), nonché dai conteggi di cui all'atto di citazione, che non esplicitano alcuna volontà negoziale ma semplicemente documentano (semmai) l'esecuzione dell'accordo, impregiudicata ogni questione circa la sua esistenza e validità.
In altri termini, occorreva la dimostrazione, per iscritto, stanti i limiti alla prova orale stabiliti dagli artt. 2722 e 2724 c.c., dell'accordo in ordine al prezzo delle opere appaltate, costituente indefettibile presupposto delle fatture allegate in atti titolo che avrebbe dovuto costituire fonte del credito, azionato da Parte_1
Del resto, il dato – di per sé neutro – che la committenza abbia pagato alcune lavorazioni non dimostra che il corrispettivo complessivo del contratto di appalto fosse stato accettato e concordato tra le parti per tutte le lavorazioni che l'attrice assume di aver eseguito.
Proprio per tali ragioni non può ravvedersi, nella documentazione versata in atti, la prova sufficiente dell'accordo che avrebbe dovuto essere documentato dalla difesa attrice;
in primo luogo perché, come detto, la quantificazione del prezzo è di formazione unilaterale;
in secondo luogo perché difetta, in ogni caso, la prova (scritta) dell'accettazione, ad opera degli odierni convenuti, di tale quantificazione, prova che certamente non può trarsi dalla corrispondenza in atti, che non esplicita alcuna volontà negoziale ma
(giova ripeter) semplicemente documenta (semmai) l'esecuzione dell'accordo, impregiudicata ogni questione circa la sua esistenza e validità.
In breve, non avendo parte attrice offerto, all'attenzione del tribunale, un qualsivoglia documento consacrante l'accordo delle parti in ordine alle opere da eseguire e al prezzo complessivo dell'appalto, è inevitabile doversi pervenire al rigetto della domanda di pagamento svolta in citazione.
pagina 5 di 7 Quanto alle prove dichiarative offerte dall'attrice – a parte l'oggettiva difficoltà di individuare un “principio di prova scritta” in una documentazione che di per sè sola rappresenta al più un semplice indizio – non offrono elementi per appurare i fatti posti a fondamento della domanda, in quanto formulati in ordine a capitoli non sufficientemente compendiati in ordine alle circostanze di tempo e di luogo e, in ogni caso, del tutto inconcludenti rispetto alla pretesa azionata in giudizio.
***
In conclusione, respinta la domanda formulata da parte attrice nei confronti di e si provvede come in CP_1 Controparte_3
dispositivo.
Parte convenuta, oltre al rigetto, ha chiesto anche la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.
Ai fini della responsabilità in parola occorre la prova della mala fede o della colpa grave.
Occorre altresì la prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso e ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio, atteso che la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass.
21798/2015; Cass., sez. un., 7583/2004).
Infatti, se è vero che, in caso di domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai fini della liquidazione dei danni la norma reca in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi direttamente discendenti dalla condotta dell'altra parte, è anche vero che presuppone comunque la necessità di una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni, dovendosi, in difetto, respingere la domanda.
pagina 6 di 7 Nella specie, ritiene il giudicante che difetti qualsivoglia deduzione e illustrazione in merito al danno subito, che deve essere ulteriore e diverso rispetto alla necessità di difendersi in giudizio, il che rende superfluo l'esame del requisito della mala fede o della colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate in relazione al valore della causa, tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da contro di Parte_1 CP_1
e
[...] Controparte_3
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
di e che liquida in €7.052,00, oltre spese CP_1 Controparte_3
generali e IVA (se dovuta) e C.P.A. come per legge.
Monza, 18/07/2025
Il giudice
NA CC
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