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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3509/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3509/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LARA Parte_1 C.F._1
BERARDINELLI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. EMIDIO BUGLIOSI, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 25.11.2024 ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1
al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli
[...] minori , nato Chieti il 12.2.2015, e , nata a [...] il [...], alle Persona_1 Persona_2
condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il si è costituito in giudizio con apposita memoria depositata in data 12.2.2025 nella quale ha CP_1
aderito alla richiesta di affidamento condiviso per i due figli minori, proponendo un proprio piano di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 13.3.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori alle seguenti condizioni:
“1) Affidamento dei figli minori condiviso ad entrambi i genitori;
2) Assegnazione della casa familiare alla resistente, con esclusione del garage, perché la abiti con i figli minori, con impegno del ricorrente a lasciare detta casa entro tre giorni, termine entro il quale la provvederà ad intestarsi le utenze della casa familiare;
Parte_1
3) Il terrà con sé i figli minori a settimane alternate da venerdì alle 18 alle 20 della CP_1
domenica, con cena consumata, e ogni settimana martedì e giovedì dalle ore 8 (anche con accompagnamento a scuola) alle ore 20, con cena consumata;
- durante le festività natalizie, da alternare di anno in anno, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la giornate di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno;
- i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, le ricorrenze dei loro compleanni, ed ogni anno, il giorno del compleanno di ciascun genitore, la festa del papa e la festa della mamma;
4) Il resistente contribuirà al mantenimento dei figli, versando entro il giorno 15 di ogni mese in favore della ricorrente la somma di € 380,00, con decorrenza dall'aprile 2025 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo
Famiglia del Tribunale di Pescara;
5) L'assegno unico universale per i figli sarà percepito dai genitori nella misura del 50% per ciascuno.”.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse dei figli minori delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1 Persona_2 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 26 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3509/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LARA Parte_1 C.F._1
BERARDINELLI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. EMIDIO BUGLIOSI, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 25.11.2024 ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1
al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli
[...] minori , nato Chieti il 12.2.2015, e , nata a [...] il [...], alle Persona_1 Persona_2
condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il si è costituito in giudizio con apposita memoria depositata in data 12.2.2025 nella quale ha CP_1
aderito alla richiesta di affidamento condiviso per i due figli minori, proponendo un proprio piano di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 13.3.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori alle seguenti condizioni:
“1) Affidamento dei figli minori condiviso ad entrambi i genitori;
2) Assegnazione della casa familiare alla resistente, con esclusione del garage, perché la abiti con i figli minori, con impegno del ricorrente a lasciare detta casa entro tre giorni, termine entro il quale la provvederà ad intestarsi le utenze della casa familiare;
Parte_1
3) Il terrà con sé i figli minori a settimane alternate da venerdì alle 18 alle 20 della CP_1
domenica, con cena consumata, e ogni settimana martedì e giovedì dalle ore 8 (anche con accompagnamento a scuola) alle ore 20, con cena consumata;
- durante le festività natalizie, da alternare di anno in anno, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la giornate di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno;
- i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, le ricorrenze dei loro compleanni, ed ogni anno, il giorno del compleanno di ciascun genitore, la festa del papa e la festa della mamma;
4) Il resistente contribuirà al mantenimento dei figli, versando entro il giorno 15 di ogni mese in favore della ricorrente la somma di € 380,00, con decorrenza dall'aprile 2025 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo
Famiglia del Tribunale di Pescara;
5) L'assegno unico universale per i figli sarà percepito dai genitori nella misura del 50% per ciascuno.”.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse dei figli minori delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1 Persona_2 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 26 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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