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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 9293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9293 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 26108/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore Dott. Giuseppe Gennari Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/07/2025 da
Parte_1
Nata a Gela (CL) il 05.08.1984 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 con l'Avv. Piergiorgio Luongo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
Parte_2
Nato a Palermo il 28/02/1989 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Arenosto presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...] Per_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
FATTO A seguito del venire meno dei presupposti per una serena convivenza, la signora Parte_1 depositava ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio. Nelle more del procedimento, le parti, grazie all'intervento dei rispettivi avvocati, hanno trovato un accordo per la definizione bonaria del procedimento ed hanno quindi depositato un'istanza congiunta per il mutamento del rito, nella quale concordemente hanno chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le parti si impegnano ad interpretare gli accordi secondo buona fede e a mantenere una serena e rispettosa comunicazione tra loro, evitando di coinvolgere i figli in situazioni di conflitto e rispettando ciascuno il ruolo genitoriale dell'altro.
3. I figli minori , nato a [...] il [...], e nato a [...] il Per_1 Persona_2
3/05/2017 verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti ai figli, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi.
4. e verranno collocati in via prevalente, anche ai fini anagrafici, Per_1 Persona_2 presso la madre nella dimora familiare di Milano, Via Ulisse Dini n. 14/2, condotta in locazione dalla signora . Parte_1
5. Il signor dal mese di ottobre 2025, si è trasferito a Firenze per esigenze lavorative e, nei Pt_2 tempi di permanenza con i figli, lo stesso si recherà a Milano pernottando presso la dimora dei propri genitori sita in Milano, Via Forze Armate n. 329.
6. Il padre, salvo più ampio e diverso accordo tra i genitori, potrà stare con i figli:
- nr. 3 giorni consecutivi ogni settimana;
in particolare, il signor preleverà i figli Pt_2 all'uscita da scuola (o dalla casa materna nel caso in cui i minori non frequentino la scuola) il primo giorno e li terrà con sé - provvedendo ad accompagnarli ai loro impegni scolastici, medici e ludici - sino alla mattina del terzo giorno quando li riaccompagnerà presso il comprensorio scolastico o la dimora materna.
Tali giornate verranno concordate con la madre con un anticipo di 1 mese, tenuto conto dei turni lavorativi del signor Pt_2 - weekend alternati, concordati di volta in volta settimanalmente tra genitori, comprensivo del pernotto presso i nonni paterni nella dimora di Milano, Via delle Forze Armate n. 329.
In ogni caso per quanto concerne le vacanze:
- per metà delle vacanze scolastiche di Natale e di fine anno e, precisamente, dal termine delle lezioni scolastiche sino al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza;
I genitori concordano che per il 2025 i figli staranno la prima settimana con il padre e la seconda con la madre;
- per l'intero periodo delle vacanze di Pasqua, ad anni alterni con la madre. Per il 2026 i minori staranno con il padre;
- in occasione di ogni altro ponte e festività prevista dal calendario scolastico, in via alternata con la madre. Per il 2025 il primo ponte utile sarà di competenza materna;
Per_3
- nel corso delle vacanze scolastiche estive, per un periodo della durata di due settimane consecutive, fra i mesi di luglio e di agosto, periodo da concordare, con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno.
I genitori si comunicheranno tempestivamente e reciprocamente i luoghi in cui trascorreranno le vacanze con i figli, ferma restando la costante reperibilità telefonica.
Ogni genitore, al termine del periodo di vacanza trascorsa con i figli, si farà carico di riaccompagnarli presso la dimora dell'altro.
Qualora il programma di visite previsto non potesse essere rispettato, per motivi di salute dei figli o di lavoro dei genitori, oppure per altri comprovati motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati, questi ultimi concorderanno i tempi e le modalità del recupero.
7. Il signor verserà alla signora , a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Pt_2 Parte_1 intestato a quest'ultima (IBAN [...] – Poste Italiane) in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 400,00
(quattrocento/00), a titolo di mantenimento indiretto per e (Euro Per_1 Persona_2
200,00 per ciascun figlio); tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT
(prima rivalutazione novembre 2026).
8. Le spese straordinarie per i figli, individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano (Linee
Guida di giugno 2025), che le parti assumono come riferimento, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo la procedura ivi disciplinata ossia:
“L'assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell'altro è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell'altro genitore ovvero ottenere il rimborso,
l'assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l'educazione, la crescita e la cura del figlio. In ogni altro caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base
o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore.
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi
e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONE DI DISABILITA'
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs.
62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente”.
9. Le parti concordano che le spese di baby sitter per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori verranno sostenute, previo accordo tra gli stessi, al 100 % dal signor Pt_2
10. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora , in considerazione del Parte_1 collocamento prevalente delle figli presso di lei, con rinuncia da parte del signor alla Pt_2 propria quota di spettanza.
11. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente qualsiasi variazione della propria situazione reddituale e/o patrimoniale, nonché l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.
12. I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti per se stessi e per i figli minori validi per l'espatrio.
13. Il signor a propria discrezione e compatibilmente con le proprie possibilità, si impegna Pt_2
a contribuire alle spese veterinarie e mediche del gatto di proprietà della famiglia.
14. Le parti dichiarano che con la definizione degli accordi concordati, tutti funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, hanno regolato ogni e qualsiasi rapporto tra loro intercorrente e, pertanto, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
15. Spese di lite compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13, VIII comma, L.P.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 26/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai