Sentenza 3 gennaio 1966
Massime • 2
Il dolo processuale della parte-in base al quale puo pronunciarsi la revocazione di una sentenza a norma dell'art.395, n. 1, cod.proc. civ. consiste unicamente nel porre in essere artifizi e raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria e da impedire al giudice l'accertamento della verita, onde esso non puo essere riscontrato nel semplice silenzio in ordine a fatti sfavorevoli alla parte interessata o nella semplice menzione di fatti non veri e neppure nell'avere omesso di far cenno di un documento, che potrebbe risultare favorevole alla tesi avversaria e contrario alla propria. *
L'ipotesi di revocazione di cui al n.3 dell'art. 395 cod. proc.civ. presuppone il concorso dei seguenti requisiti, a esistenza di una prova documentale relativa ai fatti oggetto della controversia, b impossibilita di produrre tale documentazione durante il corso del precedente giudizio di merito per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario,C decisivita del documento sul quale il giudice non pote portare a suo tempo il suo esame. Quanto al primo requisito, il documento deve preesistere alla pronuncia revocanda, se fosse successivo,integrerebbe gli estremi di un fatto sopravvenuto, da farsi valere in Sede di esecuzione o eventualmente mediante un nuovo ed autonomo giudizio di cognizione, diretto all'accertamento dell'inefficacia della sentenza. Riguardo al secondo requisito, l'impossibilita di produrre in giudizio il documento trae origine e si identifica in un particolare stato psicologico della parte, determinato dal fatto dell'avversario o da una causa di forza maggiore e, piu precisamente, dalla ignoranza assoluta del documento non addebitabile in alcun modo a colpa dell'interessato. Tale ignoranza deve persistere durante le varie fasi del precedente giudizio di merito, si da precludere la produzione del documento in primo e in secondo grado. L'elemento della decisivita del documento coincide con la sua idoneita a fornire nuovi elementi probatori tali da determinare una soluzione della controversia in senso favorevole alla parte, che chiede la revocazione, e deve essere valutato in relazione al merito della controversia e non gia al regolamento delle spese, che della controversia costituiscono elemento accessorio e marginale. *
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/01/1966, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 1966 |
Testo completo
Il dolo processuale della parte-in base al quale puo pronunciarsi la revocazione di una sentenza a norma dell'art.395, n. 1, cod.proc. civ. consiste unicamente nel porre in essere artifizi e raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria e da impedire al giudice l'accertamento della verita, onde esso non puo essere riscontrato nel semplice silenzio in ordine a fatti sfavorevoli alla parte interessata o nella semplice menzione di fatti non veri e neppure nell'avere omesso di far cenno di un documento, che potrebbe risultare favorevole alla tesi avversaria e contrario alla propria. *