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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/08/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata
Prima sezione civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1905/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall' avv. Dario Raffone presso il quale elegge domicilio in Castellammare di Stabia, Via Tavernola n. 41
E
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv. Gisella C.F._2
D'Amora presso il quale elegge domicilio in Castellammare di Stabia, Piazzale Tommaso Milante
n. 5;
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025, i ricorrenti hanno concluso per il recepimento da parte del Collegio degli accordi raggiunti dai coniugi per regolare il loro divorzio.
Il P.M. in data 16 luglio 2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27.09.2024, e Parte_1 Parte_2
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Castellammare di Stabia in data 07.10.2007.
A sostegno della domanda adducevano:
1. che dalla loro unione era nato un figlio, (nato a [...] il Persona_1
07.01.2011), ancora minorenne;
2. che tra le parti è intervenuta una separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto n. 4236/2017 del 25.05.2017, come successivamente modificate, a seguito di ricorso del
Raffone, con decreto dell'intestato Tribunale n. 3686/2021 del 16.11.2021 con il quale venivano accolte le richieste di modifica delle condizioni di separazione;
3. che, in particolare, in sede di separazione le parti convenivano l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la residenza materna e, in considerazione della diversa residenza dei coniugi ( il in La Spezia e la in Castellammare di Stabia) e delle Pt_1 Parte_2
peculiarità del lavoro svolto dal in servizio presso la Marina Militare, i coniugi stabilivano Pt_1
che il padre avrebbe potuto vedere il figlio senza predeterminazione di giorni ed orari, tutte le volte che si trovasse in Castellammare di Stabia, previo preavviso alla madre, e che in tali circostanze lo stesso potesse accompagnare il figlio a scuola anche tutti i giorni e prelevarlo da scuola per tenerlo con sè per il pranzo e per la cena ed anche con pernottamento, previa comunicazione alla madre del domicilio ove il minore sarebbe stato ospitato, nonché durante le festività in alternanza con la madre. Le parti, inoltre convenivano a carico del il versamento di un assegno mensile del Pt_1 complessivo importo di € 450,00 ( pari ad € 300,00 in favore del figlio minore ed e 150,00 per il coniuge), da aumentare a decorrere da un anno dalla data di separazione ad € 500,00 ( di cui €
350,00 in favore del figlio ed € 150,00 in favore del coniuge). Con successivo decreto dell'intestato
Tribunale n. 3686/2021 del 16.11.2021, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa n. 4236/2017, il collegio disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio minore almeno due fine settimana al mese, nonchè, nei periodi di permanenza del padre in
Castellammare di Stabia, tutti i pomeriggi ( qualora la madre fosse impegnata con il lavoro), ovvero
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 6 almeno tre pomeriggi a settimana incluso il fine settimana, o per 4 pomeriggi senza il fine settimana;
durante il periodo estivo, un periodo di due settimane anche non continuative, nei mesi di
Luglio o di Agosto, previa comunicazione alla madre entro il 31 Maggio di ogni anno. Revocava inoltre l'obbligo, in capo a , di corrispondere l'assegno di euro 150,00 mensili per il Parte_1 mantenimento di e riduceva ad € 300,00 la somma mensilmente dovuta dal Parte_2
a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, oltre il 50 % delle spese Pt_1
straordinarie previamente concordate, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat a decorrere dal 1/12/2022;
4. che lo stato di separazione dall'udienza dell'11 maggio 2017 di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente nell'abito del giudizio di separazione consensuale, era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5. che avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Veniva fissata con decreto del 28.10.2024 la data di udienza per il successivo 10.12.2024, poi rinviata all'udienza del 21.01.2025 e sostituita, per concorde richiesta delle parti, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti ribadivano di non volersi riconciliare, confermando la propria volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo.
Con decreto del 26.02.2025 il Giudice delegato rilevava la necessità di fornire chiarimenti in merito all'avvenuto trasferimento della residenza del padre da La Spezia a Castellammare di Stabia al fine di poter valutare la congruità della disciplina delle modalità di frequentazione dell'unico figlio minore da parte del genitore non collocatario.
In seguito ai chiarimenti richiesti (con i quali le parti evidenziavano che il Sig. oggi Parte_1
non è più residente in La Spezia ma in Castellammare di Stabia (NA), alla Strada Napoli, n.231/F) il
Giudice delegato, in accoglimento della richiesta di anticipazione di udienza proposta dalle parti, fissava l'udienza del 15.04.2025 sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. ; quindi con note di trattazione depositate in data 10.04.2025 le parti chiedevano di riservare la causa in decisione e di emettere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice relatore, con ordinanza dell'1.05.2025, rimetteva la decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al P.M. per le relative conclusioni.
Il P.M. concludeva in data 16 luglio 2025 per l'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 6 Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'11 maggio
2017 di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che i coniugi, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più
ricostituirsi.
In particolare, le parti in ricorso davano atto che entrambi i coniugi sono titolari di contratti di lavoro a tempo indeterminato essendo il IG. impiegato presso il Ministero dell'Istruzione Pt_1 con un reddito annuo lordo di € 30.824,55 (cfr. Certificazione Unica 2022) e la IG.ra Parte_2 commessa con un reddito annuo lordo di € 12.432,20 ( modello ISEE dell'1.03.2024)
Le condizioni poste alla base degli accordi di cui al ricorso introduttivo, poiché non contrastano con norme inderogabili e risultano conformi agli interessi dell'unico figlio minore, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 27.09.2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Castellammare di Stabia in data 07.10.2007 da e (atto n. 376, Parte_1 Parte_2
parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del comune di Castellammare di Stabia dell'anno 2007) ai seguenti patti e condizioni:
a) i coniugi continueranno a vivere separatamente nelle attuali residenze dagli stessi fissate, impegnandosi a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale ed ulteriore cambio di residenza;
b) il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, restando collocato presso il domicilio della madre sito in Piazzale Pio Tommaso Milante n. 5, Castellammare di
Stabia;
c) circa la responsabilità genitoriale, le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte,
di volta in volta, dal genitore presso il quale si trova il figlio;
le decisioni urgenti di salute e/o
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 6 sicurezza saranno assunte dal genitore presso cui si trova il figlio in quel momento il quale informerà immediatamente l'altro genitore;
d) Le decisioni “straordinarie”, non urgenti, saranno adottate di comune accordo da entrambi i genitori, nell'interesse del minore;
ugualmente, le questioni attinenti bisogni educativi, scolastici, di salute, extra-curricolari e altri, devono essere concordate da entrambi i genitori;
e) le parti stabiliscono che ogni genitore deve: avere accesso alle informazioni riguardanti scuola, salute e sicurezza del minore impegnandosi a chiedere copia di eventuale documentazione direttamente alla scuola o strutture mediche;
risultare nell'elenco contatti di emergenza del minore;
assicurarsi che l'altro genitore abbia gli indirizzi di casa e lavoro e ogni altro recapito utile;
f) le spese psicologiche, mediche e pediatriche saranno divise al 50 % da entrambi i genitori e, se anticipate per l'intero da uno di essi, dovranno essere comunicate all'altro con documentazione spesa e rimborsate al 50%. Gli appuntamenti medici fissati da un genitore saranno comunicati all'altro almeno cinque giorni prima;
g) le parti concordemente stabiliscono che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, nell'interesse di quest'ultimo, almeno due fine settimana al mese nonché almeno tre pomeriggi a settimana laddove stia con il padre il fine settimana, o per 4 pomeriggi a settimana laddove non vi sia permanenza nel fine settimana;
h) durante il periodo estivo, nei mesi di luglio o agosto, il minore trascorrerà con il padre due settimane anche non continuative, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Le
festività di Natale, Capodanno, Pasqua ed altre, vedranno il minore collocato alternativamente con ciascun genitore (es. viglia con uno e Natale con l'altro) ed il padre, in occasione di vacanze, potrà tenere il figlio con sé continuativamente per più giorni. Eventuali modifiche sul diritto di visita e riparto vacanze dovranno essere concordate tra i genitori, nell'interesse del minore;
i) il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di assegno di mantenimento per il figlio Pt_1 Parte_2 minore, fino al raggiungimento dell'autonomia economica di quest'ultimo, mensilmente ed anticipatamente entro il giorno 28 di ciascun mese, la somma di € 350,00 così ripartita: € 300 a titolo di mantenimento a partire dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio,
50 € quale rateo fino ad esaurimento degli arretrati impagati di precedenti assegni di mantenimento che ammontano ad € 1.050,00;
j) esaurito l'arretrato, verranno corrisposti, nelle stesse modalità e tempistiche, € 350,00 interamente a titolo di mantenimento. Nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento per l'ex coniuge;
k) l'assegno unico sarà diviso 50% tra i genitori;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 6 l) si dà atto che le parti hanno provveduto a regolamentare reciprocamente ogni altra ed ulteriore pendenza economica, dichiarando di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
m) circa le ulteriore statuizioni accessorie, le parti stabiliscono che: la scuola pubblica sarà pagata al 50% tra i genitori;
l'istruzione sarà prevalentemente curata dalla madre;
i genitori devono accordarsi per la scelta delle attività extra-curriculari (da pagare al 50%) con possibilità di scelta chi accompagnarlo in base alle eIGenze lavorative;
campi estivi divisi al 50%; il minore seguirà la religione cattolica;
in caso di spostamenti da una casa all'altra è utile che il minore abbia con sé documentazione attestante medicinali e dosaggi;
i contatti telefonici con ogni genitore non dovranno essere interrotti o controllati;
il costo del cellulare dovrà essere 50%
n) si dà atto che le parti stabiliscono che dovranno concordare previo assenso la possibilità di registrare il minore sui rispettivi passaporti;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
989/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (atto n. 376, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del comune di Castellammare di Stabia dell'anno 2007);
3. Spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di conIGlio del 16 luglio 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Raffaella Cappiello dott. ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 6