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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 13167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13167 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.24119 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 24119/2022, trattenuta in decisione all'udienza del
12 febbraio 2025, promossa da:
(C.F: ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degi Avv.ti Carmela Mazzitelli ed Ernesto Pacini, elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv. Mazzitelli in Roma, in via Cola di Rienzo n. 265,
◼ Indirizzo telematico
OPPONENTE
contro
Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Tortora
con Studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n.96.
- Indirizzo Telematico OPPOSTA
INTERVENUTA EX ART.111 C.P.C.
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
Con il patrocinio dell'Avv. Dario Giona Coronella, per il tramite di quale Controparte_3
special servicer elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Luigi Rasi n. 5,
- Indirizzo Telematico
Controparte_4
INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2721/2022 del 18.02.2022 (R.G.
8745/2022) emesso dal Tribunale di Roma per l'importo complessivo di € 57.334,32; nei confronti dell'opponente l'ingiunzione era limitata ad € 27.098,75 oltre accessori, in forza di fideiussione specifica a garanzia di mutuo chirografario del 29.10.2020.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso monitorio otteneva il DI n. 2721/2022, allegando CP_5
documentazione contrattuale (mutuo chirografario stipulato da Easytour S.r.l., DBT del
09.07.2021, piano di ammortamento, documento di sintesi), ed azionando la fideiussione specifica sottoscritta dall'odierno opponente, entro il limite di € 36.000, per la quota di € 27.098,75 oltre accessori.
Con atto di citazione in opposizione l'odierno opponente deduceva, in sintesi: (i) la decadenza del creditore dal diritto di agire verso il garante ex art. 1957 c.c.; (ii) la nullità parziale della deroga pattizia all'art. 1957 c.c. per contrasto con l'antitrust
(asserita conformità allo “schema ABI”); (iii) la usurarietà originaria del mutuo (anche computando la penale di estinzione anticipata nel TEG); (iv) la indeterminatezza/indeterminabilità ex art. 117 TUB e artt. 1346, 1418 c.c. del piano
“alla francese” e del regime di capitalizzazione;
(v) la necessità di CTU contabile e la
Pag. 2 di 8 chiamata del debitore principale per l'eventuale regresso. Tali conclusioni sono state poi ribadite e precisate nella comparsa conclusionale e nella conclusionale di replica dell'opponente, che ha insistito sulla anomalia del piano “alla francese” sulla tesi dell'usura in ipotesi di estinzione anticipata.
Si costituiva resistendo. In corso di causa interveniva, ex art. 111 c.p.c., la CP_5
cessionaria (per il tramite del servicer , dichiarando Controparte_2 Controparte_3
di aver acquistato il portafoglio di crediti pro soluto ai sensi di art. 58 TUB e L.
130/1999 (cartolarizzazione), con pubblicazione in G.U., identificazione NDG della posizione e documentazione di corredo. La cessionaria depositava quindi memorie di replica su: prova della cessione, inammissibilità della chiamata di Easytour, determinatezza del contratto e insussistenza di usura (con comparazione a CP_6
di periodo), richiamando – tra l'altro – la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità evocata in atti.
La causa è stata istruita sulle produzioni documentali;
è stata negata l'ammissione di
CTU contabile reputata esplorativa;
la chiamata del debitore principale è stata non autorizzata in fase istruttoria;
la controversia è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025. Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, sulle quali la causa è passata in decisione.
In Diritto:
L'opponente eccepisce l'inammissibilità dell'intervento della cessionaria ovvero l'irrilevanza delle ulteriori produzioni (asseritamente tardive rispetto alle preclusioni ex art. 183 c.p.c.), invocando art. 268, comma 2, c.p.c.; la cessionaria replica che la successione a titolo particolare è intervento tipizzato ed autonomo, ammissibile “in ogni stato e grado” fino alla rimessione in decisione, con produzione degli atti necessari a provare la cessione e la legittimazione attiva, richiamando arresti di legittimità (tra cui Sez. Un. n. 21690/2019, e plurimi precedenti).
Pag. 3 di 8 Il Tribunale ritiene che: (i) l'intervento ex art. 111 c.p.c. sia ammissibile sino alla rimessione in decisione;
(ii) il terzo successore soggiace alle preclusioni maturate, ma può, al momento dell'intervento, produrre i documenti strettamente necessari a dimostrare la propria successione e titolarità del diritto controverso;
(iii) nel caso in esame, le integrazioni documentali della cessionaria – depositate prima della rimessione in decisione – risultano funzionali a colmare la prova dell'inclusione del credito nel perimetro della cessione in blocco, e come tali utilizzabili ai fini decisori. La contraria tesi dell'opponente – che prospetta un generalizzato divieto di produzioni da parte dell'interveniente – confonde l'ampliamento del thema probandum con l'indispensabile prova della legittimazione attiva, che attiene agli elementi costitutivi della pretesa.
Sulla prova della cessione ex art. 58 TUB: inclusione del credito e legittimazione attiva
L'opponente contesta la titolarità del credito in capo a , deducendo che la CP_2
Gazzetta Ufficiale non basterebbe;
la cessionaria, però, ha depositato – oltre all'avviso
G.U. – dichiarazione di cessione della banca cedente, elenco dei crediti con NDG riferibile alla specifica posizione (NDG 08327_01973415), riferimenti al rapporto sottostante (mutuo chirografario n. 809216 garantito dall'opponente), nonché annotazioni di cartolarizzazione e adempimenti pubblicitari ex art. 58 TUB. In giurisprudenza, accanto all'indirizzo più rigoroso (che richiede prova individualizzante dell'inclusione del singolo credito nel blocco ceduto), si consolida un orientamento funzionale, che reputa sufficiente un corpus convergente di elementi (G.U.; NDG;
corrispondenza tra rapporto e perimetro;
dichiarazione della cedente) tale da escludere incertezze applicative. Nel caso concreto, il tracciato documentale consente di identificare con certezza il credito azionato come ricompreso nel portafoglio ceduto:
l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. deve dunque ritenersi assolto.
La legittimazione attiva di viene pertanto riconosciuta. Controparte_2
Sulla chiamata in causa del debitore principale (Easytour S.r.l.)
Pag. 4 di 8 L'opponente insiste per la chiamata in causa del debitore principale ai fini del regresso, censurando la precedente non autorizzazione;
la cessionaria replica che nel giudizio di opposizione il chiamante è “attore solo formale”, e la chiamata, in quanto destinata ad introdurre un rapporto ulteriore, è subordinata all'autorizzazione del giudice, che l'ha negata in modo coerente con la funzione del giudizio (verifica dell'an e del quantum della pretesa monitoria). la chiamata in causa, così come formulata, determinerebbe un inammissibile ampliamento del thema decidendum;
non sussistono i presupposti per la rimessione in istruttoria su tale profilo.
L'opponente eccepisce la decadenza ex art. 1957 c.c. e la nullità della deroga pattizia per contrasto con l'antitrust (“clausole ABI”); la cessionaria richiama la legittimità della deroga e difetta, comunque, la prova dell'intesa anticoncorrenziale rilevante sulla specifica fideiussione del 2020. La più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che la nullità parziale delle clausole “di massima” (schema ABI 2003) non discende ipso iure dalla somiglianza testuale, ma esige la prova del collegamento con un'intesa illecita “a monte” e della sua incidenza causale sul contratto “a valle” (fermi gli oneri di allegazione e prova in capo a chi eccepisce). Gli atti dell'opponente non recano prova specifica e attuale del collegamento tra il provvedimento antitrust (temporalmente risalente) e la fideiussione specifica del 2020; mancano elementi idonei a travolgere la deroga all'art. 1957 c.c., che rimane valida ed efficace nel caso concreto. Ne discende l'insussistenza della decadenza invocata.
Sulla dedotta indeterminatezza del contratto (piano “alla francese”, capitalizzazione, trasparenza bancaria)
L'opponente invoca la nullità per indeterminatezza ex artt. 1346, 1418 c.c. e art. 117
TUB, deducendo: (i) mancata esplicitazione del regime di capitalizzazione;
(ii) difformità del piano “alla francese” (non monotono nelle quote); (iii) opacità dell'operazione e violazione dei canoni di trasparenza. In atti la cessionaria replica che il contratto esplicita tutti gli elementi essenziali (importo, durata, periodicità, tasso corrispettivo, TAEG, mora) e allega un piano di ammortamento con scomposizione
Pag. 5 di 8 capitale/interessi; evidenzia inoltre che il metodo alla francese non implica, di per sé, anatocismo né tasso occulto maggiore, e che eventuali non perfette monotonicità delle quote possono derivare da arrotondamenti e non incidono sulla determinabilità dell'oggetto.
Il Tribunale osserva che, in linea con l'indirizzo oggi prevalente, il requisito di determinatezza/trasparenza è soddisfatto quando il contratto consente al mutuatario una chiara percezione dell'impegno finanziario (importo, durata, periodicità, tasso) ed
è allegato un piano con indicazione del numero e della composizione delle rate. Le dedotte anomalie locali del piano non valgono, nel caso concreto, a rendere indeterminabile l'oggetto, né sono stati dimostrati meccanismi occulti di capitalizzazione composta in violazione dei canoni di trasparenza. L'eccezione va quindi rigettata.
Su anatocismo e “interesse composto” nel piano “alla francese”
L'opponente riconduce l'anatocismo alla struttura del piano alla francese;
la cessionaria richiama orientamenti recenti di merito e di legittimità, ribadendo che il calcolo degli interessi avviene, rata per rata, sul capitale residuo e che l'ammortamento alla francese, di per sé, non determina capitalizzazione di interessi primari. Nella vicenda concreta, in difetto di contrarie dimostrazioni tecniche e considerata la non ammissione di CTU (per carenza di base documentale idonea), non emergono elementi per affermare la violazione del divieto di anatocismo.
Su usura originaria (penale di estinzione anticipata e TEG/TEGM/TSU)
L'opponente sostiene l'usura pattizia computando la penale di estinzione anticipata nel
TEG “ipotetico”; la cessionaria evidenzia che tasso fisso 5,80% e TAEG 6,80% risultano inferiori sia al TEGM del settore sia al tasso soglia del periodo, e che la commissione di estinzione anticipata – quale penale di recesso – non si computa ai fini del superamento soglia;
comunque, anche sommando contra legem la penale, non si oltrepasserebbero i limiti richiamati. A fronte della mancata prova tecnica
Pag. 6 di 8 dell'opponente (che non ha fornito un calcolo dimostrativo congruo rispetto ai decreti soglia ratione temporis), l'eccezione di usura resta indimostrata.
Sulla CTU contabile e sul riparto dell'onere probatorio
La richiesta di CTU non può fungere da surrogato dell'allegazione e della prova: la consulenza è mezzo di valutazione, non mezzo di prova sostitutivo di carenze strutturali. Nella fattispecie manca un'idonea base documentale e contabile che giustifichi l'accertamento tecnico sui tassi e sulla struttura del piano;
correttamente, la
CTU è stata ritenuta esplorativa. L'onere di cui all'art. 2697 c.c. non è stato assolto dall'opponente.
Alla stregua delle considerazioni che precedono:
-è provata la legittimazione attiva di quale cessionaria ex art. 58 TUB Controparte_2
del credito azionato in monitorio (G.U., elenco con NDG 08327_01973415, dichiarazione della cedente e riferimenti al rapporto), sicché la domanda monitoria è titolata in capo all'intervenuta;
-la deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. non è stata invalidata sul versante antitrust, difettando prova specifica dell'intesa rilevante e del collegamento causale sulla specifica fideiussione;
la decadenza ex art. 1957 c.c. non opera;
-l'eccezione di indeterminatezza/violazione dell'art. 117 TUB è inf fondata: il contratto e il piano allegato consentono la determinazione dell'oggetto; non è dimostrata capitalizzazione composta vietata;
-l'eccezione di usura è indimostrata;
la CTU è correttamente negata in quanto esplorativa;
-la chiamata di Easytour S.r.l. non è ammissibile alle condizioni e nello stato del processo in cui è stata sollecitata.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione XVII Civile, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 24119/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
➢ Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2721/2022 del 18.02.2022 (R.G. 8745/2022) del Tribunale di
Roma;
➢ Conferma il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua statuizione;
➢ Dichiara la legittimazione attiva di quale cessionaria ai sensi Controparte_2
dell'art. 58 TUB;
➢ Condanna l'opponente al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in Controparte_2
complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15% ex D.M. 55/2014;
Così deciso.
Roma, 26 settembre 2025
Il Giudice Onorario
(Caterina Silvana Cerenzia)
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 24119/2022, trattenuta in decisione all'udienza del
12 febbraio 2025, promossa da:
(C.F: ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degi Avv.ti Carmela Mazzitelli ed Ernesto Pacini, elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv. Mazzitelli in Roma, in via Cola di Rienzo n. 265,
◼ Indirizzo telematico
OPPONENTE
contro
Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Tortora
con Studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n.96.
- Indirizzo Telematico OPPOSTA
INTERVENUTA EX ART.111 C.P.C.
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
Con il patrocinio dell'Avv. Dario Giona Coronella, per il tramite di quale Controparte_3
special servicer elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Luigi Rasi n. 5,
- Indirizzo Telematico
Controparte_4
INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2721/2022 del 18.02.2022 (R.G.
8745/2022) emesso dal Tribunale di Roma per l'importo complessivo di € 57.334,32; nei confronti dell'opponente l'ingiunzione era limitata ad € 27.098,75 oltre accessori, in forza di fideiussione specifica a garanzia di mutuo chirografario del 29.10.2020.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso monitorio otteneva il DI n. 2721/2022, allegando CP_5
documentazione contrattuale (mutuo chirografario stipulato da Easytour S.r.l., DBT del
09.07.2021, piano di ammortamento, documento di sintesi), ed azionando la fideiussione specifica sottoscritta dall'odierno opponente, entro il limite di € 36.000, per la quota di € 27.098,75 oltre accessori.
Con atto di citazione in opposizione l'odierno opponente deduceva, in sintesi: (i) la decadenza del creditore dal diritto di agire verso il garante ex art. 1957 c.c.; (ii) la nullità parziale della deroga pattizia all'art. 1957 c.c. per contrasto con l'antitrust
(asserita conformità allo “schema ABI”); (iii) la usurarietà originaria del mutuo (anche computando la penale di estinzione anticipata nel TEG); (iv) la indeterminatezza/indeterminabilità ex art. 117 TUB e artt. 1346, 1418 c.c. del piano
“alla francese” e del regime di capitalizzazione;
(v) la necessità di CTU contabile e la
Pag. 2 di 8 chiamata del debitore principale per l'eventuale regresso. Tali conclusioni sono state poi ribadite e precisate nella comparsa conclusionale e nella conclusionale di replica dell'opponente, che ha insistito sulla anomalia del piano “alla francese” sulla tesi dell'usura in ipotesi di estinzione anticipata.
Si costituiva resistendo. In corso di causa interveniva, ex art. 111 c.p.c., la CP_5
cessionaria (per il tramite del servicer , dichiarando Controparte_2 Controparte_3
di aver acquistato il portafoglio di crediti pro soluto ai sensi di art. 58 TUB e L.
130/1999 (cartolarizzazione), con pubblicazione in G.U., identificazione NDG della posizione e documentazione di corredo. La cessionaria depositava quindi memorie di replica su: prova della cessione, inammissibilità della chiamata di Easytour, determinatezza del contratto e insussistenza di usura (con comparazione a CP_6
di periodo), richiamando – tra l'altro – la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità evocata in atti.
La causa è stata istruita sulle produzioni documentali;
è stata negata l'ammissione di
CTU contabile reputata esplorativa;
la chiamata del debitore principale è stata non autorizzata in fase istruttoria;
la controversia è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025. Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, sulle quali la causa è passata in decisione.
In Diritto:
L'opponente eccepisce l'inammissibilità dell'intervento della cessionaria ovvero l'irrilevanza delle ulteriori produzioni (asseritamente tardive rispetto alle preclusioni ex art. 183 c.p.c.), invocando art. 268, comma 2, c.p.c.; la cessionaria replica che la successione a titolo particolare è intervento tipizzato ed autonomo, ammissibile “in ogni stato e grado” fino alla rimessione in decisione, con produzione degli atti necessari a provare la cessione e la legittimazione attiva, richiamando arresti di legittimità (tra cui Sez. Un. n. 21690/2019, e plurimi precedenti).
Pag. 3 di 8 Il Tribunale ritiene che: (i) l'intervento ex art. 111 c.p.c. sia ammissibile sino alla rimessione in decisione;
(ii) il terzo successore soggiace alle preclusioni maturate, ma può, al momento dell'intervento, produrre i documenti strettamente necessari a dimostrare la propria successione e titolarità del diritto controverso;
(iii) nel caso in esame, le integrazioni documentali della cessionaria – depositate prima della rimessione in decisione – risultano funzionali a colmare la prova dell'inclusione del credito nel perimetro della cessione in blocco, e come tali utilizzabili ai fini decisori. La contraria tesi dell'opponente – che prospetta un generalizzato divieto di produzioni da parte dell'interveniente – confonde l'ampliamento del thema probandum con l'indispensabile prova della legittimazione attiva, che attiene agli elementi costitutivi della pretesa.
Sulla prova della cessione ex art. 58 TUB: inclusione del credito e legittimazione attiva
L'opponente contesta la titolarità del credito in capo a , deducendo che la CP_2
Gazzetta Ufficiale non basterebbe;
la cessionaria, però, ha depositato – oltre all'avviso
G.U. – dichiarazione di cessione della banca cedente, elenco dei crediti con NDG riferibile alla specifica posizione (NDG 08327_01973415), riferimenti al rapporto sottostante (mutuo chirografario n. 809216 garantito dall'opponente), nonché annotazioni di cartolarizzazione e adempimenti pubblicitari ex art. 58 TUB. In giurisprudenza, accanto all'indirizzo più rigoroso (che richiede prova individualizzante dell'inclusione del singolo credito nel blocco ceduto), si consolida un orientamento funzionale, che reputa sufficiente un corpus convergente di elementi (G.U.; NDG;
corrispondenza tra rapporto e perimetro;
dichiarazione della cedente) tale da escludere incertezze applicative. Nel caso concreto, il tracciato documentale consente di identificare con certezza il credito azionato come ricompreso nel portafoglio ceduto:
l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. deve dunque ritenersi assolto.
La legittimazione attiva di viene pertanto riconosciuta. Controparte_2
Sulla chiamata in causa del debitore principale (Easytour S.r.l.)
Pag. 4 di 8 L'opponente insiste per la chiamata in causa del debitore principale ai fini del regresso, censurando la precedente non autorizzazione;
la cessionaria replica che nel giudizio di opposizione il chiamante è “attore solo formale”, e la chiamata, in quanto destinata ad introdurre un rapporto ulteriore, è subordinata all'autorizzazione del giudice, che l'ha negata in modo coerente con la funzione del giudizio (verifica dell'an e del quantum della pretesa monitoria). la chiamata in causa, così come formulata, determinerebbe un inammissibile ampliamento del thema decidendum;
non sussistono i presupposti per la rimessione in istruttoria su tale profilo.
L'opponente eccepisce la decadenza ex art. 1957 c.c. e la nullità della deroga pattizia per contrasto con l'antitrust (“clausole ABI”); la cessionaria richiama la legittimità della deroga e difetta, comunque, la prova dell'intesa anticoncorrenziale rilevante sulla specifica fideiussione del 2020. La più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che la nullità parziale delle clausole “di massima” (schema ABI 2003) non discende ipso iure dalla somiglianza testuale, ma esige la prova del collegamento con un'intesa illecita “a monte” e della sua incidenza causale sul contratto “a valle” (fermi gli oneri di allegazione e prova in capo a chi eccepisce). Gli atti dell'opponente non recano prova specifica e attuale del collegamento tra il provvedimento antitrust (temporalmente risalente) e la fideiussione specifica del 2020; mancano elementi idonei a travolgere la deroga all'art. 1957 c.c., che rimane valida ed efficace nel caso concreto. Ne discende l'insussistenza della decadenza invocata.
Sulla dedotta indeterminatezza del contratto (piano “alla francese”, capitalizzazione, trasparenza bancaria)
L'opponente invoca la nullità per indeterminatezza ex artt. 1346, 1418 c.c. e art. 117
TUB, deducendo: (i) mancata esplicitazione del regime di capitalizzazione;
(ii) difformità del piano “alla francese” (non monotono nelle quote); (iii) opacità dell'operazione e violazione dei canoni di trasparenza. In atti la cessionaria replica che il contratto esplicita tutti gli elementi essenziali (importo, durata, periodicità, tasso corrispettivo, TAEG, mora) e allega un piano di ammortamento con scomposizione
Pag. 5 di 8 capitale/interessi; evidenzia inoltre che il metodo alla francese non implica, di per sé, anatocismo né tasso occulto maggiore, e che eventuali non perfette monotonicità delle quote possono derivare da arrotondamenti e non incidono sulla determinabilità dell'oggetto.
Il Tribunale osserva che, in linea con l'indirizzo oggi prevalente, il requisito di determinatezza/trasparenza è soddisfatto quando il contratto consente al mutuatario una chiara percezione dell'impegno finanziario (importo, durata, periodicità, tasso) ed
è allegato un piano con indicazione del numero e della composizione delle rate. Le dedotte anomalie locali del piano non valgono, nel caso concreto, a rendere indeterminabile l'oggetto, né sono stati dimostrati meccanismi occulti di capitalizzazione composta in violazione dei canoni di trasparenza. L'eccezione va quindi rigettata.
Su anatocismo e “interesse composto” nel piano “alla francese”
L'opponente riconduce l'anatocismo alla struttura del piano alla francese;
la cessionaria richiama orientamenti recenti di merito e di legittimità, ribadendo che il calcolo degli interessi avviene, rata per rata, sul capitale residuo e che l'ammortamento alla francese, di per sé, non determina capitalizzazione di interessi primari. Nella vicenda concreta, in difetto di contrarie dimostrazioni tecniche e considerata la non ammissione di CTU (per carenza di base documentale idonea), non emergono elementi per affermare la violazione del divieto di anatocismo.
Su usura originaria (penale di estinzione anticipata e TEG/TEGM/TSU)
L'opponente sostiene l'usura pattizia computando la penale di estinzione anticipata nel
TEG “ipotetico”; la cessionaria evidenzia che tasso fisso 5,80% e TAEG 6,80% risultano inferiori sia al TEGM del settore sia al tasso soglia del periodo, e che la commissione di estinzione anticipata – quale penale di recesso – non si computa ai fini del superamento soglia;
comunque, anche sommando contra legem la penale, non si oltrepasserebbero i limiti richiamati. A fronte della mancata prova tecnica
Pag. 6 di 8 dell'opponente (che non ha fornito un calcolo dimostrativo congruo rispetto ai decreti soglia ratione temporis), l'eccezione di usura resta indimostrata.
Sulla CTU contabile e sul riparto dell'onere probatorio
La richiesta di CTU non può fungere da surrogato dell'allegazione e della prova: la consulenza è mezzo di valutazione, non mezzo di prova sostitutivo di carenze strutturali. Nella fattispecie manca un'idonea base documentale e contabile che giustifichi l'accertamento tecnico sui tassi e sulla struttura del piano;
correttamente, la
CTU è stata ritenuta esplorativa. L'onere di cui all'art. 2697 c.c. non è stato assolto dall'opponente.
Alla stregua delle considerazioni che precedono:
-è provata la legittimazione attiva di quale cessionaria ex art. 58 TUB Controparte_2
del credito azionato in monitorio (G.U., elenco con NDG 08327_01973415, dichiarazione della cedente e riferimenti al rapporto), sicché la domanda monitoria è titolata in capo all'intervenuta;
-la deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. non è stata invalidata sul versante antitrust, difettando prova specifica dell'intesa rilevante e del collegamento causale sulla specifica fideiussione;
la decadenza ex art. 1957 c.c. non opera;
-l'eccezione di indeterminatezza/violazione dell'art. 117 TUB è inf fondata: il contratto e il piano allegato consentono la determinazione dell'oggetto; non è dimostrata capitalizzazione composta vietata;
-l'eccezione di usura è indimostrata;
la CTU è correttamente negata in quanto esplorativa;
-la chiamata di Easytour S.r.l. non è ammissibile alle condizioni e nello stato del processo in cui è stata sollecitata.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione XVII Civile, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 24119/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
➢ Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2721/2022 del 18.02.2022 (R.G. 8745/2022) del Tribunale di
Roma;
➢ Conferma il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua statuizione;
➢ Dichiara la legittimazione attiva di quale cessionaria ai sensi Controparte_2
dell'art. 58 TUB;
➢ Condanna l'opponente al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in Controparte_2
complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15% ex D.M. 55/2014;
Così deciso.
Roma, 26 settembre 2025
Il Giudice Onorario
(Caterina Silvana Cerenzia)
Pag. 8 di 8