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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/11/2025, n. 4292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4292 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. ZO DA RU;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 14.11.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 539/2024 R.G. proposta da
[...]
Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro
[...] tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte opponente- contro
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
IO HE IA, giusta procura in atti;
-parte opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3496/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 21.11.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 12143/2023 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 14.11.2025, che si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
1 le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 02.01.2024, il
Parte_1 Parte_1
Parte_1 Parte_1
[...
(d'ora in avanti il ha proposto Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della del Geom. della somma CP_1 Controparte_1 di € 114.799,35, oltre agli interessi ed alle spese della fase monitoria. pponente, dopo aver eccepito l'inesigibilità del credito CP_2 azionato, non potendo la controparte ai sensi dell'art. 103, comma
6, del d.lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis, chiedere il saldo per i lavori effettuati, senza aver preliminarmente prestato la cauzione o, in alternativa, la garanzia bancaria o fideiussoria, prevista dalla citata disposizione, ha chiesto, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
27.02.2024, si è costituita la Controparte_1
la quale, dopo aver eccepito l'infondatezza dell'opposizione,
[...] ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
14.11.2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini sino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusive, esaurita la discussione orale, il giudice si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente, dato atto che, nelle more del giudizio, il ha provveduto all'integrale pagamento della somma Parte_1
2 ingiunta, comprensiva degli interessi moratori, come risulta dai mandati di pagamento versati in atti.
II.
3-Pur dovendosi, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo de quo, non sussistono, tuttavia, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere avendo, per un verso, il Parte_1
adempiuto all'obbligazione in ottemperanza al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo e determinando, per altro verso,
l'eventuale accoglimento dell'opposizione il diritto dell'opponente a ripetere le somme versate in favore della controparte.
III.
1-Nel merito l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
III.
2-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che:
“il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
III.
3-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che
3 agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
III.
4-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
III.
5-Nel caso de quo, deve, innanzitutto, osservarsi che
4 l'esistenza del contratto di appalto, in esecuzione del quale, la società opposta ha richiesto al il corrispettivo maturato Parte_1
per i lavori eseguiti, oltre a non essere in contestazione tra le parti, è provata in via documentale dalla copia del contratto scritto di appalto (doc. 4 fasc. monitorio).
III.6-È, altresì, incontestato nonché provato per tabulas dallo
Stato Finale dei Lavori e dal Certificato di pagamento, entrambi sottoscritti dal responsabile del procedimento e dal direttore dei lavori che gli stessi sono stati integralmente e correttamente ultimati.
III.
7-Ciò posto, il , al fine di neutralizzare Parte_1
l'avverso diritto di credito, ha eccepito che, a norma dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis, il pagamento del saldo, spettante all'appaltatore, non può essere effettuato, laddove quest'ultimo non presti la cauzione o la garanzia bancaria o assicurativa, prevista da tale disposizione.
III.
8-A fronte di tale eccezione, l'opposta, pur riconoscendo di non aver prestato la garanzia, richiesta dalla citata disposizione, ha, tuttavia, replicato che, avendo il Parte_1
effettuato le operazioni di collaudo oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, il diritto della stazione appaltante a pretendere la garanzia si è estinto.
III.
9-La tesi della parte opposta è fondata.
III.10-Orbene, a norma dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs.
50/2016, nella versione applicabile ratione temporis, “Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione
o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di
5 conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi”.
III.11-Prevede, tuttavia, l'art. 235, comma 3, del DPR 207/2010 che “Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1”.
III.12-Stabilisce, infine, l'art. 102, comma 3, del D. Lgs.
50/2016, che “Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma
8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché' l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine”.
III.13-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che
è pacifico, oltre che provato, in via documentale, che i lavori sono stati ultimati il 04.08.2022 e che il certificato di regolare esecuzione dei medesimi è stato emesso il 22.03.2023, oltre il termine di sei mesi, scaduto il 04.03.2023, decorso il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102, comma 3, del D. Lgs.
50/2016 e 235, comma 3, del DPR 207/2010 si estingue il diritto della stazione appaltante a pretendere la garanzia.
III.14-Rilevato, inoltre, che l'art. 103, comma 1, del D. Lgs.
50/2016 prevede espressamente che “la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
6 o del certificato di regolare esecuzione” è evidente che il pagamento del saldo non può essere negato laddove, come nella specie, avendo la stessa stazione appaltante in data 22.03.2023 certificato la regolare esecuzione dei lavori, la garanzia, prevista dalla legge, preordinata a trasferire sul garante i rischi economici derivanti dall'inadempimento, non avrebbe, in ogni caso, più alcuna ragion d'essere.
III.15-Deve, peraltro, osservarsi che, pur a voler ritenere, come eccepito dall'Avvocatura dello Stato che lo svincolo della garanzia maturi decorsi due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione avvenuta in data 22.03.2023, il credito de quo risulterebbe, comunque, ormai esigibile, essendo ampiamente decorso, il termine biennale, invocato dallo stesso opponente.
III.16-In definitiva, l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata.
III.17-Rilevato, tuttavia, che è incontestato tra le parti, oltre che provato in via documentale, che nelle more del giudizio l'opponente ha provveduto all'integrale pagamento del credito deve essere revocato il decreto ingiuntivo de quo, con la precisazione, tuttavia, che dal rigetto dell'opposizione discende l'insussistenza del diritto della parte opponente a ripetere quanto versato in favore dell'opposto, a soddisfazione del credito, indicato nel provvedimento monitorio.
IV.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
IV.
2-Alla liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M.
10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022) assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria, pari ad € 114.799,35
IV.
3-Si procede in base al seguente prospetto, tenendo conto
7 delle questioni giuridiche trattate, la cui semplicità giustifica la riduzione del 20% degli onorari, fatta eccezione per quelli della fase di trattazione che si reputa equo ridurre del 50%, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 52.001,00 a € 260.000,00
Parte_2
[...]
2.552,00 -20% 2.041,60
[...]
Introduttiva 1.628,00 -20% 1.302,40
Trattazione 5.670,00 -50% 2.835,00
Decisoria 4.253,00 -20% 3.402,40
Totale 9.581,40
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal
[...]
Parte_1
con atto di citazione notificato il Parte_1
02.01.2024 nei confronti della Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3496/2023, emesso dal
[...]
Tribunale di Bari in data 21.11.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 12143/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. ET l'opposizione; dato atto del sopravvenuto ed integrale pagamento del credito, indicato nel provvedimento monitorio opposto;
B. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 3496/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 21.11.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 12143/2023 R.G.;
C. ND il
[...]
Controparte_3 al pagamento,
[...] in favore della , delle Controparte_1
8 spese processuali che liquida in € 9.581,40 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 20.11.2025.
Il Giudice
ZO DA RU
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. ZO DA RU;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 14.11.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 539/2024 R.G. proposta da
[...]
Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro
[...] tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte opponente- contro
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
IO HE IA, giusta procura in atti;
-parte opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3496/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 21.11.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 12143/2023 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 14.11.2025, che si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
1 le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 02.01.2024, il
Parte_1 Parte_1
Parte_1 Parte_1
[...
(d'ora in avanti il ha proposto Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della del Geom. della somma CP_1 Controparte_1 di € 114.799,35, oltre agli interessi ed alle spese della fase monitoria. pponente, dopo aver eccepito l'inesigibilità del credito CP_2 azionato, non potendo la controparte ai sensi dell'art. 103, comma
6, del d.lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis, chiedere il saldo per i lavori effettuati, senza aver preliminarmente prestato la cauzione o, in alternativa, la garanzia bancaria o fideiussoria, prevista dalla citata disposizione, ha chiesto, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
27.02.2024, si è costituita la Controparte_1
la quale, dopo aver eccepito l'infondatezza dell'opposizione,
[...] ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
14.11.2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini sino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusive, esaurita la discussione orale, il giudice si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente, dato atto che, nelle more del giudizio, il ha provveduto all'integrale pagamento della somma Parte_1
2 ingiunta, comprensiva degli interessi moratori, come risulta dai mandati di pagamento versati in atti.
II.
3-Pur dovendosi, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo de quo, non sussistono, tuttavia, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere avendo, per un verso, il Parte_1
adempiuto all'obbligazione in ottemperanza al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo e determinando, per altro verso,
l'eventuale accoglimento dell'opposizione il diritto dell'opponente a ripetere le somme versate in favore della controparte.
III.
1-Nel merito l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
III.
2-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che:
“il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
III.
3-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che
3 agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
III.
4-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
III.
5-Nel caso de quo, deve, innanzitutto, osservarsi che
4 l'esistenza del contratto di appalto, in esecuzione del quale, la società opposta ha richiesto al il corrispettivo maturato Parte_1
per i lavori eseguiti, oltre a non essere in contestazione tra le parti, è provata in via documentale dalla copia del contratto scritto di appalto (doc. 4 fasc. monitorio).
III.6-È, altresì, incontestato nonché provato per tabulas dallo
Stato Finale dei Lavori e dal Certificato di pagamento, entrambi sottoscritti dal responsabile del procedimento e dal direttore dei lavori che gli stessi sono stati integralmente e correttamente ultimati.
III.
7-Ciò posto, il , al fine di neutralizzare Parte_1
l'avverso diritto di credito, ha eccepito che, a norma dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis, il pagamento del saldo, spettante all'appaltatore, non può essere effettuato, laddove quest'ultimo non presti la cauzione o la garanzia bancaria o assicurativa, prevista da tale disposizione.
III.
8-A fronte di tale eccezione, l'opposta, pur riconoscendo di non aver prestato la garanzia, richiesta dalla citata disposizione, ha, tuttavia, replicato che, avendo il Parte_1
effettuato le operazioni di collaudo oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, il diritto della stazione appaltante a pretendere la garanzia si è estinto.
III.
9-La tesi della parte opposta è fondata.
III.10-Orbene, a norma dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs.
50/2016, nella versione applicabile ratione temporis, “Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione
o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di
5 conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi”.
III.11-Prevede, tuttavia, l'art. 235, comma 3, del DPR 207/2010 che “Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1”.
III.12-Stabilisce, infine, l'art. 102, comma 3, del D. Lgs.
50/2016, che “Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma
8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché' l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine”.
III.13-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che
è pacifico, oltre che provato, in via documentale, che i lavori sono stati ultimati il 04.08.2022 e che il certificato di regolare esecuzione dei medesimi è stato emesso il 22.03.2023, oltre il termine di sei mesi, scaduto il 04.03.2023, decorso il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102, comma 3, del D. Lgs.
50/2016 e 235, comma 3, del DPR 207/2010 si estingue il diritto della stazione appaltante a pretendere la garanzia.
III.14-Rilevato, inoltre, che l'art. 103, comma 1, del D. Lgs.
50/2016 prevede espressamente che “la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
6 o del certificato di regolare esecuzione” è evidente che il pagamento del saldo non può essere negato laddove, come nella specie, avendo la stessa stazione appaltante in data 22.03.2023 certificato la regolare esecuzione dei lavori, la garanzia, prevista dalla legge, preordinata a trasferire sul garante i rischi economici derivanti dall'inadempimento, non avrebbe, in ogni caso, più alcuna ragion d'essere.
III.15-Deve, peraltro, osservarsi che, pur a voler ritenere, come eccepito dall'Avvocatura dello Stato che lo svincolo della garanzia maturi decorsi due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione avvenuta in data 22.03.2023, il credito de quo risulterebbe, comunque, ormai esigibile, essendo ampiamente decorso, il termine biennale, invocato dallo stesso opponente.
III.16-In definitiva, l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata.
III.17-Rilevato, tuttavia, che è incontestato tra le parti, oltre che provato in via documentale, che nelle more del giudizio l'opponente ha provveduto all'integrale pagamento del credito deve essere revocato il decreto ingiuntivo de quo, con la precisazione, tuttavia, che dal rigetto dell'opposizione discende l'insussistenza del diritto della parte opponente a ripetere quanto versato in favore dell'opposto, a soddisfazione del credito, indicato nel provvedimento monitorio.
IV.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
IV.
2-Alla liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M.
10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022) assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria, pari ad € 114.799,35
IV.
3-Si procede in base al seguente prospetto, tenendo conto
7 delle questioni giuridiche trattate, la cui semplicità giustifica la riduzione del 20% degli onorari, fatta eccezione per quelli della fase di trattazione che si reputa equo ridurre del 50%, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 52.001,00 a € 260.000,00
Parte_2
[...]
2.552,00 -20% 2.041,60
[...]
Introduttiva 1.628,00 -20% 1.302,40
Trattazione 5.670,00 -50% 2.835,00
Decisoria 4.253,00 -20% 3.402,40
Totale 9.581,40
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal
[...]
Parte_1
con atto di citazione notificato il Parte_1
02.01.2024 nei confronti della Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3496/2023, emesso dal
[...]
Tribunale di Bari in data 21.11.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 12143/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. ET l'opposizione; dato atto del sopravvenuto ed integrale pagamento del credito, indicato nel provvedimento monitorio opposto;
B. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 3496/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 21.11.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 12143/2023 R.G.;
C. ND il
[...]
Controparte_3 al pagamento,
[...] in favore della , delle Controparte_1
8 spese processuali che liquida in € 9.581,40 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 20.11.2025.
Il Giudice
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