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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente rel.
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere
Dott. ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 798/2022 R.G.A.G decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 febbraio 2025 vertente tra rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Foresta e Gino Andrea Covello giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avvocati Francesco Tesoriere, Caterina De Bartolo e Emanuele De Bartolo giusta procura allegata in atti
, contumace Controparte_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante < A) omissis B) In via principale, in totale riforma della decisione impugnata, l'appellata Sentenza CP_3
n. 305/2022 del Trib. Civ. di Crotone e dichiarare la e Controparte_4
“improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 C.d.A.,” per così come legittimamente eccepito e richiesto , in p.l.r.p.-t., nel giudizio di 1° grado e su cui Controparte_5
parte attorea aveva/ha ADERITO espressis verbis in atti, vinte spese e compensi (almeno) del 2° grado e compensazione del 1°, oppure quantomeno compensazione totale di entrambi i gradi;
C) In via subordinata, si chiede concessione termini ex art. 164 com. V cpc “per rinnovare” (il convenuto è stato contumace in 1° grado) “o integrare la domanda” attorea e, per CP_6
l'effetto -previa ammissione ed espletamento dei mezzi istruttori declinandi e declinati in 1° grado e nei termini ex art.183 com. VI cpc- accogliere le conclusioni della citazione del 1° grado in atti, qui da intendersi come letteralmente trascritte e riportate riga per riga, parola per parola, e da considerarsi come parte integrante delle presente, vinte spese e compensi del doppio grado, oppure quantomeno compensazione totale di entrambi i gradi;
D) In via più gradata nel merito -alla luce che la , in p.l.r.p.-t., nel giudizio di 1° Controparte_5 grado non ha certo eccepito in sue conclusioni dell' “indeterminatezza dell'atto di citazione per mancata indicazione delle lesioni subite”- previa ammissione ed espletamento dei mezzi istruttori declinati in 1° grado e nei termini ex art.183 com.VI cpc, accogliere le conclusioni di citazione del
1° grado, qui da intendersi come letteralmente trascritte e riportate riga per riga, parola per parola, vinte spese e compensi del doppio grado, oppure quantomeno compensazione totale di entrambi i gradi. >
Per la in via principale e nel merito, rigettare l'appello, del tutto infondato in fatto e CP_5
diritto e privo di ogni riscontro probatorio in relazione alla richiesta avanzata da parte appellante, conseguendone conferma integrale della sentenza di primo grado n°305/2022 emessa dal Tribunale di Crotone nel giudizio n° 649/2020;
- con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.>
Fatto e diritto
Con atto di citazione notificato il 15 maggio 2022 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Crotone n. 305 del 2022 con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di e Controparte_2 Controparte_1
Con comparsa di risposta depositata il 14 ottobre 2022 si è costituita la Controparte_7
rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Disposta la rinnovazione della notificazione della citazione in appello nei confronti di
[...]
questa è stata regolarmente eseguita a mezzo posta il 24 novembre 2022 ma CP_2 [...]
non si è costituito. CP_2
Con ordinanza del 3 ottobre 2024 la Corte rilevato che si poneva un problema di procedibilità dell'appello in ragione della data di iscrizione della causa a ruolo ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies all'udienza del 26 febbraio 2025.
L'udienza del 26 febbraio 2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione. Entrambe le parti hanno depositato note nelle quali hanno sostanzialmente ribadito le conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi.
L'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 cpc primo comma poiché
l'appellante si è costituito in giudizio oltre il termine previsto dall'art. 347 c.p.c. che richiamata quello di cui all'art. 165 c.p.c. ovvero dieci giorni dalla data della notificazione. Nel caso in esame l'appello è stato notificato il 15 maggio ma la costituzione è avvenuta solo il 26 maggio 2022 e, quindi, nell'undicesimo giorno dalla notificazione.
Il rilievo d'ufficio della causa di improcedibilità giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 305 del 2022 e nei confronti di e Controparte_2
così provvede: Controparte_1
dichiara la contumacia di;
Controparte_2 dichiara improcedibile l'appello; compensa tra le parti le spese del grado;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 27 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Silvana Ferriero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente rel.
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere
Dott. ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 798/2022 R.G.A.G decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 febbraio 2025 vertente tra rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Foresta e Gino Andrea Covello giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avvocati Francesco Tesoriere, Caterina De Bartolo e Emanuele De Bartolo giusta procura allegata in atti
, contumace Controparte_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante < A) omissis B) In via principale, in totale riforma della decisione impugnata, l'appellata Sentenza CP_3
n. 305/2022 del Trib. Civ. di Crotone e dichiarare la e Controparte_4
“improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 C.d.A.,” per così come legittimamente eccepito e richiesto , in p.l.r.p.-t., nel giudizio di 1° grado e su cui Controparte_5
parte attorea aveva/ha ADERITO espressis verbis in atti, vinte spese e compensi (almeno) del 2° grado e compensazione del 1°, oppure quantomeno compensazione totale di entrambi i gradi;
C) In via subordinata, si chiede concessione termini ex art. 164 com. V cpc “per rinnovare” (il convenuto è stato contumace in 1° grado) “o integrare la domanda” attorea e, per CP_6
l'effetto -previa ammissione ed espletamento dei mezzi istruttori declinandi e declinati in 1° grado e nei termini ex art.183 com. VI cpc- accogliere le conclusioni della citazione del 1° grado in atti, qui da intendersi come letteralmente trascritte e riportate riga per riga, parola per parola, e da considerarsi come parte integrante delle presente, vinte spese e compensi del doppio grado, oppure quantomeno compensazione totale di entrambi i gradi;
D) In via più gradata nel merito -alla luce che la , in p.l.r.p.-t., nel giudizio di 1° Controparte_5 grado non ha certo eccepito in sue conclusioni dell' “indeterminatezza dell'atto di citazione per mancata indicazione delle lesioni subite”- previa ammissione ed espletamento dei mezzi istruttori declinati in 1° grado e nei termini ex art.183 com.VI cpc, accogliere le conclusioni di citazione del
1° grado, qui da intendersi come letteralmente trascritte e riportate riga per riga, parola per parola, vinte spese e compensi del doppio grado, oppure quantomeno compensazione totale di entrambi i gradi. >
Per la in via principale e nel merito, rigettare l'appello, del tutto infondato in fatto e CP_5
diritto e privo di ogni riscontro probatorio in relazione alla richiesta avanzata da parte appellante, conseguendone conferma integrale della sentenza di primo grado n°305/2022 emessa dal Tribunale di Crotone nel giudizio n° 649/2020;
- con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.>
Fatto e diritto
Con atto di citazione notificato il 15 maggio 2022 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Crotone n. 305 del 2022 con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di e Controparte_2 Controparte_1
Con comparsa di risposta depositata il 14 ottobre 2022 si è costituita la Controparte_7
rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Disposta la rinnovazione della notificazione della citazione in appello nei confronti di
[...]
questa è stata regolarmente eseguita a mezzo posta il 24 novembre 2022 ma CP_2 [...]
non si è costituito. CP_2
Con ordinanza del 3 ottobre 2024 la Corte rilevato che si poneva un problema di procedibilità dell'appello in ragione della data di iscrizione della causa a ruolo ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies all'udienza del 26 febbraio 2025.
L'udienza del 26 febbraio 2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione. Entrambe le parti hanno depositato note nelle quali hanno sostanzialmente ribadito le conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi.
L'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 cpc primo comma poiché
l'appellante si è costituito in giudizio oltre il termine previsto dall'art. 347 c.p.c. che richiamata quello di cui all'art. 165 c.p.c. ovvero dieci giorni dalla data della notificazione. Nel caso in esame l'appello è stato notificato il 15 maggio ma la costituzione è avvenuta solo il 26 maggio 2022 e, quindi, nell'undicesimo giorno dalla notificazione.
Il rilievo d'ufficio della causa di improcedibilità giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 305 del 2022 e nei confronti di e Controparte_2
così provvede: Controparte_1
dichiara la contumacia di;
Controparte_2 dichiara improcedibile l'appello; compensa tra le parti le spese del grado;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 27 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Silvana Ferriero